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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16512/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16512/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUDICE NUNZIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHERUBINI DEBORA ( ) VIA L. MANARA, 15 20122 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CESINA - PUGLIANO, 12 84010 SAN VALENTINO TORIO presso il difensore avv. GIUDICE NUNZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GRASSINI CESARE GIOVANNI , elettivamente domiciliato in VIA TORTONA 25 MILANO presso il difensore avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI
CONVENUTO/I
C.F. ), CP_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte opponente precisa come da note depositate in data 4/12/2024
Parte opposta precisa come da note depositate in data 26/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n Controparte_1
1130/2023 Rg 41688/2022 ingiungente a il pagamento dell'importo di euro 6.471,69 Parte_1 oltre interessi moratori per il mancato pagamento di una serie di fatture emesse nel corso dell'anno
2021 a fronte di somministrazione di energia elettrica.
Il suddetto decreto ingiuntivo veniva notificato in data 7/3/2023
proponeva regolare opposizione chiedendo la chiamata in causa di ,revoca del Parte_1 CP_2 decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso l'accertamento negativo del credito di parte opposta e in via pagina 1 di 4 subordinata in caso di condanna al pagamento delle somme di cu è causa , la condanna di a CP_2
manlevare e tenere indenne di quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare al Parte_1 [...]
Controparte_1
Deduceva che nessun contratto era intervenuto inter partes e che nessuna fattura aveva mai Parte_1
ricevuto né solleciti di pagamento
Deduceva di avere in essere presso la propria abitazione residenziale contratti di fornitura di luce e gas con società diverse da e che aveva avuto in essere presso la sede della Controparte_1 propria attività ,in Olgiate Olona Corso Sempione 118, un unico contratto di fornitura di energia elettrica ,con , cessato con la cessazione del suo contratto di locazione nell'ottobre CP_3
2020 e la cancellazione della su ditta individuale .
Deduceva che dopo il rilascio dell'immobile di Corso Sempione 118 , lo stesso veniva concesso in locazione alla società con decorrenza dal 1/12/2020 al 31/11/2026, la quale , evidentemente CP_2 al pervenimento delle fatture intestate al precedente locatario, non aveva effettuata la voltura del servizio
Deduceva la nullità del decreto ingiuntivo in quanto il ricorso risultava talmente generico da ledere il diritto di difesa di parte opponente
Si costituiva in causa il Servizio Elettrico Nazionale chiedendo la conferma del Decreto ingiuntivo
Deduceva parte opposta che risultava titolare del POD IT001E142988836 sito in Corso Parte_1
Sempione 118 Olgiate Olona ove parte opposta aveva somministrato energia da febbraio ad agosto
2021 per l'importo complessivo di euro 6.471,69
Deduceva che parte opponente ,alla cessazione della locazione , non aveva provato di avere comunicato alcuna cessazione contrattuale al precedente fornitore talchè nel momento in cui parte opponente , nel termine previsto, non aveva scelto il nuovo fornitore sul mercato libero, il servizio a Tutela Graduale aveva automaticamente inserito nei contratti di trasporto dell'Esercente la maggior Tutela Parte_1
Deduceva che, in ogni caso ,la voltura necessitava del consenso del subentrante.
Deduceva che la produzione del libri contabili nel giudizio monitorio costituiva idonea prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo e che nel giudizio di opposizione le fatture prodotte dovevano ritenersi probatorie contenendo nel dettaglio i consumi rilevati
All'udienza del 30/4/2023 il Gop autorizzava la chiamata di terzo CP_2
All'udienza del 25/3/2024 il Gop dichiarava la contumacia di della terza chiamata e concedeva i termini istruttori ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 1/7/2024 celebrata mediante trattazione scritta il Gop fissava udienza di pc
Con ordinanza del 10/12/2024 il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc
****************************** pagina 2 di 4 La società , attrice sostanziale ,ha svolto con rito Controparte_1 monitorio un'azione contrattuale di adempimento contro deducendo di essere creditrice Parte_1 della somma di euro 6471, 69 portate da una serie di fatture emesse nel corso del 2021 a fronte di somministrazione di energia elettrica e rimaste impagate
Parte opposta si è difesa allegando che il ricorso per decreto ingiuntivo non era dotato di idonea prova scritta , che nessun contratto era intervenuto inter partes e che nel 2021 era cessata , da tempo, la sua locazione nell'indirizzo in cui era stata somministrata l'energia e che , neppure parte opposta aveva dato prova dei consumi , non avendo, le fatture commerciali prodotte, valore probatorio.
Sulla prova dedotta nella procedura monitoria
Parte opponente ha dedotto l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di idonea prova scritta . Parte opposta nella procedura monitoria ha prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili relativi alle fatture azionate. Gli stessi ex art 634 cpc assurgono a prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo con la conseguenza che il decreto ingiuntivo de quo risulta emesso legittimamente
Sulle pretese economiche di Controparte_1
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art. 1218 e Controparte_1
2967 cc e dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere adempiuto correttamente o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria(cass sez unite n. 13533/2001).Tutto quanto precede va coordinato con il principio di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù del quale ,la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.Nel caso, poi ,di contestazione di fattura è onere del somministrante dimostrare la correttezza dei costi in relazione al contratto e alla somministrazione.
Il Servizio Elettrico Nazionale ha allegato di aver fornito energia a parte opponente mediante il punto di prelievo POD IT001E142988836 sito in Corso Sempione 118 Olgiate Olona, intestato a
[...]
dal febbraio 2021 (come si evince dalle fatture azionate doc n. 1) e che ciò era avvenuto a Pt_1 seguito di mancata scelta del fornitore, in libero mercato ,da parte dello stesso e che , per Parte_1 tale motivo ,non esisteva contratto inter partes.
Di tale allegazione , però, il Servizio Elettrico non fornisce alcuna prova e, per contro ,parte opponente ha prodotto fattura di energia elettrica (mercato libero) del Fornitore (doc CP_3
4)relativa all'immobile sito in via Sempione n. 118 riportante un pod diverso (IT001E14298883) da quello indicato da parte opposta ed emergente dalle fatture azionate.
Il Pod identifica il punto di prelievo correlato al contatore che non varia al variare del fornitore.
pagina 3 di 4 Ora non appare plausibile che avesse nello stesso immobile più pod , e comunque tale Parte_1
circostanza non è stata né allegata né provata da parte opposta
Anche la fornitura di energia , in relazione al Pod di cui alle fatture azionate ,non risulta provata .
A sostegno della fornitura il Servizio Elettrico Nazionale produce i dati del Distributore locale relativi al Pod IT001E14298883 , pod che risulta quello di cui alla fattura di , ma che nulla CP_3
c'entra con il Pod di cui alle fatture azionate.
Parte opponente ha allegato e provato di aver chiuso la propria attività nel corso del 2020 ; la circostanza emerge dalla visura camerale ove la ditta individuale , con sede in Corso Parte_1
Sempione 118, risulta cancellata
La ditta individuale ,era stata fornita da , fornitore in mercato libero ,il quale non CP_3
risulta aver continuato ad emettere fatture dopo la cancellazione della ditta individuale.
L'emissione delle fatture azionate in relazione al POD IT001E142988836 non appare supportata quindi nè dalla prova di un rapporto commerciale in essere , né da consumi somministrati da parte opposta e fruiti da parte opponente o da altro soggetto
Neppure è stato provato che il Pod di cui alle fatture azionate riguardasse un punto di prelievo attribuibile alla terza chiamata rimasta contumace.
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
Il decreto ingiuntivo n 1130/2023 RG 41688/2022 del Tribunale di Milano non già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1
pagare ai procuratori di parte opponente , che si sono dichiarati antistatari , le spese di lite liquidate in euro 3000,00 omnia oltre cpa 4% e iva di legge se dovuta
Milano, 10 aprile 2025
Il Gop
Giovannina Riccardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16512/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUDICE NUNZIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHERUBINI DEBORA ( ) VIA L. MANARA, 15 20122 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CESINA - PUGLIANO, 12 84010 SAN VALENTINO TORIO presso il difensore avv. GIUDICE NUNZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GRASSINI CESARE GIOVANNI , elettivamente domiciliato in VIA TORTONA 25 MILANO presso il difensore avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI
CONVENUTO/I
C.F. ), CP_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte opponente precisa come da note depositate in data 4/12/2024
Parte opposta precisa come da note depositate in data 26/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n Controparte_1
1130/2023 Rg 41688/2022 ingiungente a il pagamento dell'importo di euro 6.471,69 Parte_1 oltre interessi moratori per il mancato pagamento di una serie di fatture emesse nel corso dell'anno
2021 a fronte di somministrazione di energia elettrica.
Il suddetto decreto ingiuntivo veniva notificato in data 7/3/2023
proponeva regolare opposizione chiedendo la chiamata in causa di ,revoca del Parte_1 CP_2 decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso l'accertamento negativo del credito di parte opposta e in via pagina 1 di 4 subordinata in caso di condanna al pagamento delle somme di cu è causa , la condanna di a CP_2
manlevare e tenere indenne di quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare al Parte_1 [...]
Controparte_1
Deduceva che nessun contratto era intervenuto inter partes e che nessuna fattura aveva mai Parte_1
ricevuto né solleciti di pagamento
Deduceva di avere in essere presso la propria abitazione residenziale contratti di fornitura di luce e gas con società diverse da e che aveva avuto in essere presso la sede della Controparte_1 propria attività ,in Olgiate Olona Corso Sempione 118, un unico contratto di fornitura di energia elettrica ,con , cessato con la cessazione del suo contratto di locazione nell'ottobre CP_3
2020 e la cancellazione della su ditta individuale .
Deduceva che dopo il rilascio dell'immobile di Corso Sempione 118 , lo stesso veniva concesso in locazione alla società con decorrenza dal 1/12/2020 al 31/11/2026, la quale , evidentemente CP_2 al pervenimento delle fatture intestate al precedente locatario, non aveva effettuata la voltura del servizio
Deduceva la nullità del decreto ingiuntivo in quanto il ricorso risultava talmente generico da ledere il diritto di difesa di parte opponente
Si costituiva in causa il Servizio Elettrico Nazionale chiedendo la conferma del Decreto ingiuntivo
Deduceva parte opposta che risultava titolare del POD IT001E142988836 sito in Corso Parte_1
Sempione 118 Olgiate Olona ove parte opposta aveva somministrato energia da febbraio ad agosto
2021 per l'importo complessivo di euro 6.471,69
Deduceva che parte opponente ,alla cessazione della locazione , non aveva provato di avere comunicato alcuna cessazione contrattuale al precedente fornitore talchè nel momento in cui parte opponente , nel termine previsto, non aveva scelto il nuovo fornitore sul mercato libero, il servizio a Tutela Graduale aveva automaticamente inserito nei contratti di trasporto dell'Esercente la maggior Tutela Parte_1
Deduceva che, in ogni caso ,la voltura necessitava del consenso del subentrante.
Deduceva che la produzione del libri contabili nel giudizio monitorio costituiva idonea prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo e che nel giudizio di opposizione le fatture prodotte dovevano ritenersi probatorie contenendo nel dettaglio i consumi rilevati
All'udienza del 30/4/2023 il Gop autorizzava la chiamata di terzo CP_2
All'udienza del 25/3/2024 il Gop dichiarava la contumacia di della terza chiamata e concedeva i termini istruttori ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 1/7/2024 celebrata mediante trattazione scritta il Gop fissava udienza di pc
Con ordinanza del 10/12/2024 il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc
****************************** pagina 2 di 4 La società , attrice sostanziale ,ha svolto con rito Controparte_1 monitorio un'azione contrattuale di adempimento contro deducendo di essere creditrice Parte_1 della somma di euro 6471, 69 portate da una serie di fatture emesse nel corso del 2021 a fronte di somministrazione di energia elettrica e rimaste impagate
Parte opposta si è difesa allegando che il ricorso per decreto ingiuntivo non era dotato di idonea prova scritta , che nessun contratto era intervenuto inter partes e che nel 2021 era cessata , da tempo, la sua locazione nell'indirizzo in cui era stata somministrata l'energia e che , neppure parte opposta aveva dato prova dei consumi , non avendo, le fatture commerciali prodotte, valore probatorio.
Sulla prova dedotta nella procedura monitoria
Parte opponente ha dedotto l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di idonea prova scritta . Parte opposta nella procedura monitoria ha prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili relativi alle fatture azionate. Gli stessi ex art 634 cpc assurgono a prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo con la conseguenza che il decreto ingiuntivo de quo risulta emesso legittimamente
Sulle pretese economiche di Controparte_1
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art. 1218 e Controparte_1
2967 cc e dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere adempiuto correttamente o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria(cass sez unite n. 13533/2001).Tutto quanto precede va coordinato con il principio di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù del quale ,la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.Nel caso, poi ,di contestazione di fattura è onere del somministrante dimostrare la correttezza dei costi in relazione al contratto e alla somministrazione.
Il Servizio Elettrico Nazionale ha allegato di aver fornito energia a parte opponente mediante il punto di prelievo POD IT001E142988836 sito in Corso Sempione 118 Olgiate Olona, intestato a
[...]
dal febbraio 2021 (come si evince dalle fatture azionate doc n. 1) e che ciò era avvenuto a Pt_1 seguito di mancata scelta del fornitore, in libero mercato ,da parte dello stesso e che , per Parte_1 tale motivo ,non esisteva contratto inter partes.
Di tale allegazione , però, il Servizio Elettrico non fornisce alcuna prova e, per contro ,parte opponente ha prodotto fattura di energia elettrica (mercato libero) del Fornitore (doc CP_3
4)relativa all'immobile sito in via Sempione n. 118 riportante un pod diverso (IT001E14298883) da quello indicato da parte opposta ed emergente dalle fatture azionate.
Il Pod identifica il punto di prelievo correlato al contatore che non varia al variare del fornitore.
pagina 3 di 4 Ora non appare plausibile che avesse nello stesso immobile più pod , e comunque tale Parte_1
circostanza non è stata né allegata né provata da parte opposta
Anche la fornitura di energia , in relazione al Pod di cui alle fatture azionate ,non risulta provata .
A sostegno della fornitura il Servizio Elettrico Nazionale produce i dati del Distributore locale relativi al Pod IT001E14298883 , pod che risulta quello di cui alla fattura di , ma che nulla CP_3
c'entra con il Pod di cui alle fatture azionate.
Parte opponente ha allegato e provato di aver chiuso la propria attività nel corso del 2020 ; la circostanza emerge dalla visura camerale ove la ditta individuale , con sede in Corso Parte_1
Sempione 118, risulta cancellata
La ditta individuale ,era stata fornita da , fornitore in mercato libero ,il quale non CP_3
risulta aver continuato ad emettere fatture dopo la cancellazione della ditta individuale.
L'emissione delle fatture azionate in relazione al POD IT001E142988836 non appare supportata quindi nè dalla prova di un rapporto commerciale in essere , né da consumi somministrati da parte opposta e fruiti da parte opponente o da altro soggetto
Neppure è stato provato che il Pod di cui alle fatture azionate riguardasse un punto di prelievo attribuibile alla terza chiamata rimasta contumace.
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
Il decreto ingiuntivo n 1130/2023 RG 41688/2022 del Tribunale di Milano non già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1
pagare ai procuratori di parte opponente , che si sono dichiarati antistatari , le spese di lite liquidate in euro 3000,00 omnia oltre cpa 4% e iva di legge se dovuta
Milano, 10 aprile 2025
Il Gop
Giovannina Riccardi
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