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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 26.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 28387/2024 R.G. cont. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Prenestina n. 45, presso l'avv. Daniela La Rosa che la rappresenta e difende giusta di procura generale alle liti autenticata dal dott. Per_1
notaio in Roma
OPPONENTE
E
Avv. CARLUCCIO ALBERTO, in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio stu- dio in Roma viale Giulio Cesare n. 61
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.7.2024, la società in epigrafe proponeva opposizione ai sensi dell'art.615 cpc avverso il precetto notificato in data 23.7.2024 proponeva Pt_1
opposizione avverso il precetto notificatole in data 17.7.2024 chiedendo,
1. in via preliminare la sospensione dell'esecutività del tutolo azionato in quanto inesigibile;
2. in via principale la declaratoria di inesigibilità e infondatezza del precetto opposto;
3. con vittoria delle spese di lite.
L'opponente deduceva a sostegno della propria domanda:
a. che Il credito vantato dall'avv. Carluccio con il precetto opposto, è fondato sull'ordinanza n. 1508 del 27.5.2024, notificata il 17.7.2024 con cui la Corte di Cassazione, Sezione La- voro, all'esito del giudizio promosso da assistito dall'avv. Carluccio, nei Parte_2 confronti di , ha condannato l al pagamento “delle spese di lite, liquidate in Pt_1 Pt_1 complessivi € 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
b. di avere, in data 17.9.2017 formulato istanza di ammissione al concordato preventivo in continuità al Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare omologato con decreto del
26.5.2019 e dichiarato chiuso con decreto del 20.11.2023;
c. che essendo ancora in corso di esecuzione i pagamenti dei creditori, le regole indicate dai Commissari Liquidatori nella Relazione ex art. 172 L.F . sono ancora pienamente vi- genti e vincolanti;
d. che le spese di lite dei legali di controparte costituiscono un credito chirografario, in quanto non rientrano tra i crediti privilegiati, di cui all'art. 2751 bis c.c. il cui fatto generato- re deve individuarsi nell'impugnativa del licenziamento ad aprile 2017, ciò che le rende credito concorsuale soggetto alle regole della Relazione dei Commissari Liquidatori , ossia al pagamento del 31% in moneta corrente e del resto in strumenti finanziari partecipativi;
e. di avere provveduto tempestivamente al pagamento del 31% in moneta corrente, per cui errato risulta anche l'ammontare della somma precettata.
f. di non poter comunque eseguire spontaneamente l'eventuale sentenza di condanna in quanto l'art.67 della legge fallimentare preclude l'azione revocatoria in tale ipotesi e da ciò deriverebbe anche una responsabilità erariale della società in house di . CP_1
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, l'avv. Carluccio si costituiva:
I .eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in ragione della natura di titolo esecutivo giudiziale della pronuncia di condanna di , peraltro dopo l'uscita dal concordato, al Pt_1
pagamento delle spese di lite;
II. eccependo la natura prededucibile del credito azionato, in quanto insorto nella penden- za della procedura concordataria;
2 III. eccependo l'inconferenza delle considerazioni in ordine all'impossibilità di revocatoria fallimentare delle somme eventualmente pagate spontaneamente, dal momento che il pa- gamento dopo la notifica del precetto non può mai ritenersi spontaneo;
IV. chiedendo il rigetto dell'opposizione;
V. con vittoria delle spese di lite.
Nelle more il giudice non ravvisava la sussistenza di gravi motivi idonea a giustificare la sospensione dell'esecutività del titolo.
Non essendo necessaria, né richiesta, attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il Giudice decideva come da sentenza.
L'opposizione è infondata e pertanto non meritevole di accoglimento.
In primo luogo, la somma precettata risulta corretta, essendo stata operata la decurtazione del 31% del dovuto corrisposto da . Pt_1
Punto fondamentale della controversia è l'individuazione del fatto generatore del credito per spese legali che parte opponente ritiene coincidere con l'impugnativa del licenziamen- to nell'aprile 2017, ante concordato, e l'avv. Carluccio riferisce all'introduzione del giudizio in Cassazione a febbraio 2021, quindi durante la pendenza del concordato.
Ritiene questo giudicante che debba necessariamente accordarsi preferenza alla tesi so- stenuta dall'avv. Carluccio in quanto si dovrebbe altrimenti giungere alla conclusione aber- rante che l'azienda in concordato avrebbe licenza di promuovere giudizi infondati, essen- do comunque al riparo dal pagamento integrale delle spese di lite.
E' stata infatti , evidentemente in accordo con gli organi della procedura concordata- Pt_1
ria, ad introdurre il giudizio di legittimità cui ineriscono le spese di lite precettate.
Come ben dedotto dall'avv. Carluccio nella propria memoria, i debiti sorti dopo la doman- da di concordato devono essere pagati in prededuzione dalla procedura e ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al debito per le spese legali di soccombenza del ricorso per cassazione, sorto durante la procedura di concordato (criterio temporale) e in ragione (criterio funzionale) di una scelta difensiva successiva a prescindere dalla natura chirografaria o meno del credito.
Ad accogliere le prospettazioni di persino le somme dalla stessa dovute al Pt_1 [...]
(il raddoppio del contributo unificato) avrebbero “causa” in un fatto antece- Controparte_2
dente al deposito della domanda di concordato.\ (memoria difensiva pag.5)
3 Risultano infine irrilevanti le deduzioni di in ordine al divieto di azione revocatoria ex Pt_1 art.67 comma 3 legge fallimentare in quanto il pagamento dopo la notifica dell'atto di pre- cetto non equivale ad acquiescenza.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata e, per l'effetto deve confermarsi il precetto opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto.
Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 26.2.2025 Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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