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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1772/2022
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente Pt_1 domiciliata in Bologna, Via dell'Indipendenza n.24, presso lo stu- dio dell'avv. Nicola Montefiori, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del precedente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Bologna, Corte Isolani n.8, presso lo studio dell'avv. Piero Salituro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del precedente grado di giudizio Appellata –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato a convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pt_1
Ravenna, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della convenuta all'obbligo di CP_1 inviare fatture periodiche relative al consumo di energia elettrica, nonché accertarsi e dichiararsi l'esatto consumo e l'effettiva quantità di energia elettrica fornita dalla convenuta nel periodo febbraio 2018- febbraio 2019, oltre al proprio diritto di ottenere la rateizzazione dell'importo così rideterminato.
Si è regolarmente costituita in giudizio , con comparsa con la quale ha contestato quanto ex CP_1 adverso dedotto e, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento dell'energia elettrica somministrata a non saldata per complessivi € 21.249,26. Pt_1
Con sentenza n. 505/2022 il Tribunale di Ravenna, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nella sola disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda attorea e accolto la domanda riconven- zionale della convenuta, con la seguente motivazione: Parte
“Risulta documentalmente ed in ogni caso è incontestato che in data 06.06.16 la sottoscriveva con
un contratto per la fornitura di energia elettrica e gas (doc. 4 fasc. convenuto). CP_1
1 Incontestato risulta che in data 9.02.18 pervenisse ad richiesta di voltura da parte di CP_1 CP_2
con cui veniva domandata, erroneamente, l'intestazione del POD IT001E04245734 già intestato a
[...] doc. 5 fasc. convenuta). Pt_1
Risulta pertanto che a partire dal 19.02.18 il contratto di fornitura veniva intestato da a CP_1 sebbene dell'energia elettrica fornita continuasse ad usufruire CP_2 Pt_1
La situazione rimaneva invariata sino al febbraio 2019 e per tutto il periodo inviava le CP_1 fatture relative ai consumi rilevati sul POD di lla società che ne aveva chiesto ed ottenuto la Pt_1 voltura, (doc. 7 fasc. convenuto). CP_2 Nessun inadempimento colpevole all'obbligo di invio delle fatture, così come contestato da parte attrice, risulta pertanto imputabile ad risultando la intervenuta voltura frutto di errore dell'utente CP_1
e risultando la fatturazione effettuata per tutto il periodo in oggetto alla formale intestataria CP_2 del contratto. Risulta ancora come nel marzo 2019 avvedutasi dell'errore chiedeva ad l'annul- CP_2 CP_1 lamento del contratto relativo al POD IT001E04245734.
provvedeva in data 3.04.2019 all'annullamento del contratto di ed allo storno CP_1 CP_2 delle fatture emesse per il periodo aprile 2018-marzo 2019 (doc. 8 fasc. convenuta). Sostanzialmente per un anno usufruiva dell'energia elettrica fornita da senza Pt_1 CP_1 sostenere alcun costo.
Non sussiste alcuna prova in atti che per il suddetto anno si sia attivata con per Pt_1 CP_1 avere ragguagli sulla inspiegabile situazione, come invece allegato da parte attrice. Contestualmente all'annullamento del contratto con DMO spa Hera Comm provvedeva a ripristinare l'originaria intestazione a el POD IT001E04245734 e ad emettere bolletta n. 4119003127176 Pt_1 per il totale dei consumi registrati nel periodo febbraio 2018-febbraio 2019.
Delle circostanze iceveva comunicazione da un operatore il 15.03.19 ed in ogni caso le infor- Pt_1 mazioni de qua venivano riportate nella comunicazione del 3.4.19 allegata alla bolletta n.
4119003127176 (doc. 9 fasc. convenuto) cui seguiva successiva bolletta in cui veniva richiesto il paga- mento oltre della somma di € 18.386,88 relativa ai consumi da febbraio 2018 a febbraio 2019 anche della somma di € 1.325,59 relativa ai consumi di marzo 2019. La difesa di parte attrice svolgendo azione di accertamento negativo del credito ha sollevato contesta- zioni circa la certezza della somma effettivamente dovuta per il periodo febbraio 2018-marzo 2019 così come quantificata da parte convenuta. Orbene la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere in caso di azione di accertamento negativo del credito che spetti all'utente contestare il malfunzionamento del contatore e dimostrare l'entità dei consumo effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato) mentre incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e in questo caso l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e altresì che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr per tutte Cass. 34701/21). Nel caso di specie non è in contestazione il malfunzionamento del contatore avendo l'attore sollevato unicamente generiche contestazioni circa l'eccessiva entità della bolletta relativa al periodo febbraio 2018-marzo 2019 senza specificare i periodi cui l'eccessività di riferisce e senza provare l'entità del consumo effettivamente avuto nei periodi di riferimento.
Il somministrante non è tenuto pertanto a fornire prova del corretto funzionamento del contatore.
2 Il somministrato dal canto suo non ha fornito alcuna prova circa l'entità del consumo effettivamente avuto nei periodi di riferimento rispetto alla genericamente allegata eccessività della bolletta. Al contrario, semplicemente suddividendo la bolletta di € 19.712,47 per i 13 mesi di riferimento si ottiene un ammontare mensile di € 1.516,35 sostanzialmente equivalente all'ammontare delle bollette antece- denti e successive il periodo febbraio 2018-marzo 2019 sempre regolarmente saldate da mai Pt_1 dalla stessa contestate (doc. 12 e 14 e 15 fasc. convenuto). Sussiste pertanto con evidenza l'inadempimento di ll'obbligo di pagamento della fornitura di Pt_1 energia elettrica corrispostagli da per il periodo febbraio 2018-marzo 2019 di cui la stessa CP_1 ha pacificamente usufruito. L'attore ha contestato a parte convenuta la violazione della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Si deve osservare come abbia prospettato a ll'emissione della fattura relativa ai CP_1 Pt_1 consumi oggetto di causa, la possibilità di rateizzazione della somma dovuta senza ricevere adesione o proposte alternative dall'utente. L'utente tra l'altro non ha mai formalmente richiesto una rateizzazione del debito nei termini e tempi indicati in bolletta. Si deve aggiungere come stante l'entità della somma posticipasse anche di alcuni mesi il CP_1 pagamento della fattura (dal 23 aprile al 21 giugno e successivamente al 15 luglio 2019) al fine di agevolare l'utente. Si deve ancora aggiungere come nonostante l'entità della situazione debitoria abbia conti- CP_1 nuato e continui a tutt'oggi a somministrare energia elettrica all'utente senza avere provveduto alla più che legittima sospensione della fornitura. Nessun abuso o violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto risulta pertanto addebitabile ad CP_1
Al contrario non conforme a buona fede appare la condotta di che per più di un anno ha Pt_1 usufruito dell'energia elettrica senza preoccuparsi in alcun modo della mancata ricezione delle relative bollette e senza attivarsi in alcun modo per capire come pagare i consumi effettuati.
Infondate risultano pertanto le domande attoree che come tali andranno respinte.
In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale risulta sussistente il diritto di ad ottenere CP_1 il pagamento della bolletta n. 411903127176 di € 18.386,88 con scadenza al 23.04.19 e la bolletta n. 411903363599 di € 1.325,59 con scadenza al 30.04.2019 nonché le ulteriori bollette non pagate n. 412012121364 di € 978,32 con scadenza al 31.03.20 e n. 412013088097 di € 558,47 con scadenza al 29.04.20. Conseguentemente dovrà essere condannata a pagare la complessiva somma di € 21.249,26 Pt_1 oltre interessi di legge sulla stessa decorrenti a far data dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo”. Avverso detta sentenza ha proposto appello ondato su cinque motivi. Pt_1
Con il primo motivo sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il mancato invio delle fatture mensili è stato un evento illegittimo che ha danneggiato e non favorito la società appellante.
Peraltro in ciò è ravvisabile una violazione della normativa nazionale (L. n. 124/2017 art. 1, co. 78-79)
e di quella comunitaria (direttiva 2006/32/CE), sanzionato con indennizzi automatici, erroneamente non applicati nel caso di specie.
Pertanto doveva (e deve) essere accolta la domanda di G&G diretta a dichiarare la violazione da parte di degli obblighi di fatturazione mensile. CP_1
3 Con il secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha erroneamente ravvisato un'omessa attiva- zione dell'appellante, senza tuttavia ammettere le istanze di prove orali volte a dimostrare che era stato più volte contattato il numero clienti di senza riuscire a risolvere il problema. CP_1
Le persone che rispondevano dal call center controllavano il POD e l'utenza indicata telefonicamente e vedevano che le forniture erano pagate;
non potevano certamente accertare, dalla loro postazione, che la Contro società pagava tali forniture per errore colpevole di CP_1
Rileva che i soci della ditta hanno segnalato la circostanza del mancato arrivo delle fatture tramite Pt_1 il numero telefonico messo a disposizione da e, sul punto, ha correttamente articolato CP_1 Pt_1
i relativi capitoli di prova, ma il Tribunale, erroneamente, non li ha ammessi, salvo poi sostenere la mancanza di prove sul punto.
Aggiunge ancora che non è previsto in alcuna norma il dovere (che comunque c'è stato) di “attivarsi per avere ragguagli” da parte del cliente pertanto, anche per tale ragione, detto capo della sentenza è errato e meritevole di integrale riforma: la condotta inadempiente è stata unicamente di senza alcun CP_1 concorso causale della società Parte_1
Con il terzo motivo lamenta l'errata distribuzione dell'onere probatorio in merito alla verifica della con- gruità della somma richiesta, nonché la violazione del principio della vicinanza della prova. Evidenzia che il Tribunale ha ritenuto quali “generiche contestazioni” le doglianze “circa l'eccessiva entità della bolletta relativa al periodo febbraio 2018-marzo 2019” e che la società avrebbe Parte_1 dovuto “specificare i periodi cui l'eccessività” si riferiva e “provare l'entità del consumo effettivamente avuto nei periodi di riferimento” ed ancora, in caso di contestazione asseritamente generiche, il sommi- nistrante non sarebbe tenuto “a fornire prova del corretto funzionamento del contatore”. Sostiene che tali statuizioni sono errate e violano il c.d. principio della vicinanza della prova: il sommi- nistrato non ha la possibilità di verificare l'entità del consumo effettivamente avuto nei periodi di riferi- mento, verifica invece possibile per il somministrante.
Il mancato ordine di produzione in giudizio di tutta la relativa documentazione poteva essere sopperito dall'ammissione di una CTU volta a verificare la correttezza di tale ricostruzione dei consumi effettivi. Il Giudice di I grado ha errato, inoltre, nel non considerare il fatto che, per 13 mesi, aveva CP_1 Contro unito i consumi delle due unità immobiliari, fatturando a le due forniture.
Il dubbio sulla correttezza dei conteggi era dunque comprovato e oggettivo e risiedeva proprio Contro nell'unione delle due utenze e nell'unica fatturazione a vi erano quindi tutti gli elementi per l'am- missione della CTU. Con il quarto motivo si duole del fatto che il Tribunale non abbia ravvisato la mala fede contrattuale di nonché la correttezza del comportamento tenuto dall'appellante e la mancata disponibilità CP_1 alla rateizzazione.
Sostiene che un periodo di soli 44 giorni di tempo concesso per pagare una fattura di €. 19.712,47 non può di certo rappresentare una condotta connotata dalla buona fede, come invece ritenuto dal Tribunale. Evidenzia che, nell'analoga fattispecie in tema di c.d. “conguagli”, ovvero delle bollette, spesso di ele- vato importo, che contengono il saldo dato dall'effettiva lettura dopo una serie di fatture determinate sui c.d. consumi presunti, la delibera dell'Autorità Energia Elettrica e Gas n. 229/01 all'art. 10, comma 6, prevede che il corrispettivo dovuto debba essere suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute dopo alla precedente bolletta di congua- glio (cfr. ex multis Trib. Bari, sent.
7.03.2017 n. 1241).
Ribadisce che il mancato ricevimento mensile delle fatture è dipeso solo da un errore di CP_1
4 Richiama la Delibera n. 200/99 dell'Autorità Garante, che, all'art. 4 “4.1 La fatturazione dei consumi deve avvenire con periodicità almeno bimestrale per le seguenti tipologie di clienti: … b. clienti alimen- tati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30
kW.
4.2 La fatturazione dei consumi deve avvenire con periodicità almeno mensile per le seguenti tipo- logie di clienti: a. clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW;
b. clienti alimentati in media tensione” nonché la successiva Delibera n. 148/06, l'art. 13, co. V, è stato così modificato: “13.5 Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fattura- zione. L'informazione sulla possibilità di ottenere la rateizzazione deve essere fornita al cliente interes- sato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile”. Parte Sostiene quindi che non ha ricevuto, per oltre un anno, le fatture, maturando il diritto alla rateiz- zazione dei pagamenti (art. 13 Del. n. 148/06), a partire dal mese successivo all'emissione della sentenza, per un periodo di almeno 13 mesi. Con il quinto motivo si duole dell'omessa declaratoria del proprio diritto alla rateizzazione e lamenta l'infondatezza delle domande riconvenzionali. Osserva quindi che avrebbe dunque avuto il diritto di ottenere la possibilità di pagare la fattura Pt_1 di €. 19.712,47 in 13 mesi, pari al periodo nel quale era stato omesso l'obbligo della fatturazione perio- dica.
Richiama poi l'art. 4, commi 4.2 e 4.3, lettera b del Testo Integrato in materia di Fatturazione, infatti (cfr. tabella 2 e tabella 3 del TIF), secondo il quale il termine di emissione delle fatture deve rispettare il vincolo dei 45 giorni dall'ultimo giorno fatturato, o il diverso termine previsto per il mercato libero.
Superato tale termine, il venditore deve riconoscere al cliente automaticamente nella prima fattura utile un indennizzo, crescente da €. 6,00 a €. 60,00 sulla base dei giorni di ritardo, che non sembra essere stato riconosciuto da CP_1
In ogni caso ribadisce che vi è oggettiva incertezza sull'esattezza degli importi richiesti dalla fornitrice, che deve essere verificata da apposita CTU.
Pertanto, alla luce di tale innegabile diritto, dovevano e devono essere rigettate le domande riconvenzio- nali volte a condannare al pagamento immediato della somma di €.19.712,47. Pt_1 Conclude quindi per l'accoglimento dei motivi di appello con il favore delle spese del grado di giudizio e insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori (prove testimoniali e CTU). Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto dichia- CP_1 rarsi, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 cpc e comunque il rigetto, nel merito, del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che non è conferente il richiamo alla normativa nazionale e comunitaria con- tenuta nell'atto di appello, che attiene alle diverse ipotesi di ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali e comunque evidenzia che ciò che rileva è il fatto che non ha mai negato la possibilità di una rateizzazione, se solo questa fosse stata richiesta. CP_1
La Soc. non aveva invece alcun motivo per procedere automaticamente ad una rateizzazione CP_1 in mancanza di espressa richiesta. Sul secondo motivo rileva che, correttamente, il Tribunale non ha ammesso le prove orali richieste dall'appellante asseritamente dirette a dimostrare “che era stato più volte contattato il numero clienti di
senza riuscire a risolvere il problema”. CP_1
5 Osserva che dalla semplice lettura dei capitoli di prova formulati dall'odierno appellante è evidente come gli stessi vertessero su circostanze che non potevano formare oggetto di prova orale, ma di prova docu- mentale o dovevano essere articolati in modo da lasciare spazio a valutazioni. Aggiunge ancora che lo stesso appellante riferisce, al riguardo, che “le persone che rispondevano da call center controllavano il POD e l'utenza indicata telefonicamente e vedevano che le forniture erano pa- Parte gate” e che tuttavia, non si era preoccupata di capire il motivo per il quale le bollette, pur non materialmente ricevute, risultavano comunque saldate. Correttamente infatti il Giudice ha sostenuto che “non esiste alcuna prova in atti che per il suddetto anno si sia attivata con per avere ragguagli sulla inspiegabile situazione” (cfr. pag.3 Pt_1 CP_1 Parte sentenza) in quanto non ha prodotto alcun tipo di documento (reclamo al servizio clienti, mail, pec) volto a dimostrare di essersi concretamente attivata per comprendere i problemi sottostanti alla mancata ricezione delle bollette.
Sul terzo motivo sostiene che, correttamente, il Tribunale ha affermato “il somministrato dal canto suo non ha fornito alcuna prova circa l'entità del consumo effettivamente avuto nei periodi di riferimento rispetto alla genericamente allegata eccessività della bolletta” (cfr pag 4 della sentenza). Osserva che non si può invocare la violazione del c.d. principio della vicinanza della prova, in quanto Parte non ha rappresentato l'esistenza di circostanze che avrebbero potuto incidere sulla rilevazione dei consumi e la richiesta di CTU è parsa, sin dal principio, essere connotata da una funzione meramente esplorativa.
Ribadisce che non è mai emersa alcuna contestazione sulla rilevazione dei consumi fatturati, né è ravvi- sabile – come sostiene invece l'appellante- un'incertezza dei consumi per il fatto che “la società CP_1
aveva unito i consumi delle due unità immobiliari”(cfr. pag. 12 appello) in quanto le unità immo-
[...] Parte biliari relative ai POD forniti per e sono semplicemente confinanti, ma distinti;
l'unico CP_2 Parte errore è stato fatto da a ciò senza che la fornitura di avesse subito alcuna interruzione CP_2 Parte e/o problematica, mentre il POD riferibile alla società non ha mai smesso di funzionare e di regi- strare i dati inerenti la relativa somministrazione di energia elettrica. Sul quarto motivo osserva che G&G, pretestuosamente, afferma che “un periodo di soli 44 giorni di tempo concesso per pagare una fattura di € 19.712,47 non può di certo rappresentare una condotta connotata dalla buona fede, come il Giudice di I grado ha erroneamente affermato”. Rileva, al riguardo che il Giudice ha correttamente accertato come abbia immediatamente CP_1 prospettato alla società a possibilità di chiedere una rateizzazione della somma dovuta e tale Pt_1 richiesta non è mai pervenuta da parte della società debitrice “l'utente tra l'altro non ha mai formalmente richiesto una rateizzazione del debito nei termini e nei tempi indicati in bolletta.” (cfr. pag. 5 sentenza) Ribadisce che in nessun documento depositato in atti è emersa la richiesta di rateizzazione da parte di Parte e l'eventuale rifiuto di CP_1
Osserva ancora che la richiamata Delibera dell'Autorità Energia Elettrica e Gas 229/01 riguarda esclu- sivamente la materia dei conguagli, mentre la bolletta di attesta i quantitativi di energia elettrica CP_1 Parte correttamente registrata e consumata solo da
Sostiene quindi che non possono trovare alcun accoglimento le generiche argomentazioni circa la viola- zione dei principi di correttezza e buona fede, oltre che del principio del legittimo affidamento riposto dall'utente sulle bollette trasmesse e sulla programmazione dei costi aziendali. Sul quinto motivo rileva che l'appellante asseritamente imputa ad la violazione dell'art. 10 CP_1 comma 6 della Delibera n. 229/01 in base al quale il corrispettivo dovuto dev'essere suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette non tempestivamente spedite.
6 Sostiene che i clienti che possono chiedere una rateizzazione sono esclusivamente quelli indicati nel Parte comma 3 dell'art. 10 e che la bolletta ricevuta da non rientra nelle ipotesi ivi contemplate. Osserva ancora che, ai sensi dell'art. 10 comma 5 di detta Delibera, il cliente che intende avvalersi della rateizzazione la deve chiedere: “il cliente che intende avvalersi della rateizzazione né da comunicazione all'esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta a pena di decadenza”. Tenuto conto dell'estenuante comportamento tenuto da controparte volto esclusivamente a procrastinare il pagamento di quanto dovuto attraverso l'instaurazione di procedimenti giudiziali totalmente infondati, chiede la condanna della al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e comma 3 cpc per Pt_2 aver agito in giudizio con mala fede, instaurando una serie di procedimenti giudiziali totalmente infon- dati. Conclude quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado, con condanna per respon- sabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comm1 e 3 cpc Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 09.04.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Non è fondato il primo motivo, in considerazione del fatto che, la normativa nazionale e comunitaria, richiamata nell'atto di appello, attiene alle diverse ipotesi di ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.
In ogni caso, dalla documentazione in atti emerge che non ha mai negato la possibilità di CP_1 una rateizzazione, se solo questa fosse stata richiesta, mentre, d'altra parte, non aveva alcun motivo per provvedere automaticamente ad una rateizzazione.
Non è fondato il secondo motivo in quanto il Tribunale, correttamente, non ha ammesso le prove orali richieste dall'appellante asseritamente dirette a dimostrare “che era stato più volte contattato il numero clienti di senza riuscire a risolvere il problema”. CP_1 Sostanzialmente l'appellante fa riferimento al capitolo 2, articolato nei seguenti termini : “ Vero che i soci della società nel periodo ricompreso tra il mese di febbraio 2018 e il mese di marzo del Parte_1
2019, si lamentavano del mancato recapito di fatture da parte del gestore di energia elettrica CP_1
e chiedevano spiegazioni alla predetta società (dica il teste quando)” e al capitolo 4, articolato
[...] nei seguenti termini “Vero che, nel periodo ricompreso tra il mese di febbraio 2018 e il mese di marzo 2019, i soci della ditta chiedevano più volte alla società spiegazioni sulla Parte_1 Controparte_1 ragione per la quale non pervenivano fatture relative al consumo di energia elettrica presso l'immobile sito a Faenza in Via Zaccagnini n. 52 per il predetto periodo e che veniva loro riferito che sarebbero state effettuate le necessarie verifiche ma che poteva trattarsi di un semplice disguido e che potevano stare tranquilli perché, in ogni caso, avrebbero potuto ottenere una congrua dilazione”. Ebbene, la stessa appellante riferisce, al riguardo, che “le persone che rispondevano dal call center con- trollavano il POD e l'utenza indicata telefonicamente e vedevano che le forniture erano pagate” e ciò evidentemente per il pacifico fatto che il POD risultava erroneamente intestato a CP_2 Parte Quindi, tenuto conto di quanto affermato dall'appellante e della pacifica circostanza che aveva usufruito per un anno dell'energia elettrica per lo svolgimento della propria attività commerciale, senza pagarne il corrispettivo, l'appellante avrebbe dovuto attivarsi in maniera ben più incisiva, in via docu- mentale (tramite un reclamo al servizio clienti, una mail, una pec) al fine di chiedere informazioni/chia- rimenti diretti a dimostrare di essersi concretamente attivata per comprendere i problemi sottostanti alla mancata ricezione delle bollette.
7 Correttamente quindi il Giudice di prime cure ha affermato che “non esiste alcuna prova in atti che per il suddetto anno si sia attivata con per avere ragguagli sulla inspiegabile situa- Pt_1 CP_1 zione” (cfr. pag. 3 sentenza). Non è fondato il terzo motivo in quanto, anche su questo punto, correttamente, il Tribunale ha affermato
“il somministrato dal canto suo non ha fornito alcuna prova circa l'entità del consumo effettivamente avuto nei periodi di riferimento rispetto alla genericamente allegata eccessività della bolletta” (cfr. pag. 4 sentenza).
A tale riguardo si osserva che non è ravvisabile alcuna violazione del c.d. principio della vicinanza della Parte prova, in quanto non ha rappresentato l'esistenza di circostanze che avrebbero potuto incidere sulla rilevazione dei consumi e pertanto non è ammissibile, neppure in questa sede, la nomina di un CTU contabile, che avrebbe una funzione del tutto esplorativa. Difatti non vi è mai stata alcuna contestazione sulla rilevazione dei consumi fatturati, né, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, è ipotizzabile alcuna incertezza dei consumi per il solo fatto che “la società aveva unito i consumi delle due unità immobiliari” (cfr. pag. 12 appello). CP_1
Ciò perché, dalla documentazione in atti (doc.2,4,5, fasc. I grado appellante) è emerso che le unità im- Parte mobiliari relative ai POD forniti per sono confinanti, ma distinti;
l'unico errore è stato CP_2 Parte fatto da he ha erroneamente chiesto l'intestazione del POD riferito ad ma ciò senza che CP_2 Parte vi fosse stata alcuna interruzione e/o problematica nella fornitura di energia elettrica a il cui rela- tivo POD ha continuato a registrare solo i consumi effettivi, riferiti proprio alla società appellante.
Si rileva che, in materia di somministrazione di energia elettrica, anche recentemente (Cass. Civ., Sez.
III, Ordinanza, 15/02/2024, n. 4198) la giurisprudenza, ha ribadito un consolidato principio di diritto secondo il quale “grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori Parte esterni al suo controllo” e tale prova non è stata certamente data da che ne era gravata. Non sono infine fondati il quarto e quinto motivo, che si esaminano congiuntamente perché strettamente connessi, in quanto ha immediatamente prospettato alla società la possibilità di CP_1 Pt_1 chiedere una rateizzazione della somma dovuta (doc.4 fasc. I grado appellante). Si rileva che la richiamata Delibera dell'Autorità Energia Elettrica e Gas 229/01 riguarda esclusivamente la materia dei conguagli, mentre la bolletta di ha attestato i quantitativi di energia elettrica corret- CP_1 Parte tamente registrata e consumata sempre e solo da
Si osserva ancora che, ai sensi dell'art. 10 comma 5 di detta Delibera, il cliente che intende avvalersi della rateizzazione la deve chiedere: “il cliente che intende avvalersi della rateizzazione né da comuni- cazione all'esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta a pena di decadenza”. Parte Dalla documentazione in atti non risulta invece alcuna richiesta in tale senso da parte di e difatti il Tribunale ha correttamente affermato “l'utente tra l'altro non ha mai formalmente richiesto una rateiz- zazione del debito nei termini e nei tempi indicati in bolletta.” (cfr. pag. 5 sentenza) Si evidenzia infine che non è applicabile al caso concreto l'art. 4 del Testo Integrato in materia di Fattu- razione, in tema di indennizzo previsto in caso di ritardo nella fatturazione.
Difatti la normativa citata dall'appellante è applicabile alla diversa ipotesi di colposo ritardo nell'emis- sione della fattura da parte del venditore, mentre, nella fattispecie in esame, ha rispettato le CP_1 tempistiche dettate dalla normativa di riferimento sulla puntualità nella emissione delle bollette. L'errore – come sopra dedotto – non è attribuibile a bensì a a quale ha richiesto la CP_1 CP_2 voltura del POD intestato a Pt_1
8 Nessun rimprovero dunque può essere sollevato nei confronti di e conseguentemente nessun CP_1 Parte indennizzo può essere riconosciuto a che ha goduto della fornitura di energia elettrica per un intero anno senza pagarne il corrispettivo. Si osserva infine che non sussistono i presupposti di una responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Difatti secondo la giurisprudenza (Cass.n.6675/2015; Cass.n.15629/2010; Corte appello Napoli, n. 679/2020) affinché la parte soccombente sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti nel corso del giudizio tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate.
Nel caso in esame, indipendentemente dalla correttezza giuridica della tesi proposta dall'appellante, si è trattato comunque di una questione interpretativa delle norme applicabili alla fattispecie in esame, che esclude la possibilità di ravvisare, in maniera evidente, i presupposti della mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 cpc. Per tali motivi l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istru- zione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio che si Pt_1 CP_1 liquidano in complessivi in € 4.888,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1772/2022
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente Pt_1 domiciliata in Bologna, Via dell'Indipendenza n.24, presso lo stu- dio dell'avv. Nicola Montefiori, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del precedente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Bologna, Corte Isolani n.8, presso lo studio dell'avv. Piero Salituro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del precedente grado di giudizio Appellata –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato a convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pt_1
Ravenna, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della convenuta all'obbligo di CP_1 inviare fatture periodiche relative al consumo di energia elettrica, nonché accertarsi e dichiararsi l'esatto consumo e l'effettiva quantità di energia elettrica fornita dalla convenuta nel periodo febbraio 2018- febbraio 2019, oltre al proprio diritto di ottenere la rateizzazione dell'importo così rideterminato.
Si è regolarmente costituita in giudizio , con comparsa con la quale ha contestato quanto ex CP_1 adverso dedotto e, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento dell'energia elettrica somministrata a non saldata per complessivi € 21.249,26. Pt_1
Con sentenza n. 505/2022 il Tribunale di Ravenna, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nella sola disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda attorea e accolto la domanda riconven- zionale della convenuta, con la seguente motivazione: Parte
“Risulta documentalmente ed in ogni caso è incontestato che in data 06.06.16 la sottoscriveva con
un contratto per la fornitura di energia elettrica e gas (doc. 4 fasc. convenuto). CP_1
1 Incontestato risulta che in data 9.02.18 pervenisse ad richiesta di voltura da parte di CP_1 CP_2
con cui veniva domandata, erroneamente, l'intestazione del POD IT001E04245734 già intestato a
[...] doc. 5 fasc. convenuta). Pt_1
Risulta pertanto che a partire dal 19.02.18 il contratto di fornitura veniva intestato da a CP_1 sebbene dell'energia elettrica fornita continuasse ad usufruire CP_2 Pt_1
La situazione rimaneva invariata sino al febbraio 2019 e per tutto il periodo inviava le CP_1 fatture relative ai consumi rilevati sul POD di lla società che ne aveva chiesto ed ottenuto la Pt_1 voltura, (doc. 7 fasc. convenuto). CP_2 Nessun inadempimento colpevole all'obbligo di invio delle fatture, così come contestato da parte attrice, risulta pertanto imputabile ad risultando la intervenuta voltura frutto di errore dell'utente CP_1
e risultando la fatturazione effettuata per tutto il periodo in oggetto alla formale intestataria CP_2 del contratto. Risulta ancora come nel marzo 2019 avvedutasi dell'errore chiedeva ad l'annul- CP_2 CP_1 lamento del contratto relativo al POD IT001E04245734.
provvedeva in data 3.04.2019 all'annullamento del contratto di ed allo storno CP_1 CP_2 delle fatture emesse per il periodo aprile 2018-marzo 2019 (doc. 8 fasc. convenuta). Sostanzialmente per un anno usufruiva dell'energia elettrica fornita da senza Pt_1 CP_1 sostenere alcun costo.
Non sussiste alcuna prova in atti che per il suddetto anno si sia attivata con per Pt_1 CP_1 avere ragguagli sulla inspiegabile situazione, come invece allegato da parte attrice. Contestualmente all'annullamento del contratto con DMO spa Hera Comm provvedeva a ripristinare l'originaria intestazione a el POD IT001E04245734 e ad emettere bolletta n. 4119003127176 Pt_1 per il totale dei consumi registrati nel periodo febbraio 2018-febbraio 2019.
Delle circostanze iceveva comunicazione da un operatore il 15.03.19 ed in ogni caso le infor- Pt_1 mazioni de qua venivano riportate nella comunicazione del 3.4.19 allegata alla bolletta n.
4119003127176 (doc. 9 fasc. convenuto) cui seguiva successiva bolletta in cui veniva richiesto il paga- mento oltre della somma di € 18.386,88 relativa ai consumi da febbraio 2018 a febbraio 2019 anche della somma di € 1.325,59 relativa ai consumi di marzo 2019. La difesa di parte attrice svolgendo azione di accertamento negativo del credito ha sollevato contesta- zioni circa la certezza della somma effettivamente dovuta per il periodo febbraio 2018-marzo 2019 così come quantificata da parte convenuta. Orbene la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere in caso di azione di accertamento negativo del credito che spetti all'utente contestare il malfunzionamento del contatore e dimostrare l'entità dei consumo effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato) mentre incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e in questo caso l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e altresì che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr per tutte Cass. 34701/21). Nel caso di specie non è in contestazione il malfunzionamento del contatore avendo l'attore sollevato unicamente generiche contestazioni circa l'eccessiva entità della bolletta relativa al periodo febbraio 2018-marzo 2019 senza specificare i periodi cui l'eccessività di riferisce e senza provare l'entità del consumo effettivamente avuto nei periodi di riferimento.
Il somministrante non è tenuto pertanto a fornire prova del corretto funzionamento del contatore.
2 Il somministrato dal canto suo non ha fornito alcuna prova circa l'entità del consumo effettivamente avuto nei periodi di riferimento rispetto alla genericamente allegata eccessività della bolletta. Al contrario, semplicemente suddividendo la bolletta di € 19.712,47 per i 13 mesi di riferimento si ottiene un ammontare mensile di € 1.516,35 sostanzialmente equivalente all'ammontare delle bollette antece- denti e successive il periodo febbraio 2018-marzo 2019 sempre regolarmente saldate da mai Pt_1 dalla stessa contestate (doc. 12 e 14 e 15 fasc. convenuto). Sussiste pertanto con evidenza l'inadempimento di ll'obbligo di pagamento della fornitura di Pt_1 energia elettrica corrispostagli da per il periodo febbraio 2018-marzo 2019 di cui la stessa CP_1 ha pacificamente usufruito. L'attore ha contestato a parte convenuta la violazione della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Si deve osservare come abbia prospettato a ll'emissione della fattura relativa ai CP_1 Pt_1 consumi oggetto di causa, la possibilità di rateizzazione della somma dovuta senza ricevere adesione o proposte alternative dall'utente. L'utente tra l'altro non ha mai formalmente richiesto una rateizzazione del debito nei termini e tempi indicati in bolletta. Si deve aggiungere come stante l'entità della somma posticipasse anche di alcuni mesi il CP_1 pagamento della fattura (dal 23 aprile al 21 giugno e successivamente al 15 luglio 2019) al fine di agevolare l'utente. Si deve ancora aggiungere come nonostante l'entità della situazione debitoria abbia conti- CP_1 nuato e continui a tutt'oggi a somministrare energia elettrica all'utente senza avere provveduto alla più che legittima sospensione della fornitura. Nessun abuso o violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto risulta pertanto addebitabile ad CP_1
Al contrario non conforme a buona fede appare la condotta di che per più di un anno ha Pt_1 usufruito dell'energia elettrica senza preoccuparsi in alcun modo della mancata ricezione delle relative bollette e senza attivarsi in alcun modo per capire come pagare i consumi effettuati.
Infondate risultano pertanto le domande attoree che come tali andranno respinte.
In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale risulta sussistente il diritto di ad ottenere CP_1 il pagamento della bolletta n. 411903127176 di € 18.386,88 con scadenza al 23.04.19 e la bolletta n. 411903363599 di € 1.325,59 con scadenza al 30.04.2019 nonché le ulteriori bollette non pagate n. 412012121364 di € 978,32 con scadenza al 31.03.20 e n. 412013088097 di € 558,47 con scadenza al 29.04.20. Conseguentemente dovrà essere condannata a pagare la complessiva somma di € 21.249,26 Pt_1 oltre interessi di legge sulla stessa decorrenti a far data dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo”. Avverso detta sentenza ha proposto appello ondato su cinque motivi. Pt_1
Con il primo motivo sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il mancato invio delle fatture mensili è stato un evento illegittimo che ha danneggiato e non favorito la società appellante.
Peraltro in ciò è ravvisabile una violazione della normativa nazionale (L. n. 124/2017 art. 1, co. 78-79)
e di quella comunitaria (direttiva 2006/32/CE), sanzionato con indennizzi automatici, erroneamente non applicati nel caso di specie.
Pertanto doveva (e deve) essere accolta la domanda di G&G diretta a dichiarare la violazione da parte di degli obblighi di fatturazione mensile. CP_1
3 Con il secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha erroneamente ravvisato un'omessa attiva- zione dell'appellante, senza tuttavia ammettere le istanze di prove orali volte a dimostrare che era stato più volte contattato il numero clienti di senza riuscire a risolvere il problema. CP_1
Le persone che rispondevano dal call center controllavano il POD e l'utenza indicata telefonicamente e vedevano che le forniture erano pagate;
non potevano certamente accertare, dalla loro postazione, che la Contro società pagava tali forniture per errore colpevole di CP_1
Rileva che i soci della ditta hanno segnalato la circostanza del mancato arrivo delle fatture tramite Pt_1 il numero telefonico messo a disposizione da e, sul punto, ha correttamente articolato CP_1 Pt_1
i relativi capitoli di prova, ma il Tribunale, erroneamente, non li ha ammessi, salvo poi sostenere la mancanza di prove sul punto.
Aggiunge ancora che non è previsto in alcuna norma il dovere (che comunque c'è stato) di “attivarsi per avere ragguagli” da parte del cliente pertanto, anche per tale ragione, detto capo della sentenza è errato e meritevole di integrale riforma: la condotta inadempiente è stata unicamente di senza alcun CP_1 concorso causale della società Parte_1
Con il terzo motivo lamenta l'errata distribuzione dell'onere probatorio in merito alla verifica della con- gruità della somma richiesta, nonché la violazione del principio della vicinanza della prova. Evidenzia che il Tribunale ha ritenuto quali “generiche contestazioni” le doglianze “circa l'eccessiva entità della bolletta relativa al periodo febbraio 2018-marzo 2019” e che la società avrebbe Parte_1 dovuto “specificare i periodi cui l'eccessività” si riferiva e “provare l'entità del consumo effettivamente avuto nei periodi di riferimento” ed ancora, in caso di contestazione asseritamente generiche, il sommi- nistrante non sarebbe tenuto “a fornire prova del corretto funzionamento del contatore”. Sostiene che tali statuizioni sono errate e violano il c.d. principio della vicinanza della prova: il sommi- nistrato non ha la possibilità di verificare l'entità del consumo effettivamente avuto nei periodi di riferi- mento, verifica invece possibile per il somministrante.
Il mancato ordine di produzione in giudizio di tutta la relativa documentazione poteva essere sopperito dall'ammissione di una CTU volta a verificare la correttezza di tale ricostruzione dei consumi effettivi. Il Giudice di I grado ha errato, inoltre, nel non considerare il fatto che, per 13 mesi, aveva CP_1 Contro unito i consumi delle due unità immobiliari, fatturando a le due forniture.
Il dubbio sulla correttezza dei conteggi era dunque comprovato e oggettivo e risiedeva proprio Contro nell'unione delle due utenze e nell'unica fatturazione a vi erano quindi tutti gli elementi per l'am- missione della CTU. Con il quarto motivo si duole del fatto che il Tribunale non abbia ravvisato la mala fede contrattuale di nonché la correttezza del comportamento tenuto dall'appellante e la mancata disponibilità CP_1 alla rateizzazione.
Sostiene che un periodo di soli 44 giorni di tempo concesso per pagare una fattura di €. 19.712,47 non può di certo rappresentare una condotta connotata dalla buona fede, come invece ritenuto dal Tribunale. Evidenzia che, nell'analoga fattispecie in tema di c.d. “conguagli”, ovvero delle bollette, spesso di ele- vato importo, che contengono il saldo dato dall'effettiva lettura dopo una serie di fatture determinate sui c.d. consumi presunti, la delibera dell'Autorità Energia Elettrica e Gas n. 229/01 all'art. 10, comma 6, prevede che il corrispettivo dovuto debba essere suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute dopo alla precedente bolletta di congua- glio (cfr. ex multis Trib. Bari, sent.
7.03.2017 n. 1241).
Ribadisce che il mancato ricevimento mensile delle fatture è dipeso solo da un errore di CP_1
4 Richiama la Delibera n. 200/99 dell'Autorità Garante, che, all'art. 4 “4.1 La fatturazione dei consumi deve avvenire con periodicità almeno bimestrale per le seguenti tipologie di clienti: … b. clienti alimen- tati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30
kW.
4.2 La fatturazione dei consumi deve avvenire con periodicità almeno mensile per le seguenti tipo- logie di clienti: a. clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW;
b. clienti alimentati in media tensione” nonché la successiva Delibera n. 148/06, l'art. 13, co. V, è stato così modificato: “13.5 Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fattura- zione. L'informazione sulla possibilità di ottenere la rateizzazione deve essere fornita al cliente interes- sato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile”. Parte Sostiene quindi che non ha ricevuto, per oltre un anno, le fatture, maturando il diritto alla rateiz- zazione dei pagamenti (art. 13 Del. n. 148/06), a partire dal mese successivo all'emissione della sentenza, per un periodo di almeno 13 mesi. Con il quinto motivo si duole dell'omessa declaratoria del proprio diritto alla rateizzazione e lamenta l'infondatezza delle domande riconvenzionali. Osserva quindi che avrebbe dunque avuto il diritto di ottenere la possibilità di pagare la fattura Pt_1 di €. 19.712,47 in 13 mesi, pari al periodo nel quale era stato omesso l'obbligo della fatturazione perio- dica.
Richiama poi l'art. 4, commi 4.2 e 4.3, lettera b del Testo Integrato in materia di Fatturazione, infatti (cfr. tabella 2 e tabella 3 del TIF), secondo il quale il termine di emissione delle fatture deve rispettare il vincolo dei 45 giorni dall'ultimo giorno fatturato, o il diverso termine previsto per il mercato libero.
Superato tale termine, il venditore deve riconoscere al cliente automaticamente nella prima fattura utile un indennizzo, crescente da €. 6,00 a €. 60,00 sulla base dei giorni di ritardo, che non sembra essere stato riconosciuto da CP_1
In ogni caso ribadisce che vi è oggettiva incertezza sull'esattezza degli importi richiesti dalla fornitrice, che deve essere verificata da apposita CTU.
Pertanto, alla luce di tale innegabile diritto, dovevano e devono essere rigettate le domande riconvenzio- nali volte a condannare al pagamento immediato della somma di €.19.712,47. Pt_1 Conclude quindi per l'accoglimento dei motivi di appello con il favore delle spese del grado di giudizio e insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori (prove testimoniali e CTU). Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto dichia- CP_1 rarsi, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 cpc e comunque il rigetto, nel merito, del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che non è conferente il richiamo alla normativa nazionale e comunitaria con- tenuta nell'atto di appello, che attiene alle diverse ipotesi di ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali e comunque evidenzia che ciò che rileva è il fatto che non ha mai negato la possibilità di una rateizzazione, se solo questa fosse stata richiesta. CP_1
La Soc. non aveva invece alcun motivo per procedere automaticamente ad una rateizzazione CP_1 in mancanza di espressa richiesta. Sul secondo motivo rileva che, correttamente, il Tribunale non ha ammesso le prove orali richieste dall'appellante asseritamente dirette a dimostrare “che era stato più volte contattato il numero clienti di
senza riuscire a risolvere il problema”. CP_1
5 Osserva che dalla semplice lettura dei capitoli di prova formulati dall'odierno appellante è evidente come gli stessi vertessero su circostanze che non potevano formare oggetto di prova orale, ma di prova docu- mentale o dovevano essere articolati in modo da lasciare spazio a valutazioni. Aggiunge ancora che lo stesso appellante riferisce, al riguardo, che “le persone che rispondevano da call center controllavano il POD e l'utenza indicata telefonicamente e vedevano che le forniture erano pa- Parte gate” e che tuttavia, non si era preoccupata di capire il motivo per il quale le bollette, pur non materialmente ricevute, risultavano comunque saldate. Correttamente infatti il Giudice ha sostenuto che “non esiste alcuna prova in atti che per il suddetto anno si sia attivata con per avere ragguagli sulla inspiegabile situazione” (cfr. pag.3 Pt_1 CP_1 Parte sentenza) in quanto non ha prodotto alcun tipo di documento (reclamo al servizio clienti, mail, pec) volto a dimostrare di essersi concretamente attivata per comprendere i problemi sottostanti alla mancata ricezione delle bollette.
Sul terzo motivo sostiene che, correttamente, il Tribunale ha affermato “il somministrato dal canto suo non ha fornito alcuna prova circa l'entità del consumo effettivamente avuto nei periodi di riferimento rispetto alla genericamente allegata eccessività della bolletta” (cfr pag 4 della sentenza). Osserva che non si può invocare la violazione del c.d. principio della vicinanza della prova, in quanto Parte non ha rappresentato l'esistenza di circostanze che avrebbero potuto incidere sulla rilevazione dei consumi e la richiesta di CTU è parsa, sin dal principio, essere connotata da una funzione meramente esplorativa.
Ribadisce che non è mai emersa alcuna contestazione sulla rilevazione dei consumi fatturati, né è ravvi- sabile – come sostiene invece l'appellante- un'incertezza dei consumi per il fatto che “la società CP_1
aveva unito i consumi delle due unità immobiliari”(cfr. pag. 12 appello) in quanto le unità immo-
[...] Parte biliari relative ai POD forniti per e sono semplicemente confinanti, ma distinti;
l'unico CP_2 Parte errore è stato fatto da a ciò senza che la fornitura di avesse subito alcuna interruzione CP_2 Parte e/o problematica, mentre il POD riferibile alla società non ha mai smesso di funzionare e di regi- strare i dati inerenti la relativa somministrazione di energia elettrica. Sul quarto motivo osserva che G&G, pretestuosamente, afferma che “un periodo di soli 44 giorni di tempo concesso per pagare una fattura di € 19.712,47 non può di certo rappresentare una condotta connotata dalla buona fede, come il Giudice di I grado ha erroneamente affermato”. Rileva, al riguardo che il Giudice ha correttamente accertato come abbia immediatamente CP_1 prospettato alla società a possibilità di chiedere una rateizzazione della somma dovuta e tale Pt_1 richiesta non è mai pervenuta da parte della società debitrice “l'utente tra l'altro non ha mai formalmente richiesto una rateizzazione del debito nei termini e nei tempi indicati in bolletta.” (cfr. pag. 5 sentenza) Ribadisce che in nessun documento depositato in atti è emersa la richiesta di rateizzazione da parte di Parte e l'eventuale rifiuto di CP_1
Osserva ancora che la richiamata Delibera dell'Autorità Energia Elettrica e Gas 229/01 riguarda esclu- sivamente la materia dei conguagli, mentre la bolletta di attesta i quantitativi di energia elettrica CP_1 Parte correttamente registrata e consumata solo da
Sostiene quindi che non possono trovare alcun accoglimento le generiche argomentazioni circa la viola- zione dei principi di correttezza e buona fede, oltre che del principio del legittimo affidamento riposto dall'utente sulle bollette trasmesse e sulla programmazione dei costi aziendali. Sul quinto motivo rileva che l'appellante asseritamente imputa ad la violazione dell'art. 10 CP_1 comma 6 della Delibera n. 229/01 in base al quale il corrispettivo dovuto dev'essere suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette non tempestivamente spedite.
6 Sostiene che i clienti che possono chiedere una rateizzazione sono esclusivamente quelli indicati nel Parte comma 3 dell'art. 10 e che la bolletta ricevuta da non rientra nelle ipotesi ivi contemplate. Osserva ancora che, ai sensi dell'art. 10 comma 5 di detta Delibera, il cliente che intende avvalersi della rateizzazione la deve chiedere: “il cliente che intende avvalersi della rateizzazione né da comunicazione all'esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta a pena di decadenza”. Tenuto conto dell'estenuante comportamento tenuto da controparte volto esclusivamente a procrastinare il pagamento di quanto dovuto attraverso l'instaurazione di procedimenti giudiziali totalmente infondati, chiede la condanna della al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e comma 3 cpc per Pt_2 aver agito in giudizio con mala fede, instaurando una serie di procedimenti giudiziali totalmente infon- dati. Conclude quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado, con condanna per respon- sabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comm1 e 3 cpc Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 09.04.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Non è fondato il primo motivo, in considerazione del fatto che, la normativa nazionale e comunitaria, richiamata nell'atto di appello, attiene alle diverse ipotesi di ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.
In ogni caso, dalla documentazione in atti emerge che non ha mai negato la possibilità di CP_1 una rateizzazione, se solo questa fosse stata richiesta, mentre, d'altra parte, non aveva alcun motivo per provvedere automaticamente ad una rateizzazione.
Non è fondato il secondo motivo in quanto il Tribunale, correttamente, non ha ammesso le prove orali richieste dall'appellante asseritamente dirette a dimostrare “che era stato più volte contattato il numero clienti di senza riuscire a risolvere il problema”. CP_1 Sostanzialmente l'appellante fa riferimento al capitolo 2, articolato nei seguenti termini : “ Vero che i soci della società nel periodo ricompreso tra il mese di febbraio 2018 e il mese di marzo del Parte_1
2019, si lamentavano del mancato recapito di fatture da parte del gestore di energia elettrica CP_1
e chiedevano spiegazioni alla predetta società (dica il teste quando)” e al capitolo 4, articolato
[...] nei seguenti termini “Vero che, nel periodo ricompreso tra il mese di febbraio 2018 e il mese di marzo 2019, i soci della ditta chiedevano più volte alla società spiegazioni sulla Parte_1 Controparte_1 ragione per la quale non pervenivano fatture relative al consumo di energia elettrica presso l'immobile sito a Faenza in Via Zaccagnini n. 52 per il predetto periodo e che veniva loro riferito che sarebbero state effettuate le necessarie verifiche ma che poteva trattarsi di un semplice disguido e che potevano stare tranquilli perché, in ogni caso, avrebbero potuto ottenere una congrua dilazione”. Ebbene, la stessa appellante riferisce, al riguardo, che “le persone che rispondevano dal call center con- trollavano il POD e l'utenza indicata telefonicamente e vedevano che le forniture erano pagate” e ciò evidentemente per il pacifico fatto che il POD risultava erroneamente intestato a CP_2 Parte Quindi, tenuto conto di quanto affermato dall'appellante e della pacifica circostanza che aveva usufruito per un anno dell'energia elettrica per lo svolgimento della propria attività commerciale, senza pagarne il corrispettivo, l'appellante avrebbe dovuto attivarsi in maniera ben più incisiva, in via docu- mentale (tramite un reclamo al servizio clienti, una mail, una pec) al fine di chiedere informazioni/chia- rimenti diretti a dimostrare di essersi concretamente attivata per comprendere i problemi sottostanti alla mancata ricezione delle bollette.
7 Correttamente quindi il Giudice di prime cure ha affermato che “non esiste alcuna prova in atti che per il suddetto anno si sia attivata con per avere ragguagli sulla inspiegabile situa- Pt_1 CP_1 zione” (cfr. pag. 3 sentenza). Non è fondato il terzo motivo in quanto, anche su questo punto, correttamente, il Tribunale ha affermato
“il somministrato dal canto suo non ha fornito alcuna prova circa l'entità del consumo effettivamente avuto nei periodi di riferimento rispetto alla genericamente allegata eccessività della bolletta” (cfr. pag. 4 sentenza).
A tale riguardo si osserva che non è ravvisabile alcuna violazione del c.d. principio della vicinanza della Parte prova, in quanto non ha rappresentato l'esistenza di circostanze che avrebbero potuto incidere sulla rilevazione dei consumi e pertanto non è ammissibile, neppure in questa sede, la nomina di un CTU contabile, che avrebbe una funzione del tutto esplorativa. Difatti non vi è mai stata alcuna contestazione sulla rilevazione dei consumi fatturati, né, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, è ipotizzabile alcuna incertezza dei consumi per il solo fatto che “la società aveva unito i consumi delle due unità immobiliari” (cfr. pag. 12 appello). CP_1
Ciò perché, dalla documentazione in atti (doc.2,4,5, fasc. I grado appellante) è emerso che le unità im- Parte mobiliari relative ai POD forniti per sono confinanti, ma distinti;
l'unico errore è stato CP_2 Parte fatto da he ha erroneamente chiesto l'intestazione del POD riferito ad ma ciò senza che CP_2 Parte vi fosse stata alcuna interruzione e/o problematica nella fornitura di energia elettrica a il cui rela- tivo POD ha continuato a registrare solo i consumi effettivi, riferiti proprio alla società appellante.
Si rileva che, in materia di somministrazione di energia elettrica, anche recentemente (Cass. Civ., Sez.
III, Ordinanza, 15/02/2024, n. 4198) la giurisprudenza, ha ribadito un consolidato principio di diritto secondo il quale “grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori Parte esterni al suo controllo” e tale prova non è stata certamente data da che ne era gravata. Non sono infine fondati il quarto e quinto motivo, che si esaminano congiuntamente perché strettamente connessi, in quanto ha immediatamente prospettato alla società la possibilità di CP_1 Pt_1 chiedere una rateizzazione della somma dovuta (doc.4 fasc. I grado appellante). Si rileva che la richiamata Delibera dell'Autorità Energia Elettrica e Gas 229/01 riguarda esclusivamente la materia dei conguagli, mentre la bolletta di ha attestato i quantitativi di energia elettrica corret- CP_1 Parte tamente registrata e consumata sempre e solo da
Si osserva ancora che, ai sensi dell'art. 10 comma 5 di detta Delibera, il cliente che intende avvalersi della rateizzazione la deve chiedere: “il cliente che intende avvalersi della rateizzazione né da comuni- cazione all'esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta a pena di decadenza”. Parte Dalla documentazione in atti non risulta invece alcuna richiesta in tale senso da parte di e difatti il Tribunale ha correttamente affermato “l'utente tra l'altro non ha mai formalmente richiesto una rateiz- zazione del debito nei termini e nei tempi indicati in bolletta.” (cfr. pag. 5 sentenza) Si evidenzia infine che non è applicabile al caso concreto l'art. 4 del Testo Integrato in materia di Fattu- razione, in tema di indennizzo previsto in caso di ritardo nella fatturazione.
Difatti la normativa citata dall'appellante è applicabile alla diversa ipotesi di colposo ritardo nell'emis- sione della fattura da parte del venditore, mentre, nella fattispecie in esame, ha rispettato le CP_1 tempistiche dettate dalla normativa di riferimento sulla puntualità nella emissione delle bollette. L'errore – come sopra dedotto – non è attribuibile a bensì a a quale ha richiesto la CP_1 CP_2 voltura del POD intestato a Pt_1
8 Nessun rimprovero dunque può essere sollevato nei confronti di e conseguentemente nessun CP_1 Parte indennizzo può essere riconosciuto a che ha goduto della fornitura di energia elettrica per un intero anno senza pagarne il corrispettivo. Si osserva infine che non sussistono i presupposti di una responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Difatti secondo la giurisprudenza (Cass.n.6675/2015; Cass.n.15629/2010; Corte appello Napoli, n. 679/2020) affinché la parte soccombente sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti nel corso del giudizio tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate.
Nel caso in esame, indipendentemente dalla correttezza giuridica della tesi proposta dall'appellante, si è trattato comunque di una questione interpretativa delle norme applicabili alla fattispecie in esame, che esclude la possibilità di ravvisare, in maniera evidente, i presupposti della mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 cpc. Per tali motivi l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istru- zione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio che si Pt_1 CP_1 liquidano in complessivi in € 4.888,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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