Art. 56. Ammortamento del disavanzo
Gli importi a debito della Gestione marittimi verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari soppresso con la presente legge, per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutata sino alla data in entrata in vigore della presente legge e comprensiva degli oneri derivanti alla Gestione marittimi sino a tale data ai sensi dei precedenti articoli, saranno rimborsati in quindici annualita' posticipate d'importo decrescente al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.
Le annualita' di cui al primo comma, per i primi sette anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:
Rate
di ammortamento
(milioni di lire)
1° anno.................................... 7.020
2° anno.................................... 6.570
3° anno.................................... 6.040
4° anno.................................... 5.300
5° anno.................................... 4.520
6° anno.................................... 3.700
7° anno.................................... 2.860
Per gli anni successivi, le annualita' di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentiti il Comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara.
Gli importi a debito della Gestione marittimi verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari soppresso con la presente legge, per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutata sino alla data in entrata in vigore della presente legge e comprensiva degli oneri derivanti alla Gestione marittimi sino a tale data ai sensi dei precedenti articoli, saranno rimborsati in quindici annualita' posticipate d'importo decrescente al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.
Le annualita' di cui al primo comma, per i primi sette anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:
Rate
di ammortamento
(milioni di lire)
1° anno.................................... 7.020
2° anno.................................... 6.570
3° anno.................................... 6.040
4° anno.................................... 5.300
5° anno.................................... 4.520
6° anno.................................... 3.700
7° anno.................................... 2.860
Per gli anni successivi, le annualita' di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentiti il Comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara.