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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1616 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, a cui è riunita la causa 1617/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
28.1.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
dei legali rappresentanti p.t., , C.F.: , , Parte_1 C.F._1 Parte_1
C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Mannaioli C.F._2
Parte opponente
E
già Controparte_1 [...]
Contr (di seguito semplicemente “ ”), C.F.: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gian P.IVA_2
Luca Laudenzi
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28.1.2025, il Tribunale
svolge le seguenti motivazioni.
*****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 347/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1063/2021, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 64.481,69, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
L'esposizione debitoria è maturata per l'inadempimento della debitrice principale all'obbligazione di restituzione Parte_1
dell'importo erogato con il contratto di mutuo fondiario del 30.5.2013 stipulato con l'opposta;
l'esposizione debitoria è stata garantita da e tramite Parte_1 Parte_1
fideiussione.
A fondamento dell'opposizione vengono eccepite alcune illegittimità del contratto di mutuo e, in particolare, l'usurarietà del tasso relativo agli interessi di mora;
l'indeterminatezza delle condizioni;
l'illegittima applicazione della capitalizzazione conseguente alla previsione del piano di ammortamento alla francese.
A tali illegittime previsioni sarebbe conseguita la corresponsione di somme non dovute per € 31.593,37.
Avendo l'opposta agito illegittimamente per quanto esposto, la segnalazione dei nominativi dei debitori alla segnale dei rischi sarebbe parimenti illegittima, anche considerando che la debitrice principale sarebbe stata in grado di restituire le somme effettivamente dovute;
viene, dunque, domandata la condanna della controparte alla cancellazione della segnalazione in questione e viene allegato un profilo di danno all'immagine derivante dall'illegittima segnalazione del nominativo degli opponenti alla centrale rischi, di cui viene chiesto ristoro.
2. L'opposta, costituitasi in giudizio, eccepisce l'erroneità delle avverse prospettazioni in punto di superamento del tasso soglia quanto al tasso degli interessi di mora, evidenziando l'esistenza di una clausola di salvaguardia e di una modifica negoziale del tasso di interesse intervenuta in corso di rapporto;
l'inesistenza di un effetto anatocistico collegato al piano di pagina 2 di 6 ammortamento alla francese;
la determinatezza delle condizioni negoziali;
l'assenza di legittimazione in capo ai garanti a dolersi dell'illegittima segnalazione alla centrale dei rischi,
non essendo stato il loro nominativo segnalato;
la legittimità della segnalazione del nominativo della debitrice principale alla suddetta centrale e l'inesistenza del diritto risarcitorio azionato con la domanda riconvenzionale.
3. La causa viene istruita in via documentale.
4. Parte opponente lamenta, in primo luogo, il superamento del t.s.u. da parte del tasso previsto per gli interessi di mora.
Il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina non sono estranei all'interesse moratorio: in argomento vengono ribaditi i principi affermati dalla Suprema Corte, a sezioni unite, secondo cui "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso"; "La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario,
essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria,
perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto""; "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista"
(Cass., n. 19597/2020).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta e come sopra rilevato, la disciplina antiusura sanziona la pattuizione di interessi eccessivi nella misura convenuta al momento della stipula del contratto, sicché per la verifica in ordine al superamento del t.s.u. deve aversi riguardo alla previsione contenuta nell'originario contratto e non al tasso effettivamente pagina 3 di 6 applicato dalla banca, eventualmente in seguito alla modifica unilaterale o consensuale del contratto;
la c.d. clausola di salvaguardia, siccome preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile,
nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del
1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto, non può, inoltre,
valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia
(Cassazione civile sez. III, 18/10/2024, n. 27106).
Tanto chiarito, nella specie è previsto che il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è soggetto a variazioni periodiche ed è aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor a sei mesi, cui viene aggiunto uno spread del 6,00% (doc. n.
2, art. 5, all. atto di citazione in opposizione); che al momento del contratto il tasso è pari allo
0,331%; che l'interesse di mora è pari al tasso contrattuale corrente, come sopra determinato,
aumentato di 3 punti percentuali e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge
108/1996 e successive integrazioni/modifiche.
Il tasso di mora al momento della pattuizione risulta, quindi, par al 9,331%.
L'opponente deposita il d.m. di Banca d'Italia contenente la rilevazione del t.e.g.m. per il periodo 01/04/2013 - 30/06/2013 e applicabile all'operazione negoziale controversa, che è
qualificabile come mutuo ipotecario a tasso variabile (doc. n. 5).
Nondimeno parte opponente non esegue il calcolo del t.s.u. secondo il criterio indicato dalla citata sentenza, secondo cui il medesimo è da calcolarsi sommando al T.e.g.m. la maggiorazione media degli interessi moratori;
il tutto è, poi, moltiplicato per il coefficiente in aumento;
al risultato si sommano più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto.
L'errore risiede, infatti, nell'erronea indicazione del coefficiente di aumento, che parte opponente individua nel 50% e che è, invece, pari a ¼ secondo l'art.8, comma 5, lettera d) del
D.L. 70/2011, che statuisce: “all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le parole:
«aumentato della metà.» sono sostituite dalle seguenti «aumentato di un quarto, cui si pagina 4 di 6 aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.»
Ferma la maggiorazione media degli interessi moratori indicata dal d.m. in 2,1 punti, il calcolo da eseguire per l'individuazione del t.s.u. degli interessi di mora è la moltiplicazione del t.e.g.m. (4,01) maggiorato di 2,1 punti per 1,25; a tale risultato vanno, poi, aggiunti quattro punti percentuali.
Il t.s.u. per gli interessi di mora nel periodo controverso è, quindi, pari a 11,638%, con la conseguenza che il tasso degli interessi di mora previsto in contratto (9,331%) non è usurario e la doglianza dell'opponente è infondata.
5. La genericità della censura concernente l'indeterminatezza delle condizioni negoziali non conferisce rilievo giuridico alla censura medesima ed è, inoltre, smentita dal contratto in atti, che contiene previsioni negoziali dettagliate.
6. Non si ravvisa, poi, alcuna illiceità nell'applicazione del piano di ammortamento c.d.
“alla francese”, poiché in tale tipologia di mutuo gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi, quindi è escluso, in mancanza di prova contraria, l'anatocismo (cfr. Trib. Milano n.
10832 del 26/10/2017).
In particolare, la prevalente giurisprudenza esclude l'illiceità dei mutui con ammortamento c.d. alla francese rilevando che:
- il piano di ammortamento calcolato con il metodo cd. alla francese utilizza una formula di capitalizzazione composta che non ha, però, alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo;
- deve escludersi che nell'ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l'applicazione di interessi anatocistici, sussistendo tale fenomeno soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale;
- gli interessi sono calcolati sul solo capitale residuo ed alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati.
pagina 5 di 6 7. Avendo l'istituto di credito opposto agito legittimamente nella vicenda negoziale controversa, vengono disattese anche le domande riconvenzionali di condanna dell'opposta alla cancellazione dei nominativi degli opponenti dalla centrale rischi e al risarcimento del danno
8. Tirando le fila delle motivazioni esposte, l'opposizione e le domande riconvenzionali sono infondate e vengono respinte.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli opponenti in solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato nell'opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e le domande riconvenzionali;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 3.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1616 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, a cui è riunita la causa 1617/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
28.1.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
dei legali rappresentanti p.t., , C.F.: , , Parte_1 C.F._1 Parte_1
C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Mannaioli C.F._2
Parte opponente
E
già Controparte_1 [...]
Contr (di seguito semplicemente “ ”), C.F.: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gian P.IVA_2
Luca Laudenzi
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28.1.2025, il Tribunale
svolge le seguenti motivazioni.
*****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 347/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1063/2021, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 64.481,69, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
L'esposizione debitoria è maturata per l'inadempimento della debitrice principale all'obbligazione di restituzione Parte_1
dell'importo erogato con il contratto di mutuo fondiario del 30.5.2013 stipulato con l'opposta;
l'esposizione debitoria è stata garantita da e tramite Parte_1 Parte_1
fideiussione.
A fondamento dell'opposizione vengono eccepite alcune illegittimità del contratto di mutuo e, in particolare, l'usurarietà del tasso relativo agli interessi di mora;
l'indeterminatezza delle condizioni;
l'illegittima applicazione della capitalizzazione conseguente alla previsione del piano di ammortamento alla francese.
A tali illegittime previsioni sarebbe conseguita la corresponsione di somme non dovute per € 31.593,37.
Avendo l'opposta agito illegittimamente per quanto esposto, la segnalazione dei nominativi dei debitori alla segnale dei rischi sarebbe parimenti illegittima, anche considerando che la debitrice principale sarebbe stata in grado di restituire le somme effettivamente dovute;
viene, dunque, domandata la condanna della controparte alla cancellazione della segnalazione in questione e viene allegato un profilo di danno all'immagine derivante dall'illegittima segnalazione del nominativo degli opponenti alla centrale rischi, di cui viene chiesto ristoro.
2. L'opposta, costituitasi in giudizio, eccepisce l'erroneità delle avverse prospettazioni in punto di superamento del tasso soglia quanto al tasso degli interessi di mora, evidenziando l'esistenza di una clausola di salvaguardia e di una modifica negoziale del tasso di interesse intervenuta in corso di rapporto;
l'inesistenza di un effetto anatocistico collegato al piano di pagina 2 di 6 ammortamento alla francese;
la determinatezza delle condizioni negoziali;
l'assenza di legittimazione in capo ai garanti a dolersi dell'illegittima segnalazione alla centrale dei rischi,
non essendo stato il loro nominativo segnalato;
la legittimità della segnalazione del nominativo della debitrice principale alla suddetta centrale e l'inesistenza del diritto risarcitorio azionato con la domanda riconvenzionale.
3. La causa viene istruita in via documentale.
4. Parte opponente lamenta, in primo luogo, il superamento del t.s.u. da parte del tasso previsto per gli interessi di mora.
Il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina non sono estranei all'interesse moratorio: in argomento vengono ribaditi i principi affermati dalla Suprema Corte, a sezioni unite, secondo cui "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso"; "La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario,
essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria,
perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto""; "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista"
(Cass., n. 19597/2020).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta e come sopra rilevato, la disciplina antiusura sanziona la pattuizione di interessi eccessivi nella misura convenuta al momento della stipula del contratto, sicché per la verifica in ordine al superamento del t.s.u. deve aversi riguardo alla previsione contenuta nell'originario contratto e non al tasso effettivamente pagina 3 di 6 applicato dalla banca, eventualmente in seguito alla modifica unilaterale o consensuale del contratto;
la c.d. clausola di salvaguardia, siccome preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile,
nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del
1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto, non può, inoltre,
valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia
(Cassazione civile sez. III, 18/10/2024, n. 27106).
Tanto chiarito, nella specie è previsto che il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è soggetto a variazioni periodiche ed è aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor a sei mesi, cui viene aggiunto uno spread del 6,00% (doc. n.
2, art. 5, all. atto di citazione in opposizione); che al momento del contratto il tasso è pari allo
0,331%; che l'interesse di mora è pari al tasso contrattuale corrente, come sopra determinato,
aumentato di 3 punti percentuali e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge
108/1996 e successive integrazioni/modifiche.
Il tasso di mora al momento della pattuizione risulta, quindi, par al 9,331%.
L'opponente deposita il d.m. di Banca d'Italia contenente la rilevazione del t.e.g.m. per il periodo 01/04/2013 - 30/06/2013 e applicabile all'operazione negoziale controversa, che è
qualificabile come mutuo ipotecario a tasso variabile (doc. n. 5).
Nondimeno parte opponente non esegue il calcolo del t.s.u. secondo il criterio indicato dalla citata sentenza, secondo cui il medesimo è da calcolarsi sommando al T.e.g.m. la maggiorazione media degli interessi moratori;
il tutto è, poi, moltiplicato per il coefficiente in aumento;
al risultato si sommano più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto.
L'errore risiede, infatti, nell'erronea indicazione del coefficiente di aumento, che parte opponente individua nel 50% e che è, invece, pari a ¼ secondo l'art.8, comma 5, lettera d) del
D.L. 70/2011, che statuisce: “all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le parole:
«aumentato della metà.» sono sostituite dalle seguenti «aumentato di un quarto, cui si pagina 4 di 6 aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.»
Ferma la maggiorazione media degli interessi moratori indicata dal d.m. in 2,1 punti, il calcolo da eseguire per l'individuazione del t.s.u. degli interessi di mora è la moltiplicazione del t.e.g.m. (4,01) maggiorato di 2,1 punti per 1,25; a tale risultato vanno, poi, aggiunti quattro punti percentuali.
Il t.s.u. per gli interessi di mora nel periodo controverso è, quindi, pari a 11,638%, con la conseguenza che il tasso degli interessi di mora previsto in contratto (9,331%) non è usurario e la doglianza dell'opponente è infondata.
5. La genericità della censura concernente l'indeterminatezza delle condizioni negoziali non conferisce rilievo giuridico alla censura medesima ed è, inoltre, smentita dal contratto in atti, che contiene previsioni negoziali dettagliate.
6. Non si ravvisa, poi, alcuna illiceità nell'applicazione del piano di ammortamento c.d.
“alla francese”, poiché in tale tipologia di mutuo gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi, quindi è escluso, in mancanza di prova contraria, l'anatocismo (cfr. Trib. Milano n.
10832 del 26/10/2017).
In particolare, la prevalente giurisprudenza esclude l'illiceità dei mutui con ammortamento c.d. alla francese rilevando che:
- il piano di ammortamento calcolato con il metodo cd. alla francese utilizza una formula di capitalizzazione composta che non ha, però, alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo;
- deve escludersi che nell'ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l'applicazione di interessi anatocistici, sussistendo tale fenomeno soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale;
- gli interessi sono calcolati sul solo capitale residuo ed alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati.
pagina 5 di 6 7. Avendo l'istituto di credito opposto agito legittimamente nella vicenda negoziale controversa, vengono disattese anche le domande riconvenzionali di condanna dell'opposta alla cancellazione dei nominativi degli opponenti dalla centrale rischi e al risarcimento del danno
8. Tirando le fila delle motivazioni esposte, l'opposizione e le domande riconvenzionali sono infondate e vengono respinte.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli opponenti in solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato nell'opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e le domande riconvenzionali;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 3.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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