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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1523/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1523/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. OTTOLINI Parte_1 C.F._1
ELISA del Foro di Verbania, con studio in Arona (NO), Via Roma n. 32 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BEER Controparte_1 C.F._2
ALBERTO del Foro di Verbania con studio in Verbania C.so Mameli n.47ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Nel merito IN PRINCIPALITA'
A) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, ancorchè parziale, imputabile al Sig.
[...]
a danno del Sig. e, per l'effetto, condannare il convenuto al puntuale P_ Parte_1 adempimento mediante l'apposizione nel veicolo UY UC targato FB529TX, dei ricambi originali in luogo delle componenti non originali;
B) per l'effetto dell'inadempimento contrattuale accertato e dichiarato, condannare il Sig.
[...]
al risarcimento del danno in favore del Sig. mediante il pagamento della P_ Parte_1
pagina 1 di 14 somma necessaria e già preventivata in € 4.843,00 relativa all'intervento di sostituzione della scatola guida del veicolo UY UC targato FB 529 TX, o della maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e/o che il Giudice riterrà di giustizia;
C) con vittoria di spese ed onorari di causa. IN SUBORDINE D) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, ancorchè parziale, imputabile al Sig. a danno del Sig. Controparte_1 e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione dell'importo eccedentemente Parte_1 percepito dal Sig. e risultante dalla differenza tra il valore delle componenti originali Controparte_1 non installate sul veicolo UY UC targato FB529TX e le componenti non originali realmente installate su di esso;
E) per l'effetto dell'inadempimento contrattuale accertato, condannare il Sig. al Controparte_1 risarcimento del danno in favore del Sig. mediante il pagamento della somma Parte_1 necessaria e già preventivata in € 4.843,00 relativa all'intervento di sostituzione della scatola guida del veicolo UY UC targato FB 529 TX, o della maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e/o che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di causa. IN ULTERIORE SUBORDINE F) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, ancorchè parziale, imputabile al Sig.
[...]
a danno del Sig. e, per l'effetto, condannare il convenuto a sostenere a sue P_ Parte_1 spese, presso l'officina meccanica designata dal Sig. l'intervento di sostituzione della scatola Pt_1 dello sterzo del veicolo di proprietà del sig. targato FB 529 TX mediante la posa di Pt_1 componenti originali. G) ovvero, in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, ancorchè parziale, imputabile al Sig. a danno del Sig. e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 Parte_1 convenuto a sostenere a sue spese e cure l'intervento di sostituzione della scatola dello sterzo del veicolo di proprietà del Sig. targato FB 529 TX mediante la posa di componenti originali. Pt_1
H) condannare il Sig. al rimborso in favore del Sig. della somma Controparte_1 Parte_1 risultante dalla differenza tra il valore/prezzo delle componenti originali non posate sul veicolo del Sig. e le diverse componenti installate. Con vittoria di spese e onorari di causa. Parte_1
In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie datate 12/05/2023 e
31/05/2023 che, per motivi di sinteticità, qui si intendono integralmente ritrascritte;
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta;
- si chiede volersi ammettere CTU tecnica volta ad accertare il valore delle componenti non originali installate sul veicolo di proprietà del Sig. rispetto alle componenti originali mai Parte_1 installate ma per le quali è stato comunque corrisposto il prezzo;
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare al Sig. di esibire la documentazione contabile Controparte_1
(fatture di acquisto e ddt) atta a dimostrare la provenienza delle componenti non originali installate sul veicolo Hyundai UC di proprietà del Sig. essendo documentazione necessaria Parte_1 per comprendere la natura di dette componenti non diversamente acquisibili aliunde;
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla luce del fatto che la fattura emessa dal Sig. è generica, P_ ordinare allo stesso di esibire ogni altra documentazione contabile e non, atta a verificare l'originalità di ogni singolo pezzo di ricambio installato sul veicolo di proprietà del Sig. oltre che Pt_1 l'esecuzione di ogni altro a diverso intervento indicato in perizia, così da poter accertare la correttezza
pagina 2 di 14 delle ulteriori lavorazioni eseguite, posto che non vi è modo di ottenere la suddetta documentazione in altro modo”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, reiectis contrariis e previa ogni opportuna e dovuta declaratoria in fatto ed in diritto, nel merito rigettare le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con refusione delle competenze e delle spese di lite.
In via istruttoria voglia l'Ill.mo Tribunale disporre l'escussione dei testi ancora non escussi da parte convenuta di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n.2 C.p.c. sui capitoli di prova ivi indicati o, in via subordinata, sui capitoli di prova già ammessi con l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori datata 11.10.2023”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione ha proseguito innanzi all'intestato Tribunale il giudizio Parte_1
precedentemente introdotto davanti al Giudice di Pace, a seguito della declaratoria d'incompetenza di quest'ultimo, chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, la condanna di
[...]
all'adempimento e al risarcimento del danno. In particolare ha esposto: P_
- che era proprietario dell'autovettura marca UY modello UC targato Parte_1
FB529TX, immatricolata in data 18.02.2016, la quale in data 08.08.2017 era stata coinvolta in un sinistro stradale;
- che a seguito del sinistro Linear S.p.a. (compagnia presso cui il era assicurato per la RCA) Pt_1
aveva autorizzato una serie di interventi sul veicolo incidentato, volti alla riparazione dello stesso per la somma complessiva di euro 4.180,52;
- che per l'esecuzione dei lavori si era rivolto all'officina meccanica di Parte_1 P_
, con sede legale in Omegna alla Via Carcallo 34, impresa convenzionata con Linear S.p.a. e
[...]
dalla stessa compagnia di assicurazioni consigliata;
- che in data 16.10.2017, all'atto della restituzione del veicolo a a lavorazioni Parte_1 ultimate, aveva trasmesso a Linear S.p.a. la fattura relativa all'intervento eseguito ed Controparte_1
autorizzato che, sebbene priva della elencazione dettagliata delle lavorazioni eseguite e delle pagina 3 di 14 componenti sostituite, risultava comunque conforme al preventivo di spesa indicato dal perito dell'assicurazione in euro 4.180,00;
- che la compagnia di assicurazioni, quindi, aveva provveduto al pagamento dell'importo fatturato mediante un bonifico bancario direttamente in favore dell'autofficina di , al quale il Controparte_1 sig. – per comodità – aveva ceduto il credito così da evitare inutili passaggi di somme di Pt_1
denaro;
- che, a distanza di pochissimi giorni, e nello specifico in data 20.10.2017, nonostante Parte_1
le riparazioni eseguite dalla Carrozzeria Officina Buissonin Diego, aveva scoperto, in occasione di un giro prova volto alla verifica della tenuta di strada del veicolo, che l'autovettura manifestava ancora diverse problematiche nella guida;
- che, in particolare, il veicolo non aveva tenuta di strada e mostrava una tendenza a sbandare verso il lato sinistro, sicché l'attore aveva chiesto a Linear S.p.a. di riaprire il sinistro per poter così intervenire nuovamente sul veicolo e risolvere in via definitiva anche le ulteriori problematiche emerse;
- che, quindi, il si era rivolto ad altra officina meccanica denominata Citroen Top Auto S.n.c., Pt_1
con sede in Omegna alla Via IV Novembre 300;
- che con la riapertura del sinistro, Linear S.p.a. aveva autorizzato il perito, sig.ra ad Persona_1
effettuare nuovi rilievi sul veicolo di proprietà del a seguito dei quali, la stessa aveva Pt_1 individuato la necessità di ulteriori interventi di riparazione, come risultava dall'integrazione peritale;
- che in data 09.11.2017 la Carrozzeria /Officina Top Auto S.n.c. aveva consegnato il veicolo al sig. ripristinato anche delle ultime problematiche emerse e aveva emesso la fattura, trasmettendola Pt_1
a Linear S.p.a. per ottenere anche in tal caso il pagamento diretto dell'importo;
- che da quel momento l'autovettura Hyundai UC di proprietà dell'esponente non aveva più manifestato problematiche fino al mese di maggio del 2019 quando, a seguito di una periodica sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi, l'odierno attore si era accorto di un improvviso malfunzionamento nella scatola guida che mai prima di quel momento si era reso conto di avere;
- che, stante la particolarità dell'evento, il sig. aveva fatto visionare il veicolo da una Officina Pt_1
Convenzionata con così da ottenere un parere tecnico preciso sul tipo di intervento da CP_2 eseguire, alla luce anche del fatto che l'autovettura in questione era ancora coperta da garanzia CP_2 avendola il estesa a cinque anni al momento dell'acquisto; Pt_1
pagina 4 di 14 - che l'Officina Convenzionata a cui il si era rivolto, era la ditta Clerici S.r.l. sita in CP_2 Pt_1
Novara alla Via Biandrate 61 alla quale era stato affidato il veicolo in data 29.05.2019, affinché i tecnici meccanici potessero effettuare un check up del veicolo ed ivi determinare le cause alla base del riscontrato problema alla scatola della guida;
- che, a seguito del check up eseguito, Clerici S.r.l. aveva individuato degli inconvenienti che pregiudicavano la garanzia relativa alla scatola sterzo e, conseguentemente, l'intervento di riparazione, che era stato preventivato in euro 4.843,00, non avrebbe potuto essere sostenuto da ma CP_2
avrebbe dovuto essere posto interamente a carico del Pt_1
- che, difatti, Clerici S.r.l. nel report consegnato all'attore aveva dichiarato che la vettura aveva evidentemente subito un sinistro in seguito al quale erano stati sostituiti il braccio oscillante inferiore della sospensione con un ricambio originale oltre che il tirante, la testina e la cuffia della scatola della guida del lato sinistro del veicolo, con pezzi non originali;
- che con mail del 01.07.2019 la ditta Clerici S.r.l. aveva ribadito nuovamente l'impossibilità di manlevare l'odierna parte attrice da costi rappresentando quelle che erano le criticità emerse;
- che nello specifico essi avevano dichiarato che “(…) i componenti costituenti la scatola guida, oggetto della garanzia, quali: alberino sinistro, tirante scatola guida sinistro e relative cuffie, non sono originali e vanno quindi ad inficiare la garanzia sul complessivo scatola sterzo”;
- che, nel frattempo, il sig. scoperta la circostanza di essere stato “vittima” di un non puntuale Pt_1
adempimento da parte di una od entrambe le officine meccaniche che si erano occupate della riparazione del suo veicolo a seguito del sinistro, con conseguente possibilità di addebito a titolo di responsabilità contrattuale, aveva iniziato una sorta di indagine personale per comprendere a chi attribuire la causazione dei fatti da cui ne stava derivando un danno ingente;
- che lo stesso, pertanto, si determinava a chiedere a Linear S.p.a. il rilascio di copia della perizia redatta dalla signora in occasione della prima riparazione, nonché copia della seconda Per_1 relazione a titolo di integrazione anch'essa a firma al fine di comprendere il tipo di intervento Per_1 effettuato dall'una e dall'altra officina meccanica;
- che Top Auto S.n.c. aveva prodotto sia il ddt di acquisto delle componenti sostituite dal rivenditore autorizzato, che nella zona era comunque la ditta Clerici S.r.l., oltre che la fattura emessa a saldo delle lavorazioni eseguite;
pagina 5 di 14 - che Top Auto S.n.c., inoltre, con successiva mail di pari data, aveva trasmesso per completezza al anche la diagnosi sul veicolo UY UC inviata loro proprio dall'autofficina Clerici Pt_1
S.r.l., in cui era stato rappresentato ancora una volta che il problema riguardava la testina, il braccio giunto e la cuffia di protezione che erano risultate non essere originali;
- che dalla documentazione offerta in comunicazione da Top Auto S.n.c. emergeva che le suddette componenti non erano però state oggetto di intervento sostitutivo da parte loro;
- che, quindi, l'attore ricevute nel mentre le relazioni peritali che la sig.ra aveva Pt_1 Persona_1
eseguito su incarico di Linear S.p.a., aveva proceduto ad una verifica incrociata tra le componenti risultate non originali installate nella sua auto (e dettagliatamente indicate da Clerici S.r.l.) e le parti meccaniche (intese come originali) indicate nella perizia tra quelle da sostituire;
- che, pertanto, accertato che le suddette componenti erano indicate nelle lavorazioni Parte_1
affidate a , lo interpellava al fine di ottenere da costui i chiarimenti necessari, oltre che Controparte_1
la copia della eventuale documentazione in suo possesso atta ad escludere ipoteticamente una sua responsabilità;
- che, pertanto, allo stesso, mediante raccomandata a/r datata 06.06.2019, era stato chiesto di fornire copia della fattura di acquisto e/o di documenti di trasporto accertanti l'eventuale bontà delle componenti sostituite, così da accertarne l'originalità che era stata esclusa dalla Officina autorizzata
UY;
- che, nonostante la ricezione della raccomandata, non perveniva alcun riscontro da parte del sig.
, tant'è che si rendeva necessario l'invio di altra comunicazione a mezzo pec datata P_
18.06.2019, rimasta parimenti senza riscontro;
- che, sulla base della documentazione posseduta dall'attore, non emergevano dubbi sulla responsabilità di , il quale – in occasione dell'intervento di riparazione del veicolo – aveva, quindi, P_
adempiuto alla propria obbligazione in modo inesatto, sostituendo alcune componenti del veicolo indicate dal perito con prodotti non originali compromettendo così l'operatività della Persona_1
garanzia;
- che in data 11.07.2019 era stato invitato alla stipula di una convenzione di Controparte_1
negoziazione assistita ex art. 3 del DL 132/2014 convertito in L. 162/2014 sia per tentare una pagina 6 di 14 risoluzione stragiudiziale della controversia, sia per ottenere la necessaria condizione di procedibilità, qualora fosse stato necessario adire l'Autorità Giudiziaria competente;
- che tra le parti in causa, nell'agosto del 2017, si era perfezionato un contratto di fornitura e posa di componenti meccaniche;
- che per l'effetto di tale contratto il sig. avrebbe dovuto adempiere in modo puntuale P_ all'obbligazione assunta mediante la sostituzione delle componenti danneggiate dal sinistro ed indicate nella relazione di stima del perito;
- che, nello specifico, il sig. avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione delle seguenti P_
componenti: parafango anteriore sinistro, modanatura arco passaruota anteriore sinistro, supporto laterale paraurti anteriore sinistro, parasassi passaruota anteriore sinistro, paraspruzzi parafango anteriore sinistro, modanatura inferiore porta anteriore sinistra, disco ruota in lega sinistro, mozzo anteriore con cuscinetto lato sinistro, ammortizzatore anteriore sinistro, supporto barra stabilizzatrice anteriore sinistra, side step, tirante sterzo sinistro, testa a snodo tirante sterzo sinistro, cuffia tirante sterzo sinistro;
- che il convenuto non aveva adempiuto in modo esatto all'obbligazione assunta, benché avesse percepito il pagamento dell'importo preventivato che si riferiva ad un adempimento a regola d'arte;
- che, difatti, lo stesso aveva installato sul veicolo di proprietà del sig. alcune componenti non Pt_1
originali che erano state dettagliatamente indicate dalla officina autorizzata Clerici S.r.l. di CP_2
Novara, quali il tirante, la testina e la cuffia;
- che la garanzia del veicolo era stata inficiata a causa della non puntuale esecuzione dei lavori eseguiti dall'odierno convenuto;
- che, ad avviso della giurisprudenza, la sostituzione di un componente con un altro non originale doveva sempre essere discussa con il cliente;
- che, di conseguenza, si presumeva che il ricambio utilizzato dall'officina fosse sempre originale e non un ricambio con qualità conforme, a meno che non emergesse un diverso accordo in tal senso;
- che il mancato rispetto di questi comportamenti implicava responsabilità contrattuale del meccanico o del carrozziere, il quale era, quindi, tenuto al risarcimento del danno in favore del proprietario del veicolo;
pagina 7 di 14 - che, pertanto, l'attore chiedeva sia il puntuale ed esatto adempimento, conformemente all'importo di denaro percepito, o in subordine di rimborsare al la differenza di valore tra i pezzi installati e Pt_1
quelli originali non posati, sia il risarcimento del danno nella forma del pagamento del prezzo portato dall'intervento di sostituzione della scatola dello sterzo, non più coperta da garanzia, che era stata preventivata in euro 4843,00, o nella maggiore o minor somma che sarebbe risultata all'esito del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree. In particolare ha esposto:
- che si era rivolto all'esponente, titolare di officina meccanica e carrozzeria, per la Parte_1
riparazione del proprio veicolo e che la riparazione era stata seguita dal perito Persona_1
intervenuta per un primo esame del danno in data 24/08/2017;
- che immediatamente era stato reso edotto che la riparazione in oggetto avrebbe Parte_1
richiesto lungo tempo in quanto era necessario procedere allo smontaggio del veicolo per verificare accuratamente la parte meccanica e che, considerando poi il periodo di ferie, lo smontaggio stesso e l'ordinazione dei pezzi di ricambio sarebbe avvenuto non prima della riapertura prevista per i primi giorni di settembre 2017;
- che, inoltre, a tali tempi occorreva poi aggiungere anche quelli relativi al reperimento dei pezzi di ricambio ed alla loro spedizione in carrozzeria;
- che l'esponente, dopo le riparazioni e prima della restituzione del veicolo al cliente, aveva effettuato una prova su strada la quale aveva dato da subito esito positivo, non presentando alcun problema dopo aver sostituito i componenti richiesti;
- che, in ogni caso, l'esponente aveva chiesto al cliente di effettuare le prove necessarie prima di chiudere la pratica assicurativa, e ciò per testare il veicolo in qualsiasi condizione stradale;
- che era stata, altresì, effettuata un'ulteriore convergenza dopo l'assestamento su strada, e ciò dopo un breve periodo di utilizzo;
- che alcuni giorni dopo la consegna dell'autoveicolo l'attore era ritornato in carrozzeria lamentando un rumore nella parte anteriore sinistra e che prontamente si era provveduto a far lasciare la vettura in officina ed a verificare quale fosse il problema;
pagina 8 di 14 - che, all'esito delle verifiche effettuate, era stato sostituito il mozzo ruota, previa verifica della concessionaria;
Controparte_3
- che su richiesta di controparte l'autovettura era stata poi portata presso la concessionaria CP_3
di Omegna, la quale aveva dichiarato che la vettura era perfettamente funzionante e che non
[...]
aveva alcun malfunzionamento;
- che le sostituzioni effettuate da , per quanto riguarda la parte meccanica, erano state: Controparte_1
l'ammortizzatore anteriore sinistro (originale), il mozzo ruota anteriore (originale) e la testina sterzo
(non originale ma ricambio equivalente);
- che, per quanto riguardava il giunto ed il tirante, non erano mai stati sostituiti dal Sig.
[...]
, in quanto Hyundai non li forniva separatamente: la testina sterzo è stata sostituita come P_ ricambio equivalente per ragioni di celerità nella riparazione dell'autoveicolo, nonché per verificare a priori se fosse o no necessaria la sostituzione dell'intera scatola guida;
- che, inoltre, aveva autorizzato l'esponente ad utilizzare un ricambio equivalente Parte_1 all'originale e che, quindi, la controparte era perfettamente a conoscenza del fatto che alcuni pezzi di ricambio non erano originali;
- che, in ogni caso, tale circostanza non pregiudicava in alcun modo la correttezza delle riparazioni effettuate;
- che, per quanto riguardava l'importo della perizia, non era stato inserito il paraurti anteriore parte inferiore, che invece era stato necessario sostituire;
- che, in ogni caso, la controparte non chiedeva un risarcimento danni consistito nell'utilizzo di pezzi non originali utilizzati dal convenuto nella riparazione effettuata, ma domandava un risarcimento del danno che sarebbe consistito nell'inoperatività della garanzia della per non essere stati Parte_2
utilizzati pezzi originali;
- che, in ogni caso, era perfettamente a conoscenza, fin da quando sono stati ordinati i Parte_1
pezzi di ricambio, che per ridurre i tempi di riparazione si sarebbero reperiti pezzi di ricambio equivalenti agli originali, chiedendo lui stesso l'utilizzo di questi ultimi ricambi.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 15.3.2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza per la decisione sulle istanze istruttorie dell'11.10.2023.
pagina 9 di 14 La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di tre testi all'udienza del 26.2.2024.
All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 7.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica.
⁎
La domanda attore è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
Occorre, in primo luogo, osservare che il rapporto tra le odierne parti in causa può essere principalmente ricondotto al contratto d'opera ex art. 2222 c.c. La giurisprudenza è costante nel ritenere che “il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo
l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa" (cfr. Cass. n. 12519/2010; Cass. n. 7307/2001). II contratto d'opera si caratterizza per le ridotte dimensioni dell'impresa, nonché per l'impiego di lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia prevalente sia nell'esecuzione dei lavori che nell'organizzazione dei fattori produttivi. Al fine di delineare una distinzione tra le due figure contrattuali assume, dunque, un ruolo centrale la valutazione circa l'entità dei mezzi con cui viene attuato l'oggetto dell'obbligazione. Nella specie, è incontestato tra le parti che, a seguito del sinistro stradale occorso in data 8.8.2017, aveva affidato l'incarico di compiere delle riparazioni sul proprio Parte_1
mezzo alla carrozzeria di , organizzata in forma di impresa individuale, come risulta Controparte_1
dalla visura catastale prodotta (doc. 2). La natura della prestazione richiesta e l'assenza, sia di contestazioni sul carattere prevalentemente personale dell'attività, sia di prova in merito ad una complessa organizzazione dei fattori di produzione, propria del contratto d'appalto, consentono, dunque, d'inquadrare la fattispecie nello schema contrattuale del contratto d'opera.
Tale rapporto presenta, inoltre, dei tratti caratterizzanti del contratto di compravendita, posto che, a causa del danneggiamento conseguente al sinistro, era necessario procedere alla fornitura e alla sostituzione di alcune componenti del veicolo, così come indicate nell'elaborato redatto dal perito dell'assicurazione (doc. 1).
pagina 10 di 14 In ogni caso, non può dubitarsi del fatto che l'attore rivesta la qualifica di consumatore, avendo concluso il contratto di compravendita “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3 cod. cons.). Nella specie devono, quindi, trovare applicazione le disposizioni del Codice del Consumo il quale, all'art. 128 prevede che “ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre”.
Trova, quindi, applicazione la normativa speciale prevista dagli artt. 129 ss. del d.lgs. n. 206 del
06/09/2005, la quale, in un'ottica di maggior tutela per il contraente debole, si aggiunge alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 c.c. e ss., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita, sostituendo alla nozione di vizio redibitorio di cui all'art. 1490 c.c. quella di difetto di conformità. A tale disciplina sono state apportate recenti modifiche dal d.lgs. 170/2021, in attuazione di una Direttiva europea (n. 2019/771), le quali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data. Pertanto, in relazione al caso oggetto del presente giudizio, non trova applicazione l'attuale disciplina consumeristica, ma quella previgente, in vigore nel
2017 al momento della conclusione del contratto.
Sulla base del disposto di cui all'art. 129 cod. con. pro tempore vigente, il consumatore, qualora il bene acquistato presenti delle difformità, ha il diritto a scegliere tra la riparazione o sostituzione del bene o, qualora ciò sia impossibile o inadeguato, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Quindi la riparazione/sostituzione assurge a rimedio primario, mentre la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto rappresentano rimedi secondari, con la possibilità per il consumatore di ricorrere agli stessi in caso di inidoneità del rimedio primario.
Nel caso concreto, l'attore ha domandato, in via principale, l'esatto adempimento della Pt_1 prestazione, con la condanna di controparte all'apposizione nel veicolo UY UC targato
FB529TX dei ricambi originali in luogo delle componenti non originali e ha, inoltre, chiesto il risarcimento del danno mediante il pagamento della somma già preventivata in € 4.843,00 relativa all'intervento di sostituzione della scatola guida del mezzo.
Al fine di dimostrare l'inadempimento contrattuale del convenuto, ha dedotto che, a seguito di un improvviso malfunzionamento nella scatola guida, aveva incaricato l'officina Clerici S.r.l.,
pagina 11 di 14 convenzionata di svolgere un controllo, all'esito del quale era emerso che il tirante, la testina CP_2
e la cuffia della scatola della guida del lato sinistro del veicolo erano stati sostituiti con pezzi non originali. La Clerici S.r.l. aveva, quindi, comunicato all'attore inoperatività della garanzia a causa della presenza di componenti non originali e che l'intervento di riparazione, così come preventivato in euro
4.843,00 (doc. 6), avrebbe dovuto essere sostenuto interamente dal Pt_1
Parte convenuta ha, invece, sostenuto che la sostituzione della testina con un pezzo equivalente non originale era avvenuta con il consenso del cliente, debitamente informato, e che il giunto ed il tirante non erano, invece, mai stati sostituiti da . Controparte_1
Dall'istruttoria espletata risulta provato che l'attore aveva autorizzato il convenuto a sostituire la testina con un pezzo equivalente e non originale. Tale circostanza è stata dichiarata dalla teste la Tes_1
quale ha affermato di essere stata presente al momento in cui era stato informato Parte_1 dell'esigenza di ricorrere a un ricambio non originale (cfr. dichiarazioni teste “Confermo Tes_1
avevamo avvisto che la riparazione sarebbe andata per le lunghe. Ci sarebbero voluti dei mesi.
Abbiamo avvisato il cliente. La scatola guida non presentava dei problemi e occorreva sostituire solo la testina (…) Il sig. è stato informato e ha dato il consenso alla sostituzione della testina con Pt_1 pezzo equivalente. Ero presente quando mio marito lo diceva a e quando quest'ultimo ha dato Pt_1 il suo assenso”).
Non si dubita dell'attendibilità della teste, pur trattandosi del coniuge di , Controparte_1
Sul punto, occorre osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste, legato alla parte da uno dei predetti vincoli, non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass. 24835/2022; Cass. n. 25358/2015; Cass.
n. 2075/2013; Cass. n. 1022/2012). La valutazione in ordine all'attendibilità di un testimone deve, infatti, avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e alla stregua di una valutazione globale del materiale probatorio.
Posto ciò, la circostanza della previa autorizzazione è stata riferita dalla teste in maniera dettagliata, avendo ricordato che all'attore era stata anche mostrata la componente da cambiare (cfr. dichiarazione pagina 12 di 14 “è stato proposto e lui ha acconsentito. Ricordo che siamo anche andati vicino alla vettura per fargli vedere quale fosse il pezzo da sostituire”).
Inoltre, essa non è smentita dalle altre risultanze documentali, posto che l'accertamento compiuto dalla ditta Clerici S.r.l. circa la non autenticità dei pezzi non esclude di per sé che vi sia stato il consenso del cliente all'impiego di componenti non originali.
Non si ravvisando, pertanto, profili di responsabilità della parte convenuta per la sostituzione della testina con un ricambio non originale, essendo avvenuta a seguito dell'autorizzazione espressa dal cliente.
Il convenuto nei propri scritti ha sostenuto che non erano stati, invece, oggetto di sostituzione il tirante e il giunto, da intendersi come la cuffia cui fa riferimento parte attrice sulla base della documentazione prodotta e fornita da Clerici S.r.l. (doc. 7-8). Anche nel corso dell'istruttoria i testimoni, pur non ricordando con precisione, hanno sostanzialmente confermato la mancata sostituzione delle componenti predette ad opera del convenuto (cfr. dichiarazione : “Non mi ricordo con precisione, a Testimone_2 mio avviso il giunto non doveva essere sostituito”; cfr. dichiarazione “Secondo me non sono Tes_1 stati sostituiti”).
I medesimi ricambi sono menzionati anche nella relazione redatta dal perito in cui erano stati Per_1
indicati gli interventi che avrebbero dovuto essere realizzati sul veicolo a seguito del sinistro e sulla base della quale era stato conferito l'incarico alla Officina di . La mancata sostituzione Controparte_1 del tirante e della cuffia rappresentano, quindi, un parziale inadempimento dell'impegno contrattuale assunto, anche considerato che il corrispettivo richiesto da per le riparazioni, e risultante P_
dalla fattura emessa (doc. 3), corrisponde a quanto era stato stimato e preventivato dal perito dell'assicurazione (doc. 1). Non assume rilevanza la documentazione fornita dalla ditta Clerici S.r.l. in merito alla valutazione di non autenticità dei pezzi, posto che la parte convenuta stessa negli scritti difensivi ha dichiarato di non aver realizzato tali sostituzioni. Dalla documentazione prodotta, emerge, inoltre, che gli interventi svolti da Top Auto S.n.c. hanno riguardato il braccio oscillante e il montante, ovvero elementi differenti rispetto a quelli in questione.
A fronte del predetto inadempimento, deve, quindi, essere accolta la domanda d'esatto adempimento svolta in via principale dall'attore e finalizzata alla condanna di , a spese di Controparte_1 quest'ultimo, alla fornitura e posa nel veicolo delle componenti originali limitatamente al tirante sterzo pagina 13 di 14 sinistro e alla cuffia tirante sterzo sinistro della scatola guida, come indicato nella perizia redatta dall'assicurazione (doc. 1).
Non è, invece, meritevole d'accoglimento la domanda di risarcimento del danno mediante il pagamento della somma già preventivata in € 4.843,00 relativa all'intervento di sostituzione della scatola guida del veicolo. Al riguardo, va osservato che l'attore non richiede un danno ulteriore e conseguente all'utilizzo di componenti equivalenti, bensì la somma necessaria a porre rimedio all'inesatto adempimento del contratto mediante il montaggio sul veicolo delle componenti originali della scatola dello sterzo. Come già illustrato, non sussiste alcun inadempimento del convenuto con riferimento alla testina per la quale era stato utilizzato un ricambio non originale con il consenso dell'attore. Per quanto riguarda, invece, le componenti del tirante e della cuffia, l'interesse dell'attore ad ottenere l'installazione di componenti originali risulta essere già soddisfatto dall'accoglimento della domanda principale d'esatto adempimento. L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, così come formulata, si risolverebbe, dunque, in un'indebita locupletazione di parte attrice.
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore deduzione delle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
L'accoglimento solo parziale della domanda e la reciproca soccombenza delle parti giustifica, infine,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- condanna all'apposizione nel veicolo UY UC targato FB529TX di proprietà Controparte_1
di dei ricambi originali del tirante sterzo sinistro e della cuffia tirante sterzo sinistro;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Verbania, 27.5.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1523/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. OTTOLINI Parte_1 C.F._1
ELISA del Foro di Verbania, con studio in Arona (NO), Via Roma n. 32 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BEER Controparte_1 C.F._2
ALBERTO del Foro di Verbania con studio in Verbania C.so Mameli n.47ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Nel merito IN PRINCIPALITA'
A) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, ancorchè parziale, imputabile al Sig.
[...]
a danno del Sig. e, per l'effetto, condannare il convenuto al puntuale P_ Parte_1 adempimento mediante l'apposizione nel veicolo UY UC targato FB529TX, dei ricambi originali in luogo delle componenti non originali;
B) per l'effetto dell'inadempimento contrattuale accertato e dichiarato, condannare il Sig.
[...]
al risarcimento del danno in favore del Sig. mediante il pagamento della P_ Parte_1
pagina 1 di 14 somma necessaria e già preventivata in € 4.843,00 relativa all'intervento di sostituzione della scatola guida del veicolo UY UC targato FB 529 TX, o della maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e/o che il Giudice riterrà di giustizia;
C) con vittoria di spese ed onorari di causa. IN SUBORDINE D) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, ancorchè parziale, imputabile al Sig. a danno del Sig. Controparte_1 e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione dell'importo eccedentemente Parte_1 percepito dal Sig. e risultante dalla differenza tra il valore delle componenti originali Controparte_1 non installate sul veicolo UY UC targato FB529TX e le componenti non originali realmente installate su di esso;
E) per l'effetto dell'inadempimento contrattuale accertato, condannare il Sig. al Controparte_1 risarcimento del danno in favore del Sig. mediante il pagamento della somma Parte_1 necessaria e già preventivata in € 4.843,00 relativa all'intervento di sostituzione della scatola guida del veicolo UY UC targato FB 529 TX, o della maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e/o che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di causa. IN ULTERIORE SUBORDINE F) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, ancorchè parziale, imputabile al Sig.
[...]
a danno del Sig. e, per l'effetto, condannare il convenuto a sostenere a sue P_ Parte_1 spese, presso l'officina meccanica designata dal Sig. l'intervento di sostituzione della scatola Pt_1 dello sterzo del veicolo di proprietà del sig. targato FB 529 TX mediante la posa di Pt_1 componenti originali. G) ovvero, in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, ancorchè parziale, imputabile al Sig. a danno del Sig. e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 Parte_1 convenuto a sostenere a sue spese e cure l'intervento di sostituzione della scatola dello sterzo del veicolo di proprietà del Sig. targato FB 529 TX mediante la posa di componenti originali. Pt_1
H) condannare il Sig. al rimborso in favore del Sig. della somma Controparte_1 Parte_1 risultante dalla differenza tra il valore/prezzo delle componenti originali non posate sul veicolo del Sig. e le diverse componenti installate. Con vittoria di spese e onorari di causa. Parte_1
In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie datate 12/05/2023 e
31/05/2023 che, per motivi di sinteticità, qui si intendono integralmente ritrascritte;
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta;
- si chiede volersi ammettere CTU tecnica volta ad accertare il valore delle componenti non originali installate sul veicolo di proprietà del Sig. rispetto alle componenti originali mai Parte_1 installate ma per le quali è stato comunque corrisposto il prezzo;
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare al Sig. di esibire la documentazione contabile Controparte_1
(fatture di acquisto e ddt) atta a dimostrare la provenienza delle componenti non originali installate sul veicolo Hyundai UC di proprietà del Sig. essendo documentazione necessaria Parte_1 per comprendere la natura di dette componenti non diversamente acquisibili aliunde;
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla luce del fatto che la fattura emessa dal Sig. è generica, P_ ordinare allo stesso di esibire ogni altra documentazione contabile e non, atta a verificare l'originalità di ogni singolo pezzo di ricambio installato sul veicolo di proprietà del Sig. oltre che Pt_1 l'esecuzione di ogni altro a diverso intervento indicato in perizia, così da poter accertare la correttezza
pagina 2 di 14 delle ulteriori lavorazioni eseguite, posto che non vi è modo di ottenere la suddetta documentazione in altro modo”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, reiectis contrariis e previa ogni opportuna e dovuta declaratoria in fatto ed in diritto, nel merito rigettare le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con refusione delle competenze e delle spese di lite.
In via istruttoria voglia l'Ill.mo Tribunale disporre l'escussione dei testi ancora non escussi da parte convenuta di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n.2 C.p.c. sui capitoli di prova ivi indicati o, in via subordinata, sui capitoli di prova già ammessi con l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori datata 11.10.2023”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione ha proseguito innanzi all'intestato Tribunale il giudizio Parte_1
precedentemente introdotto davanti al Giudice di Pace, a seguito della declaratoria d'incompetenza di quest'ultimo, chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, la condanna di
[...]
all'adempimento e al risarcimento del danno. In particolare ha esposto: P_
- che era proprietario dell'autovettura marca UY modello UC targato Parte_1
FB529TX, immatricolata in data 18.02.2016, la quale in data 08.08.2017 era stata coinvolta in un sinistro stradale;
- che a seguito del sinistro Linear S.p.a. (compagnia presso cui il era assicurato per la RCA) Pt_1
aveva autorizzato una serie di interventi sul veicolo incidentato, volti alla riparazione dello stesso per la somma complessiva di euro 4.180,52;
- che per l'esecuzione dei lavori si era rivolto all'officina meccanica di Parte_1 P_
, con sede legale in Omegna alla Via Carcallo 34, impresa convenzionata con Linear S.p.a. e
[...]
dalla stessa compagnia di assicurazioni consigliata;
- che in data 16.10.2017, all'atto della restituzione del veicolo a a lavorazioni Parte_1 ultimate, aveva trasmesso a Linear S.p.a. la fattura relativa all'intervento eseguito ed Controparte_1
autorizzato che, sebbene priva della elencazione dettagliata delle lavorazioni eseguite e delle pagina 3 di 14 componenti sostituite, risultava comunque conforme al preventivo di spesa indicato dal perito dell'assicurazione in euro 4.180,00;
- che la compagnia di assicurazioni, quindi, aveva provveduto al pagamento dell'importo fatturato mediante un bonifico bancario direttamente in favore dell'autofficina di , al quale il Controparte_1 sig. – per comodità – aveva ceduto il credito così da evitare inutili passaggi di somme di Pt_1
denaro;
- che, a distanza di pochissimi giorni, e nello specifico in data 20.10.2017, nonostante Parte_1
le riparazioni eseguite dalla Carrozzeria Officina Buissonin Diego, aveva scoperto, in occasione di un giro prova volto alla verifica della tenuta di strada del veicolo, che l'autovettura manifestava ancora diverse problematiche nella guida;
- che, in particolare, il veicolo non aveva tenuta di strada e mostrava una tendenza a sbandare verso il lato sinistro, sicché l'attore aveva chiesto a Linear S.p.a. di riaprire il sinistro per poter così intervenire nuovamente sul veicolo e risolvere in via definitiva anche le ulteriori problematiche emerse;
- che, quindi, il si era rivolto ad altra officina meccanica denominata Citroen Top Auto S.n.c., Pt_1
con sede in Omegna alla Via IV Novembre 300;
- che con la riapertura del sinistro, Linear S.p.a. aveva autorizzato il perito, sig.ra ad Persona_1
effettuare nuovi rilievi sul veicolo di proprietà del a seguito dei quali, la stessa aveva Pt_1 individuato la necessità di ulteriori interventi di riparazione, come risultava dall'integrazione peritale;
- che in data 09.11.2017 la Carrozzeria /Officina Top Auto S.n.c. aveva consegnato il veicolo al sig. ripristinato anche delle ultime problematiche emerse e aveva emesso la fattura, trasmettendola Pt_1
a Linear S.p.a. per ottenere anche in tal caso il pagamento diretto dell'importo;
- che da quel momento l'autovettura Hyundai UC di proprietà dell'esponente non aveva più manifestato problematiche fino al mese di maggio del 2019 quando, a seguito di una periodica sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi, l'odierno attore si era accorto di un improvviso malfunzionamento nella scatola guida che mai prima di quel momento si era reso conto di avere;
- che, stante la particolarità dell'evento, il sig. aveva fatto visionare il veicolo da una Officina Pt_1
Convenzionata con così da ottenere un parere tecnico preciso sul tipo di intervento da CP_2 eseguire, alla luce anche del fatto che l'autovettura in questione era ancora coperta da garanzia CP_2 avendola il estesa a cinque anni al momento dell'acquisto; Pt_1
pagina 4 di 14 - che l'Officina Convenzionata a cui il si era rivolto, era la ditta Clerici S.r.l. sita in CP_2 Pt_1
Novara alla Via Biandrate 61 alla quale era stato affidato il veicolo in data 29.05.2019, affinché i tecnici meccanici potessero effettuare un check up del veicolo ed ivi determinare le cause alla base del riscontrato problema alla scatola della guida;
- che, a seguito del check up eseguito, Clerici S.r.l. aveva individuato degli inconvenienti che pregiudicavano la garanzia relativa alla scatola sterzo e, conseguentemente, l'intervento di riparazione, che era stato preventivato in euro 4.843,00, non avrebbe potuto essere sostenuto da ma CP_2
avrebbe dovuto essere posto interamente a carico del Pt_1
- che, difatti, Clerici S.r.l. nel report consegnato all'attore aveva dichiarato che la vettura aveva evidentemente subito un sinistro in seguito al quale erano stati sostituiti il braccio oscillante inferiore della sospensione con un ricambio originale oltre che il tirante, la testina e la cuffia della scatola della guida del lato sinistro del veicolo, con pezzi non originali;
- che con mail del 01.07.2019 la ditta Clerici S.r.l. aveva ribadito nuovamente l'impossibilità di manlevare l'odierna parte attrice da costi rappresentando quelle che erano le criticità emerse;
- che nello specifico essi avevano dichiarato che “(…) i componenti costituenti la scatola guida, oggetto della garanzia, quali: alberino sinistro, tirante scatola guida sinistro e relative cuffie, non sono originali e vanno quindi ad inficiare la garanzia sul complessivo scatola sterzo”;
- che, nel frattempo, il sig. scoperta la circostanza di essere stato “vittima” di un non puntuale Pt_1
adempimento da parte di una od entrambe le officine meccaniche che si erano occupate della riparazione del suo veicolo a seguito del sinistro, con conseguente possibilità di addebito a titolo di responsabilità contrattuale, aveva iniziato una sorta di indagine personale per comprendere a chi attribuire la causazione dei fatti da cui ne stava derivando un danno ingente;
- che lo stesso, pertanto, si determinava a chiedere a Linear S.p.a. il rilascio di copia della perizia redatta dalla signora in occasione della prima riparazione, nonché copia della seconda Per_1 relazione a titolo di integrazione anch'essa a firma al fine di comprendere il tipo di intervento Per_1 effettuato dall'una e dall'altra officina meccanica;
- che Top Auto S.n.c. aveva prodotto sia il ddt di acquisto delle componenti sostituite dal rivenditore autorizzato, che nella zona era comunque la ditta Clerici S.r.l., oltre che la fattura emessa a saldo delle lavorazioni eseguite;
pagina 5 di 14 - che Top Auto S.n.c., inoltre, con successiva mail di pari data, aveva trasmesso per completezza al anche la diagnosi sul veicolo UY UC inviata loro proprio dall'autofficina Clerici Pt_1
S.r.l., in cui era stato rappresentato ancora una volta che il problema riguardava la testina, il braccio giunto e la cuffia di protezione che erano risultate non essere originali;
- che dalla documentazione offerta in comunicazione da Top Auto S.n.c. emergeva che le suddette componenti non erano però state oggetto di intervento sostitutivo da parte loro;
- che, quindi, l'attore ricevute nel mentre le relazioni peritali che la sig.ra aveva Pt_1 Persona_1
eseguito su incarico di Linear S.p.a., aveva proceduto ad una verifica incrociata tra le componenti risultate non originali installate nella sua auto (e dettagliatamente indicate da Clerici S.r.l.) e le parti meccaniche (intese come originali) indicate nella perizia tra quelle da sostituire;
- che, pertanto, accertato che le suddette componenti erano indicate nelle lavorazioni Parte_1
affidate a , lo interpellava al fine di ottenere da costui i chiarimenti necessari, oltre che Controparte_1
la copia della eventuale documentazione in suo possesso atta ad escludere ipoteticamente una sua responsabilità;
- che, pertanto, allo stesso, mediante raccomandata a/r datata 06.06.2019, era stato chiesto di fornire copia della fattura di acquisto e/o di documenti di trasporto accertanti l'eventuale bontà delle componenti sostituite, così da accertarne l'originalità che era stata esclusa dalla Officina autorizzata
UY;
- che, nonostante la ricezione della raccomandata, non perveniva alcun riscontro da parte del sig.
, tant'è che si rendeva necessario l'invio di altra comunicazione a mezzo pec datata P_
18.06.2019, rimasta parimenti senza riscontro;
- che, sulla base della documentazione posseduta dall'attore, non emergevano dubbi sulla responsabilità di , il quale – in occasione dell'intervento di riparazione del veicolo – aveva, quindi, P_
adempiuto alla propria obbligazione in modo inesatto, sostituendo alcune componenti del veicolo indicate dal perito con prodotti non originali compromettendo così l'operatività della Persona_1
garanzia;
- che in data 11.07.2019 era stato invitato alla stipula di una convenzione di Controparte_1
negoziazione assistita ex art. 3 del DL 132/2014 convertito in L. 162/2014 sia per tentare una pagina 6 di 14 risoluzione stragiudiziale della controversia, sia per ottenere la necessaria condizione di procedibilità, qualora fosse stato necessario adire l'Autorità Giudiziaria competente;
- che tra le parti in causa, nell'agosto del 2017, si era perfezionato un contratto di fornitura e posa di componenti meccaniche;
- che per l'effetto di tale contratto il sig. avrebbe dovuto adempiere in modo puntuale P_ all'obbligazione assunta mediante la sostituzione delle componenti danneggiate dal sinistro ed indicate nella relazione di stima del perito;
- che, nello specifico, il sig. avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione delle seguenti P_
componenti: parafango anteriore sinistro, modanatura arco passaruota anteriore sinistro, supporto laterale paraurti anteriore sinistro, parasassi passaruota anteriore sinistro, paraspruzzi parafango anteriore sinistro, modanatura inferiore porta anteriore sinistra, disco ruota in lega sinistro, mozzo anteriore con cuscinetto lato sinistro, ammortizzatore anteriore sinistro, supporto barra stabilizzatrice anteriore sinistra, side step, tirante sterzo sinistro, testa a snodo tirante sterzo sinistro, cuffia tirante sterzo sinistro;
- che il convenuto non aveva adempiuto in modo esatto all'obbligazione assunta, benché avesse percepito il pagamento dell'importo preventivato che si riferiva ad un adempimento a regola d'arte;
- che, difatti, lo stesso aveva installato sul veicolo di proprietà del sig. alcune componenti non Pt_1
originali che erano state dettagliatamente indicate dalla officina autorizzata Clerici S.r.l. di CP_2
Novara, quali il tirante, la testina e la cuffia;
- che la garanzia del veicolo era stata inficiata a causa della non puntuale esecuzione dei lavori eseguiti dall'odierno convenuto;
- che, ad avviso della giurisprudenza, la sostituzione di un componente con un altro non originale doveva sempre essere discussa con il cliente;
- che, di conseguenza, si presumeva che il ricambio utilizzato dall'officina fosse sempre originale e non un ricambio con qualità conforme, a meno che non emergesse un diverso accordo in tal senso;
- che il mancato rispetto di questi comportamenti implicava responsabilità contrattuale del meccanico o del carrozziere, il quale era, quindi, tenuto al risarcimento del danno in favore del proprietario del veicolo;
pagina 7 di 14 - che, pertanto, l'attore chiedeva sia il puntuale ed esatto adempimento, conformemente all'importo di denaro percepito, o in subordine di rimborsare al la differenza di valore tra i pezzi installati e Pt_1
quelli originali non posati, sia il risarcimento del danno nella forma del pagamento del prezzo portato dall'intervento di sostituzione della scatola dello sterzo, non più coperta da garanzia, che era stata preventivata in euro 4843,00, o nella maggiore o minor somma che sarebbe risultata all'esito del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree. In particolare ha esposto:
- che si era rivolto all'esponente, titolare di officina meccanica e carrozzeria, per la Parte_1
riparazione del proprio veicolo e che la riparazione era stata seguita dal perito Persona_1
intervenuta per un primo esame del danno in data 24/08/2017;
- che immediatamente era stato reso edotto che la riparazione in oggetto avrebbe Parte_1
richiesto lungo tempo in quanto era necessario procedere allo smontaggio del veicolo per verificare accuratamente la parte meccanica e che, considerando poi il periodo di ferie, lo smontaggio stesso e l'ordinazione dei pezzi di ricambio sarebbe avvenuto non prima della riapertura prevista per i primi giorni di settembre 2017;
- che, inoltre, a tali tempi occorreva poi aggiungere anche quelli relativi al reperimento dei pezzi di ricambio ed alla loro spedizione in carrozzeria;
- che l'esponente, dopo le riparazioni e prima della restituzione del veicolo al cliente, aveva effettuato una prova su strada la quale aveva dato da subito esito positivo, non presentando alcun problema dopo aver sostituito i componenti richiesti;
- che, in ogni caso, l'esponente aveva chiesto al cliente di effettuare le prove necessarie prima di chiudere la pratica assicurativa, e ciò per testare il veicolo in qualsiasi condizione stradale;
- che era stata, altresì, effettuata un'ulteriore convergenza dopo l'assestamento su strada, e ciò dopo un breve periodo di utilizzo;
- che alcuni giorni dopo la consegna dell'autoveicolo l'attore era ritornato in carrozzeria lamentando un rumore nella parte anteriore sinistra e che prontamente si era provveduto a far lasciare la vettura in officina ed a verificare quale fosse il problema;
pagina 8 di 14 - che, all'esito delle verifiche effettuate, era stato sostituito il mozzo ruota, previa verifica della concessionaria;
Controparte_3
- che su richiesta di controparte l'autovettura era stata poi portata presso la concessionaria CP_3
di Omegna, la quale aveva dichiarato che la vettura era perfettamente funzionante e che non
[...]
aveva alcun malfunzionamento;
- che le sostituzioni effettuate da , per quanto riguarda la parte meccanica, erano state: Controparte_1
l'ammortizzatore anteriore sinistro (originale), il mozzo ruota anteriore (originale) e la testina sterzo
(non originale ma ricambio equivalente);
- che, per quanto riguardava il giunto ed il tirante, non erano mai stati sostituiti dal Sig.
[...]
, in quanto Hyundai non li forniva separatamente: la testina sterzo è stata sostituita come P_ ricambio equivalente per ragioni di celerità nella riparazione dell'autoveicolo, nonché per verificare a priori se fosse o no necessaria la sostituzione dell'intera scatola guida;
- che, inoltre, aveva autorizzato l'esponente ad utilizzare un ricambio equivalente Parte_1 all'originale e che, quindi, la controparte era perfettamente a conoscenza del fatto che alcuni pezzi di ricambio non erano originali;
- che, in ogni caso, tale circostanza non pregiudicava in alcun modo la correttezza delle riparazioni effettuate;
- che, per quanto riguardava l'importo della perizia, non era stato inserito il paraurti anteriore parte inferiore, che invece era stato necessario sostituire;
- che, in ogni caso, la controparte non chiedeva un risarcimento danni consistito nell'utilizzo di pezzi non originali utilizzati dal convenuto nella riparazione effettuata, ma domandava un risarcimento del danno che sarebbe consistito nell'inoperatività della garanzia della per non essere stati Parte_2
utilizzati pezzi originali;
- che, in ogni caso, era perfettamente a conoscenza, fin da quando sono stati ordinati i Parte_1
pezzi di ricambio, che per ridurre i tempi di riparazione si sarebbero reperiti pezzi di ricambio equivalenti agli originali, chiedendo lui stesso l'utilizzo di questi ultimi ricambi.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 15.3.2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza per la decisione sulle istanze istruttorie dell'11.10.2023.
pagina 9 di 14 La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di tre testi all'udienza del 26.2.2024.
All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 7.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica.
⁎
La domanda attore è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
Occorre, in primo luogo, osservare che il rapporto tra le odierne parti in causa può essere principalmente ricondotto al contratto d'opera ex art. 2222 c.c. La giurisprudenza è costante nel ritenere che “il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo
l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa" (cfr. Cass. n. 12519/2010; Cass. n. 7307/2001). II contratto d'opera si caratterizza per le ridotte dimensioni dell'impresa, nonché per l'impiego di lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia prevalente sia nell'esecuzione dei lavori che nell'organizzazione dei fattori produttivi. Al fine di delineare una distinzione tra le due figure contrattuali assume, dunque, un ruolo centrale la valutazione circa l'entità dei mezzi con cui viene attuato l'oggetto dell'obbligazione. Nella specie, è incontestato tra le parti che, a seguito del sinistro stradale occorso in data 8.8.2017, aveva affidato l'incarico di compiere delle riparazioni sul proprio Parte_1
mezzo alla carrozzeria di , organizzata in forma di impresa individuale, come risulta Controparte_1
dalla visura catastale prodotta (doc. 2). La natura della prestazione richiesta e l'assenza, sia di contestazioni sul carattere prevalentemente personale dell'attività, sia di prova in merito ad una complessa organizzazione dei fattori di produzione, propria del contratto d'appalto, consentono, dunque, d'inquadrare la fattispecie nello schema contrattuale del contratto d'opera.
Tale rapporto presenta, inoltre, dei tratti caratterizzanti del contratto di compravendita, posto che, a causa del danneggiamento conseguente al sinistro, era necessario procedere alla fornitura e alla sostituzione di alcune componenti del veicolo, così come indicate nell'elaborato redatto dal perito dell'assicurazione (doc. 1).
pagina 10 di 14 In ogni caso, non può dubitarsi del fatto che l'attore rivesta la qualifica di consumatore, avendo concluso il contratto di compravendita “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3 cod. cons.). Nella specie devono, quindi, trovare applicazione le disposizioni del Codice del Consumo il quale, all'art. 128 prevede che “ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre”.
Trova, quindi, applicazione la normativa speciale prevista dagli artt. 129 ss. del d.lgs. n. 206 del
06/09/2005, la quale, in un'ottica di maggior tutela per il contraente debole, si aggiunge alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 c.c. e ss., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita, sostituendo alla nozione di vizio redibitorio di cui all'art. 1490 c.c. quella di difetto di conformità. A tale disciplina sono state apportate recenti modifiche dal d.lgs. 170/2021, in attuazione di una Direttiva europea (n. 2019/771), le quali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data. Pertanto, in relazione al caso oggetto del presente giudizio, non trova applicazione l'attuale disciplina consumeristica, ma quella previgente, in vigore nel
2017 al momento della conclusione del contratto.
Sulla base del disposto di cui all'art. 129 cod. con. pro tempore vigente, il consumatore, qualora il bene acquistato presenti delle difformità, ha il diritto a scegliere tra la riparazione o sostituzione del bene o, qualora ciò sia impossibile o inadeguato, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Quindi la riparazione/sostituzione assurge a rimedio primario, mentre la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto rappresentano rimedi secondari, con la possibilità per il consumatore di ricorrere agli stessi in caso di inidoneità del rimedio primario.
Nel caso concreto, l'attore ha domandato, in via principale, l'esatto adempimento della Pt_1 prestazione, con la condanna di controparte all'apposizione nel veicolo UY UC targato
FB529TX dei ricambi originali in luogo delle componenti non originali e ha, inoltre, chiesto il risarcimento del danno mediante il pagamento della somma già preventivata in € 4.843,00 relativa all'intervento di sostituzione della scatola guida del mezzo.
Al fine di dimostrare l'inadempimento contrattuale del convenuto, ha dedotto che, a seguito di un improvviso malfunzionamento nella scatola guida, aveva incaricato l'officina Clerici S.r.l.,
pagina 11 di 14 convenzionata di svolgere un controllo, all'esito del quale era emerso che il tirante, la testina CP_2
e la cuffia della scatola della guida del lato sinistro del veicolo erano stati sostituiti con pezzi non originali. La Clerici S.r.l. aveva, quindi, comunicato all'attore inoperatività della garanzia a causa della presenza di componenti non originali e che l'intervento di riparazione, così come preventivato in euro
4.843,00 (doc. 6), avrebbe dovuto essere sostenuto interamente dal Pt_1
Parte convenuta ha, invece, sostenuto che la sostituzione della testina con un pezzo equivalente non originale era avvenuta con il consenso del cliente, debitamente informato, e che il giunto ed il tirante non erano, invece, mai stati sostituiti da . Controparte_1
Dall'istruttoria espletata risulta provato che l'attore aveva autorizzato il convenuto a sostituire la testina con un pezzo equivalente e non originale. Tale circostanza è stata dichiarata dalla teste la Tes_1
quale ha affermato di essere stata presente al momento in cui era stato informato Parte_1 dell'esigenza di ricorrere a un ricambio non originale (cfr. dichiarazioni teste “Confermo Tes_1
avevamo avvisto che la riparazione sarebbe andata per le lunghe. Ci sarebbero voluti dei mesi.
Abbiamo avvisato il cliente. La scatola guida non presentava dei problemi e occorreva sostituire solo la testina (…) Il sig. è stato informato e ha dato il consenso alla sostituzione della testina con Pt_1 pezzo equivalente. Ero presente quando mio marito lo diceva a e quando quest'ultimo ha dato Pt_1 il suo assenso”).
Non si dubita dell'attendibilità della teste, pur trattandosi del coniuge di , Controparte_1
Sul punto, occorre osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste, legato alla parte da uno dei predetti vincoli, non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass. 24835/2022; Cass. n. 25358/2015; Cass.
n. 2075/2013; Cass. n. 1022/2012). La valutazione in ordine all'attendibilità di un testimone deve, infatti, avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e alla stregua di una valutazione globale del materiale probatorio.
Posto ciò, la circostanza della previa autorizzazione è stata riferita dalla teste in maniera dettagliata, avendo ricordato che all'attore era stata anche mostrata la componente da cambiare (cfr. dichiarazione pagina 12 di 14 “è stato proposto e lui ha acconsentito. Ricordo che siamo anche andati vicino alla vettura per fargli vedere quale fosse il pezzo da sostituire”).
Inoltre, essa non è smentita dalle altre risultanze documentali, posto che l'accertamento compiuto dalla ditta Clerici S.r.l. circa la non autenticità dei pezzi non esclude di per sé che vi sia stato il consenso del cliente all'impiego di componenti non originali.
Non si ravvisando, pertanto, profili di responsabilità della parte convenuta per la sostituzione della testina con un ricambio non originale, essendo avvenuta a seguito dell'autorizzazione espressa dal cliente.
Il convenuto nei propri scritti ha sostenuto che non erano stati, invece, oggetto di sostituzione il tirante e il giunto, da intendersi come la cuffia cui fa riferimento parte attrice sulla base della documentazione prodotta e fornita da Clerici S.r.l. (doc. 7-8). Anche nel corso dell'istruttoria i testimoni, pur non ricordando con precisione, hanno sostanzialmente confermato la mancata sostituzione delle componenti predette ad opera del convenuto (cfr. dichiarazione : “Non mi ricordo con precisione, a Testimone_2 mio avviso il giunto non doveva essere sostituito”; cfr. dichiarazione “Secondo me non sono Tes_1 stati sostituiti”).
I medesimi ricambi sono menzionati anche nella relazione redatta dal perito in cui erano stati Per_1
indicati gli interventi che avrebbero dovuto essere realizzati sul veicolo a seguito del sinistro e sulla base della quale era stato conferito l'incarico alla Officina di . La mancata sostituzione Controparte_1 del tirante e della cuffia rappresentano, quindi, un parziale inadempimento dell'impegno contrattuale assunto, anche considerato che il corrispettivo richiesto da per le riparazioni, e risultante P_
dalla fattura emessa (doc. 3), corrisponde a quanto era stato stimato e preventivato dal perito dell'assicurazione (doc. 1). Non assume rilevanza la documentazione fornita dalla ditta Clerici S.r.l. in merito alla valutazione di non autenticità dei pezzi, posto che la parte convenuta stessa negli scritti difensivi ha dichiarato di non aver realizzato tali sostituzioni. Dalla documentazione prodotta, emerge, inoltre, che gli interventi svolti da Top Auto S.n.c. hanno riguardato il braccio oscillante e il montante, ovvero elementi differenti rispetto a quelli in questione.
A fronte del predetto inadempimento, deve, quindi, essere accolta la domanda d'esatto adempimento svolta in via principale dall'attore e finalizzata alla condanna di , a spese di Controparte_1 quest'ultimo, alla fornitura e posa nel veicolo delle componenti originali limitatamente al tirante sterzo pagina 13 di 14 sinistro e alla cuffia tirante sterzo sinistro della scatola guida, come indicato nella perizia redatta dall'assicurazione (doc. 1).
Non è, invece, meritevole d'accoglimento la domanda di risarcimento del danno mediante il pagamento della somma già preventivata in € 4.843,00 relativa all'intervento di sostituzione della scatola guida del veicolo. Al riguardo, va osservato che l'attore non richiede un danno ulteriore e conseguente all'utilizzo di componenti equivalenti, bensì la somma necessaria a porre rimedio all'inesatto adempimento del contratto mediante il montaggio sul veicolo delle componenti originali della scatola dello sterzo. Come già illustrato, non sussiste alcun inadempimento del convenuto con riferimento alla testina per la quale era stato utilizzato un ricambio non originale con il consenso dell'attore. Per quanto riguarda, invece, le componenti del tirante e della cuffia, l'interesse dell'attore ad ottenere l'installazione di componenti originali risulta essere già soddisfatto dall'accoglimento della domanda principale d'esatto adempimento. L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, così come formulata, si risolverebbe, dunque, in un'indebita locupletazione di parte attrice.
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore deduzione delle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
L'accoglimento solo parziale della domanda e la reciproca soccombenza delle parti giustifica, infine,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- condanna all'apposizione nel veicolo UY UC targato FB529TX di proprietà Controparte_1
di dei ricambi originali del tirante sterzo sinistro e della cuffia tirante sterzo sinistro;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Verbania, 27.5.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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