Sentenza 29 settembre 2021
Parere definitivo 23 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2024
Inammissibile
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 9947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9947 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09947/2025REG.PROV.COLL.
N. 08405/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8405 del 2024, proposto da IA SO e PA AG, rappresentate e difese dagli avvocati Alessandra Rigobello e Silvana Nardelli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il comune di Verona, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del signor EN OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga e Giampaolo Rossi, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo Roma, via Valadier, n. 53 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3880 del 29 aprile 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Verona, del Ministero della cultura e del signor EN OL;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025, il consigliere AN ID;
uditi gli avvocati Alessandra Rigobello e Silvana Nardelli per le ricorrenti e l’avvocato Giampaolo Rossi per EN OL, nonché viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Giovanni Michelon per il comune di Verona;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, proposta ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c., dalle signore IA SO e PA AG avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3880 del 29 aprile 2024, che ha respinto l’appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 1141 del 29 settembre 2021.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) le signore IA SO e PA AG sono proprietarie di unità immobiliari site in Verona all’interno del condominio di Lungadige Re Teodorico n. 20; tale edificio è assoggettato a vincolo monumentale indiretto di tipo storico e artistico in forza di decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 14 aprile 1953, siccome posto nelle vicinanze del Teatro Romano e al fine di « evitare che ne sia danneggiata la prospettiva o che ne siano alterate le condizioni di ambiente e il decoro »;
b) il signor EN OL è proprietario, all’interno del medesimo condominio, di un’unità immobiliare posta al piano secondo e sottotetto;
c) in data 5 aprile 2011 il signor OL presentò al comune di Verona, tramite un suo tecnico di fiducia, la denuncia di inizio attività prot. n. 06.03/002796 per l’effettuazione di opere di ristrutturazione interna dell’unità abitativa, di abbassamento del solaio posto fra il piano secondo e il piano sottotetto, nonché, sulla base della previa autorizzazione paesaggistica n. 06.03/004195 del 6 agosto 2010, per la realizzazione di una terrazza e un lucernario di tipo “velux” nella copertura;
d) in data 17 giugno 2011 l’amministrazione comunale, dopo aver inizialmente vietato l’attività a causa della necessità di integrazioni documentali, rilasciò il nulla osta all’esecuzione dei lavori;
e) con nota del 23 dicembre 2011, successivamente ribadita ed integrata con tre ulteriori comunicazioni, l’amministratore del condominio di Lungadige Re Teodorico n. 20, IA SO, PA AG e un’altra condomina rappresentarono al comune di Verona il loro dissenso rispetto all’esecuzione delle opere;
f) in data 29 giugno 2012 il OL presentò la denuncia di inizio attività prot. n. 06.03/005447 in variante della denuncia prot. n. 06.03/002796 per modifiche interne ed esterne e il frazionamento in due distinte unità abitative delle porzioni immobiliari poste al piano secondo e al piano sottotetto;
g) con nota protocollata in data 23 luglio 2012 la suddetta denuncia venne ritirata, stante presenza di errori nei rilievi del progettista, e sostituita, in data 30 luglio 2012, dalla richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 06.03/006361, sempre per la realizzazione di due unità abitative, a cui seguì, in data 19 novembre 2012, la richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 06.03/009525 in relazione ad opere interne realizzate in assenza di titola abilitativo;
h) con nota acquisita al protocollo comunale in data 3 aprile 2013 il OL revocò l’istanza prot. n. 06.03/006361 del 30 luglio 2012 a causa di errori;
i) con nota prot. n. 106190 dell’11 aprile 2013 l’amministrazione comunale prese atto delle su citate revoche e inviò al OL la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio relativo alla realizzazione di opere in difformità dalla denuncia di inizio attività prot. n. 06.03/002796 del 2011 e della autorizzazione paesaggistica n. 06.03/004195 del 2010, con specifico riferimento al frazionamento dell’immobile in due distinte unità abitative e dal rifacimento della copertura con sopraelevazione dell’edificio, a causa della diversa conformazione del nuovo tetto;
l) a chiusura di tale procedimento, dopo un contraddittorio procedimentale e un sopralluogo - previa acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della provincia di Verona prot. n. 10485 del 23 aprile 2014 e conferenza di servizi istruttoria in data 21 agosto 2014 - il comune di Verona ha emanato l’ordinanza prot. n. 01.04.2014/1372 del 29 settembre 2014, che ha intimato la ricollocazione della copertura alla quota originaria in base al progetto di ripristino presentato dal OL (che lo ha poi eseguito);
m) nelle more, il condominio di Lungadige Re Teodorico n. 20 instaurò il giudizio civile numero di ruolo generale 986 del 2012 dinanzi al Tribunale di Verona per l’accertamento dell’illegittimità dei lavori eseguiti dal OL sul tetto dell’edificio, di cui alla denuncia di inizio attività prot. n. 06.03/002796 del 6 aprile 2011;
n) in tale giudizio il Tribunale di Verona dispose una consulenza tecnica d’ufficio per verificare se l’intervento avesse determinato una modifica, al di là della mera conservazione, delle parti comuni del condominio e, in caso positivo, per determinare gli interventi necessari al ripristino integrale dello status quo ante con i relativi costi;
o) il consulente incaricato rappresentò che nel corso dei lavori il colmo dell’edificio era stato innalzato, unitamente alla linea di gronda, e che i lavori di ripristino avevano ridotto solo parzialmente la sopraelevazione illegittimamente realizzata, permanente per 21 centimetri sul lato del fiume Adige, per 20 centimetri sul lato interno e per 10 centimetri al colmo; inoltre, il consulente, in relazione al progetto di ripristino del OL, fatto proprio dal comune di Verona nell’ordinanza di ripristino, lo reputò non corretto in quanto avrebbe dovuto interessare non soltanto la gronda ma anche il colmo, siccome l’intervento sulla copertura è stato eseguito senza modificare l’inclinazione originaria, precisando, altresì, che l’abbassamento della copertura di 10/11 centimetri non riconducesse il tetto nella sua posizione originaria, poiché, come accertato anche dai tecnici comunali nei sopralluoghi eseguiti, l’innalzamento era stato individuato in almeno 25 centimetri sopra la quota originaria;
p) il medesimo consulente, in relazione all’ordinanza di ripristino emanata dal comune di Verona, specificò di non comprendere in che modo un innalzamento del tetto quantificato in circa 25 centimetri potesse essere compensato da un abbassamento della quota di falda di 10 centimetri misurati sul filo interno della muratura;
q) con sentenza n. 1148 del 14 maggio 2018, il Tribunale di Verona, in accoglimento delle domande del condominio, tra le altre statuizioni, accertò e dichiarò l’illegittimità della terrazza realizzata dal OL, condannandolo alla rimessione in pristino stante la modificazione del tetto dell’edificio (parte comune condominiale), sostenendone integralmente le spese necessarie e autorizzando, in caso di inerzia di questi, il condominio a procedere alle opere di rispristino;
r) il OL propose appello avverso tale sentenza (allibrato al numero di ruolo generale 2199 del 2018 della Corte d’appello di Venezia);
s) nel corso di tale giudizio il OL chiese che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, deducendo che lui e il condominio, nell’ambito di una mediazione obbligatoria apertasi su altro contenzioso di impugnativa delle delibere del condominio di Lungadige Re Teodorico n. 20 del 26 giugno 2018 e del 16 luglio 2018, si erano accordati per la definizione anche delle controversie relative all’esecuzione dei lavori sulla copertura dell’edificio, con rinuncia del condominio e dei condòmini al ripristino del tetto;
t) il condominio si oppose alla suddetta richiesta;
u) con sentenza n. 2753 del 2 luglio 2019, la Corte d’appello di Venezia dichiarò cessata la materia del contendere per intervenuta transazione stragiudiziale;
v) contro la suddetta pronuncia il condominio propose il ricorso per cassazione n. 30421 del 2019 (giudizio in cui è stato parte il OL e non sono state parti le condòmine SO e AG), accolto con rinvio alla corte territoriale, mediante ordinanza della Corte di cassazione, sezione seconda civile, n. 10419 del 21 aprile 2025;
x) nel frattempo, in data 5 novembre 2014 l’amministratore del condominio e le tre condomine inviarono all’amministrazione comunale un atto di sollecitazione e diffida ai sensi dell’art. 19, comma 6- ter , della legge 7 agosto 1990, n. 241, deducendo che l’apertura del lucernario “velux” e la realizzazione della terrazza sulla copertura dell’edificio avrebbero richiesto il consenso dell’assemblea condominiale, trattandosi di interventi inerenti al tetto condominiale;
y) i medesimi soggetti inviarono un secondo atto di sollecitazione e diffida, deducendo la violazione, a causa della modificazione della copertura del tetto, della normativa comunale in materia di interventi ammissibili sugli immobili soggetti a vincolo monumentale e paesaggistico;
z) con i provvedimenti prot. 316655 del 14 novembre 2014 e prot. n. 6211 del 12 gennaio 2015, il comune di Verona diede riscontro negativo ad entrambe le sollecitazioni, così denegando l’esercizio dei poteri di autotutela in relazione alla denuncia di inizio attività prot. n. 06.03/002796/2011 e all’ordinanza di ripristino n. 01.04.2014/1372 del 29 settembre 2014.
3. L’ordinanza comunale prot. n. 01.04.2014/1372 del 29 settembre 2014 e il parere della Soprintendenza prot. n. 10485 del 23 aprile 2014 sono stati impugnati dalle signore IA SO e PA AG e da un’altra condomina con ricorso n. 1808 del 2014 proposto dinanzi al T.a.r. per il Veneto, in quanto asseritamente non è stato garantito l’effettivo ripristino della situazione esistente prima del rifacimento della copertura. In particolare, il ricorso è stato affidato ad un unico complesso motivo di « Illegittimità del parere favorevole emesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Provincia di Verona in data 23 aprile 2014, prot. n. 10485, dell'ordinanza di ripristino rep. n. 01.04, 2014/1372 del 29 settembre 2014 emessa dal Dirigente del Settore Controllo Edilizio del Comune di Verona, notificata in data 7 ottobre 2014, e di ogni atto ed operazione presupposti, conseguenti e comunque connessi, anche non conosciuti, per violazione degli artt. 45, 146 e 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, delle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale in data 14 aprile 1953, nonché di cui al Decreto ministeriale 07.03.1966 (G.U. n. 107 del 03.05.1966), degli artt. 10, 22 e 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Illegittimità per violazione degli artt. 27, 29 e 75 delle N.T.O. del vigente P.I. del Comune di Verona, approvato con Delibera del Consiglio comunale di Verona n. 91 del 23 dicembre 2011, e per violazione degli artt. 4, 6 e 13 delle N.T.A. del vigente P.A.T. del Comune di Verona, approvato con D.G.R.V. n. 4148 del 18 dicembre 2007. Illegittimità per violazione dell’art. 60 del Regolamento Edilizio del Comune di Verona, approvato con Delibera del consiglio comunale n. 20 del 16 marzo 2012, dell’art. 14 del Regolamento e delle N.T.A. della Variante al P.R.G. del Comune di Verona, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1750 del 27 maggio 1975. Illegittimità per eccesso di potere per sviamento, per irragionevolezza, per contraddittorietà interna ed esterna, per illogicità, per erroneità e travisamento dei fatti e per ingiustizia manifesta. Illegittimità per violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990 ».
4. I provvedimenti comunali prot. 316655 del 14 novembre 2014 e prot. n. 6211 del 12 gennaio 2015 sono stati impugnati dalle signore IA SO e PA AG e da un’altra condomina con ricorso n. 164 del 2015 proposto dinanzi al T.a.r. per il Veneto, siccome asseritamente illegittime per violazione di legge ed eccesso di potere.
4.1. Tramite siffatto ricorso è stato domandato anche, ai sensi degli articoli 31, commi 1, 2 e 3, e 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del comportamento inerte tenuto dal comune di Verona in relazione alla denuncia di inizio attività prot. n. 06.03/002796 del 16 aprile 2011 e ai successivi atti di sollecitazione e diffida, nonché l’accertamento dell’obbligo, in capo all’amministrazione comunale, di esercitare le verifiche sulla citata denuncia, e della fondatezza della pretesa delle ricorrenti come rappresentata negli atti di sollecitazione e diffida e, quindi, dell’assenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in relazione alla denuncia di inizio attività e conseguentemente è stata chiesta la declaratoria della sua decadenza e/o di inefficacia e/o il suo annullamento ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero dell’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4.2. Il ricorso è stato affidato ad unico motivo complesso motivo di « illegittimità della nota prot. n. 2014/316655 in data 14 novembre 2014 del Dirigente del Coordinamento Edilizia Privata del Comune di Verona per violazione degli artt. 1102, 1108, 1117, 1117 ter , 1117 quater , 1118, 1120, 1121, Cod. Civ., degli artt. 11 e 23 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 77 Legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 4 Regolamento Edilizio del Comune di Verona, approvato con Delibera del consiglio comunale n. 20 del 16 marzo 2012. Illegittimità per eccesso di potere per irragionevolezza, per difetto di motivazione, per contraddittorietà, per errore e travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ».
5. In ambedue i ricorsi di primo grado si sono costituiti, in resistenza, il comune di Verona e il OL, il quale ha anche eccepito l’improcedibilità dei ricorsi, per effetto di una transazione intervenuta a seguito dell’accettazione da parte di cinque condòmini di una proposta avanzata dal legale del condominio nell’ambito di una mediazione in sede civile avente ad oggetto l’impugnativa di delibere condominiali riguardanti la modifica delle tabelle millesimali. Al riguardo il OL ha prodotto il verbale di mediazione del 22 febbraio 2019, attestante un accordo sulla proposta illustrata dal legale del condominio in un precedente verbale del 10 gennaio 2019, accettata con p.e.c. del 30 gennaio 2019 da parte del controinteressato e altri 4 condomini.
6. L’allora Ministero dei beni culturali (attualmente Ministero della cultura) si è costituito, in resistenza, nel primo ricorso.
7. Con la sentenza n. 1141 del 29 settembre 2021, il T.a.r. per il Veneto, sezione seconda, riunì i due ricorsi, li dichiarò improcedibili e compensò tra le parti le spese di lite.
7.1. In particolare, è stato affermato, in sostanza, che:
i) le ricorrenti non hanno lamentano danni alle proprietà esclusive, bensì ad una parte condominiale, ovverosia il tetto dell’edificio;
ii) esse non hanno più un interesse concreto all’annullamento degli atti impugnati, poiché nelle more il condominio ha concluso un accordo transattivo con il controinteressato signor OL, avente ad oggetto l’esecuzione delle opere e le modalità di ripristino contestate dinanzi al giudice amministrativo;
iii) da tale transazione, in cui compaiono i nomi delle ricorrenti e un riferimento al giudizio n. 1808 del 2014 dinanzi al T.a.r. per il Veneto, va desunta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei ricorsi, in quanto il condominio, di cui le ricorrenti fanno parte, ha accettato in via transattiva lo stato di fatto esistente, determinatosi a seguito dei lavori del OL e dell’ordine di ripristino comunale;
iv) con la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2753/2019 è cessata la materia del contendere in ordine ai lavori realizzati dal OL sul tetto comune (lucernario di tipo “velux” e terrazza) e non vi è più interesse ad accertare la legittimità delle modalità di ripristino ordinate dal comune di Verona, essendo state accettate dai singoli condòmini con la transazione effettuata dal OLs e dal condominio, la quale vincola anche i condòmini, non constando l’abbiano impugnata e che, quindi, non è stata invalidata o caducata;
v) il condominio e, quindi, le condòmine ricorrenti, hanno accettato lo stato che si è determinato dopo i lavori di ristrutturazione contestati e dopo l’esecuzione dell’ordinanza di ripristino, cosicché non vi è più alcun interesse a contestate anche il diniego di autotutela.
8. Avverso tale sentenza IA SO e PA AG hanno proposto l’appello n. 709 del 2022, articolando due motivi compendiati in « illegittimità della sentenza n. 1141/2021 del TAR Veneto per violazione degli artt. 1108, 1120 e 1139 cod.civ., degli artt. 1104, 1118 e 1350 cod.civ., degli artt. 1325, 1418 e 1966 cod.civ., e degli artt. 1372, 1421 e 2909 cod.civ. Illegittimità per violazione degli artt. 100 c.p.c., 35 e 39 c.p.a. Illegittimità per difetto di motivazione, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per assenza di istruttoria » (censura estesa da pagina 20 a pagina 28 del gravame) e in « illegittimità della sentenza n. 1141/2021 del TAR Veneto per violazione degli artt. 31 e 117 c.p.a., degli artt. 99 e 112 c.p.c., dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 2907 cod.civ. Illegittimità per violazione dell’art. 21nonies Legge n. 241/1990. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ultrapetizione. Illegittimità per difetto di motivazione, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per assenza di istruttoria » (censura estesa da pagina 28 a pagina 37 del gravame).
9. Il comune di Verona, il signor EN OL e il Ministero della cultura si sono costituiti nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del gravame.
10. Con l’impugnata sentenza n. 3880 del 29 aprile 2024, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha respinto l’appello e ha condannato le appellanti al pagamento, in favore del comune di Verona e del OL, delle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre agli accessori di legge, per ciascuna di dette due parti, mentre le ha compensate tra le appellanti e il Ministero della cultura.
11. In data 28 ottobre 2024, in funzione dell’esperimento del ricorso per revocazione, le interessate hanno presentato un’istanza di superamento dei limiti dimensionali, che è stata respinta, in pari data, con decreto n. 1213/2024.
12. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 29 ottobre 2024 e in data 11 novembre 2024 – le interessate hanno proposto domanda di revocazione della su menzionata sentenza, lamentando, sotto il profilo rescindente, due errori di fatto revocatori ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c. (rispettivamente da pagina 9 a pagina 14 e da pagina 14 a pagina 20 del gravame), e formulando rilievi (da pagina 20 a pagina 36) sul versante rescissorio con richiami alle difese svolte nei giudizi di primo e di secondo grado.
13. Il signor EN OL e il comune di Verona si sono costituiti in giudizio, eccependo entrambi l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
14. Il Ministero della cultura si è costituito, resistendo al ricorso.
15. In vista dell’udienza di discussione le ricorrenti hanno depositato in data 8 settembre 2025 la già citata ordinanza della Corte di cassazione, sezione seconda civile, n. 10419 del 21 aprile 2025, memoria difensiva in data 26 settembre 2025 e memoria di replica in data 7 ottobre 2025, il controinteressato memoria difensiva in data 26 settembre 2025 e memoria di replica in data 7 ottobre 2025 e il comune di Verona memoria difensiva in data 23 settembre 2025. Con tali scritti defensionali le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
16. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 ottobre 2025.
17. Il ricorso per revocazione è inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
18. Va premesso che la revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
19. Con specifico riferimento alla revocazione di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., si osserva che: « a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587); b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21); c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198); d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099); f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5) » (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3022).
20. Va innanzi tutto chiarito che la già citata ordinanza della Corte di cassazione n. 10419/2025 - all’esito del giudizio n. 30421/2019 tra il condominio ricorrente e il OL controricorrente e di cui non sono state parti le condòmine SO e AG, versata in atti da queste ultime in data 8 settembre 2025 e che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2753/2019 - fa riferimento ad una delibera condominiale del 12 settembre 2019, relativa alla prosecuzione del giudizio civile dinanzi alla Corte cassazione, e non alle delibere condominiali del 26 giugno 2018 e del 16 luglio 2018, la cui impugnazione condusse alla transazione del 2019, di cui il giudice di legittimità ha reputato omessa la verifica da parte della corte territoriale del suo contenuto al fine di verificarne l’efficacia, con la conseguenza, peraltro, che allo stato non vi è un definitivo giudizio su tale aspetto.
21. Tanto precisato, le due censure ex art. 395, n. 4), c.p.c. sono inaccoglibili, in quanto:
i) il secondo motivo cade su aspetti espressamente controversi nei due gradi di giudizio, sollecitando, in modo inammissibile, il giudice a rivalutare intero thema probandum vel decidendum , il che assorbe, con effetto logicamente preclusivo, ogni ulteriore questione inerente alla censura de qua ;
ii) in ogni caso, le ricorrenti, in modo inammissibile, deducono, in sostanza, anche presunti errori di diritto e invocano una diversa interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice civile in materia condominiale e in tema di transazione;
iii) con riferimento al primo motivo, la ricostruzione in fatto recata dal paragrafo 4 della sentenza impugnata è priva di qualsivoglia abbaglio dei sensi;
iv) ad ogni modo, il motivo non ha carattere di decisività, siccome la ricostruzione operata dal § 4 della sentenza revocanda è congrua alla luce dei principi consolidati ricavati dall’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 in tema di rapporti fra titoli edilizi e tutela dei terzi, avendone essa fatto implicita – ma univoca – applicazione;
v) in particolare, sotto tale aspetto, in sede di rilascio dei titoli edilizi, il potere di controllo dell’amministrazione deve essere sempre collegato al riscontro di profili d’illegittimità dell’attività per contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e regolamenti edilizi, mentre non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi di natura pubblicistica (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 30 gennaio 2023, n. 1029; sez. IV, 24 febbraio 2022, n. 1302 e 19 luglio 2021, n. 5407); inoltre, i limiti civilistici e in particolare di eventuali diritti vantati da terzi possono rilevare in senso ostativo al rilascio del titolo edilizio e incidere sull’esercizio dell’autotutela soltanto laddove siano immediatamente conoscibili, effettivamente e legittimamente conosciuti, nonché del tutto incontestati, in guisa che il controllo si traduca in una semplice presa d’atto, dovendosi escludere che l’amministrazione comunale sia tenuta a svolgere verifiche complesse in ordine al regime proprietario dei beni né, tanto più, a risolvere conflitti tra parti private (cfr., ex aliis , Cons. di Stato, sez. II, 1° febbraio 2022, n. 7648; sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1054 e 18 marzo 2021, n. 2329);
vi) sempre su tale versante, va considerato, altresì, ad abundantiam , che in sede di processo amministrativo non è in alcun modo possibile esaminare principaliter gli aspetti civilistici del contezioso, sicché il giudice amministrativo non può acclarare l’esistenza e la validità di contratti di transazione o di delibere condominiali, se non incidentalmente ai sensi dell’art. 8 c.p.a., di cui, tuttavia, non è stata lamentata la violazione in sede di appello, né (e sarebbe comunque ininfluente, stante il regime delle preclusioni) in sede di revocazione.
20. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame delle censure formulate in via rescissoria.
21. La novità e la complessità della questione oggetto di causa giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
21.1. Rimane fermo che l’onere del contributo unificato grava su parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 8405 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio di revocazione, precisando che l’onere del contributo unificato grava su parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
AN ID, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ID | Vito Poli |
IL SEGRETARIO