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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott. Antonello Vitale Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 274/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari, III Sezione civile, n. 5392/2023 del 28.12.2023, pubbl. 29.12.2023
TRA
elettivamente domiciliata in Lecce alla via D. Cantatore n. 17, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Antonio Mazzeo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Graziano Tramacere, giusta procura in atti
-Appellante –
CONTRO con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliata in Bari alla Via Abbrescia n. 50 presso lo studio dell'avv. Arcangelo Gabriele
Filograno, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Brudaglio, giusta procura in atti
- Appellata –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24/25.11.2015 nella qualità di erede [sorella] Parte_1 del defunto , conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, l Persona_1 CP_1 al fine di sentirla dichiarare responsabile, ai sensi dell'art. 2051 o 2043 c.c., del decesso di _1
, avvenuto in occasione del sinistro verificatosi il 24.05.2011 sulla S.S. 16, all'altezza dello
[...] svincolo per OP, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che, in conseguenza del decesso di
, spetta all'attrice, in qualità di congiunto della vittima, il risarcimento dei danni Persona_1 non patrimoniali da perdita del congiunto, personalizzati, pari ad € 220.000,00, e comunque in misura non inferiore ad € 178.695,00, quale risulta dalle Tabelle del Tribunale di Roma, elaborate
1 per l'anno 2014, salvo maggiore o minore quantificazione, con conseguente condanna di CP_1 al pagamento in favore dell'attrice, erede del defunto , della predetta
[...] Persona_1 somma, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - in data 24.05.2011, intorno alle ore 7,15,
caporal maggiore in servizio presso il VII Reggimento Bersaglieri Persona_1
Distaccamento di Bari, percorreva, a bordo dell'automobile LA US tg. DL154XY, la S.S. 16
(Adriatica), in direzione di Bari, per rientrare in caserma insieme ad altri colleghi di lavoro;
- giunto all'altezza dello svincolo per OP (km847+200), l'autovettura, che procedeva ad una velocità inferiore ai 110 km/h, limite previsto su quel tratto di strada, urtava contro il segmento iniziale del guard rail centrale, modello new-jersey, in quel punto interrotto per l'esistenza di un varco aperto di oltre 30 mt., in prossimità del quale non era posizionata alcuna segnaletica di
“pericolo generico”; - la forma degradante verso il terreno del terminale del guard-rail fungeva da rampa, facendo sollevare da terra (decollare) la che dapprima si ribaltava e, dopo il Parte_2 volo, ricadeva con il tetto, lato conducente, sullo spartitraffico centrale in cemento, per poi fermarsi all'interno della corsia di marcia percorsa;
-a seguito del sinistro il conducente riportava lesioni gravissime, che ne cagionavano il decesso;
- sul posto interveniva il personale della Polizia di Stato-Compartimento Polizia Stradale “Puglia”-Sezione di Bari, che effettuava i rilievi del caso;
- il consulente tecnico di parte, nominato dall'attrice nell'ambito del procedimento penale aperto d'ufficio presso la Procura della Repubblica di Bari, rilevava irregolarità riguardanti i sistemi di sicurezza esistenti sul tratto di strada in questione: in particolare, oltre alla mancanza del guard- rail centrale per l'esistenza del varco stradale, i terminali di inizio e fine del new-jersey avevano una forma degradante verso terra e non erano protetti da attenuatori d'urto o altro sistema di sicurezza, circostanze determinanti per la dinamica dell'evento ed il tragico epilogo;
- anche il consulente tecnico nominato dal P.M. confermava dette irregolarità; - l'incidente era prevedibile ed evitabile, se gestore e custode del tratto stradale, attenendosi alle direttive e CP_1 disposizioni ministeriali nonché alle vigenti disposizioni normative, avesse messo il varco in sicurezza;
-all'epoca dei fatti era convivente con il fratello, perciò legittimata ad avanzare richiesta risarcitoria, per i danni non patrimoniali, morale ed esistenziale, da perdita del congiunto.
Costituitasi in giudizio, ontestava la propria responsabilità e la fondatezza della CP_1 domanda attorea;
chiedeva dichiararsi che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva di
, con conseguente rigetto della domanda;
in subordine, chiedeva di accertare che Persona_1 la responsabilità prevalente è da attribuire al quantificandone la misura, e di statuire in _1 conseguenza in ordine alla richiesta risarcitoria, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., con vittoria di spese.
2 Il giudizio veniva istruito con acquisizione documentale e prova per testi, a mezzo dei soggetti trasportati sulla vettura condotta dal che, tuttavia, nulla erano in grado di riferire sulla _1 dinamica del sinistro, in quanto al momento del sinistro dormivano.
Con sentenza n. 5392/2023 del 28.12.2023 (pubblicata il 29.12.2023), il Tribunale di Bari rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 liquidava in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo di: “1) Parte_1
Accogliere l'appello proposto per i motivi indicati e per lo effetto riformare la sentenza impugnata;
2)per
l'effetto, accertare e dichiarare che il decesso di avvenuto in occasione del sinistro Persona_1 verificatosi il 24.05.2011 sulla S.S. 16, all'altezza dello svincolo per OP, si verificava per fatto e colpa di e, quindi, dichiarare la responsabilità di quest'ultimo ente, per tutte le ragioni in fatto ed CP_1 in diritto esposte in narrativa;
3) accertare e dichiarare che in conseguenza del decesso di Persona_1 avvenuto in occasione del sinistro de quo, spetta all'attrice il risarcimento dei danni non patrimoniali, come personalizzati, pari ad € 220.000,00, e comunque in misura non inferiore ad € 178.695,00, quale risulta dalle Tabelle del Tribunale di Roma, elaborate per l'anno 2014,e/o in quella maggiore o minore quantificazione che sarà ritenuta giusta ed equa dall'Ill.mo Giudicante, all'esito del giudizio, anche ai sensi dell'art. 1227 cc con riconoscimento della maggiore gradazione di responsabilità in capo ad 4) CP_1 condannare, conseguentemente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore dell'attrice, erede del defunto della complessiva somma di € 220.000,00, e Persona_1 comunque non inferiore a quella di € 178.695,00, quale risulta dalle Tabelle del Tribunale di Roma, elaborate per l'anno 2014, salvo altra maggiore o minore quantificazione che sarà ritenuta giusta ed equa dall'Ill.mo Giudicante, all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo anche ai sensi dell'art. 1227 cc . con riconoscimento della maggiore gradazione di responsabilità in capo ad 5) Con vittoria di spese e competenze di causa dei due gradi di giudizio CP_1 da distrarsi in favore di procuratori anticipatarii”.
Costituitasi in giudizio, a chiesto di “a) Confermare integralmente la sentenza di Primo CP_1
Grado e per l'effetto rigettarsi la domanda attorea proposta nei confronti di poiché l'attrice originaria CP_1 risulta carente di legittimazione attiva a richiedere i danni dedotti in citazione;
b) Gradatamente confermare integralmente la sentenza di Primo Grado e per l'effetto rigettarsi la domanda attorea proposta nei confronti di poiché infondata in fatto e diritto ovvero non provata;
c) con vittoria delle spese e competenze di CP_1 lite anche di questo grado di giudizio”.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione ex artt. 350 bis - 281 sexies c.p.c..
I.Il Tribunale ha rigettato la domanda così motivando:
a) in via preliminare ed assorbente, la domanda è infondata in quanto l'attrice, pur avendo agito nella espressa qualità di “erede (sorella) del defunto , ha chiesto il risarcimento del Persona_1 danno da perdita del rapporto parentale, che è un danno spettante iure proprio ai congiunti del defunto;
3 b) in ogni caso la domanda, sussumibile nello schema della responsabilità per danni da cose in custodia ex art.2051 c.c., è infondata nel merito, non risultando sufficientemente provata, alla luce delle risultanze probatorie (relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia
Stradale e verbale di accertamenti urgenti, perizia redatta dal ctu nel procedimento penale, consulenza tecnica di parte attrice, richiesta di archiviazione del procedimento penale e decreto di archiviazione del GIP), la derivazione causale del danno dalla cosa in custodia;
c) gli elementi acquisiti inducono ad affermare la responsabilità esclusiva, per negligenza e/o imprudenza alla guida, dello stesso nella causazione del sinistro mortale, come accertato _1 dal CT nominato dalla Procura nel procedimento penale: l'impatto della LA US con il guard rail è stato cagionato dalla condotta del che, distraendosi alla guida o perché preso da _1 colpo di sonno o comunque per aver tenuto una velocità rivelatasi in concreto non conforme alle condizioni dei luoghi, perdeva il controllo della vettura ed urtava contro il guard rail, in violazione degli artt. 141 (per aver perso il controllo del veicolo mentre era alla guida dello stesso)
e 143 c.d.s. (perché viaggiava sulla corsia di sorpasso e non sulla parte destra della carreggiata), nonostante il giorno del sinistro le condizioni climatiche e meteoriche e la visibilità fossero buone ed il traffico scorreva lentamente;
d)il nesso causale tra cosa e danno deve ritenersi escluso alla luce della condotta gravemente colposa del danneggiato, esclusivo fattore eziologico determinante l'evento mortale;
e) nessun profilo di colpa è imputabile all'ente gestore della strada, sulla scorta della consulenza disposta nel procedimento penale, non essendo l tenuta a chiudere i varchi nello CP_1 spartitraffico, sulla base della normativa in vigore all'epoca della realizzazione della SS 16 (1991), prima dell'entrata in vigore del D.M. 223/1992 e successivi aggiornamenti;
al momento del sinistro la strada era in perfetta manutenzione e nessun obbligo normativo ad operare diversamente sussisteva in capo all'ente gestore;
f) neanche sussistono, a maggior ragione, i presupposti di cui all'articolo 2043 c.c..
II. Motivi di appello.
1.Erroneo convincimento-motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria-violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto, d'ufficio, in via preliminare ed assorbente, infondata la domanda risarcitoria, sull'errato presupposto che parte attrice, qualificandosi quale (sorella) erede del fratello, abbia inteso chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure hereditatis e non iure proprio, pur avendo la difesa di chiarito, nei propri scritti difensivi, l'oggetto della Parte_1 pretesa (risarcimento del danno parentale) e precisato, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed in sede di comparsa conclusionale, che il danno da perdita del rapporto parentale, oggetto della domanda, era stato chiesto iure proprio, dalla sorella, per la perdita del fratello deceduto.
Deduce in particolare l'appellante che già nelle conclusioni della prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., aveva eliminato l'inciso “in qualità di erede” e successivamente, in comparsa
4 conclusionale, aveva evidenziato con chiarezza di avere agito in giudizio non iure hereditatis ma iure proprio (“trattasi di un danno diretto, iure proprio, derivante dalla recisione grave e irreparabile e nel caso di incidente stradale mortale violenta e improvvisa-del legame familiare costituzionalmente tutelato”).
1.1. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
nell'epigrafe dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1 dichiarava di agire “nella qualità di erede (sorella) del defunto , mentre nella parte Persona_1 espositiva dell'atto indicava chiaramente le ragioni della sua pretesa risarcitoria, avente ad oggetto, senza dubbio, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, che è un danno iure proprio, che può essere fatto valere, appunto in proprio, dal prossimo congiunto della vittima di un illecito.
L'avere la fatto riferimento alla qualità di erede, in quanto sorella del defunto _1 _1
, non può far ritenere – in una lettura che non sia inutilmente formalistica dell'atto- che
[...] ella non avesse agito anche in proprio, come poteva implicitamente intendersi (non avendo, peraltro, ella dichiarato di agire “non in proprio ma solo in qualità di erede”): dal complesso dell'atto introduttivo, e soprattutto dalle conclusioni ivi riportate – ove, come pure evidenziato dal primo giudice, non si fa alcun riferimento al titolo della pretesa, se iure proprio o iure hereditatis – si evince chiaramente che l'attrice intende far valere un diritto, proprio, da lesione del rapporto parentale.
Al riguardo deve osservarsi che secondo il prevalente e più recente orientamento della Suprema
Corte, ai fini della interpretazione della domanda giudiziale, può darsi rilevo alla soggettiva intenzione della parte attrice, nei limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere una effettiva difesa (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24480).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la convenuta abbia compreso l'effettiva portata della domanda risarcitoria, essendosi adeguatamente difesa rispetto alla domanda proposta iure proprio dall'attrice, tanto che alcuna eccezione aveva sollevato al riguardo in primo grado, avendo il Tribunale rilevato d'ufficio la questione.
E' evidente che il riferimento alla qualità di erede-sorella, nell'epigrafe dell'atto introduttivo, era esclusivamente finalizzata ad evidenziare lo stretto rapporto di parentela tra l'attrice ed il defunto-fratello, fondante la legittimazione a pretendere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, e non invece a fondare una legittimazione limitata ad una domanda (non proposta) di risarcimento del danno iure hereditatis.
A conferma di tanto vi è che già nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., e nei successivi scritti difensivi, la ometteva il riferimento alla qualità di erede, e precisava espressamente di _1 aver agito per il risarcimento di un danno iure proprio.
2.Violazione ed errata interpretazione dell'art. 2051 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.. Motivazione insufficiente, illogica, contraddittoria. Erroneo convincimento
e travisamento dei fatti.
5 Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo aver inquadrato la domanda nello schema della responsabilità ex art. 2051 c.c., con una motivazione apparente e sganciata dagli atti di causa e dal materiale probatorio utilizzato, ha escluso la responsabilità del custode per la ricorrenza nella fattispecie del caso fortuito, costituito CP_1 dalla condotta colposa della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, avendo perso il controllo dell'auto e urtato contro il guard rail, senza la minima considerazione della pericolosità della tipologia della res (guard rail a forma di rampa) ed alla sua imprevedibilità, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Deduce l'appellante che il primo giudice ha omesso di considerare che sarebbe stato onere di per esimersi dalla presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., provare il caso CP_1 fortuito, da intendersi quale evento del tutto imprevedibile, eccezionale ed imprevenibile, tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo;
nella fattispecie, invece, nessuna prova ha fornito . Il guard rail-new jersey, degradante verso terra a forma di CP_1 rampa con varco aperto, era oggettivamente ed intrinsecamente pericoloso e tale da causare un evento lesivo imprevedibile per l'utente, che poteva essere prevenuto dal custode, ad esempio mediante l'allocazione di un attenuatore, che avrebbe impedito la funzione di “rampa” dell'auto del _1
Il Tribunale ha travisato il significato di caso fortuito, cristallizzandosi solo sulla condotta del danneggiato ed astenendosi da un'indagine valutativa in merito alla prevedibilità della condotta della vittima e alla pericolosità della res; ha erroneamente aderito ad una nozione di caso fortuito che si identifica con l'accertamento della condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta fosse eccezionale, imprevedibile, inevitabile e dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Nel caso di specie, caratterizzato da elementi non certi ma solo presumibili sulla dinamica del sinistro, la condotta imputabile al (presunto colpo di sonno o presunta distrazione che _1
l'avrebbe fatto urtare contro lo spartitraffico), non è un fatto assolutamente eccezionale e/o imprevedibile. Il primo giudice ha violato il principio di causalità adeguata, ritenendo la condotta del danneggiato imprevedibile anziché ordinaria, trattandosi di evento che può succedere ad ogni conducente mentre è in viaggio;
ha inoltre omesso di considerare che l'evento morte del _1
è avvenuto non per l'impatto con il guard rail, ma per il volo imprevedibile che la tipologia di new jersey, con cuspide degradante a terra a forma di rampa, ha reso possibile, facendo decollare l'auto per oltre 45 mt. e facendola ricadere sulla propria corsia di marcia, lato conducente, provocandone la morte.
La tipologia di guard rail, al di là dell'assenza di un obbligo normativo, aveva caratteristiche di pericolosità ed ha avuto un'efficienza causale rilevante rispetto alla condotta del danneggiato: ove nel punto dell'impatto fosse stata apposta una qualunque misura protettiva, finalizzata a correggere la forma a rampa del manufatto, o una barriera, anche in caso di perdita del controllo
6 della vettura, avrebbe consentito al conducente di correggere la traiettoria, rimanendo il carreggiata.
Il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, insito nel fatto che l'evento morte è originato dalla prevedibile e prevenibile interazione tra condizione pericolosa della cosa e agire umano. La condotta della vittima può rilevare solo ai fini dell'accertamento del concorso colposo, valutabile ex art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento, come aveva anche chiesto in primo grado. CP_1
3.Travisamento dei fatti- erroneo convincimento-motivazione insufficiente e illogica-errata valutazione delle prove-violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha erroneamente ritenuto di escludere, sulla base del materiale probatorio in atti, la pericolosità del guard-rail a forma di rampa e la sua efficienza causale nella produzione dell'evento mortale, addossandolo esclusivamente alla condotta del danneggiato il quale, presumibilmente per un colpo di sonno e comunque per aver tenuto una velocità di guida rivelatasi in concreto non conforme alle condizioni dei luoghi, perdeva il controllo della vettura.
Deduce l'appellante che il primo giudice ha travisato il compendio probatorio utilizzato che, ove valutato correttamente, avrebbe portato a conclusioni differenti in ordine alla pericolosità della res ed alla sua efficienza causale rispetto alla morte, in quanto: 1) le risultanze probatorie acquisite non hanno provato una dinamica del sinistro certa, essendo rimaste sconosciute le cause che hanno portato il ad invadere il varco spartitraffico non protetto, non potendosi escludere _1 una manovra incauta di altro veicolo, che abbia potuto far urtare la contro il guard- Parte_2 rail;
2) dalla CT disposta dalla Procura risulta che il al momento dell'impatto, viaggiava _1 ad una velocità compresa tra 98 e 107 km/h, inferiore a quella prescritta dal CdS ed imposta dalla segnaletica verticale lungo la strada percorsa, mentre il primo giudice ha erroneamente ritenuto che il tenesse una velocità di guida rivelatasi in concreto non conforme alle condizioni _1 dei luoghi;
3) a prescindere dalla mancanza, all'epoca dei fatti, di un obbligo di chiusura dei varchi o di cogenza delle linee guida ministeriali, ci sono dati inequivocabili sulla pericolosità della barriera in calcestruzzo centrale e sulla sua ragionevole efficienza causale sull'evento, disattesi dal primo giudice;
4) dall'Estratto ISTAT sull'incidentalità delle strade italiane, anni
2001-2013, e dall'Estratto Rapporto sulla Sicurezza Stradale in Puglia anno 2010, sulla pericolosità della S.S. 16, prodotti in primo grado, risulta provato che la SS 16, in tutto il tratto pugliese, fosse altamente pericolosa e caratterizzata da elevatissima sinistrosità con esiti mortali, tanto che risultava la strada più pericolosa della Puglia, aspetto del tutto disatteso dal Tribunale.
4. Il secondo ed il terzo motivo di gravame, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e la domanda giudiziale proposta dall'appellante va parzialmente accolta, nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
Il Tribunale ha ricondotto la responsabilità della convenuta quale custode nell'alveo del paradigma di cui all'art. 2051 c.c. e tale impostazione deve ritenersi corretta sul piano giuridico.
7 È infatti pacifico che agli enti proprietari e/o gestori di strade aperte al pubblico transito, indipendentemente dalla loro estensione, è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, a maggior ragione per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione installati.
Il sinistro oggetto di causa non viene dall'appellante imputato ad una condizione estemporanea della cosa dovuta a fattori esterni (ad es. gelo, spargimento di sostanze sul manto stradale) e neppure ad uno status “patologico” della cosa stessa ascrivibile, magari, ad un difetto di manutenzione (ad es. buche, anomalie della carreggiata, deficit di illuminazione), bensì ad una caratteristica strutturale ed immanente - la mancanza di un attenuatore d'urto in corrispondenza della cuspide e l'inadeguatezza della barriera in concreto prescelta - perfettamente nota al gestore
(Cass., n.8935/13 “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.”).
L'art.14, C.d.S. assegna agli Enti proprietari delle strade (1° comma) ovvero ai rispettivi concessionari (3° comma), cui contestualmente attribuisce i necessari poteri, il compito di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedendo - tra l'altro - alla manutenzione, gestione, pulizia, controllo tecnico di efficienza delle strade in questione, delle relative pertinenze, attrezzature, impianti e servizi.
Con riguardo alla SS 16, teatro del sinistro, detti obblighi incombono sull che Controparte_1 riveste pertanto la qualità di custode ex art.2051 c.c..
Per integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario e sufficiente che il danno sia stato
"cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, già Cass. n.
4476/2011). Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza, al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno. In entrambi i casi, si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione
8 del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.
Dunque, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Quanto ai criteri di accertamento del nesso di causalità va richiamato il consolidato orientamento di legittimità (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 576/2008) secondo cui:
- ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non);
- tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile, quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario;
- ne deriva, quanto al caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. quale fattore idoneo a recidere il nesso di causalità tra la res custodita e l'evento di danno, che esso debba essere costituito da ciò che non
è prevedibile in termini oggettivi (dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata), senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode ovvero da ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente (ex multis Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 35429 del 01/12/2022);
- è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
9 - quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (per tutte,
Cass. n. 20619/2014).
Sempre in punto di diritto va premesso che i guardrail (detti anche barriere stradali o barriere di contenimento stradale) sono dispositivi di sicurezza stradale che possono presentarsi in diversi formati a seconda delle necessità del luogo in cui vengono installati, sono classificabili in diverse categorie a seconda della loro destinazione e ubicazione, ma hanno sempre come funzione fondamentale: da un lato, di impedire a un veicolo di uscire dalla carreggiata, agendo come una barriera protettiva;
dall'altro, di evitare collisioni frontali, prevenendo la possibilità che i veicoli sbandino nella corsia opposta. Nel nostro ordinamento, la progettazione, la validazione e l'installazione delle barriere stradali di sicurezza ha formato oggetto, dapprima, del D.M. n. 223 del 1992 e, poi, dal D.M. n. 2367 del 2004, successivamente integrato da diverse circolari.
In tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la Suprema Corte ha precisato che:
- la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (Cass. n. 10916/2017);
- la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (Cass. n. 26527/2020).
La S.C. ha altresì precisato che: a) la P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile (Cass.
n. 22801/2017 e, da ultimo, Cass. civ. sez. III, 3.5.2024 n. 11950); b) la responsabilità della P.A. per
10 una res che presenti un vizio costruttivo o manutentivo che la renda inidonea alla funzione protettiva cui dovrebbe assolvere può derivare non solo dall'inosservanza di specifiche norme prescrittive di standard di sicurezza, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza
(Cass. n. 25925/2019). Al riguardo, da ultimo, ha ribadito che “La circostanza che per una determinata strada la legge non preveda in astratto l'adozione di misure di sicurezza non esime il gestore autostradale dal valutare in concreto sempre e comunque se un determinato tratto stradale possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti, adottando di conseguenza tutte le misure necessarie” (Cass. civ. sez. III, ord.
14.1.2025 n. 882).
La S.C. (anche a Sezioni Unite, cfr. n. 20943/2022, poi 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023 e, da ultimo, sez. III, 3.5.2024 n. 11950 cit.) ha poi precisato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Dunque, la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani).
Di recente, nelle sentenze n. 14228/2023 e n. 2376/2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile (cfr. Cass. 11950/2024, cit.).
11 Ritiene la Corte che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto sin qui esposti.
L'appellante ha riconosciuto che il conducente ha perso il controllo dell'auto, Persona_1 ma ha affermato che, in ogni caso, la dinamica dell'incidente avrebbe avuto un diverso sviluppo ed esito, se la barriera spartitraffico della strada (anziché atteggiarsi a vera e propria rampa di lancio, del tutto inidonea e pericolosa) avesse assolto alla propria funzione di contenimento e, in concreto, se fosse stata dotata di un terminale di forma diversa o di misure protettive.
L' valorizzando la conformità del guardrail al momento del sinistro ai requisiti di CP_1 legge e di progetto all'epoca vigenti, ha addebitato l'occorso alla responsabilità esclusiva del conducente _1
La ricostruzione fattuale del sinistro, proposta dalle parti in una versione sostanzialmente sovrapponibile (perdita di controllo del veicolo da parte del impatto contro il new jersey, _1
“volo” e successiva evoluzione del sinistro), è stata ricostruita sia dalla Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza dei fatti, sia dal CT nominato dalla Procura, Ing. Ancora.
Circa l'utilizzabilità dei mezzi istruttori assunti in altro processo, va precisato che il giudice di merito, oltre che avvalersi di prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, può avvalersi pure delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolti in sede penale, per cui anche una perizia disposta dal Pubblico Ministero in un procedimento penale, se ritualmente acquisita al processo civile, può essere liberamente valutata come elemento idoneo a dimostrazione di un fatto determinato ovvero a giustificazione di altra specifica valutazione.
Dal complesso delle emergenze processuali acquisite in primo grado, è emerso che verso le ore
7.15 del 24.5.2011, l'autovettura LA US condotta da , con a bordo quattro Persona_1 passeggeri, percorreva la S.S. 16 in direzione Bari allorquando, giunta all'altezza del km 847+200, in agro di OP, per cause sconosciute e non desumibili (in quanto non vi erano tracce a terra, nessuno dei testimoni ascoltati aveva assistito direttamente al sinistro, dopo l'incidente non comparivano altri veicoli all'interno della carreggiata), ma probabilmente a causa di un colpo di sonno o una distrazione del conducente, invadeva il varco (non protetto) dello spartitraffico centrale e collideva frontalmente contro la cuspide del terminale del new jersey ivi presente.
Il CT del P.M. rilevava che “dato il modestissimo angolo d'urto contro la cuspide del terminale del new jersey, si può affermare con certezza che il viaggiava lungo la corsia di sorpasso, al momento dello _1 svio e dell'invasione dello spartitraffico. A seguito dell'urto, il veicolo si “arrampicava” sul concio terminale del new jersey (sagomato con profilo degradante a terra) e spiccava un volo di circa 45 metri, ribaltandosi in volo e ricadendo, in posizione capovolta, in corrispondenza dello stesso new jersey. Successivamente, la vettura proseguiva la corsa lungo la carreggiata nord (la stessa percorsa prima dell'urto) per ulteriori 43,8 metri, strisciando e urtando sia a terra, che contro la parete laterale del new jersey. Infine, l'autovettura si arrestava per inerzia all'interno della corsia di sorpasso, adagiata sul tetto e in posizione obliqua rispetto all'asse stradale, con la parte anteriore rivolta verso il margine destro della carreggiata…..l'autovettura
LA US viaggiava alla verosimile velocità compresa tra 98 e 107 km/h, inferiore alla velocità massima
12 prescritta dal Codice della Strada lungo le strade extraurbane principali, al limite imposto dalla segnaletica stradale verticale apposta lungo la strada, nonché inferiore alla velocità massima prudenziale”.
Sulla scorta delle richiamate emergenze probatorie e degli accertamenti eseguiti, può ritenersi acclarato che l'autovettura LA US viaggiava lungo la corsia di sorpasso della carreggiata nord della SS 16, in violazione dell'art. 143 CdS (“i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità della parte destra della medesima anche quando la strada è libera”) e sbandava, violando la prescrizione di cui all'art. 141 CdS (“il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualunque ostacolo prevedibile”), invadendo il varco nello spartitraffico, delimitato da linea continua e segnalato da apposita cartellonistica stradale (art. 146 CdS “L'utente della strada è tenuto ad osservare
i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale”).
Premesso che è fuori dubbio che il sia sbandato ed abbia impattato il guardrail per fatto _1 non imputabile all' giova puntualizzare, a fronte dei rilievi dell'appellante sulla CP_1 ricostruzione solo ipotetica e presunta delle cause della perdita di controllo della vettura da parte del che, ai fini che ci occupano, è indifferente che lo sbandamento della LA US _1
(con conseguente impatto contro il new-jersey) sia avvenuto per un colpo di sonno, una distrazione, manovra incauta o altra causa dovuta a terzi conducenti di veicoli, in quanto tutti fatti non ascrivibili all L'argomento ventilato dall'appellante (coinvolgimento di altro CP_1 veicolo) non giova ai fini di una diversa conclusione circa la responsabilità dell' essendo CP_1 irrilevante la causa (estranea all'appellata) per cui il abbia perso il controllo della vettura;
_1 un eventuale coinvolgimento di altro veicolo non porterebbe, invero, alla responsabilità di CP_1 in quanto, ove provato, l'appellante avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti di terzi.
In ogni caso è utile rilevare che il CT del P.M., pur osservando che “non si può escludere una manovra incauta di altro veicolo”, evidenziava che, attesa l'assenza di tracce di frenata o di scarroccio di una seconda vettura, oltre che di urti o ammaccamenti lungo la fiancata destra e la regione posteriore della LA US (integra in tali zone), “sembra escludere la possibilità che l'autovettura del _1 abbia sbandato a seguito di un urto anche di lieve entità con altra vettura”.
Quanto alla responsabilità di il consulente della procura aveva osservato che “se.. è CP_1 evidente che la chiusura del varco spartitraffico in oggetto con uno dei sistemi omologati in commercio (già disponibili al maggio 2011, epoca dell'incidente), avrebbe certamente modificato la dinamica dell'incidente in maniera imprevedibile, si ritiene, tuttavia, che, fermo restando la responsabilità oggettiva dell'Ente legata alla sua qualifica di gestore della strada, non vi sia in capo ad esso una responsabilità colposa, per i seguenti motivi-la pavimentazione stradale al km. 847+200 della SS 16 Adriatica in essere al momento dell'incidente era conforme a quanto disposto dal Codice della Strada;
- le barriere spartitraffico presenti al chilometro 847+200 della SS 16 sono state progettate nel 1989, con ultimazione dei lavori nell'aprile 1991.
La normativa di riferimento circa la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere di sicurezza
13 stradale è stata per la prima volta disciplinata con DM 18.02. 1992, n. 223 e dai successivi aggiornamenti, entrato in vigore il 30.1. 1999. Quale normativa, come chiarito anche dalla Circolare Ministeriale del
21.07.2010, si applica alla costruzione di nuovi tronchi stradali ed all'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti, non costituendo di per sé un criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica delle strade in esercizio. Dunque, l'Ente gestore non era tenuto a chiudere i varchi nello spartitraffico. Parallelamente, sono state emanate a livello ministeriale le Linee guida non cogenti su come condurre verifiche della sicurezza stradale di tipo preventivo e sistematico, in modo che l'Ente riconosca e valuti in tempo le situazioni di più elevato rischio potenziale per la circolazione stradale. Tuttavia, trattandosi di un atto di indirizzo, tali Linee guida non stabilivano procedure obbligatorie per gli Enti gestori;
- l'Ente, pertanto, avendo installato nel tratto stradale in esame le barriere spartitraffico nel lontano
1991 e non avendo da allora più eseguito un organico riammodernamento delle barriere stradali lungo tale tronco stradale, non era obbligata a proteggere tout court- entro un termine assegnato - i varchi presenti nello spartitraffico secondo i criteri dettati dal DM 223/1990, in quanto intervento estraneo al campo di applicazione del decreto;
- lungo la strada SS. 16 l'Ente ha provveduto alla chiusura di 9 varchi spartitraffico. Ciò dimostra che l'ente non è rimasto in assoluto inerte di fronte al problema, decidendo di dare precedenza alla chiusura dei varchi a più elevato rischio di inversione abusiva di marcia da parte degli utenti, a causa dell'apertura di nuovi impianti carburante o di nuove viabilità di servizio. Un pari livello di precedenza, invece, non appare giustificato per il tratto stradale in esame (SS. 16 – km. 847), là dove il rischio di inversione di marcia è più contenuto, coincidendo tale tronco stradale con la tangenziale di
OP (tratto dotato di numerose uscite e cavalcavia che consentono una frequente ed agevole inversione di marcia). Naturalmente, per tali varchi permane il pericolo legato al rischio di impattare contro il terminale della barriera, ma al pari di tutti gli altri varchi;
- l'Ente, infine, aveva inserito nel piano degli investimenti 2010-2014 l'intervento di cui al Codice SIL BA57 “Lavori di chiusura varchi dello spartitraffico centrale con barriera di tipo amovibile lungo la dorsale Adriatica”. Tale piano è ancora in attesa di finanziamento da parte del ministero. Ciò considerato, non si può ignorare che il tema legato alla pericolosità dei varchi spartitraffico aperti sia stato sollevato a livello ministeriale già a partire dal 2001 e che, ciò nonostante, ancora oggi la maggior parte dei varchi risultano ancora aperti, con evidente pericolo per la circolazione stradale. È probabile che la rigorosa applicazione di un'analisi preventiva della sicurezza secondo le metodologie sistematiche suggerite dalle Linee Guida Ministeriali del 2001-per quanto non obbligatoria- avrebbe potuto suggerire una più solerte chiusura dei varchi nelle barriere spartitraffico. Ma ciò non è accaduto, in quanto l'Ente ha dovuto dare precedenza alla chiusura di altri varchi, che offrivano all'utente la possibilità di invertire abusivamente il senso di marcia in tratti in cui tale incauta manovra era ritenuta più probabile per modifiche intervenute lungo il tracciato. In ultimo, ma non meno importante,
c'è da evidenziare i ritardi nei finanziamenti erogati a livello statale, che certamente hanno contribuito a rallentare l'operato dell'ente”.
L'ing. evidenziava, inoltre, che quanto all'elemento terminale della barriera new jersey, CP_2 sagomato in modo da offrire all'eventuale veicolo impattante frontalmente un profilo di sicurezza degradante verso il terreno, l'esperienza dimostra che, se tale soluzione rappresenta un vantaggio
14 a velocità inferiore a circa 50 km/h (quando il veicolo non possiede sufficiente energia cinetica per “arrampicarsi” sul concio), a velocità superiori agisce da “rampa di lancio”: il veicolo decolla ed atterra, spesso con ribaltamento, parecchi metri più avanti, dall'uno o dall'altro lato della barriera. Ed è proprio quanto accaduto nel caso in esame: la barriera spartitraffico monofilare del tipo new jersey presenta al km. 847+200 un varco di circa 30 m;
il profilo della semibarriera terminale (che riprendeva il suo corso dopo il varco) ha funto da “rampa di lancio” per Per l'autovettura del uca, che in fase di sbandamento invadeva il varco aperto nello spartitraffico, segnalato all'utenza stradale attraverso la segnaletica “direzione obbligatoria dritto”.
Quanto ai sistemi di sicurezza, rilevava che da qualche anno sono in commercio dispositivi di sicurezza stradale, fissi o amovibili, finalizzati alla totale chiusura in sicurezza dei varchi spartitraffico, oltre agli attenuatori d'urto redirettivi, pure disciplinati dal DM 2367/2004.
Le conclusioni del perito, pur non consentendo di ravvisare profili di colpa specifica a carico dell non ne escludono i profili di responsabilità oggettiva, legata alla sua qualifica di CP_1 gestore della strada.
L'accertata conformità della barriera spartitraffico agli obblighi di legge e alle prescrizioni tecniche vigenti all'epoca della realizzazione non è elemento sufficiente al fine di escluderne la pericolosità e l'attitudine a produrre eventi come quello verificatosi nel caso che ci occupa. Il terminale della deve ritenersi oggettivamente pericoloso, inidoneo ad assolvere la Pt_3 funzione propria di ritenuta di un veicolo in svio ed in esso va rinvenuta la causa del sinistro che si è verificato e, quindi, della morte di , salvo quanto si dirà sul concorso Persona_1 eziologico della condotta del conducente.
Il fatto che il terminale del tipo in disamina si comporti, a velocità superiori ai 50 Km/h - quale quella prevista nel tratto stradale dove è avvenuto l'incidente (110 Km/h) - come una rampa di lancio, è un fatto che deve ritenersi pacifico, dal momento che, sulla base delle Linee guida richiamate dal CT del PM, detti terminali offrono un pericolo ridotto per basse velocità (fino a 50 km/h) in quanto il veicolo non possiede velocità sufficiente per arrampicarsi al di sopra di esso;
per velocità superiori, invece, si configurano come una vera e propria “rampa di lancio” per un eventuale veicolo in svio. Il fatto che queste Linee guida non siano norme vincolanti e che, quindi, non siano idonee a configurare un profilo di colpa specifica in capo all'appellata, non è determinante nel caso che ci occupa, in quanto qui non si indaga sulla condotta adempiente o meno del custode, ma sulla oggettiva pericolosità della cosa custodita.
Il terminale in questione, installato in strade dove è consentita una velocità di percorrenza di 110 km/h, se viene impattato frontalmente alla velocità cui andava il (prossima a 110 Km/h, _1 nei limiti consentiti), si appalesa del tutto inidoneo e pericoloso, perché non solo non assorbe neanche minimamente la forza cinetica con la quale il veicolo giunge all'urto ma anzi, interagendo con tale forza, devia la traiettoria del mezzo verso l'alto, provocandone l'impennata e il volo in aria.
15 Tale interazione tra la barriera ed il mezzo sarebbe stata assai probabilmente scongiurata dalla presenza di un attenuatore d'urto o altro dispositivo di sicurezza, la cui installazione avrebbe certamente provocato una dinamica del sinistro del tutto diversa, in cui il plausibilmente _1 si sarebbe salvato.
Infatti, la presenza di un dispositivo di sicurezza, fisso o amovibile, finalizzato alla totale chiusura in sicurezza del varco spartitraffico, avrebbe contenuto il veicolo, arrestandolo in maniera controllata ed impedendo che esso oltrepassasse il terminale impennandosi. Alternativamente,
l'istallazione di un attenuatore d'urto ad inizio barriera avrebbe consentito di assorbire l'energia del veicolo impattante, procurandone necessariamente quantomeno una decelerazione.
Nulla di tutto ciò ha fatto il terminale su cui è impattato il mezzo condotto dal che, anzi, _1 ha visto pericolosamente deviata la propria traiettoria verso l'alto ed in alcun modo assorbita la propria forza cinetica.
La discontinuità del guard-rail , costituito da due segmenti separati da un ampio varco di oltre
30 mt, e le caratteristiche della barriera di protezione in questione, hanno concorso in modo evidente nella causazione del sinistro stradale de quo: a causa dell'interruzione della barriera stradale , questa non solo non è stata in grado di assolvere alla funzione contenitiva, ma è divenuta essa stessa causa diretta dell'evento mortale, determinando l'effetto “trampolino”, facendo decollare la vettura, che prima si ribaltava e, dopo un “volo” di circa 45 mt, ricadeva con il tetto sul manto stradale, con le conseguenze nefaste che ne sono conseguite.
Anche se non è possibile determinare in via probabilistica quale comportamento avrebbe assunto il veicolo, se cioè sarebbe stato reindirizzato sulla sede stradale o accompagnato dal guard-rail, può ragionevolmente sostenersi che diverse sarebbero state le conseguenze derivanti dall'urto contro una barriera integra o dotata di opportune misure di sicurezza.
Risulta pertanto dimostrata l'esistenza del nesso causale tra l'evento morte di e Persona_1 la condizione strutturale del guardrail;
a fronte di tale dimostrazione spettava alla società convenuta dare prova della riconducibilità dell'evento morte alla sopravvenienza di un caso fortuito, ovvero di un fattore causale imprevedibile ed eccezionale idoneo a cagionarlo in via esclusiva.
Il Tribunale – che ha pure erroneamente sostenuto, senza riscontro nelle emergenze processuali, che il viaggiasse a velocità eccessiva e non adeguata allo stato dei luoghi, nonostante la _1 velocità stimata dall'ing. inferiore al limite consentito- ha individuato il caso fortuito CP_2 nella condotta colposa del conducente che ha perso il controllo dell'auto, probabilmente _1 per un colpo di sonno o distrazione, così finendo fuori strada e provocando l'incidente in cui è rimasto vittima.
Tale assunto non è condivisibile.
Sulla scorta delle circostanze di fatto sopra evidenziate, la condotta del conducente di perdita di controllo del veicolo, per quanto certamente abbia rappresentato una concausa dell'evento, non
16 può essere considerata un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità risarcitoria della società convenuta ex art. 2051 c.c..
Tanto la condotta di guida del quanto lo stato del guardrail, hanno concorso alla _1 causazione dell'evento, in applicazione del principio di equivalenza condizionalistica fra cause, ex art. 40, co.1 c.p.
Alla luce dei principi richiamati e degli accertamenti svolti in ordine alla dinamica del sinistro stradale, deve affermarsi che la mancanza di continuità della barriera guard-rail nel tratto di strada interessato ha consentito il verificarsi del sinistro, aggravando in concreto le conseguenze dannose, ponendosi, dunque, come condizione necessaria dell'evento; deve escludersi inoltre che la causa remota , costituita dalla condotta di guida tenuta dal fosse connotata da _1 peculiarità tali da porsi come antecedente imprevedibile né da sola era idonea a determinare quell'evento.
Se il non avesse perso il controllo dell'auto, infatti, il sinistro non si sarebbe verificato;
_1 ugualmente, se la barriera avesse svolto la minima funzione di contenimento (della forza cinetica e/o della direzione) per cui era stata installata, il sinistro non avrebbe avuto l'evoluzione che in effetti ha avuto e, dunque, non avrebbe prodotto i danni che in effetti ha prodotto.
Nessuna delle due cause, peraltro, elide l'efficienza dell'altra.
A norma dell'art. 41, co. 2 c.p., infatti, le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità solo “quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”, il che, evidentemente, è nella specie da escludersi.
L'imputabilità al della perdita di controllo dell'auto non toglie rilevanza causale alla _1 connotazione di pericolosità e inadeguatezza del guardrail: la funzione di contenimento della barriera, infatti, costituisce misura di sicurezza per tutte le auto che, in modo anomalo, si trovino a deviare dalla carreggiata, con o senza colpa propria. La responsabilità del custode potrebbe essere esclusa solo là dove la condotta del conducente potesse configurarsi come abnorme e per tale ragione del tutto – oggettivamente - imprevedibile, tale da potersi ascrivere, rispetto alla particolare connotazione di pericolosità della cosa qui in esame, al caso fortuito. Nella specie, invece, se pure lo sbandamento va imputato alla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, essa non può considerarsi certamente una circostanza imprevedibile dal momento che, a maggior ragione se si considera la percorrenza a velocità consentita, il fatto che un'auto esca dalla carreggiata perché il conducente ha avuto un colpo di sonno (o una distrazione, o per ipotesi un malore) e venga a collidere frontalmente contro un terminale di guardrail, oltre ad essere ampiamente prevedibile ex ante, rappresenta esattamente la realizzazione del rischio tipico sulla quale la barriera deve intervenire, che ne motiva la sua installazione sulla carreggiata.
Se è vero che il tratto stradale percorso dal era rettilineo e privo di particolari difficoltà, _1
è anche vero che l'evento rappresentato da un “colpo di sonno” intervenuto alle ore 7,15 del mattino in una strada stradale a scorrimento veloce non si puo' definire “oggettivamente imprevedibile”. D'altra parte la barriera protettiva viene prevista normativamente e posizionata
17 in loco proprio per il caso che i conducenti dei veicoli perdano il controllo del mezzo che guidano e, di conseguenza, l'urto contro la stessa da parte dell'autovettura non è certo evento imprevedibile. Ne discende che se la collisione era prevedibile (vista la stessa natura della cosa in custodia) non si poteva ritenere imprevedibile il potenziale pericolo offerto da un possibile urto frontale contro la parte iniziale di un guard-rail con cuspide degradante a terra a forma di rampa che, oggettivamente, favoriva la conseguente proiezione in aria del veicolo che per avventura andasse ad impattarvi.
La Suprema Corte, del resto, ha già statuito che qualora un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, si deve statuire il concorso di colpa del conducente (fondato su una condotta di guida del tutto imprudente) con la responsabilità per custodia del gestore autostradale nel caso di urto contro un guard-rail, qualora una diversa tipologia di guard-rail avrebbe potuto contenere l'impatto (Cass.2020 n.12974); ha inoltre statuito che la conformità alla normativa di un guard-rail non vale ad escludere ogni responsabilità del gestore autostradale qualora, nonostante tale conformità, l'opera presenti insidie o pericoli per l'utilizzatore (Cass. n.15302/2013).
In conclusione, ritiene la Corte che l'appellante abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2051 c.c., circa la riconducibilità causale del sinistro alle caratteristiche di pericolosità della barriera di sicurezza (rectius del suo terminale); che la condotta del conducente, non avendo né valenza causale assorbente né carattere di imprevedibilità, non integri un caso fortuito, idoneo a elidere la responsabilità della custode ai sensi della suddetta norma.
Accertata l'incidenza nel determinismo degli eventi dell'interruzione della continuità della barriera di protezione, avendo costituito nella specie autonomo segmento causale che ha provocato conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate ove fosse stata presente in loco una barriera continua o con misure di protezione, la Corte ritiene di determinare la responsabilità dell'Ente convenuto nella misura del 30% , avuto riguardo alla preponderante gravità della condotta di guida tenuta da (perdita di controllo e sbandamento Persona_1 della vettura con impatto contro il guard rail), che ha costituito prevalente fattore causale del sinistro ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., per cui il risarcimento del danno all'appellante dovrà essere diminuito in misura pari al 70 %.
Passando alla liquidazione del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale, preteso dalla appellante, sorella del conducente deceduto, è indubbio che la morte di persona legata da uno stretto vincolo di parentela, conseguente ad un fatto illecito, configuri di norma, già per presunzione (si v. ex multis Cass. Civ. Sez. 3 , sent. n. 9010 del 21/03/2022), che nella specie non ha trovato smentita, per i superstiti del nucleo familiare, un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione dell'integrità morale ed in genere di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale.
18 Gli elementi dai quali trarre il convincimento in ordine alla sussistenza del pregiudizio discendente dalla lesione del vincolo familiare hanno solitamente natura indiziaria e sono costituiti dall'intensità del vincolo familiare, dalla situazione di convivenza, dalla consistenza del nucleo familiare, dalle abitudini di vita, dall'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410; 12 giugno 2006, n. 13546; 15 luglio 2005, n. 15022; 19 agosto 2003, n. 12124).
Infatti, l'estinzione del rapporto parentale costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi (Cass. 13 maggio 2011, n. 15027).
Sussiste il diritto al risarcimento del danno in ragione del vincolo di parentela con la vittima del sinistro, rapporto che è assistito, nella sua consistenza, da salde presunzioni, tenuto conto del fatto che, come detto, lo stretto vincolo familiare con la vittima consente comunque di presumere, fino a prova contraria – nel caso di specie non offerta dalla convenuta costituita, su cui gravava il relativo onere -, l'esistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Nel caso di specie, può ritenersi esistente, in via presuntiva, il danno non patrimoniale correlato alla lesione del rapporto parentale intrattenuto dall'unica sorella, minore (di sei anni più giovane), con il defunto, mentre i capitoli di prova orale articolati dall'appellante, per dimostrare la particolare intensità del rapporto, attesa la loro genericità, non potrebbero portare ad una valutazione diversa da quella presumibile, secondo l'id quod plerumque accidit.
Per quanto concerne più specificamente la liquidazione di tale voce di danno, necessariamente equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, a punti, costituiscono un valido criterio di riferimento, essendo le stesse coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Cass. n. 10579/2021; occorre fare riferimento alla tabella più recente, in uso al momento della decisione (Cass. n. 13269/2020; Cass. n. 28994/2019), nella loro versione pubblicata nel giugno del 2022, aggiornata nel 2024.
Nella determinazione del danno entro i parametri previsti dalle citate tabelle, occorre considerare, ex art. 1226 c.c., alcuni criteri elaborati in sede giurisprudenziale e fatti propri dall'Osservatorio
Milanese: l'età della vittima primaria;
l'età della vittima secondaria;
la convivenza tra le due;
la sopravvivenza di altri congiunti;
la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Sulla scorta di tali parametri, si reputa equo liquidare all'attrice-odierna appellante, sorella di
[...]
, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, la somma di € Persona_1
140.934,00, tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso, 29 anni (18 punti), dell'età della vittima secondaria, 23 anni (18 punti), della convivenza tra congiunto e vittima (20 punti) del numero di familiari del nucleo primario (2, oltre all'appellante-punti 12), dell'intensità della relazione affettiva (valore medio, sulla base delle circostanze allegate dall'attrice e delle
19 presumibili ripercussioni della perdita del fratello sulla sorella minore, in considerazione anche della traumaticità presumibile di una morte avvenuta improvvisamente) (punti 15), e del valore del punto base pari ad € 1.698,00
In conclusione, deve rammentarsi che in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso (nel caso di specie 70%), il risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile (Cass. n. 8127/2020, n. 10220/2017 tra le tante). Ne consegue che all'appellante va riconosciuta la somma di € 42.280,2, calcolata all'attualità.
Su detta somma sono dovuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura legale sulle somme devalutate, all'epoca del decesso (maggio 2011) e via via annualmente rivalutata secondo i criteri fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 1712 del 1995
(conformi, ex multis, Cass. civ. n. 12140 del 14/06/2016 e n. 3173 del 18/02/2016).
Dalla data della sentenza, poiché il debito di valore si trasforma con la liquidazione in debito di valuta, sono dovuti sull'importo liquidato solo gli interessi legali moratori sino al soddisfo.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, accertata la corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 30%, deve CP_1 essere condannata al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale, come sopra determinato, in favore Parte_1
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata al pagamento di un terzo delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della somma attribuita (decisum) in luogo di quella domandata, giusta disposto dell'art. 5 co. 1 D.M. n. 55/2014 (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9237), mentre i residui 2/3 vanno compensati, in ragione dell'accertato concorso di colpa della vittima, nella misura del 70%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell in persona del l.r.p.t., avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 5392/2023 emessa dal Tribunale di Bari, III sezione civile, in data 28.12.2023, pubblicata il 29.12.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata la responsabilità di i sensi dell'art. 2051 c.c. per il sinistro per cui è causa CP_1 nella misura del 30%, e accertato il concorso del fatto colposo del conducente Persona_1 ex art. 1227 co. I c.c. nella misura del 70 %, condanna l pagamento, in favore di CP_1 [...]
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 42.280,2, oltre interessi legali sulla Parte_1 somma inizialmente devalutata alla data del maggio 2011 e di anno in anno rivalutata secondo
20 gli indici ISTAT, nonché interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo sulla somma così ottenuta;
2) condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, di un terzo delle spese di CP_1 entrambi i gradi del giudizio, che liquida nella misura (già ridotta) di € 262,00 per esborsi ed €
3.000,00 per compensi professionali, relativi al giudizio di primo grado, ed € 388,3 per esborsi ed
€ 2866,6 per compensi professionali, relativi al presente giudizio di appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, compensando tra le predette parti i residui 2/3 delle spese.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 21 maggio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott. Antonello Vitale Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 274/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari, III Sezione civile, n. 5392/2023 del 28.12.2023, pubbl. 29.12.2023
TRA
elettivamente domiciliata in Lecce alla via D. Cantatore n. 17, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Antonio Mazzeo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Graziano Tramacere, giusta procura in atti
-Appellante –
CONTRO con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliata in Bari alla Via Abbrescia n. 50 presso lo studio dell'avv. Arcangelo Gabriele
Filograno, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Brudaglio, giusta procura in atti
- Appellata –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24/25.11.2015 nella qualità di erede [sorella] Parte_1 del defunto , conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, l Persona_1 CP_1 al fine di sentirla dichiarare responsabile, ai sensi dell'art. 2051 o 2043 c.c., del decesso di _1
, avvenuto in occasione del sinistro verificatosi il 24.05.2011 sulla S.S. 16, all'altezza dello
[...] svincolo per OP, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che, in conseguenza del decesso di
, spetta all'attrice, in qualità di congiunto della vittima, il risarcimento dei danni Persona_1 non patrimoniali da perdita del congiunto, personalizzati, pari ad € 220.000,00, e comunque in misura non inferiore ad € 178.695,00, quale risulta dalle Tabelle del Tribunale di Roma, elaborate
1 per l'anno 2014, salvo maggiore o minore quantificazione, con conseguente condanna di CP_1 al pagamento in favore dell'attrice, erede del defunto , della predetta
[...] Persona_1 somma, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - in data 24.05.2011, intorno alle ore 7,15,
caporal maggiore in servizio presso il VII Reggimento Bersaglieri Persona_1
Distaccamento di Bari, percorreva, a bordo dell'automobile LA US tg. DL154XY, la S.S. 16
(Adriatica), in direzione di Bari, per rientrare in caserma insieme ad altri colleghi di lavoro;
- giunto all'altezza dello svincolo per OP (km847+200), l'autovettura, che procedeva ad una velocità inferiore ai 110 km/h, limite previsto su quel tratto di strada, urtava contro il segmento iniziale del guard rail centrale, modello new-jersey, in quel punto interrotto per l'esistenza di un varco aperto di oltre 30 mt., in prossimità del quale non era posizionata alcuna segnaletica di
“pericolo generico”; - la forma degradante verso il terreno del terminale del guard-rail fungeva da rampa, facendo sollevare da terra (decollare) la che dapprima si ribaltava e, dopo il Parte_2 volo, ricadeva con il tetto, lato conducente, sullo spartitraffico centrale in cemento, per poi fermarsi all'interno della corsia di marcia percorsa;
-a seguito del sinistro il conducente riportava lesioni gravissime, che ne cagionavano il decesso;
- sul posto interveniva il personale della Polizia di Stato-Compartimento Polizia Stradale “Puglia”-Sezione di Bari, che effettuava i rilievi del caso;
- il consulente tecnico di parte, nominato dall'attrice nell'ambito del procedimento penale aperto d'ufficio presso la Procura della Repubblica di Bari, rilevava irregolarità riguardanti i sistemi di sicurezza esistenti sul tratto di strada in questione: in particolare, oltre alla mancanza del guard- rail centrale per l'esistenza del varco stradale, i terminali di inizio e fine del new-jersey avevano una forma degradante verso terra e non erano protetti da attenuatori d'urto o altro sistema di sicurezza, circostanze determinanti per la dinamica dell'evento ed il tragico epilogo;
- anche il consulente tecnico nominato dal P.M. confermava dette irregolarità; - l'incidente era prevedibile ed evitabile, se gestore e custode del tratto stradale, attenendosi alle direttive e CP_1 disposizioni ministeriali nonché alle vigenti disposizioni normative, avesse messo il varco in sicurezza;
-all'epoca dei fatti era convivente con il fratello, perciò legittimata ad avanzare richiesta risarcitoria, per i danni non patrimoniali, morale ed esistenziale, da perdita del congiunto.
Costituitasi in giudizio, ontestava la propria responsabilità e la fondatezza della CP_1 domanda attorea;
chiedeva dichiararsi che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva di
, con conseguente rigetto della domanda;
in subordine, chiedeva di accertare che Persona_1 la responsabilità prevalente è da attribuire al quantificandone la misura, e di statuire in _1 conseguenza in ordine alla richiesta risarcitoria, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., con vittoria di spese.
2 Il giudizio veniva istruito con acquisizione documentale e prova per testi, a mezzo dei soggetti trasportati sulla vettura condotta dal che, tuttavia, nulla erano in grado di riferire sulla _1 dinamica del sinistro, in quanto al momento del sinistro dormivano.
Con sentenza n. 5392/2023 del 28.12.2023 (pubblicata il 29.12.2023), il Tribunale di Bari rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 liquidava in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo di: “1) Parte_1
Accogliere l'appello proposto per i motivi indicati e per lo effetto riformare la sentenza impugnata;
2)per
l'effetto, accertare e dichiarare che il decesso di avvenuto in occasione del sinistro Persona_1 verificatosi il 24.05.2011 sulla S.S. 16, all'altezza dello svincolo per OP, si verificava per fatto e colpa di e, quindi, dichiarare la responsabilità di quest'ultimo ente, per tutte le ragioni in fatto ed CP_1 in diritto esposte in narrativa;
3) accertare e dichiarare che in conseguenza del decesso di Persona_1 avvenuto in occasione del sinistro de quo, spetta all'attrice il risarcimento dei danni non patrimoniali, come personalizzati, pari ad € 220.000,00, e comunque in misura non inferiore ad € 178.695,00, quale risulta dalle Tabelle del Tribunale di Roma, elaborate per l'anno 2014,e/o in quella maggiore o minore quantificazione che sarà ritenuta giusta ed equa dall'Ill.mo Giudicante, all'esito del giudizio, anche ai sensi dell'art. 1227 cc con riconoscimento della maggiore gradazione di responsabilità in capo ad 4) CP_1 condannare, conseguentemente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore dell'attrice, erede del defunto della complessiva somma di € 220.000,00, e Persona_1 comunque non inferiore a quella di € 178.695,00, quale risulta dalle Tabelle del Tribunale di Roma, elaborate per l'anno 2014, salvo altra maggiore o minore quantificazione che sarà ritenuta giusta ed equa dall'Ill.mo Giudicante, all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo anche ai sensi dell'art. 1227 cc . con riconoscimento della maggiore gradazione di responsabilità in capo ad 5) Con vittoria di spese e competenze di causa dei due gradi di giudizio CP_1 da distrarsi in favore di procuratori anticipatarii”.
Costituitasi in giudizio, a chiesto di “a) Confermare integralmente la sentenza di Primo CP_1
Grado e per l'effetto rigettarsi la domanda attorea proposta nei confronti di poiché l'attrice originaria CP_1 risulta carente di legittimazione attiva a richiedere i danni dedotti in citazione;
b) Gradatamente confermare integralmente la sentenza di Primo Grado e per l'effetto rigettarsi la domanda attorea proposta nei confronti di poiché infondata in fatto e diritto ovvero non provata;
c) con vittoria delle spese e competenze di CP_1 lite anche di questo grado di giudizio”.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione ex artt. 350 bis - 281 sexies c.p.c..
I.Il Tribunale ha rigettato la domanda così motivando:
a) in via preliminare ed assorbente, la domanda è infondata in quanto l'attrice, pur avendo agito nella espressa qualità di “erede (sorella) del defunto , ha chiesto il risarcimento del Persona_1 danno da perdita del rapporto parentale, che è un danno spettante iure proprio ai congiunti del defunto;
3 b) in ogni caso la domanda, sussumibile nello schema della responsabilità per danni da cose in custodia ex art.2051 c.c., è infondata nel merito, non risultando sufficientemente provata, alla luce delle risultanze probatorie (relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia
Stradale e verbale di accertamenti urgenti, perizia redatta dal ctu nel procedimento penale, consulenza tecnica di parte attrice, richiesta di archiviazione del procedimento penale e decreto di archiviazione del GIP), la derivazione causale del danno dalla cosa in custodia;
c) gli elementi acquisiti inducono ad affermare la responsabilità esclusiva, per negligenza e/o imprudenza alla guida, dello stesso nella causazione del sinistro mortale, come accertato _1 dal CT nominato dalla Procura nel procedimento penale: l'impatto della LA US con il guard rail è stato cagionato dalla condotta del che, distraendosi alla guida o perché preso da _1 colpo di sonno o comunque per aver tenuto una velocità rivelatasi in concreto non conforme alle condizioni dei luoghi, perdeva il controllo della vettura ed urtava contro il guard rail, in violazione degli artt. 141 (per aver perso il controllo del veicolo mentre era alla guida dello stesso)
e 143 c.d.s. (perché viaggiava sulla corsia di sorpasso e non sulla parte destra della carreggiata), nonostante il giorno del sinistro le condizioni climatiche e meteoriche e la visibilità fossero buone ed il traffico scorreva lentamente;
d)il nesso causale tra cosa e danno deve ritenersi escluso alla luce della condotta gravemente colposa del danneggiato, esclusivo fattore eziologico determinante l'evento mortale;
e) nessun profilo di colpa è imputabile all'ente gestore della strada, sulla scorta della consulenza disposta nel procedimento penale, non essendo l tenuta a chiudere i varchi nello CP_1 spartitraffico, sulla base della normativa in vigore all'epoca della realizzazione della SS 16 (1991), prima dell'entrata in vigore del D.M. 223/1992 e successivi aggiornamenti;
al momento del sinistro la strada era in perfetta manutenzione e nessun obbligo normativo ad operare diversamente sussisteva in capo all'ente gestore;
f) neanche sussistono, a maggior ragione, i presupposti di cui all'articolo 2043 c.c..
II. Motivi di appello.
1.Erroneo convincimento-motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria-violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto, d'ufficio, in via preliminare ed assorbente, infondata la domanda risarcitoria, sull'errato presupposto che parte attrice, qualificandosi quale (sorella) erede del fratello, abbia inteso chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure hereditatis e non iure proprio, pur avendo la difesa di chiarito, nei propri scritti difensivi, l'oggetto della Parte_1 pretesa (risarcimento del danno parentale) e precisato, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed in sede di comparsa conclusionale, che il danno da perdita del rapporto parentale, oggetto della domanda, era stato chiesto iure proprio, dalla sorella, per la perdita del fratello deceduto.
Deduce in particolare l'appellante che già nelle conclusioni della prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., aveva eliminato l'inciso “in qualità di erede” e successivamente, in comparsa
4 conclusionale, aveva evidenziato con chiarezza di avere agito in giudizio non iure hereditatis ma iure proprio (“trattasi di un danno diretto, iure proprio, derivante dalla recisione grave e irreparabile e nel caso di incidente stradale mortale violenta e improvvisa-del legame familiare costituzionalmente tutelato”).
1.1. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
nell'epigrafe dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1 dichiarava di agire “nella qualità di erede (sorella) del defunto , mentre nella parte Persona_1 espositiva dell'atto indicava chiaramente le ragioni della sua pretesa risarcitoria, avente ad oggetto, senza dubbio, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, che è un danno iure proprio, che può essere fatto valere, appunto in proprio, dal prossimo congiunto della vittima di un illecito.
L'avere la fatto riferimento alla qualità di erede, in quanto sorella del defunto _1 _1
, non può far ritenere – in una lettura che non sia inutilmente formalistica dell'atto- che
[...] ella non avesse agito anche in proprio, come poteva implicitamente intendersi (non avendo, peraltro, ella dichiarato di agire “non in proprio ma solo in qualità di erede”): dal complesso dell'atto introduttivo, e soprattutto dalle conclusioni ivi riportate – ove, come pure evidenziato dal primo giudice, non si fa alcun riferimento al titolo della pretesa, se iure proprio o iure hereditatis – si evince chiaramente che l'attrice intende far valere un diritto, proprio, da lesione del rapporto parentale.
Al riguardo deve osservarsi che secondo il prevalente e più recente orientamento della Suprema
Corte, ai fini della interpretazione della domanda giudiziale, può darsi rilevo alla soggettiva intenzione della parte attrice, nei limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere una effettiva difesa (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24480).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la convenuta abbia compreso l'effettiva portata della domanda risarcitoria, essendosi adeguatamente difesa rispetto alla domanda proposta iure proprio dall'attrice, tanto che alcuna eccezione aveva sollevato al riguardo in primo grado, avendo il Tribunale rilevato d'ufficio la questione.
E' evidente che il riferimento alla qualità di erede-sorella, nell'epigrafe dell'atto introduttivo, era esclusivamente finalizzata ad evidenziare lo stretto rapporto di parentela tra l'attrice ed il defunto-fratello, fondante la legittimazione a pretendere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, e non invece a fondare una legittimazione limitata ad una domanda (non proposta) di risarcimento del danno iure hereditatis.
A conferma di tanto vi è che già nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., e nei successivi scritti difensivi, la ometteva il riferimento alla qualità di erede, e precisava espressamente di _1 aver agito per il risarcimento di un danno iure proprio.
2.Violazione ed errata interpretazione dell'art. 2051 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.. Motivazione insufficiente, illogica, contraddittoria. Erroneo convincimento
e travisamento dei fatti.
5 Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo aver inquadrato la domanda nello schema della responsabilità ex art. 2051 c.c., con una motivazione apparente e sganciata dagli atti di causa e dal materiale probatorio utilizzato, ha escluso la responsabilità del custode per la ricorrenza nella fattispecie del caso fortuito, costituito CP_1 dalla condotta colposa della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, avendo perso il controllo dell'auto e urtato contro il guard rail, senza la minima considerazione della pericolosità della tipologia della res (guard rail a forma di rampa) ed alla sua imprevedibilità, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Deduce l'appellante che il primo giudice ha omesso di considerare che sarebbe stato onere di per esimersi dalla presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., provare il caso CP_1 fortuito, da intendersi quale evento del tutto imprevedibile, eccezionale ed imprevenibile, tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo;
nella fattispecie, invece, nessuna prova ha fornito . Il guard rail-new jersey, degradante verso terra a forma di CP_1 rampa con varco aperto, era oggettivamente ed intrinsecamente pericoloso e tale da causare un evento lesivo imprevedibile per l'utente, che poteva essere prevenuto dal custode, ad esempio mediante l'allocazione di un attenuatore, che avrebbe impedito la funzione di “rampa” dell'auto del _1
Il Tribunale ha travisato il significato di caso fortuito, cristallizzandosi solo sulla condotta del danneggiato ed astenendosi da un'indagine valutativa in merito alla prevedibilità della condotta della vittima e alla pericolosità della res; ha erroneamente aderito ad una nozione di caso fortuito che si identifica con l'accertamento della condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta fosse eccezionale, imprevedibile, inevitabile e dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Nel caso di specie, caratterizzato da elementi non certi ma solo presumibili sulla dinamica del sinistro, la condotta imputabile al (presunto colpo di sonno o presunta distrazione che _1
l'avrebbe fatto urtare contro lo spartitraffico), non è un fatto assolutamente eccezionale e/o imprevedibile. Il primo giudice ha violato il principio di causalità adeguata, ritenendo la condotta del danneggiato imprevedibile anziché ordinaria, trattandosi di evento che può succedere ad ogni conducente mentre è in viaggio;
ha inoltre omesso di considerare che l'evento morte del _1
è avvenuto non per l'impatto con il guard rail, ma per il volo imprevedibile che la tipologia di new jersey, con cuspide degradante a terra a forma di rampa, ha reso possibile, facendo decollare l'auto per oltre 45 mt. e facendola ricadere sulla propria corsia di marcia, lato conducente, provocandone la morte.
La tipologia di guard rail, al di là dell'assenza di un obbligo normativo, aveva caratteristiche di pericolosità ed ha avuto un'efficienza causale rilevante rispetto alla condotta del danneggiato: ove nel punto dell'impatto fosse stata apposta una qualunque misura protettiva, finalizzata a correggere la forma a rampa del manufatto, o una barriera, anche in caso di perdita del controllo
6 della vettura, avrebbe consentito al conducente di correggere la traiettoria, rimanendo il carreggiata.
Il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, insito nel fatto che l'evento morte è originato dalla prevedibile e prevenibile interazione tra condizione pericolosa della cosa e agire umano. La condotta della vittima può rilevare solo ai fini dell'accertamento del concorso colposo, valutabile ex art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento, come aveva anche chiesto in primo grado. CP_1
3.Travisamento dei fatti- erroneo convincimento-motivazione insufficiente e illogica-errata valutazione delle prove-violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha erroneamente ritenuto di escludere, sulla base del materiale probatorio in atti, la pericolosità del guard-rail a forma di rampa e la sua efficienza causale nella produzione dell'evento mortale, addossandolo esclusivamente alla condotta del danneggiato il quale, presumibilmente per un colpo di sonno e comunque per aver tenuto una velocità di guida rivelatasi in concreto non conforme alle condizioni dei luoghi, perdeva il controllo della vettura.
Deduce l'appellante che il primo giudice ha travisato il compendio probatorio utilizzato che, ove valutato correttamente, avrebbe portato a conclusioni differenti in ordine alla pericolosità della res ed alla sua efficienza causale rispetto alla morte, in quanto: 1) le risultanze probatorie acquisite non hanno provato una dinamica del sinistro certa, essendo rimaste sconosciute le cause che hanno portato il ad invadere il varco spartitraffico non protetto, non potendosi escludere _1 una manovra incauta di altro veicolo, che abbia potuto far urtare la contro il guard- Parte_2 rail;
2) dalla CT disposta dalla Procura risulta che il al momento dell'impatto, viaggiava _1 ad una velocità compresa tra 98 e 107 km/h, inferiore a quella prescritta dal CdS ed imposta dalla segnaletica verticale lungo la strada percorsa, mentre il primo giudice ha erroneamente ritenuto che il tenesse una velocità di guida rivelatasi in concreto non conforme alle condizioni _1 dei luoghi;
3) a prescindere dalla mancanza, all'epoca dei fatti, di un obbligo di chiusura dei varchi o di cogenza delle linee guida ministeriali, ci sono dati inequivocabili sulla pericolosità della barriera in calcestruzzo centrale e sulla sua ragionevole efficienza causale sull'evento, disattesi dal primo giudice;
4) dall'Estratto ISTAT sull'incidentalità delle strade italiane, anni
2001-2013, e dall'Estratto Rapporto sulla Sicurezza Stradale in Puglia anno 2010, sulla pericolosità della S.S. 16, prodotti in primo grado, risulta provato che la SS 16, in tutto il tratto pugliese, fosse altamente pericolosa e caratterizzata da elevatissima sinistrosità con esiti mortali, tanto che risultava la strada più pericolosa della Puglia, aspetto del tutto disatteso dal Tribunale.
4. Il secondo ed il terzo motivo di gravame, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e la domanda giudiziale proposta dall'appellante va parzialmente accolta, nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
Il Tribunale ha ricondotto la responsabilità della convenuta quale custode nell'alveo del paradigma di cui all'art. 2051 c.c. e tale impostazione deve ritenersi corretta sul piano giuridico.
7 È infatti pacifico che agli enti proprietari e/o gestori di strade aperte al pubblico transito, indipendentemente dalla loro estensione, è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, a maggior ragione per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione installati.
Il sinistro oggetto di causa non viene dall'appellante imputato ad una condizione estemporanea della cosa dovuta a fattori esterni (ad es. gelo, spargimento di sostanze sul manto stradale) e neppure ad uno status “patologico” della cosa stessa ascrivibile, magari, ad un difetto di manutenzione (ad es. buche, anomalie della carreggiata, deficit di illuminazione), bensì ad una caratteristica strutturale ed immanente - la mancanza di un attenuatore d'urto in corrispondenza della cuspide e l'inadeguatezza della barriera in concreto prescelta - perfettamente nota al gestore
(Cass., n.8935/13 “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.”).
L'art.14, C.d.S. assegna agli Enti proprietari delle strade (1° comma) ovvero ai rispettivi concessionari (3° comma), cui contestualmente attribuisce i necessari poteri, il compito di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedendo - tra l'altro - alla manutenzione, gestione, pulizia, controllo tecnico di efficienza delle strade in questione, delle relative pertinenze, attrezzature, impianti e servizi.
Con riguardo alla SS 16, teatro del sinistro, detti obblighi incombono sull che Controparte_1 riveste pertanto la qualità di custode ex art.2051 c.c..
Per integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario e sufficiente che il danno sia stato
"cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, già Cass. n.
4476/2011). Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza, al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno. In entrambi i casi, si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione
8 del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.
Dunque, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Quanto ai criteri di accertamento del nesso di causalità va richiamato il consolidato orientamento di legittimità (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 576/2008) secondo cui:
- ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non);
- tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile, quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario;
- ne deriva, quanto al caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. quale fattore idoneo a recidere il nesso di causalità tra la res custodita e l'evento di danno, che esso debba essere costituito da ciò che non
è prevedibile in termini oggettivi (dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata), senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode ovvero da ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente (ex multis Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 35429 del 01/12/2022);
- è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
9 - quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (per tutte,
Cass. n. 20619/2014).
Sempre in punto di diritto va premesso che i guardrail (detti anche barriere stradali o barriere di contenimento stradale) sono dispositivi di sicurezza stradale che possono presentarsi in diversi formati a seconda delle necessità del luogo in cui vengono installati, sono classificabili in diverse categorie a seconda della loro destinazione e ubicazione, ma hanno sempre come funzione fondamentale: da un lato, di impedire a un veicolo di uscire dalla carreggiata, agendo come una barriera protettiva;
dall'altro, di evitare collisioni frontali, prevenendo la possibilità che i veicoli sbandino nella corsia opposta. Nel nostro ordinamento, la progettazione, la validazione e l'installazione delle barriere stradali di sicurezza ha formato oggetto, dapprima, del D.M. n. 223 del 1992 e, poi, dal D.M. n. 2367 del 2004, successivamente integrato da diverse circolari.
In tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la Suprema Corte ha precisato che:
- la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (Cass. n. 10916/2017);
- la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (Cass. n. 26527/2020).
La S.C. ha altresì precisato che: a) la P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile (Cass.
n. 22801/2017 e, da ultimo, Cass. civ. sez. III, 3.5.2024 n. 11950); b) la responsabilità della P.A. per
10 una res che presenti un vizio costruttivo o manutentivo che la renda inidonea alla funzione protettiva cui dovrebbe assolvere può derivare non solo dall'inosservanza di specifiche norme prescrittive di standard di sicurezza, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza
(Cass. n. 25925/2019). Al riguardo, da ultimo, ha ribadito che “La circostanza che per una determinata strada la legge non preveda in astratto l'adozione di misure di sicurezza non esime il gestore autostradale dal valutare in concreto sempre e comunque se un determinato tratto stradale possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti, adottando di conseguenza tutte le misure necessarie” (Cass. civ. sez. III, ord.
14.1.2025 n. 882).
La S.C. (anche a Sezioni Unite, cfr. n. 20943/2022, poi 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023 e, da ultimo, sez. III, 3.5.2024 n. 11950 cit.) ha poi precisato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Dunque, la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani).
Di recente, nelle sentenze n. 14228/2023 e n. 2376/2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile (cfr. Cass. 11950/2024, cit.).
11 Ritiene la Corte che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto sin qui esposti.
L'appellante ha riconosciuto che il conducente ha perso il controllo dell'auto, Persona_1 ma ha affermato che, in ogni caso, la dinamica dell'incidente avrebbe avuto un diverso sviluppo ed esito, se la barriera spartitraffico della strada (anziché atteggiarsi a vera e propria rampa di lancio, del tutto inidonea e pericolosa) avesse assolto alla propria funzione di contenimento e, in concreto, se fosse stata dotata di un terminale di forma diversa o di misure protettive.
L' valorizzando la conformità del guardrail al momento del sinistro ai requisiti di CP_1 legge e di progetto all'epoca vigenti, ha addebitato l'occorso alla responsabilità esclusiva del conducente _1
La ricostruzione fattuale del sinistro, proposta dalle parti in una versione sostanzialmente sovrapponibile (perdita di controllo del veicolo da parte del impatto contro il new jersey, _1
“volo” e successiva evoluzione del sinistro), è stata ricostruita sia dalla Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza dei fatti, sia dal CT nominato dalla Procura, Ing. Ancora.
Circa l'utilizzabilità dei mezzi istruttori assunti in altro processo, va precisato che il giudice di merito, oltre che avvalersi di prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, può avvalersi pure delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolti in sede penale, per cui anche una perizia disposta dal Pubblico Ministero in un procedimento penale, se ritualmente acquisita al processo civile, può essere liberamente valutata come elemento idoneo a dimostrazione di un fatto determinato ovvero a giustificazione di altra specifica valutazione.
Dal complesso delle emergenze processuali acquisite in primo grado, è emerso che verso le ore
7.15 del 24.5.2011, l'autovettura LA US condotta da , con a bordo quattro Persona_1 passeggeri, percorreva la S.S. 16 in direzione Bari allorquando, giunta all'altezza del km 847+200, in agro di OP, per cause sconosciute e non desumibili (in quanto non vi erano tracce a terra, nessuno dei testimoni ascoltati aveva assistito direttamente al sinistro, dopo l'incidente non comparivano altri veicoli all'interno della carreggiata), ma probabilmente a causa di un colpo di sonno o una distrazione del conducente, invadeva il varco (non protetto) dello spartitraffico centrale e collideva frontalmente contro la cuspide del terminale del new jersey ivi presente.
Il CT del P.M. rilevava che “dato il modestissimo angolo d'urto contro la cuspide del terminale del new jersey, si può affermare con certezza che il viaggiava lungo la corsia di sorpasso, al momento dello _1 svio e dell'invasione dello spartitraffico. A seguito dell'urto, il veicolo si “arrampicava” sul concio terminale del new jersey (sagomato con profilo degradante a terra) e spiccava un volo di circa 45 metri, ribaltandosi in volo e ricadendo, in posizione capovolta, in corrispondenza dello stesso new jersey. Successivamente, la vettura proseguiva la corsa lungo la carreggiata nord (la stessa percorsa prima dell'urto) per ulteriori 43,8 metri, strisciando e urtando sia a terra, che contro la parete laterale del new jersey. Infine, l'autovettura si arrestava per inerzia all'interno della corsia di sorpasso, adagiata sul tetto e in posizione obliqua rispetto all'asse stradale, con la parte anteriore rivolta verso il margine destro della carreggiata…..l'autovettura
LA US viaggiava alla verosimile velocità compresa tra 98 e 107 km/h, inferiore alla velocità massima
12 prescritta dal Codice della Strada lungo le strade extraurbane principali, al limite imposto dalla segnaletica stradale verticale apposta lungo la strada, nonché inferiore alla velocità massima prudenziale”.
Sulla scorta delle richiamate emergenze probatorie e degli accertamenti eseguiti, può ritenersi acclarato che l'autovettura LA US viaggiava lungo la corsia di sorpasso della carreggiata nord della SS 16, in violazione dell'art. 143 CdS (“i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità della parte destra della medesima anche quando la strada è libera”) e sbandava, violando la prescrizione di cui all'art. 141 CdS (“il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualunque ostacolo prevedibile”), invadendo il varco nello spartitraffico, delimitato da linea continua e segnalato da apposita cartellonistica stradale (art. 146 CdS “L'utente della strada è tenuto ad osservare
i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale”).
Premesso che è fuori dubbio che il sia sbandato ed abbia impattato il guardrail per fatto _1 non imputabile all' giova puntualizzare, a fronte dei rilievi dell'appellante sulla CP_1 ricostruzione solo ipotetica e presunta delle cause della perdita di controllo della vettura da parte del che, ai fini che ci occupano, è indifferente che lo sbandamento della LA US _1
(con conseguente impatto contro il new-jersey) sia avvenuto per un colpo di sonno, una distrazione, manovra incauta o altra causa dovuta a terzi conducenti di veicoli, in quanto tutti fatti non ascrivibili all L'argomento ventilato dall'appellante (coinvolgimento di altro CP_1 veicolo) non giova ai fini di una diversa conclusione circa la responsabilità dell' essendo CP_1 irrilevante la causa (estranea all'appellata) per cui il abbia perso il controllo della vettura;
_1 un eventuale coinvolgimento di altro veicolo non porterebbe, invero, alla responsabilità di CP_1 in quanto, ove provato, l'appellante avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti di terzi.
In ogni caso è utile rilevare che il CT del P.M., pur osservando che “non si può escludere una manovra incauta di altro veicolo”, evidenziava che, attesa l'assenza di tracce di frenata o di scarroccio di una seconda vettura, oltre che di urti o ammaccamenti lungo la fiancata destra e la regione posteriore della LA US (integra in tali zone), “sembra escludere la possibilità che l'autovettura del _1 abbia sbandato a seguito di un urto anche di lieve entità con altra vettura”.
Quanto alla responsabilità di il consulente della procura aveva osservato che “se.. è CP_1 evidente che la chiusura del varco spartitraffico in oggetto con uno dei sistemi omologati in commercio (già disponibili al maggio 2011, epoca dell'incidente), avrebbe certamente modificato la dinamica dell'incidente in maniera imprevedibile, si ritiene, tuttavia, che, fermo restando la responsabilità oggettiva dell'Ente legata alla sua qualifica di gestore della strada, non vi sia in capo ad esso una responsabilità colposa, per i seguenti motivi-la pavimentazione stradale al km. 847+200 della SS 16 Adriatica in essere al momento dell'incidente era conforme a quanto disposto dal Codice della Strada;
- le barriere spartitraffico presenti al chilometro 847+200 della SS 16 sono state progettate nel 1989, con ultimazione dei lavori nell'aprile 1991.
La normativa di riferimento circa la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere di sicurezza
13 stradale è stata per la prima volta disciplinata con DM 18.02. 1992, n. 223 e dai successivi aggiornamenti, entrato in vigore il 30.1. 1999. Quale normativa, come chiarito anche dalla Circolare Ministeriale del
21.07.2010, si applica alla costruzione di nuovi tronchi stradali ed all'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti, non costituendo di per sé un criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica delle strade in esercizio. Dunque, l'Ente gestore non era tenuto a chiudere i varchi nello spartitraffico. Parallelamente, sono state emanate a livello ministeriale le Linee guida non cogenti su come condurre verifiche della sicurezza stradale di tipo preventivo e sistematico, in modo che l'Ente riconosca e valuti in tempo le situazioni di più elevato rischio potenziale per la circolazione stradale. Tuttavia, trattandosi di un atto di indirizzo, tali Linee guida non stabilivano procedure obbligatorie per gli Enti gestori;
- l'Ente, pertanto, avendo installato nel tratto stradale in esame le barriere spartitraffico nel lontano
1991 e non avendo da allora più eseguito un organico riammodernamento delle barriere stradali lungo tale tronco stradale, non era obbligata a proteggere tout court- entro un termine assegnato - i varchi presenti nello spartitraffico secondo i criteri dettati dal DM 223/1990, in quanto intervento estraneo al campo di applicazione del decreto;
- lungo la strada SS. 16 l'Ente ha provveduto alla chiusura di 9 varchi spartitraffico. Ciò dimostra che l'ente non è rimasto in assoluto inerte di fronte al problema, decidendo di dare precedenza alla chiusura dei varchi a più elevato rischio di inversione abusiva di marcia da parte degli utenti, a causa dell'apertura di nuovi impianti carburante o di nuove viabilità di servizio. Un pari livello di precedenza, invece, non appare giustificato per il tratto stradale in esame (SS. 16 – km. 847), là dove il rischio di inversione di marcia è più contenuto, coincidendo tale tronco stradale con la tangenziale di
OP (tratto dotato di numerose uscite e cavalcavia che consentono una frequente ed agevole inversione di marcia). Naturalmente, per tali varchi permane il pericolo legato al rischio di impattare contro il terminale della barriera, ma al pari di tutti gli altri varchi;
- l'Ente, infine, aveva inserito nel piano degli investimenti 2010-2014 l'intervento di cui al Codice SIL BA57 “Lavori di chiusura varchi dello spartitraffico centrale con barriera di tipo amovibile lungo la dorsale Adriatica”. Tale piano è ancora in attesa di finanziamento da parte del ministero. Ciò considerato, non si può ignorare che il tema legato alla pericolosità dei varchi spartitraffico aperti sia stato sollevato a livello ministeriale già a partire dal 2001 e che, ciò nonostante, ancora oggi la maggior parte dei varchi risultano ancora aperti, con evidente pericolo per la circolazione stradale. È probabile che la rigorosa applicazione di un'analisi preventiva della sicurezza secondo le metodologie sistematiche suggerite dalle Linee Guida Ministeriali del 2001-per quanto non obbligatoria- avrebbe potuto suggerire una più solerte chiusura dei varchi nelle barriere spartitraffico. Ma ciò non è accaduto, in quanto l'Ente ha dovuto dare precedenza alla chiusura di altri varchi, che offrivano all'utente la possibilità di invertire abusivamente il senso di marcia in tratti in cui tale incauta manovra era ritenuta più probabile per modifiche intervenute lungo il tracciato. In ultimo, ma non meno importante,
c'è da evidenziare i ritardi nei finanziamenti erogati a livello statale, che certamente hanno contribuito a rallentare l'operato dell'ente”.
L'ing. evidenziava, inoltre, che quanto all'elemento terminale della barriera new jersey, CP_2 sagomato in modo da offrire all'eventuale veicolo impattante frontalmente un profilo di sicurezza degradante verso il terreno, l'esperienza dimostra che, se tale soluzione rappresenta un vantaggio
14 a velocità inferiore a circa 50 km/h (quando il veicolo non possiede sufficiente energia cinetica per “arrampicarsi” sul concio), a velocità superiori agisce da “rampa di lancio”: il veicolo decolla ed atterra, spesso con ribaltamento, parecchi metri più avanti, dall'uno o dall'altro lato della barriera. Ed è proprio quanto accaduto nel caso in esame: la barriera spartitraffico monofilare del tipo new jersey presenta al km. 847+200 un varco di circa 30 m;
il profilo della semibarriera terminale (che riprendeva il suo corso dopo il varco) ha funto da “rampa di lancio” per Per l'autovettura del uca, che in fase di sbandamento invadeva il varco aperto nello spartitraffico, segnalato all'utenza stradale attraverso la segnaletica “direzione obbligatoria dritto”.
Quanto ai sistemi di sicurezza, rilevava che da qualche anno sono in commercio dispositivi di sicurezza stradale, fissi o amovibili, finalizzati alla totale chiusura in sicurezza dei varchi spartitraffico, oltre agli attenuatori d'urto redirettivi, pure disciplinati dal DM 2367/2004.
Le conclusioni del perito, pur non consentendo di ravvisare profili di colpa specifica a carico dell non ne escludono i profili di responsabilità oggettiva, legata alla sua qualifica di CP_1 gestore della strada.
L'accertata conformità della barriera spartitraffico agli obblighi di legge e alle prescrizioni tecniche vigenti all'epoca della realizzazione non è elemento sufficiente al fine di escluderne la pericolosità e l'attitudine a produrre eventi come quello verificatosi nel caso che ci occupa. Il terminale della deve ritenersi oggettivamente pericoloso, inidoneo ad assolvere la Pt_3 funzione propria di ritenuta di un veicolo in svio ed in esso va rinvenuta la causa del sinistro che si è verificato e, quindi, della morte di , salvo quanto si dirà sul concorso Persona_1 eziologico della condotta del conducente.
Il fatto che il terminale del tipo in disamina si comporti, a velocità superiori ai 50 Km/h - quale quella prevista nel tratto stradale dove è avvenuto l'incidente (110 Km/h) - come una rampa di lancio, è un fatto che deve ritenersi pacifico, dal momento che, sulla base delle Linee guida richiamate dal CT del PM, detti terminali offrono un pericolo ridotto per basse velocità (fino a 50 km/h) in quanto il veicolo non possiede velocità sufficiente per arrampicarsi al di sopra di esso;
per velocità superiori, invece, si configurano come una vera e propria “rampa di lancio” per un eventuale veicolo in svio. Il fatto che queste Linee guida non siano norme vincolanti e che, quindi, non siano idonee a configurare un profilo di colpa specifica in capo all'appellata, non è determinante nel caso che ci occupa, in quanto qui non si indaga sulla condotta adempiente o meno del custode, ma sulla oggettiva pericolosità della cosa custodita.
Il terminale in questione, installato in strade dove è consentita una velocità di percorrenza di 110 km/h, se viene impattato frontalmente alla velocità cui andava il (prossima a 110 Km/h, _1 nei limiti consentiti), si appalesa del tutto inidoneo e pericoloso, perché non solo non assorbe neanche minimamente la forza cinetica con la quale il veicolo giunge all'urto ma anzi, interagendo con tale forza, devia la traiettoria del mezzo verso l'alto, provocandone l'impennata e il volo in aria.
15 Tale interazione tra la barriera ed il mezzo sarebbe stata assai probabilmente scongiurata dalla presenza di un attenuatore d'urto o altro dispositivo di sicurezza, la cui installazione avrebbe certamente provocato una dinamica del sinistro del tutto diversa, in cui il plausibilmente _1 si sarebbe salvato.
Infatti, la presenza di un dispositivo di sicurezza, fisso o amovibile, finalizzato alla totale chiusura in sicurezza del varco spartitraffico, avrebbe contenuto il veicolo, arrestandolo in maniera controllata ed impedendo che esso oltrepassasse il terminale impennandosi. Alternativamente,
l'istallazione di un attenuatore d'urto ad inizio barriera avrebbe consentito di assorbire l'energia del veicolo impattante, procurandone necessariamente quantomeno una decelerazione.
Nulla di tutto ciò ha fatto il terminale su cui è impattato il mezzo condotto dal che, anzi, _1 ha visto pericolosamente deviata la propria traiettoria verso l'alto ed in alcun modo assorbita la propria forza cinetica.
La discontinuità del guard-rail , costituito da due segmenti separati da un ampio varco di oltre
30 mt, e le caratteristiche della barriera di protezione in questione, hanno concorso in modo evidente nella causazione del sinistro stradale de quo: a causa dell'interruzione della barriera stradale , questa non solo non è stata in grado di assolvere alla funzione contenitiva, ma è divenuta essa stessa causa diretta dell'evento mortale, determinando l'effetto “trampolino”, facendo decollare la vettura, che prima si ribaltava e, dopo un “volo” di circa 45 mt, ricadeva con il tetto sul manto stradale, con le conseguenze nefaste che ne sono conseguite.
Anche se non è possibile determinare in via probabilistica quale comportamento avrebbe assunto il veicolo, se cioè sarebbe stato reindirizzato sulla sede stradale o accompagnato dal guard-rail, può ragionevolmente sostenersi che diverse sarebbero state le conseguenze derivanti dall'urto contro una barriera integra o dotata di opportune misure di sicurezza.
Risulta pertanto dimostrata l'esistenza del nesso causale tra l'evento morte di e Persona_1 la condizione strutturale del guardrail;
a fronte di tale dimostrazione spettava alla società convenuta dare prova della riconducibilità dell'evento morte alla sopravvenienza di un caso fortuito, ovvero di un fattore causale imprevedibile ed eccezionale idoneo a cagionarlo in via esclusiva.
Il Tribunale – che ha pure erroneamente sostenuto, senza riscontro nelle emergenze processuali, che il viaggiasse a velocità eccessiva e non adeguata allo stato dei luoghi, nonostante la _1 velocità stimata dall'ing. inferiore al limite consentito- ha individuato il caso fortuito CP_2 nella condotta colposa del conducente che ha perso il controllo dell'auto, probabilmente _1 per un colpo di sonno o distrazione, così finendo fuori strada e provocando l'incidente in cui è rimasto vittima.
Tale assunto non è condivisibile.
Sulla scorta delle circostanze di fatto sopra evidenziate, la condotta del conducente di perdita di controllo del veicolo, per quanto certamente abbia rappresentato una concausa dell'evento, non
16 può essere considerata un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità risarcitoria della società convenuta ex art. 2051 c.c..
Tanto la condotta di guida del quanto lo stato del guardrail, hanno concorso alla _1 causazione dell'evento, in applicazione del principio di equivalenza condizionalistica fra cause, ex art. 40, co.1 c.p.
Alla luce dei principi richiamati e degli accertamenti svolti in ordine alla dinamica del sinistro stradale, deve affermarsi che la mancanza di continuità della barriera guard-rail nel tratto di strada interessato ha consentito il verificarsi del sinistro, aggravando in concreto le conseguenze dannose, ponendosi, dunque, come condizione necessaria dell'evento; deve escludersi inoltre che la causa remota , costituita dalla condotta di guida tenuta dal fosse connotata da _1 peculiarità tali da porsi come antecedente imprevedibile né da sola era idonea a determinare quell'evento.
Se il non avesse perso il controllo dell'auto, infatti, il sinistro non si sarebbe verificato;
_1 ugualmente, se la barriera avesse svolto la minima funzione di contenimento (della forza cinetica e/o della direzione) per cui era stata installata, il sinistro non avrebbe avuto l'evoluzione che in effetti ha avuto e, dunque, non avrebbe prodotto i danni che in effetti ha prodotto.
Nessuna delle due cause, peraltro, elide l'efficienza dell'altra.
A norma dell'art. 41, co. 2 c.p., infatti, le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità solo “quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”, il che, evidentemente, è nella specie da escludersi.
L'imputabilità al della perdita di controllo dell'auto non toglie rilevanza causale alla _1 connotazione di pericolosità e inadeguatezza del guardrail: la funzione di contenimento della barriera, infatti, costituisce misura di sicurezza per tutte le auto che, in modo anomalo, si trovino a deviare dalla carreggiata, con o senza colpa propria. La responsabilità del custode potrebbe essere esclusa solo là dove la condotta del conducente potesse configurarsi come abnorme e per tale ragione del tutto – oggettivamente - imprevedibile, tale da potersi ascrivere, rispetto alla particolare connotazione di pericolosità della cosa qui in esame, al caso fortuito. Nella specie, invece, se pure lo sbandamento va imputato alla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, essa non può considerarsi certamente una circostanza imprevedibile dal momento che, a maggior ragione se si considera la percorrenza a velocità consentita, il fatto che un'auto esca dalla carreggiata perché il conducente ha avuto un colpo di sonno (o una distrazione, o per ipotesi un malore) e venga a collidere frontalmente contro un terminale di guardrail, oltre ad essere ampiamente prevedibile ex ante, rappresenta esattamente la realizzazione del rischio tipico sulla quale la barriera deve intervenire, che ne motiva la sua installazione sulla carreggiata.
Se è vero che il tratto stradale percorso dal era rettilineo e privo di particolari difficoltà, _1
è anche vero che l'evento rappresentato da un “colpo di sonno” intervenuto alle ore 7,15 del mattino in una strada stradale a scorrimento veloce non si puo' definire “oggettivamente imprevedibile”. D'altra parte la barriera protettiva viene prevista normativamente e posizionata
17 in loco proprio per il caso che i conducenti dei veicoli perdano il controllo del mezzo che guidano e, di conseguenza, l'urto contro la stessa da parte dell'autovettura non è certo evento imprevedibile. Ne discende che se la collisione era prevedibile (vista la stessa natura della cosa in custodia) non si poteva ritenere imprevedibile il potenziale pericolo offerto da un possibile urto frontale contro la parte iniziale di un guard-rail con cuspide degradante a terra a forma di rampa che, oggettivamente, favoriva la conseguente proiezione in aria del veicolo che per avventura andasse ad impattarvi.
La Suprema Corte, del resto, ha già statuito che qualora un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, si deve statuire il concorso di colpa del conducente (fondato su una condotta di guida del tutto imprudente) con la responsabilità per custodia del gestore autostradale nel caso di urto contro un guard-rail, qualora una diversa tipologia di guard-rail avrebbe potuto contenere l'impatto (Cass.2020 n.12974); ha inoltre statuito che la conformità alla normativa di un guard-rail non vale ad escludere ogni responsabilità del gestore autostradale qualora, nonostante tale conformità, l'opera presenti insidie o pericoli per l'utilizzatore (Cass. n.15302/2013).
In conclusione, ritiene la Corte che l'appellante abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2051 c.c., circa la riconducibilità causale del sinistro alle caratteristiche di pericolosità della barriera di sicurezza (rectius del suo terminale); che la condotta del conducente, non avendo né valenza causale assorbente né carattere di imprevedibilità, non integri un caso fortuito, idoneo a elidere la responsabilità della custode ai sensi della suddetta norma.
Accertata l'incidenza nel determinismo degli eventi dell'interruzione della continuità della barriera di protezione, avendo costituito nella specie autonomo segmento causale che ha provocato conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate ove fosse stata presente in loco una barriera continua o con misure di protezione, la Corte ritiene di determinare la responsabilità dell'Ente convenuto nella misura del 30% , avuto riguardo alla preponderante gravità della condotta di guida tenuta da (perdita di controllo e sbandamento Persona_1 della vettura con impatto contro il guard rail), che ha costituito prevalente fattore causale del sinistro ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., per cui il risarcimento del danno all'appellante dovrà essere diminuito in misura pari al 70 %.
Passando alla liquidazione del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale, preteso dalla appellante, sorella del conducente deceduto, è indubbio che la morte di persona legata da uno stretto vincolo di parentela, conseguente ad un fatto illecito, configuri di norma, già per presunzione (si v. ex multis Cass. Civ. Sez. 3 , sent. n. 9010 del 21/03/2022), che nella specie non ha trovato smentita, per i superstiti del nucleo familiare, un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione dell'integrità morale ed in genere di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale.
18 Gli elementi dai quali trarre il convincimento in ordine alla sussistenza del pregiudizio discendente dalla lesione del vincolo familiare hanno solitamente natura indiziaria e sono costituiti dall'intensità del vincolo familiare, dalla situazione di convivenza, dalla consistenza del nucleo familiare, dalle abitudini di vita, dall'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410; 12 giugno 2006, n. 13546; 15 luglio 2005, n. 15022; 19 agosto 2003, n. 12124).
Infatti, l'estinzione del rapporto parentale costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi (Cass. 13 maggio 2011, n. 15027).
Sussiste il diritto al risarcimento del danno in ragione del vincolo di parentela con la vittima del sinistro, rapporto che è assistito, nella sua consistenza, da salde presunzioni, tenuto conto del fatto che, come detto, lo stretto vincolo familiare con la vittima consente comunque di presumere, fino a prova contraria – nel caso di specie non offerta dalla convenuta costituita, su cui gravava il relativo onere -, l'esistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Nel caso di specie, può ritenersi esistente, in via presuntiva, il danno non patrimoniale correlato alla lesione del rapporto parentale intrattenuto dall'unica sorella, minore (di sei anni più giovane), con il defunto, mentre i capitoli di prova orale articolati dall'appellante, per dimostrare la particolare intensità del rapporto, attesa la loro genericità, non potrebbero portare ad una valutazione diversa da quella presumibile, secondo l'id quod plerumque accidit.
Per quanto concerne più specificamente la liquidazione di tale voce di danno, necessariamente equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, a punti, costituiscono un valido criterio di riferimento, essendo le stesse coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Cass. n. 10579/2021; occorre fare riferimento alla tabella più recente, in uso al momento della decisione (Cass. n. 13269/2020; Cass. n. 28994/2019), nella loro versione pubblicata nel giugno del 2022, aggiornata nel 2024.
Nella determinazione del danno entro i parametri previsti dalle citate tabelle, occorre considerare, ex art. 1226 c.c., alcuni criteri elaborati in sede giurisprudenziale e fatti propri dall'Osservatorio
Milanese: l'età della vittima primaria;
l'età della vittima secondaria;
la convivenza tra le due;
la sopravvivenza di altri congiunti;
la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Sulla scorta di tali parametri, si reputa equo liquidare all'attrice-odierna appellante, sorella di
[...]
, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, la somma di € Persona_1
140.934,00, tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso, 29 anni (18 punti), dell'età della vittima secondaria, 23 anni (18 punti), della convivenza tra congiunto e vittima (20 punti) del numero di familiari del nucleo primario (2, oltre all'appellante-punti 12), dell'intensità della relazione affettiva (valore medio, sulla base delle circostanze allegate dall'attrice e delle
19 presumibili ripercussioni della perdita del fratello sulla sorella minore, in considerazione anche della traumaticità presumibile di una morte avvenuta improvvisamente) (punti 15), e del valore del punto base pari ad € 1.698,00
In conclusione, deve rammentarsi che in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso (nel caso di specie 70%), il risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile (Cass. n. 8127/2020, n. 10220/2017 tra le tante). Ne consegue che all'appellante va riconosciuta la somma di € 42.280,2, calcolata all'attualità.
Su detta somma sono dovuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura legale sulle somme devalutate, all'epoca del decesso (maggio 2011) e via via annualmente rivalutata secondo i criteri fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 1712 del 1995
(conformi, ex multis, Cass. civ. n. 12140 del 14/06/2016 e n. 3173 del 18/02/2016).
Dalla data della sentenza, poiché il debito di valore si trasforma con la liquidazione in debito di valuta, sono dovuti sull'importo liquidato solo gli interessi legali moratori sino al soddisfo.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, accertata la corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 30%, deve CP_1 essere condannata al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale, come sopra determinato, in favore Parte_1
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata al pagamento di un terzo delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della somma attribuita (decisum) in luogo di quella domandata, giusta disposto dell'art. 5 co. 1 D.M. n. 55/2014 (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9237), mentre i residui 2/3 vanno compensati, in ragione dell'accertato concorso di colpa della vittima, nella misura del 70%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell in persona del l.r.p.t., avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 5392/2023 emessa dal Tribunale di Bari, III sezione civile, in data 28.12.2023, pubblicata il 29.12.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata la responsabilità di i sensi dell'art. 2051 c.c. per il sinistro per cui è causa CP_1 nella misura del 30%, e accertato il concorso del fatto colposo del conducente Persona_1 ex art. 1227 co. I c.c. nella misura del 70 %, condanna l pagamento, in favore di CP_1 [...]
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 42.280,2, oltre interessi legali sulla Parte_1 somma inizialmente devalutata alla data del maggio 2011 e di anno in anno rivalutata secondo
20 gli indici ISTAT, nonché interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo sulla somma così ottenuta;
2) condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, di un terzo delle spese di CP_1 entrambi i gradi del giudizio, che liquida nella misura (già ridotta) di € 262,00 per esborsi ed €
3.000,00 per compensi professionali, relativi al giudizio di primo grado, ed € 388,3 per esborsi ed
€ 2866,6 per compensi professionali, relativi al presente giudizio di appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, compensando tra le predette parti i residui 2/3 delle spese.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 21 maggio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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