CA
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 658 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
; Parte_1 Parte_2
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Veneri in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
E
Controparte_1
1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sarnicola in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cosma in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2037/2023 del Got del Tribunale di
Salerno, pubblicata il 10/05/2023 (Lesioni personali)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc e richiamate nelle note depositate per l'udienza del 23.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 15.2.2015 e Parte_1 Parte_2
esponevano che: – in data 25.05.2014, partecipavano insieme al loro figlio , di anni Per_1
quattro, ad un pranzo che si teneva presso l'hotel “Casale 900” di Capaccio, albergo di proprietà della;
– l'albergo era dotato Controparte_1
all'esterno di un parco attrezzato di giostre per bambini e tra queste ve ne era una con una piattaforma circolare con sovrastanti panchette congiuntive e, all'interno, un volano centrale;
– mentre il piccolo girava su tale giostra aveva allungato il piede destro Per_1
in uno dei vuoti esistenti tra il fulcro e il soprastante volano centrale di spinta e tale piede era rimasto imprigionato;
– a seguito dell'accaduto il bimbo era stato trasportato, prima, al di Capaccio e, successivamente, all'ospedale di Vallo Della Lucania dove gli veniva CP_3
diagnosticata la frattura della tibia della gamba destra;
– dopo l'ingessatura della gamba, le cure e la fisioterapia praticata gli residuavano postumi permanenti del 4%. Tanto premesso,
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la “ Controparte_1
chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento della somma di
[...]
2 euro 17.635,67 a titolo di danno biologico e morale subiti da , di cui: euro Parte_3
6.833,00 a titolo di danno biologico permanente del 4%, euro 3.416,50 a titolo di aumento personalizzazione del danno (50%), euro 3.416,50 a titolo di danno morale 50%, euro
3.969,77 a titolo di danno biologico temporaneo (di cui euro 1.323,26 a titolo di danno morale), di un'ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa per il danno esistenziale subito da , nonché al pagamento di euro 2.399,88 a titolo di danno morale Parte_3
in favore di ognuno di essi e di euro 307 per le spese mediche sostenute.
2. Si costituiva in giudizio Giudice quale socia accomandataria e legale CP_1
rappresentante della “ , che contestava la domanda e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto.
In particolare, la convenuta: -- contestava la stessa veridicità del sinistro evidenziando che le foto prodotte dagli attori non erano riferibili all'attrezzatura di sua proprietà; –
sottolineava, in ogni caso, che le attrezzature ludiche site presso l'hotel Casale 900 - in particolare la giostra su cui si sarebbe verificato il sinistro - erano pienamente conformi alla normativa speciale in tema di sicurezza (come risultante anche dalla documentazione rilasciata dalla società che l'aveva prodotta e da quella che l'aveva commercializzata),
installate di recente e in ottimo stato di manutenzione e, pertanto, l'incidente subito dal piccolo , ove effettivamente verificatosi, doveva essere ricondotto ad una Per_1
insufficiente vigilanza e cautela da parte dei genitori;
– chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare nel giudizio il suo assicuratore al fine di Controparte_4
essere garantita per l'ipotesi di soccombenza.
Chiamata in causa, si costituiva la CI , che contestava la domanda CP_4
attorea sia nell'an che nel quantum.
3. La causa veniva trattata con l'espletamento di prova testimoniale. Rigettata l'istanza di nomina di un CTU medico-legale per la valutazione dei danni subìti dal minore, il
GOT cui essa era stata assegnata, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.04.2023, ove riservava la decisione.
3 4. Con sentenza n. 2037/2023 pubblicata il 10.05.2023 il Tribunale rigettava la domanda compensando le spese di lite fra le parti.
5. Con atto di citazione notificato l'8.06.2023 e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e,
per l'effetto, sentir così provvedere: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno,
contrariis reiectis:– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2037/2023 emessa
dal Tribunale di Salerno, Sezione Civile, Giudice avv. Ruggiero, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 1531/2015, depositata in cancelleria in data 09/05/2023, notificata il 10/05/2023,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “
1) accertare e dichiarare la piena responsabilità ex artt. 2043, 2050,2051, di
[...]
con sede legale in Capaccio via Laura nr.75, per le lesioni Controparte_1
riportate da nell' infortunio del 25.05.2014., causatogli dalla giostra del Parte_3
parco dell' Hotel “ Casale 900 di titolarità della medesima Controparte_1
2) Condannare la al risarcimento del
[...] Controparte_1
danno non patrimoniale in favore del minore per la somma complessiva Parte_3
di € 17.635,67; 3) Condannare la al risarcimento Controparte_1
del danno morale in favore dei genitori per la somma di € 2.399,88, ovvero la somma
ritenuta di giustizia;
3 ) Condannare la al Controparte_1
pagamento delle spese di CTP per € 307,00 e conseguentemente disattendere tutte le
eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio
esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In
via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse rigettate in
primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello
specifico: 1) Consulenza tecnica d'ufficio per stabilire i danni fisici e postumi patiti da
4 .2) Consulenza tecnica d' ufficio sulla giostra sui materiali e sulla sua Parte_3
funzionalità”.
6. Instaurato il contraddittorio, si sono costituite le società appellate.
La ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342, co. 1, cpc e, comunque, la sua totale infondatezza,
concludendo per il rigetto dell'impugnazione col favore delle spese e per la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per lite temeraria, quantificando il danno nella misura di € 3.706,16 pari all'importo complessivo del compenso per l'avvocato.
La ha resistito al gravame, di cui ha chiesto il rigetto;
in Controparte_5
via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda, ha chiesto che il danno sia contenuto nei limiti del giusto e ridotto in misura proporzionale alla corresponsabilità
dei genitori e, nei rapporti con l'assicurato, che la garanzia venga circoscritta nei limiti previsti dal contratto.
7. Con ordinanza del 20.02.2025, viste le note inviate nel termine del 23.01.2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il C.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Gli appellanti hanno articolato due motivi di gravame, che qui si cerca di sintetizzare stante la difficoltà della loro lettura per la presenza di periodi disordinati,
spesso tronchi o involuti o contenenti refusi di altri atti.
9. Con il primo motivo gli appellanti chiedono alla Corte di dichiarare “la nullità
assoluta della sentenza per mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e
violazione dell'art. 132 cpc”, da cui sarebbe derivata altresì il difetto di motivazione in quanto “il Giudice, nel delibare non esaminando la conclusioni delle parti sul punto
decisivo prospettato ovvero che la causa petendi del giudizio è una responsabilità del
titolare del ristorante per l'insidia causata dalla giostra avente un per dei vuoti tra il
5 fulcro e il sovrastante volano centrale di spinta, vuoto che appariva insidioso rispetto al
movimento della giostra….” . Lamentano altresì che non sarebbe comprensibile l'iter logico che ha portato il giudice a disattendere i fatti “ stante che la responsabilità è da
ascriversi all'insidia che la rappresentava per i bambini che la utilizzavano, Pt_4
ovvero il vuoto centrale non in movimento…”.
Il motivo è infondato.
L'art. 156 cpc prevede che “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di
forme di alcun atto se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere
pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il
raggiungimento dello scopo”
Dalla norma si ricava che la regola fondamentale per la quale non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme se non vi sia comminatoria espressa di legge introduce nel processo civile il principio di tassatività, che vale ad escludere la possibilità di sanzionare difformità dallo schema normativo che incidono sui requisiti non essenziali degli atti .
Con riferimento alla omessa trascrizione delle conclusioni delle parti, la costante giurisprudenza afferma che le medesime – che, per il combinato disposto tra l'art. 132,
co.1, n. 3), cpc e l'art. 112 cpc, vanno intese come le domande ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza –, trovando la loro manifestazione in un documento diverso dalla sentenza, possono anche non essere trascritte o esserlo sinteticamente,
senza perciò determinare la nullità del provvedimento, purché però di esse il giudice dimostri di aver tenuto conto portando il proprio esame sul loro contenuto oppure fondando la decisione su altri elementi i quali implichino che le conclusioni omesse,
anche se trascritte ed esaminate, sarebbero state disattese ( cfr. ex pl. Cass.23/4332;
21/31100; 15/12864; 10/10853). La nullità della sentenza potrà pertanto configurarsi soltanto laddove alla omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni corrisponda
6 una omissione di pronuncia su un punto decisivo della controversia ( cfr. Cass.03 /8247;
99/801) .
Con riferimento al caso di specie deve escludersi la nullità della sentenza per l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti, giacché il primo Giudice ha offerto ampia motivazione sulla domanda avanzata dagli attori e sulle prospettazioni in fatto e in diritto dalle quali essi facevano derivare la responsabilità dell'impresa che gestiva il ristorante (cfr. pagg. 5 e 6).
10. Col secondo motivo gli appellanti impugnano la decisione “per assoluta illogicità e
per violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.” nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la responsabilità della società convenuta. Lamentano in particolare che il primo giudice, ritenendo che il bambino avesse subìto l'infortunio per omessa vigilanza dei genitori, aveva escluso la responsabilità del ristoratore senza però tener conto della insidiosità della giostra, che presentava un vuoto del fulcro centrale, e rigettando la domanda sia con riferimento all'art. 2043 c.c. che con riferimento all'art. 2051 c.c.,
aveva unificato due norme che prevedono la responsabilità sulla base di presupposti diversi.
Si legge poi alle pagg. 8 e 9 dell'atto di appello ( che qui si riportano fedelmente) che “
il Tribunale avrebbe dovuto “profilare l'omessa custodia da parte del convenuto ovvero
ancora postulando “la qualità di custode” del predetto, doveva condividere siffatta
qualificazione della domanda e l'inquadramento del fatto nell'ambito dell'illecito
aquiliano di tipo omissivo, segnatamente affermando che riconoscendo la condotta
colposa del titolare del ristorante e correlativamente evidenziando, da un lato,
l'omissione da parte di costui della “necessaria sorveglianza dei minori intenti all'uso
dell'attrezzatura” e, dall'altro, l'assenza, all'epoca del fatto, di un cartello “che
indicasse l' accesso dei minori solo ed esclusivamente sotto la sorveglianza dei
genitori, oltretutto la giostra, ha costituito la causa dall'evento, e quindi il titolare del
7 ristorante doveva dimostrare che la giostra fosse costruita a regola d'arte conforme a
non creare pericolo ai bambini ovvero richiedere un uso conforme alla loro concreta
funzionalità e la vigilanza di adulti. avrebbe dovuto essere apprestata dal titolare del
ristorante è stato individuato nell'omessa “sorveglianza dei minori”. Ciò posto e
considerato che la responsabilità civile per omissione può scaturire dalla violazione di
un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso ovvero, anche, dalla
violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una
determinata attività a tutela di un diritto altrui, sussiste a carico del ristoratore un
obbligo di “necessaria sorveglianza” dei minori intenti all'uso dell'attrezzatura ludica,
senza considerare che la messa a disposizione del da parte del titolare CP_6
dell'esercizio commerciale non comporta l'assunzione di obbligazioni diverse e
ulteriori rispetto a quelle assunte con il contratto di ristorazione e, in specie, non
determina alcuno specifico obbligo di vigilare sull'attività di svago dei minori che si
accompagnano ai clienti. In definitiva la domanda in primo grado doveva essere
accolta sulla responsabilità del ristoratore non di sorveglianza dei minori nel caso di
specie del piccolo ma bensì della giostra del suo funzionamento e del fatto Per_1
che non causasse danni ai bambini o quantomeno avvertiva i genitori i genitori del
pericolo che costituiva la giostra con riferimento agli arti inferiori. Ciò sicuramente
avrebbe evitato al piccolo ed ai suoi genitori, il dolore subito semplicemente Per_1
per svagarsi…”.
Dalla difficile lettura del motivo pare evincersi che gli appellanti, da un lato, sostengono l'erroneità della decisione perché il primo giudice non aveva valutato l'omessa vigilanza del minore da parte del ristoratore -- che è una prospettazione giuridica nuova,
non allegata in primo grado, ove la responsabilità dell'evento era stata attribuita al ristoratore sul presupposto che l'attività ludica rientrasse tra le attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c. – e, dall'altro, continuano a sostenere che il Tribunale non aveva
8 valutato la circostanza che la giostra presentava una condizione insidiosa e che il ristoratore doveva provare che essa fosse a norma – senza considerare che il primo giudice aveva dato atto che dalla documentazione prodotta agli atti da parte convenuta risultava proprio la regolarità della giostra -- e doveva apporre un cartello che indicasse che l'accesso dei minori era consentito soltanto sotto la sorveglianza dei genitori – senza considerare che dalle foto agli atti e dalla prova testimoniale era emerso che sui luoghi era stato apposto un cartello recante la scritta “ area non sorvegliata”, di cui non v'era alcuna prova che fosse stato installato dopo l'infortunio al piccolo
–, per poi concludere che la domanda doveva essere accolta sotto il profilo Per_1
della responsabilità del ristoratore per omessa sorveglianza “non dei minori bensì della
giostra”.
Il motivo, che si è ritenuto opportuno riportare in quanto non sintetizzabile, essendo assolutamente confuso, a tratti intrinsecamente contraddittorio e senz'altro inconcludente, è inammissibile.
Ed infatti esso è articolato in evidente violazione delle rigide prescrizioni dell'art. 342
co. 1 c.p.c., ove si legge che l'appello va formulato in modo “chiaro, sintetico e
specifico”, e che esso “per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, deve
individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve
indicare 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di
primo grado”; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata”.
La confusione argomentativa del motivo che qui si esamina non consente, invece, alla
Corte di circoscrivere con certezza l'oggetto della contestazione mossa alla decisione di primo grado né di comprendere quali siano specificamente le censure mosse avverso l'articolato ragionamento che il Tribunale ha offerto in sentenza per superare la responsabilità sotto il profilo sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c.
9 Ed infatti, va in particolare rilevato che il primo Giudice, pur ritenendo provato, sotto il profilo fattuale, l'infortunio sì come dedotto in citazione, ha poi escluso la responsabilità del ristoratore per difetto di prova del nesso causale, “non essendo stato
dimostrato dagli attori che il sinistro sia stato determinato dai difetti di costruzione e/o
di manutenzione della giostra e non, invece, da un utilizzo non corretto della stessa”; ha richiamato le risultanze della prova orale valorizzando la circostanza, riferita dai testi,
che vicino alla giostra v'era il cartello “ area giochi non custodita” e che i genitori del minore non erano vicino a lui ma si trovavano all'interno del locale;
in diritto ha richiamato il principio espresso dal giudice di legittimità ( Cass. 13/12401) per cui la messa a disposizione di un parco giochi da parte del titolare di un esercizio commerciale non comporta l'assunzione dell'obbligo di vigilare sull'attività di svago dei minori che si accompagnano ai clienti salvo che sia offerto uno specifico servizio di baby sitting;
ha evidenziato che, in mancanza di insidiosità della giostrina, avendo il bambino meno di cinque anni, la responsabilità dell'infortunio doveva essere attribuita ai genitori che non avevano vigilato sulla sua sicurezza e che, se fossero stati presenti sul posto,
avrebbero potuto evitare l'infortunio impedendo al bambino di mettere il piedino nel vuoto della parte centrale della giostra.
11. La sentenza, in quanto non attinta da specifiche e convincenti contestazioni,
va pertanto confermata.
13. La domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria avanzata dalla società
appellata, va disattesa giacché l'erroneità e confusione nella formulazione dei motivi di appello e l'infondatezza del gravame non costituiscono, di per sé, elementi idonei ad integrare i presupposti della lite temeraria, che, sì come previsto dall'art. 96,co.1, cpc,
richiede in capo alla parte “mala fede o colpa grave” che consistono nell'agire o resistere in giudizio nella consapevolezza del proprio torto, cioè abusando del diritto di azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero per mancanza di quel
10 minimo di prudenza e diligenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutarne le conseguenze.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 in considerazione del valore della causa commisurato alla somma chiesta a titolo di risarcimento, negli importi medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata l'8.06.2023 da e Parte_1
nei confronti della società Parte_2 Controparte_1
e della , avverso la sentenza del
[...] Controparte_5
Tribunale di Salerno n. 2037/2023, così provvede:
1) RIGETTA L'APPELLO;
2) CONDANNA gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in favore degli appellati, a titolo di compenso, in € 3.966,00
ciascuno, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione di quelle in favore della all'avv. Vincenzo Sarnicola, CP_1
che dichiara di averne fatto anticipo.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
11