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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 37 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2023, promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SESSA FABRIZIO in forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice opponente
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. P_ C.F._2
SEMBENINI LUCA in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto opposto
In punto: mutuo;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta, nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il Giudice osserva quanto segue.
Con decreto ingiuntivo n. 3264/2022, emesso in data 26.11.2022 su ricorso di
, il Tribunale di Verona ha ingiunto a di pagare al P_ Parte_1 ricorrente la somma di € 15.050,00 a titolo di rimborso di prestito concesso a mezzo bonifico bancario di € 10,000,00 in data 8.6.2020 e bonifico bancario di € 5.050,00 in data 22.6.2020 effettuati sul conto corrente n. 3628/73 intestato alla convenuta presso la , oltre interessi e spese della procedura monitoria. Controparte_2
Avverso tale decreto ha proposto opposizione contestando Parte_1
l'asserito prestito. In particolare, l'attrice opponente sostiene che P_
(all'epoca dei fatti suo convivente) avrebbe depositato la somma di € 15.050,00 sul menzionato conto corrente, in disponibilità anche del medesimo in forza di delega conferitagli, al fine di effettuare il pagamento di acconti per l'acquisto in comproprietà dell'immobile sito a Lonato del Garda. Conseguentemente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In via subordinata, ha chiesto il pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., sostenendo di avere versato, oltre alla somma ingiunta, anche i ratei di mutuo fino alla vendita dell'immobile in comunione, avvenuta in data 11.2.2022. Ha chiesto, inoltre, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 8.730,50, pari alla quota parte di spettanza della medesima dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico eseguiti dalla ditta Elettromax di cui esso convenuto è titolare, per aver ottenuto un vantaggio dall'esecuzione di tali lavori.
Tanto premesso, è circostanza pacifica e documentata che P_ ha versato la somma di euro 15.050,00 a mezzo di due bonifici (l'uno di euro
10.000,00 in data 8.6.2020 e l'altro di € 5.050,00 in data 22.6.2020) sul conto corrente n. 3628/73 acceso presso la Banca Polare di ed intestato alla convivente CP_2 [...]
, con delega rilasciata a favore dello stesso . Parte_1 P_
È invece controversa la causale di tale trasferimento di denaro.
Il convenuto sostiene, infatti, di avere corrisposto tale somma a titolo di mutuo, come dimostrerebbero le causali dei due bonifici disposti dal conto corrente intestato alla propria ditta individuale in favore del conto n. 3628/73 intestato a , Parte_1 che riportano la dicitura “prestito infruttifero” (doc. 2 di parte convenuta).
L'opponente sostiene, invece, che il convenuto avrebbe depositato la somma ingiunta sul menzionato conto corrente, sul quale poteva operare in forza della delega conferitagli, al fine di effettuare il pagamento di acconti per l'acquisto dell'immobile in comproprietà tra le parti, come attestato dal bonifico di euro 10.000,00 effettuato in data 8.6.2020 con causale “acconto per acquisto casa via Finil Nuovo Mol” e dal bonifico di euro 5.050,00 in data 22.6.2020 con causale “acconto per acquisto abitazione” (doc. 3 di parte attrice).
Tanto premesso, va osservato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza (S.U. 13533/2001). Anche la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che si verifica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta alcuna inversione dell'onere della prova e dunque non vale ad esonerare colui che fa valere un proprio diritto dalla dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul convenuto opposto, ai sensi dell'art 2697 c.c., l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria poiché il convenuto opposto, pur essendo formalmente convenuto, è attore in senso sostanziale.
Nella specie, non ha fornito prova idonea dell'esistenza del P_ titolo in forza del quale pretende la restituzione della somma asseritamente mutuata da esso ricorrente, e dunque dell'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti.
In particolare, il trasferimento di una somma di denaro a mezzo bonifico bancario dal conto corrente della società del ricorrente al conto corrente intestato all'opponente non è sufficiente a dimostrare l'esistenza dell'obbligo di restituzione del tantundem. Esso, infatti, non implica necessariamente la conclusione di un contratto di mutuo ma è astrattamente compatibile con diverse giustificazioni causali, potendo costituire adempimento di un diverso contratto o addirittura di un atto di liberalità o l'adempimento di obbligazione naturale, ove si considera il rapporto di convivenza intercorrente all'epoca tra le parti. Va osservato, inoltre, che, ai fini della dimostrazione dell'asserito prestito a non sono sufficienti le causali “prestito infruttifero” indicate nei due bonifici effettuati dal ricorrente, trattandosi di dichiarazioni provenienti dalla parte pretesa creditrice, tanto più che l'opponente ha allegato l'esistenza di un diverso titolo astrattamente idoneo a giustificare la consegna del denaro, affermando che
[...] avrebbe bonificato la cifra ingiunta per il pagamento dell'acconto per P_
l'acquisto dell'immobile in comunione tra le parti, e che, nonostante la vendita di tale immobile e l'equa divisione di quanto incassato al netto delle spese sostenute, il convenuto non avrebbe mai formulato una richiesta di restituzione di tali somme, anche in virtù dei rapporti intercorsi tra le parti.
La giurisprudenza ha affermato, infatti, che il “ove l'accipiens, pur ammettendo la ricezione del denaro, non confermi il titolo posto a fondamento della domanda di restituzione e anzi ne contesti la legittimità, colui che agisca per la restituzione della somma asseritamente data in prestito ha l'onere di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, e dunque non solo la consegna del denaro ma anche il titolo posto a fondamento della domanda di restituzione, e dunque l'esistenza del mutuo” (Cass. 24328/2017).
Poiché il ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'esistenza del prestito di euro 15.050,00, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona nei confronti di va revocato. Parte_1
Quanto alle ulteriori domande formulate in comparsa di costituzione e di risposta, va premesso che la più recente giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337
c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria)” (S.U. 26727/2024). L'interesse è, quindi, il presupposto legittimante l'introduzione di una domanda alternativa, introduzione che non può essere inibita dalla diversità in sé di causa petendi e petitum rispetto alla prospettazione originaria (S.U. 12310/2015).
Tale pronuncia è in linea con il principio generale precedentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica “complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato.” (Cass. 18456/2020).
Ciò posto, va osservato che il convenuto ha proposto in via subordinata domanda di indennizzo per indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per la complessiva somma di € 12.530,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.
In particolare, sostiene di avere corrisposto a la complessiva somma Parte_1 di € 25.060,00 (già detratta la somma di € 3.000,00 ricevuta dall'opponente a titolo di prestito infruttifero in data 24.2.2022) per il pagamento dei ratei di mutuo relativi all'acquisto dell'immobile in comunione e di ulteriori spese (docc. 2 e 5 -13 parte convenuta) e che, tenendo conto della quota parte di sua spettanza, Parte_1 avrebbe ottenuto dalla vendita dell'immobile un arricchimento pari ad 12.530,00.
Ora è noto che a mente dell'art. 2041 c.c. “chi senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. Presupposti dell'invocata azione sono, quindi, la correlazione tra l'arricchimento e il relativo danno arrecato nonché la mancanza di giustificazione dell'avvenuto arricchimento.
Ebbene, se pure la domanda di indennizzo per arricchimento senza giusta causa è diversa per petitum e causa petendi dalla domanda svolta in sede monitoria
(restituzione della somma di € 15.050,00 a titolo di mutuo) essa si riferisce, tuttavia, alla medesima vicenda già dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea l'interesse sostanziale della parte, ed entrambe le domande sono legate da un rapporto di connessione “di incompatibilità logica” secondo i principi espressi dalla
Suprema Corte, che ancor più giustifica il simultaneus processo.
La domanda è pertanto ammissibile.
Venendo al merito della stessa, è circostanza pacifica che i versamenti effettuati dal conto corrente intestato alla ditta individuale di (che P_ peraltro trovano corrispondenza negli estratti conto relativi al conto corrente n.
3628/73 intestato a presso il Banco Popolare di Sondrio, dimessi da Parte_1 parte opponente in ottemperanza all'ordine di esibizione) sono stati utilizzati per pagare il finanziamento contratto per l'acquisto dell'immobile in comunione tra le parti. Manca invece la prova di un titolo che consenta all'attrice opponente di trattenere la somma ricevuta (pro quota), anche sotto il profilo dell'eventuale adempimento di obbligazione naturale.
Non vi è dubbio, infatti, che la convivenza more uxorio costituisca una formazione sociale dalla quale scaturiscono doveri di natura sociale e morale a carico di ciascun convivente nei confronti dell'altro che refluiscono anche sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza
(Cass. 1277/14; Cass. 11330/09). Tuttavia, a tal fine non è sufficiente l'esistenza di un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, ma è necessario altresì che tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso concreto (Cass. 11330/09; Cass. 1007/80). Le attribuzioni patrimoniali spontaneamente effettuate a favore del convivente more uxorio nel corso del rapporto configurano pertanto adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034
c.c. solo a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza
(Cass. 1277/14). La giurisprudenza si è espressa, infatti, affermando che “in tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell'altro esorbitano dai limiti di proporzionalità
e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbliga-zioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto” (Cass. 2392/20).
Ciò posto, va osservato che nella specie non sono stati offerti elementi concreti idonei a dimostrare la sperequazione delle condizioni economiche tra le parti e, per altro verso, l'adeguatezza dell'entità dello spostamento patrimoniale avvenuto rispetto alle condizioni economiche delle parti, e dunque che il versamento della somma di € 12.530,00 possa essere considerato adempimento di un'obbligazione nascente dal rapporto di convivenza tra le parti.
In mancanza della prova di un titolo idoneo a giustificare tale trasferimento di denaro tra le parti, ben può affermarsi la sussistenza di un ingiustificato arricchimento dell'odierna opponente, che va pertanto condannata a pagare al convenuto la somma richiesta di € 12.530,00.
La domanda di condanna dell'attrice opponente al pagamento pro quota delle spese sostenute dal convenuto per il rifacimento dell'impianto elettrico dell'immobile in comunione, formulata dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, è invece inammissibile in quanto si tratta di domanda diversa sia per petitum che causa petendi e volta a far valere un diritto diverso da quello da quello azionato in via monitoria, che introduce un nuovo tema di indagine, relativo ai lavori svolti dal convenuto e al conseguente aumento di valore dell'immobile in comunione tra le parti, che nulla ha a che vedere con il trasferimento della somma di denaro di cui è causa.
Per quanto precede il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'attrice opponente va condannata a pagare al convenuto opposto la somma di € 12.530,00.
Trattandosi di indennizzo da ingiustificato arricchimento, e dunque di debito di valore, su tale importo spettano rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
23.4.2022, data di ricezione della prima richiesta di pagamento documentata (doc. 15 di parte convenuta), con gli interessi calcolati – al tasso legale e, a partire dal deposito del ricorso per ingiunzione al tasso di cui agli artt. 1284, comma 4, c.c. e 5 del d.lgs.
231/2001 – su tale somma via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat.
In virtù della sua prevalente soccombenza va condannata, Parte_1 ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere a le spese processuali, come P_ liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 3264/2022 emesso da questo Tribunale in data
26.11.2022;
b) condanna a pagare a la somma di € 12.530,00 Parte_1 P_ oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 23.4.2022, con gli interessi calcolati al tasso legale e, a partire dal deposito del ricorso per ingiunzione, al tasso di cui agli artt. 1284, comma 4, c.c. e 5 del d.lgs. 231/01 su tale somma via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat;
c) dichiara inammissibile la domanda di condanna di al pagamento Parte_1 della somma di €. 8.730,50 relativa ai lavori di completamento dell'impianto elettrico dell'immobile di Lonato;
d) condanna a rifondere a le spese processuali, che Parte_1 P_ liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA
(se dovuta) come per legge.
Così deciso in Verona, il 12.2.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)