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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2236/2025
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile - Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2236/2025 promosso da:
Controparte_1 C.F. 1 ) nata in data [...] a [...] residente a [...]
e
1) nato in data [...] a [...] residente in MesolaCP_2 C.F. 2 alla Via Romea n. 73
rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Piffanelli del Foro di Ferrara ( C.F. 3 PEC: Email_1 - FAX 0533 453000) presso e nel cui studio in Codigoro
(FE) Piazza Giacomo Matteotti n. 51 hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 ottobre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio a Mesola in data 11.06.2005; che dalla unione coniugale non sono nati figli;
di essersi separati in forza di sentenza n. 196/2025 pronunciata da questo Tribunale in data 21 febbraio 2025; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, dando atto che le condizioni della separazione, tra gli stessi concordate, sono state tutte adempiute in data antecedente il procedimento de quo, così che nessun obbligo economico e patrimoniale permane alla data odierna.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 13 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine del
06/02/2025 fissato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza da parte del giudice delegato alla trattazione del procedimento di separazione personale dei coniugi.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Mesola il giorno 11 giugno 2005 fra
CP_2 nato il [...] ad [...], e Controparte_1 nata
,
il 02/03/1974 a IASI (ROMANIA).
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Mesola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2005 Atto n. 5 Parte 1
Controparte_1 perde il diritto di aggiungere al proprio 3. DICHIARA che cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile - Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2236/2025 promosso da:
Controparte_1 C.F. 1 ) nata in data [...] a [...] residente a [...]
e
1) nato in data [...] a [...] residente in MesolaCP_2 C.F. 2 alla Via Romea n. 73
rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Piffanelli del Foro di Ferrara ( C.F. 3 PEC: Email_1 - FAX 0533 453000) presso e nel cui studio in Codigoro
(FE) Piazza Giacomo Matteotti n. 51 hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 ottobre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio a Mesola in data 11.06.2005; che dalla unione coniugale non sono nati figli;
di essersi separati in forza di sentenza n. 196/2025 pronunciata da questo Tribunale in data 21 febbraio 2025; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, dando atto che le condizioni della separazione, tra gli stessi concordate, sono state tutte adempiute in data antecedente il procedimento de quo, così che nessun obbligo economico e patrimoniale permane alla data odierna.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 13 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine del
06/02/2025 fissato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza da parte del giudice delegato alla trattazione del procedimento di separazione personale dei coniugi.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Mesola il giorno 11 giugno 2005 fra
CP_2 nato il [...] ad [...], e Controparte_1 nata
,
il 02/03/1974 a IASI (ROMANIA).
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Mesola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2005 Atto n. 5 Parte 1
Controparte_1 perde il diritto di aggiungere al proprio 3. DICHIARA che cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri