Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 26.5.2021 al n. 963 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
Banco BP S.p.A., corrente in Milano, elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
Roberto Nannelli, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
Controparte_1
e ,
[...] CP_2
APPELLATI CONTUMACI
corrente in Conegliano (TV) Controparte_3 rappresentata da , Controparte_4 elettivamente domiciliata in Roma, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Muzi, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato alla copia comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8.8.2024,
APPELLATA
All'udienza del 10-12.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti
1
Per Banco BP S.p.A.:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 2571 del 2020 del Tribunale di Firenze, depositata il 20.11.2020,
1) respingere tutte le domande proposte dagli attori in primo grado (oggi , CP_1 Controparte_5
e Controparte_1 CP_2
2) Vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_3
“Chiede a codesta Ill.ma Corte di accogliere l'appello formulato dal Banco BP S.p.A. e, per l
'effetto, riformare la sentenza di primo grado n.
2571/2020 del Tribunale di Firenze secondo quanto meglio richiesto per tutti i motivi e le ragioni esposte con l
'atto di gravame in atti.
In ogni caso con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge a carico degli odierni appellati, esclusa la cessionaria esponente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
963/2021 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2571 del
20.11.2020; parti: Banco BP S.p.A. c. CP_3
, rappresentata da
[...] Controparte_4
Controparte_1 Controparte_1
e gli ultimi tre contumaci),
[...] CP_2 esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 10-
12.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione
2 scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“MOTIVI DELLA DECISIONE
- FATTO E DIRITTO –
[OMISSIS] II. Di conseguenza il giudicante di limita a rilevare che la domanda della società attrice e dei relativi garanti, diretta ad ottenere una sentenza di accertamento del saldo dare-avere tra le parti all'esito delle accertate violazioni prospettate per applicazione di interessi usurari, anatocitisci ed altri oneri ripetibili con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 189869, ove confluivano anche le competenze del collegato conto anticipi n. 189768, intestati alla società attrice garantita CP_1 accesi nel febbraio 2006 e chiusi in data 11.05.2015 ed intrattenuti da ultimo, in seguito ai vari contratti di fusione per incorporazione che hanno interessato la banca convenuta, con ( ora NC BP PA), Controparte_6 nonché, diretta all' accertamento della mancata sottoscrizione di alcun impegno fideiussorio da parte dei garanti attori, e da ritenersi in ogni Controparte_1 CP_2 caso liberati ex art. 1956 c.c., merita accoglimento, soltanto per quanto di ragione. I crediti oggetto di lite sono stati oggetto di cessione ed è intervenuta in giudizio cessionaria dei Controparte_3 crediti ricompresi nel conto corrente ordinario n. 189869 e del conto corrente anticipi n. 189768. La causa è stata istruita dalle parti attraverso il deposito di documenti e memorie, nonché con consulenza tecnica contabile;
; rinviando al proseguo l'esame più puntale delle difese delle parti e della CTU, redatta dal Dott. Per_1
, sin da ora si rileva che detta CTU ha accertato che
[...] l'esatto dare-avere fra le parti non è quello risultante dal presunto saldo annotato dalla banca convenuta nelle proprie scritture contabili.
[OMISSIS] Ancora, gli attori lamentano la nullità della commissione di massimo scoperto per la mancata pattuizione della medesima e comunque, in caso di pattuizione, per indeterminatezza. In proposito, si deve premettere che l'art. 2 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, come modificato in sede di conversione dalla L. 2/09, ha espressamente previsto che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca
3 indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.” Deve essere altresì precisato che la Commissione di massimo scoperto, è definita “come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida ePAnsione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”, così come si legge nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia il 30 settembre 1996 (e confermate fino a dicembre 2009), definizione peraltro confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1603 del 20 giugno 2018, ove quindi è stata ribadita la definizione già affermata con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006, ove la Suprema Corte di Cassazione definiva appunto la commissione di massimo scoperto, come la remunerazione accordata alla banca
4 per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendente dall'effettivo prelevamento della somma. Tanto precisato, nella fattispecie in esame, come rilevato nell'indagine peritale del Ctu Dott. (pag. Per_2 8 della ctu), con riguardo al conto corrente ordinaria per cui è causa, Il documento di sintesi n. 1, recante la stessa data del contratto di apertura del c/c ordinario n. 217890, riporta la misura della CMS nella percentuale dell'1% entro fido e dell'1,20 per utilizzi oltre fido. Il contratto di concessione di affidamento per anticipi fatture Italia NON indica alcuna misura a titolo di CMS mentre risulta addebitata negli estratti del conto in atti come da prospetto allegato sotto il numero 6 che dalla data di inizio del rapporto fino al 30 06 2009 mostra un importo complessivo addebitato dalla banca a titolo di CMS non pattuita pari a € 6.200,38. Per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del DL 185/2008, nessuna pattuizione in merito risulta in atti né per quanto riguarda il c/c ordinario né il conto anticipi fatture. Il Ctu pertanto, attenendosi al quesito postogli, ha provveduto dunque al calcolo delle commissioni addebitate a titolo di csm in assenza di legittima pattuizione, risultate pari all'importo complessivo di 6.200,38 euro, come da conteggi allegati alla ctu cui si rimanda. Il Ctu ha inoltre rilevato (pag 9 ctu) che per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del DL 185/2008, nessuna pattuizione in merito risulta in atti né per quanto riguarda il c/c ordinario né il conto anticipi fatture, e, conseguentemente ha provveduto al calcolo delle commissioni addebitate in difetto di espressa pattuizione che con riguardo al conto corrente ordinario, per il periodo 30 09 2009 – 31 03 2013 il prospetto allegato sotto il numero 18 mostra un importo di € 819,84 addebitato a titolo di Corrispettivo disponibilità creditizia e € 11.789,02 a titolo di Indennità di sconfinamento per un totale di € 12.608,86, mentre per il conto anticipi per il periodo 30 09 2009 – 30 09 2012 il prospetto allegato sotto il numero 19 mostra un importo di € 3.528,55 addebitato a titolo di Corrispettivo disponibilità creditizia e € 2.260,00 a titolo di Indennità di sconfinamento per un totale di € 5.788,55. Il Ctu, dopo aver offerto un breve excursus delle vicende che hanno interessato l'abolizione della CMS ed l'introduzione di altre commissioni similari variamente denominate, ha riscontrato che nel caso di specie, con riguardo al conto ordinario, la banca ha dato comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB della introduzione della commissione istruttoria veloce -CIV e delle modalità con cui veniva calcolata nonché l'importo in misura fissa per ciascun scaglione di riferimento. Dall'estratto conto chiuso al 31 12 2012 la banca ha cominciato ad applicare la nuova disciplina sulla CIV e, conformemente alla normativa di cui all'art. 117 bis e alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 30 06 2012 circa gli affidamenti concessi, ha continuato ad applicare anche il
“corrispettivo disponibilità creditizia” contravvenendo però
5 alla normativa su richiamata che indica la misura massima nella percentuale dello 0,5% mentre la banca ha applicato la misura del 2%. Il Ctu quindi ha ricondotto gli importi addebitati a tale titolo entro la misura massima prevista dello 0,5% dal 30 06 2013, giungendo ad affermare che alla società correntista è stato indebitamente addebitato l'importo di euro 727,94 (cfr. prospetto 7). Anche con riferimento al conto anticipi, il Ctu ha riscontrato che la banca ha dato comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB della introduzione della commissione istruttoria veloce -CIV e delle modalità con cui viene calcolata nonché l'importo in misura fissa per ciascun scaglione di riferimento, tuttavia, Dall'estratto conto chiuso al 31 12 2012 la banca ha cominciato ad applicare la nuova disciplina sulla CIV e, conformemente alla normativa di cui all'art. 117 bis e alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 30 06 2012 circa gli affidamenti concessi, ha continuato ad applicare anche il “corrispettivo disponibilità creditizia” contravvenendo però alla normativa su richiamata che indica la misura massima nella percentuale dello 0,5% mentre la banca ha applicato la misura del 2%, pertanto il ctu ha ricondotto gli importi addebitati a tale titolo entro la misura massima prevista dello 0,5% dal 30 06 2013, giungendo ad affermare che alla società correntista è stato indebitamente addebitato l'importo di euro 4.234,59 (cfr. prospetto 8). Il Ctu ha affermato inoltre che sul conto anticipi non è stato pattuito il tasso di interesse ed ha offerto il conteggio di ricalcolo con applicazione del disposto di cui all'art. 117, comma VII, TUB, ove si indica l'importo di euro 46.598,18 ripetibile dalla società correntista. La banca convenuta al riguardo ha replicato che invece il doc. 6 in atti contempla la pattuizione del tasso debitore nella misura del 7,75 % per cui il tasso su detto conto non dovrebbe essere ricalcolato ex art. 117/7 TUB. Nella relazione integrativa depositata dal Ctu viene però fatto osservare che la copia di “concessione di affidamento” in atti NON prevede alcun tasso di interesse come evidenziato nella copia allegata sotto il numero 7. Il documento n. 6 prodotto da parte convenuta riguarda l'apertura di credito in conto corrente e non il conto anticipi come da copia allegata sotto il numero 8. In atti risultano prodotti i documenti di sintesi che riguardano le condizioni economiche del c/c ordinario 217890 limitatamente al periodo dal 03 02 2006 al 31 12 2007 in cui sono riportate le misure della CMS pro tempore applicate. Il prospetto n. 6 allegato alla relazione finale concerne l'importo della CMS addebitata sul n. 217789. CP_7 Per quanto riguarda i prospetti allegati alla relazione finale nn. 7, 8, 18 e 19 concernenti le varie commissioni addebitate fanno riferimento sia al c/c ordinario n. 217890 per un arco temporale dal 30 09 2009 al 11 05 2015 NON coperto dai documenti di sintesi di cui ai numeri 106-113 sia al conto anticipi fatture 217789 di cui non risultano prodotte le relative obbligatorie pattuizioni.
[OMISSIS]
6 La domanda avanzata dalla parte attrice, in ragione di quanto precede, trova parziale accoglimento nella misura in cui, tenuto di conto dei conteggi offerti dal Ctu sopra esaminati e discussi, si perviene ad accertare che alla data di chiusura dei rapporti bancari intercorsi fra le stesse ed oggetto del presente giudizio, il debito della società correntista ammontante alla somma di euro 114.714,69 viene ricalcolato ed accertato come dovuto nella minor misura di euro 21.273,12, secondo le sottoriportate indicazioni rese alla pag. 21 della ctu, determinate con esclusione dell'importo indicato per interessi anatocistici. Il risultato cui è giunto il CTU all'esito dell'indagini demandategli è il seguente (cfr. pagg. 21-22 della ctu): il debito della correntista nei confronti della banca ammonta a € 114.714,69 come da ultimo estratto dei c/c all'11 05 2015, di cui:
- € 114.495,51 quale saldo debitore del c/c ordinario 217890;
- € 219,18 quale saldo debitore del c/anticipi 217789”; importi da depurarsi degli indebiti riepilogati nella tabella di cui alla pag. 21 della ctu: Titolo Importo calcolato Quesito
Per ANATOCISMO post 2014 € 1.872,45 a
Per CMS non pattuita su c/anticipi € 6.200,38 b
Per COMMISSIONI post 2009 non pattuite cc ordinario 217890 € 12.608,86 b
Per COMMISSIONI post 2009 non pattuite c/anticipi 217789
€ 5.788,55 b Per differenza % nel “corrispettivo disponibilità creditizia “ cc 217890 € 727,94 b Per differenza % nel “corrispettivo disponibilità creditizia“ c anticipi € 4.234,59 b Per interessi al tasso legale ex TUB c/anticipi Parte_1
€ 46.598,18 c Per mancata PATTUIZIONE commissioni varie addebitate su c/anticipi 217789 € 17.283,07 g La società correntista e per essa oggi la
[...]
alla data dell'ultimo estratto del conto Controparte_1 corrente regolante i rapporti intercorsi fra le parti oggetto del presente giudizio, è debitrice della banca convenuta dell'importo di euro 21.273,12, importo da considerarsi assistito dalla fideiussione prestata dai garanti attori, nei cui confronti devi pervenirsi al rigetto della relativa domanda. III. Le spese di lite, vengono regolate facendo applicazione del criterio della reciproca soccombenza, oltre che della novità degli argomenti trattati e liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, secondo lo scaglione di valore dichiarato nell'atto introduttivo del presente giudizio da parte attrice, tenuto di conto dell'attività espletata dalla parti, operando una riduzione dei valori medi per la fase decisionale, stante la decisione a seguito di discussione orale.
7 -
PER QUESTI MOTIVI
– Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta e/o assorbita, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dalla società ora CP_1 Controparte_1 unitamente ai relativi garanti, la società Controparte_1
e nei confronti di NC BP PA (già
[...] CP_2
) e l'intervento ex art. 111 cpc di Controparte_8 CP_3
, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara che l'esatto dare-avere tra le parti in relazione ai rapporti bancari di cui è causa, alla data dell' 11 maggio 2015, è pari all'importo di 21.273,12 a debito della società correntista;
- compensa interamente fra le parti le spese di lite;
- pone le spese di ctu, già oggetto di liquidazione, definitivamente a carico solidale delle parti“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
Banco BP S.p.A., chiedendo, in accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentir respingere le domande proposte dagli attori in primo grado;
col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nessuno si è costituito per la Curatela
[...]
per e Controparte_1 Controparte_1 per e gli stessi sono stati dichiarati CP_2 contumaci.
Si è costituita, ed ha aderito all'appello di Banco
BP S.p.A., rappresentata da Controparte_3 [...]
Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo profilo del primo motivo di appello (pagg.
10 e ss. dell'atto di appello) con cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha disposto il riaccredito della commissione di massimo scoperto addebitata sul conto anticipi, in quanto per questo non pattuita, sostenendo che a ciò sarebbe stata sufficiente la previsione contenuta nel conto principale, è infondato.
Il conto anticipi, pur sussistendo il suo rapporto di ancillarità rispetto a quello principale, nel senso che
8 periodicamente le risultanze del primo andavano a confluire contabilmente nel secondo, non perciò era privo di una sua autonomia giuridica, essendo frutto di apposite pattuizioni stipulate al momento della costituzione, non necessariamente coincidenti con quelle del conto principale e soprattutto non integrabili per via di queste ultime, a maggior ragione laddove non munite del requisito della essenzialità.
Pertanto la carenza di apposite disposizioni circa la previsione di addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto unitamente alla natura meramente accessoria ed eventuale di detta previsione non può essere colmata in via sanante da quanto previsto nel contratto costitutivo del conto principale, destinato ad essere solo ricettore delle risultanze periodiche contabili del distinto rapporto, in tutto e per tutto autonomo sotto il profilo della regolamentazione pattizia.
Il secondo profilo del primo motivo di appello
(pagg. 13-14 dell'atto di appello) con cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha disposto il riaccredito del c.d. corrispettivo disponibilità creditizia (CDC) e della indennità di sconfinamento, è parimenti in larga parte infondato.
La previsione di addebito è stata infatti introdotta, come sostenuto dalla Banca appellante, con le comunicazioni ex art. 118 D.Lgs. 385/1993 di cui alle pagg. 72- 74 del doc. 33–51 del fascicolo di primo grado
(conto ordinario) e alle pagg. 105– 107 del doc. 52–89 del fascicolo di primo grado (conto anticipi), che però recano entrambe la data del 30.6.2012.
La c.t.u. espletata in primo grado ha rilevato come addebiti (nel complesso quantificati rispettivamente in
Euro 12.608,86 quanto al c/c ordinario principale e in
9 Euro 5.788,55 quanto al conto anticipi) sono stati operati (vd. prospetti 18 e 19 allegati alla c.t.u.) a partire dal 30.9.2009 sino al 31.12.2012 quanto al c/c ordinario e sino al 30.9.2012 quanto al conto anticipi, risultando quindi legittimo il solo successivo addebito per gli importi a tale titolo di Euro 98,03 ed Euro
1.440,00 quanto al conto principale e di Euro 424,81 ed
Euro 25,00 di cui al conto anticipi, che devono essere quindi, per complessivi Euro 1.987,84, detratti da quanto riaccreditato dal primo Giudice.
Con il terzo profilo del primo motivo (pag. 14 dell'atto di appello) viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa avrebbe operato la detrazione, per la differenza fra il 2% (applicato) e lo
0,5% (dovuto) della commissione onnicomprensiva di cui all'art. 117-bis D.Lgs. 385/1993, norma quest'ultima che rapporta la percentuale dovuta a ciascun trimestre, conseguendone, secondo la Banca appellante, la legittimità dell'addebito secondo il 2% su base annuale.
Il motivo è sul punto infondato sia nella premessa, in quanto il criterio cronologico normativo riferito al trimestre non comporta la proiezione con effetto moltiplicatorio della base di calcolo su scala annuale, sia in ragione dei dati di causa specifici, posto che già per ciascun trimestre la percentuale di calcolo è stata illegittimamente applicata nella misura del 2%.
Il quarto profilo del primo motivo di appello (pag.
14 dell'atto di appello), con cui, in sintesi, si contesta l'applicazione del disposto di cui all'art. 117
D.Lgs. 385/1993 con riferimento al conto anticipi, è fondato.
La Banca, sin dalla sua comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ha prodotto la scrittura di cui al suo doc. 6 in cui è stato espressamente pattuito in
10 proposito il tasso del 7,75%, donde l'inapplicabilità della regola suppletiva di cui al citato art. 117 e l'illegittimità del riaccredito disposto sul punto dal primo Giudice per Euro 46.598,18.
Il quinto profilo del primo motivo di appello (pag.
15 dell'atto di appello), con cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha disposto l'ulteriore riaccredito dell'importo di Euro 17.283,07, sulla scorta di quanto esposto a pag.
21 della relazione di c.t.u. e del corrispondente richiamato prospetto 14, è fondato, in quanto trattasi di importo già riaccreditato in ragione di quanto precedentemente esposto nella stessa c.t.u. (vd. pag. 20
e richiamati prospetti 7-8-18-19).
Il secondo motivo di appello della Banca, con cui viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non avrebbe preso in considerazione ulteriori passività a carico della società correntista andatesi a formare sul conto anticipi e che aggraverebbero, alla data del 31.5.2015 (successiva all'11.5.2015 in cui il passivo del conto principale di
Euro 114.714,69 è stato passato a sofferenza), la situazione debitoria complessiva della correntista ad
Euro 173.794,49, è fondato.
L'assunto della Banca risulta comprovato dallo scarico di anticipo fatture insolute per i seguenti importi:
- Euro 50.982,80 riferimento operazione n.
201501302474
- Euro 1.760,00 riferimento operazione n.
201504103822
- Euro 6.340,00 riferimento operazione n.
201504202542 per un totale di Euro 59.082,80
11 come risulta dall'estratto - conto al 31.3.2015 del conto anticipi n. 189768 (cfr. doc. 88 fascicolo Banca di primo grado) e non contestato dagli attori in primo grado.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la situazione finale deve così riassumersi:
* saldo conto corrente principale: Euro 114.714,69
* CMS non pattuita su c/anticipi: - Euro 6.200,38
* commissioni post 2009 non pattuite sul c/c ordinario e sul conto anticipi: - Euro 16.409,57 (Euro
12.608,86 più Euro 5.788,55 meno Euro 1.987,84)
* differenza % nel corrispettivo disponibilità creditizia sul c/c ordinario: - Euro 727,94
* differenza % nel corrispettivo disponibilità creditizia sul conto anticipi:
- Euro 4.234,59
* addebiti successivi al passaggio a sofferenza: Euro
59.082,80 con conseguente saldo passivo finale a carico della società correntista di Euro 146.225,01, accoglimento dell'appello e riforma dell'appellata sentenza.
Le spese sia del primo che del secondo grado sopportate dalla Banca appellante seguono la soccombenza degli attori in primo grado ed odierni appellati contumaci, con conseguente accoglimento del corrispondente terzo motivo di appello, e sono liquidate come in dispositivo (scaglione 52.001-260.000, aliquote minime, ex D.M. 55/2014 per il primo grado ed ex 147/2022 per il presente grado, esclusa per quest'ultima la fase istruttoria).
Le spese della società cessionaria intervenuta sono compensate, avendo quest'ultima aderito alle difese già articolate dalla Banca cedente.
12 Per i medesimi motivi di cui sopra le spese della c.t.u. espletata in primo grado sono poste a carico solidale degli attori in primo grado ed odierni appellati contumaci.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Banco BP S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di
Firenze n. n. 2571 del 20.11.2020, in accoglimento del proposto appello
1. ridetermina il saldo a debito di CP_1 nell'importo di Euro 146.225,01;
2. dichiara tenute e condanna, in via tra loro solidale, la Controparte_1
e , alla refusione Controparte_1 CP_2 in favore di Banco BP S.p.A. delle spese di lite da quest'ultima sopportate che vengono liquidate
- in Euro 7.795,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado
- in Euro 4.997,00 per compensi di avvocato ed Euro
804,00 per spese, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
3. dichiara compensate le spese di lite sopportate da rappresentata da Controparte_3 [...]
; Controparte_4
4. pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado a carico solidale della Controparte_1
di e di
[...] Controparte_1 [...]
. CP_2
Così deciso in Firenze il 28 marzo 2025.
Il Presidente rel.est.
13 14