TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 4493/2024 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4493/2024 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TAGLIATI SABRINA presso il cui studio sito in CASTELNUOVO MONTI (RE), via Roma 27/1 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ANNOVI ELENA presso il cui studio sito in CORSO CANALCHIARO N. 180 41121 MODENA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del giorno 22.11.2024;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di mantenimento dei figli maggiorenni delle parti, e nati a Castelnuovo CP_1 Persona_1
Monti (RE) in data 07.07.2006, non economicamente autosufficienti
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 20.09.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. i genitori vivranno separati, più precisamente, il sig. resterà Parte_2 nell'abitazione di sua proprietà in Toano (RE), Località Massa, Via Caduti in Guerra, 39, mentre la sig.ra come detto, ha trasferito la propria residenza, Parte_1 unitamente ai figli, in Cavola di Toano (RE), Via Vittorio Veneto, 5;
2. i genitori fin da ora s'impegnano a comportarsi reciprocamente con rispetto, senza porre interferenze nella vita privata dell'altro e delle rispettive famiglie;
3. ogni genitore s'impegna, inoltre, ad agevolare i rapporti dei figli con la famiglia di origine dell'altro genitore, anche qualora dovessero sorgere eventuali contrasti con il compagno/a;
4. le parti, in considerazione della raggiunta maggiore età dei figli, si impegneranno a collaborare l'una con l'altra affinché si possa realizzare una libera frequentazione dei figli con il padre secondo le esigenze di questi ultimi, concordando tempi quanto più paritari nell'interesse esclusivo della prole e concedendosi eventuali variazioni di giornata e/o di orario che si renderanno necessari esclusivamente per motivi lavorativi o con carattere di urgenza;
5. a titolo di contributo al mantenimento per le spese ordinarie in favore dei figli, il sig. si impegna a corrispondere alla madre sig.ra Parte_2 Parte_1 l'importo mensile di €. 900,00 (novecento) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, che verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico su carta postepay intestata alla sig.ra con codice IBAN Parte_1 [...]. I genitori concordano che tale importo verrà in parte versato direttamente ai figli sui libretti postali loro intestati e precisamente €. 100,00 ad , € 100,00 a mentre il residuo di €. 700,00 continuerà ad CP_1 Per_1 essere versato alla madre. La misura del suddetto importo potrà essere aumentata (nel limite della somma concordata di €. 900,00) gradatamente in base alle aumentate esigenze dei figli, previo accordo tra i genitori, accertata la capacità di gestione in autonomia di ognuno.
6. l'assegno unico (o la diversa futura misura statale di sostegno economico alla genitorialità) viene assegnato al 100% alla sig.ra Parte_1
7. le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori, così come il costo della mensa scolastica (e/o analoga voce di spesa) e le attività scolastiche come gite, regali a insegnanti o altro. Al riguardo si precisa che per spese straordinarie s'intendono quelle mediche (odontoiatriche, eventuali apparecchi ortodontici, oculistiche ecc…), quelle scolastiche (a titolo esemplificativo: iscrizioni, testi scolastici, pre-scuola, doposcuola, materiale didattico), quelle per corsi ed attività sportive, quelle artistiche e culturali, come classificate e previste dall'attuale Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia– Sezione Famiglia del 12.06.2023 cui ci si riporta integralmente;
8. in ogni caso le summenzionate spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate ad eccezione di quelle che rivestiranno carattere di urgenza, con impegno di ciascun genitore di corrisponderle o ripeterle a chi le avesse anticipate per l'intero entro i 15 giorni successivi alla presentazione delle relative ricevute e/o pezze giustificative;
9. le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo;
10. le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale. Sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo si intende sin da ora rinunciata e rimossa;
11. le parti dichiarano che alla data odierna nulla hanno reciprocamente a pretendere a titolo di rimborso spese straordinarie o a qualunque altro titolo;
12. le spese legali e di assistenza della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c. - Omologa le condizioni di cui ai p.ti 5, 6, 7, e 8
- Prende atto delle altre condizioni concordate tra le parti
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 05.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4493/2024 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TAGLIATI SABRINA presso il cui studio sito in CASTELNUOVO MONTI (RE), via Roma 27/1 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ANNOVI ELENA presso il cui studio sito in CORSO CANALCHIARO N. 180 41121 MODENA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del giorno 22.11.2024;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di mantenimento dei figli maggiorenni delle parti, e nati a Castelnuovo CP_1 Persona_1
Monti (RE) in data 07.07.2006, non economicamente autosufficienti
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 20.09.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. i genitori vivranno separati, più precisamente, il sig. resterà Parte_2 nell'abitazione di sua proprietà in Toano (RE), Località Massa, Via Caduti in Guerra, 39, mentre la sig.ra come detto, ha trasferito la propria residenza, Parte_1 unitamente ai figli, in Cavola di Toano (RE), Via Vittorio Veneto, 5;
2. i genitori fin da ora s'impegnano a comportarsi reciprocamente con rispetto, senza porre interferenze nella vita privata dell'altro e delle rispettive famiglie;
3. ogni genitore s'impegna, inoltre, ad agevolare i rapporti dei figli con la famiglia di origine dell'altro genitore, anche qualora dovessero sorgere eventuali contrasti con il compagno/a;
4. le parti, in considerazione della raggiunta maggiore età dei figli, si impegneranno a collaborare l'una con l'altra affinché si possa realizzare una libera frequentazione dei figli con il padre secondo le esigenze di questi ultimi, concordando tempi quanto più paritari nell'interesse esclusivo della prole e concedendosi eventuali variazioni di giornata e/o di orario che si renderanno necessari esclusivamente per motivi lavorativi o con carattere di urgenza;
5. a titolo di contributo al mantenimento per le spese ordinarie in favore dei figli, il sig. si impegna a corrispondere alla madre sig.ra Parte_2 Parte_1 l'importo mensile di €. 900,00 (novecento) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, che verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico su carta postepay intestata alla sig.ra con codice IBAN Parte_1 [...]. I genitori concordano che tale importo verrà in parte versato direttamente ai figli sui libretti postali loro intestati e precisamente €. 100,00 ad , € 100,00 a mentre il residuo di €. 700,00 continuerà ad CP_1 Per_1 essere versato alla madre. La misura del suddetto importo potrà essere aumentata (nel limite della somma concordata di €. 900,00) gradatamente in base alle aumentate esigenze dei figli, previo accordo tra i genitori, accertata la capacità di gestione in autonomia di ognuno.
6. l'assegno unico (o la diversa futura misura statale di sostegno economico alla genitorialità) viene assegnato al 100% alla sig.ra Parte_1
7. le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori, così come il costo della mensa scolastica (e/o analoga voce di spesa) e le attività scolastiche come gite, regali a insegnanti o altro. Al riguardo si precisa che per spese straordinarie s'intendono quelle mediche (odontoiatriche, eventuali apparecchi ortodontici, oculistiche ecc…), quelle scolastiche (a titolo esemplificativo: iscrizioni, testi scolastici, pre-scuola, doposcuola, materiale didattico), quelle per corsi ed attività sportive, quelle artistiche e culturali, come classificate e previste dall'attuale Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia– Sezione Famiglia del 12.06.2023 cui ci si riporta integralmente;
8. in ogni caso le summenzionate spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate ad eccezione di quelle che rivestiranno carattere di urgenza, con impegno di ciascun genitore di corrisponderle o ripeterle a chi le avesse anticipate per l'intero entro i 15 giorni successivi alla presentazione delle relative ricevute e/o pezze giustificative;
9. le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo;
10. le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale. Sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo si intende sin da ora rinunciata e rimossa;
11. le parti dichiarano che alla data odierna nulla hanno reciprocamente a pretendere a titolo di rimborso spese straordinarie o a qualunque altro titolo;
12. le spese legali e di assistenza della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c. - Omologa le condizioni di cui ai p.ti 5, 6, 7, e 8
- Prende atto delle altre condizioni concordate tra le parti
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 05.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli