Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 355/2024 promossa da
(c.f./p.iva , Parte_1 C.F._1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti SPEZIALE GIULIO e CAMERO VERONICA contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DELL'AGLIO GIANFRANCO
OGGETTO: Titoli di credito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 30 4 24 gli attori esponevano:
I sigg.ri sono contitolari dei seguenti buoni fruttiferi postali: Parte_2 Pt_1
o Buono fruttifero postale a termine, emesso in data 30.12.2002, n. >00000019127010372< del valore di € 2.500,00 (ALL. 1): o Buono fruttifero postale a termine, emesso in data 30.12.2002, n.
-00000019126910302< del valore di € 2.500,00 (ALL. 2); o Buono fruttifero postale a termine, emesso in data 30.12.2002, n. >00000019127110349< del valore di € 2.500,00 (ALL. 3); o Buono fruttifero postale a termine, emesso in data 30.12.2002, n. >00000019127210326< del valore di €
2.500,00 (ALL. 4); o Buono fruttifero postale a termine, emesso in data 30.12.2002, n.
-00000059236810245< del valore di € 1.000,00 (ALL. 5); o Buono fruttifero postale a termine,
pagina 1 di 7
1.000,00 (ALL. 7); o Buono fruttifero postale a termine, emesso in data 30.12.2002, n.
-00000059236710268< del valore di € 1.000,00 (ALL. 8); • I predetti titoli venivano sottoscritti nell'anno 2002 presso l'Ufficio Postale di Campo RT (SO). Essi non riportano indicazioni di stampa della serie di riferimento (Annotata a penna), né della data di scadenza e dei tassi di rendimento;
All'atto della sottoscrizione, l'addetto all'Ufficio Postale NON rilasciava alcun foglio informativo agli odierni attori;
• Nell'anno 2016, più precisamente in data 21.1.2016, la sig.ra
[...]
si recava nuovamente presso l'Ufficio Postale di Campo RT (SO) per verificare lo Parte_1 stato dei buoni fruttiferi ed eventualmente chiederne il rimborso. L'addetto/a allo sportello, le cui generalità sono sconosciute, quantificava il valore di alcuni buoni, come da stampa che si allega (ALL.
9) e tuttavia consigliava alla sig.ra di mantenerli sino alla loro naturale scadenza (che Pt_1
erroneamente indicava nella data del 31/12/2022) per consentire la maturazione di ulteriori interessi.
Dalla stampa in allegato (v. ALL. 9 cit. sopra) si evince infatti che i predetti titoli venivano erroneamente qualificati quali “buono ordinario”; • Nel mese di agosto 2022 la sig.ra si recava Pt_1 nuovamente presso l'ufficio postale di Campo RT per verificare lo stato dei titoli ma, anche in tale occasione, l'addetto -il cui nome di battesimo è le consigliava di attendere la fine dell'anno 2022 Per_1 per richiedere il rimborso;
• La sig.ra poneva legittimo affidamento sulle informazioni ricevute e Pt_1 solo all'inizio dell'anno 2023 richiedeva il rimborso dei titoli;
• Nei primi giorni dell'anno 2023 (la sig.ra non ricorda la data precisa), ella si recava quindi presso l'ufficio postale di Campo RT (SO).
L'addetto (sempre tale sig. avviava la pratica per il rimborso dei buoni fruttiferi de quibus, la Per_1
quale tuttavia non andava a buon fine. Egli, credendo trattarsi di un malfunzionamento del sistema invitava la sig.ra a tornare dopo alcune ore. Il problema tuttavia, si verificava nuovamente;
• La Pt_1
sig.ra effettuava ben tre accessi nell'arco della medesima giornata, per infine scoprire che non vi Pt_1
era alcun malfunzionamento nel sistema: il rimborso le veniva rifiutato in quanto i titoli risultavano asseritamente prescritti. Per la prima volta, l'addetto postale si accorgeva dell'errore in cui si era incorsi e spiegava alla sig.ra che i buoni fruttiferi postali de quibus appartenevano alla serie Pt_1
AA5, la cui scadenza era prefissata a 7 anni dall'emissione, ovvero al 31/12/2009. Di conseguenza, il diritto al rimborso si sarebbe prescritto nell'anno 2019, a distanza di 10 anni dalla scadenza;
• Alla luce dell'operato di ritenendo che la responsabilità del mancato rimborso dei buoni Controparte_2 fosse attribuibile in via esclusiva all'intermediario, i sigg.ri - nviavano formale Pt_1 Parte_2 contestazione, richiedendo il rimborso del dovuto (ALL. 10); • La convenuta riscontrava negativamente la richiesta (ALL. 11); • Gli odierni attori instauravano il procedimento di mediazione assistita avanti pagina 2 di 7 alla Camera di Commercio di Sondrio – Organismo di Mediazione. non aderiva alla CP_1
mediazione, ribadendo le contestazioni già avanzate, sì che la procedura si concludeva negativamente
(ALL. 12).
Gli attori chiedevano:
IN VIA PRINCIPALE: Accertata e dichiarata la responsabilità a capo di , per tutte Controparte_2 le ragioni in fatto e in diritto meglio indicate in narrativa, per l'effetto condannarla al risarcimento del danno a favore dei sigg.ri e , nella misura complessivamente Parte_1 Parte_2 pari ad € 19.037,52, di cui € 14.000 a titolo di capitale investito, € 4.287,52 a titolo di interessi maturati ed € 750 a titolo di spese legali sostenute per la fase stragiudiziale e di mediazione.
IN SUBORDINE: Accertata e dichiarata la responsabilità a capo di , per tutte le Controparte_2 ragioni in fatto e in diritto meglio indicate in narrativa, per l'effetto condannarla al risarcimento del danno a favore dei sigg.ri e , per il capitale investito pari ad € Parte_1 Parte_2
14.000 oltre agli interessi maturati da determinarsi nella minor/maggior somma ritenuta di giustizia, oltre ad € 750 a titolo di spese legali sostenute per la fase stragiudiziale e di mediazione.
IN ULTERIORE SUBORDINE: Accertata e dichiarata la responsabilità a capo di , Controparte_2 per tutte le ragioni in fatto e in diritto meglio indicate in narrativa, per l'effetto condannarla al risarcimento del danno a favore dei sigg.ri e , nella misura di Parte_1 Parte_2
€ 14.750,00 a favore dei sigg.ri e pari ad € 14.000 a titolo di Parte_2 Parte_1 capitale investito ed € 750 a titolo di spese legali sostenute per la fase stragiudiziale.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali (compenso, spese generali 15%,
c.p.a., I.v.a. e spese vive anticipate.), anche per la fase stragiudiziale e per la fase di negoziazione assistita, come suindicate.
Si costituiva così concludendo: Controparte_1
Nel merito: - in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M.
19.12.2000- dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo da controparte in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta in virtù di disposizioni di legge -ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria
2006), conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dall'attore in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
pagina 3 di 7 Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita tramite acquisizione documentale e prova orale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 2 4 25 sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, disattesa ogni contraria istanza, domanda e conclusione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: Accertata e dichiarata la responsabilità a capo di Controparte_2
, per tutte le ragioni in fatto e in diritto meglio indicate in narrativa, per l'effetto condannarla al
[...]
risarcimento del danno a favore dei sigg.ri e , nella misura Parte_1 Parte_2 complessivamente pari ad € 19.037,52, di cui € 14.000 a titolo di capitale investito, € 4.287,52 a titolo di interessi maturati ed € 750 a titolo di spese legali sostenute per la fase stragiudiziale e di mediazione.
IN SUBORDINE: Accertata e dichiarata la responsabilità a capo di , per tutte le Controparte_2 ragioni in fatto e in diritto meglio indicate in narrativa, per l'effetto condannarla al risarcimento del danno a favore dei sigg.ri e , per il capitale investito pari ad € Parte_1 Parte_2
14.000 oltre agli interessi maturati da determinarsi nella minor/maggior somma ritenuta di giustizia, oltre ad € 750 a titolo di spese legali sostenute per la fase stragiudiziale e di mediazione.
IN ULTERIORE SUBORDINE: Accertata e dichiarata la responsabilità a capo di , Controparte_2 per tutte le ragioni in fatto e in diritto meglio indicate in narrativa, per l'effetto condannarla al risarcimento del danno a favore dei sigg.ri e , nella misura di Parte_1 Parte_2
€ 14.750,00 a favore dei sigg.ri e pari ad € 14.000 a titolo di Parte_2 Parte_1 capitale investito ed € 750 a titolo di spese legali sostenute per la fase stragiudiziale.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali (compenso, spese generali 15%,
c.p.a., I.v.a. e spese vive anticipate.), anche per la fase stragiudiziale e per la fase di negoziazione assistita, come suindicate.
Per parte convenuta.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: Nel merito: - in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M.
19.12.2000- dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo da controparte in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta in virtù di disposizioni di legge -ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria
pagina 4 di 7 2006), conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dall'attore in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
La domanda attorea merita pieno accoglimento.
In particolare, si osserva che i buoni fruttiferi di cui si tratta portavano la scritta “ ” con Parte_3
l'annotazione A5 a penna.
Dal titolo non emergeva che la dicitura “AA5” era la serie di appartenenza dei buoni e non era indicata la durata nè la data di scadenza, onde può ben dirsi che gli attori non sono stati posti nelle condizioni di poter determinare il termine di validità dei buoni fruttiferi. avrebbe dovuto per legge fornire loro dei fogli informativi, contenenti le Controparte_2
indicazioni necessarie a determinare in particolare la durata, la tipologia, la scadenza dei buoni, anzi avendo cura che i termini fossero stati non solo letti ma ben compresi dai risparmiatori.
Parte convenuta, sulla quale incombeva l'onere relativo, non ha fornito prova dell'avvenuta consegna dei predetti fogli informativi.
Sono pertanto stati violati i doveri di informazione e trasparenza sanciti dagli artt. 3 e 6 ex D.M.
19.12.2000, oltreché il generale principio di correttezza e buona fede di cui all'art 1175 c.c. e del dovere di diligenza professionale ex art. 1176 cc.
Vieppiù, nel caso di specie, si ritengono violati, stante anche il comportamento successivo del personale delle Poste e di cui di seguito, i principi di rango costituzionale di solidarietà e di tutela del risparmio (artt. 2 e 47 della Carta).
La società convenuta si rendeva invero inadempiente anche in epoca successiva all'emissione dei titoli, fornendo delle informazioni inesatte in merito alla durata, alla quantificazione del valore e alle tempistiche di rimborso dei buoni, come risulta documentalmente dal foglio attestante la previsione di richiesta valore rimborso alla data del 21.01.2016.
In quell'occasione, l'addetto all'Ufficio Postale di Campo RT consigliava alla sig.ra di Pt_1
mantenere i titoli sino al 2022 (qualificandoli quali buoni ordinari), per consentire la maturazione di ulteriori interessi, allorquando i buoni erano in effetti già venuti a scadenza.
I titoli, di serie “AA5” e risalenti all'anno 2002, avevano infatti naturale scadenza al 31/12/2009, sì che la prescrizione maturava in data 31/12/2019.
A riscontro di tale evidenza documentale vi è la testimonianza della figlia degli attori,
[...]
la quale confermava la ricostruzione dei fatti resa dalla madre, ossia che la stessa si era Tes_1
pagina 5 di 7 recata due volte presso l'Ufficio Postale di Campo RT (SO) e, in entrambe le occasioni, aveva ricevuto informazioni inesatte.
La figlia coadiuvava i genitori nella gestione delle finanze familiari e pertanto era informata dei fatti.
La teste riferiva poi che i genitori non erano titolari di altri buoni postali del medesimo valore di quelli per cui è causa alla data del 21.01.2016, onde non può sostenersi che la sig.ra avrebbe esibito Pt_1 titoli diversi da quelli qui in esame all'addetto Postale al quale aveva chiesto chiarimenti ed informazioni.
Quanto alla invocata indisponibilità delle somme in quanto confluite nel Fondo istituito ex art. 1 c. 343
L. 266/2005, si osserva che la società convenuta non ha mai rivolto agli attori l'invito previsto all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 116 del 22 giugno 2007, previsto nel caso del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b), ovvero in presenza di rapporti c.d. dormienti.
Si ritiene particolarmente scorretto l'operato della convenuta, posto che si tratta della gestione di denaro costituente il risparmio di persone non certo particolarmente abbienti che naturalmente si sono affidate al consiglio della Posta alla quale avevano affidato i loro beni, e che, inoltre, evidentemente non potevano possedere la minima contezza del susseguirsi di complicati decreti e modifiche vigenti
(spesso difficile anche per le persone addette al settore) citate da parte convenuta, ponendo incondizionata fiducia nel personale della Posta locale;
che, ad avviso del giudicante, aveva (non solo per legge) il dovere di seguire con attenzione la vicenda e di fornire le più esatte e semplici informazioni agli attori, in modo da non ingenerare equivoci ed anzi aiutandoli, anche con prese di contatto anticipate e tempestive, ad evitare quella prescrizione che invece è stata in questa sede invocata.
La domanda attorea viene pertanto accolta, con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
condanna al risarcimento del danno a favore dei sigg.ri Controparte_1
e , nella misura complessivamente pari ad € 19.037,52, di cui Parte_1 Parte_2
€ 14.000 a titolo di capitale investito, € 4.287,52 a titolo di interessi maturati ed € 750 a titolo di spese legali sostenute per la fase stragiudiziale e di mediazione, pagina 6 di 7 condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite di parte attrice, liquidate in € 8.363,41, come da nota depositata.
Sondrio, 3 5 25
Il Giudice
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