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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12117 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 28194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n.8194/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Caria ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del medesimo sito a Roma, in Viale Giulio Cesare n.95;
- RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente del C.d.A. pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Petrucci e Monika Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito a Roma, in Viale
Angelico n.34;
- RESISTENTE
Oggetto: impugnativa di licenziamento;
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna controversia origina dal licenziamento della sig.ra impugnato dalla Pt_1
medesima con ricorso ritualmente notificato. È opportuno esaminare in via preliminare lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, alla luce delle affermazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
L'istante in epigrafe indicata ha prestato servizio alle dipendenze della CP_1
XI (di seguito ”) dal 13.02.2019 al 31.12.2021, con le
[...] CP_1 CP_1
seguenti modalità:
• dal 13.2.2019 assunta con contratto di lavoro a tempo determinato part-time, inquadrata come operatore sociosanitario C1 secondo il CCNL Cooperative
Sociali, presso la Casa di Cura VI Aurora (Roma);
• dal 29.07.2019 trasferita presso l'Hospice VI Ardeatina (Roma), reparto di riabilitazione, mantenendo il medesimo contratto a tempo determinato;
• dal 30.9.2019 il contratto è stato trasformato in tempo indeterminato, con continuità di mansioni e sede presso l'Hospice VI Ardeatina.
Le è stata poi comunicata una variazione dell'orario di lavoro, da 30 a 37 ore settimanali per il mese di aprile 2020, a 35 ore settimanali per il mese di agosto 2020,
a 33 ore settimanali per il mese di ottobre 2020 e a 37 ore settimanali per il mese di novembre 2020.
Ella ha affermato di avere percepito una retribuzione inferiore rispetto alle previsioni del CCNL Cooperative Sociali e, in particolare, la retribuzione oraria avrebbe dovuto essere: dal mese di novembre 2019 al mese di marzo 2020 di euro 8,36491 e non euro
8,15279; dal mese di aprile 2020 al mese di giugno 2020 di € 8,51642 e non €
8,15279.
L'odierna ricorrente ha evidenziato, altresì, di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Controparte_2
con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, quale operatore sociosanitario presso la casa di riposo VI Fulvia (Roma) nel reparto riabilitazione c.d. estensiva, ospitante degenti autosufficienti e con una quasi integra capacità motoria. Dalla visura relativa a tale Cooperativa, è emerso che la medesima era in liquidazione, aveva la stessa sede legale dell'odierna resistente e che il suo legale rappresentante ricopriva la carica di vicepresidente del C.d.A. della . CP_1
Ella poi, dal 01.01.2023 al 01.12.2023, ha lavorato alle dipendenze della resistente cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time quale CP_1
operatore sociosanitario C2 CCNL Cooperative Sociali sempre presso VI Fulvia e nel medesimo reparto.
Nell'espletamento della propria attività lavorativa, la ricorrente afferma di avere svolto solo le mansioni proprie della qualifica di inquadramento.
La capacità lavorativa della ricorrente ha subìto, nel corso del tempo, una limitazione a seguito dell'insorgenza delle seguenti patologie: spondilodiscoartrosi, con discopatia conflitto subacromiale alla spalla;
gonartrosi bilaterale;
polineuropatia con perdita di sensibilità e capacità di movimento;
ipertensione arteriosa severa.
Tale quadro clinico è stato accertato – in più occasioni, anche su richiesta dell'odierna ricorrente - dal medico del lavoro che ha espresso un giudizio di idoneità alle mansioni, ma con le seguenti limitazioni: in data 28.07.2022 “nella mobilizzazione e movimentazione dei degenti deve sempre adoperarsi con altra maestranza in aiuto oltre gli ausili meccanici quando previsti”; in data 01.06.2023
“nella mobilizzazione e movimentazione di degenti deve sempre adoperarsi con altra maestranza in aiuto oltre agli ausili meccanici quando previsti, mantenere turnazione regolare contenendola nelle ore dovute senza lunga”; in data 22.09.2023
“nell'adoperarsi a far mantenere le capacità motorie dell'assistito e/o fargli assumere posture corrette o nella mobilizzazione dell'allettato, la dipendente deve essere messa in condizione di mobilizzare i degenti sempre con altra maestranza e mai da sola, anche avendo sempre a disposizione adeguati ausili a supporto, quando per evitare ad ella stessa iperestensione degli arti superiori e carico lombare. Altresì nella movimentazione di degenti da letto a carrozzina e viceversa deve utilizzare gli ausili meccanici per il sollevamento del degente sempre con altra maestranza in aiuto. La movimentazione del carrello vivande deve essere effettuata con almeno un'altra maestranza: Concedere pause di recupero raddoppiando le pause fisiologiche. Mantenere turnazione regolare contenendola nelle ore dovute senza lunghe, Non prescrizione di aiuto di altra maestranza nell'esecuzione di compiti semplici e non gravosi tipici ed inderogabili della mansione quali le attività di rilevazione di parametri vitali, l'esecuzione di minime prestazioni di carattere sanitario e semplici medicazioni, l'aiuto nell'assunzione di farmaci e nella assunzione di cibi”.
Nonostante le limitazioni prescritte dal medico, la sig.ra ha affermato che Pt_1
spesso ha svolto da sola tutte le sue mansioni, che ha continuato a svolgere il medesimo carico di lavoro del passato, e di essere stata assegnata a turni lavorativi settimanali dalle ore 7:00 alle ore 21:00. Di conseguenza, vi è stato un aggravamento delle sue condizioni di salute.
Ella, quindi, ha riferito di essersi lamentata in più occasioni della situazione lavorativa venutasi a creare, anche con il superiore gerarchico, la coordinatrice della cooperativa datrice di lavoro, la quale le avrebbe risposto di non poter far nulla in proposito, esorbitando dai suoi compiti l'assegnazione del personale OSS al reparto.
L'odierna ricorrente, trasferita dal reparto c.d. estensiva al reparto c.d. COD 56 con comunicazione del 25.09.2023, ha contestato tale trasferimento a mezzo del proprio avvocato, rilevando che presso il nuovo reparto vi erano degenti non autosufficienti e/o non deambulanti e/o con gravi problemi neurologici.
La sig.ra a suo dire esasperata dalla situazione venutasi a creare sul posto di Pt_1
lavoro, il 17.11.2023 si è rivolta al coordinatore della struttura VI Fulvia affinché intervenisse.
Per tali fatti, il datore di lavoro le ha inviato una lettera di contestazione disciplinare
(a mezzo pec datata 21.11.2023), con la quale sono stati contestati due addebiti.
Il primo, relativo alla violazione dei principi della XI Luglio, cioè essersi rivolta a un soggetto che non è il proprio superiore gerarchico ma direttamente alla committente, compromettendo il contratto di appalto. In particolare, “In data 17.11.2023 il coordinatore della struttura “VI Fulvia” dove Lei svolge l'attività lavorativa, Sig. ci ha segnalato che Lei si è rivolta direttamente a Lui per Parte_2
lamentarsi con lo stesso di essere stata assegnata dalla caposala a lavori pesanti che deve svolgere da sola (le mobilizzazioni dei pazienti), di essere in possesso di un documento rilasciato dalla ASL che attesta le Sue limitazioni e che Lei avrebbe riferito al Suo avvocato delle condizioni di lavoro in cui sarebbe costretta a lavorare.
Il citato coordinatore, a seguito dei fatti così come da Lei esposti e pur non rientrando detta attività tra le sue competenze, ha provveduto comunque ad effettuare una verifica con la caposala del reparto Cod. 56, Sig.ra , in Persona_1
cui è emerso dai moduli “turnazioni e disposizioni” che la caposala affigge giornalmente che Lei deve operare sempre in coppia. Dopo avere effettuato la verifica sopra citata il Sig. ci ha inviato una comunicazione per Parte_2
segnalarci l'accaduto e per lamentarsi con la VE di essere stato coinvolto in una vicenda rispetto alla quale lo stesso non ha alcun ruolo e/o incarico professionale e per il grande imbarazzo nel quale lo stesso si è trovato per detti fatti.
Le contestiamo, pertanto, l'anzidetta condotta in quanto Lei si è rivolta ad un soggetto che non è il Suo superiore gerarchico per lamentarsi di decisioni aziendali che non devono coinvolgere la struttura VI Fulvia (parte committente del contratto di appalto) e, soprattutto, per avere riferito allo stesso circostanze che non corrispondono al reale accadimento dei fatti.”
Il secondo addebito contestato alla lavoratrice era concernente la scelta autonoma e volontaria “(…) di voler lavorare da sola e di non voler chiedere supporto al collega contravvenendo sia alle disposizioni della caposala e sia a quanto indicato nel suo certificato di idoneità lavorativa”.
La sig.ra ha presentato le proprie giustificazioni alla predetta contestazione Pt_1
(tramite avvocato, a mezzo pec datata 23.11.2023), affermando, tra l'altro, che
“esasperata dalla gravosità delle lavorazioni richieste e per mantenere buone relazioni con i colleghi di lavoro, ha reso edotta della situazione la Caposala, senza ottenere alcun positivo riscontro ma soltanto risposte tipo “se è troppo pesante per te questo lavoro dimettiti…” oppure quando lamentava di lavorare nel turno senza la possibilità di alcuna pausa “..se ti stanchi troppo chiedi il part-time”. È pertanto per tali motivi, per evitare attriti con i colleghi in turno che la sottoscritta, anche per salvaguardare la sua integrità psico-fisica, si è rivolta al Coordinatore della
Struttura, non con l'intenzione di creare problematiche tra la e la CP_1
Committente VI Fulvia, ma perché esasperata dalla situazione che si era venuta a creare sul logo di lavoro.
Da ultimo si contesta che la sottoscritta abbia volontariamente e per sua autonoma scelta lavorato da sola senza chiedere supporto al collega, o che avrebbe violato le disposizioni della caposala e di quanto indicato nel giudizio di idoneità lavorativa.
La sottoscritta, infatti, ha potuto svolgere da sola tutte le altre mansioni proprie della qualifica quali aiuto al paziente per l'igiene personale, somministrazione pasti, piccole medicazioni, attività di carattere sociale, rilevamento dei parametri vitali e varie collaborazioni con il personale infermieristico. In tutti gli altri casi, a salvaguardia della salute e assistenza al paziente, ha proceduto da sola e con enorme fatica, alla movimentazione del paziente stesso perché a ciò costretta dalla indisponibilità del collega in turno o del personale infermieristico impegnati in altre operazioni anche con carattere di urgenza, come riferito dalla Caposala. Pertanto, non può addebitarsi alla sottoscritta alcuna autonoma scelta o condotta di operare
“…in violazione delle prescrizioni indicate nel giudizio di idoneità al lavoro…” ma, si ribadisce, la violazione della normativa di cui alla L. 81/88 è insita nel provvedimento della del 25.09.2023 con il quale si è proceduto al CP_1
cambio di reparto assegnando il Cod 56, il quale, in particolare i lati A e B, oggettivamente incompatibile, per la tipologia dei pazienti e per i notevoli carichi di lavoro, con le ridotte capacità psico-fisiche della sottoscritta”.
L'odierna ricorrente, nonostante le difese presentate, è stata licenziata per giustificato motivo soggettivo (a mezzo pec datata 01.12.2023).
Ella ha, quindi, impugnato il licenziamento in quanto nullo/inefficace/illegittimo/irrogato in violazione della Legge 300/1970. 11, in forza dei motivi di seguito indicati: omessa affissione da parte del datore di lavoro del codice disciplinare nel luogo di lavoro e in modo accessibile e visibile a tutti i dipendenti;
lo svolgimento delle proprie prestazioni lavorative con diligenza, professionalità e in osservanza delle disposizioni impartite e, pertanto, l'insussistenza del fatto materiale contestato;
in ogni caso, la violazione del principio di proporzionalità in considerazione dell'assenza di precedenti contestazioni disciplinari per i medesimi fatti e della tenuità degli addebiti contestati.
L'odierna ricorrente, pertanto, ha chiesto:
“A) IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'insussistenza dei fatti materiali addebitati alla ricorrente con contestazione disciplinare del 20/11/2023;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento intimato con comunicazione del 01/12/2023 e la sua inidoneità a risolvere il rapporto di lavoro;
- ordinare alla in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro;
- condannare la convenuta., in persona del legale rappresentante, CP_1
all'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto indicata nel prospetto paga di novembre 2023 in € 2.391,63 (o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, nella misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e perciò a complessivi €
11.958,15. Oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla facoltà di chiedere alla
convenuta, fermo il diritto al risarcimento del danno, in CP_1
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, somma che si indica in € 35.874,45 o in quella superiore o inferiore ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della complessiva somma di € 2.087,28, o in quella minore ritenuta di giustizia, per i titoli di cui ai conteggi analitici del Sindacato CGIL, con condanna della
convenuta. in persona del legale rappresentante pro-tempore al CP_1
relativo pagamento con maggiorazione di rivalutazione e interessi di legge.
B) IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare per mancanza di giustificato motivo soggettivo o giusta causa;
- accertare e dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento con condanna della convenuta in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, € 2.391,63, o in quella superiore o inferiore ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della complessiva somma di € 2.087,28, o in quella minore ritenuta di giustizia, per i titoli di cui ai conteggi analitici del Sindacato CGIL, con condanna della
convenuta. In persona del legale rappresentante pro-tempore al CP_1
relativo pagamento con maggiorazione di rivalutazione e interessi di legge.
C) IN ULTERIORE SUBORDINE:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della complessiva somma di € 2.087,28, o in quella minore ritenuta di giustizia, per
i titoli di cui ai conteggi analitici del Sindacato CGIL, con condanna della
Cooperativa convenuta. in persona del legale rappresentante pro-tempore al relativo pagamento con maggiorazione di rivalutazione e interessi di legge. In ogni caso condannare la Società convenuta al pagamento del compenso professionale di legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto quanto richiesto dalla ricorrente, fondando la sua difesa sui motivi di seguito indicati.
I contratti di lavoro conclusi dall'odierna ricorrente con la XI Luglio e con la
Cooperativa sono tre contratti distinti. CP_2
Il primo contratto con l'odierna resistente è cessato per dimissioni volontarie rassegnate dalla lavoratrice, che ha poi lavorato alle dipendenze della CP_2
diversa e autonoma dalla . La resistente ha sottolineato, peraltro,
[...] CP_1
che la non aveva in ogni caso proposto una domanda di accertamento in ordine Pt_1
alla riconducibilità del rapporto di lavoro nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 alla
XI Luglio, né aveva indicato alcun indice sintomatico dell'unicità del presunto centro di imputazione di interessi.
La resistente, a conferma della propria buona fede, ha affermato di aver concluso un nuovo contratto di lavoro con la sig.ra in ragione del cambio di appalto ex art. Pt_1
37 CCNL Cooperative Sociali, a seguito del quale è intervenuto un accordo sindacale sottoscritto tra le parti, alla presenza della FP CGIL di ROMA E LAZIO e CISL FP
ROMA CAPITALE E RIETI. La XI Luglio, quindi, ha preso in carico tutto il personale della così come risulta dal verbale sindacale. In forza dell'accordo CP_2
sindacale anzidetto, la ricorrente ha chiesto di essere ammessa quale socia lavoratrice della . CP_1
Quest'ultima, poi, ha evidenziato di aver consegnato copia del regolamento interno, contenente anche l'indicazione delle norme disciplinari applicate, al momento della conclusione dei due contratti di lavoro. Il datore di lavoro, invece, non avrebbe potuto affiggerne una copia all'interno della struttura sanitaria in quanto gestita dalla committente.
La resistente, altresì, ha contestato sia la richiesta delle differenze retributive, poiché sarebbe sempre stata corrisposta la retribuzione dovuta secondo la relativa retribuzione tabellare, sia l'indennità di mancato preavviso come liquidata da controparte perché non corrispondente ai parametri indicati nel CCNL di categoria.
La XI Luglio ha rilevato di aver adempiuto alle prescrizioni imposte dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro ed è per questo che l'odierna ricorrente, così come tutti gli altri dipendenti, è stata sottoposta alle annuali visite da parte del medico del lavoro.
Ha quindi evidenziato che l'inserimento della lavoratrice nei turni più lunghi era avvenuto dal mese di giugno 2023 in epoca antecedente al giudizio di idoneità.
L'odierna ricorrente, per il restante periodo di tempo, non era più stata inserita in tali turni, se non in via del tutto emergenziale: una volta nel corso dell'intero mese di agosto e una volta nel mese di settembre 2023.
La XI Luglio ha poi evidenziato che la sig.ra ha contestato il trasferimento di Pt_1
reparto, ritenendolo atto ritorsivo e punitivo.
Il datore di lavoro, con lettera pec, ha risposto alle contestazioni, negando la natura ritorsiva del trasferimento, motivato solo dalla necessità di attenersi alle limitazioni così come prescritte nel giudizio di idoneità del 22.09.2023 e con l'unico scopo di maggiormente salvaguardare e tutelare le condizioni di salute della lavoratrice. In particolare, “(…) il Cod.56 è un reparto in cui ci sono ben 28 risorse di cui 12 OSS e
16 infermieri, circostanza che permette di organizzare il lavoro in maniera tale che è possibile far fruire alla Sig.ra di pause più lunghe e con una turnazione Pt_1
pressoché fissa con turni mattutini o pomeridiani e, soprattutto, con l'esclusione dell'orario c.d. “lunga”. Inoltre, per quel che concerne il turno relativo alla palestra si precisa che la mansione consiste solo nell'accompagnare gli ospiti in palestra mediante l'utilizzo della sedia a rotelle e, successivamente, vengono riaccompagnati con il medesimo ausilio nel reparto di provenienza senza alcun aggravio di carattere psico-fisico richiesto all'operatore”.
Il trasferimento all'interno di detto reparto avrebbe comportato un alleggerimento del carico di lavoro della lavoratrice poiché in esso vi erano più risorse rispetto a quello c.d. estensiva e anche sollevatori meccanici per alzare e spostare i pazienti dal letto, per posizionarli sulla sedia a rotelle e portarli a svolgere l'attività di riabilitazione. Contr Quest'ultima attività, a sua volta, viene svolta dall' con l'ausilio del fisioterapista presente in reparto.
Nella lettera si è precisato altresì che “l'eventuale gravità della condizione di salute del paziente non influisce minimamente sullo svolgimento delle mansioni dell'operatore in quanto trattandosi di mansioni che non possono essere effettuate da un solo operatore, detta circostanza comporta l'impiego di due operatori con un conseguente alleggerimento del carico di lavoro così come previsto dalle limitazioni del giudizio di idoneità espresso dal Dott. con l'ovvia conseguenza che è Per_2
irrilevante lo stato di salute del paziente”.
La cooperativa ha affermato anche che il clima lavorativo era molto teso a CP_1
causa dei comportamenti dell'odierna ricorrente, la quale, infatti, ha deciso in autonomia di non chiedere aiuto ai colleghi per svolgere le proprie mansioni.
Tale incresciosa situazione lavorativa è culminata poi, come su detto, nel colloquio intercorso tra la sig.ra e il coordinatore della struttura sanitaria. Pt_1
L'odierna resistente ha, quindi, licenziato la lavoratrice, ritenendo infondate le difese da lei presentate.
Sulla base di tali premesso la resitente ha chiesto di:
“In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità del ricorso per violazione dell'art.414 n.3 e 4 c.p.c. con riferimento alla presunta fittizietà dei tre diversi contratti di lavoro prestato senza soluzione di continuità dal 12.02.2019 alla data del licenziamento;
Nel merito
1.- accertare e dichiarare la validità della contestazione disciplinare e della sanzione disciplinare del licenziamento per giustificato motivo soggettivo comunicato in data
01.12.2023 e, per l'effetto, rigettare ogni relativa richiesta economica;
2.- accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo comunicato in data 01.12.2023 e, per l'effetto, rigettare ogni relativa richiesta economica;
3.- accertare e dichiarare che la ricorrente ha sottoscritto tre separati e distinti contratti di lavoro dal 13.02.2019 al 31.12.2021 con la Controparte_5
dal 01.01.2022 al 31.12.2022 con la
[...] [...]
e dal 01.01.2023 al 01.12.2023 con la Controparte_6 [...]
e, per l'effetto, nella denegata e creduta Controparte_5
ipotesi in cui il Giudicante dovesse dichiarare illegittimo il licenziamento comunicato alla Sig.ra dovrà trovare applicazione l'indennità nella misura Parte_1
, sottratto l'aliunde perceptum e percepiendum, atteso che il rapporto di CP_7
lavoro con la è durato dal Controparte_5
01.01.2023 al 01.12.2023;
4.- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di differenze retributive per il periodo dal 13.02.2019 al 31.12.2021 e indennità di mancato preavviso;
5.- in ogni caso rigettare il ricorso così come proposto perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Il Giudice, all'udienza del 20.12.2024, ha ammesso la prova testimoniale di alcuni testi indicati dalle parti: il sig. la sig.ra il sig. (escussi Tes_1 Per_1 Parte_2
all'udienza del 4.3.2025) e il sig. (escusso all'udienza del 24.6.2025). Tes_2
Il sig. infermiere professionale presso il reparto di c.d. estensiva e Tes_1
dipendente della dal 2020 al 2024, ha riferito quanto segue: di aver CP_1
lavorato solo alcune volte con la ricorrente e, in particolare, solo una volta nel reparto
COD. 56; che i turni venivano inviati su un gruppo WhatsApp e poi affissi in formato cartaceo in reparto;
che per le esigenze del reparto era necessaria la presenza di due
OSS per ogni turno, che a loro volta lavoravano in coppia a seconda delle esigenze del singolo paziente da trattare;
di non aver mai assistito a un rifiuto della ricorrente all'aiuto di un collega;
di non aver mai sentito dirle che voleva lavorare da sola;
di essere a conoscenza del ridotto carico di lavoro a cui ella aveva diritto e che necessitava, pertanto, dell'aiuto di un collega per lo svolgimento della sua attività lavorativa a seconda della complessità del lavoro da svolgere nel caso di specie;
che il reparto COD. 56, rispetto a quello c.d. estensiva, ospita pazienti affetti da patologie più complesse.
La sig.ra dipendente della dal 1.1.23 al 25.11.24 e coordinatrice Per_1 CP_1
infermieristica del reparto COD. 56 al momento dei fatti per cui è causa, ha affermato quanto segue: nel mese di novembre 2023 il coordinatore della clinica (il sig.
le comunicava che la ricorrente si era rivolta a lui per far presente che Parte_2
lavorava da sola, con un carico di lavoro eccessivo e senza collaborazione di altra figura professionale, e che egli si lamentava del fatto che la lavoratrice si fosse rivolta direttamente a lui;
che i turni di lavoro venivano indicati da lei anche in formato cartaceo, prevedendo un infermiere e un OSS per ogni lato del reparto, e che venivano poi ivi affissi il giorno prima per il giorno dopo;
che la ricorrente aveva un carico ridotto con riguardo sia alla sua attività lavorativa, che ai pesi che doveva spostare o mobilizzare, e, pertanto, ella veniva assegnata in settori ospitanti pazienti autosufficienti o con limitate problematiche di mobilità; che, in ogni caso, in reparto vi erano tute le attrezzature necessarie per poter effettuare gli spostamenti dei pazienti e la loro mobilizzazione in sicurezza e che l'uso di tali apparecchiature richiedeva necessariamente la presenza di due operatori;
che la ricorrente, sopraggiungendo al colloquio con il coordinatore della struttura, affermava di svolgere un carico di lavoro eccessivo, non compatibile con le sue condizioni di salute e che voleva lavorare da sola perché aveva paura di comunicare ai colleghi di avere bisogno di aiuto;
che prima del colloquio con il sig. la ricorrente non le aveva mai rappresentato Parte_2
di aver paura di comunicare con i colleghi;
che il lavoro della ricorrente nel reparto consisteva nel provvedere alla cura igienica dei pazienti, all'assistenza al pasto e alla loro mobilizzazione, facendoli alzare dal letto (alcuni lo facevano in autonomia) e sedere sulla sedia a rotelle, che poi interveniva altro personale, come nel caso in cui era necessario portare il paziente in palestra;
di aver verificato se le affermazioni della lavoratrice corrispondessero al vero chiedendo a un'infermiera assegnata al suo stesso turno, la quale ha negato tale ricostruzione dei fatti, affermando che, semmai, era la sig.ra a chiedere di lavorare da sola;
che, dopo quell'episodio, nel corso Pt_1 delle quotidiane riunioni mattutine, raccomandava a tutto il personale di lavorare in coppia per salvaguardare la salute dei pazienti ricoverati, verificando anche di persona che quanto detto venisse rispettato.
Il sig. coordinatore del personale infermieristico di VI Fulvia, ha Parte_2
riferito quanto segue: per protocollo interno le attività degli operatori all'interno della struttura dovevano sempre essere svolte in coppia, tranne nei casi in cui il singolo paziente fosse autonomo o avesse leggere limitazioni;
che nel corso del colloquio con la caposala aveva accertato che ogni turno prevedeva la presenza di due operatori;
che in relazione a tali fatti non vi era stata alcuna ripercussione sul contratto di appalto in essere con la cooperativa poiché i protocolli erano stati correttamente applicati.
Il sig. infermiere dipendente della convenuta, ha affermato che una volta la Tes_2
ricorrente si era rifiutata di occuparsi dell'igiene personale del paziente affidatole;
che di tale attività si occupava una sola persona, mentre della vestizione o di altre procedure, come per esempio le medicazioni, si occupavano due persone;
di essere a conoscenza del fatto che la ricorrente potesse lavorare solo con le prescritte limitazioni e che, pertanto, talvolta le aveva fatto svolgere attività che prevedevano un carico di lavoro più leggero.
Svolta la prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione le parti hanno chiesto il rinvio per la discussione e, concesso termine per note, in data odierna il giudizio è stato definito con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il licenziamento intimato alla ricorrente è ritenere legittimo poiché il datore di lavoro ha fornito la prova della veridicità dei fatti contestati nella lettera di comunicazione del recesso per giustificato motivo soggettivo e della relativa sussistenza delle motivazioni a esso sottese.
È opportuno evidenziare, in via preliminare, che il licenziamento è stato intimato all'esito del procedimento prescritto dalla legge: la lettera di contestazione degli addebiti è stata tempestiva e ha contenuto specifico e dettagliato;
è stato osservato il termine a difesa e il principio di immutabilità della contestazione.
L'eccezione della ricorrente, relativa all'omessa affissione del codice disciplinare nella struttura sanitaria, nel caso di specie è infondata.
Non vi è dubbio che, di regola, è onere del datore di lavoro, ex art. 7 St.Lav., pubblicizzare il codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, per assicurare effettività ai principi di tipicità e legalità dell'esercizio del potere sanzionatorio.
Tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, “(a)i fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione” (v. tra le altre Cass. civ., Sez. Lav., n. 11584/2025).
Ebbene, nella fattispecie in esame, è stata accertata la violazione da parte della lavoratrice dei suoi doveri fondamentali, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Ella ha violato, con consapevolezza e volontà (come meglio si dirà più avanti), le limitazioni prescritte dal medico del lavoro, contravvenendo all'esigenza di tutelare non solo la propria salute, ma anche quella dei degenti affidati alle sue cure, ed esponendo il datore di lavoro ai correlati rischi in materia di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e a successive domande risarcitorie.
La lavoratrice, peraltro, contrariamente a quanto affermato avrebbe dovuto conoscere il regolamento interno della XI , la quale ha allegato e provato l'avvenuta CP_1
consegna di copia del regolamento interno al momento della conclusione del contratto di lavoro.
Si fa particolare riferimento all'art. 34 di tale regolamento, ai sensi del quale il socio incorre in licenziamento disciplinare qualora commetta gravi infrazioni disciplinari, provochi alla Cooperativa grave nocumento di immagine o materiale o compia azioni considerate delittuose ai termini di legge. Tale disposizione indica poi, in via esemplificativa, le infrazioni rilevanti menzionando, tra l'altro, “la contravvenzione alle disposizioni e alle istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale e della tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro”.
La resistente ha richiamato, altresì, l'art. 42 CCNL Cooperative sociali, secondo il quale tale sanzione è applicabile laddove il lavoratore incorra in grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o compia azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa.
Nel merito, si ritiene in primo luogo che i fatti addebitati alla lavoratrice sussistano nella loro materialità e che abbiano rilievo disciplinare ai sensi delle disposizioni da ultimo menzionate, per come emerse dall'istruttoria nei termini sopra rappresentati.
La lavoratrice si è rivolta a un soggetto che non era il suo superiore gerarchico, lamentando aspetti lavorativi riguardanti la cooperativa datrice di lavoro, mettendo a rischio il contratto di appalto, e ha violato le prescrizioni aziendali predisposte dalla caposala dopo il giudizio di idoneità alle mansioni con limitazioni, esponendo il datore di lavoro a possibili conseguenze negative derivanti dall'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.
Né sono dirimenti in senso contrario le affermazioni difensive della lavoratrice perché risultate non provate all'esito dell'istruttoria svolta.
Ella ha riferito di aver lavorato da sola, senza l'aiuto dei colleghi, non per sua scelta, ma a causa del loro rifiuto, anche per l'insufficiente numero di personale presente nella struttura e di essere stata inserita nel turno orario c.d. lunga e di essersi rivolta previamente alla caposala rappresentando l'incresciosa situazione.
Tali affermazioni sono state smentite dalle dichiarazioni dei testi, nei termini sopra riportati.
Da un lato, la resistente ha contestato specificamente l'assegnazione al turno orario c.d. lunga.
Dall'altro, i testi hanno dichiarato che ciascun turno prevedeva la presenza di due operatori che erano consapevoli delle limitazioni prescritte alla ricorrente, la quale, infatti, svolgeva un carico di lavoro ridotto;
i macchinari presenti in reparto necessitavano della presenza di due operatori;
prima del colloquio intercorso con il coordinatore della struttura, la ricorrente non si era confrontata con il suo superiore gerarchico;
la lavoratrice lavorava da sola per sua autonoma scelta.
La circostanza che il teste abbia riferito che in sua presenza la ricorrente Tes_1
non ha mai rifiutato l'aiuto dei colleghi o non ha mai affermato di voler lavorare da sola non può ritenersi assorbente.
Egli, infatti, per sua stessa ammissione, ha lavorato con la sig.ra solo Pt_1
sporadicamente.
In secondo luogo, la sanzione disciplinare applicata è proporzionata ai fatti posti in essere.
In tema di licenziamento disciplinare, “ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, può far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza” (v. tra le altre Cass. civ., Sez. Lav., n. 6140/2025).
La valutazione sulla congruità della sanzione espulsiva deve essere svolta non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto a un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro.
Nella fattispecie in esame si è dato rilievo ai seguenti elementi: l'elevato grado sia di intensità dell'elemento intenzionale, sia di affidamento richiesto dalle mansioni;
le plurime violazioni in un arco temporale non breve;
le medesime modalità di attuazione del rapporto nel periodo antecedente alla contestazione.
Va accolta, invece, la domanda con la quale la lavoratrice ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, genericamente contestato dalla datrice di lavoro limitatamente al suo ammontare. Tale indennità dovrà essere liquidata in conformità alla retribuzione prevista dal vigente CCNL per le Cooperative sociali, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale più recente della lavoratrice e commisurata al periodo di decorrenza del contratto intercorrente tra le parti, cioè dal 1.1.2023 al 1.12.2023, con applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Infatti, come specificamente contestato dalla , in relazione agli oneri di allegazione e prova, la difesa CP_1
della ricorrente non ha svolto nessuna specifica considerazione, se non di carattere del tutto generico: la lavoratrice non ha provato che il contratto con la fosse a CP_2
essa riconducibile, né ha proposto domanda di accertamento in proposito.
Il datore di lavoro deve essere condannato a corrispondere l'indennità di mancato preavviso che si liquida nella complessiva somma di euro 1.618,12, oltre accessori di legge.
Le spese di lite si liquidano nella misura stabilita in dispositivo, tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata, previa loro compensazione nella misura dei due terzi in considerazione del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara la legittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, di conseguenza, rigetta le domande di accertamento dell'illegittimità del licenziamento proposte, in via principale e subordinata, dalla medesima;
- condanna la resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso per complessivi 1.618,12, oltre accessori di legge;
- condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, che si liquidano, previa compensazione nella misura dei due terzi, in euro 1.200,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP, da distrarsi.
Roma,25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti
Il presente provvedimento è stato elaborato con la collaborazione del MOT dott.ssa
DE VO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n.8194/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Caria ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del medesimo sito a Roma, in Viale Giulio Cesare n.95;
- RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente del C.d.A. pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Petrucci e Monika Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito a Roma, in Viale
Angelico n.34;
- RESISTENTE
Oggetto: impugnativa di licenziamento;
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna controversia origina dal licenziamento della sig.ra impugnato dalla Pt_1
medesima con ricorso ritualmente notificato. È opportuno esaminare in via preliminare lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, alla luce delle affermazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
L'istante in epigrafe indicata ha prestato servizio alle dipendenze della CP_1
XI (di seguito ”) dal 13.02.2019 al 31.12.2021, con le
[...] CP_1 CP_1
seguenti modalità:
• dal 13.2.2019 assunta con contratto di lavoro a tempo determinato part-time, inquadrata come operatore sociosanitario C1 secondo il CCNL Cooperative
Sociali, presso la Casa di Cura VI Aurora (Roma);
• dal 29.07.2019 trasferita presso l'Hospice VI Ardeatina (Roma), reparto di riabilitazione, mantenendo il medesimo contratto a tempo determinato;
• dal 30.9.2019 il contratto è stato trasformato in tempo indeterminato, con continuità di mansioni e sede presso l'Hospice VI Ardeatina.
Le è stata poi comunicata una variazione dell'orario di lavoro, da 30 a 37 ore settimanali per il mese di aprile 2020, a 35 ore settimanali per il mese di agosto 2020,
a 33 ore settimanali per il mese di ottobre 2020 e a 37 ore settimanali per il mese di novembre 2020.
Ella ha affermato di avere percepito una retribuzione inferiore rispetto alle previsioni del CCNL Cooperative Sociali e, in particolare, la retribuzione oraria avrebbe dovuto essere: dal mese di novembre 2019 al mese di marzo 2020 di euro 8,36491 e non euro
8,15279; dal mese di aprile 2020 al mese di giugno 2020 di € 8,51642 e non €
8,15279.
L'odierna ricorrente ha evidenziato, altresì, di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Controparte_2
con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, quale operatore sociosanitario presso la casa di riposo VI Fulvia (Roma) nel reparto riabilitazione c.d. estensiva, ospitante degenti autosufficienti e con una quasi integra capacità motoria. Dalla visura relativa a tale Cooperativa, è emerso che la medesima era in liquidazione, aveva la stessa sede legale dell'odierna resistente e che il suo legale rappresentante ricopriva la carica di vicepresidente del C.d.A. della . CP_1
Ella poi, dal 01.01.2023 al 01.12.2023, ha lavorato alle dipendenze della resistente cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time quale CP_1
operatore sociosanitario C2 CCNL Cooperative Sociali sempre presso VI Fulvia e nel medesimo reparto.
Nell'espletamento della propria attività lavorativa, la ricorrente afferma di avere svolto solo le mansioni proprie della qualifica di inquadramento.
La capacità lavorativa della ricorrente ha subìto, nel corso del tempo, una limitazione a seguito dell'insorgenza delle seguenti patologie: spondilodiscoartrosi, con discopatia conflitto subacromiale alla spalla;
gonartrosi bilaterale;
polineuropatia con perdita di sensibilità e capacità di movimento;
ipertensione arteriosa severa.
Tale quadro clinico è stato accertato – in più occasioni, anche su richiesta dell'odierna ricorrente - dal medico del lavoro che ha espresso un giudizio di idoneità alle mansioni, ma con le seguenti limitazioni: in data 28.07.2022 “nella mobilizzazione e movimentazione dei degenti deve sempre adoperarsi con altra maestranza in aiuto oltre gli ausili meccanici quando previsti”; in data 01.06.2023
“nella mobilizzazione e movimentazione di degenti deve sempre adoperarsi con altra maestranza in aiuto oltre agli ausili meccanici quando previsti, mantenere turnazione regolare contenendola nelle ore dovute senza lunga”; in data 22.09.2023
“nell'adoperarsi a far mantenere le capacità motorie dell'assistito e/o fargli assumere posture corrette o nella mobilizzazione dell'allettato, la dipendente deve essere messa in condizione di mobilizzare i degenti sempre con altra maestranza e mai da sola, anche avendo sempre a disposizione adeguati ausili a supporto, quando per evitare ad ella stessa iperestensione degli arti superiori e carico lombare. Altresì nella movimentazione di degenti da letto a carrozzina e viceversa deve utilizzare gli ausili meccanici per il sollevamento del degente sempre con altra maestranza in aiuto. La movimentazione del carrello vivande deve essere effettuata con almeno un'altra maestranza: Concedere pause di recupero raddoppiando le pause fisiologiche. Mantenere turnazione regolare contenendola nelle ore dovute senza lunghe, Non prescrizione di aiuto di altra maestranza nell'esecuzione di compiti semplici e non gravosi tipici ed inderogabili della mansione quali le attività di rilevazione di parametri vitali, l'esecuzione di minime prestazioni di carattere sanitario e semplici medicazioni, l'aiuto nell'assunzione di farmaci e nella assunzione di cibi”.
Nonostante le limitazioni prescritte dal medico, la sig.ra ha affermato che Pt_1
spesso ha svolto da sola tutte le sue mansioni, che ha continuato a svolgere il medesimo carico di lavoro del passato, e di essere stata assegnata a turni lavorativi settimanali dalle ore 7:00 alle ore 21:00. Di conseguenza, vi è stato un aggravamento delle sue condizioni di salute.
Ella, quindi, ha riferito di essersi lamentata in più occasioni della situazione lavorativa venutasi a creare, anche con il superiore gerarchico, la coordinatrice della cooperativa datrice di lavoro, la quale le avrebbe risposto di non poter far nulla in proposito, esorbitando dai suoi compiti l'assegnazione del personale OSS al reparto.
L'odierna ricorrente, trasferita dal reparto c.d. estensiva al reparto c.d. COD 56 con comunicazione del 25.09.2023, ha contestato tale trasferimento a mezzo del proprio avvocato, rilevando che presso il nuovo reparto vi erano degenti non autosufficienti e/o non deambulanti e/o con gravi problemi neurologici.
La sig.ra a suo dire esasperata dalla situazione venutasi a creare sul posto di Pt_1
lavoro, il 17.11.2023 si è rivolta al coordinatore della struttura VI Fulvia affinché intervenisse.
Per tali fatti, il datore di lavoro le ha inviato una lettera di contestazione disciplinare
(a mezzo pec datata 21.11.2023), con la quale sono stati contestati due addebiti.
Il primo, relativo alla violazione dei principi della XI Luglio, cioè essersi rivolta a un soggetto che non è il proprio superiore gerarchico ma direttamente alla committente, compromettendo il contratto di appalto. In particolare, “In data 17.11.2023 il coordinatore della struttura “VI Fulvia” dove Lei svolge l'attività lavorativa, Sig. ci ha segnalato che Lei si è rivolta direttamente a Lui per Parte_2
lamentarsi con lo stesso di essere stata assegnata dalla caposala a lavori pesanti che deve svolgere da sola (le mobilizzazioni dei pazienti), di essere in possesso di un documento rilasciato dalla ASL che attesta le Sue limitazioni e che Lei avrebbe riferito al Suo avvocato delle condizioni di lavoro in cui sarebbe costretta a lavorare.
Il citato coordinatore, a seguito dei fatti così come da Lei esposti e pur non rientrando detta attività tra le sue competenze, ha provveduto comunque ad effettuare una verifica con la caposala del reparto Cod. 56, Sig.ra , in Persona_1
cui è emerso dai moduli “turnazioni e disposizioni” che la caposala affigge giornalmente che Lei deve operare sempre in coppia. Dopo avere effettuato la verifica sopra citata il Sig. ci ha inviato una comunicazione per Parte_2
segnalarci l'accaduto e per lamentarsi con la VE di essere stato coinvolto in una vicenda rispetto alla quale lo stesso non ha alcun ruolo e/o incarico professionale e per il grande imbarazzo nel quale lo stesso si è trovato per detti fatti.
Le contestiamo, pertanto, l'anzidetta condotta in quanto Lei si è rivolta ad un soggetto che non è il Suo superiore gerarchico per lamentarsi di decisioni aziendali che non devono coinvolgere la struttura VI Fulvia (parte committente del contratto di appalto) e, soprattutto, per avere riferito allo stesso circostanze che non corrispondono al reale accadimento dei fatti.”
Il secondo addebito contestato alla lavoratrice era concernente la scelta autonoma e volontaria “(…) di voler lavorare da sola e di non voler chiedere supporto al collega contravvenendo sia alle disposizioni della caposala e sia a quanto indicato nel suo certificato di idoneità lavorativa”.
La sig.ra ha presentato le proprie giustificazioni alla predetta contestazione Pt_1
(tramite avvocato, a mezzo pec datata 23.11.2023), affermando, tra l'altro, che
“esasperata dalla gravosità delle lavorazioni richieste e per mantenere buone relazioni con i colleghi di lavoro, ha reso edotta della situazione la Caposala, senza ottenere alcun positivo riscontro ma soltanto risposte tipo “se è troppo pesante per te questo lavoro dimettiti…” oppure quando lamentava di lavorare nel turno senza la possibilità di alcuna pausa “..se ti stanchi troppo chiedi il part-time”. È pertanto per tali motivi, per evitare attriti con i colleghi in turno che la sottoscritta, anche per salvaguardare la sua integrità psico-fisica, si è rivolta al Coordinatore della
Struttura, non con l'intenzione di creare problematiche tra la e la CP_1
Committente VI Fulvia, ma perché esasperata dalla situazione che si era venuta a creare sul logo di lavoro.
Da ultimo si contesta che la sottoscritta abbia volontariamente e per sua autonoma scelta lavorato da sola senza chiedere supporto al collega, o che avrebbe violato le disposizioni della caposala e di quanto indicato nel giudizio di idoneità lavorativa.
La sottoscritta, infatti, ha potuto svolgere da sola tutte le altre mansioni proprie della qualifica quali aiuto al paziente per l'igiene personale, somministrazione pasti, piccole medicazioni, attività di carattere sociale, rilevamento dei parametri vitali e varie collaborazioni con il personale infermieristico. In tutti gli altri casi, a salvaguardia della salute e assistenza al paziente, ha proceduto da sola e con enorme fatica, alla movimentazione del paziente stesso perché a ciò costretta dalla indisponibilità del collega in turno o del personale infermieristico impegnati in altre operazioni anche con carattere di urgenza, come riferito dalla Caposala. Pertanto, non può addebitarsi alla sottoscritta alcuna autonoma scelta o condotta di operare
“…in violazione delle prescrizioni indicate nel giudizio di idoneità al lavoro…” ma, si ribadisce, la violazione della normativa di cui alla L. 81/88 è insita nel provvedimento della del 25.09.2023 con il quale si è proceduto al CP_1
cambio di reparto assegnando il Cod 56, il quale, in particolare i lati A e B, oggettivamente incompatibile, per la tipologia dei pazienti e per i notevoli carichi di lavoro, con le ridotte capacità psico-fisiche della sottoscritta”.
L'odierna ricorrente, nonostante le difese presentate, è stata licenziata per giustificato motivo soggettivo (a mezzo pec datata 01.12.2023).
Ella ha, quindi, impugnato il licenziamento in quanto nullo/inefficace/illegittimo/irrogato in violazione della Legge 300/1970. 11, in forza dei motivi di seguito indicati: omessa affissione da parte del datore di lavoro del codice disciplinare nel luogo di lavoro e in modo accessibile e visibile a tutti i dipendenti;
lo svolgimento delle proprie prestazioni lavorative con diligenza, professionalità e in osservanza delle disposizioni impartite e, pertanto, l'insussistenza del fatto materiale contestato;
in ogni caso, la violazione del principio di proporzionalità in considerazione dell'assenza di precedenti contestazioni disciplinari per i medesimi fatti e della tenuità degli addebiti contestati.
L'odierna ricorrente, pertanto, ha chiesto:
“A) IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'insussistenza dei fatti materiali addebitati alla ricorrente con contestazione disciplinare del 20/11/2023;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento intimato con comunicazione del 01/12/2023 e la sua inidoneità a risolvere il rapporto di lavoro;
- ordinare alla in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro;
- condannare la convenuta., in persona del legale rappresentante, CP_1
all'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto indicata nel prospetto paga di novembre 2023 in € 2.391,63 (o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, nella misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e perciò a complessivi €
11.958,15. Oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla facoltà di chiedere alla
convenuta, fermo il diritto al risarcimento del danno, in CP_1
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, somma che si indica in € 35.874,45 o in quella superiore o inferiore ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della complessiva somma di € 2.087,28, o in quella minore ritenuta di giustizia, per i titoli di cui ai conteggi analitici del Sindacato CGIL, con condanna della
convenuta. in persona del legale rappresentante pro-tempore al CP_1
relativo pagamento con maggiorazione di rivalutazione e interessi di legge.
B) IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare per mancanza di giustificato motivo soggettivo o giusta causa;
- accertare e dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento con condanna della convenuta in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, € 2.391,63, o in quella superiore o inferiore ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della complessiva somma di € 2.087,28, o in quella minore ritenuta di giustizia, per i titoli di cui ai conteggi analitici del Sindacato CGIL, con condanna della
convenuta. In persona del legale rappresentante pro-tempore al CP_1
relativo pagamento con maggiorazione di rivalutazione e interessi di legge.
C) IN ULTERIORE SUBORDINE:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della complessiva somma di € 2.087,28, o in quella minore ritenuta di giustizia, per
i titoli di cui ai conteggi analitici del Sindacato CGIL, con condanna della
Cooperativa convenuta. in persona del legale rappresentante pro-tempore al relativo pagamento con maggiorazione di rivalutazione e interessi di legge. In ogni caso condannare la Società convenuta al pagamento del compenso professionale di legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto quanto richiesto dalla ricorrente, fondando la sua difesa sui motivi di seguito indicati.
I contratti di lavoro conclusi dall'odierna ricorrente con la XI Luglio e con la
Cooperativa sono tre contratti distinti. CP_2
Il primo contratto con l'odierna resistente è cessato per dimissioni volontarie rassegnate dalla lavoratrice, che ha poi lavorato alle dipendenze della CP_2
diversa e autonoma dalla . La resistente ha sottolineato, peraltro,
[...] CP_1
che la non aveva in ogni caso proposto una domanda di accertamento in ordine Pt_1
alla riconducibilità del rapporto di lavoro nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 alla
XI Luglio, né aveva indicato alcun indice sintomatico dell'unicità del presunto centro di imputazione di interessi.
La resistente, a conferma della propria buona fede, ha affermato di aver concluso un nuovo contratto di lavoro con la sig.ra in ragione del cambio di appalto ex art. Pt_1
37 CCNL Cooperative Sociali, a seguito del quale è intervenuto un accordo sindacale sottoscritto tra le parti, alla presenza della FP CGIL di ROMA E LAZIO e CISL FP
ROMA CAPITALE E RIETI. La XI Luglio, quindi, ha preso in carico tutto il personale della così come risulta dal verbale sindacale. In forza dell'accordo CP_2
sindacale anzidetto, la ricorrente ha chiesto di essere ammessa quale socia lavoratrice della . CP_1
Quest'ultima, poi, ha evidenziato di aver consegnato copia del regolamento interno, contenente anche l'indicazione delle norme disciplinari applicate, al momento della conclusione dei due contratti di lavoro. Il datore di lavoro, invece, non avrebbe potuto affiggerne una copia all'interno della struttura sanitaria in quanto gestita dalla committente.
La resistente, altresì, ha contestato sia la richiesta delle differenze retributive, poiché sarebbe sempre stata corrisposta la retribuzione dovuta secondo la relativa retribuzione tabellare, sia l'indennità di mancato preavviso come liquidata da controparte perché non corrispondente ai parametri indicati nel CCNL di categoria.
La XI Luglio ha rilevato di aver adempiuto alle prescrizioni imposte dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro ed è per questo che l'odierna ricorrente, così come tutti gli altri dipendenti, è stata sottoposta alle annuali visite da parte del medico del lavoro.
Ha quindi evidenziato che l'inserimento della lavoratrice nei turni più lunghi era avvenuto dal mese di giugno 2023 in epoca antecedente al giudizio di idoneità.
L'odierna ricorrente, per il restante periodo di tempo, non era più stata inserita in tali turni, se non in via del tutto emergenziale: una volta nel corso dell'intero mese di agosto e una volta nel mese di settembre 2023.
La XI Luglio ha poi evidenziato che la sig.ra ha contestato il trasferimento di Pt_1
reparto, ritenendolo atto ritorsivo e punitivo.
Il datore di lavoro, con lettera pec, ha risposto alle contestazioni, negando la natura ritorsiva del trasferimento, motivato solo dalla necessità di attenersi alle limitazioni così come prescritte nel giudizio di idoneità del 22.09.2023 e con l'unico scopo di maggiormente salvaguardare e tutelare le condizioni di salute della lavoratrice. In particolare, “(…) il Cod.56 è un reparto in cui ci sono ben 28 risorse di cui 12 OSS e
16 infermieri, circostanza che permette di organizzare il lavoro in maniera tale che è possibile far fruire alla Sig.ra di pause più lunghe e con una turnazione Pt_1
pressoché fissa con turni mattutini o pomeridiani e, soprattutto, con l'esclusione dell'orario c.d. “lunga”. Inoltre, per quel che concerne il turno relativo alla palestra si precisa che la mansione consiste solo nell'accompagnare gli ospiti in palestra mediante l'utilizzo della sedia a rotelle e, successivamente, vengono riaccompagnati con il medesimo ausilio nel reparto di provenienza senza alcun aggravio di carattere psico-fisico richiesto all'operatore”.
Il trasferimento all'interno di detto reparto avrebbe comportato un alleggerimento del carico di lavoro della lavoratrice poiché in esso vi erano più risorse rispetto a quello c.d. estensiva e anche sollevatori meccanici per alzare e spostare i pazienti dal letto, per posizionarli sulla sedia a rotelle e portarli a svolgere l'attività di riabilitazione. Contr Quest'ultima attività, a sua volta, viene svolta dall' con l'ausilio del fisioterapista presente in reparto.
Nella lettera si è precisato altresì che “l'eventuale gravità della condizione di salute del paziente non influisce minimamente sullo svolgimento delle mansioni dell'operatore in quanto trattandosi di mansioni che non possono essere effettuate da un solo operatore, detta circostanza comporta l'impiego di due operatori con un conseguente alleggerimento del carico di lavoro così come previsto dalle limitazioni del giudizio di idoneità espresso dal Dott. con l'ovvia conseguenza che è Per_2
irrilevante lo stato di salute del paziente”.
La cooperativa ha affermato anche che il clima lavorativo era molto teso a CP_1
causa dei comportamenti dell'odierna ricorrente, la quale, infatti, ha deciso in autonomia di non chiedere aiuto ai colleghi per svolgere le proprie mansioni.
Tale incresciosa situazione lavorativa è culminata poi, come su detto, nel colloquio intercorso tra la sig.ra e il coordinatore della struttura sanitaria. Pt_1
L'odierna resistente ha, quindi, licenziato la lavoratrice, ritenendo infondate le difese da lei presentate.
Sulla base di tali premesso la resitente ha chiesto di:
“In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità del ricorso per violazione dell'art.414 n.3 e 4 c.p.c. con riferimento alla presunta fittizietà dei tre diversi contratti di lavoro prestato senza soluzione di continuità dal 12.02.2019 alla data del licenziamento;
Nel merito
1.- accertare e dichiarare la validità della contestazione disciplinare e della sanzione disciplinare del licenziamento per giustificato motivo soggettivo comunicato in data
01.12.2023 e, per l'effetto, rigettare ogni relativa richiesta economica;
2.- accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo comunicato in data 01.12.2023 e, per l'effetto, rigettare ogni relativa richiesta economica;
3.- accertare e dichiarare che la ricorrente ha sottoscritto tre separati e distinti contratti di lavoro dal 13.02.2019 al 31.12.2021 con la Controparte_5
dal 01.01.2022 al 31.12.2022 con la
[...] [...]
e dal 01.01.2023 al 01.12.2023 con la Controparte_6 [...]
e, per l'effetto, nella denegata e creduta Controparte_5
ipotesi in cui il Giudicante dovesse dichiarare illegittimo il licenziamento comunicato alla Sig.ra dovrà trovare applicazione l'indennità nella misura Parte_1
, sottratto l'aliunde perceptum e percepiendum, atteso che il rapporto di CP_7
lavoro con la è durato dal Controparte_5
01.01.2023 al 01.12.2023;
4.- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di differenze retributive per il periodo dal 13.02.2019 al 31.12.2021 e indennità di mancato preavviso;
5.- in ogni caso rigettare il ricorso così come proposto perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Il Giudice, all'udienza del 20.12.2024, ha ammesso la prova testimoniale di alcuni testi indicati dalle parti: il sig. la sig.ra il sig. (escussi Tes_1 Per_1 Parte_2
all'udienza del 4.3.2025) e il sig. (escusso all'udienza del 24.6.2025). Tes_2
Il sig. infermiere professionale presso il reparto di c.d. estensiva e Tes_1
dipendente della dal 2020 al 2024, ha riferito quanto segue: di aver CP_1
lavorato solo alcune volte con la ricorrente e, in particolare, solo una volta nel reparto
COD. 56; che i turni venivano inviati su un gruppo WhatsApp e poi affissi in formato cartaceo in reparto;
che per le esigenze del reparto era necessaria la presenza di due
OSS per ogni turno, che a loro volta lavoravano in coppia a seconda delle esigenze del singolo paziente da trattare;
di non aver mai assistito a un rifiuto della ricorrente all'aiuto di un collega;
di non aver mai sentito dirle che voleva lavorare da sola;
di essere a conoscenza del ridotto carico di lavoro a cui ella aveva diritto e che necessitava, pertanto, dell'aiuto di un collega per lo svolgimento della sua attività lavorativa a seconda della complessità del lavoro da svolgere nel caso di specie;
che il reparto COD. 56, rispetto a quello c.d. estensiva, ospita pazienti affetti da patologie più complesse.
La sig.ra dipendente della dal 1.1.23 al 25.11.24 e coordinatrice Per_1 CP_1
infermieristica del reparto COD. 56 al momento dei fatti per cui è causa, ha affermato quanto segue: nel mese di novembre 2023 il coordinatore della clinica (il sig.
le comunicava che la ricorrente si era rivolta a lui per far presente che Parte_2
lavorava da sola, con un carico di lavoro eccessivo e senza collaborazione di altra figura professionale, e che egli si lamentava del fatto che la lavoratrice si fosse rivolta direttamente a lui;
che i turni di lavoro venivano indicati da lei anche in formato cartaceo, prevedendo un infermiere e un OSS per ogni lato del reparto, e che venivano poi ivi affissi il giorno prima per il giorno dopo;
che la ricorrente aveva un carico ridotto con riguardo sia alla sua attività lavorativa, che ai pesi che doveva spostare o mobilizzare, e, pertanto, ella veniva assegnata in settori ospitanti pazienti autosufficienti o con limitate problematiche di mobilità; che, in ogni caso, in reparto vi erano tute le attrezzature necessarie per poter effettuare gli spostamenti dei pazienti e la loro mobilizzazione in sicurezza e che l'uso di tali apparecchiature richiedeva necessariamente la presenza di due operatori;
che la ricorrente, sopraggiungendo al colloquio con il coordinatore della struttura, affermava di svolgere un carico di lavoro eccessivo, non compatibile con le sue condizioni di salute e che voleva lavorare da sola perché aveva paura di comunicare ai colleghi di avere bisogno di aiuto;
che prima del colloquio con il sig. la ricorrente non le aveva mai rappresentato Parte_2
di aver paura di comunicare con i colleghi;
che il lavoro della ricorrente nel reparto consisteva nel provvedere alla cura igienica dei pazienti, all'assistenza al pasto e alla loro mobilizzazione, facendoli alzare dal letto (alcuni lo facevano in autonomia) e sedere sulla sedia a rotelle, che poi interveniva altro personale, come nel caso in cui era necessario portare il paziente in palestra;
di aver verificato se le affermazioni della lavoratrice corrispondessero al vero chiedendo a un'infermiera assegnata al suo stesso turno, la quale ha negato tale ricostruzione dei fatti, affermando che, semmai, era la sig.ra a chiedere di lavorare da sola;
che, dopo quell'episodio, nel corso Pt_1 delle quotidiane riunioni mattutine, raccomandava a tutto il personale di lavorare in coppia per salvaguardare la salute dei pazienti ricoverati, verificando anche di persona che quanto detto venisse rispettato.
Il sig. coordinatore del personale infermieristico di VI Fulvia, ha Parte_2
riferito quanto segue: per protocollo interno le attività degli operatori all'interno della struttura dovevano sempre essere svolte in coppia, tranne nei casi in cui il singolo paziente fosse autonomo o avesse leggere limitazioni;
che nel corso del colloquio con la caposala aveva accertato che ogni turno prevedeva la presenza di due operatori;
che in relazione a tali fatti non vi era stata alcuna ripercussione sul contratto di appalto in essere con la cooperativa poiché i protocolli erano stati correttamente applicati.
Il sig. infermiere dipendente della convenuta, ha affermato che una volta la Tes_2
ricorrente si era rifiutata di occuparsi dell'igiene personale del paziente affidatole;
che di tale attività si occupava una sola persona, mentre della vestizione o di altre procedure, come per esempio le medicazioni, si occupavano due persone;
di essere a conoscenza del fatto che la ricorrente potesse lavorare solo con le prescritte limitazioni e che, pertanto, talvolta le aveva fatto svolgere attività che prevedevano un carico di lavoro più leggero.
Svolta la prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione le parti hanno chiesto il rinvio per la discussione e, concesso termine per note, in data odierna il giudizio è stato definito con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il licenziamento intimato alla ricorrente è ritenere legittimo poiché il datore di lavoro ha fornito la prova della veridicità dei fatti contestati nella lettera di comunicazione del recesso per giustificato motivo soggettivo e della relativa sussistenza delle motivazioni a esso sottese.
È opportuno evidenziare, in via preliminare, che il licenziamento è stato intimato all'esito del procedimento prescritto dalla legge: la lettera di contestazione degli addebiti è stata tempestiva e ha contenuto specifico e dettagliato;
è stato osservato il termine a difesa e il principio di immutabilità della contestazione.
L'eccezione della ricorrente, relativa all'omessa affissione del codice disciplinare nella struttura sanitaria, nel caso di specie è infondata.
Non vi è dubbio che, di regola, è onere del datore di lavoro, ex art. 7 St.Lav., pubblicizzare il codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, per assicurare effettività ai principi di tipicità e legalità dell'esercizio del potere sanzionatorio.
Tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, “(a)i fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione” (v. tra le altre Cass. civ., Sez. Lav., n. 11584/2025).
Ebbene, nella fattispecie in esame, è stata accertata la violazione da parte della lavoratrice dei suoi doveri fondamentali, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Ella ha violato, con consapevolezza e volontà (come meglio si dirà più avanti), le limitazioni prescritte dal medico del lavoro, contravvenendo all'esigenza di tutelare non solo la propria salute, ma anche quella dei degenti affidati alle sue cure, ed esponendo il datore di lavoro ai correlati rischi in materia di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e a successive domande risarcitorie.
La lavoratrice, peraltro, contrariamente a quanto affermato avrebbe dovuto conoscere il regolamento interno della XI , la quale ha allegato e provato l'avvenuta CP_1
consegna di copia del regolamento interno al momento della conclusione del contratto di lavoro.
Si fa particolare riferimento all'art. 34 di tale regolamento, ai sensi del quale il socio incorre in licenziamento disciplinare qualora commetta gravi infrazioni disciplinari, provochi alla Cooperativa grave nocumento di immagine o materiale o compia azioni considerate delittuose ai termini di legge. Tale disposizione indica poi, in via esemplificativa, le infrazioni rilevanti menzionando, tra l'altro, “la contravvenzione alle disposizioni e alle istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale e della tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro”.
La resistente ha richiamato, altresì, l'art. 42 CCNL Cooperative sociali, secondo il quale tale sanzione è applicabile laddove il lavoratore incorra in grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o compia azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa.
Nel merito, si ritiene in primo luogo che i fatti addebitati alla lavoratrice sussistano nella loro materialità e che abbiano rilievo disciplinare ai sensi delle disposizioni da ultimo menzionate, per come emerse dall'istruttoria nei termini sopra rappresentati.
La lavoratrice si è rivolta a un soggetto che non era il suo superiore gerarchico, lamentando aspetti lavorativi riguardanti la cooperativa datrice di lavoro, mettendo a rischio il contratto di appalto, e ha violato le prescrizioni aziendali predisposte dalla caposala dopo il giudizio di idoneità alle mansioni con limitazioni, esponendo il datore di lavoro a possibili conseguenze negative derivanti dall'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.
Né sono dirimenti in senso contrario le affermazioni difensive della lavoratrice perché risultate non provate all'esito dell'istruttoria svolta.
Ella ha riferito di aver lavorato da sola, senza l'aiuto dei colleghi, non per sua scelta, ma a causa del loro rifiuto, anche per l'insufficiente numero di personale presente nella struttura e di essere stata inserita nel turno orario c.d. lunga e di essersi rivolta previamente alla caposala rappresentando l'incresciosa situazione.
Tali affermazioni sono state smentite dalle dichiarazioni dei testi, nei termini sopra riportati.
Da un lato, la resistente ha contestato specificamente l'assegnazione al turno orario c.d. lunga.
Dall'altro, i testi hanno dichiarato che ciascun turno prevedeva la presenza di due operatori che erano consapevoli delle limitazioni prescritte alla ricorrente, la quale, infatti, svolgeva un carico di lavoro ridotto;
i macchinari presenti in reparto necessitavano della presenza di due operatori;
prima del colloquio intercorso con il coordinatore della struttura, la ricorrente non si era confrontata con il suo superiore gerarchico;
la lavoratrice lavorava da sola per sua autonoma scelta.
La circostanza che il teste abbia riferito che in sua presenza la ricorrente Tes_1
non ha mai rifiutato l'aiuto dei colleghi o non ha mai affermato di voler lavorare da sola non può ritenersi assorbente.
Egli, infatti, per sua stessa ammissione, ha lavorato con la sig.ra solo Pt_1
sporadicamente.
In secondo luogo, la sanzione disciplinare applicata è proporzionata ai fatti posti in essere.
In tema di licenziamento disciplinare, “ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, può far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza” (v. tra le altre Cass. civ., Sez. Lav., n. 6140/2025).
La valutazione sulla congruità della sanzione espulsiva deve essere svolta non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto a un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro.
Nella fattispecie in esame si è dato rilievo ai seguenti elementi: l'elevato grado sia di intensità dell'elemento intenzionale, sia di affidamento richiesto dalle mansioni;
le plurime violazioni in un arco temporale non breve;
le medesime modalità di attuazione del rapporto nel periodo antecedente alla contestazione.
Va accolta, invece, la domanda con la quale la lavoratrice ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, genericamente contestato dalla datrice di lavoro limitatamente al suo ammontare. Tale indennità dovrà essere liquidata in conformità alla retribuzione prevista dal vigente CCNL per le Cooperative sociali, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale più recente della lavoratrice e commisurata al periodo di decorrenza del contratto intercorrente tra le parti, cioè dal 1.1.2023 al 1.12.2023, con applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Infatti, come specificamente contestato dalla , in relazione agli oneri di allegazione e prova, la difesa CP_1
della ricorrente non ha svolto nessuna specifica considerazione, se non di carattere del tutto generico: la lavoratrice non ha provato che il contratto con la fosse a CP_2
essa riconducibile, né ha proposto domanda di accertamento in proposito.
Il datore di lavoro deve essere condannato a corrispondere l'indennità di mancato preavviso che si liquida nella complessiva somma di euro 1.618,12, oltre accessori di legge.
Le spese di lite si liquidano nella misura stabilita in dispositivo, tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata, previa loro compensazione nella misura dei due terzi in considerazione del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara la legittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, di conseguenza, rigetta le domande di accertamento dell'illegittimità del licenziamento proposte, in via principale e subordinata, dalla medesima;
- condanna la resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso per complessivi 1.618,12, oltre accessori di legge;
- condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, che si liquidano, previa compensazione nella misura dei due terzi, in euro 1.200,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP, da distrarsi.
Roma,25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti
Il presente provvedimento è stato elaborato con la collaborazione del MOT dott.ssa
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