Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 922/2019
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott.ssa Natalino Sapone consigliere rel. dott. Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 922/2019 R.G.A.C. vertente tra
c.f. , n. in data 17 aprile 1957 a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Polimeni, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria via B. Buozzi, n. 4
- appellante -
e
, c.f. , nella qualità di Liquidatore del Controparte_1 C.F._2
Concordato preventivo “ ”, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Nicola Santostefano
- appellata -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello
1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 715/2019, Parte_1
pubblicata in data 13 maggio 2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 12 maggio 2019 a definizione del proc. n. 19/2017, con cui è stata accolta l'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso l'atto di precetto notificato in data 14 dicembre 2016, con cui l'odierno appellante Pt_1 ha intimato il pagamento della somma di € 34.847,98, ed è stato
[...] dichiarato che «l'avv. non ha diritto di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata per il pagamento del rimborso spese generali sulle somme di cui al decreto del
06/12.07.2016».
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza predetta, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte da nella qualità di Controparte_1
liquidatore.
***
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 21 giugno 2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in considerazione della risoluzione del concordato preventivo e della conseguente chiusura della procedura di concordato preventivo “
[...]
”. Controparte_2
Con decreto presidenziale del 7.11.2024 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, in ogni caso, dalla dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo (Cass. civ., sez. un., n. 12154/2021).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione (24 giugno 2024), il giudizio
2 Corte d'Appello
d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di Parte_1 [...]
, nella qualità di Liquidatore del Concordato preventivo “ CP_1 [...]
”, avverso la sentenza n. 715/2019, pubblicata in Controparte_2
data 13 maggio 2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 12 maggio 2019 a definizione del proc. n. 19/2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 2.1.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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