Decreto cautelare 19 agosto 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04209/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4209 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Svetlana Vidovic, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Sedile di Porto 9;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del decreto di diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per il ricorrente, emesso dal Questore di Napoli il 18/07/2025 e notificato presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Napoli il 04/08/2025.;
- di ogni altro atto preordinato, connesso, e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa MA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato il 18 agosto 2025, il ricorrente impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di Napoli gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per conversione da minore età e affidamento a lavoro subordinato; e ciò per la mancanza del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il ricorrente espone che: - è entrato in Italia come minore non accompagnato;- era titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Campobasso per motivi di affidamento e valido fino al 5/10/2023, in virtù del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso con il quale si affermava il proficuo inserimento nel tessuto sociale, culturale e lavorativo del ricorrente e si disponeva il suo affidamento ai servizi sociali del comune di Campobasso fino al compimento del ventunesimo anno di età; - il ricorrente ha poi presentato alla Questura di Napoli la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da motivi di affidamento a motivi di lavoro subordinato; - la Questura di Napoli, in data 17/04/2024, ha acquisito l’istanza dell’interessato alla quale è stata allegata la documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa, reddito sufficiente ed adeguato alloggio; - in data 06/09/2024, la Questura di Napoli ha notificato, tramite il difensore, preavviso di rigetto perché mancava il parere della Direzione Generale dell’Immigrazione – Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - il ricorrente, tramite il difensore, ha inoltrato memorie difensive con documentazione sia alla Questura di Napoli sia alla Direzione Generale dell’Immigrazione – Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché ai Servizi Sociali del Comune di Campobasso; - il difensore presentava ulteriore documentazione e solleciti; - in data 4/08/2025 è stato notificato al difensore del ricorrente il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, adottato in data 18 luglio 2025, e il decreto di espulsione.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative, violazione della disciplina di settore , in quanto, in sostanza, il parere del Ministero del Lavoro non era necessario dal momento che la conversione richiesta faceva riferimento ad un permesso di soggiorno per “affidamento”, rilasciato a seguito del prosieguo amministrativo disposto dal Tribunale di Campobasso fino ad i 21 anni di età, e, in ogni caso, la Questura aveva tutti gli elementi per valutare che il ricorrente aveva compiuto con successo il percorso di inserimento sociale e lavorativo, tanto è vero che oggi svolge attività lavorativa in qualità di operaio esperto, dispone di un reddito sufficiente e di adeguato alloggio; per cui la Questura avrebbe dovuto valutare positivamente la richiesta e, in ogni caso, l’eventuale richiesta del parere era onere della Questura.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 2002 dell’11 settembre 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito, le parti non hanno depositato ulteriori memorie.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso, come già anticipato in face cautelare, è fondato e va accolto, considerato, da un lato, che le stesse linee guida del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali precisano che non deve essere richiesto il parere della competente direzione generale del medesimo Ministero per i minori non accompagnati per i quali il Tribunale dei minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del diciottesimo anno di età, come era avvenuto per il ricorrente; e considerato, in ogni caso, che, per costante e condivisa giurisprudenza, il parere della competente direzione generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la cui assenza è stata ritenuta dalla Questura ostativa al rilascio del permesso di soggiorno in questione, costituisce un atto endoprocedimentale che va, quindi, acquisito a cura dell'amministrazione procedente e non deve, invece, considerarsi adempimento a carico del richiedente (cfr. Tar Milano, sent. n. 1166 del 2018; Tar Lazio, sent. n. 26 del 2016) e che il parere non è comunque vincolante per l'Amministrazione “che può compiere un autonomo giudizio utilizzando gli ordinari criteri valutativi della ragionevolezza e non sproporzione, afferenti al potere discrezionale…" (cfr. Cons. Stato, sent. n. 4730 del 2023; TAR Marche, sent. n. 40 del 2023; TAR Lazio, Latina, sent. n.591 del 2023).
In applicazione di quanto sopra esposto, il ricorso va, quindi, accolto, dovendosi ritenere fondate le dedotte censure di difetto di motivazione e di istruttoria, considerato che le circostanze richiamate a fondamento del diniego non sono idonee a sorreggerlo e che l’amministrazione avrebbe invece dovuto valutare gli ulteriori elementi rilevanti relativi all’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente (il ricorrente ha prodotto, tra l’altro, copia del contratto di lavoro e relative buste paga).
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN DE, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
MA ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZI | IN DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.