CASS
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2024, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CE ER LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avvocato DI AG, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16 gennaio 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di ER LO CE per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 ed ha rideterminato la pena, Penale Sent. Sez. 3 Num. 2057 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 14/11/2023 riducendola, in un anno di reclusione, con esclusione della recidiva e concessione del beneficio della sospensione condizionale. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, ER LO CE, nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della "Onelog System s.r.l. in liquidazione", avrebbe omesso di versare, entro il termine del 27 dicembre 2016, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anno 2015, ed ammontante alla somma di 328.109,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe ER LO CE, con atto sottoscritto dall'avvocato DI AG, articolando due motivi, preceduti da una descrizione dei fatti e dello svolgimento del processo in primo grado e in appello. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 431, 191 e 234 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta utilizzabilità della comunicazione della notizia di reato e degli atti ad essa allegati. Si deduce che gli atti acquisiti - comunicazione della notizia di reato, visura camerale della società, certificazione 770 della "Onelog System in liquidazione" e dichiarazione IVA del 2016 in relazione all'anno 2015 - sono inutilizzabili perché non rientrano tra quelli previsti dall'art. 431 cod. proc. pen., e sono stati inoltre ammessi dal giudice al fascicolo per il dibattimento nonostante la tempestiva opposizione del difensore all'udienza del 6 luglio 2021. Si precisa che la nota di comunicazione della notizia di reato deve essere qualificata come denuncia e si aggiunge che nessun teste è stato citato o escusso a dibattimento. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 40, secondo comma, 42 e 43 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di omesso versamento di IVA. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'impossibilità per l'imputato di adempiere, segnalata dalla difesa. Si segnala che, come rappresentato alla Corte d'appello, la società "Onelog System s.r.l." era in stato di liquidazione da oltre un anno, precisamente dal 23 giugno 2015, e che l'imputato era stato nominato liquidatore solo nel luglio 2016, ossia a ridosso della scadenza dell'obbligo di pagamento penalmente sanzionato. Si rappresenta, poi, che l'omesso accantonamento delle somme dovute a titolo di IVA al momento della percezione dei corrispettivi per le prestazioni non era riferibile al liquidatore: i corrispettivi erano relativi al 2015, mentre l'imputato era stato nominato liquidatore nel luglio 2016; di conseguenza, egli non aveva mai avuto a disposizione le somme necessarie per effettuare i versamenti all'RI. Si 2 aggiunge, quindi, che, nel momento in cui l'imputato ha assunto la carica di liquidatore, la società era del tutto priva di liquidità e non aveva accesso al credito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'utilizzabilità degli elementi acquisiti, deducendo che gli stessi non appartengono alle tipologie previste dall'art. 431 cod. proc. pen. 2.1. Innanzitutto, va precisato che, secondo un principio generale, espresso sin da epoca risalente, di poco successiva all'entrata in vigore del codice di rito del 1988, ai fini dell'ammissione delle prove documentali sono necessarie due condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento;
b) che lo stesso oggetto della documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento (così Sez. 5, n. 6887 del 13/04/1999, Gianferrari, Rv. 213606-01). In applicazione di questo principio generale sono da ritenersi acquisibili come prove documentali sia le dichiarazioni fiscali rese dal contribuente (cfr., in questo senso, implicitamente, ma inequivocabilmente, anche Sez. U, n. 24782 del 22/03/2018, Macerata, Rv. 272801-01, con riferimento al Mod. 770), sia gli atti amministrativi di accertamento compiuti dai competenti uffici finanziari (così, tra le tantissime, in generale, Sez. 4, n. 4705 del 15/11/2016, dep. 2017, De Vanni, Rv. 268999-01, nonché, con riguardo al processo verbale di constatazione, Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131-01). 2.2. Nella specie, la sentenza impugnata ha fondato il suo giudizio sulla dichiarazione ai fini IVA presentata per conto della società "Onelog System s.r.l." relativamente all'anno 2015, dal cui quadro VL risulta il debito in contestazione, pari a 328.109,00 euro, e sugli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria, tra i quali la comunicazione alla precisata società dell'accertamento, da parte degli uffici dell'RI, del mancato versamento dell'IVA alla data del 3 aprile 2018 (data di elaborazione del documento). Gli atti indicati, per quanto esposto in precedenza al § 2.1, sono sicuramente qualificabili come documenti a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., e quindi, sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per la decisione. Per completezza, deve aggiungersi che gli atti indicati sono sicuramente idonei, anche in concreto, a dare dimostrazione dell'imposta dovuta e dell'omesso versamento della stessa, stante l'assenza di qualunque specifico elemento di 3 segno diverso o comunque tale da ingenerare dubbi sulla loro genuinità, attendibilità e concludenza. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza del dolo, deducendo che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'impossibilità di adempiere da parte dell'imputato, in particolare perché lo stesso era stato nominato legale rappresentante della "Onelog System s.r.l." in prossimità della scadenza, e già allora la stessa era priva di liquidità e non aveva accesso al credito. Innanzitutto, va premesso che, come precisato da una recente decisione, risponde del delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 il liquidatore di società di capitali subentrato dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, che ometta di versare all'RI le somme dovute sulla base della dichiarazione, non trovando applicazione le limitazioni fissate dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che fa espresso riferimento alle sole imposte sui redditi e non esclude implicitamente la riferibilità al liquidatore dell'art. 10-ter citato, disciplinando esclusivamente la fase della riscossione tributaria dell'obbligazione solidale, di natura civilistica, di quest'ultimo per il pagamento dei tributi non versati (così Sez. 3, n. 20188 del 12/02/2021, Gianotti, Rv. 281340-01). Ciò posto, va data applicazione al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, d.lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'RI le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (così, tra le tante, Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882-01, e Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014, Decataldo, Rv. 260390-01; cfr. inoltre, Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013, dep. 2014, Stocco, Rv. 259092-01, la quale ha escluso che tale tipo di addebito abbia carattere "colposo", attesa la particolare semplicità delle verifiche che avrebbero consentito di appurare l'incombenza dell'obbligo tributario). Nella specie, peraltro, l'attuale ricorrente non ha nemmeno allegato di aver assunto la carica senza aver effettuato le verifiche in ordine ai debiti fiscali dal cui inadempimento dipende la sua penale responsabilità. Né, d'altro canto, egli, a fronte della assenza di liquidità e del rifiuto di i.._) ! concessione di crediti da parte delle banche, può ritenersi impossibilitato a ' 4 prendere iniziative utili ad escludere la propria responsabilità, perché avrebbe potuto anche, ben prima della scadenza penalmente sanzionata, chiedere la dichiarazione di fallimento della società. Invero, come già precisato dalla giurisprudenza, non risponde del reato di omesso versamento di IVA persino chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento (così, ad esempio, Sez. 3, n. 53158 del 02/07/2014, Lombardi, Rv. 261596-01, con specifico riguardo alla sopravvenienza di una dichiarazione di fallimento). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14/11/2023 Il Consigliere estensore Il PreSídente
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avvocato DI AG, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16 gennaio 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di ER LO CE per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 ed ha rideterminato la pena, Penale Sent. Sez. 3 Num. 2057 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 14/11/2023 riducendola, in un anno di reclusione, con esclusione della recidiva e concessione del beneficio della sospensione condizionale. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, ER LO CE, nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della "Onelog System s.r.l. in liquidazione", avrebbe omesso di versare, entro il termine del 27 dicembre 2016, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anno 2015, ed ammontante alla somma di 328.109,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe ER LO CE, con atto sottoscritto dall'avvocato DI AG, articolando due motivi, preceduti da una descrizione dei fatti e dello svolgimento del processo in primo grado e in appello. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 431, 191 e 234 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta utilizzabilità della comunicazione della notizia di reato e degli atti ad essa allegati. Si deduce che gli atti acquisiti - comunicazione della notizia di reato, visura camerale della società, certificazione 770 della "Onelog System in liquidazione" e dichiarazione IVA del 2016 in relazione all'anno 2015 - sono inutilizzabili perché non rientrano tra quelli previsti dall'art. 431 cod. proc. pen., e sono stati inoltre ammessi dal giudice al fascicolo per il dibattimento nonostante la tempestiva opposizione del difensore all'udienza del 6 luglio 2021. Si precisa che la nota di comunicazione della notizia di reato deve essere qualificata come denuncia e si aggiunge che nessun teste è stato citato o escusso a dibattimento. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 40, secondo comma, 42 e 43 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di omesso versamento di IVA. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'impossibilità per l'imputato di adempiere, segnalata dalla difesa. Si segnala che, come rappresentato alla Corte d'appello, la società "Onelog System s.r.l." era in stato di liquidazione da oltre un anno, precisamente dal 23 giugno 2015, e che l'imputato era stato nominato liquidatore solo nel luglio 2016, ossia a ridosso della scadenza dell'obbligo di pagamento penalmente sanzionato. Si rappresenta, poi, che l'omesso accantonamento delle somme dovute a titolo di IVA al momento della percezione dei corrispettivi per le prestazioni non era riferibile al liquidatore: i corrispettivi erano relativi al 2015, mentre l'imputato era stato nominato liquidatore nel luglio 2016; di conseguenza, egli non aveva mai avuto a disposizione le somme necessarie per effettuare i versamenti all'RI. Si 2 aggiunge, quindi, che, nel momento in cui l'imputato ha assunto la carica di liquidatore, la società era del tutto priva di liquidità e non aveva accesso al credito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'utilizzabilità degli elementi acquisiti, deducendo che gli stessi non appartengono alle tipologie previste dall'art. 431 cod. proc. pen. 2.1. Innanzitutto, va precisato che, secondo un principio generale, espresso sin da epoca risalente, di poco successiva all'entrata in vigore del codice di rito del 1988, ai fini dell'ammissione delle prove documentali sono necessarie due condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento;
b) che lo stesso oggetto della documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento (così Sez. 5, n. 6887 del 13/04/1999, Gianferrari, Rv. 213606-01). In applicazione di questo principio generale sono da ritenersi acquisibili come prove documentali sia le dichiarazioni fiscali rese dal contribuente (cfr., in questo senso, implicitamente, ma inequivocabilmente, anche Sez. U, n. 24782 del 22/03/2018, Macerata, Rv. 272801-01, con riferimento al Mod. 770), sia gli atti amministrativi di accertamento compiuti dai competenti uffici finanziari (così, tra le tantissime, in generale, Sez. 4, n. 4705 del 15/11/2016, dep. 2017, De Vanni, Rv. 268999-01, nonché, con riguardo al processo verbale di constatazione, Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131-01). 2.2. Nella specie, la sentenza impugnata ha fondato il suo giudizio sulla dichiarazione ai fini IVA presentata per conto della società "Onelog System s.r.l." relativamente all'anno 2015, dal cui quadro VL risulta il debito in contestazione, pari a 328.109,00 euro, e sugli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria, tra i quali la comunicazione alla precisata società dell'accertamento, da parte degli uffici dell'RI, del mancato versamento dell'IVA alla data del 3 aprile 2018 (data di elaborazione del documento). Gli atti indicati, per quanto esposto in precedenza al § 2.1, sono sicuramente qualificabili come documenti a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., e quindi, sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per la decisione. Per completezza, deve aggiungersi che gli atti indicati sono sicuramente idonei, anche in concreto, a dare dimostrazione dell'imposta dovuta e dell'omesso versamento della stessa, stante l'assenza di qualunque specifico elemento di 3 segno diverso o comunque tale da ingenerare dubbi sulla loro genuinità, attendibilità e concludenza. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza del dolo, deducendo che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'impossibilità di adempiere da parte dell'imputato, in particolare perché lo stesso era stato nominato legale rappresentante della "Onelog System s.r.l." in prossimità della scadenza, e già allora la stessa era priva di liquidità e non aveva accesso al credito. Innanzitutto, va premesso che, come precisato da una recente decisione, risponde del delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 il liquidatore di società di capitali subentrato dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, che ometta di versare all'RI le somme dovute sulla base della dichiarazione, non trovando applicazione le limitazioni fissate dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che fa espresso riferimento alle sole imposte sui redditi e non esclude implicitamente la riferibilità al liquidatore dell'art. 10-ter citato, disciplinando esclusivamente la fase della riscossione tributaria dell'obbligazione solidale, di natura civilistica, di quest'ultimo per il pagamento dei tributi non versati (così Sez. 3, n. 20188 del 12/02/2021, Gianotti, Rv. 281340-01). Ciò posto, va data applicazione al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, d.lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'RI le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (così, tra le tante, Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882-01, e Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014, Decataldo, Rv. 260390-01; cfr. inoltre, Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013, dep. 2014, Stocco, Rv. 259092-01, la quale ha escluso che tale tipo di addebito abbia carattere "colposo", attesa la particolare semplicità delle verifiche che avrebbero consentito di appurare l'incombenza dell'obbligo tributario). Nella specie, peraltro, l'attuale ricorrente non ha nemmeno allegato di aver assunto la carica senza aver effettuato le verifiche in ordine ai debiti fiscali dal cui inadempimento dipende la sua penale responsabilità. Né, d'altro canto, egli, a fronte della assenza di liquidità e del rifiuto di i.._) ! concessione di crediti da parte delle banche, può ritenersi impossibilitato a ' 4 prendere iniziative utili ad escludere la propria responsabilità, perché avrebbe potuto anche, ben prima della scadenza penalmente sanzionata, chiedere la dichiarazione di fallimento della società. Invero, come già precisato dalla giurisprudenza, non risponde del reato di omesso versamento di IVA persino chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento (così, ad esempio, Sez. 3, n. 53158 del 02/07/2014, Lombardi, Rv. 261596-01, con specifico riguardo alla sopravvenienza di una dichiarazione di fallimento). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14/11/2023 Il Consigliere estensore Il PreSídente