TRIB
Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/09/2024, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
N. 9678/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9678/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione, ai sensi degli artt.
281-terdecies e 281-sexies c.p.c., all'udienza del 16 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte
TRA (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata Frattamaggiore alla Via Vittorio Emanuele n. 66, presso lo studio dell'Avv. Capasso Michele Massimiliano (c.f.: , dal quale C.F._1
è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Lobuono
Tajani Roberto Luca , in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
RICORRENTE
E (c.f.: ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
281-terdecies e 281-sexies c.p.c., così come novellati dal D.Lgs. 149/2022, nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Tralasciando la trattazione di ogni ulteriore questione, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione n. 9678/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 3 N. 9678/2023 R.G.A.C.
assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU.,
29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice va dichiarata inammissibile per quanto in appresso osservato.
Con nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza del 16/09/2024, parte attrice deduceva e documentava il mancato perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti della convenuta poiché deceduta in epoca ben antecedente al deposito dello stesso ricorso (così come attestato dall'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica negativa in atti).
Per effetto di tale situazione, parte ricorrente chiedeva, da un lato, di essere autorizzato ad “estendere il contraddittorio nei confronti degli eredi e/o del proprietario e/o dell'attuale detentore dell'immobile” e, dall'altro lato, di “ordinare all' Organizzazione_1 di fornire alla ricorrente il nominativo del proprietario dell'immobile sito in Casoria alla via I
Traversa XXV Aprile n. 2 e/o l'eventuale esistenza di un contratto di locazione o denuncia di successione” (cfr. nota di trattazione scritta depositata da parte ricorrente in data
12/09/2024).
Entrambe tali richieste appaiono irrituali e volte, piuttosto, a sopperire alle chiare negligenze mostrate da parte attrice nella necessaria attività — di sua esclusiva pertinenza — di ricerca del reale e legittimo contraddittore rispetto alla domanda giudizialmente spiegata e che devono precedere la stessa introduzione del giudizio.
Ed invero, appare evidente come il processo non possa essere utilizzato al fine di eseguire attività sostanzialmente investigative ed esplorative tese alla preliminare individuazione del reale legittimato passivo;
né il sistema processual-civilistico civile
(improntato all'impulso di parte, salve rare e tipiche eccezioni) consente di individuare poteri officiosi del Giudice in tal senso.
Piuttosto, stante l'incontestato ed emerso decesso dell'originaria parte convenuta in epoca ben antecedente alla stessa instaurazione del presente giudizio, il processo va necessariamente e immediatamente arrestato in rito, per la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale tra le parti (e per l'impossibilità di correttamente instaurarlo, non potendo il giudice azionare non previsti poteri officiosi che portino sostanzialmente, non solo a sostituirsi alla parte, ma finanche a modificare unilateralmente l'originario soggetto convenuto in lite, peraltro neppure a priori identificato dall'attore, ma da identificarsi previa attività di ricerca da demandarsi a pubblici uffici).
Per tutto quanto precede, pertanto, la domanda attorea va dichiarata inammissibile.
n. 9678/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 3 N. 9678/2023 R.G.A.C.
Stante la non corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, nulla va disposto in ordine alla ripartizione delle spese di lite relative al presente giudizio, che rimarranno accollate in capo alla stessa parte ricorrente che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 9678/2023
R.G.A.C., pendente tra
- ricorrente -
e - Parte_1 Controparte_1 resistente - , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara la domanda attorea inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, 25/09/2024
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 9678/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9678/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione, ai sensi degli artt.
281-terdecies e 281-sexies c.p.c., all'udienza del 16 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte
TRA (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata Frattamaggiore alla Via Vittorio Emanuele n. 66, presso lo studio dell'Avv. Capasso Michele Massimiliano (c.f.: , dal quale C.F._1
è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Lobuono
Tajani Roberto Luca , in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
RICORRENTE
E (c.f.: ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
281-terdecies e 281-sexies c.p.c., così come novellati dal D.Lgs. 149/2022, nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Tralasciando la trattazione di ogni ulteriore questione, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione n. 9678/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 3 N. 9678/2023 R.G.A.C.
assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU.,
29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice va dichiarata inammissibile per quanto in appresso osservato.
Con nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza del 16/09/2024, parte attrice deduceva e documentava il mancato perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti della convenuta poiché deceduta in epoca ben antecedente al deposito dello stesso ricorso (così come attestato dall'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica negativa in atti).
Per effetto di tale situazione, parte ricorrente chiedeva, da un lato, di essere autorizzato ad “estendere il contraddittorio nei confronti degli eredi e/o del proprietario e/o dell'attuale detentore dell'immobile” e, dall'altro lato, di “ordinare all' Organizzazione_1 di fornire alla ricorrente il nominativo del proprietario dell'immobile sito in Casoria alla via I
Traversa XXV Aprile n. 2 e/o l'eventuale esistenza di un contratto di locazione o denuncia di successione” (cfr. nota di trattazione scritta depositata da parte ricorrente in data
12/09/2024).
Entrambe tali richieste appaiono irrituali e volte, piuttosto, a sopperire alle chiare negligenze mostrate da parte attrice nella necessaria attività — di sua esclusiva pertinenza — di ricerca del reale e legittimo contraddittore rispetto alla domanda giudizialmente spiegata e che devono precedere la stessa introduzione del giudizio.
Ed invero, appare evidente come il processo non possa essere utilizzato al fine di eseguire attività sostanzialmente investigative ed esplorative tese alla preliminare individuazione del reale legittimato passivo;
né il sistema processual-civilistico civile
(improntato all'impulso di parte, salve rare e tipiche eccezioni) consente di individuare poteri officiosi del Giudice in tal senso.
Piuttosto, stante l'incontestato ed emerso decesso dell'originaria parte convenuta in epoca ben antecedente alla stessa instaurazione del presente giudizio, il processo va necessariamente e immediatamente arrestato in rito, per la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale tra le parti (e per l'impossibilità di correttamente instaurarlo, non potendo il giudice azionare non previsti poteri officiosi che portino sostanzialmente, non solo a sostituirsi alla parte, ma finanche a modificare unilateralmente l'originario soggetto convenuto in lite, peraltro neppure a priori identificato dall'attore, ma da identificarsi previa attività di ricerca da demandarsi a pubblici uffici).
Per tutto quanto precede, pertanto, la domanda attorea va dichiarata inammissibile.
n. 9678/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 3 N. 9678/2023 R.G.A.C.
Stante la non corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, nulla va disposto in ordine alla ripartizione delle spese di lite relative al presente giudizio, che rimarranno accollate in capo alla stessa parte ricorrente che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 9678/2023
R.G.A.C., pendente tra
- ricorrente -
e - Parte_1 Controparte_1 resistente - , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara la domanda attorea inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, 25/09/2024
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 9678/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 3