Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6685 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio , riservata in decisione all'udienza del 24.6.2024 con termini di legge TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv.Roberta Covino RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Pierluca Ferretti, giusta procura in atti
RESISTENTE NONCHE' L'avv. MICHELA SORRENTINO
CURATRICE SPECIALE DELLE
MINORI Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: Con note di udienza del 24.6.2024, i procuratori delle parti si sono riportati agli atti;
l'avv. ha chiesto pronunciarsi la decadenza del padre dalla CP_2 responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori;
l'avv. si è opposto;
CP_3 l'avv. ha chiesto pronunciare la decadenza dalla responsabilità CP_4 genitoriale del sig. sulle figlie minori e , ai sensi Controparte_1 _1 Per_2 dell'art. 330 c.c.; prevedere l'obbligo del padre, sig. , di contribuire Controparte_1 al mantenimento delle figlie minori e , stabilendo una somma mensile _1 Per_2 ritenuta di giustizia, da corrispondere alla madre, sig.ra , oltre Parte_1 all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per le stesse nella misura del 50%; confermare la sospensione degli incontri padre-figlie; prevedere, nell'interesse delle minori, la prosecuzione dei rispettivi percorsi di sostegno già disposti.
Il Pm, letti gli atti, viste le relazioni del SS viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti chiede che il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio aderendo quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e le figlie minori alle conclusioni formulate dal curatore speciale delle predette in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente con conferma degli obblighi di mantenimento in atto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.3.2022, la sign. – premesso di essersi Parte_1 unita in matrimonio con il sign. il 16.6.2008, dal quale erano nate Controparte_1
(11.12.2008) e (18.7.2015) – esponeva: _1 Per_2
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con sentenza n.4402/21, depositata il 10.5.2021, il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale tra i coniugi disponendo l'affido esclusivo delle minori alla madre, con l'obbligo a carico del di corrispondere alla ricorrente la somma CP_1 mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento per le figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tuttavia il , sin dall'inizio del procedimento di CP_1 separazione, non ha mai versato alcunchè alla a titolo di mantenimento per Parte_1 le figlie minori. Il resistente, inoltre, nonostante l'intervento dei SS competenti e la predisposizione di un percorso di sostegno alla genitorialità, non vede più le figlie da aprile 2020, non ha con loro nemmeno contatti telefonici, insomma le ha completamente abbandonate, sia sotto il profilo materiale che sotto quello affettivo e morale. La ricorrente lavora come colf a chiamata e percepisce il reddito di cittadinanza così come il resistente. Il comportamento di totale abbandono materiale e morale nei confronti delle figlie minori, messo in atto dal resistente in questi anni giustifica altresì la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del medesimo.
Ha chiesto: confermare i provvedimenti economici già adottati dal Tribunale in sede di separazione, rimettendo le parti dinanzi al Giudice istruttore;
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio, dichiarare decaduto dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , con ogni conseguenza di _1 Pt_1 legge;
3. confermare le condizioni economiche di cui alla sentenza di separazione n.4402/21 depositata il 10.5.2021.
All'udienza di prima comparizione del 4.7.2022, stante l'assenza del resistente, il
Presidente, sentita la sola ricorrente, ha confermato le condizioni di cui alla separazione tra i coniugi ed ha rimesso gli atti al GI per l'udienza del 17.1.2023.
Il gi, letti gli atti, preso atto delle domande di cui al ricorso, all'esito della prima udienza ha nominato curatore speciale delle minori l'avv. Michela Sorrentino che si è costituita in giudizio nel termine assegnatole dal Gi.
Ha dedotto quanto segue, dando atto di aver avuto colloqui con le minori: (…) Non priva di rilevanza, anche in relazione all'art. 330 c.c., è, altresì, la circostanza per cui il padre non ha mai contributo economicamente al mantenimento delle figlie, omettendo di versare il contributo previsto in separazione, come dimostrano gli atti delle azioni esecutive intraprese dalla difesa della madre ed allegate al giudizio che ci occupa. A parere di questo curatore, pertanto, deve essere confermato l'affido esclusivo delle minori alla madre, avanzando fin d'ora la richiesta di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.. Tale richiesta è motivata dalla persistenza della situazione già cristallizzata dalla sentenza di separazione, in cui il Tribunale riteneva che “il padre non abbia manifestato un serio, costante ed adeguato impegno verso le esigenze di vita e sostentamento delle minori e che, dunque, sia contraria agli interessi delle stesse una condivisione delle scelte educative della prole, non possedendo egli adeguate risorse genitoriali”. La sentenza di separazione dei coniugi è stata pubblicata nel maggio 2021: in Parte_2 questi due anni il non ha posto in essere alcun comportamento mirato a CP_1 modificare tale situazione, anzi, ha continuato a sottrarsi agli obblighi economici in favore delle figlie, dimostrando ancora un irrimediabile disinteresse per le figlie minori. L'eventuale provvedimento di “decadenza” consentirebbe , inoltre, alla madre delle minori una gestione delle stesse e delle loro necessità ed esigenze in maniera completa ed autonoma (evitando spiacevoli episodi come la gita mancata per _1 per l'impossibilità di acquisire il consenso paterno).
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Alla successiva udienza del 30.3.2023 si è costituito tardivamente il , il quale, CP_1 non opponendosi allo scioglimento del vincolo matrimoniale, deduceva: (…) il sig. ha tutte le intenzioni sia di recuperare il rapporto con le figlie e CP_1 _1
sia di provvedere alle figlie come stabilito dal Tribunale di Napoli con la Per_2 sentenza di separazione. Se nel corso di questi anni si è sottratto ai suoi obblighi non è certo dipeso dalla sua volontà ma è solo a causa del suo precario stato di salute, che gli impedisce di condurre una vita normale. Il Sig. , infatti, è affetto da Controparte_1 diversi anni da una patologia gravemente invalidante (…) per la quale è in cura presso il Dipartimento ad Attività integrata di Onco-Ematologia dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II. Tale patologia, come sopra detto è gravemente invalidante, al punto che, quando si trova in una fase acuta della malattia, il sig. non è in CP_1 condizioni di uscire di casa né di frequentare nessuno. (…) Alla luce di quanto dedotto si ribadisce che vi è tutta la volontà del resistente di recuperare il rapporto con le figlie e e che pertanto il sig. si dichiara disponibile ad _1 Per_2 CP_1 intraprendere ogni percorso che l'adito Tribunale vorrà delineare per consentire la regolare frequentazione con le figlie, compatibilmente con le sue condizione di salute e con gli impegni scolastici ed extra scolastici di e . _1 Per_2
Il sig. attualmente è disoccupato e percepisce dal luglio 2021 il Controparte_1 reddito di cittadinanza per un importo mensile di € 500,00; non percepisce alcun altro reddito, pertanto allo stato non riesce a versare quanto stabilito in sede di separazione, e poi confermato in seguito all'udienza presidenziale, per il mantenimento delle figlie e . _1 Per_2
Ribadendo, ancora una volta, la volontà del sig. ad essere presente per le CP_1 figlie anche dal punto di vista economico, si chiede che l'adito Tribunale voglia rivedere la decisione già assunta in merito all'assegno di mantenimento, stabilendo un importo adeguato all'attuale reddito del Sig. . CP_1
Ha chiesto: 1) Confermare il provvedimento di affido esclusivo delle minori e _1
alla madre con la possibilità per il padre di poter vedere le Per_2 Parte_1 figlie concordando con la madre le tempistiche degli incontri, con il conseguente rigetto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
2) Stabilire per il mantenimento delle minori e un assegno di € 250,00 mensili, oltre il _1 Per_2
50% delle spese straordinarie da concordare, da rivalutarsi e adeguarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
Esaurita la fase istruttoria a mezzo del libero interrogatorio delle parti, dell'attivazione dei SS competenti per territorio e dell'ascolto della minore la causa è stata _1 riservata in decisione all'udienza del 20.6.2024.
Nel merito, la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 4402/2021, passata in cosa giudicata. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei
12 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la
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comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'affido di ( (11.12.2008) e (18.7.2015) il Collegio osserva _1 Per_2 quanto segue. Dall'istruttoria svolta è emersa la completa inadeguatezza del padre a ricoprire il suo ruolo genitoriale nei confronti della figlie, e non è stato possibile – malgrado gli sforzi degli operatori e del curatore e le risorse e gli strumenti adoperati nel corso del giudizio – recuperare il padre e consentirgli di riallacciare il suo rapporto con le figlie. È stato, infine, ritenuto necessario anche sospendere gli incontri tra le bambine ed il sulla scorta di un'ultima allarmante relazione dei SS della IX Municipalità CP_1
(che hanno svolto un lavoro encomiabile, ma, purtroppo, vano).
Orbene, alla prima udienza del 30.3.2023, alla quale era presente il resistente, le parti sono state ascoltate dal Giudice. La sign. ha dichiarato: le mie figlie sono deluse dal comportamento del Parte_1 padre che per tanti anni non si è curato di loro né dal punto di vista affettivo né materiale. Non mi ha mai dato nulla per le figlie che manteniamo solo io ed il mio compagno convivente;
abitiamo a Pianura in una casa in locazione che paghiamo 380 euro al mese ed il contratto è intestato a me. sapeva che oggi avevamo _1 udienza e mi ha chiesto se poteva venire. Non sono mai iniziati i percorsi dopo la sentenza di separazione presso i SS. va alla CI (artistico) ad Agnano e _1 l'altra va in II elementare. La piccola l'accompagno io a scuola e la Per_2 _1 porta Gennaro. esce il pomeriggio mentre torna a pranzo. Sono Per_2 _1 disponibile ad iniziare i percorsi presso i SS. Insisto per la decadenza. Mio marito non mi dà mai il consenso per niente ed ogni volta che ne ho bisogno devo fare i salti mortali;
spesso le figlie hanno dovuto rinunciare anche alle gite.
Il ha dichiarato: sono disponibile a fare qualunque cosa per riallacciare il CP_1 rapporto con le mie figlie che non vedo da due anni. Ho capito di aver commesso molti errori e sono pronto a ricominciare. Purtroppo mi hanno diagnosticato un tumore e mi sto curando: non posso più lavorare come muratore;
ogni mattina devo andare al Policlinico per la terapia. Ho saputo della causa di divorzio solo dopo che l'avv. Sorrentino mi ha contattato ed ho chiamato subito l'avv. Ferretti che si è costituito. Mio padre non mi aveva dato la cartolina. Vivo nella stessa palazzina a Pianura dei miei genitori e la casa è di mia madre. E' la ex casa coniugale. la _1 ricorda mentre era troppo piccola. Non posso lavorare e prendo il RDC. Non Per_2 ho mai corrisposto alcunchè per le mie figlie. Sono in attesa di pensione di invalidità per la quale ho fatto domanda due anni orsono. Posso corrispondere la somma di € 100,00 in liquidità, mentre posso usare la carta del RDC per comprare loro qualcosa. Il gi, ha mandato ai SS di Pianura - che hanno avuto in cura il nucleo nel giudizio di separazione - per attivarsi in ordine alla calendarizzazione degli incontri padre-figlie, onerando i SS di iniziare con il sign. il percorso di sostegno alla genitorialità CP_1 al quale lo stesso ha dato disponibilità. Ha, inoltre, preso atto della disponibilità della sign.ra di condurre lei personalmente le figlie presso l'abitazione del padre Parte_1 per verificare se effettivamente le stesse avessero intenzione di riallacciare il rapporto col padre. Ha ammonito il sign. alla corresponsione dell'assegno di CP_1 mantenimento per le figlie nella misura – temporaneamente – di 200,00 euro per entrambe le figlie, fatta salva ogni ulteriore determinazione in attesa del deposito della documentazione da parte del . CP_1
Successivamente, atteso che la minore era troppo piccola per poter essere _1 ascoltata nel giudizio di separazione, è stata disposta l'audizione della stessa che, in attesa dell'attivazione dei percorsi e della calendarizzazione degli incontri da parte dei SS- all'udienza del 18.1.2024 ha dichiarato: sono serena nelle mie dichiarazioni e non
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sono stata influenzata da nessuno. Devo dire che mio padre nel corso degli incontri presso il Polo- che si tengono il mercoledì-non è sempre costante e presente;
le prime volte è stato scortese con me ed ha cominciato a rinfacciarmi cose sulle quali io non c'entravo niente, perché mi ha parlato della separazione con mamma e mi disse che non portavo rispetto alla sua famiglia, ai nonni e mi diede anche della “bambina” .
Per questi motivi
ci litigai. Dovettero poi intervenire le operatrici per fargli capire che non era quello il modo di rivolgersi a me. Su questo punto intendo precisare che, addirittura sua sorella quando mi incontra per strada non mi saluta, per cui io non penso di avere dei doveri nei loro confronti ma penso che avrebbero dovuto loro venire incontro a noi che siamo due bambine e non l'hanno mai fatto per cui io ho chiuso con la famiglia di mio padre. Successivamente, negli altri incontri, lui ha cercato di recuperare e mi ha fatto anche qualche domanda su di me. Tuttavia non posso dire che prima della separazione il nostro rapporto fosse “normale” in quanto è sempre stato un padre assente e distaccato da un punto di vista psicologico. Non ho piacere ad andare a casa sua dove vive con la compagna e con i figli di lei perché non mi sento a mio agio. Aggiungo che l'estate scorsa, in occasione di un incontro che dovevamo fare insieme, ma da soli poiché non erano state ancora previste le visite assistite, lui mi disse che non stava bene e non ci incontrammo. Il giorno dopo vidi su Facebook che la compagna aveva postato delle foto di loro due al mare. Io non gli dissi nulla e poi, quando lo vidi, glielo rinfacciai. Spesso mi ha deluso e continua a deludere ancora che non vuole più andare al Polo e che comincia a stare Per_2 male due giorni prima del mercoledì. La mia figura di riferimento maschile è il compagno di mamma che è molto gentile con noi e si prende cura di noi. Mio padre qualche volta mi scrive sul telefono ma gli operatori del Polo hanno detto che non deve farlo. Io posso accettare che lui mi scriva ma con un limite di orario perché altrimenti inizia a mandare messaggi continuamente, come ha già fatto in passato. Per questo propongo che mi possa scrivere, se vuole, dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
Aggiungo che mi ha regalato una piastra per i capelli, una borsetta e tre paia di scarpe di sua spontanea volontà e a ha regalato un tablet;
spesso parla della Per_2 sua malattia ma io non ho ben capito di che si tratti anche se ho la sensazione che qualche volta la usi come scusa. Per esempio, ieri non è venuto al Polo e devo dire che per fortuna gli operatori ci avvisano sempre. A domanda del Giudice dichiara: Mia nonna paterna l'anno scorso mi mandò un messaggio vocale molto aggressivo nel quale urlava contro di me e mi rimproverava per la sofferenza del figlio che, a suo dire, era causata da me e da mia sorella. Io fui molto ferma e decisa nel risponderle e lei non mi ha più cercato. Io ho chiuso con la famiglia di mio padre perché si sono comportati troppo male con me, mia mamma e con . Ho imparato a difendermi Per_2 da sola perché sono stata troppo male a causa di mio padre ed i miei problemi anche di rendimento scolastico sono legati a questo rapporto difficile con mio padre. L'anno scorso mi ha seguita una psicologa di nome presso il Comune di Pianura Per_2 però ora è in maternità. Mi farebbe sicuramente bene parlare con qualcuno per tirare fuori tutte le mie insicurezze e la mia sofferenza. Frequento il I anno di Istituto Alberghiero che ho dovuto ripetere proprio per questa angoscia che mi porto dentro. Sono consapevole che l'avv. Sorrentino mi è stato nominato dal Giudice e mi posso rivolgere a lei se ne ho bisogno. Io voglio bene a mio padre ma ormai non mi fido più perché mi ha sempre delusa. Per quanto riguarda il rapporto di con pap, in Per_2 un primo momento, quando lo ha iniziato a vedere una volta a settimana al Polo, il rapporto era migliorato poi, da quando lui non si è più presentato, ha detto di Per_2 non volerlo più vedere. Lei stava iniziando a riprendere fiducia in papà ma poi si è tirata indietro quando lui si è dimostrato di nuovo, come al solito, assente. Penso che gli incontri al Polo servano a tutti noi poiché quando ci vedevamo al di fuori del polo
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non riuscivamo nemmeno a parlare. Raccolgo l'invito del Giudice a cercare di convincere a venire anche lei al Polo anche perché devo dire che le persone Per_2 che ci seguono sono capaci e riescono a far capire a mio padre il significato della parola comunicazione che tra noi non c'è mai stata;
per cui penso che questi incontri con queste modalità siano utili. Aggiungo che fino al 2022 mio padre non si era mai ricordato del mio compleanno, invece dal 2022 mi ha scritto qualche giorno dopo il mio compleanno. Adesso non mi aspetto neanche più che mi faccia gli auguri e non ci rimango neanche più male perché ho capito come è fatto e non mi aspetto niente da lui, ho capito che devo accettare questo suo modo di essere.
Infine, con relazione del 18.4.2024, la dott.ssa e la dott.ssa Persona_3 [...] hanno depositato le seguenti note: Il percorso di incontri in Spazio neutro Per_4 presso il Polo Territoriale per le Famiglie, disposto da codesta A.G, non sembra attualmente seguire una buona evoluzione. Si allega la relazione del Polo in cui si evince una non continuità degli incontri, a discapito della tutela e serenità delle minori. Sebbene gli incontri, da quanto riferito, siano stati disattesi talvolta dalle minori, talvolta dal padre, si è cercato anche di comprenderne i motivi. Difatti, le minori riferiscono di non aver rispettato gli appuntamenti per motivi di salute, delle stesse o della madre che le accompagna, talvolta per motivi organizzativi. Il sig.
riferisce di aver disatteso gli incontri per motivi di salute, talvolta riferendo CP_1 di avere l'auto rotta. L'obiettivo degli incontri in spazio neutro è quello di ricostruire e mantenere una sana relazione tra le minori ed il papà, in un ambiente accogliente, dove superare le difficoltà che ostacolano tale relazione. Tuttavia, sebbene inizialmente vi era stata un'evoluzione positiva degli incontri, in quanto le minori avevano iniziato a provare un senso di fiducia nel recuperare il rapporto con il padre, ad oggi tale fiducia sembrerebbe essere svanita, in quanto le stesse manifestano un senso di malessere nel proseguo degli incontri. sembrerebbe ormai essere _1 rassegnata al fatto di non recuperare il rapporto con suo padre, la ragazza riferisce di aver creduto, inizialmente, che ciò fosse possibile e di essersi impegnata nel far andare bene le cose, anche se a volte provava dispiacere nelle parole dette dal padre durante gli incontri, per le quali si sentiva spesso colpevolizzata. riferisce di _1 essere delusa dal comportamento del padre, il quale, non è presente nemmeno telefonicamente nell'ora prevista e concordata in sede di udienza. La ragazza ha manifestato più volte un senso di disagio, soprattutto a livello scolastico, infatti, è stata segnalata dall'Istituto scolastico “G. Rossini” per dispersione scolastica, anche se al momento sembrerebbe aver ripreso una frequenza regolare, aprendosi maggiormente anche alle interazioni con i suoi coetanei. , invece, da quanto Per_2 riferito telefonicamente dalle insegnanti dell'I.C.S “ ”, all'indomani Per_5 dell'incontro in spazio neutro, spesso non si presenta a scuola oppure va via prima riferendo un malessere fisico. Si fa presente che, in merito ai percorsi di sostegno e supporto psicologico che codesta A.G. ha disposto per entrambe le minori, si è al momento in attesa per la discussione del caso presso il “Gruppo di Valutazione di Procedimenti Giudiziari per i Minori”. Tuttavia, entrambe le minori hanno fatto un primo accesso spontaneo al Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Asl Na 1 Ds 26;
risulta attualmente in attesa di visita neuropsichiatrica per le difficoltà Per_2 riscontrate in ambito scolastico, mentre a è stato riscontrato un disturbo di _1
“fobia scolare” (si allega certificazione). Si è provveduto a concordare un incontro con le minori presso lo scrivente Servizio al fine di poter comprendere l'effettiva volontà delle stesse nel voler perseguire gli incontri in Spazio Neutro. , Per_2 influenzata, non era presente;
, invece, in tale occasione esprime la volontà di _1 non continuare gli incontri. Per quanto concerne il sig. , da contatti CP_1 intercorsi telefonicamente, l'uomo riferisce di essersi trasferito dal quartiere
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Secondigliano, dove viveva con la compagna ed i figli di quest'ultima, al quartiere Pianura presso la propria abitazione. Pertanto, sono stati fissati diversi colloqui presso la sede del Servizio sociale, tuttavia, l'uomo non si è presentato, adottando comportamenti sfuggenti rispetto al contatto e confronto con lo scrivente Servizio. Da quanto riferito dalle figlie, sembrerebbe che l'uomo sia di recente ritornato nel quartiere di Secondigliano, secondo tale distanza ha provocato un maggior _1 allontanamento dell'uomo dalle figlie. Si è provveduto a contattare nuovamente l'uomo telefonicamente, senza mai ottenere risposta. Pertanto, alla luce di quanto esposto e, di comune accordo con la Curatrice speciale delle minori, Avv. Michela
Sorrentino, si richiede a codesta A.G. di valutare la possibilità di sospendere gli incontri in spazio neutro tra le minori ed il padre.
Gli incontri padre-figlie, su istanza del curatore- sono pertanto stati sospesi dal Gi con ordinanza del 23.4.2024. Orbene, su tali evidenze istruttorie, lette le note conclusionali del procuratore della ricorrente e del curatore delle minori, il Collegio ritiene che la richiesta di decadenza del padre, ai sensi dell'art. 333 c.c., (con parere favorevole del PM) meriti di essere integralmente accolta. Da quanto sopra esposto, emerge con evidenza che il padre delle minori, così come nella fase separativa, non ha dimostrato alcun miglioramento e dopo aver inutilmente illuso le figlie, ha perseverato nelle sue condotte. Nonostante il avesse ricevuto fiducia dal Gi, dal curatore e dagli operatori dei SS, non si è CP_1 praticamente più presentato agli incontri. Tali comportamenti non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti delle figlie e possono certamente giustificare la dichiarazione di decadenza dalla potestà del padre. Quanto al regime di frequentazione, considerata l'età delle bambine, gli incontri, di fatto sospesi, potranno riprendere solo quando il padre si impegnerà seriamente ad incontrare le figlie e solo dopo aver dato prova di resipiscenza concretamente seguendo il prescritto e più volte sollecitato percorso di sostegno alla genitorialità.
Sul contributo al mantenimento delle minori. Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c. - norma applicabile anche in materia di divorzio. Punto di partenza, pertanto, va considerato l'ammontare stabilito in sentenza di separazione, (cfr. Cass. civ. sent. n. 1049/2010 secondo la quale non è precluso al giudice del divorzio adottare come parametro valutativo l'assetto patrimoniale stabilito dalle parti in sede di separazione).
Orbene, su tale aspetto della vicenda matrimoniale, mentre la ricorrente ha chiesto confermarsi l'importo originariamente previsto a carico del di € 500,00 CP_1
(come stabilito in sede di separazione), il resistente di contro, ha chiesto che tale somma fosse ridotta ad € 200,00 in quanto egli è disoccupato ed inabile al lavoro a causa della grave malattia. Ha depositato in atti la certificazione dell'Agenzia delle Entrate degli ultimi 3 anni dalla quale non risulta alcun reddito. Peraltro, già in sede di separazione, il Tribunale aveva dato atto dell'assenza di documentazione da patte del
. CP_1 Nel corso del giudizio, e precisamente all'udienza del 30.3.2023, il Gi – preso atto delle dichiarazioni del e tenuto conto della documentazione allegata dalla CP_1 quale emergeva che lo stesso è inabile al lavoro, percepiva solo il RDC ed era in attesa della pensione di invalidità per la quale aveva fatto domanda, - aveva ridotto ad € 400,00 il suo contributo al mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00. Orbene, il Collegio, pur tenendo conto che la ricorrente, all'udienza del 30.3.2023 aveva acconsentito, temporaneamente, ad accettare la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del marito per le figlie nella misura di € 200,00 per andare incontro alle esigenze del marito che aveva manifestato di avere notevoli difficoltà
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economiche, non può che confermare tale importo. Infatti, sebbene le esigenze dei figli aumentano con l'età senza che sia necessario sul punto allegare alcuna prova, e sebbene sia venuto meno (in sede di conclusioni) il consenso della alla Parte_1 corresponsione della somma di € 200,00 da parte del , è anche vero che nel CP_1 corso del giudizio nulla è mutato rispetto alle condizioni lavorative e di salute del resistente che è inabile al lavoro a causa della grave malattia. Va, pertanto, confermata l'ordinanza del Gi con la quale è stato posto a carico del l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento delle minori nella misura di € 200,00 all'attualità con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Entrambi i genitori sono tenuti al 50% a carico del padre per le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra COA Napoli e Presidenza del Tribunale del 7.3.2018.
Sul regime delle spese. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM. 147/2022 (scaglione di riferimento per cause di valore indeterminabile da € 26.000,01 ad € 52.000,00), in relazione a tre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il 16.6.2008 da e;
Parte_1 Controparte_1
b) Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale Controparte_1 nei confronti delle figlie (nata il [...]) e (nata _1 Per_2 il 18.7.2015);
c) sospende il diritto di visita del padre;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente Controparte_1 mensilmente la somma di euro 200,00 per il mantenimento delle figlie con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT; e) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del
50% alle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74. (atto n. 37, Parte I Sez. W reg. atti matrimonio anno 2008);
g) Condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Controparte_1 rappresentanza in favore della ricorrente liquidate in complessivi € 2.665,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA se dovute;
h) Pone a carico di le spese di giudizio del curatore Avv. Controparte_1
Michela Sorrentino, come liquidate con separato decreto, e per esso a favore dello Stato.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'8.11.2024
Il G.Rel. Il Presidente
Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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