Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. 2705 anno2023 verbale di udienza ex art. 281 sexies cpc
TRIBUNALE DI SAVONA – SEZIONE CIVILE
Il 21 febbraio 2025 nanti al giudice dr. Alberto Princiotta, sono comparsi per la parte attrice l' avv. MATTEI GIANFRANCO sostituito dall' avv Parte_1
Andrea Calli, per la parte convenuta è presente l' avv. Francesco Controparte_1
Ruffino in sostituzione dell'avv. Michel' Angelo. L' avvocato Francesco Ruffino in sostituzione odierna dell'avvocato Michel'Angelo Piccinini insiste nelle difese come in atti e contesta tutto quanto ex adverso eccepito e verbalizzato. In particolare, l'avv. Ruffino rileva che: In punto an debeatur
- NON è stata fornita prova del fatto storico nemmeno per testi con la rogatoria internazionale;
- NON vi è la prova che la sia caduta per via della manovra del furgone Pt_2
perché il teste NON ha visto il momento dell'asserito impatto come dallo stesso dichiarato
(capitolo n. 4 rogatoria);
- NON vi è alcuna prova che il conducente del furgone della abbia CP_2
soccorso la Pt_2
- NON sono prodotte fotogrammi nell'immediatezza del presunto fatto ma solo fotografie scattate successivamente dei danni al casco, agli occhiali da sole, alla bici;
- NON è MAI intervenuta la forza pubblica quindi NON esiste un verbale di intervento della stessa;
- La CTU espletata NON ha provato nè il fatto storico né tantomeno la responsabilità della convenuta: ad ogni buon conto la CTU come noto non è un mezzo di prova in senso stretto.
In punto quantum debeatur la controparte non è stata in grado di indicare la cifra corretta del quantum richiesto;
nella denegata e non certo creduta ipotesi di condanna della convenuta, il quantum dovrà rifarsi alle risultanze peritali.
Pertanto, l'avv. Ruffino ritiene che la domanda della sig.ra vada rigettata Pt_2
con vittoria delle spese di lite.
È presente altresì il dr. funzionario dell' ufficio per il processo. Testimone_1
1
Il giudice, come da calendario del processo, procede alla trattazione orale del giudizio ed i procuratori delle parti, richiamandosi anche agli atti precedentemente depositati, discutono la causa promossa da: assistita dall' avvocato Parte_1
MATTEI GIANFRANCO nei confronti di: codice fiscale Controparte_3
convenuta contumace e nei confronti della parte convenuta P.IVA_1 Controparte_1 assistita dall' avv Michel' Angelo Piccinini
[...]
oggetto della causa : lesione personale
Il giudice Alberto Princiotta pronuncia la seguente sentenza con motivazione contestuale dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Conclusioni assunte delle parti
.- RI BE
1. In via principale: Accertarsi la responsabilità esclusiva del conducente dell'automezzo targato FR975PC di proprietà della convenuta nella Controparte_3
causazione del sinistro de quo e condannarsi conseguentemente ambedue le parti convenute in solido tra loro a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice a causa del sinistro de quo, mediante pagamento della somma complessiva di € 28.115,50, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU medico-legale, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente al giorno del saldo effettivo, con il carico di spese ed onorari di giudizio;
il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva.
.- : Controparte_1
In via principale Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto nonché non provata per tutte le ragioni di cui in narrativa, con vittoria delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
2 In via di subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, accertato il concorso di responsabilità delle parti, limitare l'eventuale condanna di sulla base di detto concorso, con vittoria Controparte_1
delle spese di giudizi , oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
In ogni caso Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del giusto e del CP_1
provato.
Con vittoria delle spese di lite oltre spese generali, IVA e CPA.
in fatto ed in diritto
( cittadina germanica non in possesso di codice fiscale italiano) ha Parte_3
convenuto in giudizio la società e la Cattolica di assicurazione spa Controparte_3 CP_4 chiedendo i risarcimento dei danni riportati a seguito dell' investimento subito.
A sostegno della domanda assumeva:
.- era rimasta coinvolta l' 1 ottobre 2022 in un sinistro stradale con un autocarro di proprietà della mentre percorreva in bicicletta la strada tra Cervo ed Controparte_3
Andora provenendo da Cervo e con direzione Marina di Andora;
.- a causa dell'urto con l'articolato era caduta a terra;
.- successivamente era stata trasportata all'ospedale di Imperia ove le era stata riscontrata fratture con prognosi di 50 giorni;
.- rientrata in Germania era stata ricoverata presso un ospedale tedesco;
.- aveva chiesto risarcimento del danno alla la quale indicava Controparte_3
come propria assicurazione la;
CP_4 Controparte_5
.- quest' ultima, tuttavia, aveva respinto ogni richiesta di risarcimento danni assumendo l' estraneità della propria assicurata.
Nella contumacia della la (subentrata alla Controparte_3 Controparte_1
società ) ha resistito alle domande assumendone l' Controparte_5
infondatezza.
La vertenza è stata istruita documentalmente, con audizione di un teste attoreo e l' esecuzione di una consulenza medico legale affidata al dr. Per_1
3 Disposta la trattazione orale, il processo è stato rinviato con termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Oggi le parti hanno discusso la causa richiamandosi anche agli atti ed è stata emessa la presente sentenza che previa lettura è stata allegata al verbale di udienza.
II.- La domanda è fondata risultando confermata la dinamica del sinistro come indicata in citazione.
Nonostante le osservazioni ancora oggi indicate a verbale dalla Assicurazione convenuta, l' evento danno oggetto di causa ascrivibile alla risulta provato CP_3 considerando la deposizione resa dal teste oculare Quest' ultimo, infatti, Testimone_2
è stato ritualmente sentito a mezzo di rogatoria internazionale, ha riscontrato i capi dedotti con riferimento alla dinamica dell'evento ed ha confermato che il camion indicato nella documentazione fotografica agli atti aveva iniziato a superare l' attrice che, urtata, era successivamente caduta a terra.
Risulta quindi provata la responsabilità della società convenuta a seguito della condotta di guida imprudente e negligente del conduttore del veicolo che ha causato la caduta della convenuta;
quest' ultima, in difetto della prova di alcun concorso di colpa da parte della convenuta, ha riportato il danno che va risarcito conformemente agli accertamenti non contestati resi dal CTU.
In relazione al quantum debeatur, l' evento dannoso ha determinato un danno non patrimoniale da risarcirsi unitariamente secondo la lettura costituzionalmente orientata dell' articolo 2059 c.c.
L' entità del danno va liquidata applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano in quanto conformemente all' insegnamento della Suprema Corte: “In tema di danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di
Milano, il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
4 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella” (cfr. Cassazione Sez. III, 10/11/2020 n. 25164).
Al riguardo, riscontrando i quesiti posti, il CTU ha appurato che:
.- l' attrice mentre stava viaggiando alla guida di velocipede veniva urtata dallo specchietto di un camion perdendo il controllo del mezzo e rovinando al suolo, riportando frattura sostanzialmente composta della branca ileopubica e lievemente scomposta della branca ischiopubica sinistra. Dette lesioni appaiono pertanto riferibili al fatto denunciato quale matrice della causale nella domanda;
.- non sono emerse situazioni patologiche pregresse che abbiano potuto incidere sullo stato di salute del soggetto al momento dell'insorgere delle lesioni;
. -in conseguenza di tali lesioni la durata della temporanea incapacità di attendere totalmente alle normali manifestazioni della vita personale di relazione si è protratta per giorni otto, seguita da giorni venticinque di parziale al 75 %, giorni venti al 50 % e giorni venti al 25 %. Non è residuata incapacità lavorativa in quanto trattavasi di soggetto ritirato dal lavoro;
.- da tali lesioni è derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica del soggetto con riferimento alle normali manifestazioni di vita personale di relazione di 5
(cinque) punti percentuali secondo in comuni barreme medico legali di riferimento;
.- non è residuata invalidità permanente conseguente riferibile alle attività lavorative in quanto trattasi di soggetto ritirato dal lavoro;
5 .- sono state esposte in atti spese mediche e di cura per € 665,86
(seicentottantacinque/86) che si reputano congrue ed ammissibili. Non sono previste ulteriori spese future.
Non risulta provato alcun ulteriore danno patrimoniale.
Non può essere riconosciuta, del pari, alcuna personalizzazione del danno subito.
Infatti, il c.d. pretium doloris se adeguatamente dimostrato può formare oggetto di separata valutazione e liquidazione soltanto ove sia dimostrato che l'evento dannoso ha comportato conseguenze peculiari tali da giustificare una maggiorazione del risarcimento.
La personalizzazione del danno, infatti, non costituisce un automatismo ma richiede l'individuazione di circostanze ulteriori idonee a giustificarla (“La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”, Cass. civ. sez. III 27 maggio 2019
n. 14364).
In seguito al sinistro, non è stata provata l' esistenza di un pregiudizio specifico e ulteriore rispetto ai comuni effetti che conseguono ad un siffatto evento che, per essere idonea a giustificare una maggiorazione nel risarcimento, deve presentare profili di inerenza e concreta riferibilità alla precisa esperienza personale poiché, diversamente opinando, si avrebbe una duplicazione della posta risarcibile.
Conseguentemente, applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano con i valori medi, riconosciuti i parametri sopraindicati, effettuato il calcolo con il sistema RE
MIDA, va riconosciuto all' attore a titolo di risarcimento del danno per cui è causa l'importo complessivo di €. 15.309,03 comprensivo di rivalutazione ed interessi in base al seguente prospetto:
6 N.B.: Importi tabellari rapportati alla data del sinistro (c.d. aestimatio)
Danneggiato utilizzata colonna 65 per 64 anni compiuti CP_6 Nome e Cognome: Data di nascita: 08-06-1958 Età: 64 Tes_3 anni e 4 mesi
Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione) Punto tabellare di invalidità (65 anni): 1.480,40 Punto scelto liberamente dall'utente: -- Diaria giornaliera da tabella: 143,75 Diaria giornaliera scelta liberamente dall'utente:
--
A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 5,0%) €. 7.402,00 Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 7.333,75 A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 8 €. 1.150,00 A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 25 €. 2.695,31 A4) Invalidità temporanea al 50% Giorni 20 €. 1.437,50 A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 20 €. 718,75 A6) Invalidità temporanea al -- Giorni -- €. 0,00 Sub totale A2)-A6) devalutato alla data del sinistro €. 5.895,92 Totale A €. 13.403,56
Totale A devalutato alle date indicate €. 13.229,67
Danni materiali D1) Danni a cose €. 0,00 D2) Spese mediche €. 665,86 Totale D €. 665,86
Acconti versati al danneggiato €. 0,00
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 292,06 Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 1.121,44
Totale dovuto €. 15.309,03
III.- In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti in solido.
Vanno liquidate applicando i parametri massimi, ritenendo il valore della controversia pari alla somma riconosciuta all' esito del giudizio per la cui definizione si è resa necessaria una articolata e prolungata attività istruttoria che ha comportato anche l' esecuzione di una rogatoria internazionale.
Le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, vanno definitivamente poste a carico della . Controparte_1
7
per questi motivi
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nella contumacia della
[...]
, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni CP_3
indicate in motivazione, così provvede:
1.-accerta la responsabilità esclusiva del conducente dell'automezzo targato
FR975PC di proprietà della convenuta nella causazione del sinistro de Controparte_3
quo;
2.- conseguentemente condanna in solido e al Controparte_3 Controparte_1 risarcimento del danno che liquida in complessivi €. 15.309,03 con gli interessi decorrenti dalla data odierna al saldo;
3. – condanna della al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1 in €. 578,00 per esborsi ed €. 7.617,00 oltre accessori di legge per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
3.- pone definitivamente a carico della le spese del CTU dr. Controparte_1
già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento. Persona_2
Con sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 21/02/2025
Alberto Princiotta sentenza depositata in via telematica, previa lettura in udienza, il 21/02/2025
8