Art. 35. La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1968, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Articolo 35 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 34Articolo 36
Articolo 35 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Versione
15 marzo 1968
15 marzo 1968
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 587
- TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/06/2025, n. 10930
- TAR Roma, sez. 3B, sentenza 07/08/2025, n. 15375
- TAR Firenze, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 977
- Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2614
- Trib. Lucca, sentenza 09/04/2025, n. 220
- Trib. Avellino, sentenza 17/10/2025, n. 1550
- Trib. Genova, sentenza 09/10/2024, n. 2598
- Trib. Mantova, sentenza 11/07/2025, n. 347
- Trib. Matera, sentenza 17/09/2025, n. 178
- Trib. Macerata, sentenza 27/03/2025, n. 124
- Articolo 57 della Legge 3 febbraio 1963, n. 529