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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, assegnato il termine perentorio fino al 3.3.2025 per il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n.19371/2024 R.G.P. avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria e vertente
TRA
n.q. di erede di deceduto il Parte_1 Persona_1
27.6.2023,, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Coscia Carandente;
ricorrente
E
in persona del l.r. CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.9.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1 deducendo che con ordinanza di omologa resa in data 7.5.2024 nel procedimento n.3514/23 R.G. dall'intestato Tribunale, era stato riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in favore del proprio dante causa con decorrenza dall'1.1.2023 e fino al suo decesso in data 27.6.2023.
Lamentava che nonostante avesse notificato il provvedimento di omologa in data 8.5.2024 e nonostante l'invio del Mod. AP e del Mod. AP23, l' non aveva ancora provveduto al CP_2 pagamento e, pertanto, chiedeva condannarsi l' al versamento, a suo favore, dei ratei impagati CP_1 quantificati in complessivi euro 3.162,96 con vittoria di spese di lite e attribuzione. Verificata la rituale notifica del ricorso, nella contumacia dell' che non si costituiva in CP_1 giudizio, avendo parte ricorrente provveduto al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che, nonostante, la ritualità della CP_1 notificazione del ricorso introduttivo, non ha inteso costituirsi in giudizio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Il diritto azionato è fondato sull'ordinanza di omologa del 7.5.2024 che riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento a - deceduto nelle more del procedimento Persona_1 per ATP proseguito dal suo avente causa, odierno ricorrente - con la decorrenza indicata dell'1.1.2023 e fino al decesso in data 27.6.2023. Il ricorrente ha documentato l'avvenuta notifica in data 8.5.2024 del provvedimento di omologa.
CP_ L' rimanendo contumace, non ha fornito la prova di fatti impeditivi o estintivi del diritto azionato, cosicchè deve concludersi per la fondatezza della pretesa creditoria azionata con
CP_ conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti fino alla data odierna.
CP_ L' va, quindi, condannata al pagamento di complessivi euro 3.162,96 come richiesto pari all'importo dovuto a titolo di accompagnamento dall'1.1.2023 fino al 27.6.2023 e, quindi, per sei mesi (euro 527,16 X 6). Va, tuttavia, osservato che non possono riconoscersi gli interessi su tale somma perché “ in sede di ATP ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di giorni 120 di cui al comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta;
pertanto, prima del compimento degli adempimenti incombenti
CP_ sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione “ (cfr. Cass. n. 22089/21).
CP_ Nel caso in esame, il ricorrente ha inviato all' a mezzo Pec il Mod AP70 ed il Mod AP 23 solo in data 13.5.2024. Il Mod AP 23 reca la seguente intestazione: “Domanda di pagamento dei ratei maturati e non riscossi”, necessaria quindi ad attivare il pagamento ed in esso vanno indicati nominativamente tutti gli eredi aventi diritto e la parentela con il defunto, la percentuale della quota di eredità spettante e l'ufficio postale o bancario dove va accreditato il pagamento. Il ricorrente, infatti, ha indicato per la prima volta in quel modello la Banca ed il codice IBAN per
CP_ l'accredito senza il quale l' non poteva provvedere al pagamento.
CP_ Il termine di 120 giorni attribuito all' per il pagamento decorre, quindi, dal 13.5.2024 e veniva a scadenza il 10 settembre 2024 ed era, quindi, appena maturato alla data del deposito del ricorso del
12.9.2024.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente soccombente e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione la procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 3.162,96 a titolo di CP_1 ratei di indennità di accompagnamento dovuti al proprio dante causa dall'1.1.2023 al 27.6.2023;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.720,00, oltre CP_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
-Si comunichi. Napoli, 4.3.2025.
Il giudice
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, assegnato il termine perentorio fino al 3.3.2025 per il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n.19371/2024 R.G.P. avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria e vertente
TRA
n.q. di erede di deceduto il Parte_1 Persona_1
27.6.2023,, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Coscia Carandente;
ricorrente
E
in persona del l.r. CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.9.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1 deducendo che con ordinanza di omologa resa in data 7.5.2024 nel procedimento n.3514/23 R.G. dall'intestato Tribunale, era stato riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in favore del proprio dante causa con decorrenza dall'1.1.2023 e fino al suo decesso in data 27.6.2023.
Lamentava che nonostante avesse notificato il provvedimento di omologa in data 8.5.2024 e nonostante l'invio del Mod. AP e del Mod. AP23, l' non aveva ancora provveduto al CP_2 pagamento e, pertanto, chiedeva condannarsi l' al versamento, a suo favore, dei ratei impagati CP_1 quantificati in complessivi euro 3.162,96 con vittoria di spese di lite e attribuzione. Verificata la rituale notifica del ricorso, nella contumacia dell' che non si costituiva in CP_1 giudizio, avendo parte ricorrente provveduto al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che, nonostante, la ritualità della CP_1 notificazione del ricorso introduttivo, non ha inteso costituirsi in giudizio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Il diritto azionato è fondato sull'ordinanza di omologa del 7.5.2024 che riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento a - deceduto nelle more del procedimento Persona_1 per ATP proseguito dal suo avente causa, odierno ricorrente - con la decorrenza indicata dell'1.1.2023 e fino al decesso in data 27.6.2023. Il ricorrente ha documentato l'avvenuta notifica in data 8.5.2024 del provvedimento di omologa.
CP_ L' rimanendo contumace, non ha fornito la prova di fatti impeditivi o estintivi del diritto azionato, cosicchè deve concludersi per la fondatezza della pretesa creditoria azionata con
CP_ conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti fino alla data odierna.
CP_ L' va, quindi, condannata al pagamento di complessivi euro 3.162,96 come richiesto pari all'importo dovuto a titolo di accompagnamento dall'1.1.2023 fino al 27.6.2023 e, quindi, per sei mesi (euro 527,16 X 6). Va, tuttavia, osservato che non possono riconoscersi gli interessi su tale somma perché “ in sede di ATP ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di giorni 120 di cui al comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta;
pertanto, prima del compimento degli adempimenti incombenti
CP_ sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione “ (cfr. Cass. n. 22089/21).
CP_ Nel caso in esame, il ricorrente ha inviato all' a mezzo Pec il Mod AP70 ed il Mod AP 23 solo in data 13.5.2024. Il Mod AP 23 reca la seguente intestazione: “Domanda di pagamento dei ratei maturati e non riscossi”, necessaria quindi ad attivare il pagamento ed in esso vanno indicati nominativamente tutti gli eredi aventi diritto e la parentela con il defunto, la percentuale della quota di eredità spettante e l'ufficio postale o bancario dove va accreditato il pagamento. Il ricorrente, infatti, ha indicato per la prima volta in quel modello la Banca ed il codice IBAN per
CP_ l'accredito senza il quale l' non poteva provvedere al pagamento.
CP_ Il termine di 120 giorni attribuito all' per il pagamento decorre, quindi, dal 13.5.2024 e veniva a scadenza il 10 settembre 2024 ed era, quindi, appena maturato alla data del deposito del ricorso del
12.9.2024.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente soccombente e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione la procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 3.162,96 a titolo di CP_1 ratei di indennità di accompagnamento dovuti al proprio dante causa dall'1.1.2023 al 27.6.2023;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.720,00, oltre CP_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
-Si comunichi. Napoli, 4.3.2025.
Il giudice
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)