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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15846 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42317/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42317/2023
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 10.25 innanzi alla dott.ssa LU BR, sono comparsi: per parte appellante è presente l'avv. Fabiola De Santis in sost. dell'avv. BE OS.
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. De Santis discute la causa riportandosi a tutti gli atti e da ultimo alle memorie depositate il 10.03.2025 nonché alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento dell'unica parte presente dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa LU BR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
LU BR e in funzione di giudice di appello, all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 42317/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
1 Avv. PROSPERINI ALBERTO (C.F: ) difeso da sé stesso ai sensi C.F._1 dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma,
Circonvallazione Clodia n. 80
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1 Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 22952/22 del 2- 12-2022 / 20-2-
2023 nel procedimento avente n. di R.G. 19602/2022.
Conclusioni:
Parte appellante“Voglia l'Ill.mo Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, annullare
l'ordinanza-ingiunzione de qua. Con vittoria delle spese processuali del doppio grado”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con l'odierno appello OS BE ha chiesto la riforma della sentenza n. 22952/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 02.12.2022, pubblicata il 20.02.2023 nel procedimento avente n. di R.G. 19602/2022, con la quale è stato rigettato il ricorso ex art.6
d.lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 00091200038484 resa dalla CP_1 il 22.02.2022 per il pagamento della somma di euro 112,50. La già menzionata
[...] ordinanza ingiunzione prefettizia è relativa al verbale di accertamento di infrazione n.
22210261643 elevato dalla Polizia Municipale di Roma per la violazione degli artt. 7/1 lett. f) e
7/14 Codice della Strada (d'ora innanzi “c.d.s.”) perché sostava con la propria autovettura
Pegeout tg. FD684MK senza esporre il titolo di pagamento.
2. A fondamento dell'appello ha reiterato i motivi dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia deducendo in merito:
- al difetto di delega in capo al Viceprefetto dott. Aldo Aldi che ha emesso l'ordinanza prefettizia;
- all'illegittimità della sanzione per violazione dell'art. 7, co. 8 c.d.s. in considerazione del fatto che non risultavano -nelle immediate vicinanze della zona di rilevamento della pretesa infrazione- aree destinate al libero parcheggio.
3. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo, quanto al primo motivo, che il Vice Prefetto Aldo Aldi fosse munito di delega rilasciata dal Prefetto;
quanto al secondo motivo di impugnazione, quest'ultimo non è stato esaminato nel merito, avendo giudice di pace rigettato il ricorso per la mancata contestazione della carenza motivazionale del provvedimento decisorio, oltre alla circostanza che i motivi proposti dal ricorrente erano già stati esaminati con l'atto impugnato.
2 4. La , costituitasi nel giudizio di prime cure, è rimaste contumace nel Controparte_1 presente giudizio, ancorché ritualmente evocata.
5. La causa, mutato l'organo giudicante, è passata in discussione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 437 c.p.c.
6. Preliminarmente si impone la dichiarazione di contumacia della che, Controparte_1 ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
7. Quanto al primo motivo di appello, attinente alla carenza di poteri di delega posti in capo al Viceprefetto dott. Aldo Aldi, occorre rammentare che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiungono sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato.
Nella specie, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa da viceprefetto cui è stato, appunto, attribuito l'incarico di dirigente dell'Area III-ter della Roma, che cura CP_1 proprio l'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo per le infrazioni al Codice della Strada (Cass. civ. 2213/2025).
Di tale delega conferita al viceprefetto erano specificati il numero di protocollo (n. 34504) e la data (31 gennaio 2022) nella stessa ordinanza-ingiunzione notificata (cfr. doc. 2 del fascicolo di appello nonché contenuto nel fascicolo di primo grado della CP_1
.
[...]
Risulta quindi "documentato" il decreto di conferimento dei poteri al Viceprefetto effettivamente e debitamente delegato all'emissione del provvedimento sanzionatorio amministrativo (v. Cass. n. 3904/2014), in persona del dr. Aldo Aldi, ragion per cui non è necessario per il giudice di primo grado avvalersi dell'ordine previsto dall'art. 213 c.p.c. o dei poteri istruttori d'ufficio contemplati dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, il cui relativo modello processuale è regolato dal rito del lavoro (Cass. civ. 2261/2025).
Vi è dunque prova del corretto perfezionamento della delega e, conseguentemente, della legittimità del provvedimento.
D'altra parte, la delega in atti appare comprensiva del potere di emissione dell'ordinanza ingiuntiva secondo l'interpretazione letterale del documento sopra richiamato, senza che la parte abbia potere di sindacare la discrezionalità amministrativa nel conferimento dei poteri sanzionatori come sopra, rientrando nell'interesse pubblico dell'amministrazione organizzare la gestione della propria attività sanzionatoria come ritenuto più confacente.
8. È, invece, fondata la seconda censura.
Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, nel provvedimento opposto l'Amministrazione non ha preso posizione sulle censure dedotte dal ricorrente con il secondo motivo di opposizione, dovendosi considerare che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
3 (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. Cass. civ. 12503/2018; Cass. n. 17779/2014; Cass. civ. S.U.
n. 1786/2010).
Passando alla disamina del secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato in primo grado la realizzazione da parte di di aree di parcheggio libero e Parte_1 gratuito. Non viene, pertanto, in rilievo un profilo di irragionevolezza della scelta dell'amministrazione concernente il numero dei posti da riservare ad area libera, che determinerebbe a carico del ricorrente, in applicazione del generale principio di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e della presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo, l'onere di dimostrare la sussistenza del vizio (Cass. civ. 10615/2018), spettando a chi contesta la legittimità dell'atto dimostrare l'esistenza del vizio (Cass. civ.
23073/2016; Cass. civ. 11283/2010). Nella specie, di contro, viene contestata la sussistenza stessa di una delibera che preveda tali spazi liberi o che individui una causa di esonero dall'obbligo di prevedere spazi liberi, ai sensi dell'art. 7 co. 8 C.d.S.
Le Sezioni unite, infatti, nell'interpretare l'art. 7, comma 8, c.d.s. hanno evidenziato come, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l'osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, debba ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure al limitato fine della sua disapplicazione), come quello consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento, reputando corretta l'attività del giudice di merito, che aveva disapplicato l'ordinanza del comune, in quanto questo non aveva mai definito come zona A del D.M. dei Lavori pubblici del 2 aprile 1968 quella in esame, né aveva prodotto documentazione da cui risultasse che le strade di cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale (Cass., Sez. U, 9/1/2007,
n. 116).
Alla stregua di tali considerazioni, è stato dunque affermato il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova dell'esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7 C.d.S., comma 8, il quale è stato di recente ripreso anche da Cass.,
Sez. 2, 23/7/2020, n. 15678, allorché ha affermato che spetta all'Autorità amministrativa dare la prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata, ovvero, in mancanza, dimostrare l'esistenza della delibera che rende inoperante l'obbligo stabilito dall'art. 7, comma 8, c.d.s. (di riservare, cioè, un'area adeguata
4 al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta) (Cass. civ.
20293/2024).
Orbene, a fronte di una contestazione, quella del ricorrente, la costituitasi in CP_1 primo grado- nulla ha dedotto e provato sul punto, omettendo persino di contestare le allegazioni difensive della controparte.
Pertanto, richiamati i principi sovra espressi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada per sosta in violazione dell'art. 15, co. 6, C.d.S. è onere dell'Autorità amministrativa – a fronte di una specifica contestazione dell'opponente - dare la prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio libero ovvero dell'esistenza di una delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7, co. 8 C.d.S. (v. anche Cass. civ. 15678/2020;
Cass. civ. 1857572014), nel caso in esame detto onere non è stato assolto.
9. Per tutte le ragioni di cui sopra, l'appello va accolto.
10. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022 (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, a riforma della sentenza n. 22952/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Roma in data 02.12.2022, pubblicata in data 20.02.2023, nel procedimento avente n. di R.G.
19602/2022, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione prefettizia n.
00091200038484;
- condanna la a rimborsare ad Avv. BE OS le spese del Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 232,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge e oltre spese vive (contributo unificato e marca da bollo), nonché quelle di primo grado, che si liquidano in euro 139,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge ed oltre spese vice (contributo unificato e marca da bollo).
Così deciso in Roma, in data 12.11.2025
Il Giudice
LU BR
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42317/2023
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 10.25 innanzi alla dott.ssa LU BR, sono comparsi: per parte appellante è presente l'avv. Fabiola De Santis in sost. dell'avv. BE OS.
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. De Santis discute la causa riportandosi a tutti gli atti e da ultimo alle memorie depositate il 10.03.2025 nonché alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento dell'unica parte presente dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa LU BR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
LU BR e in funzione di giudice di appello, all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 42317/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
1 Avv. PROSPERINI ALBERTO (C.F: ) difeso da sé stesso ai sensi C.F._1 dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma,
Circonvallazione Clodia n. 80
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1 Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 22952/22 del 2- 12-2022 / 20-2-
2023 nel procedimento avente n. di R.G. 19602/2022.
Conclusioni:
Parte appellante“Voglia l'Ill.mo Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, annullare
l'ordinanza-ingiunzione de qua. Con vittoria delle spese processuali del doppio grado”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con l'odierno appello OS BE ha chiesto la riforma della sentenza n. 22952/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 02.12.2022, pubblicata il 20.02.2023 nel procedimento avente n. di R.G. 19602/2022, con la quale è stato rigettato il ricorso ex art.6
d.lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 00091200038484 resa dalla CP_1 il 22.02.2022 per il pagamento della somma di euro 112,50. La già menzionata
[...] ordinanza ingiunzione prefettizia è relativa al verbale di accertamento di infrazione n.
22210261643 elevato dalla Polizia Municipale di Roma per la violazione degli artt. 7/1 lett. f) e
7/14 Codice della Strada (d'ora innanzi “c.d.s.”) perché sostava con la propria autovettura
Pegeout tg. FD684MK senza esporre il titolo di pagamento.
2. A fondamento dell'appello ha reiterato i motivi dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia deducendo in merito:
- al difetto di delega in capo al Viceprefetto dott. Aldo Aldi che ha emesso l'ordinanza prefettizia;
- all'illegittimità della sanzione per violazione dell'art. 7, co. 8 c.d.s. in considerazione del fatto che non risultavano -nelle immediate vicinanze della zona di rilevamento della pretesa infrazione- aree destinate al libero parcheggio.
3. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo, quanto al primo motivo, che il Vice Prefetto Aldo Aldi fosse munito di delega rilasciata dal Prefetto;
quanto al secondo motivo di impugnazione, quest'ultimo non è stato esaminato nel merito, avendo giudice di pace rigettato il ricorso per la mancata contestazione della carenza motivazionale del provvedimento decisorio, oltre alla circostanza che i motivi proposti dal ricorrente erano già stati esaminati con l'atto impugnato.
2 4. La , costituitasi nel giudizio di prime cure, è rimaste contumace nel Controparte_1 presente giudizio, ancorché ritualmente evocata.
5. La causa, mutato l'organo giudicante, è passata in discussione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 437 c.p.c.
6. Preliminarmente si impone la dichiarazione di contumacia della che, Controparte_1 ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
7. Quanto al primo motivo di appello, attinente alla carenza di poteri di delega posti in capo al Viceprefetto dott. Aldo Aldi, occorre rammentare che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiungono sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato.
Nella specie, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa da viceprefetto cui è stato, appunto, attribuito l'incarico di dirigente dell'Area III-ter della Roma, che cura CP_1 proprio l'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo per le infrazioni al Codice della Strada (Cass. civ. 2213/2025).
Di tale delega conferita al viceprefetto erano specificati il numero di protocollo (n. 34504) e la data (31 gennaio 2022) nella stessa ordinanza-ingiunzione notificata (cfr. doc. 2 del fascicolo di appello nonché contenuto nel fascicolo di primo grado della CP_1
.
[...]
Risulta quindi "documentato" il decreto di conferimento dei poteri al Viceprefetto effettivamente e debitamente delegato all'emissione del provvedimento sanzionatorio amministrativo (v. Cass. n. 3904/2014), in persona del dr. Aldo Aldi, ragion per cui non è necessario per il giudice di primo grado avvalersi dell'ordine previsto dall'art. 213 c.p.c. o dei poteri istruttori d'ufficio contemplati dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, il cui relativo modello processuale è regolato dal rito del lavoro (Cass. civ. 2261/2025).
Vi è dunque prova del corretto perfezionamento della delega e, conseguentemente, della legittimità del provvedimento.
D'altra parte, la delega in atti appare comprensiva del potere di emissione dell'ordinanza ingiuntiva secondo l'interpretazione letterale del documento sopra richiamato, senza che la parte abbia potere di sindacare la discrezionalità amministrativa nel conferimento dei poteri sanzionatori come sopra, rientrando nell'interesse pubblico dell'amministrazione organizzare la gestione della propria attività sanzionatoria come ritenuto più confacente.
8. È, invece, fondata la seconda censura.
Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, nel provvedimento opposto l'Amministrazione non ha preso posizione sulle censure dedotte dal ricorrente con il secondo motivo di opposizione, dovendosi considerare che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
3 (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. Cass. civ. 12503/2018; Cass. n. 17779/2014; Cass. civ. S.U.
n. 1786/2010).
Passando alla disamina del secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato in primo grado la realizzazione da parte di di aree di parcheggio libero e Parte_1 gratuito. Non viene, pertanto, in rilievo un profilo di irragionevolezza della scelta dell'amministrazione concernente il numero dei posti da riservare ad area libera, che determinerebbe a carico del ricorrente, in applicazione del generale principio di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e della presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo, l'onere di dimostrare la sussistenza del vizio (Cass. civ. 10615/2018), spettando a chi contesta la legittimità dell'atto dimostrare l'esistenza del vizio (Cass. civ.
23073/2016; Cass. civ. 11283/2010). Nella specie, di contro, viene contestata la sussistenza stessa di una delibera che preveda tali spazi liberi o che individui una causa di esonero dall'obbligo di prevedere spazi liberi, ai sensi dell'art. 7 co. 8 C.d.S.
Le Sezioni unite, infatti, nell'interpretare l'art. 7, comma 8, c.d.s. hanno evidenziato come, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l'osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, debba ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure al limitato fine della sua disapplicazione), come quello consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento, reputando corretta l'attività del giudice di merito, che aveva disapplicato l'ordinanza del comune, in quanto questo non aveva mai definito come zona A del D.M. dei Lavori pubblici del 2 aprile 1968 quella in esame, né aveva prodotto documentazione da cui risultasse che le strade di cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale (Cass., Sez. U, 9/1/2007,
n. 116).
Alla stregua di tali considerazioni, è stato dunque affermato il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova dell'esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7 C.d.S., comma 8, il quale è stato di recente ripreso anche da Cass.,
Sez. 2, 23/7/2020, n. 15678, allorché ha affermato che spetta all'Autorità amministrativa dare la prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata, ovvero, in mancanza, dimostrare l'esistenza della delibera che rende inoperante l'obbligo stabilito dall'art. 7, comma 8, c.d.s. (di riservare, cioè, un'area adeguata
4 al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta) (Cass. civ.
20293/2024).
Orbene, a fronte di una contestazione, quella del ricorrente, la costituitasi in CP_1 primo grado- nulla ha dedotto e provato sul punto, omettendo persino di contestare le allegazioni difensive della controparte.
Pertanto, richiamati i principi sovra espressi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada per sosta in violazione dell'art. 15, co. 6, C.d.S. è onere dell'Autorità amministrativa – a fronte di una specifica contestazione dell'opponente - dare la prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio libero ovvero dell'esistenza di una delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7, co. 8 C.d.S. (v. anche Cass. civ. 15678/2020;
Cass. civ. 1857572014), nel caso in esame detto onere non è stato assolto.
9. Per tutte le ragioni di cui sopra, l'appello va accolto.
10. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022 (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, a riforma della sentenza n. 22952/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Roma in data 02.12.2022, pubblicata in data 20.02.2023, nel procedimento avente n. di R.G.
19602/2022, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione prefettizia n.
00091200038484;
- condanna la a rimborsare ad Avv. BE OS le spese del Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 232,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge e oltre spese vive (contributo unificato e marca da bollo), nonché quelle di primo grado, che si liquidano in euro 139,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge ed oltre spese vice (contributo unificato e marca da bollo).
Così deciso in Roma, in data 12.11.2025
Il Giudice
LU BR
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