Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/03/2026, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01874/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02845/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2845 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalia Adele D'Apice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Ministero della Giustizia Dip. Amm. Penitenziaria Provveditorato Regionale Campania - Casa Circondariale Poggioreale Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l’accertamento
del diritto alla monetizzazione del periodo di riposo non fruito per gli anni 2019, 2020 e 2021, nella misura invocata dal ricorrente, con conseguente condanna dell'Amministrazione della Giustizia al pagamento del compenso sostitutivo - correttamente quantificato - spettante per il titolo e il periodo suindicato, oltre accessori dal giorno del dovuto e fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Ministero della Giustizia Dip. Amm. Penitenziaria Provveditorato Regionale Campania - Casa Circondariale Poggioreale Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa NA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - già Sovrintendente Capo di Polizia Penitenziaria (matr. -OMISSIS-, dal 12/01/1982, in servizio presso la Casa Circondariale “G. Salvia” di Napoli - Poggioreale, collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, in data 01/09/2022 - chiede, con ricorso notificato il 14/05/2024 e depositato in giudizio l’11/06/2024, di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento dei giorni di congedo ordinario dei quali, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non ha potuto godere nel numero di 80 relativi agli anni 2019 (n. 39), 2020 (n. 32) e 2021 (n. 9), e per l’effetto, di condannare l’ente intimato a provvedere al pagamento del compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non fruiti, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto fino all’effettivo soddisfo.
In punto di fatto deduce che:
- al momento della cessazione del rapporto di lavoro (01/09/2022), il ricorrente non aveva fruito, per motivi del tutto esulanti dalla sua volontà, del congedo ordinario maturato per 32 giorni, relativamente all’anno 2019; per 39 giorni, per l’anno 2020; per 39 giorni, per l’anno 2021; per 26 giorni per l’anno 2022;
- che, nel febbraio 2022, il ricorrente, a seguito di infortunio, subiva un intervento chirurgico alla mano, tale da costringerlo ad un lungo periodo di convalescenza, il che impediva al predetto di usufruire dei periodi di ferie, maturati, a sua disposizione;
- che tale circostanza, unitamente al fatto che il ricorrente usufruiva anche di permessi ex lege n. 104/1992, impediva al ricorrente di usufruire in toto , entro la data di collocamento a riposo del 01/09/2022, dei giorni di congedo ordinario maturati, chiedendone, pertanto, la monetizzazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;
- che, a seguito di richiesta di monetizzazione avanzata dal dipendente, con provvedimento n. -OMISSIS-il Provveditorato Regionale della Campania del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, disponeva il pagamento in favore del ricorrente del compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito relativo al 2021, per giorni 30 e al 2022, per giorni 26, per un totale di 56 giorni da retribuire, negando, al contempo, il pagamento dei 9 giorni di congedo non goduti e maturati nel 2021, dei 32 giorni nel 2020 e dei 39 giorni del 2019;
- che il D.A.P. motivava assumendo “ l’impossibilità della Direzione della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale di concedere d’ufficio il beneficio del congedo del dipendente, per assenza dal servizio in modo continuato, alternando congedo ordinario, permessi ex legge 104/92 e motivi di salute, dal 21.11.2021 al 31.8.2022 ”;
- che, con successiva nota del 21/10/2022, il ricorrente chiedeva al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania ed alla Direzione della Casa Circondariale ‘G.Salvia’ di Napoli Poggioreale, di riesaminare il suddetto provvedimento n. -OMISSIS-e di riconoscergli il compenso sostitutivo per i congedi maturati e non goduti per gli anni 2019, 2020 e 2021, deducendo, tra l’altro, che il periodo centrale nel quale era maturato il congedo non fruito era stato quello della emergenza pandemica che aveva riguardato l’Istituto di Poggioreale, trasformatosi, in seguito alla pandemia stessa ed alla rivolta dei detenuti dell’08/03/2020, in emergenza di sicurezza penitenziaria;
- che, non avendo avuto alcun riscontro a suddetta nota del 21/10/2022, in data 02/02/2023, il legale del ricorrente, con nota di costituzione in mora, inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato della Campania nonché alla Direzione della Casa Circondariale ‘G.Salvia’ di Napoli Poggioreale, intimava la liquidazione in favore del ricorrente di quanto spettante a titolo di ristoro dei congedi maturati e non goduti per complessivi 80 giorni residui, relativi agli anni 2019, 2020 e 2021;
- che, con comunicazione del 03/02/2023 (prot. -OMISSIS-), la Direzione della C.C. di Napoli Poggioreale, in riscontro della suddetta missiva, a diniego del diritto reclamato dal ricorrente, sosteneva che “ il congedo ordinario va usufruito entro la fine dell’anno di spettanza ” e che il -OMISSIS- aveva accumulato, a dire dell’amministrazione, “ senza evidenti ragioni di servizio o altro il congedo ordinario relativo agli anni 2019 per giorni 32 e anno 2020 per giorni 39 e anche se risulta diniego all’istanza di congedo per esigenze di servizio per giorni 25 presentata in data 13.11.2020 questo andava usufruito entro l’anno 2021 anche in virtù della considerazione che il predetto era a conoscenza del collocamento a riposo che sarebbe arrivato al compimento del sessantesimo anno di età. In considerazione quindi che la non fruizione del congedo ordinario relativi all’anno 2019, 2020 e giorni 9 anno 2021 è dovuto a cause non dipendenti da questa Direzione non può che esprimersi parere negativo alla richiesta di monetizzazione dello stesso. ”;
- che, con nota del 13/11/2023 al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al relativo provveditorato della Campania, nonché alla Direzione della Casa Circondariale ‘G.Salvia’ di Napoli Poggioreale, il difensore del ricorrente chiedeva che fosse rivalutata la posizione del suo assistito, con la monetizzazione dei congedi non fruiti e reclamati dal predetto, richiamando, in proposito, anche la circolare DAP del 30/09/2021, prot. -OMISSIS-;
- che tale nota veniva riscontrata in data 21/11/2023, con cui la direzione della C.C. di Napoli - Poggioreale reiterava parere negativo sulla richiesta di monetizzazione del congedo non fruito, con la seguente motivazione: “ In riferimento alla richiesta di retribuzione del congedo ordinario maturato e non fruito relativo all'anno 2019, 2020 e parte del 2021, si partecipa che la mancata fruizione è da intendersi per cause non dipendenti da questa Direzione. Come regola generale, il congedo ordinario deve essere fruito entro l'anno di riferimento. Tale regola subisce eccezioni normativamente previste, per casi eccezionali, quali le indifferibili esigenze di servizio e le esigenze personali. Infatti, l'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dispone che qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Si tratta, in sostanza, di un ulteriore ampliamento del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo ordinario non utilizzato completamente nell'anno di competenza (c.d. riporto). Nel caso di specie non vi sono motivazioni che non hanno consentito la fruizione del congedo entro il 31/12/2019, entro il 31/12/2020 e in parte entro il 31/12/2021 e questo ha portato ad un accumulo ingiustificato dello stesso. In considerazione quindi che la non fruizione del congedo ordinario relativo all'anno 2019 - 2020 e parte 2021 è dovuto a cause non dipendenti da questa Direzione non può che esprimersi parere negativo alla richiesta di monetizzazione dello stesso.
In considerazione anche che il predetto era a conoscenza del collocamento a riposo per limiti di età, non si giustifica l'accumulo del congedo ordinario ed anche se vi erano disposizioni in merito alla fruizione dello stesso per causa COVID, lo stesso faceva salvo le richieste documentate. (Richiesta non presentata dal predetto) ”.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I. Sulla normativa di riferimento.
II - Il divieto di monetizzazione sancito dal D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e la sua applicazione. Violazione e falsa applicazione.
III. Sul diritto alle ferie sancito dall’art. 36 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione.
IV. Violazione e falsa applicazione della Convenzione Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 132/1970, della Carta dei Diritti Fondamentali UE, della dir. UE 93/104, della l. 157/1981.
Il 14/06/2024, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia - Ministero della Giustizia Dip. Amm. Penitenziaria Provveditorato Regionale Campania - Casa Circondariale Poggioreale Napoli, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 06/11/2025, il Ministero della Giustizia ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso, evidenziando che “ il mancato godimento del restante periodo di congedo ordinario in alcun modo è imputabile all’Amministrazione datrice di lavoro, ma a circostanze sopravvenute e indipendenti dalla propria volontà e connesse al periodo di malattia usufruito dall’odierno ricorrente ” e chiedendo di tener conto di quanto sopra “ anche ai fini della statuizione sulle spese di lite, auspicando, ad ogni modo, la reiezione dell’avverso ricorso ”.
Il 15/11/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha insistito per l’accoglimento delle ragioni di cui al ricorso.
Il 17/12/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza, chiedendo il passaggio in decisione della causa.
Nella pubblica udienza del 18/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato e va accolto.
1. - Occorre, in primo luogo, premettere che l’azione proposta ha ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente alla liquidazione dei giorni di congedo ordinario non fruiti riferibili agli anni 2019, 2020 e 2021, appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce a questo giudice la cognizione delle « controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ».
La giurisprudenza ha chiarito che « Gli atti di determinazione di stipendi e indennità sono, infatti, atti paritetici, nozione «intesa, nell’ambito del pubblico impiego non privatizzato, con riferimento ad atti per i quali “l’accertamento del diritto, è realizzabile indipendentemente dalla intermediazione di un provvedimento amministrativo”, per cui il giudizio ha oggetto immediatamente la fondatezza della pretesa sostanziale» (Cons. Stato, II, 7 giugno 2019, n. 3838), che viene in considerazione «allorché l'amministrazione, tenuta per legge a far fronte ad un obbligo in ragione di un rapporto di diritto pubblico avente natura patrimoniale, si veda attribuito - da una legge o altra fonte normativa - il potere di definire unilateralmente detto rapporto e, quindi, di determinare essa stessa l'entità dei propri obblighi e dei correlativi diritti (tipico è il caso della determinazione di stipendi, assegni, emolumenti, etc.), in base ad una mera attività accertativa. Tali atti non possono essere ricompresi, a rigore, tra i provvedimenti amministrativi, poiché in tale ambito l'amministrazione non esercita un potere di supremazia nei confronti del privato, bensì utilizza strumenti del diritto civile che la pongono sullo stesso piano della controparte» (Cons. Stato, VI, 17 ottobre 2018, n. 5944) » (T.A.R. Lazio, Sezione I Quater, 18/02/2026, n. 3081).
1.1. - Giova, altresì, richiamare la normativa citata nel Decreto n. 123/2022, col quale il Provveditorato Regionale della Campania dell’Amministrazione Penitenziaria disponeva il pagamento in favore del ricorrente del compenso sostitutivo relativo al congedo ordinario non fruito relativo (solamente) al 2021, per giorni 30 e al 2022, per giorni 26, per un totale di 56 giorni da retribuire:
- l’art. 14 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, “Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)” che dispone al comma 7: “ Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile”; al comma 14: “fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”;
- l’art. 18 D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999”, il quale prevede che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”;
- l’art. 11 d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, “Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)”, che ha previsto: “Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza”.
2. - Ciò premesso, nel caso di specie, è incontestato tra le parti, nonché comprovato dalla documentazione versata in giudizio (cfr. la “Comunicazione congedo ordinario” del 02/09/2022 e l’attestazione dei giorni di congedo ordinario non usufruiti del Ministero della Giustizia del 23/09/2022) che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (01/09/2022), il ricorrente non aveva fruito del congedo ordinario maturato per 32 giorni, per l’anno 2019; per 39 giorni, per l’anno 2020; per 39 giorni, per l’anno 2021; per 26 giorni per l’anno 2022.
Risulta, altresì, per tabulas che, con provvedimento n. -OMISSIS-il Provveditorato Regionale della Campania del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, disponeva il pagamento in favore del ricorrente del compenso sostitutivo relativo al congedo ordinario non fruito relativo al 2021, per giorni 30 e al 2022, per giorni 26, per un totale di 56 giorni da retribuire.
Non risulta, invece, riconosciuta la spettanza degli ulteriori 9 giorni di congedo ordinario maturato e non goduto nel 2021, dei 39 di congedo ordinario maturato e non goduto nel 2020 e dei 32 giorni di congedo ordinario maturato e non goduto nel 2019.
Il ricorrente reclama dunque il pagamento dei 9 giorni di congedo ordinario maturato e non goduto nel 2021, dei 32 giorni [ rectius 39] di congedo ordinario maturato e non goduto nel 2020 e dei 39 giorni [ rectius 32] di congedo ordinario maturato e non goduto nel 2019, per un totale di (ulteriori) 80 giorni di congedo ordinario da retribuire.
L’Amministrazione, in particolare, evidenzia:
- che il ricorrente “ è rimasto assente dal servizio ininterrottamente dal 21.11.2021 al 31.08.2022, usufruendo in tale periodo: di n° 7 permessi Legge 104/1992, di giorni 26 di congedo ordinario e di giorni 185 per assenza giustificata per malattia ”;
- che, sebbene il ricorrente “ abbia, in data 13.11.2020, presentato richiesta per usufruire di 25 giorni di congedo ordinario con decorrenza dall’01.12.2020 e detta istanza sia stata rigettata per esigenze di servizio dovute al periodo pandemico - detto diniego non precostituiva di certo un’autorizzazione a non usufruire più del congedo ordinario residuo, né tantomeno alla monetizzazione del congedo ordinario, contrario alla vigente normativa, ma semplicemente procrastinava la scadenza al 31.12.2021 ”;
- che “ il rinvio del congedo ordinario, debitamente motivato e giustificato dalla presenza di specifico e formale atto avente data certa e che attesti le legittime esigenze di servizio, non potrà essere differito oltre i diciotto mesi successivi a quello di maturazione del diritto ”;
- che “ Nel caso di specie, come chiarito, il diniego opposto alla richiesta del 13.11.20 era motivato dall’emergenza pandemica in atto, ma non precludeva all’istante la possibilità di riformulare successivamente tale richiesta ”;
- che, “ In virtù di quanto sopra, appare evidente che alcun inadempimento è ascrivibile in capo al Ministero resistente in merito alla richiesta di monetizzazione del congedo ordinario non fruito dal dipendente. Invero, il mancato godimento del restante periodo di congedo ordinario in alcun modo è imputabile all’Amministrazione datrice di lavoro, ma a circostanze sopravvenute e indipendenti dalla propria volontà e connesse al periodo di malattia usufruito dall’odierno ricorrente ”.
Le argomentazioni di parte resistente non persuadono.
In primo luogo, risulta che il ricorrente, in data 13/11/2020, ha presentato richiesta per usufruire di 25 giorni di congedo ordinario con decorrenza dall’01/12/2020 e che detta istanza è stata rigettata per esigenze di servizio dovute al periodo pandemico (si legge “ allo stato, viste le esigenze legate al VI, si esprime parere sfavorevole ”).
In secondo luogo, la stessa P.A. resistente allega che il ricorrente “ è rimasto assente dal servizio ininterrottamente dal 21.11.2021 al 31.08.2022, usufruendo in tale periodo: di n° 7 permessi Legge 104/1992, di giorni 26 di congedo ordinario e di giorni 185 per assenza giustificata per malattia ” (risultando, in particolare, dall’attestato di servizio del 28/09/2023, che il ricorrente, prima della data di pensionamento del 01/09/2022, è stato “ assente giustificato con certificazione ospedaliera e medico curante dal 12/02/2022 al 26/05/2022 e dal 27/05/2022 alla data del pensionamento è stato a disposizione della Commissione Medico di Verifica di Napoli con la diagnosi “Subamputazione falange distale V° dito mano destra ”) e, quindi, afferma che “ il mancato godimento del restante periodo di congedo ordinario in alcun modo è imputabile all’Amministrazione datrice di lavoro, ma a circostanze sopravvenute e indipendenti dalla propria volontà e connesse al periodo di malattia usufruito dall’odierno ricorrente ”.
In terzo luogo, la P.A. resistente non ha prodotto alcuna formale richiesta indirizzata al ricorrente, né ha rappresentato di aver sollecitato lo stesso, in un periodo precedente all’evento morboso che gli ha impedito di prestare con continuità attività lavorativa, a fruire delle giornate di congedo maturate.
Ebbene, osserva il Collegio che « Il Consiglio di Stato ha infatti affermato, anche di recente, che «il divieto di monetizzazione opera solo nel caso in cu il dipendente rinunci di sua volontà al godimento delle ferie, ricorrendo, in caso contrario, la violazione dell’articolo 36 e 32 della Costituzione» (sez. III, sent. n. 9417 del 2023), come sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 20 luglio 2016, causa C-341/15 (la quale ha in particolare statuito che la direttiva n. 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro «osta a disposizioni o pressi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia») e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 95 del 2016 (la quale ha precisato che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute deve essere interpretato «senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole», dato che il diritto inderogabile a un effettivo godimento delle ferie «sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore»). La Corte Suprema di Cassazione ha accertato che “in ambito di pubblico impiego, anche in ipotesi di cessazione del lavoro per colpa del lavoratore, ivi compreso il caso di licenziamento disciplinare senza preavviso, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere inviato in precedenza il dipendente a godere il periodo di congedo e di averlo avvisato che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse” (Corte Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 20444/2025) » (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 11/03/2026, n. 115; Consiglio di Stato, Sezione II, 19/08/2024, n. 7172).
A quest’ultimo proposito, la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, precisato che « va ritenuto operante, il "principio generale, applicabile a tutte le tipologie di dipendenti, per il quale la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie -se necessario formalmente- e di averlo nel contempo avvisato -in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 16/01/2025, n. 8) » (T.A.R. Sardegna, Sezione I, 23/01/2026, n. 115). Ne consegue “ che la perdita del diritto alle ferie e della correlata indennità può configurarsi solo ove risulti che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, abbia scelto di non fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto ” (T.A.R. Sardegna, Sezione I, 23/01/2026, n. 115, cit.).
Nel caso di specie, dunque, l'Amministrazione resistente non solo non ha assolto il proprio onere probatorio, ma l’intervenuto rigetto (“ viste le esigenze legate al VI ”) della richiesta presentata dall’odierno ricorrente in data 13/11/2020 per usufruire di 25 giorni di congedo ordinario e la documentata assenza per malattia nel 2022 depongono nel senso non solo che al ricorrente non fosse in alcun modo addebitabile una condotta scientemente volta ad addivenire all'accumulo delle ferie ai fini della loro monetizzazione, ma anche che il mancato godimento del congedo ordinario fosse comunque dovuto a cause non imputabili al lavoratore, siano esse, prima, le esigenze di servizio e, poi, il periodo di malattia, con la conseguenza che al ricorrente spetta la reclamata indennità sostitutiva per il restante periodo di congedo ordinario (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 19/08/2024, n. 7172, cit.).
Peraltro, nel caso di specie, è dirimente ai fini dell’accoglimento del ricorso la dichiarazione resa dalla stessa P.A. resistente nella memoria difensiva del 06/11/2025, secondo cui “ il mancato godimento del restante periodo di congedo ordinario in alcun modo è imputabile all’Amministrazione datrice di lavoro, ma a circostanze sopravvenute e indipendenti dalla propria volontà e connesse al periodo di malattia usufruito dall’odierno ricorrente ”.
Anche il richiamo operato dall'Amministrazione resistente alle disposizioni di cui al D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 art. 11 co. 1 e ribadite dal D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39, che all'art. 9 co. 1 che recita: “ Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza ”, non appare dirimente nel caso di specie, atteso che, da un lato, il periodo in questione è coinciso con l’emergenza pandemica iniziata nel marzo 2020, durante la quale la direzione della C.C. di Napoli-Poggioreale ha emanato una serie di disposizioni di servizio (cfr. le disposizioni di servizio del 26/10/2020 e del 14/01/2022 versate in atti) che limitavano in modo significativo la possibilità per i dipendenti di usufruire del congedo, tant’è vero che l’Amministrazione resistente ha rigettato la richiesta di congedo ordinario presentata dal ricorrente in data 13/11/2020, concedendoglielo poi - d’ufficio (secondo quanto affermato da parte ricorrente e non contestato da parte resistente) - (solo) a decorrere dal novembre 2021, e, dall’altro lato, “ Mentre stava fruendo di tale congedo, il 12 febbraio 2022, il dipendente rimaneva vittima di un infortunio, seguito da un lungo periodo di convalescenza, poi presa in carico dalla CMV di Napoli per competenza, restando a disposizione della stessa fino alla definitiva cessazione dal servizio del 31.08.2022 ” (come affermato da parte ricorrente e altresì documentato in atti).
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, va accertato il diritto del ricorrente al pagamento dei giorni di congedo ordinario non fruiti per gli anni 2019, 2020 e 2021, nella misura invocata dal ricorrente, anche in applicazione del principio di non contestazione, codificato dall' art. 115 c.p.c. e dell'art. 64, comma 2, c.p.a. (cfr. T.A.R. Calabria, Sezione I, 27/09/2022, n. 1571), pari a complessivi 80 giorni di congedo ordinario (di cui 9 giorni di congedo ordinario per il 2021, 32 giorni [ rectius 39] di congedo ordinario per il 2020 e 39 giorni [ rectius 32] di congedo ordinario maturato per il 2019), con conseguente condanna dell'Amministrazione della Giustizia al pagamento del compenso sostitutivo spettante per il titolo e il periodo suindicato, oltre accessori dal giorno del dovuto e fino all’effettivo soddisfo.
4. - Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite, considerate le peculiarità fattuali del caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accerta il diritto del ricorrente al pagamento, da parte della Amministrazione resistente, del compenso sostitutivo dei giorni di congedo ordinario non fruiti nella misura precisata in parte motiva e, per l'effetto, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di quanto a tale titolo dovuto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA NA, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
NA AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AT | AR RA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.