CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 819/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, AT
NE GIACOMO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6375/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81201 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11829/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 14 marzo 2025 Ricorrente_1
promuove opposizione all'avviso di accertamento Imu per l'anno 2019 notificatole le il 21 dicembre 2024 per il complessivo importo di euro 12.415,40 di cui euro 7.810,51 a titolo di imposta e il resto a titolo di sanzione interessi e spese. Deduce che l'avviso opposto è illegittimo per errata applicazione dell'articolo 7, lettera i, del d.lgs. n. 504 del 1992 sussistendo in suo capo i requisiti soggettivi ed oggettivi per godere dell'esenzione prevista dalla predetta norma conclude dunque per sentir accertare illegittimo l'avviso opposto punto
Costituendosi in giudizio Roma Capitale ha dato atto di avere raggiunto con la ricorrente un'intesa conciliativa per le annualità Imu del periodo 2017/ 2021 e le annualità Tasi 2014, 2017, 2018 e 2019. Ha concluso pertanto per sentir dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 48, comma 1, del cod.proc. trib. con conseguente, integrale compensazione delle spese di lite
All'udienza del 21 novembre 2025 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale ha versato nel fascicolo un atto di conciliazione extragiudiziale avente ad oggetto anche la pretesa tributaria per cui è causa.
Pertanto, visto l'art. 48 cod.proc.trib., segue la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, AT
NE GIACOMO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6375/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81201 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11829/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 14 marzo 2025 Ricorrente_1
promuove opposizione all'avviso di accertamento Imu per l'anno 2019 notificatole le il 21 dicembre 2024 per il complessivo importo di euro 12.415,40 di cui euro 7.810,51 a titolo di imposta e il resto a titolo di sanzione interessi e spese. Deduce che l'avviso opposto è illegittimo per errata applicazione dell'articolo 7, lettera i, del d.lgs. n. 504 del 1992 sussistendo in suo capo i requisiti soggettivi ed oggettivi per godere dell'esenzione prevista dalla predetta norma conclude dunque per sentir accertare illegittimo l'avviso opposto punto
Costituendosi in giudizio Roma Capitale ha dato atto di avere raggiunto con la ricorrente un'intesa conciliativa per le annualità Imu del periodo 2017/ 2021 e le annualità Tasi 2014, 2017, 2018 e 2019. Ha concluso pertanto per sentir dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 48, comma 1, del cod.proc. trib. con conseguente, integrale compensazione delle spese di lite
All'udienza del 21 novembre 2025 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale ha versato nel fascicolo un atto di conciliazione extragiudiziale avente ad oggetto anche la pretesa tributaria per cui è causa.
Pertanto, visto l'art. 48 cod.proc.trib., segue la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.