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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5242 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato il [...], a [...]/PR, ed ivi residente;
Parte_1 [...]
nata il [...], a [...]/PR, ed ivi residente;
tutti Parte_2
elettivamente domiciliati in Aradeo (LE) alla via Pozzi Dolci n. 45, presso e nello studio dell'Advogado Renata Bueno dell'Ordine degli Avvocati Portoghesi – Consiglio
Regionale di Lisbona (iscrizione n. 62374L) nonché Avvocato Stabilito presso il Foro di
CE , che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
Antonella Greco (c.f. ,come da procura in atti. C.F._1
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ed in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_1 [...]
; C.F._2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI All'udienza del 4 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato Controparte_1
lo status di cittadini italiani in quanto discendente in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di nato il Persona_1
24/10/1864, da genitori italiani ( e ) nel Persona_2 Persona_3
Comune di Aieta (Provincia di Cosenza), il quale poi emigrava in Brasile (doc.
4). non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Ed invero, il Persona_1
di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e CP_1
Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile ha rilasciato certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 5). In data
06/09/1900 rectius contraeva matrimonio, in Brasile, Persona_1 Persona_4
con (doc. 6) e nasceva in Brasile, , Persona_5 Persona_6
in data 30/10/1907 (doc. 7); la quale in data 31/10/1928 contraeva matrimonio, in
Brasile, con (doc. 7) e dalla predetta unione nasceva, in Persona_7
Brasile, , in data 28/05/1932 (doc. 8); il quale in data 05/05/1956 Parte_1
contraeva matrimonio, in Brasile, con (doc. 9) e dalla Persona_8
predetta unione nascevano, in Brasile, il 24/04/1958 (doc. Parte_1
10), il quale, in data 20/09/2013, contraeva matrimonio con Controparte_2
(doc. 11); e , il 12/07/1959 (doc. 13), la quale, in data
[...] Parte_2
20/09/2013, contraeva matrimonio con assumendo così il nome Persona_9
di (doc. 14). Parte_2
Tanto premesso il ricorrente chiedeva l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis, deducendo che non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva Persona_1
trasmessa Jure sanguinis alla propria figlia e da questa a tutti i Persona_6
propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come documentalmente provato.
Pag. 2 di 7 Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei Controparte_1
principi espressi dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n.
10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206\21 entrato in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13\2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato ad [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in
Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data
1° gennaio 1948 precisamente dall'avo senza mai naturalizzarsi Persona_1
brasiliano e da questi trasmessi alla figlia nata il [...], Persona_6
sposatasi con . Persona_7
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912
Pag. 3 di 7 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima
Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzioni produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite
Sent. n. 4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di
Pag. 4 di 7 incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti. Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la Pronuncia della Corte Costituzionale. Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte Costituzionale n.
10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia
Tributaria. Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle
SS.UU. n. 25317 e 25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal 1889 ed ai loro discendenti, la
Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il
14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito
Pag. 5 di 7 all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendente di suo Persona_1
avo italiano e per discendenza diretta dalla propria figlia . Persona_6
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadini italiani di Pt_3
nato il [...], a [...]/PR,Brasile; Parte_1
, nata il [...], a [...]/PR,Brasile. Pt_2 Parte_2
Pag. 6 di 7 B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 4.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5242 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato il [...], a [...]/PR, ed ivi residente;
Parte_1 [...]
nata il [...], a [...]/PR, ed ivi residente;
tutti Parte_2
elettivamente domiciliati in Aradeo (LE) alla via Pozzi Dolci n. 45, presso e nello studio dell'Advogado Renata Bueno dell'Ordine degli Avvocati Portoghesi – Consiglio
Regionale di Lisbona (iscrizione n. 62374L) nonché Avvocato Stabilito presso il Foro di
CE , che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
Antonella Greco (c.f. ,come da procura in atti. C.F._1
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ed in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_1 [...]
; C.F._2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI All'udienza del 4 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato Controparte_1
lo status di cittadini italiani in quanto discendente in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di nato il Persona_1
24/10/1864, da genitori italiani ( e ) nel Persona_2 Persona_3
Comune di Aieta (Provincia di Cosenza), il quale poi emigrava in Brasile (doc.
4). non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Ed invero, il Persona_1
di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e CP_1
Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile ha rilasciato certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 5). In data
06/09/1900 rectius contraeva matrimonio, in Brasile, Persona_1 Persona_4
con (doc. 6) e nasceva in Brasile, , Persona_5 Persona_6
in data 30/10/1907 (doc. 7); la quale in data 31/10/1928 contraeva matrimonio, in
Brasile, con (doc. 7) e dalla predetta unione nasceva, in Persona_7
Brasile, , in data 28/05/1932 (doc. 8); il quale in data 05/05/1956 Parte_1
contraeva matrimonio, in Brasile, con (doc. 9) e dalla Persona_8
predetta unione nascevano, in Brasile, il 24/04/1958 (doc. Parte_1
10), il quale, in data 20/09/2013, contraeva matrimonio con Controparte_2
(doc. 11); e , il 12/07/1959 (doc. 13), la quale, in data
[...] Parte_2
20/09/2013, contraeva matrimonio con assumendo così il nome Persona_9
di (doc. 14). Parte_2
Tanto premesso il ricorrente chiedeva l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis, deducendo che non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva Persona_1
trasmessa Jure sanguinis alla propria figlia e da questa a tutti i Persona_6
propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come documentalmente provato.
Pag. 2 di 7 Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei Controparte_1
principi espressi dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n.
10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206\21 entrato in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13\2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato ad [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in
Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data
1° gennaio 1948 precisamente dall'avo senza mai naturalizzarsi Persona_1
brasiliano e da questi trasmessi alla figlia nata il [...], Persona_6
sposatasi con . Persona_7
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912
Pag. 3 di 7 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima
Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzioni produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite
Sent. n. 4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di
Pag. 4 di 7 incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti. Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la Pronuncia della Corte Costituzionale. Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte Costituzionale n.
10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia
Tributaria. Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle
SS.UU. n. 25317 e 25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal 1889 ed ai loro discendenti, la
Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il
14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito
Pag. 5 di 7 all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendente di suo Persona_1
avo italiano e per discendenza diretta dalla propria figlia . Persona_6
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadini italiani di Pt_3
nato il [...], a [...]/PR,Brasile; Parte_1
, nata il [...], a [...]/PR,Brasile. Pt_2 Parte_2
Pag. 6 di 7 B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 4.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Garofalo
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