CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 489/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente e Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2725/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D04F305393 IRES-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 legale rappresentante della Ricorrente_1
impugna l'avviso di accertamento n. T9D04F305393/2024, con cui l'Ufficio ha disconosciuto per l'anno 2018 la riduzione al 50% dell'aliquota IRES (ex art. 6, DPR 601/1973), recuperando a tassazione ordinaria sia i redditi di fabbricati che quelli d'impresa.
Il ricorrente eccepisce specificamente la nullità dell'atto per violazione del principio del contraddittorio preventivo (art.
6-bis, L. 212/2000) sottolineando come , lo "schema d'atto" notificato era privo di motivazione, impedendo alla parte di presentare osservazioni informate ed efficaci e ledendo così il diritto di difesa.
Ribadiva inoltre che la Parrocchia è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con personalità giuridica, equiparato per legge ai fini di beneficenza e istruzione, e pertanto pienamente rientrante nell'alveo dei soggetti beneficiari dell'agevolazione che era stata disconosciuta e che i redditi da locazione indicati nel quadro RB derivano dal mero godimento del patrimonio immobiliare e siano interamente reinvestiti nell'attività istituzionale di religione e culto, fornendo a sostegno di tale destinazione dei proventi il rendiconto economico parrocchiale.
Quanto poi all' Attività d'Impresa (Sala Teatro) il ricorrente sottolinea come tale attività sia marginale e saltuaria, priva di un'organizzazione aziendale volta al lucro e finalizzata esclusivamente all'aggregazione giovanile cristiana e pur ribadendo tale tesi comunica che la Parrocchia ha presentato una dichiarazione integrativa per assoggettare i soli redditi d'impresa (pari a €458) ad aliquota ordinaria, al fine di evitare il contenzioso su tale modesta somma.
L'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano) si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso affermando la legittimità della propria pretesa tributaria.
Quanto alla Validità dello Schema d'Atto l'Ufficio ammette un "errore informatico" nella mancata indicazione di parte delle motivazioni nello schema d'atto, ma invoca il principio del raggiungimento dello scopo, sostenendo che il contribuente fosse comunque consapevole dei motivi della rettifica grazie alla precedente notifica di un questionario e alla pendenza di identiche contestazioni per gli anni 2016 e 2017.
L' Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che la riduzione IRES è una norma di stretta interpretazione che richiede una strumentalità immediata e diretta dell'attività con i fini di religione o di culto sostenendo in concreto come il rendiconto interno della parrocchia non sia idoneo a provare l'esclusivo utilizzo dei proventi locativi per fini istituzionali. Secondo l'Ufficio, lo svolgimento contestuale di un'attività commerciale (sala teatro) genera una presunzione di commistione tra le gestioni e per vincere tale presunzione, l'ente avrebbe dovuto tenere una contabilità separata e utilizzare conti correnti bancari distinti per la gestione istituzionale e quella commerciale.
Quanto alla intervenuta dichiarazione integrativa relativa ai redditi di impresa l Ufficio resistente contesta l applicabilità della Circolare 35/E invocata dal ricorrente sostenendo che il ravvedimento (tramite integrativa) dei redditi d'impresa è avvenuto solo "ex post" rispetto all'attività di controllo, non garantendo il requisito della capienza finanziaria "ex ante".
Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Parrocchia ribatte puntualmente alle tesi dell'Ufficio, facendo leva sulle più recenti indicazioni della prassi ministeriale e richiamando quindi il contenuto della
Circolare 15/E del 2022 riconosce l'agevolabilità dei redditi da patrimonio immobiliare se reinvestiti nell'attività istituzionale;
la Circolare 35/E del 28/12/2023, che chiarisce come, in presenza di altre attività diverse,
l'agevolazione sui redditi immobiliari spetti qualora si dimostri che tali "attività diverse" abbiano proventi propri sufficienti ad autofinanziarsi. Il ricorrente inoltre contesta la pretesa dell'Ufficio di imporre la tenuta di doppi conti correnti o contabilità separate a piccole realtà parrocchiali che non hanno tali obblighi di legge. Viene ribadito che i dati contabili prodotti (registri IVA e rendiconto) dimostrano matematicamente che l'attività del teatro (marginale) è autosufficiente e non drena risorse dai proventi locativi e da ultimo cita Precedenti Giurisprudenziali
Favorevoli ovvero le le sentenze della CGT di I grado di Milano e di II grado della Lombardia che, per le annualità 2016 e 2017, hanno già riconosciuto alla parrocchia il diritto all'aliquota agevolata, confermando la rilevanza documentale del bilancio parrocchiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.
I redditi da locazione contestati nell'accertamento pacificamente rientrano tra quelli per i quali l'ente ecclesiastico può beneficiare dell'aliquota ridotta a fronte della documentazione versata a dimostrazione del reinvestimento in attività istituzionali degli enti religiosi e nello specifico del rendiconto economico parrocchiale che equivale di fatto ad un bilancio la cui correttezza non viene in alcun modo contestata dall' ufficio e pertanto pur provenendo dalla parte può fondare prova della destinazione conforme a quanto richiesto dalla normativa di riferimento.
Nello specifico quindi il ricorrente ha dimostrato adeguatamente che i canoni di locazione sono stati destinati alle esigenze dell'attività istituzionale: «L'attività istituzionale degli enti ''religiosi'', ossia quella di ''religione o di culto'' e che pertanto l' agevolazione è dovuta.
Quanto ai redditi da impresa ( ovvero quelli provenienti dalla gestione della sala teatro della parrocchia)
l' entità degli stessi pari a soli pari a 458 euro dimostra ex sé la marginalità dell' attività che risulta consistente in rappresentazioni amatoriali svolta dai giovani della parrocchia per mero spirito di aggregazione nell'ambito di un progetto di crescita giovanile e per quanto è dato sapere in assenza di accertamenti dell' ufficio impositore in assenza di qualsivoglia organizzazione d'impresa, di tal chè anche tale attività può ritenersi rientrante tra le attività di religione e culto” in senso lato così da beneficiare anche in questo caso dell'agevolazione di cui all'art.6 D.P.R. 601/1973.
Le spese di lite possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. spese compensate. il Presidente relatore Dr. SIlvia Perrucci
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente e Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2725/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D04F305393 IRES-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 legale rappresentante della Ricorrente_1
impugna l'avviso di accertamento n. T9D04F305393/2024, con cui l'Ufficio ha disconosciuto per l'anno 2018 la riduzione al 50% dell'aliquota IRES (ex art. 6, DPR 601/1973), recuperando a tassazione ordinaria sia i redditi di fabbricati che quelli d'impresa.
Il ricorrente eccepisce specificamente la nullità dell'atto per violazione del principio del contraddittorio preventivo (art.
6-bis, L. 212/2000) sottolineando come , lo "schema d'atto" notificato era privo di motivazione, impedendo alla parte di presentare osservazioni informate ed efficaci e ledendo così il diritto di difesa.
Ribadiva inoltre che la Parrocchia è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con personalità giuridica, equiparato per legge ai fini di beneficenza e istruzione, e pertanto pienamente rientrante nell'alveo dei soggetti beneficiari dell'agevolazione che era stata disconosciuta e che i redditi da locazione indicati nel quadro RB derivano dal mero godimento del patrimonio immobiliare e siano interamente reinvestiti nell'attività istituzionale di religione e culto, fornendo a sostegno di tale destinazione dei proventi il rendiconto economico parrocchiale.
Quanto poi all' Attività d'Impresa (Sala Teatro) il ricorrente sottolinea come tale attività sia marginale e saltuaria, priva di un'organizzazione aziendale volta al lucro e finalizzata esclusivamente all'aggregazione giovanile cristiana e pur ribadendo tale tesi comunica che la Parrocchia ha presentato una dichiarazione integrativa per assoggettare i soli redditi d'impresa (pari a €458) ad aliquota ordinaria, al fine di evitare il contenzioso su tale modesta somma.
L'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale II di Milano) si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso affermando la legittimità della propria pretesa tributaria.
Quanto alla Validità dello Schema d'Atto l'Ufficio ammette un "errore informatico" nella mancata indicazione di parte delle motivazioni nello schema d'atto, ma invoca il principio del raggiungimento dello scopo, sostenendo che il contribuente fosse comunque consapevole dei motivi della rettifica grazie alla precedente notifica di un questionario e alla pendenza di identiche contestazioni per gli anni 2016 e 2017.
L' Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che la riduzione IRES è una norma di stretta interpretazione che richiede una strumentalità immediata e diretta dell'attività con i fini di religione o di culto sostenendo in concreto come il rendiconto interno della parrocchia non sia idoneo a provare l'esclusivo utilizzo dei proventi locativi per fini istituzionali. Secondo l'Ufficio, lo svolgimento contestuale di un'attività commerciale (sala teatro) genera una presunzione di commistione tra le gestioni e per vincere tale presunzione, l'ente avrebbe dovuto tenere una contabilità separata e utilizzare conti correnti bancari distinti per la gestione istituzionale e quella commerciale.
Quanto alla intervenuta dichiarazione integrativa relativa ai redditi di impresa l Ufficio resistente contesta l applicabilità della Circolare 35/E invocata dal ricorrente sostenendo che il ravvedimento (tramite integrativa) dei redditi d'impresa è avvenuto solo "ex post" rispetto all'attività di controllo, non garantendo il requisito della capienza finanziaria "ex ante".
Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Parrocchia ribatte puntualmente alle tesi dell'Ufficio, facendo leva sulle più recenti indicazioni della prassi ministeriale e richiamando quindi il contenuto della
Circolare 15/E del 2022 riconosce l'agevolabilità dei redditi da patrimonio immobiliare se reinvestiti nell'attività istituzionale;
la Circolare 35/E del 28/12/2023, che chiarisce come, in presenza di altre attività diverse,
l'agevolazione sui redditi immobiliari spetti qualora si dimostri che tali "attività diverse" abbiano proventi propri sufficienti ad autofinanziarsi. Il ricorrente inoltre contesta la pretesa dell'Ufficio di imporre la tenuta di doppi conti correnti o contabilità separate a piccole realtà parrocchiali che non hanno tali obblighi di legge. Viene ribadito che i dati contabili prodotti (registri IVA e rendiconto) dimostrano matematicamente che l'attività del teatro (marginale) è autosufficiente e non drena risorse dai proventi locativi e da ultimo cita Precedenti Giurisprudenziali
Favorevoli ovvero le le sentenze della CGT di I grado di Milano e di II grado della Lombardia che, per le annualità 2016 e 2017, hanno già riconosciuto alla parrocchia il diritto all'aliquota agevolata, confermando la rilevanza documentale del bilancio parrocchiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.
I redditi da locazione contestati nell'accertamento pacificamente rientrano tra quelli per i quali l'ente ecclesiastico può beneficiare dell'aliquota ridotta a fronte della documentazione versata a dimostrazione del reinvestimento in attività istituzionali degli enti religiosi e nello specifico del rendiconto economico parrocchiale che equivale di fatto ad un bilancio la cui correttezza non viene in alcun modo contestata dall' ufficio e pertanto pur provenendo dalla parte può fondare prova della destinazione conforme a quanto richiesto dalla normativa di riferimento.
Nello specifico quindi il ricorrente ha dimostrato adeguatamente che i canoni di locazione sono stati destinati alle esigenze dell'attività istituzionale: «L'attività istituzionale degli enti ''religiosi'', ossia quella di ''religione o di culto'' e che pertanto l' agevolazione è dovuta.
Quanto ai redditi da impresa ( ovvero quelli provenienti dalla gestione della sala teatro della parrocchia)
l' entità degli stessi pari a soli pari a 458 euro dimostra ex sé la marginalità dell' attività che risulta consistente in rappresentazioni amatoriali svolta dai giovani della parrocchia per mero spirito di aggregazione nell'ambito di un progetto di crescita giovanile e per quanto è dato sapere in assenza di accertamenti dell' ufficio impositore in assenza di qualsivoglia organizzazione d'impresa, di tal chè anche tale attività può ritenersi rientrante tra le attività di religione e culto” in senso lato così da beneficiare anche in questo caso dell'agevolazione di cui all'art.6 D.P.R. 601/1973.
Le spese di lite possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. spese compensate. il Presidente relatore Dr. SIlvia Perrucci