CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3888/2020
All'udienza collegiale del giorno 10/06/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MORETTI MARCO Avv. Piccioni in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ESPOSITO ANTONIO Avv. Alianello in sostituzione
CP_2
Avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI Avv. Romeo in sostituzione
Avv. BRUNETTI MARIACHIARA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3888/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Parte_1 C.F._1
Arnaldo da Brescia 9/10, presso lo studio dell'Avv. Moretti Marco, (C.F. ) che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- APPELLANTE–
E
(C.F. - p. iva ), , Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_3
corrente in Milano, Via della Chiusa n. 2, in persona del suo Procuratore speciale Dott. CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli (C.F. e dall'Avv. C.F._3
Mariachiara Brunetti (C.F. ) e con domicilio eletto presso il loro studio in C.F._4
Milano, Viale Monza n. 156, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_3
pro tempore con sede legale in Roma, alla via Giovanni Battista De Rossi, n. 26/28, CP_5 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio ES (C.F. , elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Del Rosario n. 8, giusta delega in atti;
-APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale Ordinario di Roma, n. 8801/2020, pubblicata in data 18.06.2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue “…l'attore ha convenuto in giudizio la TÀ in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al fine di sentir dichiarare l'inadempimento della stessa agli obblighi assunti per effetto del mandato di brokeraggio conferito in data 30 gennaio 2016 (rectius 30 novembre 2016) e per l'effetto condannarla a risarcimento dei danni subiti. A fondamento della domanda ha dedotto che a seguito del mandato di brokeraggio conferito alla TÀ convenuta il 30 gennaio 2016 aveva sottoscritto il modulo di adesione alla convenzione per la responsabilità professionale quale odontoiatra stipulata tra la Associazione Club Medici, della quale era socio, e la AL MU assicurazioni, polizza che garantiva il sanitario per la responsabilità professionale derivante dalla attività svolta in qualità di odontoiatra polizza che prevedeva la clausola secondo la quale l'Assicurazione assumeva, fin quando ne avesse interesse la gestione diretta in sede stragiudiziale ed in sede giudiziale a nome dell' assicurato designando ove occorresse legali e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato. Alla fine del mese di febbraio 2017, prima della entrata in vigore della legge 24/2017, aveva ricevuto la notifica di un reclamo al collegio proposto dalla signora
[...]
avverso la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 696 Pt_2
bis. Aveva trasmesso detto atto alla TÀ convenuta che la aveva trasmessa alla AL MU che aveva incaricato l'avv. Moretti della sua difesa. Il reclamo era stato respinto. Il 30 marzo 2017 aveva ricevuto la notifica di un atto di citazione da parte della stessa signora ES con la quale era richiesto il risarcimento del danno cagionato dal suo asserito inadempimento professionale, danno quantificato in euro 48.824,00. Aveva trasmesso l'atto di citazione alla TÀ convenuta con pec in data 3 aprile 2017 senza più preoccuparsi ritenendo che anche in questo caso la AL MU avrebbe designato un legale per difenderlo. In data 2 agosto 2018 aveva ricevuto la intimazione di pagamento della somma di euro 34.149,22 liquidate alla signora ES dal Tribunale di Roma per effetto della sentenza 16115/2018, somma che aveva provveduto a pagare. Ritenendo che a causa del comportamento della TÀ convenuta, che non aveva trasmesso l'atto di citazione alla Assicurazione aveva perso la possibilità di fruire della garanzia di polizza e di difendersi nel giudizio, ha chiesto la condanna della TÀ convenuta al risarcimento del danno subito. Si è costituita la TÀ contestando il dedotto inadempimento contrattuale in quanto aveva Controparte_1
trasmesso il 7 marzo 2017 il reclamo notificato a seguito di dichiarazione di inammissibilità dell'accertamento di cui all'articolo 696 bis cpc e copia del relativo ricorso notificato, che la AL
MU aveva comunicato all'assicurato la designazione del legale al quale il aveva conferito T_
il mandato difensivo a margine della memoria di costituzione. Il reclamo era stato dichiarato inammissibile. Lo stesso in data 3 aprile 2017 aveva comunicato al difensore nominato, e per T_
lo stesso all'Assicurazione, ed alla TÀ convenuta l'atto di citazione notificato. Di conseguenza non vi era stato alcun inadempimento da parte della TÀ ai propri obblighi contrattuali risultando informata la Assicurazione del sinistro e della azione giudiziaria. Ha dedotto che l'attore, pur avendo ricevuto l'atto di citazione, non si era costituito in giudizio non avendo conferito nuovo mandato al precedente difensore, né avendo verificato se lo stesso si fosse costituito, considerando che l'Assicurazione non aveva, comunque, obbligo di costituirsi svolgendo tale attività solo in relazione al proprio interesse. La mancata difesa da parte del convenuto non aveva introdotto nel giudizio alcun elemento utile per valutare la correttezza della attività sanitaria posta in essere. Di conseguenza l'esito negativo del giudizio doveva essere addebitato al solo attore che aveva scelto di non difendersi nel giudizio, considerando che l'Assicurazione non poteva essere parte del giudizio se non attraverso una chiamata in causa, salva la scelta di nominare il difensore che, però, per svolgere la sua attività processuale aveva necessità dell'incarico da parte dell'odierno attore. Ha eccepito, comunque, che la questione della mancata gestione della lite da parte della AL MU riguardava solo detta Assicurazione, rimasta estranea al presente giudizio e che non risultava aver rifiutato la manleva. Ha dedotto, inoltre, che la prima richiesta risarcitoria non rientrava nel periodo di garanzia in quanto la stessa copriva unicamente le richieste di risarcimento ricevute e per le denunzie di sinistro presentate durante il periodo di validità della polizza. Ha dedotto comunque i limiti di polizza con riguardo alla franchigia. Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'Assicurazione che la garantiva per la responsabilità contrattuale. Si è costituita la TÀ
[...]
deducendo la carenza di legittimazione passiva da parte della TÀ assicurata che CP_2
aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi ed ha dedotto limiti di polizza previsti dalla convenzione con la ”. Parte_3
Il Tribunale nella sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda attrice;
Condanna Parte_1
a rimborsare alla TÀ . le spese del presente CP_2 CP_3 Controparte_3
giudizio, spese che liquida in euro 3.018 in favore della TÀ di cui euro 2.500 Controparte_1
per onorari delle fasi di giudizio ed euro 518 per spese, ed euro 2.500 in favore della TÀ
[...] , oltre per entrambe, accessori nella misura di Controparte_6
legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza n. 8801/2020 (R.G. 8092/2019) del Tribunale di Roma, Sezione XII Civile, nella persona del Dott. Roberto Parziale , resa alle date 10-18 giugno 2020, notificata in data 22 giugno 2020 - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1 in qualità di Broker del Dott. per aver, contravvenendo all'obbligo di collaborazione Parte_1 nella trattazione di sinistri, non trasmesso alla AL MU Assicurazioni l'atto di citazione inviatole dal Dott. in data 3 aprile 2017 e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di Parte_1
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Dott. e quantificati nella misura Parte_1 di € 42.335,92 per danno patrimoniale ed € 9.000,00 per danno non patrimoniale, detratto l'importo di € 10.500,00 corrisposto nelle more del Giudizio di Prima Grado dalla AL MU Assicurazioni
e, quindi, per un totale di € 40.835,92. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e c.a. con espressa richiesta di condanna alla restituzione delle spese di lite del Giudizio di Primo Grado se corrisposte, nelle more dell'inizio del presente gravame, dal Dott. alle parti appellate”. T_
Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Controparte_2
Appello di Roma, contrariis rejectis, e previa conferma della sentenza n.8801 del 2020 resa dal
Tribunale di Roma, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi e per l'effetto dell'art. 342 cpc, per i motivi esposti nel presente atto;
in via principale: rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 8801 del 2020 con condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio;
Subordinatamente, nel denegato caso di accoglimento anche parziale dell'avverso gravame: Nel merito in via principale: accertare la carenza di legittimazione passiva di per le motivazione esposte nel corpo del presente CP_1
atto; Respingere tutte le domande svolte e quindi in atti perché infondata CP_1 CP_2
in fatto ed in diritto, oltre che improvata. Nel merito in via subordinata: nel solo e denegato caso di mancato accoglimento delle conclusioni in via principale – e salvo gravame - ridurre a giustizia le somme eventualmente dovute tenuto conto del disposto di cui all'art. 1227 c.c., e comunque ricondurre la richiesta di manleva nell'alveo delle effettiva garanzia prestata a termini di polizza ivi comprese per quanto riguarda franchigie, scoperti e massimali come risultanti dal documento 1 e dal documento 2 prodotti nel fascicolo di primo grado. In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, che compete all'attore, si chiede ammettersi cautelativamente prova per interpello del legale rappresentante di sui seguenti capitoli di prova:
1- Vero che la polizza Controparte_1
in essere con la Compagnia è quella che mi viene rammostrata quale documento 1 e CP_2
documento 2 del fascicolo di parte della terza chiamata che mi vengono rammostrati;
2- Vero che le condizioni applicabili sono quelle che si desumono dal documento 1 e documento 2 del fascicolo di parte della terza chiamata che mi vengono rammostrati ivi comprese franchigie, massimali e/o scoperti. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui sopra:
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla controparte ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 2. nel merito, dichiarare l'appello infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 8801/2020, pubblicata in data 18/06/2020; 3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste formulate dall'appellante, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare il concorso del dott. nella causazione dei danni e per l'effetto, limitare il risarcimento Parte_1 al solo danno che risulterà dimostrato e provato, diminuendone ulteriormente l'entità, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., condannando Controparte_7
al pagamento diretto delle spese di soccombenza e di resistenza, manlevando
[...] [...]
di quanto dovesse essere giudizialmente accertato in favore del dott. CP_1 Parte_1
lasciando indenne da ogni pretesa;
4. in ogni caso con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. CP_8
A tale ultimo riguardo giovi osservare che, alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
L'appello è articolato in un unico motivo a mezzo del quale l'appellante si duole del mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure della responsabilità contrattuale del CP_1
Detta TÀ avrebbe disatteso, per sua negligenza ed in qualità di broker, l'obbligo di
[...] assistenza al comportando per l'assicurato un pregiudizio economico. T_
Il infatti, sarebbe rimasto contumace nel giudizio promosso nei suoi confronti dalla T_
ES e non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di difesa. E ciò, a dire di parte appellante, si sarebbe verificato a causa dell'inadempimento nella corretta gestione del sinistro da parte della
Controparte_1
L'appellante, inoltre, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha escluso l'operatività della polizza in relazione al sinistro che lo ha riguardato. Ritiene infine che la pronuncia resa dal giudice di prime cure sia inficiata da ultrapetizione, poiché sarebbe stata esclusa la responsabilità della sul presupposto che il sinistro non fosse in garanzia. Controparte_1
La sentenza impugnata è così motivata: “Preliminarmente osserva il giudicante che parte attrice aveva sottoscritto con la TÀ convenuta un mandato di brokeraggio che prevedeva il conferimento dell'incarico di prestare assistenza e consulenza in materia di rischi e di esigenze assicurative nonché di gestire le polizze in essere nonché quelle future eventualmente contratte.
Nell'ambito del mandato era previsto che la TÀ fornisse la assistenza e la consulenza necessaria alla tutela degli interessi dei contraenti nei confronti delle Compagnie assicurativa sia in sede di negoziazione delle coperture che nella trattazione di eventuali sinistri. Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1. 4 lett. f) e g), 5 lett, e) ed f) 8), il broker assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui;
peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale. (Cass. Sez. III,11 ottobre 2018, n. 25167). Infatti il Codice delle Ass.ni Private definisce
«l'attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contatti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contralti stipulati». L'attività del broker si sviluppa nei tre principali momenti della fisiologia negoziale: «un'attività di studio volta ad individuare la soluzione consona alle esigenze dell'assicurando, la contrattazione con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipula del contratto è l'assistenza all'assicurato per tutta la durata della polizza», sotto il profilo della gestione ed esecuzione del contratto. In pari data al conferimento del mandato l'attore ha aderito alla polizza assicurativa predisposta sulla base della convenzione esistente fra la Associazione Club Medici, della quale evidentemente l'attore era socio,
e la TÀ AL MU di assicurazione per la responsabilità professionale del medico odontoiatra che effettuava anche interventi di implantologia. In realtà dalla copia della polizza prodotta, la contraente della convenzione risultava essere la TÀ alla quale doveva essere Controparte_1
restituito il contratto una volta firmato dall'attore. Sempre in data 30 novembre 2016 l'attore aveva sottoscritto la dichiarazione relativa alla avvenuta consegna dalla documentazione contrattuale.
La polizza aveva valenza dalla data di effettuazione del bonifico bancario del premio assicurativo sul conto del broker o dalla data in cui il broker comunicava l'avvenuto pagamento da parte del socio a mezzo assegno. La garanzia, invece, ai sensi dell'articolo 19 delle condizioni di contratto, valeva per le richieste di risarcimento presentate dall' e da lui denunziate alla Compagnia Parte_4
durante il periodo di efficacia del contratto - nel caso di specie dal 30 novembre 2016 al 31 dicembre
2016 e dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 - indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza commessa. Per quanto riguarda la disciplina della denunzia dei sinistri l'articolo 25 prevedeva che l'assicurato fosse tenuto a denunziare alla TÀ AL MU entro quindici giorni dalla ricezione ogni richiesta scritta di risarcimento di danni ricevuta. Analogamente l'Assicurato doveva dar notifica per iscritto alla TÀ AL MU ogni comunicazione o diffida scritta ricevuta in cui il terzo avesse espresso l'intenzione di attribuire all' una responsabilità Parte_4
professionale. In caso di denunzia tardiva era previsto che restasse a carico dell ogni Parte_4 maggior onere sofferto dall' Assicurazione derivante dal ritardo. La polizza prevedeva, inoltre, che la TÀ AL MU assumeva, fino a quando ne avesse interesse, la gestione della vertenza sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale. Secondo quanto dedotto da parte attrice la stessa aveva ricevuto la notifica di un reclamo al collegio avverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con il quale tale aveva chiesto l'accertamento dei danni prodotti dal dr a Parte_2 T_
seguito della prestazione professionale resa. Nell'elenco degli allegati al reclamo risulta indicata una lettera raccomandata inviata dall'avvocato della reclamante al in data 13 aprile 2016 e il T_
verbale negativo di mediazione in data 7 settembre 2016 per assenza del Erano state allegate T_
anche fatture relative al rapporto di cure odontoiatriche che si erano svolte fino alla fine del 2015.
Risulta quindi, che l'attore aveva ricevuto la prima richiesta scritta di risarcimento dei danni arrecati nell'aprile del 2016, richiesta risarcitoria ribadita nel settembre del 2016. Il si era costituito T_ nel giudizio di reclamo conferendo procura alle liti a margine della memoria di costituzione. Il reclamo era stato dichiarato inammissibile in data 17 marzo 2017 e la ES aveva notificato l'atto di citazione al nei giorni successivi al 30 marzo 2017. Il 3 aprile 2017 il aveva T_ T_ trasmesso alla TÀ convenuta l'atto di citazione “come già anticipato dallo studio dell'avv.
Morelli fiduciario della AL MU” senza produrre alcuna ulteriore documentazione in quanto la stessa era già nella disponibilità dell'avv. Moretti. Si era disinteressato della questione fino alla notifica dell'atto di precetto con il quale gli era stata richiesta la somma che era stato condannato a pagare in favore della ES per effetto della sentenza 16115/2018. Ha prodotto la dichiarazione di estinzione del pignoramento presso terzi avendo l'avvocato della ES preso atto dell'avvenuto pagamento. La TÀ convenuta ha prodotto un' e-mail del in data 27 febbraio 2017 con la T_
quale lo stesso aveva trasmesso gli atti che gli erano stati notificati a mezzo pec in relazione ad un accertamento tecnico che era stato richiesto dalla ES chiedendo che venisse aperto il sinistro con la TÀ AL MU, la notifica a mezzo pec dell'avv. Sperti, legale della ES, ricevuta in data 9 novembre 2016 dal con la quale era stato notificato il ricorso per accertamento T_
tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 696 bis e l'ordinanza di fissazione di udienza. Risulta, pertanto, che la prima intimazione trasmessa dal in ordine alle richieste risarcitorie ricevute T_
per conto del - la lettera raccomandata dell'avv. Sperti in data 13 aprile 2016, il verbale T_
negativo di mediazione e la notifica a mezzo pec in data 3 novembre 2016 del ricorso per accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi e del pedissequo decreto di fissazione di udienza.
Ulteriore comunicazione con la trasmissione dell'atto di citazione venne posta in essere già in data
3 aprile 2017 nella quale si evidenziava come l'atto di citazione fosse già stato oggetto di una comunicazione da parte dell'avv. Moretti fiduciaria della TÀ AL MU. La questione che è stata posta attiene al fatto che la TÀ convenuta, pur avendo ricevuto l'atto di citazione in data 3 aprile 2017, non lo avrebbe trasmesso alla Assicurazione che non si sarebbe costituita in giudizio mentre il sarebbe stato convinto di essere assistito dal legale già nominato. Pur volendo T_
ritenere che la TÀ convenuta sia venuta meno al proprio compito di assistenza non avendo trasmesso l'atto di citazione all'Assicurazione, osserva il giudicante che presupposto della domanda appare essere costituito dal fatto che risulti provato che sussisteva la garanzia da parte della AL
MU sulla base del contratto stipulato. Sotto questo aspetto osserva il giudicante che la polizza in relazione alla individuazione della garanzia prevedeva una clausola cd claims made che le sezioni unite della corte di cassazione, dopo un primo orientamento diretto a ritenerne la validità solo a seguito di uno specifico giudizio di meritevolezza, si sono orientate a ritenere legittima. Nel caso di specie la garanzia era prestata solo per quelle richieste di risarcimento di danni derivanti dalla attività professionale svolta che fossero state conosciute attraverso richiesta scritta nel corso di validità della polizza, nel caso di specie, quindi, dal 30 novembre 2016 al 31 dicembre 2017. Nel caso di specie risulta che la prima richiesta risarcitoria sarebbe stata inviata a mezzo raccomandata dall'avv. Sperti in data 13 aprile 2016, richiesta ribadita nella convocazione per la mediazione nel settembre del 2016 e reiterata nel ricorso per consulenza tecnica anticipata a fini conciliativi che risulta essere stata notificata a mezzo pec al in data 8 novembre 2016, quindi tutte prima della T_
stipula della polizza in data 30 novembre 2016. Di conseguenza da quanto risulta nel presente giudizio, benché il sinistro fosse stato aperto nell'aprile del 2017, lo stesso non rientrava tra quelli compresi nella garanzia di polizza. Di conseguenza il danno di cui viene richiesto il risarcimento non avrebbe potuto essere oggetto di manleva ai sensi di polizza e non per eventuali inadempimento da parte della TÀ convenuta ma per effetto del fatto che il sinistro non rientrava nella garanzia di polizza per effetto della clausola claims made neppure non oggetto di contestazione tra le parti.
D'altra parte il quando nel febbraio del 2017 trasmise la documentazione ricevuta a mezzo T_
pec alla TÀ convenuta indicò di aver avuto detta documentazione solo la settimana precedente, quando risulta provato che la notifica era stata eseguita a mezzo pec il giorno 8 novembre 2016.
Inoltre, nulla aveva evidenziato in ordine al fatto che già nell'aprile del 2016 aveva ricevuto una richiesta di risarcimento del danno seguita da una convocazione per la mediazione nel settembre del
2016. Deve, inoltre, evidenziarsi che l'Assicurazione ai sensi di polizza era tenuta ad assumere la difesa dell'assicurato, essendo prevista solo la facoltà per l'Assicurazione di assumere la difesa fino a quando ne aveva interesse, interesse difficilmente prospettabile dovendo dedurre la insufficienza della garanzia di polizza. In ogni caso l'odierno attore ben sapeva che per essere assistito dal legale, come già avvenuto per il giudizio di reclamo, avrebbe dovuto conferire la relativa procura alle liti, procura che non aveva conferito, e non si è preoccupato di verificare l'andamento del giudizio introdotto con l'atto di citazione ricevuto anche per gestire la sua difesa. Deve, pertanto, esse respinta la domanda attrice. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”.
Il motivo proposte è infondato e va pertanto respinto.
In punto di fatto dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso che in data 27 febbraio 2017 T_ inoltrava una e-mail alla convenuta riferendo: “la scorsa settimana sono
[...] Controparte_1
venuto a conoscenza in modo del tutto casuale di una iniziativa legale nei miei confronti invocata da una mia paziente, la Sig. ES. Questa paziente ha attivato una procedura ATP di cui allego quanto in mio possesso. Vi prego di aprire il sinistro mentre raccolgo la documentazione utile a contestare in toto quanto asserito […]”. A detta mail venivano allegati 3 atti giudiziari, notificati, a mezzo pec, dal difensore della paziente danneggiata, avv. inerenti il procedimento di CP_9
accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., avente R.G. n. 67997/2016, pendente dinanzi al Tribunale di Roma ed al relativo reclamo, e precisamente: notificazione ricevuta dal in data T_ 09/11/2016 avente ad oggetto un ricorso per ATP pacificamente mai precedentemente comunicato dal né all'assicuratore né al broker (cfr. allegato b della comparsa di costituzione e risposta di T_
primo grado); notificazione ricevuta dal in data 20/12/2016, del medesimo ricorso per ATP T_ eseguita a seguito di ordinanza del Giudice ove si rilevava l'omessa allegazione della procura;
notificazione ricevuta dal in data 21/02/2017, avente ad oggetto atto di reclamo al Collegio ex T_ art. 669 terdecies c.p.c. quest'ultimo comunicato a unitamente ai precedenti Controparte_1
atti, soltanto in data 27/02/2017(cfr. allegato b della comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
Ѐ poi incontroverso ed anche documentato che a seguito della comunicazione del T_ CP_1
in data 07/03/2017, trasmetteva tempestivamente denuncia di sinistro alla AL MU
[...]
Assicurazioni quale assicuratore della responsabilità civile del a tale comunicazione seguiva, T_ in pari data, a mezzo posta elettronica da parte dell'assicuratore, l'apertura del sinistro rubricato con il n. 2017/102137. In data 14/03/2017 la AL MU comunicava, sempre a mezzo mail, sia all'assicurato che al broker, di aver affidato incarico al proprio legale fiduciario, avv. Marco Moretti, al fine di provvedere alla difesa in giudizio del successivamente, a seguito di costituzione nel T_
predetto procedimento a mezzo dell'avv. Moretti, il reclamo avanzato dalla paziente danneggiata veniva dichiarato inammissibile dal Collegio.
Ѐ poi pacifico ed altresì riscontrabile per documenti che, in data 03/04/2017, il comunicava T_ prima all'Assicuratore, per il tramite del legale fiduciario Marco Moretti (cfr. all. 9 fascicolo di parte attrice di primo grado), e solo successivamente a la notifica dell'atto di Controparte_1
citazione promosso dalla ES nei confronti del medesimo. T_
Deve oltretutto aggiungersi, come altresì evidenziato nella parte motiva della gravata sentenza, che
“nell'elenco degli allegati al reclamo risulta indicata una lettera raccomandata inviata dall'avvocato della reclamante al in data 13 aprile 2016 e il verbale negativo di mediazione in data 7 T_ settembre per assenza del […]; risulta, quindi, che l'attore aveva ricevuto la prima richiesta T_ scritta di risarcimento dei danni arrecati nell'aprile del 2016, richiesta risarcitoria ribadita nel settembre del 2016. Continua la sentenza che “il 3 aprile 2017 il aveva trasmesso alla TÀ T_ convenuta l'atto di citazione “come già anticipato dallo studio dell'avv. Morelli fiduciario della AL
MU” senza produrre alcuna ulteriore documentazione in quanto la stessa era già nella disponibilità dell'avv. Moretti”.
Sicchè, le emergenze probatorie hanno condotto in modo condivisibile il giudicante a ritenere la infondatezza della domanda promossa dal e ciò alla luce di plurime rationes decidendi. T_
In primis va rilevato come sia emersa l'inoperatività della garanzia assicurativa in favore del visto T_
che questi riceveva la prima richiesta risarcitoria, a mezzo raccomandata, in data 13 aprile 2016 nonché il successivo invito alla mediazione in data 7 settembre 2016, quindi ben prima della stipula della polizza avvenuta in data 30 novembre 2016; tale circostanza è apparsa di fatto taciuta al broker che pertanto neppure veniva messo nelle condizioni di poter indicare la polizza migliore al attesa la carenza T_ informativa circa la precedente richiesta di risarcimento.
In secondo luogo va ritenuto come il comportamento del di perdurante inerzia rispetto T_ all'azione notificatagli dalla ES sulla base dell'irrilevante presupposto di aver sottoscritto il mandato di brokeraggio assicurativo, abbia certamente avuto un ruolo preponderante nella genesi del danno atteso che come rilevato dallo stesso appellante, la contumacia del avrebbe rivestito T_ efficienza causale prevalente nell'emissione della sentenza di condanna.
Non ha poi fondamento la doglianza dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe pronunciato la sentenza di primo grado “andando ultra petita” escludendo “una qualsivoglia responsabilità della TÀ convenuta sull'errato presupposto che il sinistro non era in garanzia”.
Ciò in quanto tale deduzione era già contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata dalla che, nel resistere all'atto di citazione promosso dal aveva Controparte_1 T_ eccepito proprio “la non operatività della garanzia”.
Come condivisibilmente affermato dal primo giudice, la garanzia era stata prestata solo per quelle richieste di risarcimento danni, derivanti dalla attività professionale svolta, che fossero state conosciute attraverso richiesta scritta nel corso di validità della polizza;
nel caso di specie, quindi, dal
30 novembre 2016 al 31 dicembre 2017. La prima richiesta risarcitoria, invece, era stata inviata a mezzo raccomandata dall'avv. Sperti, legale della danneggiata, in data 13 aprile 2016, richiesta ribadita nella convocazione per la mediazione nel settembre del 2016 e reiterata nel ricorso per consulenza tecnica anticipata a fini conciliativi che risulta essere stata notificata a mezzo pec al T_
in data 8 novembre 2016, quindi prima della stipula della polizza avvenuta in data 30 novembre 2016.
Né ha fondamento il rilievo che la clausola suddetta denominata claims made, all'epoca dei fatti dovesse ritenersi nulla, ciò in quanto già prima della sentenza a Sezioni Unite del settembre 2018
l'orientamento prevalente, come dettato dalla precedente sentenza, sempre a Sezioni Unite n. 9140 del 06/05/2016, non era affatto nel senso della nullità tout court di dette clausole atteso che le stesse, in ogni caso da non considerarsi vessatorie, potevano essere dichiarate nulle dal giudice per difetto di meritevolezza, solo in presenza di determinate condizioni.
Ma nella specie non risultano elementi in base ai quali poter ritenere che nel concreto la clausola claims made contenuta nella polizza sottoscritta dal sarebbe potuta essere nulla;
né l'appellante T_ spiega l'effetto della supposta declaratoria di nullità sul contenuto negoziale, limitandosi ad ipotizzarne in via automatica la nullità ma ponendosi tuttavia in contrasto con quanto invece sostenuto dalle stesse Sezioni Unite del 2016. Le Sezioni Unite del 2018 hanno ritenuto che il regolamento contrattuale con “claims made” pur se si sottrae al controllo di meritevolezza degli interessi di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., proprio dei contratti atipici è, invece e pur sempre, soggetto alla verifica giudiziale, questa volta ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c. sulla rispondenza del contenuto negoziale, liberamente determinato, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme costituzionali e sovranazionali.
Tale indagine riguarda, in primo luogo, il contenuto del regolamento contrattuale, essendo demandato al giudice di verificare, attraverso la causa concreta - ossia lo scopo pratico, ovvero la sintesi degli interessi che lo stesso contratto è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato -, se l'assetto di interessi pattuito sia lecito, ovvero non lesivo degli interessi delle parti tutelati dall'ordinamento, ed adeguato agli interessi in concreto avuti di mira dai contraenti. Le Sezioni Unite hanno, quindi, evidenziato che l'emersione di un palese squilibrio dell'assetto sinallagmatico si presta ad essere interpretato come indice di carenza della causa in concreto dell'operazione economica.
In definitiva, sia nell'uno che nell'altro orientamento, viene predicato il vaglio giurisdizionale in ordine alla clausola “on claims made”; ed il primo giudice, sul presupposto che nella specie la claims made apposta al contratto assicurativo stipulato tra il e la AL MU fosse valida, ha rilevato T_
che in concreto la garanzia assicurativa non potesse operare perché la denunzia del sinistro era stata antecedente alla stipula del contratto;
sul punto, del resto, nessuna doglianza specifica è stata mossa dall'appellante.
In ogni caso, il vaglio di validità della detta clausola, in riferimento all' art. 1322 comma 1^, risulta sin qui favorevole, non essendovi peraltro alcun significativo squilibrio contrattuale, atteso che è documentato che la claims made, da definirsi “pura”, comprendeva nella garanzia condotte lesive relative ad un indefinito periodo precedente la stipulazione;
prescindendosi dunque dal lasso temporale di verificazione del fatto, essa offriva senz'altro una tutela anche nel suo ultimo giorno di validità (o comunque nel suo periodo finale), in virtù del fatto che proficuamente anche l'ultimo giorno poteva essere presentata una richiesta di danno afferente a periodo pregresso. Questo in vero
è il tenore della clausola di cui all'art.
3.3. delle condizioni di polizza: “Gli assicuratori rispondono qualunque sia l'epoca in cui la negligenza. l'imprudenza o l'imperizia siano stati commessi e a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta pervenuta all'assicurato durante il periodo di assicurazione e da questi regolarmente denunziata..”
Ciò posto, e come condivisibilmente sostenuto dal primo giudicante, va rilevata l'assenza di responsabilità contrattuale in capo al broker assicurativo perché, seppure il si fosse costituito in T_
giudizio sulla base della comunicazione della citazione all'assicurazione, più che probabilmente che non la malleva non sarebbe stata accolta;
né è mai stato allegato e provato dal in quali termini T_
la sua costituzione in giudizio avrebbe potuto condurre per ciò solo ad una sentenza a lui favorevole. Il infatti, ben avrebbe potuto contrastare sul piano processuale l'iniziativa della danneggiata T_
ES agendo successivamente, in via di regresso, nei confronti del proprio assicuratore per il recupero di quanto da questi dovuto a titolo di garanzia.
Va in ogni caso rilevato che l'appellante ben avrebbe potuto agire successivamente nei confronti del proprio assicuratore per il recupero di quanto da questi dovuto a titolo di garanzia.
Ma ancor più rileva l'assunto che l'assicuratore ha pacificamente assunto un'obbligazione di carattere indennitario rispetto al pregiudizio economico derivante all'assicurato dai rischi per i quali veniva contratta la garanzia assicurativa, mentre la gestione della vertenza in sede giudiziale da parte dell'assicuratore ha rappresentato un elemento eventuale e subordinato alla valutazione discrezionale dell'assicuratore stesso.
Come infatti e correttamente rilevato anche nella sentenza di primo grado, la polizza in questione prevedeva che la assumesse, “fino a quando ne avesse interesse, la gestione Parte_5 della vertenza sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale”; ed il giudice condivisibilmente ha ritenuto che fosse poco probabile alla luce della inoperatività della polizza che la AL MU si costituisse in giudizio.
D'altra parte, è emerso dall'istruttoria che la AL MU e per lei il suo fiduciario avv. Moretti avevano avuto contezza dell'atto di citazione ricevuto dal contrariamente a quanto invece T_ dedotto dall'appellante posto che è risultato pacifico che l'avv. Moretti il quale aveva in precedenza assistito il per la medesima questione risarcitoria, fosse il legale fiduciario della AL MU;
T_ per cui è ragionevole sostenere che la AL MU fosse ben al corrente dell'azione intrapresa ai danni del e quindi se non ne ha assunto la difesa, tale circostanza non può dirsi riferibile al fatto T_ che non sapesse dell'esistenza del sinistro per fatto e colpa del broker ma, più che probabilmente per una diversa valutazione dell'affare.
Sicché se anche il broker avesse comunicato alla AL MU la citazione questa, più che probabilmente non avrebbe assunto la difesa del T_
Neppure ed infine può sostenersi, come invece sembra fare l'appellante, che AL MU proprio perché aveva già assunto la difesa del nel procedimento relativo all'atp avrebbe poi continuato T_
a difendere il anche nel procedimento ordinario;
ciò perché non può escl udersi che fossero T_
sopravvenute motivazioni ed argomentazioni nuove, tali da comportare da parte di AL MU una diversa decisione in sede di difesa.
Del resto e come correttamente osservato da tribunale nella sentenza impugnata, non vi era affatto un obbligo in tal senso ma una mera facoltà della compagnia “fino a quanto ne aveva interesse..”
In ogni caso, il giudice ha dato rilievo causale assorbente al comportamento negligente tenuto dal che, a prescindere dall'ipotizzato comportamento inadempiente del broker, avrebbe potuto e T_ dovuto informarsi dell'andamento del giudizio e, in generale, delle sorti dell'affare, preoccupandosi di sottoscrivere la procura ad litem, come del resto aveva pacificamente fatto già nell'ambito del procedimento di reclamo;
per cui egli ben sapeva che per essere assistito da un legale avrebbe dovuto conferire il mandato alle liti, mandato che invece non ha mai pacificamente conferito.
In definitiva, il motivo deve ritenersi infondato e l'appello definitivamente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad € 52.000,00) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
definitiva del Tribunale di Roma n. 8801/2020, pubblicata il 18.06.2020, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
-condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_6
le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 8469 per compensi, oltre a spese
[...]
generali (15%), iva e cpa come per legge;
-condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado, liquidate in complessivi € 8469 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Antonio ES dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-