Articolo 543 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 539Articolo 541
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9 ottobre 2010
Art. 543. Contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma 1. I contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate possono prevedere che nel corso dell'esecuzione siano individuate ulteriori particolari prestazioni e forniture di materiali, da eseguire per soddisfare necessita' urgenti e imprevedibili. 2. Le prestazioni e le forniture di cui al comma 1, fermo restando l'importo complessivo del contratto, non possono in ogni caso eccedere il quinto di detto importo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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