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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1213/2025
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da Parte_1 nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.
[...] Parte_2
1213/2025, avverso l'ordinanza cron. n. 17668/2025 del 14.07.2025, emessa dal Giudice delegato della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G.
7460/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato in data 13.08.2025 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 14.10.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari in via temporanea ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separati;
autorizzava l' a ritirare i propri effetti Pt_2 personali dall'abitazione coniugale;
inoltre, a parziale modifica del provvedimento adottato l'1.08.2024, disponeva che la figlia minore (n. il 4.08.2023) fosse affidata dal luglio 2025 ai Servizi Sociali del Per_1
Municipio IV del Comune di Bari, per l'alto livello di conflittualità esistente fra i coniugi e per un provvedimento cautelare con cui era stato disposto il divieto di avvicinamento alla moglie a carico dell' . Pt_2
pagina 1 di 7 Sempre a parziale modifica dei precedenti provvedimenti, regolamentava le visite della diade padre-figlia ed aumentava sia l'assegno di mantenimento muliebre sia quello per la figlia, ora fissati in complessivi
€.600 mensili, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT.
Disponeva che ambedue i coniugi seguissero un percorso di sostegno alla genitorialità, previa valutazione delle rispettive competenze genitoriali a cura del Consultorio Familiare e dei Servizi Sociali competenti, rimettendo loro anche la valutazione dell'opportunità di attivare un progetto di supporto domiciliare a beneficio della Pt_1
Confermava per il resto il precedente provvedimento dell'1.08.2028 circa il collocamento della figlia presso la madre, l'assegnazione dell'abitazione familiare, la ripartizione delle spese straordinarie e l'attribuzione dell'assegno unico universale e, infine, onerava i Servizi Sociali di continuare a vigilare sulle condizioni di vita della bambina e di riferire circa l'andamento della situazione familiare e sugli sviluppi dei percorsi di sostegno individuale alla genitorialità.
Tale articolata ordinanza veniva reclamata dalla di origini kazache, la quale Parte_1 significava di aver conosciuto il marito su un sito di incontri, di averlo sposato e di aver generato con lui la figlia Per_1
Ella era dipendente dell'ambasciata austriaca in Kazakistan ed aveva ottenuto il congedo lavorativo per la maternità dal 30.05.2023 al 4.08.2026 sicché, rimasta sola in Italia ed avendo bisogno di lavorare, si trovava nella necessità di rientrare in Patria per riprendere tale attività.
L' , peraltro, non aveva desiderato tale figlia sicché, dopo reiterati agiti minatori nei confronti della Pt_2 moglie, il GIP del Tribunale di Bari aveva adottato nei suoi confronti un'ordinanza dispositiva di detta misura cautelare;
ne era conseguita la proposizione di un giudizio separativo con domanda di addebito a carico dell' . Pt_2
La donna, peraltro, chiedeva di ottenere l'affidamento esclusivo della figlia e di essere autorizzata a trasferirsi con la stessa in Kazakistan;
trattavasi di domande avversate dal marito sicché, con una prima ordinanza (01.08.2024), il Giudice delegato disponeva, fra l'altro, che la predetta dovesse restare in Italia al fine di preservare alla bambina il diritto alla bigenitorialità.
Nel prosieguo del giudizio veniva acquisita una relazione dei Servizi Sociali e il Giudice delegato adottava la reclamata ordinanza, censurata dalla nella parte in cui aveva affidato loro la figlia (sebbene Pt_1 con le proprie note ex art. 473-bis n.17 avesse chiesto di mantenere il regime ordinario dell'affido condiviso) peraltro violando l'art.
5-bis della L. 184/1983 così come novellato.
Tale decisione, infatti, era stata adottata quantunque detti Servizi avessero suggerito al Giudice soltanto l'adozione dell'affidamento amministrativo e non già sostanziale, posto peraltro che, contrariamente a pagina 2 di 7 quanto osservato dal Giudice, la conflittualità fra i coniugi non aveva comportato alcun tipo di pregiudizio per la minore e che, permanendo la misura cautelare, da ben un anno e mezzo le parti non si erano più incontrate.
In secondo luogo, l'affidamento di ai Servizi, disposto anche per l'ordinanza del GIP, risultava Per_1 frutto di una motivazione illogica o semplicemente apparente, né potevano avere rilevanza alcuna i tre ingressi della bambina del Pronto Soccorso di un nosocomio a causa di lievi lesioni che si era procurata accidentalmente a che la madre non aveva rapportato al padre.
Senza sottacere che gli stessi Servizi avevano notiziato il Tribunale della puntualità dei genitori nell'osservare le prescrizioni date nell'interesse della figlia e che, infine, il disposto affidamento era privo della specifica indicazione dei compiti rimessi ai genitori e di quelli di spettanza della struttura pubblica.
Si doleva poi di non essere stata autorizzata a far rientro in Kazakistan con la figlia, significando oltretutto di aver espressamente richiesto di vedere garantito il diritto di quest'ultima di frequentare con regolarità il padre, sì da rendersi finanche disponibile ad accompagnare in Italia MI a turno con il consorte.
Deduceva infine di non conoscere la lingua italiana, di essere disoccupata, di vivere in ristrettezze economiche con le sole somme versatele dal marito e di non avere in Italia alcuna rete familiare o amicale pronta a supportarla.
Il Kazakistan, invece, avrebbe goduto di condizioni socio-economiche nettamente migliori, a tutto beneficio della figlia.
Da ultimo, censurava l'ordinanza de qua nella parte in cui aveva disposto la paritaria condivisione delle spese straordinarie, sebbene fosse priva di occupazione e, per le esposte ragioni, concludeva affinché la
Corte volesse affidarle la figlia in via esclusiva ovvero, in subordine, disporre l'affidamento di essa ad entrambi i genitori ed in modalità condivisa;
chiedeva poi di essere autorizzata a trasferirsi con in Per_1
Kazakistan e, solo in tal caso, di ridurre il contributo paterno per la prole ad €.250 mensili.
Infine, insisteva affinché l fosse onerato del pagamento del 70% delle spese straordinarie, ponendo il Pt_2 restante 30% a carico di essa reclamante.
Il Sig. si costituiva nella fase di reclamo giusta memoria depositata il 14.10.2025 e Parte_2 deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze giacché il Giudice delegato non aveva adottato alcun provvedimento sospensivo o ablativo della responsabilità genitoriale (dimostrato peraltro dalla mancata nomina di un curatore speciale per la minore), con la conseguenza che, così come suggerito dai Servizi, la loro attività era finalizzata ad un supporto all'intero nucleo familiare e non a sostituire i genitori nelle loro precipue funzioni nell'interesse della bambina.
Notiziava poi la Corte della revoca del provvedimento cautelare, disposta a far data dal 23.09.2025, con la pagina 3 di 7 conseguenza che sarebbe stato più facile prevedere un riavvicinamento fra i coniugi nell'esclusivo interesse della figlia.
Si opponeva poi con decisione alla richiesta di autorizzazione volta al trasferimento con la figlia in
Kazakistan atteso che, ove ciò si fosse concretato, non avrebbe più avuto modo di vedere il padre, Per_1 attesi gli esosi costi dei biglietti aerei e le difficoltà burocratiche per entrare in quel Paese;
deduceva altresì di essere stato sempre ligio nel partecipare agli incontri monitorati con la figlia, con la quale aveva consolidato un intenso rapporto affettivo.
Si opponeva infine alla richiesta di diversa ripartizione delle spese straordinarie per la bambina, tenuto conto che ha una retribuzione mensile di €.1.400, che paga le rate del mutuo della sua abitazione, pari ad oltre 500 mensili e che, versati gli assegni in questione (€.600 mensili), non le sarebbero residuate risorse sufficienti per far fronte ai suoi bisogni primari, sicché chiedeva alla Corte di rigettare il reclamo, ovvero di affidare soltanto la figlia ad entrambi i genitori, in modalità condivisa;
vinte le spese.
L'udienza del 14.10.2025 veniva celebrata in modalità cartolare e, all'esito, previa acquisizione delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, il procedimento veniva riservato per la decisione a relazione del sottoscritto Consigliere Ausiliario in luogo del Dott. Gaetano Labianca.
Infine, con nota del 13.08.2025 il Sostituto Procuratore Generale in sede concludeva per l'accoglimento del reclamo.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente del Tribunale o dal
Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
Chiarito ciò, riguardo al disposto “affidamento” della minore ai Servizi Sociali dei Municipio IV del
Comune di Bari appare opportuno evidenziare quanto segue.
In linea di massima, il Giudice può fare ricorso a tale istituto ove i genitori appaiano non adeguati all'esercizio della responsabilità genitoriale e, in tal caso, il relativo provvedimento richiede la nomina di un curatore speciale per il minore, che può assolvere a funzioni sostanziali ovvero solo rappresentative nell'ambito del procedimento.
E tuttavia, tale regime affidativo richiede l'adozione di un provvedimento sospensivo o elisivo della responsabilità genitoriale.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie non è stata adottata alcuna decisione in tal senso, con la conseguenza che non è stato affatto attribuito ai ridetti Servizi un ruolo sostitutivo della genitorialità, dovendo essere lo stesso piuttosto circoscritto nell'ambito del mandato di vigilanza e di supporto.
Ed invero, sebbene sia stato impropriamente utilizzato il termine “affidamento”, esso non può né deve essere letto separando il sintagma che lo contiene dal resto dell'ordinanza, nella quale le funzioni attribuite ai Servizi Sociali sono ben delineate nei punti 7) e 9) della parte dispositiva e risultano circoscritte proprio nell'alveo dell'attività di vigilanza, di conoscenza delle condizioni di vita della bambina, di valutazione delle capacità genitoriali delle parti e di supporto in loro favore.
Ed allora, tenuto conto anche del D.Lgs. 149/2022, che ha introdotto l'art. 5 bis nella L. 184/1983, secondo cui l'affidamento -in senso tecnico- ai Servizi Sociali ha quale indefettibile presupposto l'adozione di un provvedimento limitativo o ablativo della responsabilità genitoriale, il termine utilizzato dal Giudice delegato, da cui è scaturita l'ambigua interpretazione datane delle parti, deve essere inteso non già quale attribuzione di un ruolo sostitutivo della genitorialità ma solo, per l'appunto, quale mandato di vigilanza e di sostegno.
Non a caso, ha incaricato i Servizi di elaborare e trasmettere una relazione illustrativa d tutte le attività espletate e degli obiettivi raggiunti, attribuendo ai provvedimenti provvisori in questione anche la valenza di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., con espressa riserva, in caso di mancato recepimento di essa, di ammettere i chiesti mezzi istruttori in vista dell'adozione degli ulteriori provvedimenti, compreso quello nel quale potrebbe esitare il giudizio.
La decisione assunta in parte qua, da rileggersi sula scorta delle considerazioni tecniche innanzi enucleate,
è dunque da ritenersi corretta.
Quanto poi alle censure formulate sulla mancata concessione dell'autorizzazione al trasferimento della e della figlia in Kazakistan, è doveroso un preliminare richiamo all'art. 337 ter c.c. che impone Pt_1 al Giudice l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli minorenni nel loro esclusivo interesse morale e materiale, al fine di consentir loro di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e di conservare relazioni significative con i parenti di ambedue i rami genitoriali.
Trattasi di decisioni alquanto delicate, specie ove sia stata formulata una domanda di trasferimento di un infante in un altro Stato, o addirittura in un diverso Continente, ossia a notevole distanza dal genitore non collocatario, dovendosi anche contemperare il diritto del genitore richiedente di scegliere il luogo in cui risiedere per ivi realizzare le proprie aspirazioni personali e lavorative, parimenti garantite dalle leggi nazionali ed internazionali
Cionondimeno, non possono sottovalutarsi (cfr. Cass. Civ. 18087/2016, Cass. Civ. 9633/2015) gli altri pagina 5 di 7 criteri indicati dalla giurisprudenza e miranti all'adozione di una decisione rispettosa degli interessi dei minori, comprendenti da un lato le motivazioni sottese alla richiesta di trasferimento del genitore e, dall'altro, l'età del figlio, i tempi e le modalità di visita e di frequentazione di questi con il genitore non collocatario, la disponibilità -anche economica- di quest'ultimo a trasferirsi all'estero per mantenere costanti rapporti, le modalità atte a garantire e salvaguardare le relazioni anche con gli altri membri della famiglia, la valutazione dell'impatto sull'equilibrio psico-fisico del figlio in caso di suo trasferimento e l'ambiente socio-economico di provenienza e quello nel quale dovrebbe essere inserito.
Il giudice, peraltro, dovrà anche contemperare i desideri del figlio, sebbene trattasi di un dato non acquisibile nel caso di specie a causa della tenera età di Per_1
E, per l'appunto, sono queste valutazioni talmente complesse da non poter essere definite nella fase sommaria del giudizio separativo, deputata come noto alla sola adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti sulla scorta delle emergenze istruttorie fino ad allora formatesi e che, conseguentemente, non rientrano neanche nell'ambito di cognizione della Corte chiamata ad emendare i soli errori macroscopici nei quali potrebbe essere incorso il Giudice di prime cure.
Errori che, sotto il profilo ora esaminato, non appaiono sussistere.
Va infine disatteso anche l'ultimo motivo di reclamo atteso che, al netto della rimodulazione in aumento dell'assegno ordinario di mantenimento muliebre e per la prole (€.600 in tutto), su cui non è stato proposto reclamo incidentale, la paritaria ripartizione delle spese straordinarie per MI è stata correttamente disposta, tenuto conto dei redditi dell' (€.21.602 dichiarati nel 2024, al lordo delle ritenute IRPEF e Pt_2 delle addizionali regionali e comunali), del rimborso della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare assegnata alla pari ad €.509,52 mensili, della necessità del reclamato Pt_1 di reperire altra sistemazione logistica per sé e, da ultimo, dell'attribuzione alla moglie dell'assegno unico universale.
Il reclamo è dunque infondato e la deve essere condannata al pagamento delle Parte_1 relative spese, che si liquidano in favore del reclamato nella misura di €.1.923,00 per onorario, con l'aggiunta del rimborso forfettario al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 6 di 7
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento quivi iscritto con il n. di R.G. 1213/2025, così dispone.
1) Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma in ogni sua statuizione l'ordinanza cron. n. 17668/2025 del 14.07.2025, emessa dal Giudice delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 7460/2024.
2) Condanna la reclamante al pagamento elle spese processuali, che si liquidano in Parte_1 favore del reclamato nella misura i €.1.923,00 per onorario, con l'aggiunta del rimborso forfettario al
15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a carico della Sig.ra in osservanza Parte_1 dell'art. 13 co.
1-quater del D.P.R. n.115/2002, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° della L. 228/2012.
L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 14.10.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
pagina 7 di 7
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da Parte_1 nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.
[...] Parte_2
1213/2025, avverso l'ordinanza cron. n. 17668/2025 del 14.07.2025, emessa dal Giudice delegato della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G.
7460/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato in data 13.08.2025 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 14.10.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari in via temporanea ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separati;
autorizzava l' a ritirare i propri effetti Pt_2 personali dall'abitazione coniugale;
inoltre, a parziale modifica del provvedimento adottato l'1.08.2024, disponeva che la figlia minore (n. il 4.08.2023) fosse affidata dal luglio 2025 ai Servizi Sociali del Per_1
Municipio IV del Comune di Bari, per l'alto livello di conflittualità esistente fra i coniugi e per un provvedimento cautelare con cui era stato disposto il divieto di avvicinamento alla moglie a carico dell' . Pt_2
pagina 1 di 7 Sempre a parziale modifica dei precedenti provvedimenti, regolamentava le visite della diade padre-figlia ed aumentava sia l'assegno di mantenimento muliebre sia quello per la figlia, ora fissati in complessivi
€.600 mensili, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT.
Disponeva che ambedue i coniugi seguissero un percorso di sostegno alla genitorialità, previa valutazione delle rispettive competenze genitoriali a cura del Consultorio Familiare e dei Servizi Sociali competenti, rimettendo loro anche la valutazione dell'opportunità di attivare un progetto di supporto domiciliare a beneficio della Pt_1
Confermava per il resto il precedente provvedimento dell'1.08.2028 circa il collocamento della figlia presso la madre, l'assegnazione dell'abitazione familiare, la ripartizione delle spese straordinarie e l'attribuzione dell'assegno unico universale e, infine, onerava i Servizi Sociali di continuare a vigilare sulle condizioni di vita della bambina e di riferire circa l'andamento della situazione familiare e sugli sviluppi dei percorsi di sostegno individuale alla genitorialità.
Tale articolata ordinanza veniva reclamata dalla di origini kazache, la quale Parte_1 significava di aver conosciuto il marito su un sito di incontri, di averlo sposato e di aver generato con lui la figlia Per_1
Ella era dipendente dell'ambasciata austriaca in Kazakistan ed aveva ottenuto il congedo lavorativo per la maternità dal 30.05.2023 al 4.08.2026 sicché, rimasta sola in Italia ed avendo bisogno di lavorare, si trovava nella necessità di rientrare in Patria per riprendere tale attività.
L' , peraltro, non aveva desiderato tale figlia sicché, dopo reiterati agiti minatori nei confronti della Pt_2 moglie, il GIP del Tribunale di Bari aveva adottato nei suoi confronti un'ordinanza dispositiva di detta misura cautelare;
ne era conseguita la proposizione di un giudizio separativo con domanda di addebito a carico dell' . Pt_2
La donna, peraltro, chiedeva di ottenere l'affidamento esclusivo della figlia e di essere autorizzata a trasferirsi con la stessa in Kazakistan;
trattavasi di domande avversate dal marito sicché, con una prima ordinanza (01.08.2024), il Giudice delegato disponeva, fra l'altro, che la predetta dovesse restare in Italia al fine di preservare alla bambina il diritto alla bigenitorialità.
Nel prosieguo del giudizio veniva acquisita una relazione dei Servizi Sociali e il Giudice delegato adottava la reclamata ordinanza, censurata dalla nella parte in cui aveva affidato loro la figlia (sebbene Pt_1 con le proprie note ex art. 473-bis n.17 avesse chiesto di mantenere il regime ordinario dell'affido condiviso) peraltro violando l'art.
5-bis della L. 184/1983 così come novellato.
Tale decisione, infatti, era stata adottata quantunque detti Servizi avessero suggerito al Giudice soltanto l'adozione dell'affidamento amministrativo e non già sostanziale, posto peraltro che, contrariamente a pagina 2 di 7 quanto osservato dal Giudice, la conflittualità fra i coniugi non aveva comportato alcun tipo di pregiudizio per la minore e che, permanendo la misura cautelare, da ben un anno e mezzo le parti non si erano più incontrate.
In secondo luogo, l'affidamento di ai Servizi, disposto anche per l'ordinanza del GIP, risultava Per_1 frutto di una motivazione illogica o semplicemente apparente, né potevano avere rilevanza alcuna i tre ingressi della bambina del Pronto Soccorso di un nosocomio a causa di lievi lesioni che si era procurata accidentalmente a che la madre non aveva rapportato al padre.
Senza sottacere che gli stessi Servizi avevano notiziato il Tribunale della puntualità dei genitori nell'osservare le prescrizioni date nell'interesse della figlia e che, infine, il disposto affidamento era privo della specifica indicazione dei compiti rimessi ai genitori e di quelli di spettanza della struttura pubblica.
Si doleva poi di non essere stata autorizzata a far rientro in Kazakistan con la figlia, significando oltretutto di aver espressamente richiesto di vedere garantito il diritto di quest'ultima di frequentare con regolarità il padre, sì da rendersi finanche disponibile ad accompagnare in Italia MI a turno con il consorte.
Deduceva infine di non conoscere la lingua italiana, di essere disoccupata, di vivere in ristrettezze economiche con le sole somme versatele dal marito e di non avere in Italia alcuna rete familiare o amicale pronta a supportarla.
Il Kazakistan, invece, avrebbe goduto di condizioni socio-economiche nettamente migliori, a tutto beneficio della figlia.
Da ultimo, censurava l'ordinanza de qua nella parte in cui aveva disposto la paritaria condivisione delle spese straordinarie, sebbene fosse priva di occupazione e, per le esposte ragioni, concludeva affinché la
Corte volesse affidarle la figlia in via esclusiva ovvero, in subordine, disporre l'affidamento di essa ad entrambi i genitori ed in modalità condivisa;
chiedeva poi di essere autorizzata a trasferirsi con in Per_1
Kazakistan e, solo in tal caso, di ridurre il contributo paterno per la prole ad €.250 mensili.
Infine, insisteva affinché l fosse onerato del pagamento del 70% delle spese straordinarie, ponendo il Pt_2 restante 30% a carico di essa reclamante.
Il Sig. si costituiva nella fase di reclamo giusta memoria depositata il 14.10.2025 e Parte_2 deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze giacché il Giudice delegato non aveva adottato alcun provvedimento sospensivo o ablativo della responsabilità genitoriale (dimostrato peraltro dalla mancata nomina di un curatore speciale per la minore), con la conseguenza che, così come suggerito dai Servizi, la loro attività era finalizzata ad un supporto all'intero nucleo familiare e non a sostituire i genitori nelle loro precipue funzioni nell'interesse della bambina.
Notiziava poi la Corte della revoca del provvedimento cautelare, disposta a far data dal 23.09.2025, con la pagina 3 di 7 conseguenza che sarebbe stato più facile prevedere un riavvicinamento fra i coniugi nell'esclusivo interesse della figlia.
Si opponeva poi con decisione alla richiesta di autorizzazione volta al trasferimento con la figlia in
Kazakistan atteso che, ove ciò si fosse concretato, non avrebbe più avuto modo di vedere il padre, Per_1 attesi gli esosi costi dei biglietti aerei e le difficoltà burocratiche per entrare in quel Paese;
deduceva altresì di essere stato sempre ligio nel partecipare agli incontri monitorati con la figlia, con la quale aveva consolidato un intenso rapporto affettivo.
Si opponeva infine alla richiesta di diversa ripartizione delle spese straordinarie per la bambina, tenuto conto che ha una retribuzione mensile di €.1.400, che paga le rate del mutuo della sua abitazione, pari ad oltre 500 mensili e che, versati gli assegni in questione (€.600 mensili), non le sarebbero residuate risorse sufficienti per far fronte ai suoi bisogni primari, sicché chiedeva alla Corte di rigettare il reclamo, ovvero di affidare soltanto la figlia ad entrambi i genitori, in modalità condivisa;
vinte le spese.
L'udienza del 14.10.2025 veniva celebrata in modalità cartolare e, all'esito, previa acquisizione delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, il procedimento veniva riservato per la decisione a relazione del sottoscritto Consigliere Ausiliario in luogo del Dott. Gaetano Labianca.
Infine, con nota del 13.08.2025 il Sostituto Procuratore Generale in sede concludeva per l'accoglimento del reclamo.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente del Tribunale o dal
Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
Chiarito ciò, riguardo al disposto “affidamento” della minore ai Servizi Sociali dei Municipio IV del
Comune di Bari appare opportuno evidenziare quanto segue.
In linea di massima, il Giudice può fare ricorso a tale istituto ove i genitori appaiano non adeguati all'esercizio della responsabilità genitoriale e, in tal caso, il relativo provvedimento richiede la nomina di un curatore speciale per il minore, che può assolvere a funzioni sostanziali ovvero solo rappresentative nell'ambito del procedimento.
E tuttavia, tale regime affidativo richiede l'adozione di un provvedimento sospensivo o elisivo della responsabilità genitoriale.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie non è stata adottata alcuna decisione in tal senso, con la conseguenza che non è stato affatto attribuito ai ridetti Servizi un ruolo sostitutivo della genitorialità, dovendo essere lo stesso piuttosto circoscritto nell'ambito del mandato di vigilanza e di supporto.
Ed invero, sebbene sia stato impropriamente utilizzato il termine “affidamento”, esso non può né deve essere letto separando il sintagma che lo contiene dal resto dell'ordinanza, nella quale le funzioni attribuite ai Servizi Sociali sono ben delineate nei punti 7) e 9) della parte dispositiva e risultano circoscritte proprio nell'alveo dell'attività di vigilanza, di conoscenza delle condizioni di vita della bambina, di valutazione delle capacità genitoriali delle parti e di supporto in loro favore.
Ed allora, tenuto conto anche del D.Lgs. 149/2022, che ha introdotto l'art. 5 bis nella L. 184/1983, secondo cui l'affidamento -in senso tecnico- ai Servizi Sociali ha quale indefettibile presupposto l'adozione di un provvedimento limitativo o ablativo della responsabilità genitoriale, il termine utilizzato dal Giudice delegato, da cui è scaturita l'ambigua interpretazione datane delle parti, deve essere inteso non già quale attribuzione di un ruolo sostitutivo della genitorialità ma solo, per l'appunto, quale mandato di vigilanza e di sostegno.
Non a caso, ha incaricato i Servizi di elaborare e trasmettere una relazione illustrativa d tutte le attività espletate e degli obiettivi raggiunti, attribuendo ai provvedimenti provvisori in questione anche la valenza di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., con espressa riserva, in caso di mancato recepimento di essa, di ammettere i chiesti mezzi istruttori in vista dell'adozione degli ulteriori provvedimenti, compreso quello nel quale potrebbe esitare il giudizio.
La decisione assunta in parte qua, da rileggersi sula scorta delle considerazioni tecniche innanzi enucleate,
è dunque da ritenersi corretta.
Quanto poi alle censure formulate sulla mancata concessione dell'autorizzazione al trasferimento della e della figlia in Kazakistan, è doveroso un preliminare richiamo all'art. 337 ter c.c. che impone Pt_1 al Giudice l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli minorenni nel loro esclusivo interesse morale e materiale, al fine di consentir loro di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e di conservare relazioni significative con i parenti di ambedue i rami genitoriali.
Trattasi di decisioni alquanto delicate, specie ove sia stata formulata una domanda di trasferimento di un infante in un altro Stato, o addirittura in un diverso Continente, ossia a notevole distanza dal genitore non collocatario, dovendosi anche contemperare il diritto del genitore richiedente di scegliere il luogo in cui risiedere per ivi realizzare le proprie aspirazioni personali e lavorative, parimenti garantite dalle leggi nazionali ed internazionali
Cionondimeno, non possono sottovalutarsi (cfr. Cass. Civ. 18087/2016, Cass. Civ. 9633/2015) gli altri pagina 5 di 7 criteri indicati dalla giurisprudenza e miranti all'adozione di una decisione rispettosa degli interessi dei minori, comprendenti da un lato le motivazioni sottese alla richiesta di trasferimento del genitore e, dall'altro, l'età del figlio, i tempi e le modalità di visita e di frequentazione di questi con il genitore non collocatario, la disponibilità -anche economica- di quest'ultimo a trasferirsi all'estero per mantenere costanti rapporti, le modalità atte a garantire e salvaguardare le relazioni anche con gli altri membri della famiglia, la valutazione dell'impatto sull'equilibrio psico-fisico del figlio in caso di suo trasferimento e l'ambiente socio-economico di provenienza e quello nel quale dovrebbe essere inserito.
Il giudice, peraltro, dovrà anche contemperare i desideri del figlio, sebbene trattasi di un dato non acquisibile nel caso di specie a causa della tenera età di Per_1
E, per l'appunto, sono queste valutazioni talmente complesse da non poter essere definite nella fase sommaria del giudizio separativo, deputata come noto alla sola adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti sulla scorta delle emergenze istruttorie fino ad allora formatesi e che, conseguentemente, non rientrano neanche nell'ambito di cognizione della Corte chiamata ad emendare i soli errori macroscopici nei quali potrebbe essere incorso il Giudice di prime cure.
Errori che, sotto il profilo ora esaminato, non appaiono sussistere.
Va infine disatteso anche l'ultimo motivo di reclamo atteso che, al netto della rimodulazione in aumento dell'assegno ordinario di mantenimento muliebre e per la prole (€.600 in tutto), su cui non è stato proposto reclamo incidentale, la paritaria ripartizione delle spese straordinarie per MI è stata correttamente disposta, tenuto conto dei redditi dell' (€.21.602 dichiarati nel 2024, al lordo delle ritenute IRPEF e Pt_2 delle addizionali regionali e comunali), del rimborso della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare assegnata alla pari ad €.509,52 mensili, della necessità del reclamato Pt_1 di reperire altra sistemazione logistica per sé e, da ultimo, dell'attribuzione alla moglie dell'assegno unico universale.
Il reclamo è dunque infondato e la deve essere condannata al pagamento delle Parte_1 relative spese, che si liquidano in favore del reclamato nella misura di €.1.923,00 per onorario, con l'aggiunta del rimborso forfettario al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
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la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento quivi iscritto con il n. di R.G. 1213/2025, così dispone.
1) Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma in ogni sua statuizione l'ordinanza cron. n. 17668/2025 del 14.07.2025, emessa dal Giudice delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 7460/2024.
2) Condanna la reclamante al pagamento elle spese processuali, che si liquidano in Parte_1 favore del reclamato nella misura i €.1.923,00 per onorario, con l'aggiunta del rimborso forfettario al
15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a carico della Sig.ra in osservanza Parte_1 dell'art. 13 co.
1-quater del D.P.R. n.115/2002, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° della L. 228/2012.
L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 14.10.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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