TRIB
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2024, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3430/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3430/2021 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cutolo (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Marro in Montesarchio alla Via Cervinara n. 37/D-P.co
Rosati;
APPELLANTE contro
(C.F. . CP_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
50/2021, depositata in data 02.02.2021 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara, con la quale venivano rigettate le opposizioni proposte avverso i decreti ingiuntivi (riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva) emessi su istanza dell'odierna parte appellata onde conseguire la consegna del contratto relativo alle proprie utenze telefoniche, con conferma dei provvedimenti monitori e condanna della odierna società appellante al pagamento delle spese processuali. In particolare, articolando diversi motivi di gravame, la chiedeva la riforma integrale della Parte_1
pronuncia impugnata, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Dichiarata la contumacia della parte appellata ed acquisito il fascicolo di prime cure, all'udienza del
04.05.2022, la scrivente, ritenuta la ricorrenza dei “gravi motivi che giustificano l'accoglimento della
pagina 1 di 4 sospensiva richiesta ai sensi dell'art. 283 c.p.c”, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza gravata e rinviava per la discussione orale all'odierna udienza, che si è tenuta mediante lo scambio di note di trattazione scritta.
***
§ Tanto premesso, l'appello è, innanzitutto, ammissibile, in quanto formulato in conformità alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c., contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 27199/2017).
Peraltro, sotto altro profilo, occorre rilevare che, sebbene è inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità ex art. 114 c.p.c. (in riferimento a diritti disponibili e su richiesta delle parti), ai sensi dell'art. 339, comma 2 c.p.c., ed, ai sensi del comma 3 art. cit., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma (il cui valore non eccede €
1.100,00, salva l'eccezione suindicata) sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia;
trattandosi di causa di valore inferiore ad € 1.100,00, il giudice può decidere secondo equità, tuttavia occorre verificare se il caso in lite rientri in un'ipotesi espressamente derogatoria di cui all'art. 113, comma 2 c.p.c., a mente del quale: Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (mediante moduli o formulari).
Il contratto dedotto in lite, qualificabile come contratto di somministrazione, è pacificamente inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità come un contratto concluso con l'accettazione delle condizioni generali di contratti predisposte da una parte unilateralmente (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 9659/2018, secondo cui “L'acquisto di una utenza di telefonia mobile comporta la conclusione di un contratto con le modalità dell'art. 1342 c.c., in quanto le relative condizioni sono definite dal gestore per regolamentare una serie indefinita di rapporti, secondo modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto”).
Vertendosi in tema di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., sussiste dunque l'ammissibilità del gravame anche sotto il profilo di cui all'art. 339 c.p.c., non essendo la sentenza appellata decidibile secondo equità.
§ L'appello è fondato nel merito e deve trovare accoglimento, per il difetto di interesse ad agire, quale ragione più liquida.
Occorre premettere che il contratto di telefonia è a forma libera e si perfeziona nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione del destinatario (Cassazione Civile, sentenza n.
7997/2010); in ogni caso, la parte appellata, nel giudizio monitorio e di opposizione a decreto pagina 2 di 4 ingiuntivo non ha precisato le modalità di conclusione del contratto ed, inoltre, né il codice del consumo (d. lgs. 2005, n. 206), né il codice della privacy contengono una norma che preveda il diritto sostanziale dell'utente ad ottenere copia del contratto.
In ogni caso, non sussiste l'interesse ad agire rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c.
In materia, la norma richiamata prevede che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa
è necessario avervi interesse”.
Com'è noto, l'interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e deve essere concreto ed attuale;
esso, infatti, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni
d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (v. Cassazione Civile, sentenza n. 2057/2019 e n. 2051/2011).
Nel caso in lite, , con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva ingiungersi alla CP_1 Pt_1
la consegna della copia del contratto delle utenze telefoniche di cui affermava essere titolare, al
[...]
fine di ricorrere al Corecom Campania e segnalare disservizi telefonici riscontrati;
tuttavia, tali disservizi venivano allegati e descritti in maniera del tutto generica, senza alcuna specificazione della natura, modalità, entità e tempi in cui gli stessi si sarebbero manifestati.
Inoltre, neppure nel corso del giudizio di primo grado e nella presente fase di appello le doglianze si sono concretizzate in reclami, segnalazioni, ricorsi stragiudiziali, rimanendo di fatto dedotta, a sostegno dell'interesse ad agire, una generica rimostranza non tutelabile.
Ad abundantiam, si evidenzia, inoltre, che al fine di segnalare eventuali disservizi al Corecom
Campania è sufficiente l'indicazione dell'utenza telefonica di cui è titolare l'istanza, non essendo, all'uopo, necessario il deposito della copia del contratto di telefonia.
L'appello proposto va, dunque, accolto, per le argomentazioni esposte e, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui ai giudizi iscritti ai nn. 603/2019 e 617/2019
R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara va accolta;
i decreti ingiuntivi opposti vanno, di conseguenza, revocati, con condanna della parte appellata alla restituzione delle somme eventualmente ricevute dalla in esecuzione della sentenza di primo grado. Pt_2
pagina 3 di 4 § Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, limitatamente alle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello ed, in riforma delle sentenza gravata, accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui ai giudizi iscritti ai nn. 603/2017 e 619/2017 R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti;
- condanna, altresì, la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano in € 265,00 per onorari del primo grado, € 494,00 per onorari del secondo grado ed € 64,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 3 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3430/2021 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cutolo (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Marro in Montesarchio alla Via Cervinara n. 37/D-P.co
Rosati;
APPELLANTE contro
(C.F. . CP_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
50/2021, depositata in data 02.02.2021 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara, con la quale venivano rigettate le opposizioni proposte avverso i decreti ingiuntivi (riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva) emessi su istanza dell'odierna parte appellata onde conseguire la consegna del contratto relativo alle proprie utenze telefoniche, con conferma dei provvedimenti monitori e condanna della odierna società appellante al pagamento delle spese processuali. In particolare, articolando diversi motivi di gravame, la chiedeva la riforma integrale della Parte_1
pronuncia impugnata, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Dichiarata la contumacia della parte appellata ed acquisito il fascicolo di prime cure, all'udienza del
04.05.2022, la scrivente, ritenuta la ricorrenza dei “gravi motivi che giustificano l'accoglimento della
pagina 1 di 4 sospensiva richiesta ai sensi dell'art. 283 c.p.c”, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza gravata e rinviava per la discussione orale all'odierna udienza, che si è tenuta mediante lo scambio di note di trattazione scritta.
***
§ Tanto premesso, l'appello è, innanzitutto, ammissibile, in quanto formulato in conformità alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c., contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 27199/2017).
Peraltro, sotto altro profilo, occorre rilevare che, sebbene è inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità ex art. 114 c.p.c. (in riferimento a diritti disponibili e su richiesta delle parti), ai sensi dell'art. 339, comma 2 c.p.c., ed, ai sensi del comma 3 art. cit., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma (il cui valore non eccede €
1.100,00, salva l'eccezione suindicata) sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia;
trattandosi di causa di valore inferiore ad € 1.100,00, il giudice può decidere secondo equità, tuttavia occorre verificare se il caso in lite rientri in un'ipotesi espressamente derogatoria di cui all'art. 113, comma 2 c.p.c., a mente del quale: Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (mediante moduli o formulari).
Il contratto dedotto in lite, qualificabile come contratto di somministrazione, è pacificamente inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità come un contratto concluso con l'accettazione delle condizioni generali di contratti predisposte da una parte unilateralmente (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 9659/2018, secondo cui “L'acquisto di una utenza di telefonia mobile comporta la conclusione di un contratto con le modalità dell'art. 1342 c.c., in quanto le relative condizioni sono definite dal gestore per regolamentare una serie indefinita di rapporti, secondo modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto”).
Vertendosi in tema di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., sussiste dunque l'ammissibilità del gravame anche sotto il profilo di cui all'art. 339 c.p.c., non essendo la sentenza appellata decidibile secondo equità.
§ L'appello è fondato nel merito e deve trovare accoglimento, per il difetto di interesse ad agire, quale ragione più liquida.
Occorre premettere che il contratto di telefonia è a forma libera e si perfeziona nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione del destinatario (Cassazione Civile, sentenza n.
7997/2010); in ogni caso, la parte appellata, nel giudizio monitorio e di opposizione a decreto pagina 2 di 4 ingiuntivo non ha precisato le modalità di conclusione del contratto ed, inoltre, né il codice del consumo (d. lgs. 2005, n. 206), né il codice della privacy contengono una norma che preveda il diritto sostanziale dell'utente ad ottenere copia del contratto.
In ogni caso, non sussiste l'interesse ad agire rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c.
In materia, la norma richiamata prevede che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa
è necessario avervi interesse”.
Com'è noto, l'interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e deve essere concreto ed attuale;
esso, infatti, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni
d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (v. Cassazione Civile, sentenza n. 2057/2019 e n. 2051/2011).
Nel caso in lite, , con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva ingiungersi alla CP_1 Pt_1
la consegna della copia del contratto delle utenze telefoniche di cui affermava essere titolare, al
[...]
fine di ricorrere al Corecom Campania e segnalare disservizi telefonici riscontrati;
tuttavia, tali disservizi venivano allegati e descritti in maniera del tutto generica, senza alcuna specificazione della natura, modalità, entità e tempi in cui gli stessi si sarebbero manifestati.
Inoltre, neppure nel corso del giudizio di primo grado e nella presente fase di appello le doglianze si sono concretizzate in reclami, segnalazioni, ricorsi stragiudiziali, rimanendo di fatto dedotta, a sostegno dell'interesse ad agire, una generica rimostranza non tutelabile.
Ad abundantiam, si evidenzia, inoltre, che al fine di segnalare eventuali disservizi al Corecom
Campania è sufficiente l'indicazione dell'utenza telefonica di cui è titolare l'istanza, non essendo, all'uopo, necessario il deposito della copia del contratto di telefonia.
L'appello proposto va, dunque, accolto, per le argomentazioni esposte e, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui ai giudizi iscritti ai nn. 603/2019 e 617/2019
R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara va accolta;
i decreti ingiuntivi opposti vanno, di conseguenza, revocati, con condanna della parte appellata alla restituzione delle somme eventualmente ricevute dalla in esecuzione della sentenza di primo grado. Pt_2
pagina 3 di 4 § Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, limitatamente alle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello ed, in riforma delle sentenza gravata, accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui ai giudizi iscritti ai nn. 603/2017 e 619/2017 R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti;
- condanna, altresì, la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano in € 265,00 per onorari del primo grado, € 494,00 per onorari del secondo grado ed € 64,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 3 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4