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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/11/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 441/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. TAVERNITI BRUNO ), dal C.F._2 quale rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_4
), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_5
rappresentante pro tempore, ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_6
rappresentante pro tempore, ), in persona del legale CP_7 P.IVA_7
rappresentante pro tempore, ), in persona del legale Controparte_8 P.IVA_8
rappresentante pro tempore, ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_9
rappresentante pro tempore, ), in persona del Controparte_10 P.IVA_10 legale rappresentante pro tempore, ), in persona del legale Controparte_11 P.IVA_11
rappresentante pro tempore, ), in persona del legale Controparte_12 P.IVA_12
rappresentante pro tempore, ), in persona del legale CP_13 P.IVA_13
rappresentante pro tempore, Controparte_14
), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_14 CP_15
), ) e
[...] C.F._3 CP_16 C.F._4
1 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
, tutti elettivamente domiciliati in VIA COLA DI Parte_2 C.F._5
RIENZO, 212 00192 ROMA con l'avv. BRASCA LEONARDO ), dal C.F._6 quale rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTI
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha agito in giudizio al fine di sentir Parte_1 condannare nonché i di lui figli e e le società dagli stessi CP_15 CP_16 Pt_2 composte e/o rappresentate ( Controparte_5 CP_17 CP_2
,
[...] CP_18 Controparte_14 Controparte_12
Controparte_19 CP_13 Controparte_3 Controparte_20 [...]
Controparte_4 Controparte_21 Controparte_6 Controparte_1 CP_9
a, ) al pagamento in suo
[...] Controparte_8Controparte_22 Controparte_10 Controparte_11 favore della somma di € 19.081,00 a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in loro favore e consistita in: a) assistenza fiscale mediante accesso per quattro ore settimanali presso l'ufficio contabilità del Gruppo LI sito Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 6-b/c; b) redazione dei bilanci CEE e relative note integrative sulla base dei dati messi a disposizione dal
Gruppo LI;
c) redazione di tutte le dichiarazioni, quali redditi, iva, irap, intrastat, esterometro, etc., anche in questo caso, sempre sulla base dei dati messi a disposizione dal
Gruppo LI.
A sostegno della domanda, il dott. ha dedotto che a partire dalla fine del 2012 Parte_1
e sino al primo quadrimestre del 2019 è stato sempre regolarmente pagato per le citate prestazioni professionali rese in favore delle Società del Gruppo LI;
gli importi, quantificati dapprima in base alla tariffa professionale poi in base all'accordo del 12.6.2013, venivano corrisposti da alcune soltanto delle Società del Gruppo, secondo le indicazioni del sig. nonostante le CP_15 prestazioni professionali fossero rese in favore di ciascuna delle Società e anche in favore dello stesso sig. in proprio e dei suoi figli e;
tuttavia, in data 19.12.2019 CP_15 CP_16 Pt_2
e in data 23.12.2019 ha comunicato al dott. la revoca di tutti gli CP_15 Parte_1 incarichi professionali, omettendo però di corrispondere il compenso per il secondo quadrimestre
2019 e per il periodo dal 1.9.2019 al giorno della revoca, pari appunto ad € 19.081,00.
2 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
I resistenti si sono costituiti disconoscendo la scrittura privata del 12.6.2013 e sostenendo che il compenso corrisposto per gli anni antecedenti al 2019 era in misura inferiore a quello asserito dal ricorrente e riportato nelle fatture prodotte;
hanno inoltre contestato l'esecuzione delle prestazioni per come dedotte dal ricorrente, sostenendo che lo stesso si sia occupato della verifica della contabilità di tutte le società e che, pertanto, avrebbe dovuto rendersi conto del fatto che la con più azioni esecutive di un unitario disegno criminoso - ipotesi al chiaro vaglio del Pt_3
Tribunale Penale e per la quale è stato disposto il rinvio a giudizio, in esito all'udienza preliminare
- nel periodo 2014/2019 si è potuta appropriare di ben € 50.000,00 (cinquantamila/00), a mezzo bonifici, in parte riportanti la dicitura “acconto TFR” mai richiesto, né autorizzato, in parte
“acconto stipendio”, pur bonificandosi (siccome essa stessa autorizzata ad operare sui conti) successivamente l'intero stipendio;
lo stesso secondo i resistenti, si sarebbe Parte_1 appropriato di somme ulteriori rispetto a quelle effettivamente dovute a titolo di compenso e va comunque ritenuto responsabile di una serie di ammanchi di cassa, apparentemente giustificati da erronee scritture, per € 15.619,03, nonché del disallineamento dei dati di bilancio riguardanti il
TFR dalle schede delle paghe alla data del 31.21.2018 e del pagamento di maggiori imposte per €
10.355,00; in ragione di tali inadempimenti, hanno sostenuto la non debenza di somme a titolo di compenso, contestandone inoltre l'errato calcolo;
in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna del ricorrente al pagamento in loro favore delle seguenti somme:
1) rimborsare a l'importo di € 1.000,00 (mille/00) afferente il Controparte_23 pagamento indebitamente effettuato in data 21.12.2018.
2) rimborsare l'importo di € 1.000,00 (mille/00) corrispondente al Controparte_1 versamento del maggiore importo di di € 6.000,00 a fronte dell'importo di € 5.000,00 portato nella parcella n. 6/2018.
3) risarcire alla i danni correlati alla mancata corretta rilevazione degli Controparte_12 acconti versati, non esposti nella dichiarazione dei redditi, dacchè l'esposizione del minor credito rilevato dall'Agenzia delle Entrate, e quindi a pagare alla medesima, per i titoli di cui innanzi,
l'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre che a rimborsare alla medesima l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) corrisposto per l'apposizione del visto di conformità.
4) risarcire al Dott. i danni correlati alla erronea dichiarazione dei redditi CP_15 predisposta, e quindi a pagare al medesimo, per i titoli di cui innanzi, l'importo di € 1.000,00
(mille/00), oltre che a rimborsare al medesimo l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) corrisposto per l'apposizione del visto di conformità.
5) risarcire a i danni correlati alla erronea dichiarazione dei redditi Parte_2 predisposta, e quindi a pagare al medesima, per i titoli di cui innanzi, l'importo di € 1.000,00
3 di 10
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(mille/00), oltre che a rimborsare al medesimo l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) corrisposto per l'apposizione del visto di conformità.
6) risarcire a i danni correlati alla erronea dichiarazione dei redditi CP_16 predisposta, e quindi a pagare al medesimo, per i titoli di cui innanzi, l'importo di € 1.000,00
(mille/00), oltre che a rimborsare al medesimo l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) corrisposto per l'apposizione del visto di conformità.
7) risarcire a i danni derivanti dagli ammanchi di cassa e dalla erronea Controparte_7 rilevazione del fondo TFR, ammontanti, per i titoli di cui innanzi, ad € 21.273,17 i primi e ad €
10.355,00 i secondi.
8) rimborsare alle Società 1) l'importo di € 6.000,00; 2) Controparte_1 [...]
l'importo di € 1.000,00; 3) l'importo di € 1.000,00; 4) Controparte_3 Controparte_23
l'importo di € 1.000,00 e 5) l'importo di € 1.000,00 Controparte_6 Controparte_7 corrisposti nel corso del primo quadrimestre dell'anno 2019.
Con ordinanza del 4.11.2021, è stato disposto il mutamento del rito in ordinario;
la causa
è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali;
è stata presa in decisione per essere rimessa sul ruolo al fine di espletare una CTU e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 3.7.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. Sullo svolgimento delle prestazioni per cui si richiede il pagamento del compenso.
La domanda ha ad oggetto l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo per l'attività professionale di assistenza fiscale, redazione dei bilanci e della documentazione fiscale resa in favore dei resistenti dal secondo quadrimestre dell'anno 2019.
Parte ricorrente è quindi onerato dell'onere della prova dell'esistenza del contratto d'opera professionale (che non richiede la forma scritta e può essere anche concluso per fatti concludenti)
e dello svolgimento delle prestazioni di cui chiede il corrispettivo.
Orbene, l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera professionale non è contestato e risulta comunque dimostrato dalle prove acquisite a giudizio. In particolare, risulta dirimente osservare che sono in atti le lettere di revoca del mandato professionale comunicata dai resistenti al dott. nelle date 19.12.2019 e 23.12.2019, che dimostrano, a contrario, l'esistenza del Parte_1 rapporto quantomeno per l'anno 2019.
Parte ricorrente ha inoltre dimostrato di aver svolto le prestazioni di cui chiede il corrispettivo.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In particolare, risultano in atti i bilanci redatti e depositati e le dichiarazioni fiscali in favore dei diversi soggetti facenti parte del cd. Gruppo CDS o Gruppo LI, nonché in favore di , e personalmente. CP_15 Pt_2 CP_16
Inoltre, i testi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
e hanno tutti confermato lo svolgimento dell'attività di consulenza fiscale Tes_4 Tes_5 da parte del dott. anche nell'anno 2019, per lo svolgimento della quale il dott. Parte_1 [...]
si recava settimanalmente presso la sede operativa delle società odierne resistenti (in Parte_1
Anguillara Sabazia, via Santo Stefano n. 6 b/c) per l'acquisizione dei dati necessari per la redazione dei dichiarativi, elaborati dall'ufficio contabilità delle società stesse;
inoltre, i testi hanno confermato che il dott. curava il deposito dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali. Parte_1
Risulta quindi dimostrato che il dott. ha svolto attività di consulenza fiscale e Parte_1 tributaria, recandosi presso l'ufficio contabilità, unico per tutte le società coinvolte, circa una volta a settimana.
Secondo quanto allegato dallo stesso professionista, poi, il compenso a lui spettante per tale attività di consulenza è stato liquidato, per gli anni antecedenti al 2019, in modo forfetario, determinando il quantum complessivamente dovuto al professionista e ripartendo tale compenso tra alcune società del gruppo, di volta in volta indicate da a seconda della CP_15 capienza;
in altre parole, la liquidazione del compenso, quanto meno per l'attività di consulenza genericamente svolta indistintamente verso le varie società del “gruppo”, prescindeva del tutto dal soggetto o dai soggetti che effettivamente avevano beneficiato della prestazione, per essere posta a carico dell'una o dell'altra società in base a criteri arbitrari.
Tale prassi è stata confermata dai testi escussi.
Si vedano in particolare le dichiarazioni della teste secondo cui: “il dott. Testimone_1 svolgeva la sua attività in favore di tutte le società del gruppo ma venivano emesse più fatture in cui Parte_1 veniva suddiviso il compenso pattuito nei confronti delle società in quel momento più capienti;
tale indicazione veniva fatta da ; analogamente, la teste ha affermato che “il sig. CP_15 Testimone_4 CP_15 diceva dove il dott. doveva emettere fattura a seconda delle disponibilità economiche delle società; lo so Parte_1 in quanto lavorando nell'ufficio contabilità l'ho sentito dire sia al sig. che al dott. . CP_15 Parte_1
Senza voler esprimere valutazioni circa la conformità di tale prassi alle regole di imputazione dei costi di persone fisiche, quali le società di capitali facenti parte del “gruppo” (così definito dalle parti, senza però chiarire i reciproci rapporti di controllo tra le società stesse), deve rilevarsi, ai fini che qui interessano, il difetto di legittimazione passiva in relazione all'obbligazione di pagamento del corrispettivo per l'attività di consulenza genericamente intesa, non essendo
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individuato il singolo debitore obbligato in relazione a ciascuna prestazione effettivamente ricevuta.
Pertanto, il compenso va liquidato, separatamente per ciascun debitore, solo per l'attività di redazione dei dichiarativi fiscali e dei bilanci societari.
Ai fini della liquidazione del compenso, la scrittura del 12.6.2013 non può essere utilizzata in quanto, dopo essere stata ritualmente disconosciuta dai resistenti, non è stata fatta oggetto di verificazione in mancanza di istanza del ricorrente in tale senso. Ai sensi dell'art. 2233 c.c., devono quindi trovare applicazione i parametri vigenti al momento in cui ciascuna prestazione è stata svolta.
Tale calcolo è stato eseguito dal CTU, le cui valutazioni devono essere integralmente condivise, in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Il compenso per l'attività di redazione e deposito dei bilanci societari è stato quantificato come segue:
In mancanza di elementi da cui desumere la particolare lievità o difficoltà delle questioni tecniche affrontate, il compenso per ciascuna attività va liquidato secondo i parametri medi.
Quanto alla redazione delle dichiarazioni fiscali, il compenso spettante al dott. Parte_1
è stato quantificato dal CTU come segue:
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In conclusione, il compenso spettante al dott. è stato così quantificato: Parte_1
Dal compenso liquidato dal CTU deve essere dedotta la somma di € 10.000,00 che è stata già corrisposta e che va imputata per € 6.000,00 ad che pertanto nulla deve al Controparte_1 dott. e per € 1.000,00 ciascuno a Parte_1 Controparte_24 Controparte_25
e (con conseguente riduzione dei rispettivi debiti). Controparte_6 Controparte_21
Alle somme liquidate devono essere aggiunti gli accessori di legge e gli interessi in misura legale dalla presente sentenza sino al saldo.
3. Sull'eccezione di inadempimento e domanda riconvenzionale inerente all'inadempimento alla prestazione ulteriore di verifica della contabilità.
I resistenti hanno svolto domanda riconvenzionale, deducendo l'inadempimento del dott. relativamente alla prestazione di verifica della contabilità e imputandogli, in Parte_1
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particolare, di non essersi accorto dell'appropriazione indebita di somme da parte di una dipendente delle società e di essersi reso a sua volta responsabile di ammanchi di cassa.
La domanda riconvenzionale va valutata ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, pertanto, spetta pur sempre ai resistenti la prova del titolo della pretesa, costituito dal conferimento al dott.
[...]
dell'incarico di controllo contabile delle società del “gruppo” Parte_1 CP_15
Orbene, dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi per poter affermare che il dott. abbia effettivamente ricoperto per il “gruppo” e per le relative società la Parte_1 CP_15 carica di Revisore Contabile, e/o quella di Sindaco unico, e/o di membro del collegio sindacale;
né risulta che abbia mai avuto il controllo sulle operazioni di “cassa”, né sui conti bancari, né che avesse deleghe ad operare su questi ultimi o accesso ai cassetti fiscali.
In particolare, la teste ha affermato: “non mi risulta che dal 2017 l'attività Testimone_1 demandata al dott. sia stata incrementata con la verifica della contabilità; posso dire che l'attività di Parte_1 consulenza e assistenza prestata dal dott. si è sempre estrinsecata nella presenza presso la sede Parte_1 operativa delle società una volta a settimana in media”.
È vero che tale affermazione contrasta apparentemente con quando dichiarato dai testi dipendente del dal 2000 prima come impiegata amministrativa e Testimone_2 Parte_4 successivamente dal 2016 come segretaria dell'amministratore (“il bilancio veniva da lui controllato insieme all'ufficio contabilità quando veniva presso la sede delle società circa ogni quindici giorni;
da quando si è ampliato il gruppo, negli anni 2016 o 2017, visto l'elevato numero di società e di movimentazioni da controllare, è stato chiesto al dott. di supportare l'attività dell'ufficio contabilità interno e anche la frequenza della Parte_1 sua presenza negli uffici delle società è aumentata a circa due volte a settimana;
non facevo parte dell'ufficio contabilità, il mio ufficio affaccia direttamente sul locale ove ha sede l'ufficio contabilità, che è occupato da Tes_1
e ) ed consulente del Gruppo LI dalla fine del 2019 al luglio Tes_4 Pt_3 Persona_1
2021 (il quale ha dichiarato che , responsabile del reparto paghe, provvedeva Tes_5 annualmente a redigere e consegnare al dott. e a i prospetti dei Parte_1 Testimone_1 costi del personale risultanti dai prospetti paga). Tuttavia, tali testimonianze devono ritenersi scarsamente attendibili: quanto a in quanto la stessa ha ammesso di non sapere di Testimone_2 cosa si occupasse concretamente il dott. la circostanza riferita da poi, Parte_1 Persona_1 risulta acquisita de relato da che, tuttavia, sentita in qualità di teste, l'ha smentita Tes_5
(cfr. dichiarazioni della teste sul punto: “il dott. lavorava nell'open space Tes_5 Parte_1 insieme alle addette alla contabilità e ma non so dire cosa facesse nello specifico… posso dire che io Tes_1 Pt_3 consegnavo i dati IRAP e studi di settore di competenza del reparto paghe e il prospetto del TFR di fine anno a
RT… mandavo la mail contenente il prospetto TFR a forse mandai la mail contenente gli studi di Tes_1 settore e i dati IRAP al dott. una sola volta”). Parte_1
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto, difetta la prova dello svolgimento dell'attività di verifica della contabilità da parte del dott. Ne consegue che alcun inadempimento risulta a lui imputabile sotto Parte_1 tale profilo.
I resistenti hanno ulteriormente imputato al dott. di aver omesso Parte_1 colposamente la rilevazione di un credito d'imposta, domandando il rimborso della spesa necessaria per la redazione di bilanci integrativi.
Anche tale allegazione risulta infondata, in quanto manca la prova dell'esborso asseritamente sostenuto per la redazione dei bilanci integrativi e quindi del danno allegato.
Gli altri inadempimenti imputati al dott. a sostegno della domanda Parte_1 riconvenzionale sono allegati in modo generico e non possono essere valutati.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di inadempimento e della domanda riconvenzionale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dei resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda principale e, per l'effetto,
- condanna al pagamento in favore del dott. oltre accessori di legge e Parte_1 interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo:
- per € 1.380,76 Controparte_3
- per € 1.180,54 Controparte_2
- per € 2.621,71 Controparte_4
- per € 2.876,78 Controparte_5
- per € 802,17 Controparte_6
- per € 1.153,60 Controparte_7
- per € 1.748,91 Controparte_8
- per € 2.012,46 Controparte_9
- per € 1.407,89 Controparte_10
- per € 1.408,30 CP_11
9 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- per € 1.843,04 Controparte_12
- per € 2.139,97 CP_13
- Anfos Associazione per € 1.400,00
- per € 150,00 CP_15
- per € 150,00 CP_16
- per € 150,00; Parte_2
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del dott. Pt_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 5.363,00, di cui € 5.077,00 per compensi ed € Parte_1
286,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei resistenti, in solido tra loro.
Civitavecchia, 13 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
10 di 10
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 441/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. TAVERNITI BRUNO ), dal C.F._2 quale rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_4
), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_5
rappresentante pro tempore, ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_6
rappresentante pro tempore, ), in persona del legale CP_7 P.IVA_7
rappresentante pro tempore, ), in persona del legale Controparte_8 P.IVA_8
rappresentante pro tempore, ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_9
rappresentante pro tempore, ), in persona del Controparte_10 P.IVA_10 legale rappresentante pro tempore, ), in persona del legale Controparte_11 P.IVA_11
rappresentante pro tempore, ), in persona del legale Controparte_12 P.IVA_12
rappresentante pro tempore, ), in persona del legale CP_13 P.IVA_13
rappresentante pro tempore, Controparte_14
), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_14 CP_15
), ) e
[...] C.F._3 CP_16 C.F._4
1 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
, tutti elettivamente domiciliati in VIA COLA DI Parte_2 C.F._5
RIENZO, 212 00192 ROMA con l'avv. BRASCA LEONARDO ), dal C.F._6 quale rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTI
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha agito in giudizio al fine di sentir Parte_1 condannare nonché i di lui figli e e le società dagli stessi CP_15 CP_16 Pt_2 composte e/o rappresentate ( Controparte_5 CP_17 CP_2
,
[...] CP_18 Controparte_14 Controparte_12
Controparte_19 CP_13 Controparte_3 Controparte_20 [...]
Controparte_4 Controparte_21 Controparte_6 Controparte_1 CP_9
a, ) al pagamento in suo
[...] Controparte_8Controparte_22 Controparte_10 Controparte_11 favore della somma di € 19.081,00 a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in loro favore e consistita in: a) assistenza fiscale mediante accesso per quattro ore settimanali presso l'ufficio contabilità del Gruppo LI sito Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 6-b/c; b) redazione dei bilanci CEE e relative note integrative sulla base dei dati messi a disposizione dal
Gruppo LI;
c) redazione di tutte le dichiarazioni, quali redditi, iva, irap, intrastat, esterometro, etc., anche in questo caso, sempre sulla base dei dati messi a disposizione dal
Gruppo LI.
A sostegno della domanda, il dott. ha dedotto che a partire dalla fine del 2012 Parte_1
e sino al primo quadrimestre del 2019 è stato sempre regolarmente pagato per le citate prestazioni professionali rese in favore delle Società del Gruppo LI;
gli importi, quantificati dapprima in base alla tariffa professionale poi in base all'accordo del 12.6.2013, venivano corrisposti da alcune soltanto delle Società del Gruppo, secondo le indicazioni del sig. nonostante le CP_15 prestazioni professionali fossero rese in favore di ciascuna delle Società e anche in favore dello stesso sig. in proprio e dei suoi figli e;
tuttavia, in data 19.12.2019 CP_15 CP_16 Pt_2
e in data 23.12.2019 ha comunicato al dott. la revoca di tutti gli CP_15 Parte_1 incarichi professionali, omettendo però di corrispondere il compenso per il secondo quadrimestre
2019 e per il periodo dal 1.9.2019 al giorno della revoca, pari appunto ad € 19.081,00.
2 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
I resistenti si sono costituiti disconoscendo la scrittura privata del 12.6.2013 e sostenendo che il compenso corrisposto per gli anni antecedenti al 2019 era in misura inferiore a quello asserito dal ricorrente e riportato nelle fatture prodotte;
hanno inoltre contestato l'esecuzione delle prestazioni per come dedotte dal ricorrente, sostenendo che lo stesso si sia occupato della verifica della contabilità di tutte le società e che, pertanto, avrebbe dovuto rendersi conto del fatto che la con più azioni esecutive di un unitario disegno criminoso - ipotesi al chiaro vaglio del Pt_3
Tribunale Penale e per la quale è stato disposto il rinvio a giudizio, in esito all'udienza preliminare
- nel periodo 2014/2019 si è potuta appropriare di ben € 50.000,00 (cinquantamila/00), a mezzo bonifici, in parte riportanti la dicitura “acconto TFR” mai richiesto, né autorizzato, in parte
“acconto stipendio”, pur bonificandosi (siccome essa stessa autorizzata ad operare sui conti) successivamente l'intero stipendio;
lo stesso secondo i resistenti, si sarebbe Parte_1 appropriato di somme ulteriori rispetto a quelle effettivamente dovute a titolo di compenso e va comunque ritenuto responsabile di una serie di ammanchi di cassa, apparentemente giustificati da erronee scritture, per € 15.619,03, nonché del disallineamento dei dati di bilancio riguardanti il
TFR dalle schede delle paghe alla data del 31.21.2018 e del pagamento di maggiori imposte per €
10.355,00; in ragione di tali inadempimenti, hanno sostenuto la non debenza di somme a titolo di compenso, contestandone inoltre l'errato calcolo;
in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna del ricorrente al pagamento in loro favore delle seguenti somme:
1) rimborsare a l'importo di € 1.000,00 (mille/00) afferente il Controparte_23 pagamento indebitamente effettuato in data 21.12.2018.
2) rimborsare l'importo di € 1.000,00 (mille/00) corrispondente al Controparte_1 versamento del maggiore importo di di € 6.000,00 a fronte dell'importo di € 5.000,00 portato nella parcella n. 6/2018.
3) risarcire alla i danni correlati alla mancata corretta rilevazione degli Controparte_12 acconti versati, non esposti nella dichiarazione dei redditi, dacchè l'esposizione del minor credito rilevato dall'Agenzia delle Entrate, e quindi a pagare alla medesima, per i titoli di cui innanzi,
l'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre che a rimborsare alla medesima l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) corrisposto per l'apposizione del visto di conformità.
4) risarcire al Dott. i danni correlati alla erronea dichiarazione dei redditi CP_15 predisposta, e quindi a pagare al medesimo, per i titoli di cui innanzi, l'importo di € 1.000,00
(mille/00), oltre che a rimborsare al medesimo l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) corrisposto per l'apposizione del visto di conformità.
5) risarcire a i danni correlati alla erronea dichiarazione dei redditi Parte_2 predisposta, e quindi a pagare al medesima, per i titoli di cui innanzi, l'importo di € 1.000,00
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(mille/00), oltre che a rimborsare al medesimo l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) corrisposto per l'apposizione del visto di conformità.
6) risarcire a i danni correlati alla erronea dichiarazione dei redditi CP_16 predisposta, e quindi a pagare al medesimo, per i titoli di cui innanzi, l'importo di € 1.000,00
(mille/00), oltre che a rimborsare al medesimo l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) corrisposto per l'apposizione del visto di conformità.
7) risarcire a i danni derivanti dagli ammanchi di cassa e dalla erronea Controparte_7 rilevazione del fondo TFR, ammontanti, per i titoli di cui innanzi, ad € 21.273,17 i primi e ad €
10.355,00 i secondi.
8) rimborsare alle Società 1) l'importo di € 6.000,00; 2) Controparte_1 [...]
l'importo di € 1.000,00; 3) l'importo di € 1.000,00; 4) Controparte_3 Controparte_23
l'importo di € 1.000,00 e 5) l'importo di € 1.000,00 Controparte_6 Controparte_7 corrisposti nel corso del primo quadrimestre dell'anno 2019.
Con ordinanza del 4.11.2021, è stato disposto il mutamento del rito in ordinario;
la causa
è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali;
è stata presa in decisione per essere rimessa sul ruolo al fine di espletare una CTU e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 3.7.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. Sullo svolgimento delle prestazioni per cui si richiede il pagamento del compenso.
La domanda ha ad oggetto l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo per l'attività professionale di assistenza fiscale, redazione dei bilanci e della documentazione fiscale resa in favore dei resistenti dal secondo quadrimestre dell'anno 2019.
Parte ricorrente è quindi onerato dell'onere della prova dell'esistenza del contratto d'opera professionale (che non richiede la forma scritta e può essere anche concluso per fatti concludenti)
e dello svolgimento delle prestazioni di cui chiede il corrispettivo.
Orbene, l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera professionale non è contestato e risulta comunque dimostrato dalle prove acquisite a giudizio. In particolare, risulta dirimente osservare che sono in atti le lettere di revoca del mandato professionale comunicata dai resistenti al dott. nelle date 19.12.2019 e 23.12.2019, che dimostrano, a contrario, l'esistenza del Parte_1 rapporto quantomeno per l'anno 2019.
Parte ricorrente ha inoltre dimostrato di aver svolto le prestazioni di cui chiede il corrispettivo.
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In particolare, risultano in atti i bilanci redatti e depositati e le dichiarazioni fiscali in favore dei diversi soggetti facenti parte del cd. Gruppo CDS o Gruppo LI, nonché in favore di , e personalmente. CP_15 Pt_2 CP_16
Inoltre, i testi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
e hanno tutti confermato lo svolgimento dell'attività di consulenza fiscale Tes_4 Tes_5 da parte del dott. anche nell'anno 2019, per lo svolgimento della quale il dott. Parte_1 [...]
si recava settimanalmente presso la sede operativa delle società odierne resistenti (in Parte_1
Anguillara Sabazia, via Santo Stefano n. 6 b/c) per l'acquisizione dei dati necessari per la redazione dei dichiarativi, elaborati dall'ufficio contabilità delle società stesse;
inoltre, i testi hanno confermato che il dott. curava il deposito dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali. Parte_1
Risulta quindi dimostrato che il dott. ha svolto attività di consulenza fiscale e Parte_1 tributaria, recandosi presso l'ufficio contabilità, unico per tutte le società coinvolte, circa una volta a settimana.
Secondo quanto allegato dallo stesso professionista, poi, il compenso a lui spettante per tale attività di consulenza è stato liquidato, per gli anni antecedenti al 2019, in modo forfetario, determinando il quantum complessivamente dovuto al professionista e ripartendo tale compenso tra alcune società del gruppo, di volta in volta indicate da a seconda della CP_15 capienza;
in altre parole, la liquidazione del compenso, quanto meno per l'attività di consulenza genericamente svolta indistintamente verso le varie società del “gruppo”, prescindeva del tutto dal soggetto o dai soggetti che effettivamente avevano beneficiato della prestazione, per essere posta a carico dell'una o dell'altra società in base a criteri arbitrari.
Tale prassi è stata confermata dai testi escussi.
Si vedano in particolare le dichiarazioni della teste secondo cui: “il dott. Testimone_1 svolgeva la sua attività in favore di tutte le società del gruppo ma venivano emesse più fatture in cui Parte_1 veniva suddiviso il compenso pattuito nei confronti delle società in quel momento più capienti;
tale indicazione veniva fatta da ; analogamente, la teste ha affermato che “il sig. CP_15 Testimone_4 CP_15 diceva dove il dott. doveva emettere fattura a seconda delle disponibilità economiche delle società; lo so Parte_1 in quanto lavorando nell'ufficio contabilità l'ho sentito dire sia al sig. che al dott. . CP_15 Parte_1
Senza voler esprimere valutazioni circa la conformità di tale prassi alle regole di imputazione dei costi di persone fisiche, quali le società di capitali facenti parte del “gruppo” (così definito dalle parti, senza però chiarire i reciproci rapporti di controllo tra le società stesse), deve rilevarsi, ai fini che qui interessano, il difetto di legittimazione passiva in relazione all'obbligazione di pagamento del corrispettivo per l'attività di consulenza genericamente intesa, non essendo
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individuato il singolo debitore obbligato in relazione a ciascuna prestazione effettivamente ricevuta.
Pertanto, il compenso va liquidato, separatamente per ciascun debitore, solo per l'attività di redazione dei dichiarativi fiscali e dei bilanci societari.
Ai fini della liquidazione del compenso, la scrittura del 12.6.2013 non può essere utilizzata in quanto, dopo essere stata ritualmente disconosciuta dai resistenti, non è stata fatta oggetto di verificazione in mancanza di istanza del ricorrente in tale senso. Ai sensi dell'art. 2233 c.c., devono quindi trovare applicazione i parametri vigenti al momento in cui ciascuna prestazione è stata svolta.
Tale calcolo è stato eseguito dal CTU, le cui valutazioni devono essere integralmente condivise, in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Il compenso per l'attività di redazione e deposito dei bilanci societari è stato quantificato come segue:
In mancanza di elementi da cui desumere la particolare lievità o difficoltà delle questioni tecniche affrontate, il compenso per ciascuna attività va liquidato secondo i parametri medi.
Quanto alla redazione delle dichiarazioni fiscali, il compenso spettante al dott. Parte_1
è stato quantificato dal CTU come segue:
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In conclusione, il compenso spettante al dott. è stato così quantificato: Parte_1
Dal compenso liquidato dal CTU deve essere dedotta la somma di € 10.000,00 che è stata già corrisposta e che va imputata per € 6.000,00 ad che pertanto nulla deve al Controparte_1 dott. e per € 1.000,00 ciascuno a Parte_1 Controparte_24 Controparte_25
e (con conseguente riduzione dei rispettivi debiti). Controparte_6 Controparte_21
Alle somme liquidate devono essere aggiunti gli accessori di legge e gli interessi in misura legale dalla presente sentenza sino al saldo.
3. Sull'eccezione di inadempimento e domanda riconvenzionale inerente all'inadempimento alla prestazione ulteriore di verifica della contabilità.
I resistenti hanno svolto domanda riconvenzionale, deducendo l'inadempimento del dott. relativamente alla prestazione di verifica della contabilità e imputandogli, in Parte_1
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particolare, di non essersi accorto dell'appropriazione indebita di somme da parte di una dipendente delle società e di essersi reso a sua volta responsabile di ammanchi di cassa.
La domanda riconvenzionale va valutata ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, pertanto, spetta pur sempre ai resistenti la prova del titolo della pretesa, costituito dal conferimento al dott.
[...]
dell'incarico di controllo contabile delle società del “gruppo” Parte_1 CP_15
Orbene, dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi per poter affermare che il dott. abbia effettivamente ricoperto per il “gruppo” e per le relative società la Parte_1 CP_15 carica di Revisore Contabile, e/o quella di Sindaco unico, e/o di membro del collegio sindacale;
né risulta che abbia mai avuto il controllo sulle operazioni di “cassa”, né sui conti bancari, né che avesse deleghe ad operare su questi ultimi o accesso ai cassetti fiscali.
In particolare, la teste ha affermato: “non mi risulta che dal 2017 l'attività Testimone_1 demandata al dott. sia stata incrementata con la verifica della contabilità; posso dire che l'attività di Parte_1 consulenza e assistenza prestata dal dott. si è sempre estrinsecata nella presenza presso la sede Parte_1 operativa delle società una volta a settimana in media”.
È vero che tale affermazione contrasta apparentemente con quando dichiarato dai testi dipendente del dal 2000 prima come impiegata amministrativa e Testimone_2 Parte_4 successivamente dal 2016 come segretaria dell'amministratore (“il bilancio veniva da lui controllato insieme all'ufficio contabilità quando veniva presso la sede delle società circa ogni quindici giorni;
da quando si è ampliato il gruppo, negli anni 2016 o 2017, visto l'elevato numero di società e di movimentazioni da controllare, è stato chiesto al dott. di supportare l'attività dell'ufficio contabilità interno e anche la frequenza della Parte_1 sua presenza negli uffici delle società è aumentata a circa due volte a settimana;
non facevo parte dell'ufficio contabilità, il mio ufficio affaccia direttamente sul locale ove ha sede l'ufficio contabilità, che è occupato da Tes_1
e ) ed consulente del Gruppo LI dalla fine del 2019 al luglio Tes_4 Pt_3 Persona_1
2021 (il quale ha dichiarato che , responsabile del reparto paghe, provvedeva Tes_5 annualmente a redigere e consegnare al dott. e a i prospetti dei Parte_1 Testimone_1 costi del personale risultanti dai prospetti paga). Tuttavia, tali testimonianze devono ritenersi scarsamente attendibili: quanto a in quanto la stessa ha ammesso di non sapere di Testimone_2 cosa si occupasse concretamente il dott. la circostanza riferita da poi, Parte_1 Persona_1 risulta acquisita de relato da che, tuttavia, sentita in qualità di teste, l'ha smentita Tes_5
(cfr. dichiarazioni della teste sul punto: “il dott. lavorava nell'open space Tes_5 Parte_1 insieme alle addette alla contabilità e ma non so dire cosa facesse nello specifico… posso dire che io Tes_1 Pt_3 consegnavo i dati IRAP e studi di settore di competenza del reparto paghe e il prospetto del TFR di fine anno a
RT… mandavo la mail contenente il prospetto TFR a forse mandai la mail contenente gli studi di Tes_1 settore e i dati IRAP al dott. una sola volta”). Parte_1
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Pertanto, difetta la prova dello svolgimento dell'attività di verifica della contabilità da parte del dott. Ne consegue che alcun inadempimento risulta a lui imputabile sotto Parte_1 tale profilo.
I resistenti hanno ulteriormente imputato al dott. di aver omesso Parte_1 colposamente la rilevazione di un credito d'imposta, domandando il rimborso della spesa necessaria per la redazione di bilanci integrativi.
Anche tale allegazione risulta infondata, in quanto manca la prova dell'esborso asseritamente sostenuto per la redazione dei bilanci integrativi e quindi del danno allegato.
Gli altri inadempimenti imputati al dott. a sostegno della domanda Parte_1 riconvenzionale sono allegati in modo generico e non possono essere valutati.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di inadempimento e della domanda riconvenzionale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dei resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda principale e, per l'effetto,
- condanna al pagamento in favore del dott. oltre accessori di legge e Parte_1 interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo:
- per € 1.380,76 Controparte_3
- per € 1.180,54 Controparte_2
- per € 2.621,71 Controparte_4
- per € 2.876,78 Controparte_5
- per € 802,17 Controparte_6
- per € 1.153,60 Controparte_7
- per € 1.748,91 Controparte_8
- per € 2.012,46 Controparte_9
- per € 1.407,89 Controparte_10
- per € 1.408,30 CP_11
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- per € 1.843,04 Controparte_12
- per € 2.139,97 CP_13
- Anfos Associazione per € 1.400,00
- per € 150,00 CP_15
- per € 150,00 CP_16
- per € 150,00; Parte_2
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del dott. Pt_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 5.363,00, di cui € 5.077,00 per compensi ed € Parte_1
286,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei resistenti, in solido tra loro.
Civitavecchia, 13 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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