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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5090 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n. 8, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Stefania Arizia e Ivana Arizia attore
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. Controparte_1
, con sede in Milano, piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Francesco Celona, presso il cui studio in Messina, via Mamertini n. 17 is. 106 ha eletto domicilio
Convenuta
E CONTRO
, nato a [...] l'[...] (cod. fisc. , e Controparte_2 C.F._2
residente in [...]
nata a [...] l'[...] (cod. fisc. Parte_2
), e residente in [...] C.F._3
pagina 1 di 15 Controparte_3
(cod. fisc. , con sede in Pace del Mela, Zona Industriale ASI
[...] P.IVA_2
in liquidazione (cod. fisc. , con sede in Milazzo, via Col. CP_4 P.IVA_3
Bertè n. 34 terzi chiamati contumaci
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il Notaio conveniva in Parte_1
giudizio la per ottenere la restituzione di quanto pagato alla Controparte_1
in forza di avvisi di liquidazione di maggiore imposta ipotecaria Controparte_5
in relazione ad atti di consolidamento dei debiti.
Riferiva che nel marzo 2010 venivano stipulati una serie di atti di consolidamento dei debiti garantiti da ipoteche tra diversi Istituti di Credito, fra cui il Banco di Sicilia
s.p.a., Centro Piccole Imprese – dante causa della – da un lato, e la Controparte_1
la e dall'altro. In CP_3 CP_4 Controparte_2 Parte_2
particolare, tali atti, ricevuti dal Notaio nel periodo 02.03.2010 – 11.03.2010, Pt_1
sono i seguenti: atto n. rep. 58977 raccolta 17497 del 02.03.2010, registrato in
Milazzo il 12.03.2010 al n. 732 serie 1T; atto n. rep. 58980 raccolta 17499 del
02.03.2010, registrato in Milazzo il 12.03.2010 al n. 733 serie 1T; atto n. rep. 59003 raccolta 17515 dell'11.03.2010, registrato in Milazzo il 12.03.2010 al n. 735 serie 1T; atto n. rep. 59005 raccolta 17517 dell'11.03.2010, registrato in Milazzo il 12.03.2010 al n. 734 serie 1T.
Riferiva che in sede di stipula di tali atti, tutte le parti chiedevano di fruire delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 15 e ss. del DPR n. 601/1973, così corrispondendo, in autoliquidazione, le imposte ipotecarie in misura agevolata.
Riferiva, altresì, che in data 29.03.2010 gli venivano notificati dall'Agenzia delle
Entrate del Territorio di Messina, in qualità di responsabile di imposta, avvisi di pagina 2 di 15 liquidazione di maggiore imposta per ciascun atto, non avendo ritenuto, l'Agenzia, sussistenti le condizioni per godere delle agevolazioni di cui al DPR n. 601/1973, oltre che gli ulteriori avvisi di liquidazione, comprensivi di interessi e sanzioni per mancato pagamento dei pregressi nel termine di giorni quindici. In particolare, all'attore venivano notificati: l'avviso di liquidazione n. 15375 prot. n. 7211 relativamente all'atto n. rep. 58977 raccolta 17497 per € 3.496,00, oltre interessi e sanzioni;
l' avviso di liquidazione n. 15376 prot. n. 7523 relativamente all'atto n. rep.
58977 raccolta 17497 per € 8.441,00, oltre interessi e sanzioni;
l'avviso di liquidazione n. 15378 prot. n. 7524 relativamente all'atto n. rep. 59003 raccolta
17515 per € 18.240,00, maggiorato di interessi e sanzioni;
l'avviso di liquidazione n.
15374 prot. n. 7210 relativamente all'atto n. rep. 59003 raccolta 17515 per €
4.920,00, maggiorato di interessi e sanzioni;
l'avviso di liquidazione n. 15377 prot. n.
7212 relativamente all'atto n. rep. 58980 raccolta 17499 per € 4.500,00, oltre interessi e sanzioni;
l'avviso di liquidazione n. 15373 prot. n. 7209 relativamente all'atto n. rep. 59005 raccolta 17517 per € 13.320,00, maggiorato di interessi e sanzioni.
Con tali avvisi, l'Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni richieste negli atti di consolidamento del debito, recuperando l'intera tassazione a titolo di imposta ipotecaria.
Rappresentava l'attore che con raccomandate del 1.06.2010, regolarmente notificate a tutti gli interessati, invitava le parti, ognuno in ragione della propria quota, a prendere contatti al fine di provvedere alla corresponsione delle somme dovute o al fine di presentare ricorso alla Commissione Tributaria, ma tale raccomandata rimaneva priva di riscontro.
Riferiva, quindi, di essere stato destinatario, in data 24.03.2016, sempre in qualità di responsabile di imposta, della cartella di pagamento n. 29529520150022432340000, emessa dalla per il recupero coattivo delle predette somme, Controparte_5
maggiorate di interessi e sanzioni, per un importo complessivo di € 65.981,94 (di cui
€ 23.160,00 per maggiore imposta dovuta dall' in relazione all'atto n. rep. CP_1
pagina 3 di 15 59003 raccolta 17515); e, in seguito, il 12.07.2017, del preavviso di fermo n.
295802017000000302 e del preavviso di iscrizione di ipoteca legale n.
29576201700000297, anche per le somme di cui alla predetta cartella.
Rappresentava di avere presentato richiesta di rateizzazione del debito, per evitare il rischio della iscrizione ipotecaria e del fermo del veicolo, a fronte della totale incuranza del reale debitore.
Riteneva, pertanto, che le somme di cui alla cartella di pagamento, in relazione – per quel che qui rileva – all'atto n. rep. 59003 raccolta 17515, fossero dovute dall quale avente causa dell'istituto di credito che stipulava tale atto Controparte_1 di agevolazione dell'imposta.
Per tutte queste ragioni chiedeva di ritenere e dichiarare la reale Controparte_1 debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di €
30.149,28, maggiorato di sanzioni e interessi, dalla notifica fino al soddisfo e, per l'effetto, di condannare la al pagamento della suddetta somma in Controparte_1
favore di;
con vittoria di spese e compensi. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa si costituiva in giudizio la contestando quando dedotto da controparte. Controparte_1
In particolare, parte convenuta riferiva che le società menzionate dall' , la Pt_1 [...]
e la fossero fortemente esposte nei confronti del sistema bancario CP_3 CP_4
Contr (la per oltre € 1.084.706,60, la per oltre € 334.024,39) e che tali CP_4
esposizioni fossero garantite dagli imprenditori e Controparte_2 [...]
; che, stante l'impossibilità di far fronte alle esposizioni, le due Parte_2
società, il e chiedevano alle banche interessate di potere CP_2 Pt_2
dilazionare i pagamenti con una operazione di riscadenzamento, con il consolidamento delle esposizioni e la concessione di garanzia ipotecaria;
che la richiesta di fruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 15 del DPR n. 601/1973 proveniva soltanto da tali soggetti, e non anche dagli istituti di credito.
pagina 4 di 15 Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la non integrità del contraddittorio, dal momento che l'attore ometteva di citare in giudizio la parte Contr debitrice, rappresentata dalle società e , dai e in CP_4 CP_2 Pt_2
quanto unici soggetti richiedenti le agevolazioni fiscali.
Nel merito, riteneva che il Notaio avesse agito con colpa, venendo meno ai propri doveri professionali in quanto applicava la normativa fiscale senza verificare la sussistenza dei presupposti e che, in ogni caso, non sarebbero dovute dalla CP_1
le somme per interessi, spese, sanzioni e accessori in genere.
Contr Chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa la società la società
, e , in quanto unici reali CP_4 Controparte_2 Parte_2
interlocutori del Notaio e, nel caso di accoglimento della domanda attorea, affinché fossero condannati in solido a manlevare la CP_1
Chiedeva, inoltre, in via preliminare di riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della di ritenere e dichiarare che unico responsabile CP_1
era il Notaio;
di rigettare ogni domanda;
in via subordinata, di riconoscere e Pt_1
dichiarare che la non è tenuta al pagamento di interessi, sanzioni, spese e CP_1
ulteriori accessori;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 07.11.2019, accertata la regolarità della notifica ai terzi chiamati in causa e stante la loro mancata comparizione, il G.I. dichiarava la contumacia della Contr società della società , di e di CP_4 Controparte_2 Parte_2
.
[...]
All'udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto il recupero delle somme che il notaio Parte_1 corrispondeva all'Agenzia delle Entrate in dipendenza di due differenti avvisi di pagina 5 di 15 liquidazione: il n. 15378 prot. n. 7524 per € 18.240,00, maggiorato di € 5.472,00 per sanzioni, € 20,64 per spese ulteriori, oltre interessi;
e il n. 15374 prot. n. 7210 per €
4.920,00, maggiorato di € 1.476,00 per sanzioni, € 20,64 per spese ulteriori, oltre interessi, entrambi relativi all'atto n. rep. 59003 raccolta 17515, per un importo complessivo di € 30.149,28, successivamente portato ad esecuzione mediante cartella di pagamento, preavviso di fermo amministrativo e preavviso di iscrizione di ipoteca legale.
In via preliminare occorre qualificare la domanda attorea, posto che l' si Pt_1
limitava a chiedere la condanna di parte convenuta al pagamento della suddetta somma in suo favore, ritenendo di avere diritto “ad essere tenuto indenne da tutte le conseguenze economiche che scaturiscano in maniera diretta o indiretta” dall'atto del quale era rogante, senza però fornire una indicazione puntuale del diritto azionato, neanche in sede di conclusioni (cfr. pag. 4 atto di citazione).
Sul punto giova ricordare che rientra tra i poteri-doveri del giudice adito il compito di qualificare e definire giuridicamente il rapporto dedotto in giudizio, a prescindere dalla denominazione manchevole o eventualmente erronea utilizzata dalla parte deducente, senza però alterare il petitum o la causa petendi.
Orbene, a tal fine è possibile servirsi sia della prospettazione dei fatti fornita dall' , sia della documentazione prodotta da parte attrice, la quale invitava il Pt_1
convenuto alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita precisando che
“oggetto dell'instauranda controversia sarà, pertanto, il recupero/rimborso del credito vantato dal Notaio – in ragione di quanto lo steso sarà tenuto a Pt_1
versare a a titolo di maggiori imposte, interessi sanzioni e Controparte_6 spese accessorie, per gli atti da Voi stipulati” (cfr. pag. 3 all. 4 atto di citazione).
Non vi è dubbio, quindi, che l' , notaio rogante degli atti di consolidamento dei Pt_1
debiti stipulati da tutte le altre parti in causa, abbia agito, nella qualità di responsabile d'imposta, in forza del disposto di cui all'art. 64, co. 3, del DPR n. 600/1973, avendo diritto di rivalsa nei confronti dei principali obbligati dell'obbligazione tributaria per pagina 6 di 15 il pagamento dei tributi che nascono da atti, fatti e situazioni riferibili a questi ultimi soggetti.
Sono circostanze pacifiche – e non contestate – che il notaio abbia ricevuto, tra Pt_1
gli altri, un atto di consolidamento debiti, garantito da ipoteche, stipulato tra la Banco di Sicilia s.p.a., Centro Piccole Imprese – dante causa della odierna convenuta – e la la e (atto n. rep. 59003 CP_3 CP_4 Controparte_2 Parte_2 raccolta 17515 dell'11.03.2010, registrato in Milazzo il 12.03.2010 al n. 735 serie 1T, cfr. all. 6 atto di citazione); che per tale atto veniva applicato il regime di agevolazione fiscale previsto dagli artt. 15 e ss. del DPR n. 601/1973, con corresponsione in autoliquidazione delle imposte ipotecarie in misura agevolata;
che l'Agenzia delle Entrate, ritenendo assenti i presupposti per il regime fiscale agevolato, notificava all , quale responsabile di imposta, (tra gli altri) due Pt_1
avvisi di liquidazione di maggiore imposta circa l'atto di consolidamento summenzionato (avviso di liquidazione n. 15378 prot. n. 7524 per € 18.240,00, maggiorato di interessi e sanzioni;
avviso di liquidazione n. 15374 prot. n. 7210 per €
4.920,00, maggiorato di interessi e sanzioni); che, con raccomandata del 04.06.2010, notificata alla Banca convenuta, l' informava il Banco di Sicilia s.p.a. – dante Pt_1
causa della – di tale notifica e che tale lettera rimaneva priva di riscontro;
CP_1
che gli venivano successivamente notificate una cartella di pagamento per un importo complessivo di € 65.981,94 (di cui € 23.160,00 per maggiore imposta dovuta dall' in relazione all'atto n. rep. 59003 raccolta 17515), nonché un CP_1
preavviso di fermo e un preavviso di iscrizione di ipoteca legale per le medesime somme;
che l'attore provvedeva al pagamento delle somme dovute, mediante rateizzazione del debito.
A ben vedere la reale res litigiosa verte esclusivamente sul diritto o meno del Notaio di recuperare dalla le somme richieste e riscosse dall'Agenzia delle Entrate CP_1
a titolo di maggiore imposta e, in via subordinata, sulla debenza, da parte della CP_7
convenuta, di tali somme, dal momento che parte convenuta non contestava i fatti pagina 7 di 15 presupposti allegati da parte attrice (con l'unica eccezione della “unanime richiesta” dei contraenti di accesso alle agevolazioni fiscali, cui faceva riferimento l' Pt_1 nell'atto introduttivo ed espressamente contestata, su cui si dirà infra), limitandosi ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, in caso di accoglimento delle domande attoree, di essere manlevata dai terzi chiamati in causa.
Ciò premesso, si ricorda che in tema di imposta ipotecaria, da una lettura in combinato disposto degli artt. 42 e 57 del DPR n. 131/1986 e dell'art. 3 ter del d.lgs.
n. 463/1997 deriva che il notaio rogante risponde, solidalmente con i contraenti, e salvo rivalsa, per l'imposta principale, ossia l'imposta risultante dal controllo della autoliquidazione o da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico- interpretative (sul tema cfr. Cass. civ. n. 6617/2022). La Suprema Corte ha, poi, chiarito che la definizione di “imposta principale” ricomprende sia quella direttamente versata al momento della registrazione quale imposta principale contestuale o, come nel caso di specie, “autoliquidata”, sia quella integrativamente richiesta successivamente allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nell'autoliquidazione medesima, definita “imposta principale postuma” (Cass.
SS.UU. n. 14432/2023 e in senso conforme Cass. civ. n. 15450/2019).
Nel caso che occupa non risulta in contestazione la natura di imposta principale
(specificamente imposta “postuma”) dell'imposta ipotecaria richiesta dall'Agenzia delle Entrate con avviso di liquidazione notificato all' , sicché ut supra rilevato Pt_1
è indubbia la sussistenza di una responsabilità solidale del Notaio.
Va, tuttavia, precisato che nonostante coobbligato in solido, il Notaio rimane pur sempre estraneo al presupposto impositivo, il quale concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto regolativo di un affare al quale l'ordinamento riconduce una espressione di capacità contributiva, cosicché il contribuente in senso sostanziale non è il Notaio, ma la parte, difatti pagina 8 di 15 assoggettata a rivalsa per l'intero nell'ambito di un rapporto di solidarietà non paritetico ma secondario (in tal senso Cass. civ. n. 6617/2022).
Ciò posto, occorre ancora chiarire come la notifica dell'avviso di liquidazione al solo
Notaio, nella qualità di responsabile d'imposta, è del tutto legittima, rientrando nelle facoltà dell'Amministrazione procedente la possibilità di scegliere a quale dei coobbligati in solido rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Ne consegue che il pagamento effettuato dal responsabile d'imposta comporta la definizione del rapporto tributario non solo per il Notaio rogante, ma anche nei confronti degli altri soggetti (cfr. Cass. civ. n. 9538/2022, Cass. civ. n. 6864/2023).
Tale principio di diritto va letto congiuntamente all'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione, secondo la quale, a fronte della notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta nei confronti del Notaio, si presume – fino a prova contraria – che i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione dell'atto ne siano stati informati ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione
(Cass. civ. n. 15005/2014, Cass. civ. n. 4047/2007).
Nel caso di specie, peraltro, parte attrice forniva la prova di avere comunicato, in data
04.06.2010, al Banco di Sicilia s.p.a. (dante causa dell'odierna convenuta) la notifica di un avviso di liquidazione di imposta in dipendenza dell'atto stipulato tra la stessa e le società e e i sigg.ri e (cfr. all. 3 atto di CP_3 CP_4 CP_2 Pt_2
citazione). Con riferimento a questi ultimi, invece, l' si limitava ad allegare Pt_1
l'avvenuta comunicazione, senza però darne prova;
tuttavia, in forza di quanto sopra esposto, si deve presumere che il Notaio abbia informato i terzi chiamati in causa della notifica dell'avviso di liquidazione, stante l'assenza di prova contraria.
Né si ritiene che quanto dedotto da parte convenuta circa una ipotetica responsabilità dell' possa paralizzare l'azione di rivalsa esperita dall'attore. Pt_1
E difatti la liquidazione della maggiore imposta ipotecaria di cui agli avvisi è avvenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione degli artt. 15 e ss. del DPR n. 601/1973 fornita dall' in sede di Pt_1
pagina 9 di 15 registrazione degli atti di consolidamento dei debiti, reputando, al contrario di quest'ultimo, che l'atto non rientrasse nel novero di quelli soggetti ad un regime fiscale agevolato. In tale contesto, non può ritenersi che la liquidazione dell'imposta, avvenuta sulla base di una diversa interpretazione della norma, sia stata frutto di responsabilità professionale del Notaio, tenuto conto del fatto che la giurisprudenza di legittimità tende a ricondurre a tale fattispecie quelle diverse ipotesi in cui il comportamento negligente del professionista, che non svolge una adeguata ricerca legislativa in tema di agevolazioni fiscali, impedisca ai soggetti contraenti di ottenere un eventuale regime fiscale più favorevole (ex multis Cass. civ. n. 26369/2014).
Il caso che occupa è tuttavia di altro tipo, in quanto non era il comportamento del
Notaio a impedire di ottenere alle parti una agevolazione fiscale dovuta, trattandosi, piuttosto, della mera applicazione del regime fiscale ordinario, in luogo di quello di agevolazione di cui agli artt. 15 e ss. del DPR n. 601/1973.
Da tutto quanto sin qui richiamato discende la fondatezza dell'azione di rivalsa esperita dall' . Pt_1
Ciò posto, vanno esaminate le deduzioni di parte convenuta.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione della circa la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva.
Secondo quanto argomentato da parte convenuta, la Banca contraente non sarebbe tenuta al pagamento della maggiore imposta richiesta dall'Agenzia delle Entrate, in quanto la richiesta di agevolazione fiscale, poi inserita dal Notaio nell'atto di Pt_1
consolidamento dei debiti, sarebbe derivata da una richiesta esclusiva dei terzi chiamati in causa e non dalla volontà unanime delle parti contraenti. A sostegno di ciò richiamava l'art. 8 dell'atto di consolidamento nel quale veniva previsto che le spese dell'atto, della sua registrazione, le spese conseguenziali, nonché le spese per la iscrizione dell'ipoteca restassero a carico solidale ed indivisibile delle parti debitrici, ossia delle società e e dei sigg.ri e (cfr. CP_3 CP_4 CP_2 Pt_2
pag. 7 all. 6 atto di citazione).
pagina 10 di 15 A tal riguardo va evidenziato che la previsione contrattuale non è opponibile all'Agenzia delle Entrate né al Notaio che agisce in rivalsa, attenendo esclusivamente ai rapporti interni alle parti stipulanti l'atto. Ne deriva che nei rapporti tra l'attore e le altre parti in causa, la previsione di cui all'art. 8 non produce alcun effetto, potendo,
l , agire, anche per l'intero, nei confronti di ciascuno dei contraenti, tutti Pt_1
solidalmente coobbligati.
Deve, tuttavia, ritenersi fondata la domanda proposta dalla con cui la stessa CP_1
chiedeva di essere manlevata, in caso di accoglimento delle domande attoree, da parte dei terzi chiamati in causa.
Infatti va intesa quale dichiarazione di manleva la clausola di cui all'art. 8 dell'atto di consolidamento secondo il quale “eventuali spese ed oneri tutti, anche di natura legale, notarile, fiscale ed amministrativa del presente atto, annessi e dipendenti, Cont presenti e futuri (ancorché sopravvenuti), sono comunque a carico delle società ed , restando inteso che le Banche dovranno ricevere gli importi CP_4
contrattualmente previsti senza alcuna deduzione o ritenuta. Le spese del presente atto, sua registrazione e conseguenziali, nonché quelle per l'iscrizione dell'ipoteca, restano a carico solidale ed indivisibile delle parti debitrici, i quali dichiarano di accollarsi ogni altra spesa, imposta e tassa, che dovessero ulteriormente essere accertate in dipendenza del presente atto e che i rapporti relativi al presente atto godono comunque del trattamento tributario di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 601”.
Deve, infatti, ritenersi che le disposizioni di cui all'art. 8 dell'atto di consolidamento dei debiti fossero finalizzate a garantire gli istituti di credito contraenti di fronte a eventuali maggiori oneri di natura legale, notarile o fiscale derivanti dalla stipula o dalla registrazione dell'atto, rientrando in tale categoria anche la liquidazione di una maggiore imposta ipotecaria conseguente all'applicazione, da parte delle amministrazioni competenti, del regime fiscale ordinario in luogo di quello agevolato richiesto dai debitori.
pagina 11 di 15 Ne consegue che, stante la validità della clausola di manleva nei rapporti interni tra la da un lato, e le società e e e CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_2
dall'altro, le somme di cui agli avvisi di liquidazione Parte_2
di maggiore imposta, rispetto alle quali il Notaio agiva in rivalsa, non può che Pt_1
essere sopportato dai terzi chiamati in causa.
Va, infine, determinato il quantum dovuto al Notaio in conseguenza dell'accoglimento della domanda di rivalsa proposta.
E, infatti, l' agiva per ottenere il pagamento dell'intera somma riscossa Pt_1 dall'Agenza delle Entrate in dipendenza dell'atto di consolidamento n. 590003 raccolta n. 17515, pari a complessivi € 30.142,28.
A ben vedere tale importo è comprensivo sia della maggiore imposta ipotecaria liquidata dall'amministrazione procedente con gli avvisi di liquidazione nn. 15378 prot. 7524 e 15374 prot. 7210, sia di somme ulteriori richieste al Notaio a diverso titolo, per sanzione pecuniaria, interessi e oneri di riscossione.
Orbene, si deve ritenere che l' – e conseguentemente i terzi chiamati in CP_1
manleva – possano essere chiamati a rispondere soltanto per le somme indicate negli avvisi di liquidazione nn. 15378 prot. 7524 e 15374 prot. 7210, pari agli importi originariamente dovuti per la maggiore imposta ipotecaria, e non anche degli ulteriori importi riscossi nei confronti dell'attore a titolo differente, stante la loro natura di oneri conseguenziali al ritardo nel pagamento dell'imposta e che tale ritardo nel pagamento non può che essere imputato alla sola condotta dall' . Pt_1
Tali somme, infatti, non possono gravare sugli altri coobbligati, ai quali gli avvisi di liquidazione non venivano notificati da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche tenuto conto della circostanza che l' ometteva di comunicare tempestivamente alle Pt_1
parti contraenti la sussistenza di tali atti. E difatti, a fronte della notifica degli avvisi di liquidazione, avvenuta in data 29.03.2010 (cfr. all. 1 atto di citazione), l' Pt_1
informava l con raccomandata del 04.06.2010, equindi ben oltre il termine CP_1
di 15 giorni indicato negli avvisi per il pagamento esente da sanzioni e interessi;
pagina 12 di 15 mentre, con riferimento ai terzi chiamati in causa, non risulta agli atti la cartolina di notifica della comunicazione, essendo, pertanto, impossibile valutare la tempestività dell'operato del Notaio.
In definitiva, la somma dovuta all' è pari a complessivi € 23.160,00, di cui € Pt_1
18.240,00 per maggiore imposta ipotecaria originariamente dovuta in relazione all'avviso di liquidazione n. 15378 prot. n. 7524, ed € 4.920 per maggiore imposta ipotecaria originariamente dovuta in relazione all'avviso di liquidazione n. 15374 prot. n. 7210.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali, decorrenti dalla domanda sino al soddisfo.
Nei rapporti processuali tra e l' l'accoglimento delle Parte_1 CP_1
domande attoree e il rigetto delle domande ed eccezioni della convenuta, determina la soccombenza di quest'ultima, sicché le spese di lite si pongono a carico della e in favore dell'attore. CP_1
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00 applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e i valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 4.772,00 oltre spese generali, IVA e
CPA, importo così determinato: € 545,00 per spese vive, € 919,00 per la fase studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria.
Nei rapporti processuali tra l' e i terzi chiamati in causa, l'accoglimento CP_1
della domanda di manleva spiegata dalla convenuta determina la soccombenza delle società e e dei sigg.ri e CP_3 CP_4 Controparte_2 [...]
, sicché le spese di lite si pongono a carico di questi ultimi in solido Parte_2
e in favore dell' CP_1
pagina 13 di 15 In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00 applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e i valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 4.745,00 oltre spese generali, IVA e
CPA, importo così determinato: € 518,00 per spese vive, € 919,00 per la fase studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5090/2018 R.G. così provvede:
1) accoglie l'azione di rivalsa proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
l al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
23.160,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) accoglie la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti delle Controparte_1
società e e dei sigg.ri e CP_3 CP_4 Controparte_2 [...]
[..
e, per l'effetto, condanna solidalmente le società e Parte_2 CP_3
e i sigg.ri e a CP_8 Controparte_2 Parte_2 tenere indenne la per quanto obbligata a corrispondere all'attore; Controparte_1
3) condanna la al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, liquidate in € 4.772,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
4) condanna in solido le società e e i sigg.ri CP_3 CP_4 CP_2
e al pagamento, in favore della
[...] Parte_2 CP_1
delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 4.745,00, oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA;
Così deciso in Messina, il 9 aprile 2025
pagina 14 di 15 IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5090 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n. 8, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Stefania Arizia e Ivana Arizia attore
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. Controparte_1
, con sede in Milano, piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Francesco Celona, presso il cui studio in Messina, via Mamertini n. 17 is. 106 ha eletto domicilio
Convenuta
E CONTRO
, nato a [...] l'[...] (cod. fisc. , e Controparte_2 C.F._2
residente in [...]
nata a [...] l'[...] (cod. fisc. Parte_2
), e residente in [...] C.F._3
pagina 1 di 15 Controparte_3
(cod. fisc. , con sede in Pace del Mela, Zona Industriale ASI
[...] P.IVA_2
in liquidazione (cod. fisc. , con sede in Milazzo, via Col. CP_4 P.IVA_3
Bertè n. 34 terzi chiamati contumaci
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il Notaio conveniva in Parte_1
giudizio la per ottenere la restituzione di quanto pagato alla Controparte_1
in forza di avvisi di liquidazione di maggiore imposta ipotecaria Controparte_5
in relazione ad atti di consolidamento dei debiti.
Riferiva che nel marzo 2010 venivano stipulati una serie di atti di consolidamento dei debiti garantiti da ipoteche tra diversi Istituti di Credito, fra cui il Banco di Sicilia
s.p.a., Centro Piccole Imprese – dante causa della – da un lato, e la Controparte_1
la e dall'altro. In CP_3 CP_4 Controparte_2 Parte_2
particolare, tali atti, ricevuti dal Notaio nel periodo 02.03.2010 – 11.03.2010, Pt_1
sono i seguenti: atto n. rep. 58977 raccolta 17497 del 02.03.2010, registrato in
Milazzo il 12.03.2010 al n. 732 serie 1T; atto n. rep. 58980 raccolta 17499 del
02.03.2010, registrato in Milazzo il 12.03.2010 al n. 733 serie 1T; atto n. rep. 59003 raccolta 17515 dell'11.03.2010, registrato in Milazzo il 12.03.2010 al n. 735 serie 1T; atto n. rep. 59005 raccolta 17517 dell'11.03.2010, registrato in Milazzo il 12.03.2010 al n. 734 serie 1T.
Riferiva che in sede di stipula di tali atti, tutte le parti chiedevano di fruire delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 15 e ss. del DPR n. 601/1973, così corrispondendo, in autoliquidazione, le imposte ipotecarie in misura agevolata.
Riferiva, altresì, che in data 29.03.2010 gli venivano notificati dall'Agenzia delle
Entrate del Territorio di Messina, in qualità di responsabile di imposta, avvisi di pagina 2 di 15 liquidazione di maggiore imposta per ciascun atto, non avendo ritenuto, l'Agenzia, sussistenti le condizioni per godere delle agevolazioni di cui al DPR n. 601/1973, oltre che gli ulteriori avvisi di liquidazione, comprensivi di interessi e sanzioni per mancato pagamento dei pregressi nel termine di giorni quindici. In particolare, all'attore venivano notificati: l'avviso di liquidazione n. 15375 prot. n. 7211 relativamente all'atto n. rep. 58977 raccolta 17497 per € 3.496,00, oltre interessi e sanzioni;
l' avviso di liquidazione n. 15376 prot. n. 7523 relativamente all'atto n. rep.
58977 raccolta 17497 per € 8.441,00, oltre interessi e sanzioni;
l'avviso di liquidazione n. 15378 prot. n. 7524 relativamente all'atto n. rep. 59003 raccolta
17515 per € 18.240,00, maggiorato di interessi e sanzioni;
l'avviso di liquidazione n.
15374 prot. n. 7210 relativamente all'atto n. rep. 59003 raccolta 17515 per €
4.920,00, maggiorato di interessi e sanzioni;
l'avviso di liquidazione n. 15377 prot. n.
7212 relativamente all'atto n. rep. 58980 raccolta 17499 per € 4.500,00, oltre interessi e sanzioni;
l'avviso di liquidazione n. 15373 prot. n. 7209 relativamente all'atto n. rep. 59005 raccolta 17517 per € 13.320,00, maggiorato di interessi e sanzioni.
Con tali avvisi, l'Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni richieste negli atti di consolidamento del debito, recuperando l'intera tassazione a titolo di imposta ipotecaria.
Rappresentava l'attore che con raccomandate del 1.06.2010, regolarmente notificate a tutti gli interessati, invitava le parti, ognuno in ragione della propria quota, a prendere contatti al fine di provvedere alla corresponsione delle somme dovute o al fine di presentare ricorso alla Commissione Tributaria, ma tale raccomandata rimaneva priva di riscontro.
Riferiva, quindi, di essere stato destinatario, in data 24.03.2016, sempre in qualità di responsabile di imposta, della cartella di pagamento n. 29529520150022432340000, emessa dalla per il recupero coattivo delle predette somme, Controparte_5
maggiorate di interessi e sanzioni, per un importo complessivo di € 65.981,94 (di cui
€ 23.160,00 per maggiore imposta dovuta dall' in relazione all'atto n. rep. CP_1
pagina 3 di 15 59003 raccolta 17515); e, in seguito, il 12.07.2017, del preavviso di fermo n.
295802017000000302 e del preavviso di iscrizione di ipoteca legale n.
29576201700000297, anche per le somme di cui alla predetta cartella.
Rappresentava di avere presentato richiesta di rateizzazione del debito, per evitare il rischio della iscrizione ipotecaria e del fermo del veicolo, a fronte della totale incuranza del reale debitore.
Riteneva, pertanto, che le somme di cui alla cartella di pagamento, in relazione – per quel che qui rileva – all'atto n. rep. 59003 raccolta 17515, fossero dovute dall quale avente causa dell'istituto di credito che stipulava tale atto Controparte_1 di agevolazione dell'imposta.
Per tutte queste ragioni chiedeva di ritenere e dichiarare la reale Controparte_1 debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di €
30.149,28, maggiorato di sanzioni e interessi, dalla notifica fino al soddisfo e, per l'effetto, di condannare la al pagamento della suddetta somma in Controparte_1
favore di;
con vittoria di spese e compensi. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa si costituiva in giudizio la contestando quando dedotto da controparte. Controparte_1
In particolare, parte convenuta riferiva che le società menzionate dall' , la Pt_1 [...]
e la fossero fortemente esposte nei confronti del sistema bancario CP_3 CP_4
Contr (la per oltre € 1.084.706,60, la per oltre € 334.024,39) e che tali CP_4
esposizioni fossero garantite dagli imprenditori e Controparte_2 [...]
; che, stante l'impossibilità di far fronte alle esposizioni, le due Parte_2
società, il e chiedevano alle banche interessate di potere CP_2 Pt_2
dilazionare i pagamenti con una operazione di riscadenzamento, con il consolidamento delle esposizioni e la concessione di garanzia ipotecaria;
che la richiesta di fruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 15 del DPR n. 601/1973 proveniva soltanto da tali soggetti, e non anche dagli istituti di credito.
pagina 4 di 15 Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la non integrità del contraddittorio, dal momento che l'attore ometteva di citare in giudizio la parte Contr debitrice, rappresentata dalle società e , dai e in CP_4 CP_2 Pt_2
quanto unici soggetti richiedenti le agevolazioni fiscali.
Nel merito, riteneva che il Notaio avesse agito con colpa, venendo meno ai propri doveri professionali in quanto applicava la normativa fiscale senza verificare la sussistenza dei presupposti e che, in ogni caso, non sarebbero dovute dalla CP_1
le somme per interessi, spese, sanzioni e accessori in genere.
Contr Chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa la società la società
, e , in quanto unici reali CP_4 Controparte_2 Parte_2
interlocutori del Notaio e, nel caso di accoglimento della domanda attorea, affinché fossero condannati in solido a manlevare la CP_1
Chiedeva, inoltre, in via preliminare di riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della di ritenere e dichiarare che unico responsabile CP_1
era il Notaio;
di rigettare ogni domanda;
in via subordinata, di riconoscere e Pt_1
dichiarare che la non è tenuta al pagamento di interessi, sanzioni, spese e CP_1
ulteriori accessori;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 07.11.2019, accertata la regolarità della notifica ai terzi chiamati in causa e stante la loro mancata comparizione, il G.I. dichiarava la contumacia della Contr società della società , di e di CP_4 Controparte_2 Parte_2
.
[...]
All'udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto il recupero delle somme che il notaio Parte_1 corrispondeva all'Agenzia delle Entrate in dipendenza di due differenti avvisi di pagina 5 di 15 liquidazione: il n. 15378 prot. n. 7524 per € 18.240,00, maggiorato di € 5.472,00 per sanzioni, € 20,64 per spese ulteriori, oltre interessi;
e il n. 15374 prot. n. 7210 per €
4.920,00, maggiorato di € 1.476,00 per sanzioni, € 20,64 per spese ulteriori, oltre interessi, entrambi relativi all'atto n. rep. 59003 raccolta 17515, per un importo complessivo di € 30.149,28, successivamente portato ad esecuzione mediante cartella di pagamento, preavviso di fermo amministrativo e preavviso di iscrizione di ipoteca legale.
In via preliminare occorre qualificare la domanda attorea, posto che l' si Pt_1
limitava a chiedere la condanna di parte convenuta al pagamento della suddetta somma in suo favore, ritenendo di avere diritto “ad essere tenuto indenne da tutte le conseguenze economiche che scaturiscano in maniera diretta o indiretta” dall'atto del quale era rogante, senza però fornire una indicazione puntuale del diritto azionato, neanche in sede di conclusioni (cfr. pag. 4 atto di citazione).
Sul punto giova ricordare che rientra tra i poteri-doveri del giudice adito il compito di qualificare e definire giuridicamente il rapporto dedotto in giudizio, a prescindere dalla denominazione manchevole o eventualmente erronea utilizzata dalla parte deducente, senza però alterare il petitum o la causa petendi.
Orbene, a tal fine è possibile servirsi sia della prospettazione dei fatti fornita dall' , sia della documentazione prodotta da parte attrice, la quale invitava il Pt_1
convenuto alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita precisando che
“oggetto dell'instauranda controversia sarà, pertanto, il recupero/rimborso del credito vantato dal Notaio – in ragione di quanto lo steso sarà tenuto a Pt_1
versare a a titolo di maggiori imposte, interessi sanzioni e Controparte_6 spese accessorie, per gli atti da Voi stipulati” (cfr. pag. 3 all. 4 atto di citazione).
Non vi è dubbio, quindi, che l' , notaio rogante degli atti di consolidamento dei Pt_1
debiti stipulati da tutte le altre parti in causa, abbia agito, nella qualità di responsabile d'imposta, in forza del disposto di cui all'art. 64, co. 3, del DPR n. 600/1973, avendo diritto di rivalsa nei confronti dei principali obbligati dell'obbligazione tributaria per pagina 6 di 15 il pagamento dei tributi che nascono da atti, fatti e situazioni riferibili a questi ultimi soggetti.
Sono circostanze pacifiche – e non contestate – che il notaio abbia ricevuto, tra Pt_1
gli altri, un atto di consolidamento debiti, garantito da ipoteche, stipulato tra la Banco di Sicilia s.p.a., Centro Piccole Imprese – dante causa della odierna convenuta – e la la e (atto n. rep. 59003 CP_3 CP_4 Controparte_2 Parte_2 raccolta 17515 dell'11.03.2010, registrato in Milazzo il 12.03.2010 al n. 735 serie 1T, cfr. all. 6 atto di citazione); che per tale atto veniva applicato il regime di agevolazione fiscale previsto dagli artt. 15 e ss. del DPR n. 601/1973, con corresponsione in autoliquidazione delle imposte ipotecarie in misura agevolata;
che l'Agenzia delle Entrate, ritenendo assenti i presupposti per il regime fiscale agevolato, notificava all , quale responsabile di imposta, (tra gli altri) due Pt_1
avvisi di liquidazione di maggiore imposta circa l'atto di consolidamento summenzionato (avviso di liquidazione n. 15378 prot. n. 7524 per € 18.240,00, maggiorato di interessi e sanzioni;
avviso di liquidazione n. 15374 prot. n. 7210 per €
4.920,00, maggiorato di interessi e sanzioni); che, con raccomandata del 04.06.2010, notificata alla Banca convenuta, l' informava il Banco di Sicilia s.p.a. – dante Pt_1
causa della – di tale notifica e che tale lettera rimaneva priva di riscontro;
CP_1
che gli venivano successivamente notificate una cartella di pagamento per un importo complessivo di € 65.981,94 (di cui € 23.160,00 per maggiore imposta dovuta dall' in relazione all'atto n. rep. 59003 raccolta 17515), nonché un CP_1
preavviso di fermo e un preavviso di iscrizione di ipoteca legale per le medesime somme;
che l'attore provvedeva al pagamento delle somme dovute, mediante rateizzazione del debito.
A ben vedere la reale res litigiosa verte esclusivamente sul diritto o meno del Notaio di recuperare dalla le somme richieste e riscosse dall'Agenzia delle Entrate CP_1
a titolo di maggiore imposta e, in via subordinata, sulla debenza, da parte della CP_7
convenuta, di tali somme, dal momento che parte convenuta non contestava i fatti pagina 7 di 15 presupposti allegati da parte attrice (con l'unica eccezione della “unanime richiesta” dei contraenti di accesso alle agevolazioni fiscali, cui faceva riferimento l' Pt_1 nell'atto introduttivo ed espressamente contestata, su cui si dirà infra), limitandosi ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, in caso di accoglimento delle domande attoree, di essere manlevata dai terzi chiamati in causa.
Ciò premesso, si ricorda che in tema di imposta ipotecaria, da una lettura in combinato disposto degli artt. 42 e 57 del DPR n. 131/1986 e dell'art. 3 ter del d.lgs.
n. 463/1997 deriva che il notaio rogante risponde, solidalmente con i contraenti, e salvo rivalsa, per l'imposta principale, ossia l'imposta risultante dal controllo della autoliquidazione o da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico- interpretative (sul tema cfr. Cass. civ. n. 6617/2022). La Suprema Corte ha, poi, chiarito che la definizione di “imposta principale” ricomprende sia quella direttamente versata al momento della registrazione quale imposta principale contestuale o, come nel caso di specie, “autoliquidata”, sia quella integrativamente richiesta successivamente allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nell'autoliquidazione medesima, definita “imposta principale postuma” (Cass.
SS.UU. n. 14432/2023 e in senso conforme Cass. civ. n. 15450/2019).
Nel caso che occupa non risulta in contestazione la natura di imposta principale
(specificamente imposta “postuma”) dell'imposta ipotecaria richiesta dall'Agenzia delle Entrate con avviso di liquidazione notificato all' , sicché ut supra rilevato Pt_1
è indubbia la sussistenza di una responsabilità solidale del Notaio.
Va, tuttavia, precisato che nonostante coobbligato in solido, il Notaio rimane pur sempre estraneo al presupposto impositivo, il quale concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto regolativo di un affare al quale l'ordinamento riconduce una espressione di capacità contributiva, cosicché il contribuente in senso sostanziale non è il Notaio, ma la parte, difatti pagina 8 di 15 assoggettata a rivalsa per l'intero nell'ambito di un rapporto di solidarietà non paritetico ma secondario (in tal senso Cass. civ. n. 6617/2022).
Ciò posto, occorre ancora chiarire come la notifica dell'avviso di liquidazione al solo
Notaio, nella qualità di responsabile d'imposta, è del tutto legittima, rientrando nelle facoltà dell'Amministrazione procedente la possibilità di scegliere a quale dei coobbligati in solido rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Ne consegue che il pagamento effettuato dal responsabile d'imposta comporta la definizione del rapporto tributario non solo per il Notaio rogante, ma anche nei confronti degli altri soggetti (cfr. Cass. civ. n. 9538/2022, Cass. civ. n. 6864/2023).
Tale principio di diritto va letto congiuntamente all'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione, secondo la quale, a fronte della notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta nei confronti del Notaio, si presume – fino a prova contraria – che i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione dell'atto ne siano stati informati ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione
(Cass. civ. n. 15005/2014, Cass. civ. n. 4047/2007).
Nel caso di specie, peraltro, parte attrice forniva la prova di avere comunicato, in data
04.06.2010, al Banco di Sicilia s.p.a. (dante causa dell'odierna convenuta) la notifica di un avviso di liquidazione di imposta in dipendenza dell'atto stipulato tra la stessa e le società e e i sigg.ri e (cfr. all. 3 atto di CP_3 CP_4 CP_2 Pt_2
citazione). Con riferimento a questi ultimi, invece, l' si limitava ad allegare Pt_1
l'avvenuta comunicazione, senza però darne prova;
tuttavia, in forza di quanto sopra esposto, si deve presumere che il Notaio abbia informato i terzi chiamati in causa della notifica dell'avviso di liquidazione, stante l'assenza di prova contraria.
Né si ritiene che quanto dedotto da parte convenuta circa una ipotetica responsabilità dell' possa paralizzare l'azione di rivalsa esperita dall'attore. Pt_1
E difatti la liquidazione della maggiore imposta ipotecaria di cui agli avvisi è avvenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione degli artt. 15 e ss. del DPR n. 601/1973 fornita dall' in sede di Pt_1
pagina 9 di 15 registrazione degli atti di consolidamento dei debiti, reputando, al contrario di quest'ultimo, che l'atto non rientrasse nel novero di quelli soggetti ad un regime fiscale agevolato. In tale contesto, non può ritenersi che la liquidazione dell'imposta, avvenuta sulla base di una diversa interpretazione della norma, sia stata frutto di responsabilità professionale del Notaio, tenuto conto del fatto che la giurisprudenza di legittimità tende a ricondurre a tale fattispecie quelle diverse ipotesi in cui il comportamento negligente del professionista, che non svolge una adeguata ricerca legislativa in tema di agevolazioni fiscali, impedisca ai soggetti contraenti di ottenere un eventuale regime fiscale più favorevole (ex multis Cass. civ. n. 26369/2014).
Il caso che occupa è tuttavia di altro tipo, in quanto non era il comportamento del
Notaio a impedire di ottenere alle parti una agevolazione fiscale dovuta, trattandosi, piuttosto, della mera applicazione del regime fiscale ordinario, in luogo di quello di agevolazione di cui agli artt. 15 e ss. del DPR n. 601/1973.
Da tutto quanto sin qui richiamato discende la fondatezza dell'azione di rivalsa esperita dall' . Pt_1
Ciò posto, vanno esaminate le deduzioni di parte convenuta.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione della circa la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva.
Secondo quanto argomentato da parte convenuta, la Banca contraente non sarebbe tenuta al pagamento della maggiore imposta richiesta dall'Agenzia delle Entrate, in quanto la richiesta di agevolazione fiscale, poi inserita dal Notaio nell'atto di Pt_1
consolidamento dei debiti, sarebbe derivata da una richiesta esclusiva dei terzi chiamati in causa e non dalla volontà unanime delle parti contraenti. A sostegno di ciò richiamava l'art. 8 dell'atto di consolidamento nel quale veniva previsto che le spese dell'atto, della sua registrazione, le spese conseguenziali, nonché le spese per la iscrizione dell'ipoteca restassero a carico solidale ed indivisibile delle parti debitrici, ossia delle società e e dei sigg.ri e (cfr. CP_3 CP_4 CP_2 Pt_2
pag. 7 all. 6 atto di citazione).
pagina 10 di 15 A tal riguardo va evidenziato che la previsione contrattuale non è opponibile all'Agenzia delle Entrate né al Notaio che agisce in rivalsa, attenendo esclusivamente ai rapporti interni alle parti stipulanti l'atto. Ne deriva che nei rapporti tra l'attore e le altre parti in causa, la previsione di cui all'art. 8 non produce alcun effetto, potendo,
l , agire, anche per l'intero, nei confronti di ciascuno dei contraenti, tutti Pt_1
solidalmente coobbligati.
Deve, tuttavia, ritenersi fondata la domanda proposta dalla con cui la stessa CP_1
chiedeva di essere manlevata, in caso di accoglimento delle domande attoree, da parte dei terzi chiamati in causa.
Infatti va intesa quale dichiarazione di manleva la clausola di cui all'art. 8 dell'atto di consolidamento secondo il quale “eventuali spese ed oneri tutti, anche di natura legale, notarile, fiscale ed amministrativa del presente atto, annessi e dipendenti, Cont presenti e futuri (ancorché sopravvenuti), sono comunque a carico delle società ed , restando inteso che le Banche dovranno ricevere gli importi CP_4
contrattualmente previsti senza alcuna deduzione o ritenuta. Le spese del presente atto, sua registrazione e conseguenziali, nonché quelle per l'iscrizione dell'ipoteca, restano a carico solidale ed indivisibile delle parti debitrici, i quali dichiarano di accollarsi ogni altra spesa, imposta e tassa, che dovessero ulteriormente essere accertate in dipendenza del presente atto e che i rapporti relativi al presente atto godono comunque del trattamento tributario di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 601”.
Deve, infatti, ritenersi che le disposizioni di cui all'art. 8 dell'atto di consolidamento dei debiti fossero finalizzate a garantire gli istituti di credito contraenti di fronte a eventuali maggiori oneri di natura legale, notarile o fiscale derivanti dalla stipula o dalla registrazione dell'atto, rientrando in tale categoria anche la liquidazione di una maggiore imposta ipotecaria conseguente all'applicazione, da parte delle amministrazioni competenti, del regime fiscale ordinario in luogo di quello agevolato richiesto dai debitori.
pagina 11 di 15 Ne consegue che, stante la validità della clausola di manleva nei rapporti interni tra la da un lato, e le società e e e CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_2
dall'altro, le somme di cui agli avvisi di liquidazione Parte_2
di maggiore imposta, rispetto alle quali il Notaio agiva in rivalsa, non può che Pt_1
essere sopportato dai terzi chiamati in causa.
Va, infine, determinato il quantum dovuto al Notaio in conseguenza dell'accoglimento della domanda di rivalsa proposta.
E, infatti, l' agiva per ottenere il pagamento dell'intera somma riscossa Pt_1 dall'Agenza delle Entrate in dipendenza dell'atto di consolidamento n. 590003 raccolta n. 17515, pari a complessivi € 30.142,28.
A ben vedere tale importo è comprensivo sia della maggiore imposta ipotecaria liquidata dall'amministrazione procedente con gli avvisi di liquidazione nn. 15378 prot. 7524 e 15374 prot. 7210, sia di somme ulteriori richieste al Notaio a diverso titolo, per sanzione pecuniaria, interessi e oneri di riscossione.
Orbene, si deve ritenere che l' – e conseguentemente i terzi chiamati in CP_1
manleva – possano essere chiamati a rispondere soltanto per le somme indicate negli avvisi di liquidazione nn. 15378 prot. 7524 e 15374 prot. 7210, pari agli importi originariamente dovuti per la maggiore imposta ipotecaria, e non anche degli ulteriori importi riscossi nei confronti dell'attore a titolo differente, stante la loro natura di oneri conseguenziali al ritardo nel pagamento dell'imposta e che tale ritardo nel pagamento non può che essere imputato alla sola condotta dall' . Pt_1
Tali somme, infatti, non possono gravare sugli altri coobbligati, ai quali gli avvisi di liquidazione non venivano notificati da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche tenuto conto della circostanza che l' ometteva di comunicare tempestivamente alle Pt_1
parti contraenti la sussistenza di tali atti. E difatti, a fronte della notifica degli avvisi di liquidazione, avvenuta in data 29.03.2010 (cfr. all. 1 atto di citazione), l' Pt_1
informava l con raccomandata del 04.06.2010, equindi ben oltre il termine CP_1
di 15 giorni indicato negli avvisi per il pagamento esente da sanzioni e interessi;
pagina 12 di 15 mentre, con riferimento ai terzi chiamati in causa, non risulta agli atti la cartolina di notifica della comunicazione, essendo, pertanto, impossibile valutare la tempestività dell'operato del Notaio.
In definitiva, la somma dovuta all' è pari a complessivi € 23.160,00, di cui € Pt_1
18.240,00 per maggiore imposta ipotecaria originariamente dovuta in relazione all'avviso di liquidazione n. 15378 prot. n. 7524, ed € 4.920 per maggiore imposta ipotecaria originariamente dovuta in relazione all'avviso di liquidazione n. 15374 prot. n. 7210.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali, decorrenti dalla domanda sino al soddisfo.
Nei rapporti processuali tra e l' l'accoglimento delle Parte_1 CP_1
domande attoree e il rigetto delle domande ed eccezioni della convenuta, determina la soccombenza di quest'ultima, sicché le spese di lite si pongono a carico della e in favore dell'attore. CP_1
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00 applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e i valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 4.772,00 oltre spese generali, IVA e
CPA, importo così determinato: € 545,00 per spese vive, € 919,00 per la fase studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria.
Nei rapporti processuali tra l' e i terzi chiamati in causa, l'accoglimento CP_1
della domanda di manleva spiegata dalla convenuta determina la soccombenza delle società e e dei sigg.ri e CP_3 CP_4 Controparte_2 [...]
, sicché le spese di lite si pongono a carico di questi ultimi in solido Parte_2
e in favore dell' CP_1
pagina 13 di 15 In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00 applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e i valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 4.745,00 oltre spese generali, IVA e
CPA, importo così determinato: € 518,00 per spese vive, € 919,00 per la fase studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5090/2018 R.G. così provvede:
1) accoglie l'azione di rivalsa proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
l al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
23.160,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) accoglie la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti delle Controparte_1
società e e dei sigg.ri e CP_3 CP_4 Controparte_2 [...]
[..
e, per l'effetto, condanna solidalmente le società e Parte_2 CP_3
e i sigg.ri e a CP_8 Controparte_2 Parte_2 tenere indenne la per quanto obbligata a corrispondere all'attore; Controparte_1
3) condanna la al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, liquidate in € 4.772,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
4) condanna in solido le società e e i sigg.ri CP_3 CP_4 CP_2
e al pagamento, in favore della
[...] Parte_2 CP_1
delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 4.745,00, oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA;
Così deciso in Messina, il 9 aprile 2025
pagina 14 di 15 IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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