Articolo 35 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 34Articolo 36
Versione
15 marzo 1968
Art. 35. La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1968, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968