Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 20.5.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 928 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Umberto Zucconelli presso cui el.te dom.to in via Castelvolturno Parte_1
Mondragone
Appellante
E
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Riccardo La Femmina e Alberto Tartaglione presso cui el.te Controparte_1 dom.ta in Caserta via Michelangelo Buonarroti 27
Appellata
Nonché
CP_ appellata contumace
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Santa Maria C.V. n. 507 del 26.2.2024 che aveva rigettato la sua domanda di differenze retributive a seguito di un rapporto di lavoro subordinato.
Con il primo motivo , l'appellante si duole di un'omessa pronunzia derivante dal fatto che nei mesi di giugno, settembre e novembre 2015 , gennaio 2016 e da marzo a maggio 2016 e ottobre 2016 la appellata aveva CP_ posto in compensazione con l' dei debiti imposta. Ciò significava che vi era un rapporto di lavoro CP_ subordinato in quanto i contributi all' si versano solo in questo caso mentre nell'ipotesi di lavoro autonomo i contributi vengono versati dal lavoratore alla gestione separata.
Con il terzo motivo chiedeva che la sentenza fosse riformata anche sul capitolo delle spese.
Si costituiva parte appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la CP_ conferma della sentenza perché correttamente motivata. L' pur regolarmente citato non si costituiva.
All'esito dell'udienza di discussione , tenutasi secondo le modalità d cui all'art. 127 ter cpc, la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Circa l'omessa pronuncia della Giudice sull'estratto contributivo e sulla compensazione dei contributi , la Corte osserva che la Giudice aveva valutato i verbali di accertamento C dell' che si riferivano ad un periodo di tre mesi ( ottobre – dicembre del 2013) e l'estratto contributivo era parimenti relativo allo stesso periodo. Le altre circostanze circa la compensazione dei crediti con i debiti da CP_ parte dell'azienda con l' non avevano dati luogo ad alcun riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in quanto non è chiaro a quale periodo si riferissero.
CP_ Nella sua memoria di primo grado l ritiene che l'unico periodo non coperto da prescrizione per il quale ha fatto valere la compensazione sia riferito solo a quello prima indicato di tre mesi anzi di due mesi perché ottobre era prescritto.
Ma dei tre mesi in questione nulla è detto nel ricorso di primo grado circa l'orario che svolgeva , con quale inizio e quale fine se non un generico riferimento ad un orario di 12 ore al giorno e di aver lavorato oltre le ore 22,00 ma in quali giorni e dove non è precisato. Di conseguenza già le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato non sono evidenziate e cioè un orario di lavoro predeterminato e controllato dal datore di lavoro che il lavoratore doveva rispettare . Inoltre non è ragionevole ritenere che l'appellante in tutti questi anni non avesse avuto alcuna retribuzione non menzionata nel ricorso.
Le stesse prove testimoniali poi non hanno offerto delle prove univoche circa la presenza della subordinazione. Il Luogotenente dei Carabinieri ascoltato, seppur pienamente attendibile, si è limitato , come correttamente ha affermato la Giudice di primo grado, ad riferire che l'appellante guidava il carro attrezzo dell'appellata , che rilasciava delle bolle a svolgeva altri adempimenti ma con quali modalità era svolta la prestazione in rapporto al datore di lavoro , il Luogotenente non lo poteva sapere e non l'ha detto.
Nessuna delle circostanze che integrano il rapporto di lavoro subordinato era stata allegata come un orario e quale, la continuità della prestazione, l' obbligo di rendere la prestazione e se quest'obbligo era sottoposto al controllo gerarchico disciplinare del datore di lavoro, e se la retribuzione era predeterminata. Tutte circostanza e indizi che non sono emersi e quindi la prova del rapporto di lavoro subordinato non è stata adeguatamente e sufficientemente offerta. Circa le spese , la Corte rileva che la Giudice ben poteva addebitarle alla parte soccombente e che in questo caso nulla può fare la Corte di appello.
Le spese di questo grado vengono compensate data la particolare materia trattata e la natura interpretativa della vicenda in ordine ai fatti emersi.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 20.5.2025
Il Presidente rel