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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4576/2024 R.G. promossa da
(avv. Aldo Leopoldo Mazzocchi) Parte_1
APPELLANTE contro
(avv. Pietro Pollini Valseriati) Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il sig. è condomino del , sito in Brescia, via Parte_1 Controparte_1
Fiume 6/b – via Aquileia 3/b.
In data 3 settembre 2020 l'assemblea del condominio ha deliberato, all'unanimità dei presenti, un «intervento di sistemazione della gronda perimetrale», per un importo di euro 35.000,00 oltre IVA, ripartito «in millesimi di proprietà».
Il sig. ritenendo non dovuta la sua quota di euro 646,11, ha adito il Giudice Pt_1
di Pace di Brescia onde conseguire la declaratoria di nullità o annullamento della delibera in esame, per avergli imputato, in violazione dell'art. 1123 commi 2 e 3 c.c., oneri per la manutenzione di un elemento che servirebbe solo le unità abitative del corpo centrale del complesso condominiale, il quale non comprenderebbe le due unità abitative dell'istante.
Il convenuto si è opposto all'iniziativa avversaria sulla base delle CP_1
seguenti eccezioni: (i) tardività dell'impugnazione per decorso del termine decadenziale
1 di trenta giorni di cui all'art. 1137 comma 2 c.c.; (ii) incompetenza per valore del giudice adito e litispendenza con altra impugnazione, pendente dinanzi al Tribunale, della delibera del 28 gennaio 2020, di cui quella del 3 settembre 2020 sarebbe stata meramente confermativa;
(iii) infondatezza, nel merito, dell'impugnazione, poiché la deliberazione non concernerebbe il godimento di una parte comune, bensì la sua conservazione ex art. 1117 c.c.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 250/2024 pubblicata il 12 marzo 2024, ha respinto le eccezioni preliminari e, dopo aver distinto fra «spesa per la conservazione e manutenzione del fabbricato condominiale» e «spesa per l'uso ed il godimento delle parti comuni condominiali», ha ascritto la manutenzione della gronda al primo concetto e ha rigettato l'impugnazione.
La sentenza è stata gravata dal sig. il quale, al fine di ottenere la Parte_1
riforma della decisione, ha richiamato gli argomenti già spesi in primo grado e ha aggiunto che la gronda non rientrerebbe ex art. 1117 c.c. «tra le parti comuni o, in ogni caso, non tra le parti comuni di proprietà del (così, pag. 6 atto di appello). Pt_1
L'appellato ha reiterato l'eccezione di incompetenza per valore, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello perché proposto fuori dei casi in cui l'art. 339 comma 3
c.p.c. consente l'impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità e, nel merito, ha ribadito l'infondatezza dell'impugnazione ex adverso spiegata.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
L'appellato ha coltivato l'eccezione di incompetenza per valore del giudice a quo.
Tale eccezione è fondata.
Il sig. ha agito per essere esonerato dal pagamento dell'importo di euro Pt_1
646,11 – somma all'evidenza rientrante nel limite della competenza per valore del
Giudice di Pace – ma, per raggiungere tale risultato, ha dedotto l'invalidità di una deliberazione condominiale di valore pari ad euro 35.000,00, di gran lunga eccedente la competenza del giudice adito. L'appellante, per ovviare a questo inconveniente, ha chiesto di circoscrivere la pronunzia di invalidità «relativamente all'imputazione all'attore, pro quota millesimale, delle spese per le opere di straordinaria manutenzione sulla gronda perimetrale del convenuto», ma questa limitazione non è CP_1
possibile perché, se una delibera viola una norma fondamentale come l'art. 1123 c.c., essa
è invalida nella sua interezza, non solo con riferimento ai condomini asseritamente lesi
2 dalla violazione. Peraltro, l'inconcepibilità di una simile invalidità parziale si ricava agevolmente dalla considerazione che, dedotta la quota dell'appellante, la delibera non potrebbe rimanere immutata e intatta nel resto, dovendosi, per ovvie ragioni matematiche, ricalcolare le quote di spesa di tutti gli altri condomini, destinate a subire un proporzionale aumento. Dunque, il valore della causa, ai fini della competenza, avrebbe dovuto essere determinato «dall'intera obbligazione» (art. 11 c.p.c.), e non dalla quota che il condominio aveva imputato al sig. In questo senso, si è pronunciata la Corte di Pt_1
cassazione, la quale ha statuito che «La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o
l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro» (Cass. Civ.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 19250 del 07/07/2021).
Da quanto esposto, discende che la sentenza appellata è stata emessa da giudice incompetente. Ciò si traduce nella nullità della sentenza gravata, ma non comporta una rimessione in primo grado – tassativamente limitata alle ipotesi dell'art. 354 c.p.c. – bensì impone al giudice d'appello di pronunciarsi nel merito della controversia.
4.
L'art. 1123 c.c. contiene tre norme:
(i) il comma 1 si riferisce alle parti comuni a tutti i condomini e impone loro di partecipare «in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno» alle spese per la conservazione e, a condizione che tali parti servano i condomini in eguale misura, anche a quelle per il loro godimento;
(ii) il comma 2 si riferisce alle parti comuni a tutti i condomini, ma, quando esse
«siano destinate a servire i condomini in misura diversa», dispone la ripartizione delle spese per il godimento «in proporzione all'uso che ciascuno può farne»;
(iii) il comma 3 prende in considerazione il condominio parziale – che ricorre quando le cose, i servizi, gli impianti appartengono solo ad alcuni condomini – e pone le spese relative a tali cose, servizi ed impianti a carico dei soli condomini che ne sono proprietari.
3 La gronda perimetrale è una parte comune all'intero edificio. L'appellante non ha vinto la presunzione dell'art. 1117 c.c., che avrebbe potuto superare non «con qualsiasi prova contraria», ma solo attraverso le «opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali» (Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020).
Questo comporta che, in relazione a tale gronda, non sia configurabile una comproprietà ristretta di alcuni condomini soltanto (c.d. condominio parziale), con conseguente inapplicabilità del terzo comma dell'art. 1123 c.c.
Pertanto, per conseguire un esonero dalle spese di manutenzione, l'appellante dovrebbe basare la sua pretesa sull'art. 1123 comma 2 c.c. Tuttavia, come anche chiarito
– con efficacia vincolante – dalla Corte d'Appello di Brescia nella sentenza n. 1426/2020, la gronda non è un bene suscettibile di godimento separato (come può essere, invece, un ascensore o un cancello carraio) e l'intervento deliberato dall'assemblea non concerne affatto il godimento del manufatto, ma la sua conservazione. La ricorrenza di queste due condizioni – l'insuscettibilità del godimento separato e la tipologia di intervento deliberato, di tipo conservativo – escludono che sia invocabile il secondo comma dell'art. 1123 c.c., dovendosi, invece, applicare il primo comma (come correttamente stabilito dall'assemblea).
In conclusione, non sono ravvisabili vizi nel criterio di ripartizione della spesa da parte della deliberazione, che va giudicata valida.
5.
L'impugnazione della delibera viene respinta, sicché l'appellante dovrà rifondere all'appellato le spese del doppio grado di merito (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n.
23132 del 19/08/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la nullità della sentenza appellata, per incompetenza per valore del giudice a quo;
2. respinge l'impugnazione della delibera condominiale del 3 settembre 2020, proposta dal sig. Parte_1
3. condanna il sig. a rifondere al : a) le spese Parte_1 Controparte_1
del procedimento di primo grado, che liquida in euro 346,00 per compensi, oltre rimborso
4 forfettario al 15%, Iva e Cassa;
b) le spese del procedimento di appello, che liquida in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 13 giugno 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4576/2024 R.G. promossa da
(avv. Aldo Leopoldo Mazzocchi) Parte_1
APPELLANTE contro
(avv. Pietro Pollini Valseriati) Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il sig. è condomino del , sito in Brescia, via Parte_1 Controparte_1
Fiume 6/b – via Aquileia 3/b.
In data 3 settembre 2020 l'assemblea del condominio ha deliberato, all'unanimità dei presenti, un «intervento di sistemazione della gronda perimetrale», per un importo di euro 35.000,00 oltre IVA, ripartito «in millesimi di proprietà».
Il sig. ritenendo non dovuta la sua quota di euro 646,11, ha adito il Giudice Pt_1
di Pace di Brescia onde conseguire la declaratoria di nullità o annullamento della delibera in esame, per avergli imputato, in violazione dell'art. 1123 commi 2 e 3 c.c., oneri per la manutenzione di un elemento che servirebbe solo le unità abitative del corpo centrale del complesso condominiale, il quale non comprenderebbe le due unità abitative dell'istante.
Il convenuto si è opposto all'iniziativa avversaria sulla base delle CP_1
seguenti eccezioni: (i) tardività dell'impugnazione per decorso del termine decadenziale
1 di trenta giorni di cui all'art. 1137 comma 2 c.c.; (ii) incompetenza per valore del giudice adito e litispendenza con altra impugnazione, pendente dinanzi al Tribunale, della delibera del 28 gennaio 2020, di cui quella del 3 settembre 2020 sarebbe stata meramente confermativa;
(iii) infondatezza, nel merito, dell'impugnazione, poiché la deliberazione non concernerebbe il godimento di una parte comune, bensì la sua conservazione ex art. 1117 c.c.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 250/2024 pubblicata il 12 marzo 2024, ha respinto le eccezioni preliminari e, dopo aver distinto fra «spesa per la conservazione e manutenzione del fabbricato condominiale» e «spesa per l'uso ed il godimento delle parti comuni condominiali», ha ascritto la manutenzione della gronda al primo concetto e ha rigettato l'impugnazione.
La sentenza è stata gravata dal sig. il quale, al fine di ottenere la Parte_1
riforma della decisione, ha richiamato gli argomenti già spesi in primo grado e ha aggiunto che la gronda non rientrerebbe ex art. 1117 c.c. «tra le parti comuni o, in ogni caso, non tra le parti comuni di proprietà del (così, pag. 6 atto di appello). Pt_1
L'appellato ha reiterato l'eccezione di incompetenza per valore, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello perché proposto fuori dei casi in cui l'art. 339 comma 3
c.p.c. consente l'impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità e, nel merito, ha ribadito l'infondatezza dell'impugnazione ex adverso spiegata.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
L'appellato ha coltivato l'eccezione di incompetenza per valore del giudice a quo.
Tale eccezione è fondata.
Il sig. ha agito per essere esonerato dal pagamento dell'importo di euro Pt_1
646,11 – somma all'evidenza rientrante nel limite della competenza per valore del
Giudice di Pace – ma, per raggiungere tale risultato, ha dedotto l'invalidità di una deliberazione condominiale di valore pari ad euro 35.000,00, di gran lunga eccedente la competenza del giudice adito. L'appellante, per ovviare a questo inconveniente, ha chiesto di circoscrivere la pronunzia di invalidità «relativamente all'imputazione all'attore, pro quota millesimale, delle spese per le opere di straordinaria manutenzione sulla gronda perimetrale del convenuto», ma questa limitazione non è CP_1
possibile perché, se una delibera viola una norma fondamentale come l'art. 1123 c.c., essa
è invalida nella sua interezza, non solo con riferimento ai condomini asseritamente lesi
2 dalla violazione. Peraltro, l'inconcepibilità di una simile invalidità parziale si ricava agevolmente dalla considerazione che, dedotta la quota dell'appellante, la delibera non potrebbe rimanere immutata e intatta nel resto, dovendosi, per ovvie ragioni matematiche, ricalcolare le quote di spesa di tutti gli altri condomini, destinate a subire un proporzionale aumento. Dunque, il valore della causa, ai fini della competenza, avrebbe dovuto essere determinato «dall'intera obbligazione» (art. 11 c.p.c.), e non dalla quota che il condominio aveva imputato al sig. In questo senso, si è pronunciata la Corte di Pt_1
cassazione, la quale ha statuito che «La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o
l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro» (Cass. Civ.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 19250 del 07/07/2021).
Da quanto esposto, discende che la sentenza appellata è stata emessa da giudice incompetente. Ciò si traduce nella nullità della sentenza gravata, ma non comporta una rimessione in primo grado – tassativamente limitata alle ipotesi dell'art. 354 c.p.c. – bensì impone al giudice d'appello di pronunciarsi nel merito della controversia.
4.
L'art. 1123 c.c. contiene tre norme:
(i) il comma 1 si riferisce alle parti comuni a tutti i condomini e impone loro di partecipare «in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno» alle spese per la conservazione e, a condizione che tali parti servano i condomini in eguale misura, anche a quelle per il loro godimento;
(ii) il comma 2 si riferisce alle parti comuni a tutti i condomini, ma, quando esse
«siano destinate a servire i condomini in misura diversa», dispone la ripartizione delle spese per il godimento «in proporzione all'uso che ciascuno può farne»;
(iii) il comma 3 prende in considerazione il condominio parziale – che ricorre quando le cose, i servizi, gli impianti appartengono solo ad alcuni condomini – e pone le spese relative a tali cose, servizi ed impianti a carico dei soli condomini che ne sono proprietari.
3 La gronda perimetrale è una parte comune all'intero edificio. L'appellante non ha vinto la presunzione dell'art. 1117 c.c., che avrebbe potuto superare non «con qualsiasi prova contraria», ma solo attraverso le «opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali» (Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020).
Questo comporta che, in relazione a tale gronda, non sia configurabile una comproprietà ristretta di alcuni condomini soltanto (c.d. condominio parziale), con conseguente inapplicabilità del terzo comma dell'art. 1123 c.c.
Pertanto, per conseguire un esonero dalle spese di manutenzione, l'appellante dovrebbe basare la sua pretesa sull'art. 1123 comma 2 c.c. Tuttavia, come anche chiarito
– con efficacia vincolante – dalla Corte d'Appello di Brescia nella sentenza n. 1426/2020, la gronda non è un bene suscettibile di godimento separato (come può essere, invece, un ascensore o un cancello carraio) e l'intervento deliberato dall'assemblea non concerne affatto il godimento del manufatto, ma la sua conservazione. La ricorrenza di queste due condizioni – l'insuscettibilità del godimento separato e la tipologia di intervento deliberato, di tipo conservativo – escludono che sia invocabile il secondo comma dell'art. 1123 c.c., dovendosi, invece, applicare il primo comma (come correttamente stabilito dall'assemblea).
In conclusione, non sono ravvisabili vizi nel criterio di ripartizione della spesa da parte della deliberazione, che va giudicata valida.
5.
L'impugnazione della delibera viene respinta, sicché l'appellante dovrà rifondere all'appellato le spese del doppio grado di merito (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n.
23132 del 19/08/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la nullità della sentenza appellata, per incompetenza per valore del giudice a quo;
2. respinge l'impugnazione della delibera condominiale del 3 settembre 2020, proposta dal sig. Parte_1
3. condanna il sig. a rifondere al : a) le spese Parte_1 Controparte_1
del procedimento di primo grado, che liquida in euro 346,00 per compensi, oltre rimborso
4 forfettario al 15%, Iva e Cassa;
b) le spese del procedimento di appello, che liquida in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 13 giugno 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
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