CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°3838/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Nola n°1133/2021 dell'8 giugno 2021
tra
(nato a [...] il [...]; ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Piccolo ( ), con C.F._2
studio in San Sebastiano al Vesuvio alla Via Luca Giordano, n. 89, e domicilio digitale Email_1 1
e
per i dipendenti del Controparte_1
gruppo ) (P.IVA ), con sede in Roma alla Via di Villa CP_2 P.IVA_1
Patrizi, n. 2/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Paganelli ( ; C.F._3
e Mauro Guerrisi ( ; Email_2 C.F._4
), con studio in Roma alla Via Paolo Email_3
Mercuri, n. 8
e
(già (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Errico
( ), con studio in Napoli alla Via Santa Lucia, n. 62, e C.F._5
domicilio digitale Email_4 e
(P.IVA , in Controparte_5 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Guardavalle (CZ) alla
Via Lungomare SNC, non costituita
Conclusioni
Per l'avv. Cristina Piccolo, nelle note di trattazione scritta Parte_1
depositate il 26 febbraio 2025, chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 2 marzo 2016 e la nomina di un C.T.U. per la valutazione delle lesioni patite dal proprio assistito, affinché
fossero poi accolte le seguenti conclusioni:
«rigettata ogni contraria istanza, eccezione , deduzione e conclusione, il collegio, dichiari
la responsabilità dell' n p.l.r.p.t. Camping Controparte_5 [...]
in p.l.r.p.t. - e/o chi di ragione e diritto, nella produzione dell'evento Controparte_6
dannoso per aver omesso la ordinaria vigilanza e la corretta sorveglianza delle strutture
e attrezzature del camping utilizzate (ex art. 2051 c.c.) dell'ALLORA minore Pt_1 2 così da creare ANCHE una situazione di obiettivo pericolo occulto per lo stesso, Pt_1
in violazione sia del principio del “neminem laedere” previsto dall'art. 2043 c.c. nonché
per culpa in vigilando ai sensi dell'art. 2051 C.C., e per l'effetto di tale declaratoria
condannare in p.l.r.p.t. “ Controparte_7 CP_8 [...]
Con
in p.l.r.p.t. e/o comunque chi ritenuto di ragione e diritto, al CP_6
risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non, ivi compreso il danno esistenziale,
comunque derivati e derivandi dal sinistro de quo, il cui ammontare è quantificato entro
i limiti di € 26.000,00, o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, con il
riconoscimento degli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente e della
rivalutazione monetaria dal giorno del fatto sino all'effettivo soddisfo;
compresa nei limiti
della competenza del Giudice adito (entro € 26.000,00). Con vittoria di spese,
competenze, onorari, spese generali ex art. 14 D.M. n. 127/2004, IVA e CPA.».
Per l' per i dipendenti del Controparte_1
gruppo ( ) gli avvocati Paganelli e Guerrisi, nelle note di trattazione CP_2 CP_2 scritta depositate il 6 marzo 2025, concludevano come segue: «1) Sull'appello
incidentale: riformare la sentenza n. 1133/2021, pubblicata in data 8 giugno 2021
(N.R.G. 6296/2014), del Tribunale Civile di Nola, Giudice Unico dott.ssa Lucia Paura,
nella parte in cui ha dichiarato compensate tra tutte le parti le spese del giudizio, per le
ragioni di cui in atti;
per l'effetto condannare (C.F.: Parte_1
) al pagamento in favore di questa esponente delle spese del giudizio C.F._6
di prime cure, comprensive di compensi, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come
per legge. 2) Sull'appello incidentale condizionato: in caso di esame nel merito ed
accoglimento per qualsiasi ragione dell'appello principale di riformare la Parte_1
sentenza n. 1133/2021, pubblicata in data 8 giugno 2021 (N.R.G. 6296/2014), del
Tribunale Civile di Nola, Giudice Unico dott.ssa Lucia Paura, nella parte in cui ha
rigettato le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di nullità della citazione, ex
art. 163 e 164 c.p.c., ritualmente sollevate da per tutte le ragioni di cui in narrativa. CP_2
3) Sull'appello principale: dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondato
in fatto e diritto l'appello di avverso la sentenza n. 1133, pubblicata Parte_1 3 in data 8 giugno 2021 (N.R.G. 6296/2014), del Tribunale Civile di Nola, Giudice Unico
dott.ssa Lucia Paura, per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la
sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda attrice nel merito;
comunque rigettare ogni ulteriore richiesta istruttoria dell'appellante. 4) In via
subordinata: in caso di condanna a qualsiasi titolo dell'esponente, condannare in sua vece
la (già ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_9
pro tempore, in forza delle polizze n. M94004225/03 del 31 dicembre 2012 (doc. 2/A
allegata alla comparsa di costituzione) e n. M99008199/04 del 31 dicembre 2012 (doc.
2/B allegata alla comparsa di costituzione), entro i limiti dei rispettivi massimali. 5) In
ogni caso condannare (C.F.: ), eventualmente Parte_1 C.F._6
in solido con le altre parti, al pagamento delle spese del presente giudizio comprensive di
compensi, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge».
Per l' l'avvocato Fabrizio Errico, nelle note di Controparte_4
trattazione scritta depositate il 3 marzo 2025, così concludeva: 1) rigettare, siccome inammissibile ed infondato, il gravame ex adverso formulato;
2) in ogni caso, confermare l'assoluzione dell' da ogni addebito e conseguente CP_2
onere risarcitorio;
3) condannare parte appellante o chi di ragione, in base alla soccombenza, alla rifusione
delle spese e competenze del presente grado di giudizio;
4) in via del tutto subordinata, contenere l'onere della compagnia nei limiti fissati dalle
disposizioni di polizza;
5) escludere il rimborso delle spese affrontate dall'assicurata per la propria difesa diretta
in violazione del sistema di gestione delle vertenze previsto dalla polizza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2014 (e rinotificato il 19 giugno 2015)
e , in rappresentanza del figlio Parte_2 Parte_3 Parte_1
, minore d'età, convenivano in giudizio l'
[...] Controparte_5
e l' per i
[...] Controparte_10 4 dipendenti del gruppo innanzi al Tribunale di Nola, al fine di sentir CP_2
condannare la società convenuta e/o comunque chi ritenuto di ragione e diritto al risarcimento dei danni subiti dal minore a causa dell'incidente avvenuto all'interno del Camping Faro di Punta Stilo (in Guardavalle Marina), dovuto all'omissione dell'ordinaria vigilanza e della corretta sorveglianza delle strutture e
attrezzature del camping utilizzate dal minore così da creare una Parte_1
situazione di obiettivo pericolo occulto per lo stesso, in violazione del principio del
neminem laedere (art. 2043 c.c.) nonché per culpa in vigilando (art. 2051 c.c.).
A fondamento della domanda, gli attori esponevano che il 22 agosto 2013, verso le ore 18:00, il minore mentre si trovava sullo scivolo della piscina Pt_1
all'interno del villaggio, era stato travolto da un altro bambino, il quale,
sopraggiunto da dietro a tutta velocità e senza attendere che il primo si tuffasse in acqua, lo aveva spinto con la bocca sullo scivolo procurandogli la caduta dell'incisivo superiore destro; che l'infortunato, accompagnato da un animatore presso l'alloggio dei genitori, era stato trasportato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale Regionale Pugliese-Ciaccio, ove gli era stata diagnosticata un'avulsione post traumatica dell'incisivo superiore, da cui erano derivati postumi permanenti. Assumevano che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi, in base agli artt. 2043 e 2051 c.c., alla società titolare della struttura alberghiera,
poiché non aveva adottato nei tempi necessari e sufficienti le cautele opportune nella sorveglianza delle piscine e delle varie attrezzature del villaggio contribuendo a renderle pericolose.
L' dei dipendenti del Controparte_1
gruppo ), costituitasi il 29 dicembre 2014, eccepiva, in primo luogo, CP_2 CP_2
l'incompetenza territoriale del tribunale adito e formulava preliminare istanza di chiamata in causa della giusta polizza infortuni n. Parte_4
M94004225/03 e polizza per la responsabilità civile n. M99008199/04, al fine di essere dalla stessa manlevata da qualsivoglia onere e/o obbligazione conseguente. L' deduceva, poi, la genericità della domanda attorea, che, CP_2 5 avendo esteso nei suoi confronti il contradditorio a meri fini “notificatori”, non aveva azionato alcuna specifica pretesa giuridica nei suoi confronti su cui poter esercitare valido diritto di difesa, e invocava, in subordine, la nullità della domanda (in applicazione dell'art. 164, commi 4 e 5, c.p.c.). Nel merito,
evidenziava la propria estraneità alla vicenda, sottolineando di essere un'associazione senza fini di lucro, costituita allo «scopo di gestire le attività
ricreative, culturali e sportive dei lavoratori dell' e, dunque, priva di «alcun ruolo CP_2
di gestione ovvero partecipazione allo svolgimento di attività di natura commerciale».
L' on si costituiva. Controparte_11
Autorizzata, con ordinanza del 26 maggio 2015, la chiamata in causa della si costituiva in giudizio l' (nella quale la Parte_4 Controparte_4
prima società era stata incorporata), che aderiva alle eccezioni dell'associazione convenuta, in tema di competenza per territorio e sul merito della domanda della parte attrice, e, con riferimento alla domanda di garanzia, pur non contestando l'esistenza delle polizze richiamate, sottolineava l'inoperatività nella specie della garanzia infortuni, poiché, riguardando direttamente il danneggiato ai sensi dell'art. 1891 c.c., non poteva essere attivata dalla contraente.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. del 5 febbraio 2016, gli attori specificavano che la legittimazione passiva dell' si fondava sul presupposto CP_2
che , essendo dipendente dell era suo socio e, in tale qualità, Parte_2 CP_2
vantava il diritto all'indennizzo assicurativo per gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, in forza di denuncia di sinistro trasmessa il 3
settembre 2013. Ribadiva, inoltre, i presupposti della responsabilità della società
convenuta, secondo i principi di cui all'articolo 2051 c.c.
Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il 2 marzo 2016, gli attori chiedevano l'ammissione di prova testimoniale e interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti convenute sui seguenti capitoli:
1) Vero è che il giorno 22/08/2013 verso le ore 18,00 c.ca all'interno del “Camping Faro
Punta Stilo” il piccolo mentre scivolava sullo scivolo della piscina veniva Parte_1 6 travolto da un bambino che, senza attendere che il piccolo i tuffasse in acqua Pt_1
sopraggiungeva da tergo a tutta velocità;
2) Vero è che il piccolo seguito dell'urto sbatteva;
con violenza la bocca sul Pt_1
bordo di plastica della piscina?
3) Vero è che a causa del forte impatto l'incisivo superiore destro del piccolo Pt_1
schizzava fuori dalla bocca?
4) Vero è che il bagnino pur essendo presente non intervenne in alcun modo?
5) Vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai fatti in piscina vi era sempre
un adulto,(es. genitori di amici), che sorvegliava i ragazzi;
6) “Vero è che i sigg. accompagnarono immediatamente il piccolo rima Pt_1 Pt_1
presso il P.S. di Soverato (CZ) e poi per mancanza di un dottore odontoiatra si, recavano
presso il P.S. dell'Ospedale Regionale “Pugliese-Ciaccio”.
Il Tribunale di Nola, ritenuta superflua l'assunzione dei mezzi istruttori, con sentenza dell'8 giugno 2021, dopo aver respinto le eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità dell'atto di citazione, rigettava la domanda, compensando integralmente tra le parti le spese di lite in ragione «dell'andamento del giudizio» e della «scarna attività difensiva espletata».
II. Le ragioni della decisione di primo grado
Il giudice di prime cure, previa constatazione che le doglianze attoree riguardavano «una generale inadeguatezza o totale carenza delle cautele e delle regole
di prudenza nell'organizzazione delle strutture del Camping» e previo richiamo dei principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, ha evidenziato l'insufficiente allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa, ritenendo altresì sussistente nella vicenda il «caso
fortuito, tale da escludere la responsabilità dei convenuti», poiché dalle difese degli attori e dall'esame del materiale probatorio acquisito è emerso che «la causa della
caduta è costituita non già da un'anomalia intrinseca della piscina o delle strutture del
camping, ma dalla improvvisa corsa di altro minore che repentinamente sopravveniva
senza attendere il tuffo di , sì da dover concludere che il bene custodito è Pt_1 7 stato «solo occasione e non già causa dell'evento medesimo, non essendo emersa la
possibile rilevanza dell'assolvimento degli obblighi del presunto responsabile civile
relativi alla predisposizione di tutte le misure atte ad evitare i danni». Inoltre, dopo aver rilevato che «il contenuto dell'obbligo di vigilanza e il tenore delle regole di cautela
e prudenza pretendibili dalle società convenute» sono da confrontarsi con «la reale
natura e dinamica delle attività compiute in vacanza […] in rapporto all'età del
danneggiato e al principio di auto-responsabilità pretendibile», ha osservato che generalmente le dinamiche di gioco in piscina implicano «frequenti avvicinamenti
tra i bambini che per la maggior parte dei casi si dedicano a intraprendere tuffi in acqua»
e che, pur desumendosi la presenza dell'animatore al momento del sinistro dalla circostanza che egli stesso avrebbe riferito l'accaduto ai genitori, l'attività di gioco in piscina è, in ogni caso, «caratterizzat[a] da un naturale grado di rischio accettato,
con contatti repentini dei bambini», evenienza, questa, che doveva essere nota al momento dell'iscrizione del minore alle attività del camping. III. L'appello
III.I. Con citazione notificata il 15 settembre 2021, nelle more Parte_1
divenuto maggiorenne, ha proposto appello, chiedendo che la decisione venga riformata per la mancata o insufficiente motivazione sul diniego di ammissione delle richieste istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2),
c.p.c., per l'errata e contraddittoria interpretazione delle circostanze di fatto,
nonché per l'erronea interpretazione dell'art. 2051 c.c..
In particolare, L'appellante ha censurato la decisione di primo grado per i seguenti motivi:
1) il giudice adito avrebbe negato l'ammissione della prova orale
(ritenendola non influente ai fini della decisione) senza motivare tale diniego;
2) in maniera contraddittoria il primo giudice avrebbe ritenuto non contestato l'incidente per poi ritenere che i fatti di causa, siccome narrati
dall'attrice, non siano stati sufficientemente idonei a configurare una ipotesi di 8 responsabilità delle società convenute, per la sussistenza del caso fortuito, e aggiungere che l'animatore era presente all'evento. Le circostanze descritte in citazione e, prima ancora, nella lettera di costituzione in mora, non configurerebbero affatto un'ipotesi di caso fortuito, la cui prova sarebbe esclusivamente a carico della controparte. Inoltre, l'intervento dell'animatore per accompagnare il minore dai genitori non dimostrerebbe affatto che quegli fosse presente al momento dell'incidente;
3) l'articolo 2051 c.c. sarebbe stato mal interpretato, posto che la responsabilità per i danni da cose in custodia ha carattere oggettivo, per cui «l'evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la
responsabilità, non richiedendosi né la pericolosità della cosa in sé, né la colpa
gravante sul soggetto-custode, in eco del tradizionale brocardo “cuius commoda
eius et incommoda”». L'elemento oggettivo del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra danno arrecato dalla cosa e la responsabilità del custode, per la presenza di un elemento esterno,
recante, almeno di massima, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, dovrebbe essere dimostrato dal convenuto, dovendosi nondimeno precisarsi, «ai fini dell'operatività della norma, che l'evento
dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso
che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla “res”
oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso»;
4) la richiesta di risarcimento sarebbe in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui: i) l'omessa sorveglianza del minore (da parte dei genitori) sarebbe circostanza non imprevedibile e inidonea ad escludere la responsabilità del gestore della piscina, ove sia mancata l'adozione delle basilari precauzioni cautelari – ascritte agli imputati –
volte ad impedire l'accesso all'area della piscina in difetto di idoneo servizio di
sorveglianza e di custodia (Cass. Pen., 4890/2020); ii) l'impianto sportivo è 9 tenuto a risarcire il danno subito dall'utente sulla pedana di accesso allo scivolo
acquatico, anche nel caso in cui il pregiudizio sia cagionato dal comportamento
imprudente di altri soggetti presenti (Cass. 8060/2020, in un caso in cui
durante lo svolgimento di alcune attività ricreative presso un impianto sportivo
di Gaeta, un minore veniva ferito sulla piattaforma di accesso allo scivolo della
piscina dalla spericolata acrobazia posta in essere da un secondo soggetto,
anch'egli presente sulla medesima piattaforma, riconoscendosi, da parte del giudice di merito, la responsabilità del titolare dell'impianto sportivo ai sensi
dell'art. 2050 c.c.); iii) dimostrato il nesso eziologico tra l'esercente l'attività e
l'evento dannoso (ai fini della presunzione di colpa ex art. 2050 c.c.), la responsabilità dell'esercente l'attività pericolosa sarebbe stata correttamente affermata dal giudice di merito in una situazione di mancata
sorveglianza da parte del personale addetto e l'evento lesivo occorso, in cui: a)
nessuno dei testi escussi era stato in grado di affermare che la vittima avesse affrontato la discesa sullo scivolo in “maniera anomala”, come sostenuto dal
ricorrente; b) nessuna parte aveva messo in discussione che il sinistro si fosse
verificato mentre la vittima utilizzava l'acquascivolo; c) nonostante la descrizione
dell'evento da parte della vittima non fosse stato del tutto lineare, la corte d'appello
aveva ritenuto di fare applicazione dei principi sopra richiamati in materia di
attività pericolosa, con conseguente affermazione della responsabilità
dell'esercente in un contesto di pericolosità già conosciuta, rispetto alla quale
quest'ultimo aveva omesso di adottare tutte le cautele atte ad evitare che gli utenti
potessero procurarsi danni nella fase di utilizzo (Cass. 21864/2019); iv) in ipotesi di lesioni riportate da una bagnante in seguito a un tuffo in piscina con acqua molto bassa, la suprema Corte (Cass. 5086/2011) ha affermato:
a) che ai fini di stabilire la misura della concorrenza del comportamento colposo
della vittima e della omessa apposizione di segnaletica, rileverà se il tuffo è
avvenuto dal lato corto della piscina, dove l'acqua era senz'altro bassa, o dal lato
lungo, dove la profondità non era omogenea, occorrendo anche valutare la 10 giovane età della vittima rispetto alla maturità psicologica ipotizzabile”; b) che è
erroneo ritenere che la mancanza di una normativa specifica che impone al gestore
della piscina la collocazione di cartelli relativi alla diversa profondità della stessa
nonché al divieto di tuffi dove la profondità non li consente in sicurezza, possa,
da sola, escludere la configurabilità di un comportamento colposo in capo al
medesimo, in quanto l'apposizione di detti cartelli segnaletici risponde alle
comuni regole di prudenza “volte ad impedire il superamento dei limiti del rischio
connaturato allo svolgimento dell'attività sportiva”, da parte di chi, per la
natura dell'attività svolta (nella fattispecie il gestore di una piscina), «è tenuto a
garantire l'incolumità fisica degli utenti nell'organizzazione della propria attività
economica»; c) che secondo il criterio della causalità adeguata, occorre dar
rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del
tutto inverosimili, onde non può negarsi che non è inverosimile l'ipotesi che, in
presenza di idonei segnali di pericolo, il comportamento dell'uomo medio, e, tanto più quello di un'adolescente, avrebbe potuto essere più accorto sino ad arrivare ad
escludere il compimento del comportamento vietato.
III.II. Si è costituita l'Arca per i dipendenti on comparsa di risposta dell'8 CP_2
dicembre 2021 contenente appello incidentale, con il quale ha impugnato la sentenza denunciando l'inidoneità della motivazione e, in ogni caso, la violazione dell'art. 91 c.p.c., in ordine alla compensazione delle spese di lite, in luogo della condanna a carico degli attori soccombenti. Ha poi contestato, nel merito, le ragioni dell'appello principale, di cui ha chiesto il rigetto e, in via subordinata, ha riproposto le eccezioni e deduzioni svolte nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e anche ai sensi dell'art. 343 c.p.c., come appello incidentale condizionato, e dirette a sentir dichiarare il difetto della propria legittimazione passiva nonché la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., e condannare, in sua vece, l' entro i limiti dei massimali, Controparte_4
riproponendo nei suoi confronti domanda di garanzia.
III.III. L' (ora , costituitasi il 10 dicembre 2021, ha Controparte_4 CP_3 11 eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, sottolineando, ad ogni modo, che l' non essendo né «proprietaria né gestrice della struttura», «non CP_2
aveva alcun dovere di controllo» e «non aveva assunto alcun obbligo contrattuale di
sorveglianza dei piccoli partecipanti alla vacanza».
III.IV. L'appello principale è ammissibile, sia per la sua tempestiva proposizione
(il 15 settembre 2021), nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (8 giugno 2021), sia per la sua rispondenza ai requisiti di specificità dettati dall'articolo 342 c.p.c.
È del pari ammissibile l'appello incidentale dell' proposto nel rispetto del CP_2
termine (ex artt. 166 e 343 c.p.c.) per la costituzione in giudizio e idoneo a censurare la decisione relativa alle spese di lite assunta dal primo giudice.
III.V. Nel merito, occorre in primo luogo puntualizzare che nel sistema processuale vigente solo al giudice del primo grado è attribuito un incondizionato esercizio del potere di qualificazione della domanda, mentre, per quanto riguarda il giudizio di secondo grado, deve ritenersi, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello e della presunzione d'acquiescenza posta dall'art. 329 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato, che il giudice d'appello possa qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado a condizione che non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo,
altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass. 12875/2019;
Cass. 32932/2024).
Diversamente argomentando, infatti, si consentirebbe una continua alterazione dei termini dell'accertamento giudiziale e, quindi, della decisione nei gradi 12 successivi al primo, e si violerebbe, in tal modo, da un lato, il precetto costituzionale posto a garanzia del diritto di difesa e, dall'altro, i principi sopra richiamati sui quali si basa il carattere dispositivo del processo civile.
Ne consegue che il giudicato deve ritenersi formato anche sulle affermazioni che si presentino come il presupposto logico-giuridico della soluzione adottata e,
quindi, anche sulla qualificazione giuridica della domanda, quando essa, pure laddove non espressamente dichiarata, abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla, svolgendo le rispettive difese proprio sul presupposto di quella qualificazione (Cass. 6716/2018)
Nel caso in esame, come anticipato, il giudice di primo grado, in relazione alle ragioni prospettate dagli attori, ha fondato la decisione sulla base dell'art. 2051
c.c. («premesso l'inquadramento giuridico appena descritto»), ritenendo configurabile nella specie «un'ipotesi di caso fortuito», integrata dalla condotta improvvisa e repentina dell'altro minore, oltre che applicabile il principio di auto-
responsabilità, in rapporto all'età del danneggiato e al rischio accettato mediante la partecipazione all'attività acquatica intrapresa.
Da ciò consegue che non possano essere presi in considerazione i richiami giurisprudenziali all'art. 2050 c.c. contenuti per la prima volta nell'atto di appello e diretti a supportare le articolate deduzioni difensive, poiché non solo l'appellante principale non ha enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee ad integrare la fattispecie contemplata dall'art. 2050 c.c., ma non ha neppure censurato, con uno specifico motivo di impugnazione, l'eventuale erroneità della qualificazione della domanda da parte del tribunale, e, anzi, ha ribadito anche in appello l'inquadramento dell'azione proposta nell'alveo della responsabilità per i danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.), ovvero del principio generale (ex art. 2043 c.c.)
del neminem laedere.
In proposito, va anche evidenziato che, in caso di originaria proposizione della 13 domanda di risarcimento del danno in base ad un titolo di responsabilità (ad es.
in base all'art. 2051 c.c.), è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, e anche in comparsa conclusionale, di un diverso titolo di responsabilità
(ad es. in base all'art. 2043 o 2050 c.c.), se la parte ha tempestivamente allegato,
in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee a integrare tale titolo di responsabilità, ritenendosi invece insufficiente un generico richiamo alla diversa norma di legge posta alla base della responsabilità
invocata, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta (Cass. 196/2025; Cass. 15666/2013).
Nella specie, il diverso titolo di responsabilità implicitamente ipotizzato dall'appellante, mediante i richiami giurisprudenziali sopra trascritti, relativa alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.), esige l'accertamento di presupposti di fatto diversi da quelli della responsabilità ex art. 2051 c.c., relativi all'adozione, da parte del gestore della piscina, di tutte le misure idonee a evitare il danno, ad esempio ravvisabili nella predisposizione di adeguati cartelli segnaletici riguardo alle regole da rispettare nell'uso dello scivolo, anche in rapporto all'effettiva pericolosità di tale strumento di svago. Si
tratta, quindi, di un tema d'indagine nuovo, che amplia il thema decidendum oltre i limiti temporali segnati dalle preclusioni relative all'allegazione dei fatti controversi.
Peraltro, escluso che la gestione di una piscina rientri ex lege tra le attività
pericolose (dovendosi anche distinguere tra le attività pericolose, che per loro stessa natura o per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e importano responsabilità ex art. 2050 cod. civ., e quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 c.c.: cfr. Cass. 20334/2004; Cass. 10027/2005), la prova in concreto della pericolosità, da fornirsi secondo una prognosi postuma ex ante,
ossia sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento dell'evento, è a 14 carico del danneggiato e, nella specie, non potrebbe desumersi dai capi di prova tempestivamente articolati.
Escluso, quindi, che la domanda possa essere esaminata nell'ambito della responsabilità ex art. 2050 c.c., neppure sono da accogliere i motivi (da esaminare congiuntamente per ragioni di ordine logico) con cui l'appellante principale si duole della mancata ammissione della prova orale articolata e dell'errata interpretazione dell'art. 2051 c.c..
In ordine a tale ultimo motivo, l'appellante principale rileva che, secondo l'insegnamento giurisprudenziale, al danneggiato incombe soltanto l'onere di dimostrare il nesso eziologico fra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima, spettando al convenuto dimostrare il caso fortuito nella causazione dell'evento, con la precisazione che il fattore fortuito normalmente «attiene non ad un comportamento
del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri
dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità». Di conseguenza, secondo l'appellante, il tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente il fattore impeditivo (caso fortuito) della responsabilità delle convenute desumendolo dalla carente allegazione della presunta inosservanza delle regole di vigilanza nonché
dall'operatività del principio di autoresponsabilità e del rischio consentito in relazione all'attività di gioco condotta.
Com'è noto, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità e inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode e in 15 applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., attraverso una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela (Cass.
S.U. 20943/2022).
In proposito, occorre anche considerare, in via preliminare, il ruolo assunto nella vicenda dalla sul presupposto che la sua Controparte_12
mancata costituzione in giudizio non consente di ritenere incontestata alcuna delle allegazioni di parte attrice in ordine sia alla sua individuazione come titolare della gestione del villaggio turistico e come custode della relativa piscina sia alla dinamica del sinistro: infatti, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né al suo verificarsi il giudice può ritenere pacifici e non controversi i fatti dedotti dall'attore ma non provati (Cass.
15777/2006, Cass. 12184/03).
Orbene, sulla qualità della società i gestore del Controparte_5
villaggio turistico e, quindi, di custode della relativa piscina, non v'è alcuna considerazione nella sentenza di primo grado la quale, specificato che l'altra convenuta ( non è «la struttura dove i fatti hanno avuto luogo», si è soffermata CP_2
sull'ipotesi che nella fattispecie potesse configurarsi una responsabilità
extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2051 c.c..
Né soccorrono sul punto i documenti prodotti, ossia la lettera di assegnazione dell'alloggio, contenente il riferimento alla struttura ricettiva prescelta (Camping
Faro Punta Stilo) tra quelle messe a disposizione dall'Arca per i propri associati,
e la visura camerale relativa alle della quale è Controparte_5
indicato l'oggetto sociale (l'esercizio delle attività sportive e lo svolgimento di quelle turistiche «al fine di contribuire al miglioramento della salute fisica ed alla
elevazione culturale e morale della Calabria»): né l'una né l'altra contengono, infatti,
utili informazioni circa la gestione del villaggio turistico al momento dell'incidente, salvo a ritenersi sufficiente la mera indicazione del luogo dove la società ha sede.
A ciò va aggiunto che il danneggiato non ha neppure riferito alcun elemento 16 circa l'anomalo funzionamento della piscina ovvero le caratteristiche strutturali dello scivolo per l'ingresso in acqua, quali la sua accentuata pendenza ovvero la sua particolare forma, sicché, trattandosi di attività che normalmente privilegia l'aspetto ludico e di divertimento, non vi sono elementi dai quali possa desumersi che l'uso della piscina, durante un soggiorno estivo in un villaggio turistico, sia idoneo a concretare un'attività eventualmente pericolosa.
E risulta altresì vero che quando il danno non sia l'effetto di un dinamismo intrinseco alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richiede che l'agire umano, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, che è di per sé statica e inerte, la prova del nesso causale rispetto alla produzione del danno deve essere valutata in maniera più
rigorosa, occorrendo dimostrare, in tal caso, che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolo tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno stesso, ovvero peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr., ad esempio, Cass. 6306/2013).
Né i mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio di primo grado appaiono sufficienti a colmare le carenze probatorie evidenziate, in quanto diretti a provare perlopiù le modalità dell'infortunio e non i profili di responsabilità a carico delle convenute e, in particolare, il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la struttura dello scivolo.
Infatti, con riferimento alla prova orale per la cui ammissione insiste l'appellante principale, si rileva come i capitoli contenuti nella richiesta istruttoria riportino fatti già accertati, perché documentati mediante raccomandate e atti scritti,
ovvero esprimano contenuti generici, irrilevanti e superflui alla luce delle risultanze processuali. In particolare, risulta che: (a) le circostanze di fatto contenute nei capitoli di prova 1), 2) e 6), per quanto dimostrate, non implicherebbero l'affermazione della responsabilità del titolare della piscina
(non risultandone la descrizione di una condizione dell'impianto che ne renda 17 dannosa la fruizione, ma, semmai, un comportamento imprudente e avventato da parte di un altro utente); (b) quelle contenute nel capitolo 3) sono provate attraverso la documentazione medica versata in atti (referto di PS e consulenza medica); (c) quella prospettata nel capitolo di prova 4), oltre a presentare un contenuto negativo, appare generica, poiché manca un puntuale riferimento agli obblighi di intervento rispetto ai quali il bagnino si sarebbe reso inadempiente,
non rinvenendosi nell'id quod plaerumque accidit una regola di esperienza che indichi che un'imprecisata forma di intervento del bagnino sia idonea evitare gli impatti fisici, normalmente frequenti, tra bambini e preadolescenti in un contesto ludico, e, in aggiunta, appare riferibile ad una circostanza di fatto (l'inerzia del bagnino) non narrata tempestivamente nel termine assegnato dall'art. 183,
comma 6, n. 1), c.p.c. per la precisazione delle domande, non potendo desumersi la coincidenza di questi con l'animatore (unica figura dedotta sin dall'atto introduttivo del giudizio), attesa la diversità di incarichi generalmente ricoperti dalle due figure in una struttura ricettiva;
(d) quella relativa al capitolo di prova
5) appare incompatibile e contraddittoria con la precedente, poiché lascia presagire che i ragazzi, nelle circostanze di luogo e di tempo del sinistro, fossero sotto il controllo dei genitori o di altre persone da costoro incaricate, sì da doversi ritenere che l'eventuale disattenzione del bagnino non abbia assunto alcun rilievo nella causazione dell'infortunio.
Se è vero che il bagnino ha il compito di vigilare sull'incolumità dei bagnanti e di prestare soccorso a chi si trovi in situazione di pericolo in acqua, non è
allegato, da parte dell'attore, che il minore direttamente responsabile dell'accaduto avesse tenuto ripetuti comportamenti pericolosi per l'altrui incolumità, sì da dover essere richiamato dal bagnino: il carattere improvviso dell'incidente, dovuto all'irruenza di tale minore nell'uso dello scivolo, fa ritenere che l'incidente non fosse altrimenti prevenibile da parte dell'addetto alla sicurezza degli utenti.
Inoltre, è lo stesso attore a escludere che al momento del sinistro egli, all'epoca 18 dodicenne, ovvero l'altro minore che lo ha spinto, fossero affidati agli animatori,
che dovessero sorvegliarne i comportamenti e assicurarne l'incolumità. Infatti,
nell'atto di appello egli sostiene, anche con enfasi (espressa con l'uso del maiuscolo e del grassetto) che «né nella lettera di costituzione in mora né nella lettera
di denuncia fatta dai genitori né, infine nell'atto di citazione si legge CHE IL FATTO SI
È VERIFICATO ALLA PRESENZA DI UN ANIMATORE MA SEMPLICEMENTE
SI RIPORTA(IN TUTTI GLI ATTI DI QUESTA DIFESA) CHE IL MINORE VENIVA
RIACCOMPAGNATO DAI GENITORI DA UN ANIMATORE CHE PORTAVA IN
MANO IL DENTE RECISO». Nel quinto capo di prova, si sostiene, inoltre, che
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai fatti in piscina vi era sempre un adulto (es.
genitori di amici) che sorvegliava i ragazzi: si fa riferimento, evidentemente, alla sorveglianza dei minori da parte dei loro genitori o di altri utenti della struttura turistica, delegati dai primi, sì da potersi sgombrare il campo dall'ipotesi, appunto non allegata, che l'attore si sia infortunato mentre era affidato alla custodia del personale del campeggio.
Si deve osservare, conclusivamente, che la prova orale non consente di superare la mancata ed effettiva dimostrazione del nesso causale tra la res custodita e il sinistro occorso all'appellante, non riguardando alcuna circostanza relativa a qualche anomalia della piscina o dello scivolo d'acqua.
Dunque, i rilievi sinora effettuati, singolarmente e complessivamente valutati,
non consentono di applicare il criterio della preponderanza dell'evidenza come modello di ricostruzione del nesso di causalità, non potendosi ritenere nemmeno presuntivamente raggiunta la prova del fatto che il sinistro si sia verificato a causa dello scivolo d'acqua o della piscina.
Conclusivamente, nel suesposto quadro di completa insufficienza probatoria,
può affermarsi che, poiché la norma di cui all'art. 2051 c.c. presuppone in ogni caso che il danneggiato fornisca in via prioritaria la prova del nesso di causalità
tra l'evento dannoso lamentato e il bene in custodia (ciò anche a prescindere dalla 19 astratta sussumibilità della fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2051
c.c. o dell'art. 2043 c.c., che richiede pur sempre che l'attore assolva l'onere di provare gli elementi costitutivi di un fatto storico qualificabile come illecito,
del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva),
l'appellante non ha dimostrato, né offerto adeguatamente di dimostrare, i presupposti della responsabilità di alcuna delle parti convenute, sì da far sorgere in capo al custode l'onere di provare il caso fortuito.
L'appello principale promosso da a, pertanto, rigettato. Parte_1
È, invece, da accogliere l'appello incidentale proposta dall'Arca.
L'articolo 92 c.p.c., nel testo in vigore per le cause iniziate dopo il 4 luglio 2009
(ma prima della modifica introdotta dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 132 del
12 settembre 2014, applicabile per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n.
162 del 10 novembre 2014), consentiva la compensazione delle spese, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, solo in presenza di altre gravi ed eccezionali
ragioni esplicitamente indicate nella motivazione: nozione elastica che deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che può
comprendere anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
Nella specie, le ragioni espresse dal primo giudice per la compensazione delle spese di lite (fondate sull'andamento del giudizio e sulla scarna attività difensiva
espletata) non sono in grado di giustificare la compensazione, nei rapporti tra la parte attrice e l , trattandosi di considerazioni o di per sé prive Controparte_10
di reale significato o idonee solo a modulare la misura dei compensi professionali, a norma dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55).
Né può ritenersi che la controversia presentasse un ragionevole margine d'incertezza nei confronti dell'appellante incidentale, sicuramente estranea alla gestione della struttura turistica.
Di conseguenza, a condannato al pagamento, in favore dell' Parte_1 CP_2
delle spese relative al giudizio di primo grado, per il valore fino a € 26.000,00, da 20 ridursi (ex art. 4, comma 1, citato) per la modesta complessità delle questioni trattate.
Le spese di appello seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo,
in base allo scaglione fino a € 26.000,00 della tabella 12 allegata al D.M. 13 agosto
2022, n.147 (entro i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, citato).
È dovuto all'erario, da parte dell'appellante, un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condanna al Parte_1
pagamento, in favore dell' Controparte_1
per i dipendenti del gruppo ( ), delle spese del giudizio di primo CP_2 CP_2 grado, liquidate in € 3.105,00 (di cui € 2.700,00 per compensi ed € 405,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- condanna l pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
per i dipendenti del gruppo NE ( ) e Controparte_1 CP_2
dell' delle spese di appello, liquidate (per ciascuna parte appellata) CP_3
in € 3.450,00 (di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese forfettarie),
oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-
quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115
Così deciso il 5 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
21
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°3838/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Nola n°1133/2021 dell'8 giugno 2021
tra
(nato a [...] il [...]; ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Piccolo ( ), con C.F._2
studio in San Sebastiano al Vesuvio alla Via Luca Giordano, n. 89, e domicilio digitale Email_1 1
e
per i dipendenti del Controparte_1
gruppo ) (P.IVA ), con sede in Roma alla Via di Villa CP_2 P.IVA_1
Patrizi, n. 2/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Paganelli ( ; C.F._3
e Mauro Guerrisi ( ; Email_2 C.F._4
), con studio in Roma alla Via Paolo Email_3
Mercuri, n. 8
e
(già (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Errico
( ), con studio in Napoli alla Via Santa Lucia, n. 62, e C.F._5
domicilio digitale Email_4 e
(P.IVA , in Controparte_5 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Guardavalle (CZ) alla
Via Lungomare SNC, non costituita
Conclusioni
Per l'avv. Cristina Piccolo, nelle note di trattazione scritta Parte_1
depositate il 26 febbraio 2025, chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 2 marzo 2016 e la nomina di un C.T.U. per la valutazione delle lesioni patite dal proprio assistito, affinché
fossero poi accolte le seguenti conclusioni:
«rigettata ogni contraria istanza, eccezione , deduzione e conclusione, il collegio, dichiari
la responsabilità dell' n p.l.r.p.t. Camping Controparte_5 [...]
in p.l.r.p.t. - e/o chi di ragione e diritto, nella produzione dell'evento Controparte_6
dannoso per aver omesso la ordinaria vigilanza e la corretta sorveglianza delle strutture
e attrezzature del camping utilizzate (ex art. 2051 c.c.) dell'ALLORA minore Pt_1 2 così da creare ANCHE una situazione di obiettivo pericolo occulto per lo stesso, Pt_1
in violazione sia del principio del “neminem laedere” previsto dall'art. 2043 c.c. nonché
per culpa in vigilando ai sensi dell'art. 2051 C.C., e per l'effetto di tale declaratoria
condannare in p.l.r.p.t. “ Controparte_7 CP_8 [...]
Con
in p.l.r.p.t. e/o comunque chi ritenuto di ragione e diritto, al CP_6
risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non, ivi compreso il danno esistenziale,
comunque derivati e derivandi dal sinistro de quo, il cui ammontare è quantificato entro
i limiti di € 26.000,00, o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, con il
riconoscimento degli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente e della
rivalutazione monetaria dal giorno del fatto sino all'effettivo soddisfo;
compresa nei limiti
della competenza del Giudice adito (entro € 26.000,00). Con vittoria di spese,
competenze, onorari, spese generali ex art. 14 D.M. n. 127/2004, IVA e CPA.».
Per l' per i dipendenti del Controparte_1
gruppo ( ) gli avvocati Paganelli e Guerrisi, nelle note di trattazione CP_2 CP_2 scritta depositate il 6 marzo 2025, concludevano come segue: «1) Sull'appello
incidentale: riformare la sentenza n. 1133/2021, pubblicata in data 8 giugno 2021
(N.R.G. 6296/2014), del Tribunale Civile di Nola, Giudice Unico dott.ssa Lucia Paura,
nella parte in cui ha dichiarato compensate tra tutte le parti le spese del giudizio, per le
ragioni di cui in atti;
per l'effetto condannare (C.F.: Parte_1
) al pagamento in favore di questa esponente delle spese del giudizio C.F._6
di prime cure, comprensive di compensi, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come
per legge. 2) Sull'appello incidentale condizionato: in caso di esame nel merito ed
accoglimento per qualsiasi ragione dell'appello principale di riformare la Parte_1
sentenza n. 1133/2021, pubblicata in data 8 giugno 2021 (N.R.G. 6296/2014), del
Tribunale Civile di Nola, Giudice Unico dott.ssa Lucia Paura, nella parte in cui ha
rigettato le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di nullità della citazione, ex
art. 163 e 164 c.p.c., ritualmente sollevate da per tutte le ragioni di cui in narrativa. CP_2
3) Sull'appello principale: dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondato
in fatto e diritto l'appello di avverso la sentenza n. 1133, pubblicata Parte_1 3 in data 8 giugno 2021 (N.R.G. 6296/2014), del Tribunale Civile di Nola, Giudice Unico
dott.ssa Lucia Paura, per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la
sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda attrice nel merito;
comunque rigettare ogni ulteriore richiesta istruttoria dell'appellante. 4) In via
subordinata: in caso di condanna a qualsiasi titolo dell'esponente, condannare in sua vece
la (già ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_9
pro tempore, in forza delle polizze n. M94004225/03 del 31 dicembre 2012 (doc. 2/A
allegata alla comparsa di costituzione) e n. M99008199/04 del 31 dicembre 2012 (doc.
2/B allegata alla comparsa di costituzione), entro i limiti dei rispettivi massimali. 5) In
ogni caso condannare (C.F.: ), eventualmente Parte_1 C.F._6
in solido con le altre parti, al pagamento delle spese del presente giudizio comprensive di
compensi, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge».
Per l' l'avvocato Fabrizio Errico, nelle note di Controparte_4
trattazione scritta depositate il 3 marzo 2025, così concludeva: 1) rigettare, siccome inammissibile ed infondato, il gravame ex adverso formulato;
2) in ogni caso, confermare l'assoluzione dell' da ogni addebito e conseguente CP_2
onere risarcitorio;
3) condannare parte appellante o chi di ragione, in base alla soccombenza, alla rifusione
delle spese e competenze del presente grado di giudizio;
4) in via del tutto subordinata, contenere l'onere della compagnia nei limiti fissati dalle
disposizioni di polizza;
5) escludere il rimborso delle spese affrontate dall'assicurata per la propria difesa diretta
in violazione del sistema di gestione delle vertenze previsto dalla polizza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2014 (e rinotificato il 19 giugno 2015)
e , in rappresentanza del figlio Parte_2 Parte_3 Parte_1
, minore d'età, convenivano in giudizio l'
[...] Controparte_5
e l' per i
[...] Controparte_10 4 dipendenti del gruppo innanzi al Tribunale di Nola, al fine di sentir CP_2
condannare la società convenuta e/o comunque chi ritenuto di ragione e diritto al risarcimento dei danni subiti dal minore a causa dell'incidente avvenuto all'interno del Camping Faro di Punta Stilo (in Guardavalle Marina), dovuto all'omissione dell'ordinaria vigilanza e della corretta sorveglianza delle strutture e
attrezzature del camping utilizzate dal minore così da creare una Parte_1
situazione di obiettivo pericolo occulto per lo stesso, in violazione del principio del
neminem laedere (art. 2043 c.c.) nonché per culpa in vigilando (art. 2051 c.c.).
A fondamento della domanda, gli attori esponevano che il 22 agosto 2013, verso le ore 18:00, il minore mentre si trovava sullo scivolo della piscina Pt_1
all'interno del villaggio, era stato travolto da un altro bambino, il quale,
sopraggiunto da dietro a tutta velocità e senza attendere che il primo si tuffasse in acqua, lo aveva spinto con la bocca sullo scivolo procurandogli la caduta dell'incisivo superiore destro; che l'infortunato, accompagnato da un animatore presso l'alloggio dei genitori, era stato trasportato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale Regionale Pugliese-Ciaccio, ove gli era stata diagnosticata un'avulsione post traumatica dell'incisivo superiore, da cui erano derivati postumi permanenti. Assumevano che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi, in base agli artt. 2043 e 2051 c.c., alla società titolare della struttura alberghiera,
poiché non aveva adottato nei tempi necessari e sufficienti le cautele opportune nella sorveglianza delle piscine e delle varie attrezzature del villaggio contribuendo a renderle pericolose.
L' dei dipendenti del Controparte_1
gruppo ), costituitasi il 29 dicembre 2014, eccepiva, in primo luogo, CP_2 CP_2
l'incompetenza territoriale del tribunale adito e formulava preliminare istanza di chiamata in causa della giusta polizza infortuni n. Parte_4
M94004225/03 e polizza per la responsabilità civile n. M99008199/04, al fine di essere dalla stessa manlevata da qualsivoglia onere e/o obbligazione conseguente. L' deduceva, poi, la genericità della domanda attorea, che, CP_2 5 avendo esteso nei suoi confronti il contradditorio a meri fini “notificatori”, non aveva azionato alcuna specifica pretesa giuridica nei suoi confronti su cui poter esercitare valido diritto di difesa, e invocava, in subordine, la nullità della domanda (in applicazione dell'art. 164, commi 4 e 5, c.p.c.). Nel merito,
evidenziava la propria estraneità alla vicenda, sottolineando di essere un'associazione senza fini di lucro, costituita allo «scopo di gestire le attività
ricreative, culturali e sportive dei lavoratori dell' e, dunque, priva di «alcun ruolo CP_2
di gestione ovvero partecipazione allo svolgimento di attività di natura commerciale».
L' on si costituiva. Controparte_11
Autorizzata, con ordinanza del 26 maggio 2015, la chiamata in causa della si costituiva in giudizio l' (nella quale la Parte_4 Controparte_4
prima società era stata incorporata), che aderiva alle eccezioni dell'associazione convenuta, in tema di competenza per territorio e sul merito della domanda della parte attrice, e, con riferimento alla domanda di garanzia, pur non contestando l'esistenza delle polizze richiamate, sottolineava l'inoperatività nella specie della garanzia infortuni, poiché, riguardando direttamente il danneggiato ai sensi dell'art. 1891 c.c., non poteva essere attivata dalla contraente.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. del 5 febbraio 2016, gli attori specificavano che la legittimazione passiva dell' si fondava sul presupposto CP_2
che , essendo dipendente dell era suo socio e, in tale qualità, Parte_2 CP_2
vantava il diritto all'indennizzo assicurativo per gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, in forza di denuncia di sinistro trasmessa il 3
settembre 2013. Ribadiva, inoltre, i presupposti della responsabilità della società
convenuta, secondo i principi di cui all'articolo 2051 c.c.
Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il 2 marzo 2016, gli attori chiedevano l'ammissione di prova testimoniale e interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti convenute sui seguenti capitoli:
1) Vero è che il giorno 22/08/2013 verso le ore 18,00 c.ca all'interno del “Camping Faro
Punta Stilo” il piccolo mentre scivolava sullo scivolo della piscina veniva Parte_1 6 travolto da un bambino che, senza attendere che il piccolo i tuffasse in acqua Pt_1
sopraggiungeva da tergo a tutta velocità;
2) Vero è che il piccolo seguito dell'urto sbatteva;
con violenza la bocca sul Pt_1
bordo di plastica della piscina?
3) Vero è che a causa del forte impatto l'incisivo superiore destro del piccolo Pt_1
schizzava fuori dalla bocca?
4) Vero è che il bagnino pur essendo presente non intervenne in alcun modo?
5) Vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai fatti in piscina vi era sempre
un adulto,(es. genitori di amici), che sorvegliava i ragazzi;
6) “Vero è che i sigg. accompagnarono immediatamente il piccolo rima Pt_1 Pt_1
presso il P.S. di Soverato (CZ) e poi per mancanza di un dottore odontoiatra si, recavano
presso il P.S. dell'Ospedale Regionale “Pugliese-Ciaccio”.
Il Tribunale di Nola, ritenuta superflua l'assunzione dei mezzi istruttori, con sentenza dell'8 giugno 2021, dopo aver respinto le eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità dell'atto di citazione, rigettava la domanda, compensando integralmente tra le parti le spese di lite in ragione «dell'andamento del giudizio» e della «scarna attività difensiva espletata».
II. Le ragioni della decisione di primo grado
Il giudice di prime cure, previa constatazione che le doglianze attoree riguardavano «una generale inadeguatezza o totale carenza delle cautele e delle regole
di prudenza nell'organizzazione delle strutture del Camping» e previo richiamo dei principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, ha evidenziato l'insufficiente allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa, ritenendo altresì sussistente nella vicenda il «caso
fortuito, tale da escludere la responsabilità dei convenuti», poiché dalle difese degli attori e dall'esame del materiale probatorio acquisito è emerso che «la causa della
caduta è costituita non già da un'anomalia intrinseca della piscina o delle strutture del
camping, ma dalla improvvisa corsa di altro minore che repentinamente sopravveniva
senza attendere il tuffo di , sì da dover concludere che il bene custodito è Pt_1 7 stato «solo occasione e non già causa dell'evento medesimo, non essendo emersa la
possibile rilevanza dell'assolvimento degli obblighi del presunto responsabile civile
relativi alla predisposizione di tutte le misure atte ad evitare i danni». Inoltre, dopo aver rilevato che «il contenuto dell'obbligo di vigilanza e il tenore delle regole di cautela
e prudenza pretendibili dalle società convenute» sono da confrontarsi con «la reale
natura e dinamica delle attività compiute in vacanza […] in rapporto all'età del
danneggiato e al principio di auto-responsabilità pretendibile», ha osservato che generalmente le dinamiche di gioco in piscina implicano «frequenti avvicinamenti
tra i bambini che per la maggior parte dei casi si dedicano a intraprendere tuffi in acqua»
e che, pur desumendosi la presenza dell'animatore al momento del sinistro dalla circostanza che egli stesso avrebbe riferito l'accaduto ai genitori, l'attività di gioco in piscina è, in ogni caso, «caratterizzat[a] da un naturale grado di rischio accettato,
con contatti repentini dei bambini», evenienza, questa, che doveva essere nota al momento dell'iscrizione del minore alle attività del camping. III. L'appello
III.I. Con citazione notificata il 15 settembre 2021, nelle more Parte_1
divenuto maggiorenne, ha proposto appello, chiedendo che la decisione venga riformata per la mancata o insufficiente motivazione sul diniego di ammissione delle richieste istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2),
c.p.c., per l'errata e contraddittoria interpretazione delle circostanze di fatto,
nonché per l'erronea interpretazione dell'art. 2051 c.c..
In particolare, L'appellante ha censurato la decisione di primo grado per i seguenti motivi:
1) il giudice adito avrebbe negato l'ammissione della prova orale
(ritenendola non influente ai fini della decisione) senza motivare tale diniego;
2) in maniera contraddittoria il primo giudice avrebbe ritenuto non contestato l'incidente per poi ritenere che i fatti di causa, siccome narrati
dall'attrice, non siano stati sufficientemente idonei a configurare una ipotesi di 8 responsabilità delle società convenute, per la sussistenza del caso fortuito, e aggiungere che l'animatore era presente all'evento. Le circostanze descritte in citazione e, prima ancora, nella lettera di costituzione in mora, non configurerebbero affatto un'ipotesi di caso fortuito, la cui prova sarebbe esclusivamente a carico della controparte. Inoltre, l'intervento dell'animatore per accompagnare il minore dai genitori non dimostrerebbe affatto che quegli fosse presente al momento dell'incidente;
3) l'articolo 2051 c.c. sarebbe stato mal interpretato, posto che la responsabilità per i danni da cose in custodia ha carattere oggettivo, per cui «l'evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la
responsabilità, non richiedendosi né la pericolosità della cosa in sé, né la colpa
gravante sul soggetto-custode, in eco del tradizionale brocardo “cuius commoda
eius et incommoda”». L'elemento oggettivo del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra danno arrecato dalla cosa e la responsabilità del custode, per la presenza di un elemento esterno,
recante, almeno di massima, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, dovrebbe essere dimostrato dal convenuto, dovendosi nondimeno precisarsi, «ai fini dell'operatività della norma, che l'evento
dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso
che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla “res”
oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso»;
4) la richiesta di risarcimento sarebbe in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui: i) l'omessa sorveglianza del minore (da parte dei genitori) sarebbe circostanza non imprevedibile e inidonea ad escludere la responsabilità del gestore della piscina, ove sia mancata l'adozione delle basilari precauzioni cautelari – ascritte agli imputati –
volte ad impedire l'accesso all'area della piscina in difetto di idoneo servizio di
sorveglianza e di custodia (Cass. Pen., 4890/2020); ii) l'impianto sportivo è 9 tenuto a risarcire il danno subito dall'utente sulla pedana di accesso allo scivolo
acquatico, anche nel caso in cui il pregiudizio sia cagionato dal comportamento
imprudente di altri soggetti presenti (Cass. 8060/2020, in un caso in cui
durante lo svolgimento di alcune attività ricreative presso un impianto sportivo
di Gaeta, un minore veniva ferito sulla piattaforma di accesso allo scivolo della
piscina dalla spericolata acrobazia posta in essere da un secondo soggetto,
anch'egli presente sulla medesima piattaforma, riconoscendosi, da parte del giudice di merito, la responsabilità del titolare dell'impianto sportivo ai sensi
dell'art. 2050 c.c.); iii) dimostrato il nesso eziologico tra l'esercente l'attività e
l'evento dannoso (ai fini della presunzione di colpa ex art. 2050 c.c.), la responsabilità dell'esercente l'attività pericolosa sarebbe stata correttamente affermata dal giudice di merito in una situazione di mancata
sorveglianza da parte del personale addetto e l'evento lesivo occorso, in cui: a)
nessuno dei testi escussi era stato in grado di affermare che la vittima avesse affrontato la discesa sullo scivolo in “maniera anomala”, come sostenuto dal
ricorrente; b) nessuna parte aveva messo in discussione che il sinistro si fosse
verificato mentre la vittima utilizzava l'acquascivolo; c) nonostante la descrizione
dell'evento da parte della vittima non fosse stato del tutto lineare, la corte d'appello
aveva ritenuto di fare applicazione dei principi sopra richiamati in materia di
attività pericolosa, con conseguente affermazione della responsabilità
dell'esercente in un contesto di pericolosità già conosciuta, rispetto alla quale
quest'ultimo aveva omesso di adottare tutte le cautele atte ad evitare che gli utenti
potessero procurarsi danni nella fase di utilizzo (Cass. 21864/2019); iv) in ipotesi di lesioni riportate da una bagnante in seguito a un tuffo in piscina con acqua molto bassa, la suprema Corte (Cass. 5086/2011) ha affermato:
a) che ai fini di stabilire la misura della concorrenza del comportamento colposo
della vittima e della omessa apposizione di segnaletica, rileverà se il tuffo è
avvenuto dal lato corto della piscina, dove l'acqua era senz'altro bassa, o dal lato
lungo, dove la profondità non era omogenea, occorrendo anche valutare la 10 giovane età della vittima rispetto alla maturità psicologica ipotizzabile”; b) che è
erroneo ritenere che la mancanza di una normativa specifica che impone al gestore
della piscina la collocazione di cartelli relativi alla diversa profondità della stessa
nonché al divieto di tuffi dove la profondità non li consente in sicurezza, possa,
da sola, escludere la configurabilità di un comportamento colposo in capo al
medesimo, in quanto l'apposizione di detti cartelli segnaletici risponde alle
comuni regole di prudenza “volte ad impedire il superamento dei limiti del rischio
connaturato allo svolgimento dell'attività sportiva”, da parte di chi, per la
natura dell'attività svolta (nella fattispecie il gestore di una piscina), «è tenuto a
garantire l'incolumità fisica degli utenti nell'organizzazione della propria attività
economica»; c) che secondo il criterio della causalità adeguata, occorre dar
rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del
tutto inverosimili, onde non può negarsi che non è inverosimile l'ipotesi che, in
presenza di idonei segnali di pericolo, il comportamento dell'uomo medio, e, tanto più quello di un'adolescente, avrebbe potuto essere più accorto sino ad arrivare ad
escludere il compimento del comportamento vietato.
III.II. Si è costituita l'Arca per i dipendenti on comparsa di risposta dell'8 CP_2
dicembre 2021 contenente appello incidentale, con il quale ha impugnato la sentenza denunciando l'inidoneità della motivazione e, in ogni caso, la violazione dell'art. 91 c.p.c., in ordine alla compensazione delle spese di lite, in luogo della condanna a carico degli attori soccombenti. Ha poi contestato, nel merito, le ragioni dell'appello principale, di cui ha chiesto il rigetto e, in via subordinata, ha riproposto le eccezioni e deduzioni svolte nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e anche ai sensi dell'art. 343 c.p.c., come appello incidentale condizionato, e dirette a sentir dichiarare il difetto della propria legittimazione passiva nonché la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., e condannare, in sua vece, l' entro i limiti dei massimali, Controparte_4
riproponendo nei suoi confronti domanda di garanzia.
III.III. L' (ora , costituitasi il 10 dicembre 2021, ha Controparte_4 CP_3 11 eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, sottolineando, ad ogni modo, che l' non essendo né «proprietaria né gestrice della struttura», «non CP_2
aveva alcun dovere di controllo» e «non aveva assunto alcun obbligo contrattuale di
sorveglianza dei piccoli partecipanti alla vacanza».
III.IV. L'appello principale è ammissibile, sia per la sua tempestiva proposizione
(il 15 settembre 2021), nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (8 giugno 2021), sia per la sua rispondenza ai requisiti di specificità dettati dall'articolo 342 c.p.c.
È del pari ammissibile l'appello incidentale dell' proposto nel rispetto del CP_2
termine (ex artt. 166 e 343 c.p.c.) per la costituzione in giudizio e idoneo a censurare la decisione relativa alle spese di lite assunta dal primo giudice.
III.V. Nel merito, occorre in primo luogo puntualizzare che nel sistema processuale vigente solo al giudice del primo grado è attribuito un incondizionato esercizio del potere di qualificazione della domanda, mentre, per quanto riguarda il giudizio di secondo grado, deve ritenersi, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello e della presunzione d'acquiescenza posta dall'art. 329 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato, che il giudice d'appello possa qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado a condizione che non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo,
altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass. 12875/2019;
Cass. 32932/2024).
Diversamente argomentando, infatti, si consentirebbe una continua alterazione dei termini dell'accertamento giudiziale e, quindi, della decisione nei gradi 12 successivi al primo, e si violerebbe, in tal modo, da un lato, il precetto costituzionale posto a garanzia del diritto di difesa e, dall'altro, i principi sopra richiamati sui quali si basa il carattere dispositivo del processo civile.
Ne consegue che il giudicato deve ritenersi formato anche sulle affermazioni che si presentino come il presupposto logico-giuridico della soluzione adottata e,
quindi, anche sulla qualificazione giuridica della domanda, quando essa, pure laddove non espressamente dichiarata, abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla, svolgendo le rispettive difese proprio sul presupposto di quella qualificazione (Cass. 6716/2018)
Nel caso in esame, come anticipato, il giudice di primo grado, in relazione alle ragioni prospettate dagli attori, ha fondato la decisione sulla base dell'art. 2051
c.c. («premesso l'inquadramento giuridico appena descritto»), ritenendo configurabile nella specie «un'ipotesi di caso fortuito», integrata dalla condotta improvvisa e repentina dell'altro minore, oltre che applicabile il principio di auto-
responsabilità, in rapporto all'età del danneggiato e al rischio accettato mediante la partecipazione all'attività acquatica intrapresa.
Da ciò consegue che non possano essere presi in considerazione i richiami giurisprudenziali all'art. 2050 c.c. contenuti per la prima volta nell'atto di appello e diretti a supportare le articolate deduzioni difensive, poiché non solo l'appellante principale non ha enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee ad integrare la fattispecie contemplata dall'art. 2050 c.c., ma non ha neppure censurato, con uno specifico motivo di impugnazione, l'eventuale erroneità della qualificazione della domanda da parte del tribunale, e, anzi, ha ribadito anche in appello l'inquadramento dell'azione proposta nell'alveo della responsabilità per i danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.), ovvero del principio generale (ex art. 2043 c.c.)
del neminem laedere.
In proposito, va anche evidenziato che, in caso di originaria proposizione della 13 domanda di risarcimento del danno in base ad un titolo di responsabilità (ad es.
in base all'art. 2051 c.c.), è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, e anche in comparsa conclusionale, di un diverso titolo di responsabilità
(ad es. in base all'art. 2043 o 2050 c.c.), se la parte ha tempestivamente allegato,
in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee a integrare tale titolo di responsabilità, ritenendosi invece insufficiente un generico richiamo alla diversa norma di legge posta alla base della responsabilità
invocata, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta (Cass. 196/2025; Cass. 15666/2013).
Nella specie, il diverso titolo di responsabilità implicitamente ipotizzato dall'appellante, mediante i richiami giurisprudenziali sopra trascritti, relativa alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.), esige l'accertamento di presupposti di fatto diversi da quelli della responsabilità ex art. 2051 c.c., relativi all'adozione, da parte del gestore della piscina, di tutte le misure idonee a evitare il danno, ad esempio ravvisabili nella predisposizione di adeguati cartelli segnaletici riguardo alle regole da rispettare nell'uso dello scivolo, anche in rapporto all'effettiva pericolosità di tale strumento di svago. Si
tratta, quindi, di un tema d'indagine nuovo, che amplia il thema decidendum oltre i limiti temporali segnati dalle preclusioni relative all'allegazione dei fatti controversi.
Peraltro, escluso che la gestione di una piscina rientri ex lege tra le attività
pericolose (dovendosi anche distinguere tra le attività pericolose, che per loro stessa natura o per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e importano responsabilità ex art. 2050 cod. civ., e quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 c.c.: cfr. Cass. 20334/2004; Cass. 10027/2005), la prova in concreto della pericolosità, da fornirsi secondo una prognosi postuma ex ante,
ossia sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento dell'evento, è a 14 carico del danneggiato e, nella specie, non potrebbe desumersi dai capi di prova tempestivamente articolati.
Escluso, quindi, che la domanda possa essere esaminata nell'ambito della responsabilità ex art. 2050 c.c., neppure sono da accogliere i motivi (da esaminare congiuntamente per ragioni di ordine logico) con cui l'appellante principale si duole della mancata ammissione della prova orale articolata e dell'errata interpretazione dell'art. 2051 c.c..
In ordine a tale ultimo motivo, l'appellante principale rileva che, secondo l'insegnamento giurisprudenziale, al danneggiato incombe soltanto l'onere di dimostrare il nesso eziologico fra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima, spettando al convenuto dimostrare il caso fortuito nella causazione dell'evento, con la precisazione che il fattore fortuito normalmente «attiene non ad un comportamento
del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri
dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità». Di conseguenza, secondo l'appellante, il tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente il fattore impeditivo (caso fortuito) della responsabilità delle convenute desumendolo dalla carente allegazione della presunta inosservanza delle regole di vigilanza nonché
dall'operatività del principio di autoresponsabilità e del rischio consentito in relazione all'attività di gioco condotta.
Com'è noto, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità e inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode e in 15 applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., attraverso una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela (Cass.
S.U. 20943/2022).
In proposito, occorre anche considerare, in via preliminare, il ruolo assunto nella vicenda dalla sul presupposto che la sua Controparte_12
mancata costituzione in giudizio non consente di ritenere incontestata alcuna delle allegazioni di parte attrice in ordine sia alla sua individuazione come titolare della gestione del villaggio turistico e come custode della relativa piscina sia alla dinamica del sinistro: infatti, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né al suo verificarsi il giudice può ritenere pacifici e non controversi i fatti dedotti dall'attore ma non provati (Cass.
15777/2006, Cass. 12184/03).
Orbene, sulla qualità della società i gestore del Controparte_5
villaggio turistico e, quindi, di custode della relativa piscina, non v'è alcuna considerazione nella sentenza di primo grado la quale, specificato che l'altra convenuta ( non è «la struttura dove i fatti hanno avuto luogo», si è soffermata CP_2
sull'ipotesi che nella fattispecie potesse configurarsi una responsabilità
extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2051 c.c..
Né soccorrono sul punto i documenti prodotti, ossia la lettera di assegnazione dell'alloggio, contenente il riferimento alla struttura ricettiva prescelta (Camping
Faro Punta Stilo) tra quelle messe a disposizione dall'Arca per i propri associati,
e la visura camerale relativa alle della quale è Controparte_5
indicato l'oggetto sociale (l'esercizio delle attività sportive e lo svolgimento di quelle turistiche «al fine di contribuire al miglioramento della salute fisica ed alla
elevazione culturale e morale della Calabria»): né l'una né l'altra contengono, infatti,
utili informazioni circa la gestione del villaggio turistico al momento dell'incidente, salvo a ritenersi sufficiente la mera indicazione del luogo dove la società ha sede.
A ciò va aggiunto che il danneggiato non ha neppure riferito alcun elemento 16 circa l'anomalo funzionamento della piscina ovvero le caratteristiche strutturali dello scivolo per l'ingresso in acqua, quali la sua accentuata pendenza ovvero la sua particolare forma, sicché, trattandosi di attività che normalmente privilegia l'aspetto ludico e di divertimento, non vi sono elementi dai quali possa desumersi che l'uso della piscina, durante un soggiorno estivo in un villaggio turistico, sia idoneo a concretare un'attività eventualmente pericolosa.
E risulta altresì vero che quando il danno non sia l'effetto di un dinamismo intrinseco alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richiede che l'agire umano, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, che è di per sé statica e inerte, la prova del nesso causale rispetto alla produzione del danno deve essere valutata in maniera più
rigorosa, occorrendo dimostrare, in tal caso, che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolo tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno stesso, ovvero peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr., ad esempio, Cass. 6306/2013).
Né i mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio di primo grado appaiono sufficienti a colmare le carenze probatorie evidenziate, in quanto diretti a provare perlopiù le modalità dell'infortunio e non i profili di responsabilità a carico delle convenute e, in particolare, il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la struttura dello scivolo.
Infatti, con riferimento alla prova orale per la cui ammissione insiste l'appellante principale, si rileva come i capitoli contenuti nella richiesta istruttoria riportino fatti già accertati, perché documentati mediante raccomandate e atti scritti,
ovvero esprimano contenuti generici, irrilevanti e superflui alla luce delle risultanze processuali. In particolare, risulta che: (a) le circostanze di fatto contenute nei capitoli di prova 1), 2) e 6), per quanto dimostrate, non implicherebbero l'affermazione della responsabilità del titolare della piscina
(non risultandone la descrizione di una condizione dell'impianto che ne renda 17 dannosa la fruizione, ma, semmai, un comportamento imprudente e avventato da parte di un altro utente); (b) quelle contenute nel capitolo 3) sono provate attraverso la documentazione medica versata in atti (referto di PS e consulenza medica); (c) quella prospettata nel capitolo di prova 4), oltre a presentare un contenuto negativo, appare generica, poiché manca un puntuale riferimento agli obblighi di intervento rispetto ai quali il bagnino si sarebbe reso inadempiente,
non rinvenendosi nell'id quod plaerumque accidit una regola di esperienza che indichi che un'imprecisata forma di intervento del bagnino sia idonea evitare gli impatti fisici, normalmente frequenti, tra bambini e preadolescenti in un contesto ludico, e, in aggiunta, appare riferibile ad una circostanza di fatto (l'inerzia del bagnino) non narrata tempestivamente nel termine assegnato dall'art. 183,
comma 6, n. 1), c.p.c. per la precisazione delle domande, non potendo desumersi la coincidenza di questi con l'animatore (unica figura dedotta sin dall'atto introduttivo del giudizio), attesa la diversità di incarichi generalmente ricoperti dalle due figure in una struttura ricettiva;
(d) quella relativa al capitolo di prova
5) appare incompatibile e contraddittoria con la precedente, poiché lascia presagire che i ragazzi, nelle circostanze di luogo e di tempo del sinistro, fossero sotto il controllo dei genitori o di altre persone da costoro incaricate, sì da doversi ritenere che l'eventuale disattenzione del bagnino non abbia assunto alcun rilievo nella causazione dell'infortunio.
Se è vero che il bagnino ha il compito di vigilare sull'incolumità dei bagnanti e di prestare soccorso a chi si trovi in situazione di pericolo in acqua, non è
allegato, da parte dell'attore, che il minore direttamente responsabile dell'accaduto avesse tenuto ripetuti comportamenti pericolosi per l'altrui incolumità, sì da dover essere richiamato dal bagnino: il carattere improvviso dell'incidente, dovuto all'irruenza di tale minore nell'uso dello scivolo, fa ritenere che l'incidente non fosse altrimenti prevenibile da parte dell'addetto alla sicurezza degli utenti.
Inoltre, è lo stesso attore a escludere che al momento del sinistro egli, all'epoca 18 dodicenne, ovvero l'altro minore che lo ha spinto, fossero affidati agli animatori,
che dovessero sorvegliarne i comportamenti e assicurarne l'incolumità. Infatti,
nell'atto di appello egli sostiene, anche con enfasi (espressa con l'uso del maiuscolo e del grassetto) che «né nella lettera di costituzione in mora né nella lettera
di denuncia fatta dai genitori né, infine nell'atto di citazione si legge CHE IL FATTO SI
È VERIFICATO ALLA PRESENZA DI UN ANIMATORE MA SEMPLICEMENTE
SI RIPORTA(IN TUTTI GLI ATTI DI QUESTA DIFESA) CHE IL MINORE VENIVA
RIACCOMPAGNATO DAI GENITORI DA UN ANIMATORE CHE PORTAVA IN
MANO IL DENTE RECISO». Nel quinto capo di prova, si sostiene, inoltre, che
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai fatti in piscina vi era sempre un adulto (es.
genitori di amici) che sorvegliava i ragazzi: si fa riferimento, evidentemente, alla sorveglianza dei minori da parte dei loro genitori o di altri utenti della struttura turistica, delegati dai primi, sì da potersi sgombrare il campo dall'ipotesi, appunto non allegata, che l'attore si sia infortunato mentre era affidato alla custodia del personale del campeggio.
Si deve osservare, conclusivamente, che la prova orale non consente di superare la mancata ed effettiva dimostrazione del nesso causale tra la res custodita e il sinistro occorso all'appellante, non riguardando alcuna circostanza relativa a qualche anomalia della piscina o dello scivolo d'acqua.
Dunque, i rilievi sinora effettuati, singolarmente e complessivamente valutati,
non consentono di applicare il criterio della preponderanza dell'evidenza come modello di ricostruzione del nesso di causalità, non potendosi ritenere nemmeno presuntivamente raggiunta la prova del fatto che il sinistro si sia verificato a causa dello scivolo d'acqua o della piscina.
Conclusivamente, nel suesposto quadro di completa insufficienza probatoria,
può affermarsi che, poiché la norma di cui all'art. 2051 c.c. presuppone in ogni caso che il danneggiato fornisca in via prioritaria la prova del nesso di causalità
tra l'evento dannoso lamentato e il bene in custodia (ciò anche a prescindere dalla 19 astratta sussumibilità della fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2051
c.c. o dell'art. 2043 c.c., che richiede pur sempre che l'attore assolva l'onere di provare gli elementi costitutivi di un fatto storico qualificabile come illecito,
del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva),
l'appellante non ha dimostrato, né offerto adeguatamente di dimostrare, i presupposti della responsabilità di alcuna delle parti convenute, sì da far sorgere in capo al custode l'onere di provare il caso fortuito.
L'appello principale promosso da a, pertanto, rigettato. Parte_1
È, invece, da accogliere l'appello incidentale proposta dall'Arca.
L'articolo 92 c.p.c., nel testo in vigore per le cause iniziate dopo il 4 luglio 2009
(ma prima della modifica introdotta dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 132 del
12 settembre 2014, applicabile per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n.
162 del 10 novembre 2014), consentiva la compensazione delle spese, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, solo in presenza di altre gravi ed eccezionali
ragioni esplicitamente indicate nella motivazione: nozione elastica che deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che può
comprendere anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
Nella specie, le ragioni espresse dal primo giudice per la compensazione delle spese di lite (fondate sull'andamento del giudizio e sulla scarna attività difensiva
espletata) non sono in grado di giustificare la compensazione, nei rapporti tra la parte attrice e l , trattandosi di considerazioni o di per sé prive Controparte_10
di reale significato o idonee solo a modulare la misura dei compensi professionali, a norma dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55).
Né può ritenersi che la controversia presentasse un ragionevole margine d'incertezza nei confronti dell'appellante incidentale, sicuramente estranea alla gestione della struttura turistica.
Di conseguenza, a condannato al pagamento, in favore dell' Parte_1 CP_2
delle spese relative al giudizio di primo grado, per il valore fino a € 26.000,00, da 20 ridursi (ex art. 4, comma 1, citato) per la modesta complessità delle questioni trattate.
Le spese di appello seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo,
in base allo scaglione fino a € 26.000,00 della tabella 12 allegata al D.M. 13 agosto
2022, n.147 (entro i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, citato).
È dovuto all'erario, da parte dell'appellante, un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condanna al Parte_1
pagamento, in favore dell' Controparte_1
per i dipendenti del gruppo ( ), delle spese del giudizio di primo CP_2 CP_2 grado, liquidate in € 3.105,00 (di cui € 2.700,00 per compensi ed € 405,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- condanna l pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
per i dipendenti del gruppo NE ( ) e Controparte_1 CP_2
dell' delle spese di appello, liquidate (per ciascuna parte appellata) CP_3
in € 3.450,00 (di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese forfettarie),
oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-
quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115
Così deciso il 5 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
21