Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nelle cause civili riunite iscritte ai nn° 12640/2024 e 12645/2024 R.G.L., promosse
Per ___________________ D A
e rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dagli avv. SOLIDORO SIRIO ed elettivamente domiciliati presso il proprio domicilio digitale.
- ricorrenti -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
, in persona del Dirigente
[...] Controparte_2
pro tempore, rappresentati e difesi dalla dott.ssa Daniela Bruno ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3
– sito in Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54
[...]
Palermo (PA),
- resistente-
All'esito dell'udienza del 9.06.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con distinti ricorsi depositati in data 3.09.2024 poi riuniti all'odierna udienza per ragioni di connessione oggettiva, i ricorrenti indicati in epigrafe dopo aver premesso di essere già inseriti nelle seconde fasce delle GPS di , di aver conseguito il titolo di Laurea oltre 24 CFU, CP_2
invocavano il proprio diritto ad essere considerati un soggetti abilitati all'insegnamento: nello specifico il sig. chiedeva l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Parte_1
, per le seguenti classi di concorso: A008 (Discipline geometriche, architettura, design CP_2
d'arredamento e scenotecnica nella scuola secondaria di II grado), A016 (Disegno artistico e modellazione odontotecnica nella scuola secondaria di II grado), A017 (Disegno e storia
(Storia dell'arte nella scuola secondaria di II grado), A001 (Arte e immagine nell'istruzione secondaria di I e II grado) e A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado); e il sig.
l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di , per le seguenti classi Parte_2 CP_2
di concorso: A008 (Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica nella scuola secondaria di II grado), A017 (Disegno e storia dell'arte nella scuola secondaria di II grado), A037 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nella scuola secondaria di II grado), A001 (Arte e immagine nell'istruzione secondaria di I e II grado) e A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado).
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo l'infondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
Le cause senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. sono stata decise all'odierna udienza.
I ricorsi vanno rigettati.
Ritiene questo Giudice di condividere le argomentazioni svolte sulla medesima questione di diritto dalla locale Corte di appello, laddove ha escluso “che il possesso di laurea e di 24 CFU possa essere ritenuto titolo abilitante (anche) all'insegnamento e tanto pur a seguito di quanto disposto dall'art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, che ha inserito il titolo in parola tra quelli legittimanti la partecipazione al concorso per l'accesso ai ruoli (cfr. in particolare Corte d'Appello di
Milano, sent. del 27 agosto 2021).
Giova innanzi tutto richiamare il disposto di cui all'art. 1, c. 110, L. n. 107/2015, a mente del quale “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”. D.Lgs. n. 59 del 2017, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 107 cit., all'art. 5, rubricato “Requisiti di accesso”, prevede che “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo
3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del
, sono, altresì, individuati i settori Controparte_4
scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.”
Per accedere al concorso per docente, il candidato deve quindi possedere contemporaneamente il prescritto titolo di studio e i 24 crediti formativi nelle discipline antro- psico-pedagogiche. Del tutto distinto e diverso è l'ambito di applicazione dell'art. 2 del D.M. n.
374 del 2017, volto ad indicare i titoli necessari per l'accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto: “ l. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti :A)SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi l e 1bis, del decreto del Controparte_5
n. 249/2010; …”.
[...]
Il Regolamento richiamato dal suddetto art. 2 D.M. n. 374, adottato con D.M. n. 131 del 2007, all'art. 5, rubricato “Graduatorie di circolo e di istituto”, stabilisce che “1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2.
I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferitala graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”. Mentre l'art. 1, comma 110 della legge delega si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017 nell'usare la congiunzione
“oppure”, invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso.
Acclarata l'insussistenza di una norma primaria a fondamento della pretesa di parte appellante, non paiono fondate le argomentazioni circa la irragionevole disparità di trattamento che l'interpretazione letterale delle norme comporterebbe: sussistono infatti differenze sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento ed i CFU, in quanto i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non constano essere previsti per l'ottenimento dei CFU.
Né, ad avviso della Corte sussiste alcuna incompatibilità con riguardo alla normativa sovranazionale invocata dall'appellante, secondo cui l'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non integrerebbe requisito per lo svolgimento della professione di docente essendo mere procedure amministrative di reclutamento;
in realtà sembra innegabile che la previsione di esperienze didattiche e formative sia stata concepita in funzione formativa e non risulti pertanto assimilabile a mera procedura di contingentamento degli accessi alla professione.
In altri termini, premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero di 24 C.F.U. -in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018) - deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.
Nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti
(sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
D.M. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della L. n. 107 del
2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di “percorsi” rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. Può quindi concludersi che i requisiti per partecipare al concorso debbano essere tenuti distinti dai requisiti per l'accesso alle graduatorie: si tratta di norme che non sono in contrasto tra di loro, essendo volte a disciplinare procedure diverse…. Né può ritenersi violata la normativa eurounitaria, posto che nel caso di specie non viene in contestazione il diritto ad esercitare la professione di docente: i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU non sono esclusi dall'insegnamento, ma vi sono ammessi, sia pure in una diversa posizione rispetto ai docenti dotati dello specifico titolo abilitante” (Corte di appello di Palermo, sez. lav., n.
998/2021).
Parimenti legittime risultano, con riguardo al caso di specie, le disposizioni dell'O.M. n. 60 del
10.7.2020 che riservano la iscrizione nella prima fascia delle GPS ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione e dettano in materia di inserimento nelle graduatorie delle supplenze di istituto regole analoghe a quelle contenute nei D.M. richiamati. Con la detta O.M.
n. 60 del 10.7.2020 è previsto all'art. 3, comma 6 della detta ordinanza ha disposto: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce cosi' determinate: a) la prima fascia e' costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia e' costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativavigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".
Anche dopo la regolamentazione introdotta con l'O.M. n. 60/2020, resta dunque precluso al personale in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e, parallelamente, alla prima fascia delle GPS. I ricorsi vanno, quindi, respinti.
La esistenza di pronunce difformi impone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo,10/06/2025
IL GIUDICE
Dante Martino