Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5023/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio proposta da
), con avv. Mauro Cramis;
Parte_1 C.F._1
e
), con avv. Anna De Giorgi;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso congiunto del 26/11/2024, Parte_1
e hanno domandato la modifica delle condizioni Controparte_1 di divorzio, già disposte con sentenza di questo Tribunale n. 4327 del
21/12/2018 e poi modificate con sentenza di questo Tribunale n.
333/2024 del 15/10/2024. Hanno precisato che dalla loro unione sono nate le figlie e entrambe Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
Nel ricorso introduttivo hanno compiutamente indicato le condizioni modificative della regolamentazione del loro stato divorzile e, in particolare:
1. Dichiarare che nulla sia dovuto dal Sig. Parte_1 alla Sig.ra a titolo di mantenimento e Controparte_1 di spese extra a partire dal mese di Ottobre 2024 per la figlia perché divenuta economicamente autosufficiente Persona_2 sin dal Settembre 2024;
2. Dichiarare che le parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente avendo acclarato ogni pregresso rapporto di dare
e avere;
3. Le spese legali compensate tra le parti.
I.2.- Il pubblico ministero, al quale gli atti sono stati trasmessi ex art. 473 bis.51 c.p.c., nulla ha opposto (parere del 16/01/2025).
II.- La domanda è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con le disposizioni di legge.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta nel presente giudizio n. 5023/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso del 26/11/2024 da
[...]
e , con l'intervento del P.M., Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE che, in modifica della precedente regolamentazione, il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
2) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 31/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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