TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2487/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2487/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Banchini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Reverberi CP_1
Meli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, depositando note scritte il 27 settembre 2024, ha precisato le conclusioni insistendo nelle domande già formulate nei seguenti termini: “voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge: 1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3 lett. b, della L. 1 dicembre 1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN RI il 12 ottobre 1991 fra il signor nato a [...] il [...] e la Parte_1 signora nata a [...] il [...] e conseguentemente ordinare all'ufficiale di CP_1 stato civile del Comune di AN di procedere alla annotazione della sentenza e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
2) Escludere ogni obbligo di mantenimento del Signor n favore della signora , dando atto Pt_1 CP_1 della insussistenza dei presupposti previsti dalla L. 898/1970; 3) Disporre che la moglie perda il cognome del marito;
4) condannare la Signora al pagamento delle spese processuali”; la CP_1 stessa parte ha altresì insistito per l'ammissione delle prove orali non ammesse e, segnatamente, di quelle riguardanti il cap. n. 8) della prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.; parte resistente, con le note scritte depositate lo stesso 27 settembre 2024, ha precisato le conclusioni chiedendo: “voglia l'Illustrissimo Tribunale di Parma, respinta ogni contraria deduzione ed istanza, previa declaratoria dei più opportuni provvedimenti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, così pronunciare: nel merito, in via principale: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN RI il 12 ottobre 1991 fra il signor nato a [...] il [...] Parte_1
e la signora nata a [...] il [...] e conseguentemente ordinare all'ufficiale CP_1 di stato civile del Comune di AN di procedere alla annotazione della sentenza e di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle comunicazioni di legge;
nel merito, in via riconvenzionale: dichiarare tenuto il signor a corrispondere alla Parte_1 signora a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 578,00 entro il giorno 10 CP_1 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dal mese di febbraio 2024. Con vittoria di spese, compenso e rimborso forfettario oltre iva e cpa di legge. Con ricusazione del contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove in quanto irrituali, tardive ed inammissibili”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5 luglio 2023 esponeva di avere celebrato matrimonio Parte_1 religioso con il 12 ottobre 1991, che dall'unione coniugale sono nati i figli ed CP_1 Per_1
(entrambi maggiorenni e divenuti indipendenti sotto il profilo economico), che questo Per_2
Tribunale, con decreto emesso il 18 agosto 2020, aveva omologato la separazione dei coniugi e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
Sulla base di tali premesse, e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedeva allora pronunciarsi sentenza dichiarativa della cessazione degli effettivi civili derivanti dal matrimonio concordatario, senza alcun obbligo di contribuzione monetaria in favore di controparte.
Depositando comparsa il 20 ottobre 2023, si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio
, aderendo alla domanda di cessazione del vincolo coniugale e chiedendo, in via CP_1 riconvenzionale, porsi a carico del ricorrente l'obbligo di versare a proprio vantaggio un assegno divorzile dell'importo mensile pari ad Euro 578,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat.
A sostegno di tale domanda rimarcava che, in esecuzione delle condizioni omologate, il marito si era fatto obbligo di versarle un assegno di mantenimento pari ad Euro 500,00 al mese e assumeva che, in seguito alla separazione, le proprie risorse non erano affatto migliorate, negando di svolgere attività lavorativa non dichiarata presso una pizzeria ubicata in Varsi (come contrariamente allegato da parte ricorrente) ed esponendo di avere dovuto far fronte alle spese della quotidianità domestica contraendo un finanziamento per Euro 5.304,51.
Sotto altro profilo, deduceva di avere estinto il rapporto lavorativo a tempo pieno che un tempo l'aveva occupata alle dipendenze del negozio “Viani” di via Gramsci, in Parma, e di essersi sempre impegnata poi in lavori part-time per potersi prendere cura della vita familiare, della crescita dei figli, dell'accudimento del marito nel suo percorso di recupero e anche dell'assistenza della suocera per circa dieci anni.
Con la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. del 31 ottobre 2023 ha chiesto il Parte_1 rigetto della riconvenzionale avversaria.
Per un verso, ha nuovamente valorizzato il secondo lavoro non dichiarato svolto continuativamente dalla moglie;
per altro verso, ha negato eventuali sacrifici patrimonialmente rilevanti sostenuti da costei nel corso della vita matrimoniale, peraltro assumendo che l'assistenza alla suocera le era stata ricompensata mediante dazioni monetarie per l'importo di Euro 1.000,00 al mese e pure con la dazione dell'indennità di accompagnamento.
Con la seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. parte resistente ha insistito nella propria domanda intesa alla percezione dell'assegno divorzile, confermando ogni allegazione e deduzione al riguardo, precisando di avere contribuito costantemente al ménage familiare mediante la concessione di risorse in denaro (proporzionalmente ai rispettivi redditi) maggiori rispetto al marito, allegando di essere stata ultimamente assunta con un contratto di lavoro “a chiamata” da “Monte Dosso di NI CA & C. s.n.c.” per compensi mensili non superiori ad Euro 200,00, rimarcando di essere soggetta a maggiori costi abitativi e di trasporto e di avere dovuto contrarre il finanziamento già documentato per sostenere i costi di riparazione dell'automobile della figlia Per_2
Depositata da parte ricorrente anche l'ultima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 21 novembre 2023 le parti, comparse personalmente, escludevano possibilità conciliative.
Il processo era quindi istruito con l'acquisizione di documenti e con l'assunzione di prove per testimoni, con l'escussione di , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e . Tes_5 Testimone_6 Testimone_7
Senza ulteriori incombenti, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e depositavano in seguito comparse conclusionali e memorie di replica.
Indi, all'udienza del 19 novembre 2024, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
*****
Va anzitutto accolta la domanda formulata dalle parti finalizzata all'estinzione del vincolo coniugale.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati consensualmente per effetto del menzionato decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 18 agosto 2020 e sono trascorsi più di sei mesi dalla precedente udienza presidenziale (del 14 luglio 2020) senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto evincibile dalle incontroverse circostanze allegate in atti.
Tenuto conto del ragguardevole tempo decorso dalla separazione e anche alla stregua di quanto dichiarato espressamente dalle parti, ancora, è evidente che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in AN DE RI (PR), il 12 Parte_1 CP_1 ottobre 1991, come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune (atto n. 9, parte II, serie A, anno 1991).
Va, di conseguenza, dichiarato ex lege che la moglie perde il cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Tanto premesso, si osserva quindi che il residuo thema decidendum attiene unicamente alla sussistenza o meno del diritto di a percepire da l'assegno di divorzio CP_1 Parte_1
e, in caso affermativo, alla sua quantificazione.
Ai fini d'interesse giova peraltro rimarcare che la domanda in oggetto è essenzialmente fondata sui presupposti fattuali per cui la stessa avrebbe risorse economiche insufficienti a far CP_1 fronte alle spese strettamente necessarie ad una vita decorosa e, ad un tempo, avrebbe derivato una siffatta condizione dai sacrifici compiuti, in termini di stabilità e remuneratività lavorativa, al pari dell'apporto anche patrimoniale sempre garantito personalmente al nucleo familiare e alla crescita dei figli.
La contraria posizione intesa al rigetto di tale domanda si fonda invece sugli assunti per cui CP_1 godrebbe ora di redditi da lavoro, anche superiori rispetto a quelli percepiti ai tempi della CP_1 separazione, senz'altro adeguati alle sue esigenze di vita e non avrebbe sacrificato alcunché in funzione della famiglia.
Così compendiati i termini controversi, la disposizione normativa di riferimento è senz'altro quella di cui all'art. 5 comma 6 L. n. 898/70 e, rispetto ad essa, non si ravvisano anzitutto ragioni per discostarsi dai criteri interpretativi e dai canoni applicativi delineati con la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del giorno 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Nel dare spiegazione a tale principio, in particolare, si è argomentato che il fondamento costituzionale dei criteri indicati nella stessa disposizione evoca e impone una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive che sia effettivamente fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo.
Tale verifica è poi da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dello stesso art. 5 comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio.
In altri termini, “il principio di solidarietà posto a base del riconoscimento del diritto impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari”.
E l'accertamento del giudice, si è rimarcato al riguardo, “non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto sull'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare”.
Come ancor più chiaramente spiegato in altri arresti dalla Suprema Corte, “…gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibrartice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale cosi come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi (artt. 2, 3 e 29 Cost.).
In conclusione “…la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro…”.
Dovendosi dare attuazione nella fattispecie ai superiori criteri esegetici e ai relativi canoni applicativi, può dirsi anzitutto acclarato che ha una condizione reddituale alquanto CP_1 debole e precaria che le consente al più, in via del tutto contingente e momentanea, di soddisfare esigenze personali sostanzialmente corrispondenti al minimo “vitale”.
Né il suo patrimonio è in grado di fornirle rassicurante garanzia.
Ella è infatti occupata a livello lavorativo in esecuzione del rapporto subordinato part-time presso l'esercizio “Blue bar” di Ramiola (PR) e, dal 22 giugno 2023, anche in forza del rapporto intermittente, o “a chiamata”, presso la società di ristorazione, con sede in Varsi (PR), denominata
“Monte Dosso di NI CA & C. s.n.c.”.
In conseguenza di siffatte lavorazioni ella beneficia ora, sia pure in virtù di una componente instabile ed estemporanea, di retribuzioni medie pari a poco più di Euro 1.000,00 lordi al mese, così come comprovato dalle movimentazioni del suo conto corrente bancario e dalla stessa dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023.
Né, come già osservato con il provvedimento del 24 aprile 2024, la prova per testimoni dedotta da parte ricorrente sulla circostanza di cui al capitolo 8) (rigettata nella relativa istanza) sarebbe in grado di dimostrare l'altrui percezione di redditi diversi da quelli già oggetto di evidenza documentale, anche perché limitata a individuare soltanto i giorni settimanali delle prestazioni svolte da presso l'impresa di ristorazione con sede in Varsi (PR). CP_1
Ancora, si evince dagli atti che la stessa proprietaria della casa sita in località Specchio (PR), CP_1 ha un'autovettura utilitaria e le sue liquidità di conto corrente sono inconsistenti.
Con i suddetti redditi, come ovvio, ella deve fare fronte alle imposte, ai costi per le utenze e per l'uso dell'automobile (funzionale, tra l'altro, agli spostamenti per ragioni lavorative). E ciò senza contare l'esposizione alla restituzione rateale del finanziamento contratto per la riparazione dell'automobile della figlia che, effettivamente, quest'ultima sta provvedendo a Per_2 compensare alla madre).
Ben diversa e più favorevole è invece la condizione reddituale e patrimoniale di , Parte_1 costantemente impiegato al lavoro presso la società Cedacri s.p.a. dal 1998, il quale ha dichiarato un reddito netto pari ad Euro 32.339,00 (Euro 2.694,92 al mese per dodici mensilità) quanto all'anno d'imposta 2023 e ha certificato la percezione di omologhe retribuzioni anche negli anni precedenti.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi risulta inoltre che egli è titolare di ulteriori proprietà immobiliari oltre a quella relativa alla casa in cui vive, in località AN DE RI (PR).
Le disponibilità di conto corrente documentate attestano, d'altra parte, un saldo attivo pari a circa Euro 30.000,00.
Se i dati così compendiati – né, per ragioni di età, può essere prospettato a vantaggio di CP_1 un ipotetico sviluppo professionale o un possibile incremento delle sue risorse retributive
[...] da diversa occupazione lavorativa – valgono a fondare una funzione prettamente assistenziale dell'assegno, altri elementi ne lasciano ampiamente sottendere un contenuto perequativo- compensativo.
A tale riguardo è anzitutto incontroverso che, nel corso dell'anno 1996 (ossia al compimento del terzo anno di età da parte del figlio ), l'interessata aveva cessato il suo rapporto lavorativo, a Per_1 tempo indeterminato e full time, che l'aveva dapprima impegnata come commessa presso il negozio di abbigliamento “Viani”, in Parma, e che, da tale tempo in poi, ella è stata impiegata (come ora) soltanto in lavorazioni part time.
Sotto altro aspetto, è poi pacifico che ha sempre messo a disposizione delle esigenze CP_1 della famiglia i propri esigui redditi.
Parte ricorrente ha allegato che tale contributo al mantenimento della famiglia, così come quello del marito, è stato pari al 50%.
In ogni caso, v'è prova documentale (cfr. nuovamente movimentazioni e saldi di conto corrente bancario) che, già al tempo della separazione, non era residuata in favore della resistente alcuna provvista monetaria.
Le prove orali assunte nel corso del procedimento hanno dato prova, poi, che , CP_1 proprio per il fatto di essere occupata a tempo parziale, ha profuso il suo diuturno impegno nell'accudimento e negli incombenti educativi della prole.
Valgono in tal senso le dichiarazioni rilasciate dalla figlia (in ciò genericamente riscontrata Per_2 dalla teste laddove ha affermato che ad occuparsi dei compiti scolastici suoi e del fratello Tes_3 era stata sempre la madre (rendendo pertanto recessive le generiche informazioni rese sul punto dall'amico di famiglia ) e che sempre costei si era adoperata in misura alquanto Testimone_4 prevalente ad accompagnarla alle attività extrascolastiche, quali i corsi di nuoto, pallavolo e tennis, oltre ad averla avviata, dalle elementari alle superiori, alle lezioni private trisettimanali volte a superare le diagnosticate lacune dovute alla dislessia e alla discalculia.
La stessa ha inoltre sostenuto il marito nel corso degli anni 2016-2017, ossia in occasione CP_1 della sua difficile esperienza legata all'assunzione di cocaina (cfr. deposizione della teste ). Tes_6
E' emerso, ancora, in termini univoci che , per almeno un decennio, si è occupata CP_1 quotidianamente dell'assistenza domiciliare ed extradomiciliare della suocera, in quanto affetta dalla sindrome di Alzheimer. E poco conta, ai fini d'interesse, che , sorella del ricorrente, abbia elargito liberalità Testimone_2 anche in denaro a titolo di gratitudine e riconoscimento per l'accudimento dell'anziana madre.
Sotto altro profilo, non risulta adeguatamente dimostrato che la cessazione dell'unità matrimoniale sia eventualmente derivata da un eventuale contegno infedele della convenuta e, per quanto più rileva, in nessun modo è emerso (anzi, è stato espressamente escluso, ma nemmeno è stata formulata specifica eccezione ex art. 5 comma 10 L. n. 898/70: cfr. deposizione del teste
[...]
) che abbia ora allacciato una nuova relazione more uxorio. Tes_7 CP_1
Tenuto conto di siffatte risultanze può pertanto ritenersi conclusivamente che le attuali compromissioni delle risorse economiche di senz'altro vulnerate nel dato CP_1 retributivo, nell'instabilità occupazionale e nello stesso aspetto previdenziale, sono senz'altro derivate dal sacrificio lavorativo e reddituale individuabile nella genetica cessazione del rapporto lavorativo a tempo pieno e indeterminato presso il negozio Viani di Parma.
A tale durevole privazione di un livello reddituale e contributivo maggiore, protrattasi dal 1996 al 2020 senza contrario volere del marito, ha corrisposto un suo continuo contributo nella realizzazione della vita familiare, non soltanto in termini strettamente patrimoniali, ma anche e soprattutto – e ciò in misura alquanto superiore a quella di , da sempre dedicatosi Parte_1 ad attività lavorativa a tempo pieno – in termini di crescita dei due figli ed di assistenza Per_1 Per_2 della suocera e di sostegno allo stesso coniuge.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, si ha dunque fondata ragione per accordare alla convenuta il diritto alla percezione di un assegno di divorzio.
Con riferimento alla relativa quantificazione, poi, ritiene il Collegio di poter ancorarsi al parametro di principio fissato dalla Suprema Corte (cfr. da ultima, sul punto, Cass., sez. 1, ord. n. 5605 del 28 febbraio 2020) secondo cui la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti (così come deve stimarsi per il caso di specie), non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo l'assegno di separazione, a differenza della funzione propria dell'assegno divorzile, la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Fermi restando i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione fino alla presente sentenza di divorzio, si ha quindi congruo motivo per attribuire ad il diritto di percepire, da CP_1 tale momento in poi, un assegno divorzile pari all'importo mensile di Euro 350,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Con riferimento alle regolamentazione delle spese di lite, infine, occorre dare conto di una soccombenza prevalente del ricorrente che induce a una compensazione, nella misura della metà, delle spese processuali, con conseguente condanna dello stesso alla rifusione, in Parte_1 favore di controparte, della restante metà, liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in AN DE RI (PR), il 12 ottobre 1991, come Parte_1 CP_1 da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune (atto n. 9, parte II, serie A, anno 1991);
- visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- a far tempo dalla presente sentenza sul vincolo matrimoniale – e fatta salva fino ad ora la disciplina derivante dal procedimento di separazione personale dei coniugi – pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere ad un assegno divorzile pari ad Euro 350,00 mensili, da CP_1 versarsi entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- compensa nella misura della metà le spese processuali e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento, in favore di , della restante metà, liquidata in Euro 1.905,00 per CP_1 compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Parma il 30 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2487/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Banchini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Reverberi CP_1
Meli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, depositando note scritte il 27 settembre 2024, ha precisato le conclusioni insistendo nelle domande già formulate nei seguenti termini: “voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge: 1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3 lett. b, della L. 1 dicembre 1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN RI il 12 ottobre 1991 fra il signor nato a [...] il [...] e la Parte_1 signora nata a [...] il [...] e conseguentemente ordinare all'ufficiale di CP_1 stato civile del Comune di AN di procedere alla annotazione della sentenza e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
2) Escludere ogni obbligo di mantenimento del Signor n favore della signora , dando atto Pt_1 CP_1 della insussistenza dei presupposti previsti dalla L. 898/1970; 3) Disporre che la moglie perda il cognome del marito;
4) condannare la Signora al pagamento delle spese processuali”; la CP_1 stessa parte ha altresì insistito per l'ammissione delle prove orali non ammesse e, segnatamente, di quelle riguardanti il cap. n. 8) della prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.; parte resistente, con le note scritte depositate lo stesso 27 settembre 2024, ha precisato le conclusioni chiedendo: “voglia l'Illustrissimo Tribunale di Parma, respinta ogni contraria deduzione ed istanza, previa declaratoria dei più opportuni provvedimenti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, così pronunciare: nel merito, in via principale: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN RI il 12 ottobre 1991 fra il signor nato a [...] il [...] Parte_1
e la signora nata a [...] il [...] e conseguentemente ordinare all'ufficiale CP_1 di stato civile del Comune di AN di procedere alla annotazione della sentenza e di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle comunicazioni di legge;
nel merito, in via riconvenzionale: dichiarare tenuto il signor a corrispondere alla Parte_1 signora a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 578,00 entro il giorno 10 CP_1 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dal mese di febbraio 2024. Con vittoria di spese, compenso e rimborso forfettario oltre iva e cpa di legge. Con ricusazione del contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove in quanto irrituali, tardive ed inammissibili”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5 luglio 2023 esponeva di avere celebrato matrimonio Parte_1 religioso con il 12 ottobre 1991, che dall'unione coniugale sono nati i figli ed CP_1 Per_1
(entrambi maggiorenni e divenuti indipendenti sotto il profilo economico), che questo Per_2
Tribunale, con decreto emesso il 18 agosto 2020, aveva omologato la separazione dei coniugi e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
Sulla base di tali premesse, e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedeva allora pronunciarsi sentenza dichiarativa della cessazione degli effettivi civili derivanti dal matrimonio concordatario, senza alcun obbligo di contribuzione monetaria in favore di controparte.
Depositando comparsa il 20 ottobre 2023, si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio
, aderendo alla domanda di cessazione del vincolo coniugale e chiedendo, in via CP_1 riconvenzionale, porsi a carico del ricorrente l'obbligo di versare a proprio vantaggio un assegno divorzile dell'importo mensile pari ad Euro 578,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat.
A sostegno di tale domanda rimarcava che, in esecuzione delle condizioni omologate, il marito si era fatto obbligo di versarle un assegno di mantenimento pari ad Euro 500,00 al mese e assumeva che, in seguito alla separazione, le proprie risorse non erano affatto migliorate, negando di svolgere attività lavorativa non dichiarata presso una pizzeria ubicata in Varsi (come contrariamente allegato da parte ricorrente) ed esponendo di avere dovuto far fronte alle spese della quotidianità domestica contraendo un finanziamento per Euro 5.304,51.
Sotto altro profilo, deduceva di avere estinto il rapporto lavorativo a tempo pieno che un tempo l'aveva occupata alle dipendenze del negozio “Viani” di via Gramsci, in Parma, e di essersi sempre impegnata poi in lavori part-time per potersi prendere cura della vita familiare, della crescita dei figli, dell'accudimento del marito nel suo percorso di recupero e anche dell'assistenza della suocera per circa dieci anni.
Con la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. del 31 ottobre 2023 ha chiesto il Parte_1 rigetto della riconvenzionale avversaria.
Per un verso, ha nuovamente valorizzato il secondo lavoro non dichiarato svolto continuativamente dalla moglie;
per altro verso, ha negato eventuali sacrifici patrimonialmente rilevanti sostenuti da costei nel corso della vita matrimoniale, peraltro assumendo che l'assistenza alla suocera le era stata ricompensata mediante dazioni monetarie per l'importo di Euro 1.000,00 al mese e pure con la dazione dell'indennità di accompagnamento.
Con la seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. parte resistente ha insistito nella propria domanda intesa alla percezione dell'assegno divorzile, confermando ogni allegazione e deduzione al riguardo, precisando di avere contribuito costantemente al ménage familiare mediante la concessione di risorse in denaro (proporzionalmente ai rispettivi redditi) maggiori rispetto al marito, allegando di essere stata ultimamente assunta con un contratto di lavoro “a chiamata” da “Monte Dosso di NI CA & C. s.n.c.” per compensi mensili non superiori ad Euro 200,00, rimarcando di essere soggetta a maggiori costi abitativi e di trasporto e di avere dovuto contrarre il finanziamento già documentato per sostenere i costi di riparazione dell'automobile della figlia Per_2
Depositata da parte ricorrente anche l'ultima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 21 novembre 2023 le parti, comparse personalmente, escludevano possibilità conciliative.
Il processo era quindi istruito con l'acquisizione di documenti e con l'assunzione di prove per testimoni, con l'escussione di , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e . Tes_5 Testimone_6 Testimone_7
Senza ulteriori incombenti, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e depositavano in seguito comparse conclusionali e memorie di replica.
Indi, all'udienza del 19 novembre 2024, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
*****
Va anzitutto accolta la domanda formulata dalle parti finalizzata all'estinzione del vincolo coniugale.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati consensualmente per effetto del menzionato decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 18 agosto 2020 e sono trascorsi più di sei mesi dalla precedente udienza presidenziale (del 14 luglio 2020) senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto evincibile dalle incontroverse circostanze allegate in atti.
Tenuto conto del ragguardevole tempo decorso dalla separazione e anche alla stregua di quanto dichiarato espressamente dalle parti, ancora, è evidente che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in AN DE RI (PR), il 12 Parte_1 CP_1 ottobre 1991, come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune (atto n. 9, parte II, serie A, anno 1991).
Va, di conseguenza, dichiarato ex lege che la moglie perde il cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Tanto premesso, si osserva quindi che il residuo thema decidendum attiene unicamente alla sussistenza o meno del diritto di a percepire da l'assegno di divorzio CP_1 Parte_1
e, in caso affermativo, alla sua quantificazione.
Ai fini d'interesse giova peraltro rimarcare che la domanda in oggetto è essenzialmente fondata sui presupposti fattuali per cui la stessa avrebbe risorse economiche insufficienti a far CP_1 fronte alle spese strettamente necessarie ad una vita decorosa e, ad un tempo, avrebbe derivato una siffatta condizione dai sacrifici compiuti, in termini di stabilità e remuneratività lavorativa, al pari dell'apporto anche patrimoniale sempre garantito personalmente al nucleo familiare e alla crescita dei figli.
La contraria posizione intesa al rigetto di tale domanda si fonda invece sugli assunti per cui CP_1 godrebbe ora di redditi da lavoro, anche superiori rispetto a quelli percepiti ai tempi della CP_1 separazione, senz'altro adeguati alle sue esigenze di vita e non avrebbe sacrificato alcunché in funzione della famiglia.
Così compendiati i termini controversi, la disposizione normativa di riferimento è senz'altro quella di cui all'art. 5 comma 6 L. n. 898/70 e, rispetto ad essa, non si ravvisano anzitutto ragioni per discostarsi dai criteri interpretativi e dai canoni applicativi delineati con la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del giorno 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Nel dare spiegazione a tale principio, in particolare, si è argomentato che il fondamento costituzionale dei criteri indicati nella stessa disposizione evoca e impone una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive che sia effettivamente fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo.
Tale verifica è poi da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dello stesso art. 5 comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio.
In altri termini, “il principio di solidarietà posto a base del riconoscimento del diritto impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari”.
E l'accertamento del giudice, si è rimarcato al riguardo, “non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto sull'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare”.
Come ancor più chiaramente spiegato in altri arresti dalla Suprema Corte, “…gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibrartice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale cosi come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi (artt. 2, 3 e 29 Cost.).
In conclusione “…la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro…”.
Dovendosi dare attuazione nella fattispecie ai superiori criteri esegetici e ai relativi canoni applicativi, può dirsi anzitutto acclarato che ha una condizione reddituale alquanto CP_1 debole e precaria che le consente al più, in via del tutto contingente e momentanea, di soddisfare esigenze personali sostanzialmente corrispondenti al minimo “vitale”.
Né il suo patrimonio è in grado di fornirle rassicurante garanzia.
Ella è infatti occupata a livello lavorativo in esecuzione del rapporto subordinato part-time presso l'esercizio “Blue bar” di Ramiola (PR) e, dal 22 giugno 2023, anche in forza del rapporto intermittente, o “a chiamata”, presso la società di ristorazione, con sede in Varsi (PR), denominata
“Monte Dosso di NI CA & C. s.n.c.”.
In conseguenza di siffatte lavorazioni ella beneficia ora, sia pure in virtù di una componente instabile ed estemporanea, di retribuzioni medie pari a poco più di Euro 1.000,00 lordi al mese, così come comprovato dalle movimentazioni del suo conto corrente bancario e dalla stessa dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023.
Né, come già osservato con il provvedimento del 24 aprile 2024, la prova per testimoni dedotta da parte ricorrente sulla circostanza di cui al capitolo 8) (rigettata nella relativa istanza) sarebbe in grado di dimostrare l'altrui percezione di redditi diversi da quelli già oggetto di evidenza documentale, anche perché limitata a individuare soltanto i giorni settimanali delle prestazioni svolte da presso l'impresa di ristorazione con sede in Varsi (PR). CP_1
Ancora, si evince dagli atti che la stessa proprietaria della casa sita in località Specchio (PR), CP_1 ha un'autovettura utilitaria e le sue liquidità di conto corrente sono inconsistenti.
Con i suddetti redditi, come ovvio, ella deve fare fronte alle imposte, ai costi per le utenze e per l'uso dell'automobile (funzionale, tra l'altro, agli spostamenti per ragioni lavorative). E ciò senza contare l'esposizione alla restituzione rateale del finanziamento contratto per la riparazione dell'automobile della figlia che, effettivamente, quest'ultima sta provvedendo a Per_2 compensare alla madre).
Ben diversa e più favorevole è invece la condizione reddituale e patrimoniale di , Parte_1 costantemente impiegato al lavoro presso la società Cedacri s.p.a. dal 1998, il quale ha dichiarato un reddito netto pari ad Euro 32.339,00 (Euro 2.694,92 al mese per dodici mensilità) quanto all'anno d'imposta 2023 e ha certificato la percezione di omologhe retribuzioni anche negli anni precedenti.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi risulta inoltre che egli è titolare di ulteriori proprietà immobiliari oltre a quella relativa alla casa in cui vive, in località AN DE RI (PR).
Le disponibilità di conto corrente documentate attestano, d'altra parte, un saldo attivo pari a circa Euro 30.000,00.
Se i dati così compendiati – né, per ragioni di età, può essere prospettato a vantaggio di CP_1 un ipotetico sviluppo professionale o un possibile incremento delle sue risorse retributive
[...] da diversa occupazione lavorativa – valgono a fondare una funzione prettamente assistenziale dell'assegno, altri elementi ne lasciano ampiamente sottendere un contenuto perequativo- compensativo.
A tale riguardo è anzitutto incontroverso che, nel corso dell'anno 1996 (ossia al compimento del terzo anno di età da parte del figlio ), l'interessata aveva cessato il suo rapporto lavorativo, a Per_1 tempo indeterminato e full time, che l'aveva dapprima impegnata come commessa presso il negozio di abbigliamento “Viani”, in Parma, e che, da tale tempo in poi, ella è stata impiegata (come ora) soltanto in lavorazioni part time.
Sotto altro aspetto, è poi pacifico che ha sempre messo a disposizione delle esigenze CP_1 della famiglia i propri esigui redditi.
Parte ricorrente ha allegato che tale contributo al mantenimento della famiglia, così come quello del marito, è stato pari al 50%.
In ogni caso, v'è prova documentale (cfr. nuovamente movimentazioni e saldi di conto corrente bancario) che, già al tempo della separazione, non era residuata in favore della resistente alcuna provvista monetaria.
Le prove orali assunte nel corso del procedimento hanno dato prova, poi, che , CP_1 proprio per il fatto di essere occupata a tempo parziale, ha profuso il suo diuturno impegno nell'accudimento e negli incombenti educativi della prole.
Valgono in tal senso le dichiarazioni rilasciate dalla figlia (in ciò genericamente riscontrata Per_2 dalla teste laddove ha affermato che ad occuparsi dei compiti scolastici suoi e del fratello Tes_3 era stata sempre la madre (rendendo pertanto recessive le generiche informazioni rese sul punto dall'amico di famiglia ) e che sempre costei si era adoperata in misura alquanto Testimone_4 prevalente ad accompagnarla alle attività extrascolastiche, quali i corsi di nuoto, pallavolo e tennis, oltre ad averla avviata, dalle elementari alle superiori, alle lezioni private trisettimanali volte a superare le diagnosticate lacune dovute alla dislessia e alla discalculia.
La stessa ha inoltre sostenuto il marito nel corso degli anni 2016-2017, ossia in occasione CP_1 della sua difficile esperienza legata all'assunzione di cocaina (cfr. deposizione della teste ). Tes_6
E' emerso, ancora, in termini univoci che , per almeno un decennio, si è occupata CP_1 quotidianamente dell'assistenza domiciliare ed extradomiciliare della suocera, in quanto affetta dalla sindrome di Alzheimer. E poco conta, ai fini d'interesse, che , sorella del ricorrente, abbia elargito liberalità Testimone_2 anche in denaro a titolo di gratitudine e riconoscimento per l'accudimento dell'anziana madre.
Sotto altro profilo, non risulta adeguatamente dimostrato che la cessazione dell'unità matrimoniale sia eventualmente derivata da un eventuale contegno infedele della convenuta e, per quanto più rileva, in nessun modo è emerso (anzi, è stato espressamente escluso, ma nemmeno è stata formulata specifica eccezione ex art. 5 comma 10 L. n. 898/70: cfr. deposizione del teste
[...]
) che abbia ora allacciato una nuova relazione more uxorio. Tes_7 CP_1
Tenuto conto di siffatte risultanze può pertanto ritenersi conclusivamente che le attuali compromissioni delle risorse economiche di senz'altro vulnerate nel dato CP_1 retributivo, nell'instabilità occupazionale e nello stesso aspetto previdenziale, sono senz'altro derivate dal sacrificio lavorativo e reddituale individuabile nella genetica cessazione del rapporto lavorativo a tempo pieno e indeterminato presso il negozio Viani di Parma.
A tale durevole privazione di un livello reddituale e contributivo maggiore, protrattasi dal 1996 al 2020 senza contrario volere del marito, ha corrisposto un suo continuo contributo nella realizzazione della vita familiare, non soltanto in termini strettamente patrimoniali, ma anche e soprattutto – e ciò in misura alquanto superiore a quella di , da sempre dedicatosi Parte_1 ad attività lavorativa a tempo pieno – in termini di crescita dei due figli ed di assistenza Per_1 Per_2 della suocera e di sostegno allo stesso coniuge.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, si ha dunque fondata ragione per accordare alla convenuta il diritto alla percezione di un assegno di divorzio.
Con riferimento alla relativa quantificazione, poi, ritiene il Collegio di poter ancorarsi al parametro di principio fissato dalla Suprema Corte (cfr. da ultima, sul punto, Cass., sez. 1, ord. n. 5605 del 28 febbraio 2020) secondo cui la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti (così come deve stimarsi per il caso di specie), non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo l'assegno di separazione, a differenza della funzione propria dell'assegno divorzile, la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Fermi restando i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione fino alla presente sentenza di divorzio, si ha quindi congruo motivo per attribuire ad il diritto di percepire, da CP_1 tale momento in poi, un assegno divorzile pari all'importo mensile di Euro 350,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Con riferimento alle regolamentazione delle spese di lite, infine, occorre dare conto di una soccombenza prevalente del ricorrente che induce a una compensazione, nella misura della metà, delle spese processuali, con conseguente condanna dello stesso alla rifusione, in Parte_1 favore di controparte, della restante metà, liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in AN DE RI (PR), il 12 ottobre 1991, come Parte_1 CP_1 da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune (atto n. 9, parte II, serie A, anno 1991);
- visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- a far tempo dalla presente sentenza sul vincolo matrimoniale – e fatta salva fino ad ora la disciplina derivante dal procedimento di separazione personale dei coniugi – pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere ad un assegno divorzile pari ad Euro 350,00 mensili, da CP_1 versarsi entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- compensa nella misura della metà le spese processuali e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento, in favore di , della restante metà, liquidata in Euro 1.905,00 per CP_1 compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Parma il 30 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto