Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1929/2025 R.G. promossa da:
on l'avv. LO POLITO DOMENICO e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. SERAFINO FRANCESCO e gli Controparte_1 avv. e
Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. SERAFINO FRANCESCO e gli avv. e con l'avv. SERAFINO FRANCESCO e gli avv. e Controparte_3
con l'avv. SERAFINO Controparte_4
FRANCESCO e gli avv. e
OGGETTO: domanda di annullamento del decreto di depennamento della graduatoria ad esaurimento e della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso anche ex articolo 700 cpc al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in cancelleria il 17 Febbraio 2025, Parte_1
ha allegato come, con decreto cautelare n. 5043 del 01/09/2016, il TAR AZ
In data 09/09/2020, quindi, avrebbe stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l di , all'interno Controparte_5 CP_3
del quale sarebbe stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro […] in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento al ruolo in qualità di docente di scuola primaria.
Tuttavia, con la sentenza n. 1158/2021, successivamente, il TAR AZ avrebbe respinto il ricorso originariamente proposto.
Con decreto del 21.01.2025 prot. n. 1383 dell' sarebbe CP_5 stata, poi, disposta l'esclusione di tutti gli aspiranti partecipanti alla graduatoria ad esaurimento e, nello specifico, il depennamento della medesima dalle
Graduatorie ad esaurimento “per le classi di concorso infanzia/primaria, con effetto dalla data di inserimento”.
In più, alla stessa sarebbe stato notificato il provvedimento di risoluzione contrattuale.
Poi, con la convenuta sarebbe stato stipulato un nuovo contratto di lavoro,
a tempo determinato, con l'I.C.S. “U. Eco” di avente decorrenza CP_3
21.01.2025 e termine 30.06.2025.
La ricorrente, nelle more di definizione del procedimento presso il Tar AZ
e prima dell'immissione in ruolo, avrebbe, ad ogni modo, superato il concorso straordinario a Roma indetto nel 2018 e svolto nel 2019 ed avrebbe l'abilitazione all'insegnamento.
A fronte di ciò, ha impugnato quello che riterrebbe Parte_1
un licenziamento posto in essere senza alcuna motivazione e/o privo di presupposto giuridico.
Il contratto di lavoro stipulato, a tempo indeterminato, non avrebbe, infatti, previsto alcun tipo di riserva e sarebbe stato, quindi, svincolato da qualsiasi decisione giudiziaria del Tar AZ.
Perciò, la stessa parte, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario in materia, ha domandato di
“in via immediata e di urgenza, accogliere l'istanza cautelare e, per l'effetto, annullare i provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto a tempo indeterminato impugnati, ripristinando l'originario rapporto a tempo indeterminato, anticipando le decisioni di merito per come di seguito indicate;
Nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità del provvedimento di licenziamento dell' non avendo alcun tipo di presupposto e fondamento giuridico per Parte_2 tutti i motivi sopra esposti, e comunque trattandosi di contratto di lavoro a tempo indeterminato e non sussistendo alcuna clausola e/o riserva apposta al medesimo;
Dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità del provvedimento di depennamento e di ogni altro atto presupposto e connesso e conseguenziale;
In subordine, per tutte le ragioni sopra esposte, accertare che il provvedimento di depennamento e di risoluzione contrattuale unilaterale sono stati operati in netto contrasto ed in netta violazione delle norme sul legittimo affidamento del privato nonché sulle norme di potere di revoca in autotutela della P.A. e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o annullabili gli atti di depennamento e di risoluzione contrattuale con conseguente ripristino e reintegro della ricorrente nel posto e nel luogo di lavoro a lei spettante.
Condannare parte resistente al pagamento delle spese ed onorari di lite come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, il ha Controparte_6
contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.
Ha dedotto che, con ordinanza cautelare del Tar n. 6458.16 (R.G.
2384/16), si sarebbe stabilito l'inserimento solo “con riserva” della ricorrente nelle
GAE.
Successivamente la docente avrebbe prodotto una domanda di trasferimento dalle GAE di Roma a quelle di . CP_3
Così, con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2020, sarebbe stata destinataria di contratto a tempo indeterminato per una scuola primaria con sede di servizio presso la I.C. U. Eco Scuola primaria A.S. Novaro e C. Ferrucci di
. CP_3
La stessa sarebbe, poi, stata, però, destinataria della sentenza n. 1158.21 con la quale il Tar AZ pronunciandosi definitivamente sul ricorso (RG. 2384/16),
Parte lo avrebbe respinto, e conseguentemente l di , ad esecuzione della CP_3
sentenza citata, con D.D. n. 1383 del 21/01/1025, avrebbe legittimamente depennato la docente dalle Gae di e proceduto all'annullamento del CP_3
decreto con il quale sarebbe stata individuata destinataria di contratto a tempo indeterminato, con la risoluzione dello stesso. All'udienza, la parte ricorrente ha rinunciato alla propria istanza cautelare e, successivamente, non essendo necessaria alcuna istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa nel merito, come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attrici sono risultate infondate.
A) LA QUESTIONE PROPOSTA A GIUDIZIO.
a allegato come, con decreto cautelare n. 5043 del Parte_1
01/09/2016, il TAR AZ (successivamente confermato dall'Ordinanza cautelare n. 6513/2016) avrebbe ordinato alla convenuta l'inserimento nelle GAE della stessa (doc. 4 e 4 bis ric.)
In data 09/09/2020, quindi, avrebbe stipulato un negozio a tempo
Contr indeterminato con l di (doc. 5 ric.), Controparte_5 CP_3 CP_3 all'interno del quale sarebbe stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro […] in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento al ruolo in qualità di docente di scuola primaria.
Tuttavia, con la sentenza n. 1158/2021, successivamente, il TAR AZ avrebbe respinto il ricorso originariamente proposto. (doc. 6 ric.).
Con decreto del 21.01.2025 prot. n. 1383 dell' sarebbe CP_5 stata, poi, disposta l'esclusione di tutti gli aspiranti partecipanti alla graduatoria ad esaurimento e, nello specifico, il depennamento della medesima dalle Graduatorie ad esaurimento “per le classi di concorso infanzia/primaria, con effetto dalla data di inserimento” (doc. 1 ric.).
In più, alla stessa sarebbe stato notificato il provvedimento di risoluzione contrattuale.
Poi, con la convenuta sarebbe stato stipulato un nuovo contratto di lavoro,
a tempo determinato (doc. 3 ric.) con l'I.C.S. “U. Eco” di con decorrenza CP_3
dal 21.01.2025 e termine al 30.06.2025.
La ricorrente, nelle more di definizione del procedimento presso il Tar AZ
e prima dell'immissione in ruolo, avrebbe, ad ogni modo, superato il concorso straordinario a Roma indetto nel 2018 e svolto nel 2019 ed avrebbe l'abilitazione all'insegnamento (doc. 18 ric.).
A fronte di ciò, ha impugnato quello che riterrebbe Parte_1
un licenziamento posto in essere senza alcuna motivazione e/o privo di presupposto giuridico.
Il contratto di lavoro stipulato, a tempo indeterminato, non avrebbe, infatti, previsto alcun tipo di riserva e sarebbe stato, quindi, svincolato da qualsiasi decisione giudiziaria del Tar AZ.
B) L'ANALISI DEL CASO IN ESAME.
Ora, per la stessa illustrazione del ricorso e per i documenti prodotti, risulta chiaro che stata inserita nelle graduatorie unicamente in Parte_1
virtù del decreto cautelare n. 5043 del 01/09/2016 del TAR AZ
(successivamente confermato dall'Ordinanza cautelare n. 6513/2016), con il seguente dispositivo (doc. 4 e 4 bis ric.):
“accoglie e per l'effetto ammette l'iscrizione con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 ottobre 2016.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione (…)”.
Per il solo tenore testuale dello stesso, nonché per la sua natura cautelare, risulta evidente come si tratti di un'ammissione per la parte attorea nelle graduatorie effettuata solo “con riserva” e nell'attesa del giudizio di merito (cfr. anche il doc. 4 res., pag. 2).
Unicamente sulla base di tale provvedimento, dunque, il CP_1
convenuto ha inserito l'interessata nelle graduatorie e poi le ha conferito un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l Controparte_5 di (doc. 5 ric.).
[...] CP_3
A nulla rileva, poi, che in quest'ultimo negozio non sia stata specificata
l'assunzione con riserva, in quanto, non avendo, all'epoca, la ricorrente altro titolo per meritare tale inserimento in graduatoria e la relativa assunzione, risulta evidente che tale atto è stato stipulato solo per adempiere al dispositivo suddetto del Tar AZ. Trattandosi di provvedimento giudiziario di natura cautelare, secondo gli ordinari principi, è, poi, venuto meno con la sentenza n. 1158/2021 dello stesso giudice amministrativo che ha respinto il ricorso originariamente proposto (doc. 6 ric.).
Sicché, in virtù di tale ultima decisione l'inserimento nelle graduatorie suddette di e la stipulazione del contratto a tempo Parte_1 indeterminato con l di hanno Controparte_5 CP_3
perduto la loro causa e il loro fondamento giuridico (essendo venuto meno il provvedimento cautelare che li legittimava) e correttamente, sia pur non con immediatezza, la convenuta ha provveduto ad annullare tali precedenti determinazioni, risolvendo il suddetto negozio (doc.1 e 2 ric.).
E' noto, d'altronde, che corrisponde a principio costituzionale ex articolo 97
Cost. la regola (non in contrasto con la sentenza del 26.11.2014 della Per_1
Corte di giustizia) per cui si possa essere immessi nel ruolo pubblico unicamente secondo le procedure determinate dalla legge (ex multis Corte Cost., sentenze nn. 7/2015; 211/2014, 134/2014; 137/2013,107/2013, 72/2013/ 7/2013; 62/2012;
310/2011, 299/2011; 267/2010; 189/2007), cosicché, qualora venga meno un titolo fondante basato sulle stesse, il rapporto di lavoro si considera svolto solo in via di fatto ex articolo 2126 cc, risultando nullo ogni contratto che sia stato stipulato.
D'altronde, in questo senso, ha anche chiarito la Suprema Corte che
“l'illegittimità, per contrarietà alle norme imperative sul contenimento della spesa pubblica per il personale, della procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di cui ai protocolli d'intesa conclusi ai sensi della l.r. AZ n. 21 del 2002, comporta la nullità derivata del contratto di lavoro successivamente stipulato tra P.A. e lavoratore e, nel giudizio da questi instaurato per la prosecuzione del rapporto, il giudice può disapplicare il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dalla P.A. solo ove ne ravvisi i vizi di illegittimità propri degli atti amministrativi, trovando altrimenti applicazione soltanto la tutela prevista per i rapporti di lavoro di fatto “ (Cass. Sentenza n. 21721 del 01/08/2024; Ordinanza n. 12868 del 10/05/2024 ).
Venuto meno cioè il titolo fondante per cui l'interessato è stato immesso negli organici pubblici, il contratto di diritto privato è affetto da nullità derivata e correttamente, nel caso in questione, è stato risolto dalla resistente, dopo il depennamento dalle graduatorie, parimenti legittimo per le stesse ragioni. Né, per ritenere diversamente, si può valorizzare il fatto che la ricorrente risulta nella graduatoria per il Concorso Straordinario Personale Docente 2018
(doc. 18 ric.), non avendo dimostrato che, in virtù di tale immissione, avrebbe comunque ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di rilievo per acquisire il posto a tempo indeterminato presso l di e che avrebbe, Controparte_5 CP_3
comunque, ottenuto tale beneficio.
Si deve, in proposito, infatti, sottolineare come tale deduzione svolta nel ricorso (pag. 3) risulti del tutto generica, non potendo così fondare ragioni ulteriori per far ritenere legittimo il conferimento di detto in carico all'interessata.
A ciò si aggiunga che quanto finora esposto, come già argomentato, corrisponde ai generali principi ex articolo 97 Cost. (per cui si può accedere al ruolo pubblico unicamente secondo le previsioni di legge) e al concetto basilare per cui, venuto meno il titolo fondante rappresentato dal provvedimento cautelare del Tar AZ, debba seguire la nullità derivata di qualunque contratto che sia stato stipulato in virtù dello stesso, cosicché, per quanto l'amministrazione abbia tardato ad adottare i propri provvedimenti risolutivi, in nessuna considerazione si può ritenere la buona fede o l'affidamento attoreo ai fini di un consolidamento della posizione, non potendosi accedere al pubblico impiego se non secondo le fondamentali regole finora esposte.
Ugualmente, considerata la settorialità e la specialità di tale previsione, di nessun rilievo può essere l'articolo 4 del DL n. 115/05 che riguarda un ambito totalmente differente, attinente alle elezioni degli organi degli ordini professionali.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto, ma nella liquidazione delle spese di lite, considerandosi anche il tempo non immediato di intervento della pubblica amministrazione e la rinuncia attorea al procedimento cautelare, vi sono i motivi per una compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
1. Respinge il ricorso.
2. Compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Milano, 01/04/2025
il Giudice
Dott. Nicola Di Leo