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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 793/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 793/ 2021 promossa da:
(CF: con il patrocinio dell'avv. ARENI DANILO (CF: Em_1 Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in GI alla Via XIV Settembre n. 73, presso il C.F._2 difensore
NT
(CF: con il patrocinio dell'avv. ARENI DANILO (CF: PA_1 C.F._3
), elettivamente domiciliato in GI alla Via XIV Settembre n. 73, presso il C.F._2 difensore
NT
(P.IVA: ) in persona del legale PA_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ARENI DANILO (CF: ), C.F._2 elettivamente domiciliato in GI alla Via XIV Settembre n. 73, presso il difensore
NT
contro pagina 1 di 12 (P.IVA: in persona del legale rappresentante pro tempore, con il PA_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA (CF: ), elettivamente domiciliato in Roma L.re C.F._4
A. da Brescia n. 9/10, presso il difensore
PP ED NT INCIDENTALE
(P.IVA: in persona del legale rappresentate pro tempore, quale procuratrice CP_4 P.IVA_3
e mandataria di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALIZIA Parte_2 P.IVA_3
ROBERTO (CF: ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico , presso il C.F._5 difensore
PP
avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) impugnazione della sentenza n. 754/2021 del 30.04.2021, depositata il 12.05.2021. sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PATI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione PA
, personalmente e quale legale rappresentante di Parte_3
[...]
, convenivano in giudizio davanti al PA_2 PA_5
Tribunale di GI per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di GI ottenuto dalla
Banca per il pagamento in solido della somma di € 165.729,49, quale saldo debitore del conto corrente PA_ con apertura di credito n. 401313282 acceso il 23.02.2010 presso e intestato alla assistita da garanzia ipotecaria per il complessivo importo di € 169.953,22, PA_2 PA nonché fidejussione di e e , deceduto, (eredi Parte_3 Parte_4 PA_
e ), domandando l'accertamento e la declaratoria Persona_1 dell'invalidità e nullità parziale dei contratti di apertura di credito in conto corrente presso Cassa di PA_ Risparmio di GI n. 2430/74 -divenuto n. 29402279 presso intestato a CP_1 pagina 2 di 12 ; n. 4148/16 presso Cassa di Risparmio di GI divenuto n. 29412464 presso Unicredit S,p.A., Pt_4 PA intestato a;
n. 10059/59 presso Cassa di Risparmio di GI divenuto n. 29443683 presso PA Contropart
intestato a I saldi passivi dei suddetti conti correnti, sostenevano gli attori, erano stati azzerati utilizzando l'apertura di credito concessa sul conto corrente bancario n. 401313282.
Gli attori lamentavano sui conti correnti n. 2430/74, n. 4148/16 e n. 10059/59, indebita applicazione di anatocismo trimestrale, indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale, mancata pattuizione e nullità della commissione di massimo scoperto, indebita applicazione di spese accessorie non pattuite, usura, con rideterminazione del saldo debitorio dei conti correnti personali, previa compensazione delle somme illegittimamente percepite e con condanna, in via di eccezione riconvenzionale, della Banca a restituire PA_ a e , in proprio e quali eredi di le somme Parte_3 Parte_4 illegittimamente addebitate e/o riscosse nel corso dei rapporti di conto corrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
come conseguenza dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, revocandolo. PA_ contestava integralmente le domande avversarie. PA_ Si costituiva il terzo quale cessionaria del credito vantato da Parte_2 con il giudizio monitorio, chiedendo il rigetto delle domande degli opponenti.
Il Tribunale di GI a seguito di CTU econometrica confermava il decreto ingiuntivo opposto ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e Parte_3 CP_1
condannava alla restituzione dell'importo di euro 7.437,78 oltre interessi, in favore
[...] CP_3 PA_ di e dell'importo di euro 7.817,67 oltre interessi in favore di , e Parte_3 PA_ PA_ ; condannava , e Parte_3 PA_2
a rimborsare in favore di quale mandataria di le
[...] CP_4 Parte_2 PA PA spese di lite e a rimborsare in favore di , le spese Parte_3 PA di lite ponendo a carico degli opponenti e di in ugual misura le spese della CTU. PA_ Con atto di appello , e Parte_3 PA_2 impugnano la sentenza del Tribunale di GI lamentando la carenza di prova del credito riferibile al contratto di conto corrente intercorso tra banca e gli utenti.
Sostengono gli appellati che la sentenza non tiene esattamente conto delle risultanze della CTU in quanto i saldi indicati sono conseguenza del maggior addebito di competenze, secondo le ricostruzioni del CTU, PA rispettivamente pari ad €.37.006,62 (oppure €.36.488,39) per la posizione del SI ed
€.24.106,00 (oppure €.23.586,61) per la posizione del SI . Parte_4 pagina 3 di 12 Poiché il saldo del conto azionato risente dei saldi di entrambi i conti personali, intervenendo con il primo a saldare il debito dei secondi, le somme indebitamente richieste con il decreto opposto sono pari non ai saldi dei conti personali al 31/12/2010, che la sentenza prevede vengano restituiti ai ricorrenti, ma alle maggiori somme che influenzano detti saldi e che sono state pagate con il nuovo conto societario.
Inoltre gli appellanti lamentano che la ricostruzione del CTU non enuclea tutte le voci indicate nel quesito, con il quale si chiedeva di scomputare gli interessi applicati dalla banca, compresi quelli anatocistici, le commissioni e le spese, avendo scomputato solo la sola voce interessi, rideterminando le
Commissioni di Massimo Scoperto e le spese come indicate nei documenti di sintesi sulla base delle risultanze del saldo così rettificato. Oltre a non aver effettuato le verifiche richieste, ma aver proceduto a considerare le spese come pubblicizzate e le commissioni come risultanti dagli estratti, il CTU, per i periodi successivi ai trimestri per i quali mancano gli estratti, avrebbe proceduto alla determinazione dei saldi senza considerare le rettifiche di cui ai precedenti trimestri, così giungendo ad una determinazione dei saldi di scoperto maggiori di quelli corretti, con conseguente determinazione di competenze a debito maggiori di quelle effettivamente dovute.
Per effetto delle censure mosse alla sentenza, gli appellanti chiedono
-l'accertamento della nullità parziale dei contratti di apertura di credito in conto corrente Cassa di
Risparmio di GI (poi incorporata da ) n.2430/74 intestato a CP_3 Parte_4 PA_ n.4148/16 intestato ad n.10059/59 intestato alla in relazione PA_2 alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale;
alla indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale, alla mancata previsione contrattuale e alla nullità della commissione massimo scoperto;
-l'accertamento dell'illegittimità dell'addebito delle spese accessorie non previste contrattualmente;
-l' accertamento dell'esatto dare-avere tra le pari con rideterminazione del saldo creditore/debitore dei PA conti correnti sopra indicati al netto delle somme illegittimamente percepite da (ex Cassa di Risparmio di GI/Banca dell'Umbria 1462) per interessi capitalizzati, per interessi e spese comunque non dovuti, per commissione di massimo scoperto, nonché per eventuali interessi chiesti e versati oltre i tassi soglia di cui alla legge 108/96; PA_ PA_
-per l'effetto, la condanna di a restituire ai SIi (in proprio e quale erede del defunto SI , alla SIa quale erede del defunto Parte_4 Parte_3
SI e alla le somme illegittimamente Parte_4 PA_2 addebitate e/o riscosse nel corso dei rapporti di conto corrente, oltre interessi legali e rivalutazione pagina 4 di 12 PA_ monetaria, oltre alla condanna di a risarcire agli opponenti tutti i danni subiti in conseguenza del suo illegittimo comportamento, nella misura da accertarsi in corso di causa, ovvero determinata in via equitativa;
- per l'effetto, la compensazione delle somme che dovessero risultare dovute agli opponenti per i titoli PA dedotti in giudizio dichiarando che nulla è dovuto a
-la condanna di al pagamento delle spese del giudizio. CP_3
(costituita a mezzo della procuratrice mandataria chiede il Parte_2 CP_4 rigetto dell'appello. PA_ chiede il rigetto dell'appello e svolge appello incidentale contestando il mancato accertamento della prescrizione delle rimesse solutorie, la ritenuta assenza di valide pattuizioni contrattuali degli interessi evidenziando la violazione del criterio di distribuzione dell'onere probatorio e comunque evidenzia di avere prodotto in atti (in allegato alla memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. del PA_ 29.7.2015) il contratto di c/c n. 4148/16 intestato a con indicazione del tasso di interesse passivo e della cms (sub doc 16) e il contratto di c/c n. 2430/74 intestato a Parte_4 con indicazione del tasso di interesse passivo e della cms (sub doc 18) impugnando quindi la sentenza là CP_ dove ha disposto la restituzione di somme a favore dei due correntisti e la condanna della al pagamento delle spese di lite.
Non è oggetto di appello la statuizione relativa alla non contestazione dell'esposizione debitoria sul conto n. 401313282 intestato alla oggetto di decreto ingiuntivo;
resta inoltre PA_2 definitivamente accertato che le somme rese disponibili sul conto di mediante PA_2
l'apertura di credito sono state destinate ad estinguere le passività maturate sui conti personali di PA_
e (rispettivamente sui conti correnti n. 2430/74 e n. 4148/16 originariamente Pt_4 accesi presso Cassa di Risparmio di GI). Inoltre è incontestato che l'azione promossa dai correntisti PA_
e è qualificata come ripetizione di indebito oggettivo, derivante dagli illegittimi Pt_4 CP_ addebiti posti in essere dalla nel corso del rapporto di conto corrente bancario.
Gli appellanti contestano che il giudice di primo grado ha omesso di considerare il collegamento PA funzionale tra i conti correnti intestati a , e ed Parte_4 PA_2 Contropart il successivo conto corrente con apertura di credito intestato sempre alla eccepiscono l'applicazione nel corso del rapporto bancario di condizioni usurarie;
lamentano la inidoneità dei documenti di sintesi ai fini della valida pattuizione di spese e commissione di massimo scoperto.
Gli appellanti lamentano, inoltre, che il giudice di primo grado non ha preso in considerazione in modo corretto le risultanze della CTU, in quanto:
- ha ritenuto legittimo il ricalcolo comprensivo degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi, successivamente all'adeguamento ai parametri previsti dalla Delibera CICR 9/2/2000, solo pubblicato in G.U. ma non specificamente approvato dai correntisti;
- non ha effettuato il riporto, al saldo successivo ai periodi per i quali mancavano gli estratti, degli illegittimi addebiti dei periodi precedenti;
- ha determinato la spettanza a favore dei due correntisti del saldo attivo di conto corrente risultante per effetto degli illegittimi addebiti, anziché dell'intero importo degli illegittimi addebiti.
I motivi non possono essere accolti. CP_ Gli appellanti reclamano il diritto ad ottenere la restituzione da parte della dell'indebito Contropart pagamento effettuato da e per questo pretendono la compensazione di tale diritto di CP_ credito con il credito della oggetto di decreto ingiuntivo. PA_ Per provare la sussistenza della titolarità del diritto alla ripetizione dell'indebito, e assumono il collegamento funzionale tra la concessione dell'apertura di credito Parte_3 verso la generata dalla opportunità di estinzione della debitoria personale dei conti correnti CP_2 intestati alle persone fisiche, eccependo per la prima volta in appello la nullità del negozio giuridico qualificato complessivamente come “operazione confezionata dalla banca”.
In tema di nullità del contratto, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. I, 2176/2023; Cass. Sez. III,
31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576). pagina 6 di 12 Passando all'esame del merito delle domande degli appellanti, questi hanno chiesto l'accertamento della PA illiceità di alcuni addebiti sui conti correnti intestati personalmente a , Parte_4 Contropart e ad (rapporti distinti da quello che ha originato l'azione monitoria ma ad essi, in tesi attorea, funzionalmente collegati), la rideterminazione del saldo dare/avere di ciascuno dei tre conti e la CP_ condanna della a restituire a ciascun correntista le somme illecitamente addebitate nel corso dei rapporti di conto corrente per i titoli dedotti in giudizio, operando per l'effetto una compensazione di tali somme con il credito azionato in via monitoria da CP_3
Con riferimento alla domanda di condanna alla ripetizione di pagamento indebito ex art. 2033 c.c., è pacifico che il pagamento nel caso di specie è stato effettuato esclusivamente dal terzo CP_2 PA_
(infatti ha soddisfatto il proprio credito verso per saldo
[...] Parte_4 PA c/c n. 2430/74 e per saldo c/c n. 4148/16 attraverso il pagamento effettuato da
[...] PA_
con la provvista concessa alla stessa attraverso l'apertura di credito sul conto corrente ipotecario n. 401313282, i cui importi a debito sono stati oggetto della procedura monitoria). CP_2
[... tuttavia non ha avanzato alcuna domanda di ripetizione a tale titolo (cioè, quale terzo che ha pagato PA_ l'indebita esposizione sui conti correnti personali di e ), in quanto Parte_4 ciascun correntista ha solo chiesto la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato sul proprio conto corrente (quanto all , sul c/c n. 10059/59, domanda rigettata e non oggetto di PA_2 appello); del resto non è stata impugnata specificamente la statuizione di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, ma è stata solo riproposta la domanda di compensazione del credito da indebito oggettivo con le somme ingiunte.
Per costante giurisprudenza unico legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito oggettivo, in caso di pagamento del debito del terzo, è il soggetto che ha effettuato il pagamento (cfr. Cass. Civ. Ord.
3.12.2019 n. 31572).
Peraltro, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n.2951;
Sez. L - , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021; Sez. 3, Ordinanza 15/05/2018 n. 11744).
Pertanto e non sono legittimati ad agire per la ripetizione dell'indebito Parte_4 CP_1 né hanno formulato in appello domanda di pagamento in loro favore delle (maggiori) somme risultanti eventualmente a credito (né tale domanda era stata, in realtà, formulata in primo grado), essendosi limitati a chiedere l'accertamento dell'esatto dare-avere tra le pari e la rideterminazione del saldo creditore/debitore dei conti correnti, la condanna di a restituire le somme PA_3 pagina 7 di 12 illegittimamente ed indebitamente addebitate e/o riscosse (con i limiti suvvisti, della non titolarità dell'azione di ripetizione), la compensazione delle somme che dovessero risultare dovute agli opponenti PA_ per i titoli dedotti in giudizio e la declaratoria che nulla è dovuto a : manca, dunque, la domanda di condanna al pagamento del saldo (eventuale) a credito (ferma restando la pronuncia condannatoria in primo grado rispetto alla quale non è stato proposto appello per ultrapetizione: la CP_ ha sì impugnato la statuizione di condanna, ma limitandosi a dolersi di del fatto che il Tribunale CP_ non avesse tenuto in nessun conto delle ragioni della in punto di prescrizione e di onere della prova, né delle oggettive ragioni di soccombenza degli appellanti le cui ragioni di gravame erano da PA_ ritenersi infondate -vds. Pag. 32 comparsa costituzione
Né alcuna compensazione in questa sede può essere concessa, a fronte della titolarità non reciproca dei relativi diritti di credito.
Gli appellanti, però, hanno impugnato la sentenza di primo grado chiedendo in via preliminare l'accertamento degli indebiti illegittimi e la determinazione dell'esatto dare avere tra le parti, articolando specifico motivo di impugnazione al riguardo.
Tale domanda, relativa al solo accertamento del saldo effettivo dei conti correnti intestati a Pt_4 PA_ Contropart e (il conto corrente di non è oggetto di specifico motivo di
[...] appello) può essere esaminata con riferimento all'interesse dei due titolari del conto corrente a domandare in altra sede -perché la domanda non è stata articolata in questo giudizio, neanche in appello
– la condanna di al pagamento del maggior saldo eventualmente risultante a credito, e a quello CP_3 Contropart di -che ha pagato l'indebito- ad agire in altra sede per ottenere la restituzione degli eventuali, ulteriori addebiti illegittimi che non siano già stati accertati;
sebbene il saldo ricalcolato dei CP_ conti originari sia risultato a credito e per tali somme sia stata pronunciata contro la condanna al pagamento in favore dei due correntisti, per cui in apparenza ogni ulteriore addebito illegittimo incrementerebbe solo il credito rettificato a saldo dei correntisti lasciando immutata la natura indebita Contropart dell'intero versamento effettuato da in realtà il complessivo saldo dare-avere dovrà essere CP_ ricalcolato alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla da cui potenzialmente potrebbe derivare un saldo ricalcolato a debito e non più a credito, rispetto al quale gli appellanti hanno interesse a sentir accertare in appello l'esistenza di maggiori voci di indebito.
In merito all'usura, cui viene fatto generico riferimento nell'atto di appello, le statuizioni in sentenza, relative alla genericità delle deduzioni e all'omessa prova della sussistenza di clausole in violazione dei divieti di legge, nonché relativi allo jus variandi esercitato dalla Banca, non sono state specificamente pagina 8 di 12
Commentato [FA1]: Verificare se si può intendere inclusa la domanda di condanna al pagamento contestate. Il correntista è gravato dall'onere dell'allegazione e della prova sia della variazione contrattuale medio tempore intervenuta sia del nesso di derivazione causale tra l'esercizio dello jus variandi in tal modo attuato dalla banca ed il lamentato superamento del tasso soglia (cfr. Appello
Brescia, 06 Settembre 2021).
L'art. 7 dei contratti di apertura dei conti correnti intestati agli appellanti prevede la determinazione degli interessi debitori alle condizioni praticate usulamente dalle Aziende di credito su piazza. La previsione è nulla perché ha un oggetto indeterminabile. Il Giudice ha ritenuto di applicare ai conti, in via sostitutiva, gli interessi di cui all'art. 117 co 7 D. Lgs. 385/93 per tutta la durata del rapporto. Sul punto non vi è censura dell'appellante, che si duole invece dell'applicazione di costi spese e cms sulla base delle indicazioni contenute nei documenti di sintesi.
Quanto alle comunicazioni di variazioni è intervenuta la delibera CICR 4.3.03 che ha prescritto che le modifiche sfavorevoli alla clientela siano evidenziate in maniera chiara e che siano oggetto di una comunicazione personalizzata (cd. documento di sintesi) alla prima occasione utile, anche quando sono segnalate mediante inserzioni nella Gazzetta Ufficiale (art. 11). I correntisti non si dolgono della violazione delle norme previste per l'esercizio dello ius variandi; in conseguenza di ciò, in base al principio del riparto dell'onere probatorio allorché agisca in giudizio il correntista, validamente il CTU ha preso a riferimento le condizioni evidenziate nei documenti di sintesi inviate dalla banca al cliente. Peraltro, la proposta di variazione unilaterale può essere comunicata con gli estratti conto, ovviamente in via preventiva rispetto alla sua esecuzione, come stabilito di recente dalla Suprema Corte, secondo cui una comunicazione personalizzata della modificazione delle condizioni attuata a mezzo dell'invio degli estratti conto «non è in sé incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell'art. 118 TUB» (Cass. Civ. n. 17110/2019).
Fondata appare invece la doglianza relativa alla inapplicabilità della capitalizzazione periodica degli interessi, per essere stata la clausola di pari periodicità esclusivamente pubblicata in G.U. e non sottoscritta dai correntisti, secondo l'orientamento di recente confermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 28215 del 2024)
Pertanto, debbono considerarsi illeciti gli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi.
In merito al motivo di appello relativo al mancato conteggio, nei saldi successivi ai periodi non documentati, dei precedenti illegittimi addebiti, si osserva che il punto di partenza del CTU per ciascun trimestre è sempre stato costituito dal saldo depurato da ogni addebito per interessi e spese, pertanto ogni saldo sul quale è stato effettuato il ricalcolo escludeva gli illegittimi addebiti precedenti. pagina 9 di 12 In merito al risarcimento del danno non è stato articolato specifico motivo di impugnazione sui motivi del rigetto della domanda in sentenza, pertanto il motivo è inammissibile. CP_ Quanto all'appello incidentale svolto da la fonda la censura su documentazione CP_3 contrattuale successiva all'apertura del conto corrente e facente riferimento specifico all'apertura di affidamento (come riportata a pag. 28 e 29 dell'atto di costituzione), dunque in modo inconferente rispetto alla doglianza svolta. CP_ Con preliminare motivo di appello incidentale la aveva eccepito la prescrizione delle rimesse effettuate dai correntisti.
L'eccezione di prescrizione si fondava sulla deduzione della natura scoperta dei conti in assenza di convenzioni contrattuali di apertura di credito.
Tale deduzione è stata smentita dalla produzione documentale in atti, dalle risultanze della CTU e dall'accertamento in sentenza della presenza di aperture di credito (che il CTU ha constatato).
Tuttavia la Suprema Corte (Cass. 5.07.2022, n. 21225) ha chiarito, in merito agli oneri di allegazione della banca convenuta in ripetizione dal correntista che sollevi l'eccezione di prescrizione che «.. tale onere è soddisfatto con l'affermazione dell' inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte
(Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895 cit.). …). La Corte di merito ha tratto, poi, conclusioni improprie, sul piano del diritto, dal dato processuale rappresentato dalla mancata contestazione, da parte della banca, dell'apertura di credito. La stessa ha finito col ritenere che, in presenza di tale apertura di credito, un problema di prescrizione non si ponesse. Come spiegato da Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione si configura quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perchè prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione: in conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento…. Per escludere la prescrizione, in presenza della richiamata apertura di credito, era dunque necessario accertare l' inesistenza di versamenti di tale natura: ma di una indagine in tal senso la Corte di appello non risulta essersi fatta carico. Né può farsi questione di mancata prova pagina 10 di 12 dell'eccezione di prescrizione. A fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio;
se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione (così Cass. 22 febbraio 2018, n. 4372 e Cass. 26 luglio 2017,
n. 18581, non massimate in CED)»
E' stato all'uopo conferito quesito integrativo al CTU partendo dall'ipotesi di ricalcolo sub 4b) di cui alla perizia di primo grado, nella quale si teneva conto di CMS spese e valute, venivano applicati gli interessi ex art. 117 co 7 TUB ed escluso l'anatocismo, ai fini di rideterminare il saldo tenendo conto della prescrizione con riferimento alle rimesse solutorie effettuate sul conto oltre i limiti del fido. PA Per effetto dei nuovi calcoli il saldo rettificato del conto è pari a - € 16.991,64 quanto a ,
e a - € 7.138,75 quanto a . Parte_4
Come premesso, in questa sede la pronuncia è limitata all'accertamento, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata rigettata con sentenza sul punto passata in giudicato.
Poiché le domande di accertamento degli addebiti illeciti svolte dagli opponenti e in CP_1 Parte_3 proprio e n.q. sono state solo parzialmente accolte, in base all'esito complessivo della lite le spese di entrambe i gradi di giudizio debbono essere compensate per 2/3, dovendo gravare su solo CP_3 nella misura del residuo 1/3. è tenuta al pagamento delle spese del presente PA_2 grado nei confronti di Gli appellanti tutti sono tenuti al pagamento delle spese del presente CP_3 grado in favore di che non è parte dell'accertamento del saldo riguardante solo la Banca CP_4 cedente.
Le spese di CTU vengono ripartite in pari misura tra gli appellanti e CP_3
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo agli appellanti principali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello, confermando il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo;
PA
-accerta il saldo del conto corrente n. intestato a in - € 16.991,64
-accerta il saldo del conto corrente n. intestato a in - € 7.138,75 Parte_4 pagina 11 di 12 - compensa per 2/3 le spese di entrambe i gradi di giudizio tra e condanna CP_3 PA_9 PA
al pagamento in favore di di 1/3 delle spese di entrambi i gradi, Parte_5 liquidate per l'intero, quanto al primo grado come nella sentenza impugnata, quanto al presente grado in € 7.551,70 già aumentato ex art. 4 co 2 DM , oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
Contropart
al pagamento delle spese del presente grado nei confronti di PA_10
liquidate in € 5.809 oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
CP_3
- condanna e in solido al pagamento delle spese del presente Parte_5 PA_2 PA grado in favore di liquidate in € 2.906 oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti principali.
GI, 01.12.2023.
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Oltre che della esposizione debitoria della sul conto n. 10059/59 presso Cassa di Risparmio di PA_2PA GI -n. 29443683 presso sul quale non si è potuto procedere in primo grado ad alcun accertamento peritale posto che il Giudice rilevava l'assenza in atti del conto corrente e la conseguente impossibilità di svolgere accertamenti su di esso, questione non oggetto di motivo di appello, per cui la non contestabilità del saldo di detto conto è passata in giudicato pagina 5 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 793/ 2021 promossa da:
(CF: con il patrocinio dell'avv. ARENI DANILO (CF: Em_1 Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in GI alla Via XIV Settembre n. 73, presso il C.F._2 difensore
NT
(CF: con il patrocinio dell'avv. ARENI DANILO (CF: PA_1 C.F._3
), elettivamente domiciliato in GI alla Via XIV Settembre n. 73, presso il C.F._2 difensore
NT
(P.IVA: ) in persona del legale PA_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ARENI DANILO (CF: ), C.F._2 elettivamente domiciliato in GI alla Via XIV Settembre n. 73, presso il difensore
NT
contro pagina 1 di 12 (P.IVA: in persona del legale rappresentante pro tempore, con il PA_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA (CF: ), elettivamente domiciliato in Roma L.re C.F._4
A. da Brescia n. 9/10, presso il difensore
PP ED NT INCIDENTALE
(P.IVA: in persona del legale rappresentate pro tempore, quale procuratrice CP_4 P.IVA_3
e mandataria di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALIZIA Parte_2 P.IVA_3
ROBERTO (CF: ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico , presso il C.F._5 difensore
PP
avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) impugnazione della sentenza n. 754/2021 del 30.04.2021, depositata il 12.05.2021. sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PATI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione PA
, personalmente e quale legale rappresentante di Parte_3
[...]
, convenivano in giudizio davanti al PA_2 PA_5
Tribunale di GI per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di GI ottenuto dalla
Banca per il pagamento in solido della somma di € 165.729,49, quale saldo debitore del conto corrente PA_ con apertura di credito n. 401313282 acceso il 23.02.2010 presso e intestato alla assistita da garanzia ipotecaria per il complessivo importo di € 169.953,22, PA_2 PA nonché fidejussione di e e , deceduto, (eredi Parte_3 Parte_4 PA_
e ), domandando l'accertamento e la declaratoria Persona_1 dell'invalidità e nullità parziale dei contratti di apertura di credito in conto corrente presso Cassa di PA_ Risparmio di GI n. 2430/74 -divenuto n. 29402279 presso intestato a CP_1 pagina 2 di 12 ; n. 4148/16 presso Cassa di Risparmio di GI divenuto n. 29412464 presso Unicredit S,p.A., Pt_4 PA intestato a;
n. 10059/59 presso Cassa di Risparmio di GI divenuto n. 29443683 presso PA Contropart
intestato a I saldi passivi dei suddetti conti correnti, sostenevano gli attori, erano stati azzerati utilizzando l'apertura di credito concessa sul conto corrente bancario n. 401313282.
Gli attori lamentavano sui conti correnti n. 2430/74, n. 4148/16 e n. 10059/59, indebita applicazione di anatocismo trimestrale, indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale, mancata pattuizione e nullità della commissione di massimo scoperto, indebita applicazione di spese accessorie non pattuite, usura, con rideterminazione del saldo debitorio dei conti correnti personali, previa compensazione delle somme illegittimamente percepite e con condanna, in via di eccezione riconvenzionale, della Banca a restituire PA_ a e , in proprio e quali eredi di le somme Parte_3 Parte_4 illegittimamente addebitate e/o riscosse nel corso dei rapporti di conto corrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
come conseguenza dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, revocandolo. PA_ contestava integralmente le domande avversarie. PA_ Si costituiva il terzo quale cessionaria del credito vantato da Parte_2 con il giudizio monitorio, chiedendo il rigetto delle domande degli opponenti.
Il Tribunale di GI a seguito di CTU econometrica confermava il decreto ingiuntivo opposto ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e Parte_3 CP_1
condannava alla restituzione dell'importo di euro 7.437,78 oltre interessi, in favore
[...] CP_3 PA_ di e dell'importo di euro 7.817,67 oltre interessi in favore di , e Parte_3 PA_ PA_ ; condannava , e Parte_3 PA_2
a rimborsare in favore di quale mandataria di le
[...] CP_4 Parte_2 PA PA spese di lite e a rimborsare in favore di , le spese Parte_3 PA di lite ponendo a carico degli opponenti e di in ugual misura le spese della CTU. PA_ Con atto di appello , e Parte_3 PA_2 impugnano la sentenza del Tribunale di GI lamentando la carenza di prova del credito riferibile al contratto di conto corrente intercorso tra banca e gli utenti.
Sostengono gli appellati che la sentenza non tiene esattamente conto delle risultanze della CTU in quanto i saldi indicati sono conseguenza del maggior addebito di competenze, secondo le ricostruzioni del CTU, PA rispettivamente pari ad €.37.006,62 (oppure €.36.488,39) per la posizione del SI ed
€.24.106,00 (oppure €.23.586,61) per la posizione del SI . Parte_4 pagina 3 di 12 Poiché il saldo del conto azionato risente dei saldi di entrambi i conti personali, intervenendo con il primo a saldare il debito dei secondi, le somme indebitamente richieste con il decreto opposto sono pari non ai saldi dei conti personali al 31/12/2010, che la sentenza prevede vengano restituiti ai ricorrenti, ma alle maggiori somme che influenzano detti saldi e che sono state pagate con il nuovo conto societario.
Inoltre gli appellanti lamentano che la ricostruzione del CTU non enuclea tutte le voci indicate nel quesito, con il quale si chiedeva di scomputare gli interessi applicati dalla banca, compresi quelli anatocistici, le commissioni e le spese, avendo scomputato solo la sola voce interessi, rideterminando le
Commissioni di Massimo Scoperto e le spese come indicate nei documenti di sintesi sulla base delle risultanze del saldo così rettificato. Oltre a non aver effettuato le verifiche richieste, ma aver proceduto a considerare le spese come pubblicizzate e le commissioni come risultanti dagli estratti, il CTU, per i periodi successivi ai trimestri per i quali mancano gli estratti, avrebbe proceduto alla determinazione dei saldi senza considerare le rettifiche di cui ai precedenti trimestri, così giungendo ad una determinazione dei saldi di scoperto maggiori di quelli corretti, con conseguente determinazione di competenze a debito maggiori di quelle effettivamente dovute.
Per effetto delle censure mosse alla sentenza, gli appellanti chiedono
-l'accertamento della nullità parziale dei contratti di apertura di credito in conto corrente Cassa di
Risparmio di GI (poi incorporata da ) n.2430/74 intestato a CP_3 Parte_4 PA_ n.4148/16 intestato ad n.10059/59 intestato alla in relazione PA_2 alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale;
alla indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale, alla mancata previsione contrattuale e alla nullità della commissione massimo scoperto;
-l'accertamento dell'illegittimità dell'addebito delle spese accessorie non previste contrattualmente;
-l' accertamento dell'esatto dare-avere tra le pari con rideterminazione del saldo creditore/debitore dei PA conti correnti sopra indicati al netto delle somme illegittimamente percepite da (ex Cassa di Risparmio di GI/Banca dell'Umbria 1462) per interessi capitalizzati, per interessi e spese comunque non dovuti, per commissione di massimo scoperto, nonché per eventuali interessi chiesti e versati oltre i tassi soglia di cui alla legge 108/96; PA_ PA_
-per l'effetto, la condanna di a restituire ai SIi (in proprio e quale erede del defunto SI , alla SIa quale erede del defunto Parte_4 Parte_3
SI e alla le somme illegittimamente Parte_4 PA_2 addebitate e/o riscosse nel corso dei rapporti di conto corrente, oltre interessi legali e rivalutazione pagina 4 di 12 PA_ monetaria, oltre alla condanna di a risarcire agli opponenti tutti i danni subiti in conseguenza del suo illegittimo comportamento, nella misura da accertarsi in corso di causa, ovvero determinata in via equitativa;
- per l'effetto, la compensazione delle somme che dovessero risultare dovute agli opponenti per i titoli PA dedotti in giudizio dichiarando che nulla è dovuto a
-la condanna di al pagamento delle spese del giudizio. CP_3
(costituita a mezzo della procuratrice mandataria chiede il Parte_2 CP_4 rigetto dell'appello. PA_ chiede il rigetto dell'appello e svolge appello incidentale contestando il mancato accertamento della prescrizione delle rimesse solutorie, la ritenuta assenza di valide pattuizioni contrattuali degli interessi evidenziando la violazione del criterio di distribuzione dell'onere probatorio e comunque evidenzia di avere prodotto in atti (in allegato alla memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. del PA_ 29.7.2015) il contratto di c/c n. 4148/16 intestato a con indicazione del tasso di interesse passivo e della cms (sub doc 16) e il contratto di c/c n. 2430/74 intestato a Parte_4 con indicazione del tasso di interesse passivo e della cms (sub doc 18) impugnando quindi la sentenza là CP_ dove ha disposto la restituzione di somme a favore dei due correntisti e la condanna della al pagamento delle spese di lite.
Non è oggetto di appello la statuizione relativa alla non contestazione dell'esposizione debitoria sul conto n. 401313282 intestato alla oggetto di decreto ingiuntivo;
resta inoltre PA_2 definitivamente accertato che le somme rese disponibili sul conto di mediante PA_2
l'apertura di credito sono state destinate ad estinguere le passività maturate sui conti personali di PA_
e (rispettivamente sui conti correnti n. 2430/74 e n. 4148/16 originariamente Pt_4 accesi presso Cassa di Risparmio di GI). Inoltre è incontestato che l'azione promossa dai correntisti PA_
e è qualificata come ripetizione di indebito oggettivo, derivante dagli illegittimi Pt_4 CP_ addebiti posti in essere dalla nel corso del rapporto di conto corrente bancario.
Gli appellanti contestano che il giudice di primo grado ha omesso di considerare il collegamento PA funzionale tra i conti correnti intestati a , e ed Parte_4 PA_2 Contropart il successivo conto corrente con apertura di credito intestato sempre alla eccepiscono l'applicazione nel corso del rapporto bancario di condizioni usurarie;
lamentano la inidoneità dei documenti di sintesi ai fini della valida pattuizione di spese e commissione di massimo scoperto.
Gli appellanti lamentano, inoltre, che il giudice di primo grado non ha preso in considerazione in modo corretto le risultanze della CTU, in quanto:
- ha ritenuto legittimo il ricalcolo comprensivo degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi, successivamente all'adeguamento ai parametri previsti dalla Delibera CICR 9/2/2000, solo pubblicato in G.U. ma non specificamente approvato dai correntisti;
- non ha effettuato il riporto, al saldo successivo ai periodi per i quali mancavano gli estratti, degli illegittimi addebiti dei periodi precedenti;
- ha determinato la spettanza a favore dei due correntisti del saldo attivo di conto corrente risultante per effetto degli illegittimi addebiti, anziché dell'intero importo degli illegittimi addebiti.
I motivi non possono essere accolti. CP_ Gli appellanti reclamano il diritto ad ottenere la restituzione da parte della dell'indebito Contropart pagamento effettuato da e per questo pretendono la compensazione di tale diritto di CP_ credito con il credito della oggetto di decreto ingiuntivo. PA_ Per provare la sussistenza della titolarità del diritto alla ripetizione dell'indebito, e assumono il collegamento funzionale tra la concessione dell'apertura di credito Parte_3 verso la generata dalla opportunità di estinzione della debitoria personale dei conti correnti CP_2 intestati alle persone fisiche, eccependo per la prima volta in appello la nullità del negozio giuridico qualificato complessivamente come “operazione confezionata dalla banca”.
In tema di nullità del contratto, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. I, 2176/2023; Cass. Sez. III,
31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576). pagina 6 di 12 Passando all'esame del merito delle domande degli appellanti, questi hanno chiesto l'accertamento della PA illiceità di alcuni addebiti sui conti correnti intestati personalmente a , Parte_4 Contropart e ad (rapporti distinti da quello che ha originato l'azione monitoria ma ad essi, in tesi attorea, funzionalmente collegati), la rideterminazione del saldo dare/avere di ciascuno dei tre conti e la CP_ condanna della a restituire a ciascun correntista le somme illecitamente addebitate nel corso dei rapporti di conto corrente per i titoli dedotti in giudizio, operando per l'effetto una compensazione di tali somme con il credito azionato in via monitoria da CP_3
Con riferimento alla domanda di condanna alla ripetizione di pagamento indebito ex art. 2033 c.c., è pacifico che il pagamento nel caso di specie è stato effettuato esclusivamente dal terzo CP_2 PA_
(infatti ha soddisfatto il proprio credito verso per saldo
[...] Parte_4 PA c/c n. 2430/74 e per saldo c/c n. 4148/16 attraverso il pagamento effettuato da
[...] PA_
con la provvista concessa alla stessa attraverso l'apertura di credito sul conto corrente ipotecario n. 401313282, i cui importi a debito sono stati oggetto della procedura monitoria). CP_2
[... tuttavia non ha avanzato alcuna domanda di ripetizione a tale titolo (cioè, quale terzo che ha pagato PA_ l'indebita esposizione sui conti correnti personali di e ), in quanto Parte_4 ciascun correntista ha solo chiesto la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato sul proprio conto corrente (quanto all , sul c/c n. 10059/59, domanda rigettata e non oggetto di PA_2 appello); del resto non è stata impugnata specificamente la statuizione di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, ma è stata solo riproposta la domanda di compensazione del credito da indebito oggettivo con le somme ingiunte.
Per costante giurisprudenza unico legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito oggettivo, in caso di pagamento del debito del terzo, è il soggetto che ha effettuato il pagamento (cfr. Cass. Civ. Ord.
3.12.2019 n. 31572).
Peraltro, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n.2951;
Sez. L - , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021; Sez. 3, Ordinanza 15/05/2018 n. 11744).
Pertanto e non sono legittimati ad agire per la ripetizione dell'indebito Parte_4 CP_1 né hanno formulato in appello domanda di pagamento in loro favore delle (maggiori) somme risultanti eventualmente a credito (né tale domanda era stata, in realtà, formulata in primo grado), essendosi limitati a chiedere l'accertamento dell'esatto dare-avere tra le pari e la rideterminazione del saldo creditore/debitore dei conti correnti, la condanna di a restituire le somme PA_3 pagina 7 di 12 illegittimamente ed indebitamente addebitate e/o riscosse (con i limiti suvvisti, della non titolarità dell'azione di ripetizione), la compensazione delle somme che dovessero risultare dovute agli opponenti PA_ per i titoli dedotti in giudizio e la declaratoria che nulla è dovuto a : manca, dunque, la domanda di condanna al pagamento del saldo (eventuale) a credito (ferma restando la pronuncia condannatoria in primo grado rispetto alla quale non è stato proposto appello per ultrapetizione: la CP_ ha sì impugnato la statuizione di condanna, ma limitandosi a dolersi di del fatto che il Tribunale CP_ non avesse tenuto in nessun conto delle ragioni della in punto di prescrizione e di onere della prova, né delle oggettive ragioni di soccombenza degli appellanti le cui ragioni di gravame erano da PA_ ritenersi infondate -vds. Pag. 32 comparsa costituzione
Né alcuna compensazione in questa sede può essere concessa, a fronte della titolarità non reciproca dei relativi diritti di credito.
Gli appellanti, però, hanno impugnato la sentenza di primo grado chiedendo in via preliminare l'accertamento degli indebiti illegittimi e la determinazione dell'esatto dare avere tra le parti, articolando specifico motivo di impugnazione al riguardo.
Tale domanda, relativa al solo accertamento del saldo effettivo dei conti correnti intestati a Pt_4 PA_ Contropart e (il conto corrente di non è oggetto di specifico motivo di
[...] appello) può essere esaminata con riferimento all'interesse dei due titolari del conto corrente a domandare in altra sede -perché la domanda non è stata articolata in questo giudizio, neanche in appello
– la condanna di al pagamento del maggior saldo eventualmente risultante a credito, e a quello CP_3 Contropart di -che ha pagato l'indebito- ad agire in altra sede per ottenere la restituzione degli eventuali, ulteriori addebiti illegittimi che non siano già stati accertati;
sebbene il saldo ricalcolato dei CP_ conti originari sia risultato a credito e per tali somme sia stata pronunciata contro la condanna al pagamento in favore dei due correntisti, per cui in apparenza ogni ulteriore addebito illegittimo incrementerebbe solo il credito rettificato a saldo dei correntisti lasciando immutata la natura indebita Contropart dell'intero versamento effettuato da in realtà il complessivo saldo dare-avere dovrà essere CP_ ricalcolato alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla da cui potenzialmente potrebbe derivare un saldo ricalcolato a debito e non più a credito, rispetto al quale gli appellanti hanno interesse a sentir accertare in appello l'esistenza di maggiori voci di indebito.
In merito all'usura, cui viene fatto generico riferimento nell'atto di appello, le statuizioni in sentenza, relative alla genericità delle deduzioni e all'omessa prova della sussistenza di clausole in violazione dei divieti di legge, nonché relativi allo jus variandi esercitato dalla Banca, non sono state specificamente pagina 8 di 12
Commentato [FA1]: Verificare se si può intendere inclusa la domanda di condanna al pagamento contestate. Il correntista è gravato dall'onere dell'allegazione e della prova sia della variazione contrattuale medio tempore intervenuta sia del nesso di derivazione causale tra l'esercizio dello jus variandi in tal modo attuato dalla banca ed il lamentato superamento del tasso soglia (cfr. Appello
Brescia, 06 Settembre 2021).
L'art. 7 dei contratti di apertura dei conti correnti intestati agli appellanti prevede la determinazione degli interessi debitori alle condizioni praticate usulamente dalle Aziende di credito su piazza. La previsione è nulla perché ha un oggetto indeterminabile. Il Giudice ha ritenuto di applicare ai conti, in via sostitutiva, gli interessi di cui all'art. 117 co 7 D. Lgs. 385/93 per tutta la durata del rapporto. Sul punto non vi è censura dell'appellante, che si duole invece dell'applicazione di costi spese e cms sulla base delle indicazioni contenute nei documenti di sintesi.
Quanto alle comunicazioni di variazioni è intervenuta la delibera CICR 4.3.03 che ha prescritto che le modifiche sfavorevoli alla clientela siano evidenziate in maniera chiara e che siano oggetto di una comunicazione personalizzata (cd. documento di sintesi) alla prima occasione utile, anche quando sono segnalate mediante inserzioni nella Gazzetta Ufficiale (art. 11). I correntisti non si dolgono della violazione delle norme previste per l'esercizio dello ius variandi; in conseguenza di ciò, in base al principio del riparto dell'onere probatorio allorché agisca in giudizio il correntista, validamente il CTU ha preso a riferimento le condizioni evidenziate nei documenti di sintesi inviate dalla banca al cliente. Peraltro, la proposta di variazione unilaterale può essere comunicata con gli estratti conto, ovviamente in via preventiva rispetto alla sua esecuzione, come stabilito di recente dalla Suprema Corte, secondo cui una comunicazione personalizzata della modificazione delle condizioni attuata a mezzo dell'invio degli estratti conto «non è in sé incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell'art. 118 TUB» (Cass. Civ. n. 17110/2019).
Fondata appare invece la doglianza relativa alla inapplicabilità della capitalizzazione periodica degli interessi, per essere stata la clausola di pari periodicità esclusivamente pubblicata in G.U. e non sottoscritta dai correntisti, secondo l'orientamento di recente confermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 28215 del 2024)
Pertanto, debbono considerarsi illeciti gli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi.
In merito al motivo di appello relativo al mancato conteggio, nei saldi successivi ai periodi non documentati, dei precedenti illegittimi addebiti, si osserva che il punto di partenza del CTU per ciascun trimestre è sempre stato costituito dal saldo depurato da ogni addebito per interessi e spese, pertanto ogni saldo sul quale è stato effettuato il ricalcolo escludeva gli illegittimi addebiti precedenti. pagina 9 di 12 In merito al risarcimento del danno non è stato articolato specifico motivo di impugnazione sui motivi del rigetto della domanda in sentenza, pertanto il motivo è inammissibile. CP_ Quanto all'appello incidentale svolto da la fonda la censura su documentazione CP_3 contrattuale successiva all'apertura del conto corrente e facente riferimento specifico all'apertura di affidamento (come riportata a pag. 28 e 29 dell'atto di costituzione), dunque in modo inconferente rispetto alla doglianza svolta. CP_ Con preliminare motivo di appello incidentale la aveva eccepito la prescrizione delle rimesse effettuate dai correntisti.
L'eccezione di prescrizione si fondava sulla deduzione della natura scoperta dei conti in assenza di convenzioni contrattuali di apertura di credito.
Tale deduzione è stata smentita dalla produzione documentale in atti, dalle risultanze della CTU e dall'accertamento in sentenza della presenza di aperture di credito (che il CTU ha constatato).
Tuttavia la Suprema Corte (Cass. 5.07.2022, n. 21225) ha chiarito, in merito agli oneri di allegazione della banca convenuta in ripetizione dal correntista che sollevi l'eccezione di prescrizione che «.. tale onere è soddisfatto con l'affermazione dell' inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte
(Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895 cit.). …). La Corte di merito ha tratto, poi, conclusioni improprie, sul piano del diritto, dal dato processuale rappresentato dalla mancata contestazione, da parte della banca, dell'apertura di credito. La stessa ha finito col ritenere che, in presenza di tale apertura di credito, un problema di prescrizione non si ponesse. Come spiegato da Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione si configura quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perchè prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione: in conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento…. Per escludere la prescrizione, in presenza della richiamata apertura di credito, era dunque necessario accertare l' inesistenza di versamenti di tale natura: ma di una indagine in tal senso la Corte di appello non risulta essersi fatta carico. Né può farsi questione di mancata prova pagina 10 di 12 dell'eccezione di prescrizione. A fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio;
se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione (così Cass. 22 febbraio 2018, n. 4372 e Cass. 26 luglio 2017,
n. 18581, non massimate in CED)»
E' stato all'uopo conferito quesito integrativo al CTU partendo dall'ipotesi di ricalcolo sub 4b) di cui alla perizia di primo grado, nella quale si teneva conto di CMS spese e valute, venivano applicati gli interessi ex art. 117 co 7 TUB ed escluso l'anatocismo, ai fini di rideterminare il saldo tenendo conto della prescrizione con riferimento alle rimesse solutorie effettuate sul conto oltre i limiti del fido. PA Per effetto dei nuovi calcoli il saldo rettificato del conto è pari a - € 16.991,64 quanto a ,
e a - € 7.138,75 quanto a . Parte_4
Come premesso, in questa sede la pronuncia è limitata all'accertamento, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata rigettata con sentenza sul punto passata in giudicato.
Poiché le domande di accertamento degli addebiti illeciti svolte dagli opponenti e in CP_1 Parte_3 proprio e n.q. sono state solo parzialmente accolte, in base all'esito complessivo della lite le spese di entrambe i gradi di giudizio debbono essere compensate per 2/3, dovendo gravare su solo CP_3 nella misura del residuo 1/3. è tenuta al pagamento delle spese del presente PA_2 grado nei confronti di Gli appellanti tutti sono tenuti al pagamento delle spese del presente CP_3 grado in favore di che non è parte dell'accertamento del saldo riguardante solo la Banca CP_4 cedente.
Le spese di CTU vengono ripartite in pari misura tra gli appellanti e CP_3
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo agli appellanti principali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello, confermando il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo;
PA
-accerta il saldo del conto corrente n. intestato a in - € 16.991,64
-accerta il saldo del conto corrente n. intestato a in - € 7.138,75 Parte_4 pagina 11 di 12 - compensa per 2/3 le spese di entrambe i gradi di giudizio tra e condanna CP_3 PA_9 PA
al pagamento in favore di di 1/3 delle spese di entrambi i gradi, Parte_5 liquidate per l'intero, quanto al primo grado come nella sentenza impugnata, quanto al presente grado in € 7.551,70 già aumentato ex art. 4 co 2 DM , oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
Contropart
al pagamento delle spese del presente grado nei confronti di PA_10
liquidate in € 5.809 oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
CP_3
- condanna e in solido al pagamento delle spese del presente Parte_5 PA_2 PA grado in favore di liquidate in € 2.906 oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti principali.
GI, 01.12.2023.
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Oltre che della esposizione debitoria della sul conto n. 10059/59 presso Cassa di Risparmio di PA_2PA GI -n. 29443683 presso sul quale non si è potuto procedere in primo grado ad alcun accertamento peritale posto che il Giudice rilevava l'assenza in atti del conto corrente e la conseguente impossibilità di svolgere accertamenti su di esso, questione non oggetto di motivo di appello, per cui la non contestabilità del saldo di detto conto è passata in giudicato pagina 5 di 12