Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 19 marzo 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 10501/22
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Antonina Tamburello per parte opponente e l'avv. Maria Sclafani in sostituzione dell'avv. Marco Pesenti per l'opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13.10, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonina Tamburello
( per procura in atti Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria,
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_2 P.IVA_2
in atti) dall'avv. Marco Pesenti ( Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1832/2021
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la presente opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1832/21 del Tribunale di Palermo;
2) condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente, che liquida in € 2.314,50, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata. In sintesi con atto di citazione regolarmente notificato
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_2
1832/2021 del 13 aprile 2021, emesso in suo danno, ad istanza della
[...]
per il pagamento della somma di € 5.777,50, oltre interessi, CP_1
spese e compensi della fase monitoria, credito che troverebbe origine in un
“contratto di carta di credito revolving” già intrattenuto da
[...]
con AGOS Ducato S.p.A., e ceduto dalla detta Banca alla Parte_1 [...]
CP_1
L'opponente ha sollecitato la revoca del decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente la prescrizione dell'invocato credito e da ultimo il difetto di legittimazione attiva della cessionaria.
Passando al merito, in punto di diritto è opportuno premettere che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
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Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, il decreto ingiuntivo n. 1832/21 è stato emesso dietro presentazione del citato contratto.
A fronte di ciò, e dell'allegazione relativa ad credito residuo dovuto,
l'opponente ha preliminarmente contestato l'intervenuta prescrizione del credito.
Per quanto attiene alla sollevata prescrizione del credito, non risulta l'avvenuta interruzione mediante le missive che non risultano consegnate al destinatario. Così come gli atti giudiziari che ne sono conseguiti.
Dovendosi ricondurre la vicenda ad un'ipotesi di azione di prescrizione in caso di mutuo/finanziamento, in armonia agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, va considerato che la rateizzazione dell'unico debito derivante dal finanziamento a mezzo carta revolving in più versamenti periodici di un determinato importo non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori. Con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione coinciderebbe con la chiusura del mutuo a seguito del pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento.
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Dunque, per il diritto di credito della banca, è da escludere che al contratto di mutuo sia applicabile l'art. 2948 n. 4 c.c. che prevede la prescrizione quinquennale.
Al contratto, rimane pertanto applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., vd. Cass., 30 agosto 201, Sez. III, n.
17798.
Ma l'opposta non ha dato prova di avere recapitato alcuna missiva nel prescritto termine decennale.
Passando all'ulteriore contestazione.
Osserva il Tribunale che l'Istituto di credito opposto ha assunto di essere titolare dei crediti azionati per averli acquistati a seguito di una cessione in blocco pro soluto dalla AGOS Ducato, ma a supporto di quanto affermato ha allegato soltanto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dal quale risulta esserci stata una cessione di crediti deteriorati, tale ciò, tuttavia, non consente di acclarare che il credito per cui è causa fosse compreso tra quelli ceduti.
L'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, contiene un generico riferimento ai crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti")
e derivanti dai contratti di finanziamento e dai contratti di conto corrente ivi indicati;
richiama, dunque, il contratto di cessione, ma non indica specificatamente i crediti oggetto della cessione. Ora, sebbene il secondo comma dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 in materia di cartolarizzazione dei crediti, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti
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dei rapporti acquisiti, tuttavia, ciò non esime colui che si afferma successore della parte titolare originaria di fornire la prova documentale della sua legittimazione (Cassazione 2 marzo 2016, n 4116). Nel caso di specie, quindi, l'opposta per dimostrare l'effettività della cessione, avrebbe dovuto allegare copia del contratto di cessione, circostanza che non è avvenuta. E' principio generale, infatti, che un negozio di cessione affinché sia opponibile, debba contenere gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta, benché non sia necessaria o rilevante la sua accettazione. Tali elementi possono ricavarsi solamente dal contratto di cessione stesso.
Come chiaramente affermato dalla Cassazione, la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Corte di Cassazione sezione terza 13.09.2018 n. 22268;
Cassazione sez. terza n.2780/2019). L'opposta, invece, si è limitata ad allegare copia dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, elemento sufficiente a dare notizia dell'acquisto in blocco e ad esonerarla dalla notificazione ma non ha dimostrato, come avrebbe dovuto, l'avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa.
In assenza della copia del contratto di cessione definitivo e debitamente sottoscritto dalle parti contraenti, contenente l'elenco delle posizioni cedute. Peraltro nel caso di specie non è stata data prova altrimenti della comunicazione della cessione all'odierno opponente stante il mancato recapito delle missive allo stesso indirizzate.
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Consegue che in assenza della prova della titolarità del credito azionato in monitorio, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In base al principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n.
1977/1983) – l'opposta va condannata al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014.
Palermo, 19 marzo 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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