CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLLACE FRANCESCO, Presidente PASTORE ANDREA, Relatore BANDIERA ANGELINA PATRIZIA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1342/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 LA -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032800189 002 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7648/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrenti: accoglimento del ricorso. Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistente: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Agenzia delle Entrate, interveniente: rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25-2-2025 i germani Nominativo_2 e Ricorrente_1 hanno proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avverso la cartella di pagamento- in epigrafe meglio individuata e notificata il 4-12-2024- della somma di
€ 18.002,88 a seguito del controllo delle tasse e imposte indirette per l'anno 2018 (imposta di registro di compravendita).
Hanno eccepito, in via pregiudiziale, la invalidità della cartella per mancanza di sottoscrizione ed autenticazione dell'avviso di accertamento e per mancata attivazione del previo contraddittorio.
Nel merito, hanno evidenziato come l'Agenzia delle Entrate avesse già con precedente avviso di accertamento richiesto il pagamento della somma di € 3.288,10, come conseguenza della rettifica del valore dell'immobile compravenduto, avviso per il quale avevano chiesto la mediazione;
che, nelle more di intraprendere anche l'opposizione, l'AdER aveva notificato una prima cartella di pagamento di quella somma;
che a quel punto tutti i condebitori solidali avevano deciso di abbandonare il ricorso ed effettuare il pagamento, con versamento effettuato il 15-2-2024; che pertanto la nuova richiesta era illegittima per l'intervenuto pagamento precedente.
Hanno pertanto chiesto, nelle loro conclusioni, l'annullamento dell'impugnata cartella.
L'AdER, eccepita la inammissibilità del ricorso per mancata citazione dell'Agenzia delle Entrate, alla quale aveva comunque chiesto l'intervento volontario, nel merito ha sostenuto la regolarità della notifica avvenuta per via diretta ex art 26 D.P.R. n. 602 del 1973 (come da copia dell'avviso di ricevimento) nonché la propria carenza di legittimazione passiva per la parte relativa alle censure di spettanza dell'ente impositore e ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
L'agenzia delle Entrate (Agenzia), intervenuta volontariamente, dopo aver stigmatizzato le censure formali avanzate in ricorso, sostenendone l'infondatezza, ha rilevato come la prima cartella di pagamento di € 3.288,10 era conseguenza di una sentenza di rigetto da parte della Commissione tributaria relativa alla opposizione contro la liquidazione di imposta per accertamento di un valore superiore a quello di compravendita, per cui l'AdER aveva provveduto intanto ad iscrivere un terzo dell'imposta e che la cartella in esame riportava la differenza rimanente oltre sanzioni ed interessi.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale hanno partecipato soltanto le due parti resistenti, che si sono riportate ai rispettivi atti, l'opposizione è stata decisa, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio e con dispositivo ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è priva di pregio giuridico. Ed invero, a seguito dell'intervento volontario dell'Agenzia e della prodotta documentazione, è emerso che in effetti la prima cartella (per
€ 3.288,10), poi pagata dagli obbligati, era stata dall'AdER emessa ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973 sulla riscossione delle imposte (iscrizione di un terzo dell'imposta ed accessori in base ad accertamento non definitvo). Quella qui in contestazione invece è stata emessa per la somma residua (€ 6.000,00 oltre sanzioni ed interessi) e non è coperta, come invece sostenuto dai ricorrenti, dal precedente pagamento. Ne discende che il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Inoltre, per la liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate, che è stata rappresentata in giudizio da un funzionario, va applicato il sexiesdisposto dell'art. 15, comma 2- , D. Lgs. N. 546 del 1992, con la conseguenza che le suddette competenze vanno diminuite del 20%.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione, in solido tra di loro, delle spese processuali a favore delle parti costituite, che liquida per onorario in € 1.600,00 per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in € 1.280,00 per l'Agenzia delle Entrate, oltre accessori per entrambi, se dovuti. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE (ANDREA PASTORE) (FRANCESCO MOLLACE)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLLACE FRANCESCO, Presidente PASTORE ANDREA, Relatore BANDIERA ANGELINA PATRIZIA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1342/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 LA -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032800189 002 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7648/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrenti: accoglimento del ricorso. Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistente: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Agenzia delle Entrate, interveniente: rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25-2-2025 i germani Nominativo_2 e Ricorrente_1 hanno proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avverso la cartella di pagamento- in epigrafe meglio individuata e notificata il 4-12-2024- della somma di
€ 18.002,88 a seguito del controllo delle tasse e imposte indirette per l'anno 2018 (imposta di registro di compravendita).
Hanno eccepito, in via pregiudiziale, la invalidità della cartella per mancanza di sottoscrizione ed autenticazione dell'avviso di accertamento e per mancata attivazione del previo contraddittorio.
Nel merito, hanno evidenziato come l'Agenzia delle Entrate avesse già con precedente avviso di accertamento richiesto il pagamento della somma di € 3.288,10, come conseguenza della rettifica del valore dell'immobile compravenduto, avviso per il quale avevano chiesto la mediazione;
che, nelle more di intraprendere anche l'opposizione, l'AdER aveva notificato una prima cartella di pagamento di quella somma;
che a quel punto tutti i condebitori solidali avevano deciso di abbandonare il ricorso ed effettuare il pagamento, con versamento effettuato il 15-2-2024; che pertanto la nuova richiesta era illegittima per l'intervenuto pagamento precedente.
Hanno pertanto chiesto, nelle loro conclusioni, l'annullamento dell'impugnata cartella.
L'AdER, eccepita la inammissibilità del ricorso per mancata citazione dell'Agenzia delle Entrate, alla quale aveva comunque chiesto l'intervento volontario, nel merito ha sostenuto la regolarità della notifica avvenuta per via diretta ex art 26 D.P.R. n. 602 del 1973 (come da copia dell'avviso di ricevimento) nonché la propria carenza di legittimazione passiva per la parte relativa alle censure di spettanza dell'ente impositore e ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
L'agenzia delle Entrate (Agenzia), intervenuta volontariamente, dopo aver stigmatizzato le censure formali avanzate in ricorso, sostenendone l'infondatezza, ha rilevato come la prima cartella di pagamento di € 3.288,10 era conseguenza di una sentenza di rigetto da parte della Commissione tributaria relativa alla opposizione contro la liquidazione di imposta per accertamento di un valore superiore a quello di compravendita, per cui l'AdER aveva provveduto intanto ad iscrivere un terzo dell'imposta e che la cartella in esame riportava la differenza rimanente oltre sanzioni ed interessi.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale hanno partecipato soltanto le due parti resistenti, che si sono riportate ai rispettivi atti, l'opposizione è stata decisa, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio e con dispositivo ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è priva di pregio giuridico. Ed invero, a seguito dell'intervento volontario dell'Agenzia e della prodotta documentazione, è emerso che in effetti la prima cartella (per
€ 3.288,10), poi pagata dagli obbligati, era stata dall'AdER emessa ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973 sulla riscossione delle imposte (iscrizione di un terzo dell'imposta ed accessori in base ad accertamento non definitvo). Quella qui in contestazione invece è stata emessa per la somma residua (€ 6.000,00 oltre sanzioni ed interessi) e non è coperta, come invece sostenuto dai ricorrenti, dal precedente pagamento. Ne discende che il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Inoltre, per la liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate, che è stata rappresentata in giudizio da un funzionario, va applicato il sexiesdisposto dell'art. 15, comma 2- , D. Lgs. N. 546 del 1992, con la conseguenza che le suddette competenze vanno diminuite del 20%.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione, in solido tra di loro, delle spese processuali a favore delle parti costituite, che liquida per onorario in € 1.600,00 per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in € 1.280,00 per l'Agenzia delle Entrate, oltre accessori per entrambi, se dovuti. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE (ANDREA PASTORE) (FRANCESCO MOLLACE)