CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2139/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - AT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 SENTENZA 74/25 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 IRES-ALIQUOTE 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 IRAP 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.03080 2025 00005121000, notificato via pec in data 13.06.2025 e il susseguente fermo amministrativo iscritto in data 25.06.2025, aventi ad oggetto il veicolo (meglio descritto in atti) e fondato sulla scorta di numerose cartelle di pagamento del complessivo importo di €.332.367,95.
Parte contribuente ha dedotto l'illegittimità del fermo in quanto: a) iscritto prima del decorso del termine di giorni 30 dalla notifica del preavviso;
b) caduto su veicolo strumentale all'attività di impresa;
c) fondato su credito parzialmente non dovuto (in ragione della impugnazione della cartella n.030 2023 0002996868000 dell'importo di € 253.935,77).
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l'AdER e l'AdE hanno resistito, opponendo la legittimità dell'atto di riscossione.
Disposta la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato e deve essere disatteso
Nessuno dei motivi di opposizione si mostra meritevole di pregio, atteso che:
a) il termine di trenta giorni dalla notifica del fermo non preclude all'Agente di riscossione di procedere al susseguente fermo, ma gli impone esclusivamente una ulteriore comunicazione;
b) non vi è prova piena, in presenza di pluralità di veicoli adibiti a trasporto di persone nel contesto dell'azienda, della strumentalità dell'auto de qua all'attività di impresa, all'uopo non potendosi ritenere sufficiente la circostanza che il bene sia intestato all'azienda e inserito nel registro dei beni ammortizzabili, ma essendo, invece, necessario (cfr. Cass.n.7156/2025) riscontrare la stretta inerenza del bene all'attività aziendale e la sua destinazione in modo esclusivo ed indispensabile al ciclo produttivo o all'organizzazione dell'impresa o all'espletamento dell'attività professionale ed al conseguimento dei ricavi;
prova questa non adeguatamente fornita dalla società ricorrente nel caso di specie;
c) l'opposizione avverso la cartella n. 03020230002996868 è stata disattesa dal Giudice di prime cure, sì che, pur pendendo giudizio di appello, il credito da essa portato ben può essere integralmente preteso
2.La oggettiva peculiarità della questione e la non sempre univocità degli arresti giurisprudenziali induce a dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. AT, li 10.2.2026 Il Presidente Relatore
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2139/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - AT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 SENTENZA 74/25 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 IRES-ALIQUOTE 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 IRAP 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500005121000 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.03080 2025 00005121000, notificato via pec in data 13.06.2025 e il susseguente fermo amministrativo iscritto in data 25.06.2025, aventi ad oggetto il veicolo (meglio descritto in atti) e fondato sulla scorta di numerose cartelle di pagamento del complessivo importo di €.332.367,95.
Parte contribuente ha dedotto l'illegittimità del fermo in quanto: a) iscritto prima del decorso del termine di giorni 30 dalla notifica del preavviso;
b) caduto su veicolo strumentale all'attività di impresa;
c) fondato su credito parzialmente non dovuto (in ragione della impugnazione della cartella n.030 2023 0002996868000 dell'importo di € 253.935,77).
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l'AdER e l'AdE hanno resistito, opponendo la legittimità dell'atto di riscossione.
Disposta la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato e deve essere disatteso
Nessuno dei motivi di opposizione si mostra meritevole di pregio, atteso che:
a) il termine di trenta giorni dalla notifica del fermo non preclude all'Agente di riscossione di procedere al susseguente fermo, ma gli impone esclusivamente una ulteriore comunicazione;
b) non vi è prova piena, in presenza di pluralità di veicoli adibiti a trasporto di persone nel contesto dell'azienda, della strumentalità dell'auto de qua all'attività di impresa, all'uopo non potendosi ritenere sufficiente la circostanza che il bene sia intestato all'azienda e inserito nel registro dei beni ammortizzabili, ma essendo, invece, necessario (cfr. Cass.n.7156/2025) riscontrare la stretta inerenza del bene all'attività aziendale e la sua destinazione in modo esclusivo ed indispensabile al ciclo produttivo o all'organizzazione dell'impresa o all'espletamento dell'attività professionale ed al conseguimento dei ricavi;
prova questa non adeguatamente fornita dalla società ricorrente nel caso di specie;
c) l'opposizione avverso la cartella n. 03020230002996868 è stata disattesa dal Giudice di prime cure, sì che, pur pendendo giudizio di appello, il credito da essa portato ben può essere integralmente preteso
2.La oggettiva peculiarità della questione e la non sempre univocità degli arresti giurisprudenziali induce a dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. AT, li 10.2.2026 Il Presidente Relatore