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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/12/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3617/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA GABRIELE C.F._1
D'ANNUNZIO n. 111, CATANIA, presso lo studio dell'avv. ANTONIO PULIATTI (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti ricorrente
contro Controparte_1
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore
convenuta contumace
e contro
, Controparte_2
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 CP_2 dagli avv.ti IVANO MARCEDONE (c.f. ), C.F._3
LI NO (c.f. ), C.F._4 [...]
(c.f. ) CP_3 C.F._5
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel
1 prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha esposto: Parte_1
• di essere dipendente dell Controparte_1
dal 01/04/2005, con la qualifica di dirigente medico
[...] nella disciplina di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
• di avere prestato servizio alle dipendenze dell
[...]
resistente, sempre in qualità di dirigente medico, CP_1 dapprima in virtù di plurimi contratti a tempo determinato dal 01/04/2005 al 15/04/2018 e che, in seguito, in data 16/04/2018, veniva assunta con contratto a tempo indeterminato;
• che la ricorrente con istanza del 29/09/2022 chiedeva all'Azienda la valutazione di cui all'art. 59 CCNL 19/12/2019, non ricevendo però alcun riscontro.
ha concluso chiedendo: Parte_1
<< I. Dichiarare che la ricorrente, in virtù della esperienza professionale complessivamente maturata, e delle valutazioni della stessa resistente, ha diritto a percepire dall Controparte_1
l'indennità di esclusività nella misura annua nella fascia superiore
[...] ai quindici anni e quindi allo stato in misura pari ad euro 17.599,13 come meglio precisata in narrativa, sin dal 01 luglio 2021, disapplicando ogni provvedimento, e/o norma, anche contrattuale, di pregiudizio;
2 II. Condannare e ordinare all' Controparte_1
di riconoscere alla ricorrente l'indennità di esclusività per la fascia
[...] superiore ai 15 anni con decorrenza dal 01 luglio 2021; III. Condannare l al Controparte_1 pagamento delle differenze di indennità di esclusività per la fascia superiore ai 15 anni già maturate dal 01.07.2021al 30.08.2024 e precisamente € euro 14.838,33, o nella misura che verrà accertata in esito all'istruttoria o in via equitativa anche a titolo di perdita di chance, maggiorate di interessi legali, e di mora dal deposito del ricorso e/o rivalutazione, nonché a versare all' la relativa contribuzione CP_2 previdenziale IV. dichiarare che la ricorrente ha subito e subisce un danno patrimoniale e da perdita di chance per il mancato riconoscimento della anzianità ed esperienza professionale pregressa ai fini della corresponsione della indennità di esclusività sin dalla data di maturazione del 01 luglio 2021 condannando l'azienda al pagamento delle relative somme liquidandole sulla base delle somme indicate ai punti che precedono, oltre al danno per la mancata contribuzione previdenziale;
V. dichiarare che la ricorrente subisce un danno patrimoniale e da perdita di chance per il mancato riconoscimento della anzianità ed esperienza professionale pregressa ai fini della corresponsione della indennità di esclusività dal 01 settembre 2024 fino dalla data del 01 luglio 2028 condannando l'azienda al pagamento delle relative somme liquidandole sulla base delle somme indicate in narrativa pari ad euro 18.473,16 , anche in via equitativa o parametrica, oltre al danno per la mancata contribuzione previdenziale VI. In caso di contestazione chiede disporsi consulenza tecnica per il calcolo delle somme dovute alla ricorrente. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di giudizio >>. Il ricorso introduttivo è stato notificato nei confronti dell
[...]
, che non si è costituita in giudizio, Controparte_1 sebbene ritualmente convenuta, e nei confronti di , che si è, invece, CP_2 costituito;
in particolare, l ha rilevato la sostanziale Controparte_4 estraneità ai fatti, osservando che < L'Istituto è completamente estraneo alle vicende oggetto del presente giudizio. Nelle controversie tra lavoratore e datore di lavoro l conserva una posizione di terzietà, restando in CP_2 attesa dell'effettivo accertamento giudiziale del rapporto, nulla conoscendo effettivamente dei fatti … Per quanto innanzi, l' resta in attesa delle CP_2
3 decisioni che saranno assunte all'esito del presente giudizio dal quale non potranno derivare effetti pregiudizievoli nei suoi confronti >>. In realtà, il coinvolgimento di era attività processualmente CP_2 necessitata per la parte ricorrente, atteso che la stessa ha proposto anche domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi omessi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, e che l'ente previdenziale assume la veste di litisconsorte necessario (cfr. Cass. , sez. lav., 22/10/2020, n. 23142). Con le note di trattazione scritta la ricorrente Parte_1 ha precisato che << successivamente alla notifica del ricorso l
[...]
ha provveduto ad effettuare la dovuta Controparte_1 valutazione della ricorrente ed a riconoscere i periodi pregressi di anzianità ed esperienza professionale in un primo tempo negati. Sono stati allegati i relativi atti. L' ha quindi provveduto alla deliberazione ed al CP_1 pagamento degli arretrati. Verificata la correttezza dei conteggi e delle somme erogate, deve ritenersi cessata la materia del contendere essendo l'operato dell'Azienda - che ha quindi riconosciuto la fondatezza delle istanze della ricorrente, mentre in precedenza in fase stragiudiziale erano state pervicacemente respinte - satisfattivo delle stesse. Si chiede quindi in virtù della soccombenza virtuale condannare l
[...]
al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, da Controparte_1 maggiorare delle spese generali, del contributo unificato, nonché dell'iva e cpa >>. Parte ricorrente ha, peraltro, depositato documentazione attestante quanto appena rilevato. In conformità con quanto richiesto dalla ricorrente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In proposito, va rammentato che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda. Va, altresì, osservato che - come più volte evidenziato dalla Suprema Corte - alla declaratoria della cessazione della materia del contendere non
4 osta la perdurante esistenza di una situazione di conflitto tra le parti in ordine alle spese di lite, dacché un tal contrasto importa, esclusivamente, che il giudice assuma le proprie determinazioni in merito al riparto delle spese processuali, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.. (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., 2 agosto 2004, n. 14775; conf., Cass. Civ., 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. Civ., 21 gennaio 1994, n. 576). Ciò posto, con riferimento alla concreta fattispecie che ci occupa, deve rilevarsi che l'interesse della parte ricorrente, sotteso alla originaria richiesta di provvedimento giudiziale, è stato integralmente soddisfatto dalla condotta spontanea tenuta dall convenuta, ancorché Controparte_1 dopo l'avvio del procedimento che ci occupa. Tanto osservato, indubitabile il diritto della ricorrente a quanto Contr oggetto di domanda, alla stessa vanno rimborsate da le spese di giudizio, secondo i principi della soccombenza virtuale, e tenuto conto della limitata attività difensiva svolta (in considerazione delle ragioni definitorie della controversia); con riferimento a va disposta la CP_2 compensazione delle spese di lite, atteso che il suo coinvolgimento in giudizio (pur nella sostanziale estraneità nella gestione dei fatti) è stato necessitato dalla sua posizione di litisconsorte necessario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3617/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l al rimborso in Controparte_1 favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida Parte_1 nella somma di € 259,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %; compensa le spese di lite nei confronti di . CP_2
Siracusa, 27/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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