CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1066/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5500/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017250333000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017250333000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017250333000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017250333000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 C.F.: CF_Ricorrente_1, per come in atti rappresentato e difeso, con il ricorso ritualmente notificato in data 17/06/2024 e depositato il successivo 10/07/2024 dinanzi a questa Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado, evocando in giudizio la Direzione Provinciale di Cosenza dell'Agenzia delle Entrate, ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420240017250333000.
L'atto impugnato è l'esito finale di un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR
600/1973 sulla dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770/2021) per l'anno d'imposta 2020. La pretesa tributaria, pari a complessivi euro 23.931,09, scaturisce dal riscontro di ritenute IRPEF e addizionali dichiarate ma non versate.
Il ricorrente ha sollevato plurime eccezioni di rito e di merito, lamentando:
La nullità della cartella per inesistenza del debito e omessa allegazione degli atti prodromici.
Il difetto di motivazione per l'assenza dei documenti posti a base dell'emissione dell'atto.
L'intervenuta decadenza dall'azione di riscossione per il decorso dei termini di legge.
L'invalidità della notifica PEC, eseguita da un indirizzo non presente nei pubblici registri primari.
Ritualmente notificato il ricorso si è regolarmente costituita in giudizio, depositando memorie in data
29/07/2024 , l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, la quale, ha ribadito la piena legittimità della cartella, documentando che l'atto è la diretta conseguenza della mancata definizione della comunicazione irregolare n. 47499621751, regolarmente recapitata al contribuente in data 11/10/2023 mediante file reso disponibile all'intermediario fiscale delegato, il sig. Nominativo_1.
Riguardo alla decadenza, l'Agenzia ha evidenziato come la notifica sia avvenuta ampiamente nei termini previsti dall'art. 25 del DPR 602/73, essendo la dichiarazione stata presentata il 01/11/2021. Infine, ha difeso la validità della notifica PEC richiamando il principio del raggiungimento dello scopo e la trasparenza dei calcoli degli interessi basati sull'art. 20 del DPR 602/73.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e la sua evocazione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate -
OS non ha depositato controdeduzioni né ha nominato un difensore, rimanendo contumace per l'intera durata del procedimento.
In corso di causa, il ricorrente ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 546/92.
Questa Corte, il 18/09/2024, ha pronunciato l'ordinanza n. 1416/2024, depositata il 19/09/2024, ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo non sussistere i requisiti normativamente previsti dell'art. 47 del d.lgs.
546/92
All'udienza del 18 febbraio 2026, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene il ricorso infondato. Sotto il profilo tecnico, la procedura ex art. 36-bis del DPR 600/1973 ha natura cartolare e si fonda esclusivamente sui dati forniti dal contribuente;
nel caso di specie, la pretesa nasce da ritenute dichiarate nel Modello 770 ma non versate tramite F24.
La Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 18078/2024) ha chiarito che in tali fattispecie la motivazione della cartella è assolta dal mero richiamo alla dichiarazione stessa, poiché non vi sono margini interpretativi o incertezze da dirimere.
Rilevato, che il punto della controversia riguarda il rapporto tra l'iscrizione a ruolo e la preventiva comunicazione dell'esito del controllo (cosiddetto avviso bonario).
La difesa del ricorrente lamenta una lesione del diritto di difesa derivante dall'assenza di atti presupposti chiari.
L'eccezione è smentita dalla produzione documentale dell'Ufficio, che attesta la disponibilità dell'atto presso l'intermediario Nominativo_1 già nell'ottobre 2023. Essendo stato l'intermediario scelto dal sig. Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) per la ricezione telematico-informatica, l'obbligo di contraddittorio preventivo è stato pienamente rispettato. Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, nell'ambito dei controlli automatizzati ex art. 36-bis, la notifica della cartella è legittima anche se non preceduta dall'avviso bonario, ogniqualvolta l'irregolarità emerga direttamente dai dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione. In questi casi, non essendovi incertezze su aspetti rilevanti o margini interpretativi, l'Amministrazione si limita a una liquidazione matematica di quanto il contribuente ha già ammesso di dover versare.
La Suprema Corte (si veda tra le altre l'ordinanza n. 18078/2024) ribadisce che la comunicazione di irregolarità
è un passaggio obbligatorio, a pena di nullità, solo qualora vengano rilevati errori materiali o di calcolo che richiedono un chiarimento preventivo per evitare iscrizioni indebite. Nel caso di specie, tuttavia, l'Ufficio ha dimostrato che la comunicazione di irregolarità n. 47499621751 è stata regolarmente inviata e resa disponibile in data 11/10/2023 all'intermediario delegato, il sig. Nominativo_1, proprio come richiesto dal contribuente nel frontespizio del Modello 770. Tale circostanza prova che il ricorrente nella persona di Ricorrente_1 era stato messo in condizione di conoscere la pretesa ben prima della notifica della cartella, usufruendo appieno della garanzia informativa prevista dalla legge.
Per quanto riguarda la contestata notifica via PEC proveniente dall'indirizzo notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it, il Collegio applica rigorosamente il principio del raggiungimento dello scopo sancito dall'art. 156 c.p.c. Secondo tale disposizione, l'eventuale vizio formale della notifica è irrilevante se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario, consentendogli l'esercizio del diritto di difesa.
A supporto di ciò, si richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 15979 del 18 maggio 2022, la quale ha stabilito che la notifica da un indirizzo PEC istituzionale non censito nei registri "chiusi" (come l'INI-PEC) non determina la nullità dell'atto se la sua provenienza è certa e lo scopo informativo è stato conseguito. Nel caso, il ricorrente, avendo impugnato tempestivamente la cartella ed essendo entrato nel merito delle singole voci di debito, ha dato prova che la notifica ha pienamente assolto alla sua funzione.
L'eccezione di inesistenza della notifica è pertanto destituita di fondamento giuridico.
in merito alla decadenza, il termine ultimo per la notifica della cartella relativa alla dichiarazione 770/2021
(anno imposta 2020) scadeva il 31/12/2024; la notifica del 17/04/2024 è dunque tempestiva. Infine, per quanto concerne gli interessi, la motivazione della cartella deve ritenersi sufficiente: l'indicazione della base di calcolo, della decorrenza e del riferimento normativo (art. 20 DPR 602/73) soddisfa i criteri di trasparenza richiesti, permettendo al contribuente di verificare l'esattezza matematica della pretesa.
Pertanto, l'opposizione proposta va ritenuta infondata e va confermata la legittimità della cartella di pagamento impugnata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'unica parte che si è attivamente costituita e difesa nel processo, ovvero l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Cosenza. Nulla deve essere invece liquidato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -
OS, attesa la sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione II definitivamente pronunciando rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e conferma la piena legittimità della cartella di pagamento impugnata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Cosenza, che liquida in euro 1.200,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate - OS, rimasta contumace.
Così deciso in Cosenza,il 18 febbraio 2026.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5500/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017250333000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017250333000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017250333000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017250333000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 C.F.: CF_Ricorrente_1, per come in atti rappresentato e difeso, con il ricorso ritualmente notificato in data 17/06/2024 e depositato il successivo 10/07/2024 dinanzi a questa Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado, evocando in giudizio la Direzione Provinciale di Cosenza dell'Agenzia delle Entrate, ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420240017250333000.
L'atto impugnato è l'esito finale di un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR
600/1973 sulla dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770/2021) per l'anno d'imposta 2020. La pretesa tributaria, pari a complessivi euro 23.931,09, scaturisce dal riscontro di ritenute IRPEF e addizionali dichiarate ma non versate.
Il ricorrente ha sollevato plurime eccezioni di rito e di merito, lamentando:
La nullità della cartella per inesistenza del debito e omessa allegazione degli atti prodromici.
Il difetto di motivazione per l'assenza dei documenti posti a base dell'emissione dell'atto.
L'intervenuta decadenza dall'azione di riscossione per il decorso dei termini di legge.
L'invalidità della notifica PEC, eseguita da un indirizzo non presente nei pubblici registri primari.
Ritualmente notificato il ricorso si è regolarmente costituita in giudizio, depositando memorie in data
29/07/2024 , l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, la quale, ha ribadito la piena legittimità della cartella, documentando che l'atto è la diretta conseguenza della mancata definizione della comunicazione irregolare n. 47499621751, regolarmente recapitata al contribuente in data 11/10/2023 mediante file reso disponibile all'intermediario fiscale delegato, il sig. Nominativo_1.
Riguardo alla decadenza, l'Agenzia ha evidenziato come la notifica sia avvenuta ampiamente nei termini previsti dall'art. 25 del DPR 602/73, essendo la dichiarazione stata presentata il 01/11/2021. Infine, ha difeso la validità della notifica PEC richiamando il principio del raggiungimento dello scopo e la trasparenza dei calcoli degli interessi basati sull'art. 20 del DPR 602/73.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e la sua evocazione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate -
OS non ha depositato controdeduzioni né ha nominato un difensore, rimanendo contumace per l'intera durata del procedimento.
In corso di causa, il ricorrente ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 546/92.
Questa Corte, il 18/09/2024, ha pronunciato l'ordinanza n. 1416/2024, depositata il 19/09/2024, ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo non sussistere i requisiti normativamente previsti dell'art. 47 del d.lgs.
546/92
All'udienza del 18 febbraio 2026, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene il ricorso infondato. Sotto il profilo tecnico, la procedura ex art. 36-bis del DPR 600/1973 ha natura cartolare e si fonda esclusivamente sui dati forniti dal contribuente;
nel caso di specie, la pretesa nasce da ritenute dichiarate nel Modello 770 ma non versate tramite F24.
La Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 18078/2024) ha chiarito che in tali fattispecie la motivazione della cartella è assolta dal mero richiamo alla dichiarazione stessa, poiché non vi sono margini interpretativi o incertezze da dirimere.
Rilevato, che il punto della controversia riguarda il rapporto tra l'iscrizione a ruolo e la preventiva comunicazione dell'esito del controllo (cosiddetto avviso bonario).
La difesa del ricorrente lamenta una lesione del diritto di difesa derivante dall'assenza di atti presupposti chiari.
L'eccezione è smentita dalla produzione documentale dell'Ufficio, che attesta la disponibilità dell'atto presso l'intermediario Nominativo_1 già nell'ottobre 2023. Essendo stato l'intermediario scelto dal sig. Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) per la ricezione telematico-informatica, l'obbligo di contraddittorio preventivo è stato pienamente rispettato. Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, nell'ambito dei controlli automatizzati ex art. 36-bis, la notifica della cartella è legittima anche se non preceduta dall'avviso bonario, ogniqualvolta l'irregolarità emerga direttamente dai dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione. In questi casi, non essendovi incertezze su aspetti rilevanti o margini interpretativi, l'Amministrazione si limita a una liquidazione matematica di quanto il contribuente ha già ammesso di dover versare.
La Suprema Corte (si veda tra le altre l'ordinanza n. 18078/2024) ribadisce che la comunicazione di irregolarità
è un passaggio obbligatorio, a pena di nullità, solo qualora vengano rilevati errori materiali o di calcolo che richiedono un chiarimento preventivo per evitare iscrizioni indebite. Nel caso di specie, tuttavia, l'Ufficio ha dimostrato che la comunicazione di irregolarità n. 47499621751 è stata regolarmente inviata e resa disponibile in data 11/10/2023 all'intermediario delegato, il sig. Nominativo_1, proprio come richiesto dal contribuente nel frontespizio del Modello 770. Tale circostanza prova che il ricorrente nella persona di Ricorrente_1 era stato messo in condizione di conoscere la pretesa ben prima della notifica della cartella, usufruendo appieno della garanzia informativa prevista dalla legge.
Per quanto riguarda la contestata notifica via PEC proveniente dall'indirizzo notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it, il Collegio applica rigorosamente il principio del raggiungimento dello scopo sancito dall'art. 156 c.p.c. Secondo tale disposizione, l'eventuale vizio formale della notifica è irrilevante se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario, consentendogli l'esercizio del diritto di difesa.
A supporto di ciò, si richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 15979 del 18 maggio 2022, la quale ha stabilito che la notifica da un indirizzo PEC istituzionale non censito nei registri "chiusi" (come l'INI-PEC) non determina la nullità dell'atto se la sua provenienza è certa e lo scopo informativo è stato conseguito. Nel caso, il ricorrente, avendo impugnato tempestivamente la cartella ed essendo entrato nel merito delle singole voci di debito, ha dato prova che la notifica ha pienamente assolto alla sua funzione.
L'eccezione di inesistenza della notifica è pertanto destituita di fondamento giuridico.
in merito alla decadenza, il termine ultimo per la notifica della cartella relativa alla dichiarazione 770/2021
(anno imposta 2020) scadeva il 31/12/2024; la notifica del 17/04/2024 è dunque tempestiva. Infine, per quanto concerne gli interessi, la motivazione della cartella deve ritenersi sufficiente: l'indicazione della base di calcolo, della decorrenza e del riferimento normativo (art. 20 DPR 602/73) soddisfa i criteri di trasparenza richiesti, permettendo al contribuente di verificare l'esattezza matematica della pretesa.
Pertanto, l'opposizione proposta va ritenuta infondata e va confermata la legittimità della cartella di pagamento impugnata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'unica parte che si è attivamente costituita e difesa nel processo, ovvero l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Cosenza. Nulla deve essere invece liquidato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -
OS, attesa la sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione II definitivamente pronunciando rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e conferma la piena legittimità della cartella di pagamento impugnata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Cosenza, che liquida in euro 1.200,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate - OS, rimasta contumace.
Così deciso in Cosenza,il 18 febbraio 2026.