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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 150/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 150/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...], ivi C.F._1
residente in [...], Loc. Volpigliano
e
Parte_2
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...], ivi C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Tonarelli, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa,
Via Capaccola, n. 56
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e verbale di udienza di prima comparizione del 10.04.2025.
Il P.M., notiziato del procedimento, ha apposto il proprio visto con nota in data
24.02.2025, senza spiegare intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23.01.2025, Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe, hanno adito
[...] Parte_2
l'intestato Tribunale, esponendo:
di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Massa, il giorno 03.02.2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 2005 al n. 10, Parte I;
che dalla loro unione coniugale non sono nati figli;
2 di essersi separati consensualmente in data 19/09/2017 dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa;
che dalla domanda congiunta di separazione avanzata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Massa è trascorso il periodo di legge necessario al fine di addivenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite in sede di udienza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
La causa è pervenuta in decisione all'udienza del 10.04.2025, sulle conclusioni congiunte delle parti.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla normativa sul punto, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo prescritto dalla legge
(sei mesi) dalla data di presentazione della domanda di separazione consensuale dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale. Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito in sede di udienza dimostrano, infatti, che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
3 Le condizioni concordate dalle parti attengono a diritti disponibili delle stesse e possono essere pertanto recepite integramente con la presente sentenza, in difetto di motivi ostativi di sorta.
Pur in difetto di espressa previsione, infine, deve ragionevolmente ritenersi, tenuto conto delle restanti condizioni concordate, che tra le stesse sia inclusa quella relativa alla facoltà delle parti di continuare a vivere separati, già riconosciuta in sede di separazione consensuale, della quale le stesse, del resto, risultano essersi in concreto avvalse.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in ragione della proposizione congiunta del ricorso e della formulazione di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe e dando atto che le parti hanno rinunciato ai termini per l'impugnazione della presente sentenza, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , come in epigrafe Parte_1 Parte_2
generalizzati, in Massa, il giorno 03.02.2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2005 al n. 10, Parte I, secondo la seguente condizione:
I IGg.ri e continueranno a Parte_3 Parte_2
vivere separati, liberi entrambi di stabilire la propria residenza ove ritengano, con l'unico reciproco obbligo di darsi comunicazioni in caso di variazione della stessa.
Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non necessitare di contribuzione al
4 proprio mantenimento a carico dell'altro, avendo la IG.ra rinunciato Pt_2
al contributo a tale titolo già stabilito a carico del IG. n sede Parte_1
di separazione personale.
Dà atto che la IG.ra ha rinunciato espressamente, altresì, Parte_2 alla quota percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto dell'ex coniuge in esito alla cessazione del rapporto di lavoro di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970.
Dà atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato ogni rapporto ulteriore tra gli stessi, di natura personale e/o patrimoniale.
Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome Parte_2
maritale.
Dà atto che i ricorrenti hanno rinunciato ai termini per proporre impugnazione alla presente sentenza.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Massa, in data
06.05.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 150/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...], ivi C.F._1
residente in [...], Loc. Volpigliano
e
Parte_2
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...], ivi C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Tonarelli, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa,
Via Capaccola, n. 56
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e verbale di udienza di prima comparizione del 10.04.2025.
Il P.M., notiziato del procedimento, ha apposto il proprio visto con nota in data
24.02.2025, senza spiegare intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23.01.2025, Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe, hanno adito
[...] Parte_2
l'intestato Tribunale, esponendo:
di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Massa, il giorno 03.02.2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 2005 al n. 10, Parte I;
che dalla loro unione coniugale non sono nati figli;
2 di essersi separati consensualmente in data 19/09/2017 dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa;
che dalla domanda congiunta di separazione avanzata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Massa è trascorso il periodo di legge necessario al fine di addivenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite in sede di udienza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
La causa è pervenuta in decisione all'udienza del 10.04.2025, sulle conclusioni congiunte delle parti.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla normativa sul punto, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo prescritto dalla legge
(sei mesi) dalla data di presentazione della domanda di separazione consensuale dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale. Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito in sede di udienza dimostrano, infatti, che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
3 Le condizioni concordate dalle parti attengono a diritti disponibili delle stesse e possono essere pertanto recepite integramente con la presente sentenza, in difetto di motivi ostativi di sorta.
Pur in difetto di espressa previsione, infine, deve ragionevolmente ritenersi, tenuto conto delle restanti condizioni concordate, che tra le stesse sia inclusa quella relativa alla facoltà delle parti di continuare a vivere separati, già riconosciuta in sede di separazione consensuale, della quale le stesse, del resto, risultano essersi in concreto avvalse.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in ragione della proposizione congiunta del ricorso e della formulazione di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe e dando atto che le parti hanno rinunciato ai termini per l'impugnazione della presente sentenza, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , come in epigrafe Parte_1 Parte_2
generalizzati, in Massa, il giorno 03.02.2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2005 al n. 10, Parte I, secondo la seguente condizione:
I IGg.ri e continueranno a Parte_3 Parte_2
vivere separati, liberi entrambi di stabilire la propria residenza ove ritengano, con l'unico reciproco obbligo di darsi comunicazioni in caso di variazione della stessa.
Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non necessitare di contribuzione al
4 proprio mantenimento a carico dell'altro, avendo la IG.ra rinunciato Pt_2
al contributo a tale titolo già stabilito a carico del IG. n sede Parte_1
di separazione personale.
Dà atto che la IG.ra ha rinunciato espressamente, altresì, Parte_2 alla quota percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto dell'ex coniuge in esito alla cessazione del rapporto di lavoro di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970.
Dà atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato ogni rapporto ulteriore tra gli stessi, di natura personale e/o patrimoniale.
Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome Parte_2
maritale.
Dà atto che i ricorrenti hanno rinunciato ai termini per proporre impugnazione alla presente sentenza.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Massa, in data
06.05.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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