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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato, in grado d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 221/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni amministrative (escluse quelle in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie)”, promossa da: in persona del suo A.U. p.t. (C.F.: Controparte_1 CP_2
), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al C.F._1
ricorso, dall'avv. Anna Toma e unitamente alla stessa elettivamente domiciliata in
Lecce in Viale Otranto n. 117;
-appellante-
l' – Controparte_3 Controparte_4
– - Sezione
[...] Controparte_5
Operativa (C .F. ) in persona del suo Controparte_6 P.IVA_1
Dirigente in carica p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce, domiciliata presso l'ufficio;
-appellati-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.01.2024 e ritualmente notificato, la CP_1
proponeva appello avverso la sentenza n.1122/2023 del 19.04.2023 del
[...]
Giudice di Pace di , emessa nell'ambito del procedimento n. 2895/2023 CP_6
R.G., depositata il 16.06.2023, con cui veniva rigettata l'opposizione ritualmente proposta dalla società avverso l'ordinanza - ingiunzione n.136/2022 del 13.04.2022
(doc. n.2), emessa da di con cui l'ente aveva ingiunto il CP_7 CP_6
pagamento della sanzione di euro 15.000,00 oltre euro 8,75 per spese di notifica.
1 Più in dettaglio, il Giudice di Pace respingeva l'opposizione sul presupposto che
“(…) presso il locale del sig. vi era stata l'installazione di Parte_1
cinque apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro ricompresi nella categoria di cui all'art. 110 c.6 lett. A del TULPS, con esercizio di attività di raccolta di scommesse in assenza della licenza ex art. 88 e della stessa Contr autorizzazione della stessa;
(…)che non si pone la questione della discriminazione lamentata relativa alla illegittima esclusione della società
[...] per il semplice motivo che l'autorizzazione ex art.88 TULPS non risulta Parte_2
richiesta per cui non vi è rifiuto discriminatorio nel rilascio di detta autorizzazione.”
L'appellante censurava detta statuizione deducendo l'erronea valutazione e interpretazione dei fatti oggetto di accertamento e della normativa applicabile
(art.110 commi 6 lett. a) e 9 lett. f bis) TULPS), in quanto la tipologia di apparecchi da gioco, denominati WP o NEW SLOT, cui appartengono le macchine di
[...]
non consentono la connessione a siti di giochi on line e, quindi, la CP_1
raccolta delle scommesse. Inoltre, le apparecchiature in questione possono essere installate in virtù della (sola) autorizzazione prevista dall'art. 86 TULPS, di cui l'esercente risulta titolare, oltre ad essere regolarmente iscritto nell'elenco dei soggetti che svolgovano attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro, di cui al Decreto direttoriale del 9.9.2011, con la qualifica “esercente comma 6 lett. a)”. CP_8
Eccepiva, altresì, il vizio di omessa pronuncia del Giudice di prime relativamente al punto I) e IV) a pag. 4 del ricorso in primo grado, mentre in accoglimento dell'opposizione, doveva dichiararsi l'estraneità di rispetto ai Controparte_1
fatti e alle contestazioni relative al comportamento antigiuridico messo in atto dall'esercente sig. e, in ogni caso, non poteva essere considerata Parte_1
autrice cosciente e volontaria della condotta ascrittale, stante il dettato normativo di cui agli artt. 3 e 4 della L.689/1981.
Quale ulteriore motivo di appello, deduceva che la contestazione della violazione dell'art.110, comma 9 lett. f-bis) TULPS era avvenuta sulla base di una normativa discriminatoria nei confronti della concessionaria LE AL LtD, in quanto l'impossibilità di partecipare alle procedure pubbliche sinora indette per il rilascio della concessione statale per la raccolta di scommesse, non consente ai suoi
2 esercenti di essere titolari di una licenza ex art.88 TULPS (che presuppone la sussistenza di una concessione a monte).
Con comparsa depositata telematicamente il 05.03.2024, si costituiva ritualmente in giudizio l' Controparte_9
, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e
[...]
in diritto, con conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al primo motivo di appello, il ricorrente ha censurato la pronuncia di primo grado sul presupposto che le WP o NEW SLOT non consentendo la connessione a siti di gioco on line e, quindi, la raccolta di scommesse non rientrano nella categoria di apparecchi ex art. 110, co. 6 lett a) TULPS;
ha aggiunto che la condotta non è sussumibile nella violazione contestata in quanto, nella specie, non è necessario che l'esercente sia munito anche dell'autorizzazione ex art.88 TULPS.
Il motivo è infondato.
Com'è noto, infatti, la L. n. 289/2002 ha ampliato l'offerta di gioco legale tramite apparecchi con premi in danaro, in sostituzione dei c.d. videopoker, con la conseguente “riscrittura” dell'art. 110, co. 6, del TULPS che introduce un nuovo prodotto ovvero la c.d. Slot o WP (“Amusement with Prizes”).
Per WP (o slot) s'intendono, quindi, gli apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, lett.
a) del TULPS, per l'installazione dei quali sono previsti i seguenti adempimenti: • certificazione di esemplari di modelli apparecchi “comma 6 a” – certificazione da parte di seguito di verifica di conformità alle regole tecniche di produzione CP_8 previste;
• nulla osta di distribuzione (nod) – autorizzazione obbligatoria per la produzione e l'importazione dei modelli certificati;
• nulla osta per la messa in esercizio (noe) – autorizzazione obbligatoria per l'installazione degli apparecchi nei punti di vendita autorizzati. Su ogni apparecchio installato dovranno essere apposti in modo visibile titoli autorizzatori rilasciati da ovvero: l'originale CP_8 dell'attestazione di conformità, il nulla osta di distribuzione in copia conforme, nonché il nulla osta di messa in esercizio in originale ed è l'obbligatorio il collegamento degli apparecchi alla rete telematica di a cui è collegato a sua CP_8
volta il sistema di elaborazione dei concessionari, sottoposto al controllo di Pt_3
3 Contr Nella specie, nel corso del controllo ispettivo del 07.06.2017, i funzionari riscontravano la presenza di n. 5 apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 A TULPS di proprietà della (…) installati in assenza della prescritta Controparte_1
autorizzazione, per il concomitante esercizio di raccolta scommesse (svolta per conto del Bookmaker estero “ST MA Limited”).
La società è stata sanzionata per avere commesso la violazione dell'art. 110, comma
9 lett. f-bis), T.U.L.P.S., il quale prevede che "chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria...".
La circostanza che il sig. , titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
al momento dell'installazione delle slot-machines da parte della proprietaria
[...]
fosse dotato della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. non esclude CP_1
l'integrazione dell'illecito, perché è condotta sanzionata dall'art. 110, comma 9 lett.
f-bis) non solo quella di distribuzione e installazione degli apparecchi in locali non muniti delle prescritte autorizzazioni, ma anche quella di consentirne l'uso in locali privi di autorizzazione.
La possibilità di installare gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 lett.
a), T.U.L.P.S. riguarda, infatti, solo i locali che non siano soggetti alla licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio di scommesse, in quanto i soggetti che eseguono l'esercizio di scommesse possono detenere tali apparecchi da gioco solo in presenza di licenza di polizia ex art. 88 (Cass. n. 7855/2022).
La finalità della previsione è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, sulla base del presupposto che l'uso di tali apparecchi nei locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l'intrinseca pericolosità sociale.
Nella fattispecie, alla data di installazione delle slot l'esercizio era dotato della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. ma, nel momento in cui l'esercente ha iniziato a svolgere l'attività di raccolta di scommesse, la licenza necessaria era quella di cui all'art. 88 T.U.P.L.S., della quale non era dotato;
tale licenza era necessaria non solo per l'esercizio delle scommesse, ma, a quel punto, anche per continuare a tenere negli stessi locali le slot, stante la maggiore pericolosità sociale connessa al fatto di essere utilizzate nei locali destinati alla raccolta di scommesse.
4 Nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, infatti, gli apparecchi da divertimento di cui si discute possono essere installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S e, ai fini dell'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo WP (acronimo di Amusement With
Prizes, tipologia di slot machine) l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86 (ad esempio corner) (cfr. Cass. n.7855/2022).
Quindi, esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto integrato l'illecito contestato, in quanto la società proprietaria installatrice ha installato e continuato a consentire l'uso degli apparecchi nei locali privi della licenza necessaria.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che non avendo la Controparte_1
contribuito neppure indirettamente alla commissione dell'illecito altrui, alcuna responsabilità (solidale e sussidiaria) è a lei ascrivibile, né è possibile contestarle il dolo o la colpa per la (altrui) condotta illecita.
La censura non è condivisibile.
Contr La condotta illecita accertata dai funzionari , consiste nell'avere installato e consentito l'uso - presso l'esercizio pubblico sito in Crispiano, alla via Garibaldi 10
- senza la licenza prescritta dall'art. 88 T.U.L.P.S., di nr. 5 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) T.U.L.P.S..
Quindi, la prova contraria necessaria a vincere la presunzione di colpa ex art.3 della
L. n. 689/1981 non è riferita alla condotta altrui di svolgimento delle scommesse,
(in assenza della prescritta autorizzazione), qualificando, invece, la condotta propria della società proprietaria e installatrice degli apparecchi: la ricorrente, per escludere l'elemento soggettivo dell'illecito, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, avrebbe dovuto dimostrare di avere consentito l'uso degli apparecchi perché ignorava senza colpa che l'esercente non avesse la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'attività di raccolta di scommesse che pure eseguiva.
La presenza nel locale di un banco adibito alla raccolta di scommesse per conto della ST (aventi nr. 3 postazioni PC con relativo monitor e nr.3 stampanti termiche per le ricevute delle giocate) e di nr. 3 postazioni computer a muro con una stampante termica utilizzata dall'utenza come prenotatore di scommesse, semmai evidenziano che la società era agevolmente posta in condizione di conoscere l'attività di raccolta di scommesse svolta nel locale.
5 Pertanto, non sono pertinenti le affermazioni dell'opponente secondo cui il Giudice di prime cure ovrebbe omesse ogni indagine in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Infatti, è pacifico che il principio posto dall'art. 3 della L. n. 689/1981, secondo cui per le violazioni sanzionate in via amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (Cass. n. 11777/2020).
Con il terzo motivo, l'appellante evidenzia che la mancanza di licenza ex art. 88
T.U.L.P.S. in capo all'esercente è dovuta al fatto che ST non ha partecipato alla gara per l'ottenimento delle concessioni perché organizzata con criteri discriminatori nei confronti dei nuovi operatori.
Il motivo è infondato.
La ricorrente fa riferimento alla problematica relativa al diritto di esercitare l'attività di raccolta di scommesse in Italia da parte di soggetti privi di concessione in forza dei principi di cui agli artt. 49 e 56 T.F.U.E., ma va escluso che si tratti di questioni utili ai fini di escludere l'illecito contestato.
Senza necessità di ripercorrere in questa sede tutte le sue decisioni in materia, basti considerare che la Corte di Giustizia, con la sentenza 19-12-2018 in C-375/17, a seguito di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, in causa nella quale era parte anche ST MA ltd, a fronte di prospettazione secondo la quale la giurisprudenza della Corte di Giustizia avrebbe riconosciuto la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi di azzardo in regime di libera prestazione, per il tramite dei Centri Trasmissione Dati, ha espressamente dichiarato: "66. A questo proposito, occorre far osservare come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre
2013, e a., C-660/11 e C8/12, EU:C:2013:550, punto 24 nonché la Per_1
giurisprudenza ivi citata). 67. La Corte, pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è
6 pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi
d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale".
Successivamente, la Corte di Giustizia ha pronunciato la sentenza 26-2-2020 in C-
788/18, in causa nella quale era parte ST MA ltd e, dando continuità ai propri precedenti, ha osservato, par. 18, "come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi di azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, LE
AT TT e ST MA, C-375, EU:C:2018:1026, punto 66)".
Quindi, è erroneo il presupposto secondo cui la Corte di giustizia riconoscerebbe in generale la legittimità della gestione delle attività connesse ai giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei Centri di Trasmissione Dati.
I principi elaborati dalla Corte di Giustizia non escludono una regolamentazione restrittiva dell'attività di gioco, giustificata proprio dalla necessità di tutelare l'ordine pubblico per un verso, scongiurando, mediante un sistema di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco di azzardo illecito e, per l'altro, di garantire l'interesse generale di primario rilievo di contrastare la ludopatia. Queste sono le finalità espresse della previsione del sistema, fondato sul rapporto concessorio, di esercizio di un'attività di cui l'autorità statuale vuole conservare la diretta titolarità e controllo del maneggio del denaro riscosso, mediante la rete telematica (cfr. Cass. n.14697/2019).
Inoltre, la collocazione e l'utilizzo delle slot, seppure svolta nei locali dove si esegue l'attività di raccolta delle scommesse, rimane condotta distinta rispetto a quella di raccolta di scommesse e che il soggetto non esegue per conto dell'operatore straniero privo di concessione, ma svolge in proprio e che pertanto rimane assoggettata alla relativa specifica disciplina, anche in relazione alla necessaria licenza di polizia.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appello è, quindi, infondato e deve essere rigettato.
La complessità e la novità delle questioni, anche in considerazione delle recenti pronunce della Corte di Giustizia, giustificano la compensazione delle spese di lite.
Sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, il cui gravame è stato interamente respinto, dell'art.13 co.1 – quater
7 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della
Legge 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 1122/2023 resa dal Giudice di Pace di , depositata il 16.06.2023, nella causa civile CP_6
di primo grado n. 2895/2022 R.G;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui dell'art.13 comma, 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 bis, dello stesso 8
D.P.R. n.115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso in Taranto, 12.06.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato, in grado d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 221/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni amministrative (escluse quelle in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie)”, promossa da: in persona del suo A.U. p.t. (C.F.: Controparte_1 CP_2
), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al C.F._1
ricorso, dall'avv. Anna Toma e unitamente alla stessa elettivamente domiciliata in
Lecce in Viale Otranto n. 117;
-appellante-
l' – Controparte_3 Controparte_4
– - Sezione
[...] Controparte_5
Operativa (C .F. ) in persona del suo Controparte_6 P.IVA_1
Dirigente in carica p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce, domiciliata presso l'ufficio;
-appellati-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.01.2024 e ritualmente notificato, la CP_1
proponeva appello avverso la sentenza n.1122/2023 del 19.04.2023 del
[...]
Giudice di Pace di , emessa nell'ambito del procedimento n. 2895/2023 CP_6
R.G., depositata il 16.06.2023, con cui veniva rigettata l'opposizione ritualmente proposta dalla società avverso l'ordinanza - ingiunzione n.136/2022 del 13.04.2022
(doc. n.2), emessa da di con cui l'ente aveva ingiunto il CP_7 CP_6
pagamento della sanzione di euro 15.000,00 oltre euro 8,75 per spese di notifica.
1 Più in dettaglio, il Giudice di Pace respingeva l'opposizione sul presupposto che
“(…) presso il locale del sig. vi era stata l'installazione di Parte_1
cinque apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro ricompresi nella categoria di cui all'art. 110 c.6 lett. A del TULPS, con esercizio di attività di raccolta di scommesse in assenza della licenza ex art. 88 e della stessa Contr autorizzazione della stessa;
(…)che non si pone la questione della discriminazione lamentata relativa alla illegittima esclusione della società
[...] per il semplice motivo che l'autorizzazione ex art.88 TULPS non risulta Parte_2
richiesta per cui non vi è rifiuto discriminatorio nel rilascio di detta autorizzazione.”
L'appellante censurava detta statuizione deducendo l'erronea valutazione e interpretazione dei fatti oggetto di accertamento e della normativa applicabile
(art.110 commi 6 lett. a) e 9 lett. f bis) TULPS), in quanto la tipologia di apparecchi da gioco, denominati WP o NEW SLOT, cui appartengono le macchine di
[...]
non consentono la connessione a siti di giochi on line e, quindi, la CP_1
raccolta delle scommesse. Inoltre, le apparecchiature in questione possono essere installate in virtù della (sola) autorizzazione prevista dall'art. 86 TULPS, di cui l'esercente risulta titolare, oltre ad essere regolarmente iscritto nell'elenco dei soggetti che svolgovano attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro, di cui al Decreto direttoriale del 9.9.2011, con la qualifica “esercente comma 6 lett. a)”. CP_8
Eccepiva, altresì, il vizio di omessa pronuncia del Giudice di prime relativamente al punto I) e IV) a pag. 4 del ricorso in primo grado, mentre in accoglimento dell'opposizione, doveva dichiararsi l'estraneità di rispetto ai Controparte_1
fatti e alle contestazioni relative al comportamento antigiuridico messo in atto dall'esercente sig. e, in ogni caso, non poteva essere considerata Parte_1
autrice cosciente e volontaria della condotta ascrittale, stante il dettato normativo di cui agli artt. 3 e 4 della L.689/1981.
Quale ulteriore motivo di appello, deduceva che la contestazione della violazione dell'art.110, comma 9 lett. f-bis) TULPS era avvenuta sulla base di una normativa discriminatoria nei confronti della concessionaria LE AL LtD, in quanto l'impossibilità di partecipare alle procedure pubbliche sinora indette per il rilascio della concessione statale per la raccolta di scommesse, non consente ai suoi
2 esercenti di essere titolari di una licenza ex art.88 TULPS (che presuppone la sussistenza di una concessione a monte).
Con comparsa depositata telematicamente il 05.03.2024, si costituiva ritualmente in giudizio l' Controparte_9
, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e
[...]
in diritto, con conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al primo motivo di appello, il ricorrente ha censurato la pronuncia di primo grado sul presupposto che le WP o NEW SLOT non consentendo la connessione a siti di gioco on line e, quindi, la raccolta di scommesse non rientrano nella categoria di apparecchi ex art. 110, co. 6 lett a) TULPS;
ha aggiunto che la condotta non è sussumibile nella violazione contestata in quanto, nella specie, non è necessario che l'esercente sia munito anche dell'autorizzazione ex art.88 TULPS.
Il motivo è infondato.
Com'è noto, infatti, la L. n. 289/2002 ha ampliato l'offerta di gioco legale tramite apparecchi con premi in danaro, in sostituzione dei c.d. videopoker, con la conseguente “riscrittura” dell'art. 110, co. 6, del TULPS che introduce un nuovo prodotto ovvero la c.d. Slot o WP (“Amusement with Prizes”).
Per WP (o slot) s'intendono, quindi, gli apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, lett.
a) del TULPS, per l'installazione dei quali sono previsti i seguenti adempimenti: • certificazione di esemplari di modelli apparecchi “comma 6 a” – certificazione da parte di seguito di verifica di conformità alle regole tecniche di produzione CP_8 previste;
• nulla osta di distribuzione (nod) – autorizzazione obbligatoria per la produzione e l'importazione dei modelli certificati;
• nulla osta per la messa in esercizio (noe) – autorizzazione obbligatoria per l'installazione degli apparecchi nei punti di vendita autorizzati. Su ogni apparecchio installato dovranno essere apposti in modo visibile titoli autorizzatori rilasciati da ovvero: l'originale CP_8 dell'attestazione di conformità, il nulla osta di distribuzione in copia conforme, nonché il nulla osta di messa in esercizio in originale ed è l'obbligatorio il collegamento degli apparecchi alla rete telematica di a cui è collegato a sua CP_8
volta il sistema di elaborazione dei concessionari, sottoposto al controllo di Pt_3
3 Contr Nella specie, nel corso del controllo ispettivo del 07.06.2017, i funzionari riscontravano la presenza di n. 5 apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 A TULPS di proprietà della (…) installati in assenza della prescritta Controparte_1
autorizzazione, per il concomitante esercizio di raccolta scommesse (svolta per conto del Bookmaker estero “ST MA Limited”).
La società è stata sanzionata per avere commesso la violazione dell'art. 110, comma
9 lett. f-bis), T.U.L.P.S., il quale prevede che "chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria...".
La circostanza che il sig. , titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
al momento dell'installazione delle slot-machines da parte della proprietaria
[...]
fosse dotato della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. non esclude CP_1
l'integrazione dell'illecito, perché è condotta sanzionata dall'art. 110, comma 9 lett.
f-bis) non solo quella di distribuzione e installazione degli apparecchi in locali non muniti delle prescritte autorizzazioni, ma anche quella di consentirne l'uso in locali privi di autorizzazione.
La possibilità di installare gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 lett.
a), T.U.L.P.S. riguarda, infatti, solo i locali che non siano soggetti alla licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio di scommesse, in quanto i soggetti che eseguono l'esercizio di scommesse possono detenere tali apparecchi da gioco solo in presenza di licenza di polizia ex art. 88 (Cass. n. 7855/2022).
La finalità della previsione è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, sulla base del presupposto che l'uso di tali apparecchi nei locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l'intrinseca pericolosità sociale.
Nella fattispecie, alla data di installazione delle slot l'esercizio era dotato della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. ma, nel momento in cui l'esercente ha iniziato a svolgere l'attività di raccolta di scommesse, la licenza necessaria era quella di cui all'art. 88 T.U.P.L.S., della quale non era dotato;
tale licenza era necessaria non solo per l'esercizio delle scommesse, ma, a quel punto, anche per continuare a tenere negli stessi locali le slot, stante la maggiore pericolosità sociale connessa al fatto di essere utilizzate nei locali destinati alla raccolta di scommesse.
4 Nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, infatti, gli apparecchi da divertimento di cui si discute possono essere installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S e, ai fini dell'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo WP (acronimo di Amusement With
Prizes, tipologia di slot machine) l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86 (ad esempio corner) (cfr. Cass. n.7855/2022).
Quindi, esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto integrato l'illecito contestato, in quanto la società proprietaria installatrice ha installato e continuato a consentire l'uso degli apparecchi nei locali privi della licenza necessaria.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che non avendo la Controparte_1
contribuito neppure indirettamente alla commissione dell'illecito altrui, alcuna responsabilità (solidale e sussidiaria) è a lei ascrivibile, né è possibile contestarle il dolo o la colpa per la (altrui) condotta illecita.
La censura non è condivisibile.
Contr La condotta illecita accertata dai funzionari , consiste nell'avere installato e consentito l'uso - presso l'esercizio pubblico sito in Crispiano, alla via Garibaldi 10
- senza la licenza prescritta dall'art. 88 T.U.L.P.S., di nr. 5 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) T.U.L.P.S..
Quindi, la prova contraria necessaria a vincere la presunzione di colpa ex art.3 della
L. n. 689/1981 non è riferita alla condotta altrui di svolgimento delle scommesse,
(in assenza della prescritta autorizzazione), qualificando, invece, la condotta propria della società proprietaria e installatrice degli apparecchi: la ricorrente, per escludere l'elemento soggettivo dell'illecito, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, avrebbe dovuto dimostrare di avere consentito l'uso degli apparecchi perché ignorava senza colpa che l'esercente non avesse la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'attività di raccolta di scommesse che pure eseguiva.
La presenza nel locale di un banco adibito alla raccolta di scommesse per conto della ST (aventi nr. 3 postazioni PC con relativo monitor e nr.3 stampanti termiche per le ricevute delle giocate) e di nr. 3 postazioni computer a muro con una stampante termica utilizzata dall'utenza come prenotatore di scommesse, semmai evidenziano che la società era agevolmente posta in condizione di conoscere l'attività di raccolta di scommesse svolta nel locale.
5 Pertanto, non sono pertinenti le affermazioni dell'opponente secondo cui il Giudice di prime cure ovrebbe omesse ogni indagine in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Infatti, è pacifico che il principio posto dall'art. 3 della L. n. 689/1981, secondo cui per le violazioni sanzionate in via amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (Cass. n. 11777/2020).
Con il terzo motivo, l'appellante evidenzia che la mancanza di licenza ex art. 88
T.U.L.P.S. in capo all'esercente è dovuta al fatto che ST non ha partecipato alla gara per l'ottenimento delle concessioni perché organizzata con criteri discriminatori nei confronti dei nuovi operatori.
Il motivo è infondato.
La ricorrente fa riferimento alla problematica relativa al diritto di esercitare l'attività di raccolta di scommesse in Italia da parte di soggetti privi di concessione in forza dei principi di cui agli artt. 49 e 56 T.F.U.E., ma va escluso che si tratti di questioni utili ai fini di escludere l'illecito contestato.
Senza necessità di ripercorrere in questa sede tutte le sue decisioni in materia, basti considerare che la Corte di Giustizia, con la sentenza 19-12-2018 in C-375/17, a seguito di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, in causa nella quale era parte anche ST MA ltd, a fronte di prospettazione secondo la quale la giurisprudenza della Corte di Giustizia avrebbe riconosciuto la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi di azzardo in regime di libera prestazione, per il tramite dei Centri Trasmissione Dati, ha espressamente dichiarato: "66. A questo proposito, occorre far osservare come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre
2013, e a., C-660/11 e C8/12, EU:C:2013:550, punto 24 nonché la Per_1
giurisprudenza ivi citata). 67. La Corte, pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è
6 pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi
d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale".
Successivamente, la Corte di Giustizia ha pronunciato la sentenza 26-2-2020 in C-
788/18, in causa nella quale era parte ST MA ltd e, dando continuità ai propri precedenti, ha osservato, par. 18, "come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi di azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, LE
AT TT e ST MA, C-375, EU:C:2018:1026, punto 66)".
Quindi, è erroneo il presupposto secondo cui la Corte di giustizia riconoscerebbe in generale la legittimità della gestione delle attività connesse ai giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei Centri di Trasmissione Dati.
I principi elaborati dalla Corte di Giustizia non escludono una regolamentazione restrittiva dell'attività di gioco, giustificata proprio dalla necessità di tutelare l'ordine pubblico per un verso, scongiurando, mediante un sistema di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco di azzardo illecito e, per l'altro, di garantire l'interesse generale di primario rilievo di contrastare la ludopatia. Queste sono le finalità espresse della previsione del sistema, fondato sul rapporto concessorio, di esercizio di un'attività di cui l'autorità statuale vuole conservare la diretta titolarità e controllo del maneggio del denaro riscosso, mediante la rete telematica (cfr. Cass. n.14697/2019).
Inoltre, la collocazione e l'utilizzo delle slot, seppure svolta nei locali dove si esegue l'attività di raccolta delle scommesse, rimane condotta distinta rispetto a quella di raccolta di scommesse e che il soggetto non esegue per conto dell'operatore straniero privo di concessione, ma svolge in proprio e che pertanto rimane assoggettata alla relativa specifica disciplina, anche in relazione alla necessaria licenza di polizia.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appello è, quindi, infondato e deve essere rigettato.
La complessità e la novità delle questioni, anche in considerazione delle recenti pronunce della Corte di Giustizia, giustificano la compensazione delle spese di lite.
Sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, il cui gravame è stato interamente respinto, dell'art.13 co.1 – quater
7 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della
Legge 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 1122/2023 resa dal Giudice di Pace di , depositata il 16.06.2023, nella causa civile CP_6
di primo grado n. 2895/2022 R.G;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui dell'art.13 comma, 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 bis, dello stesso 8
D.P.R. n.115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso in Taranto, 12.06.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
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