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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 77/2019 promossa da:
P.Iva in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. , con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
sede in Nocera Inferiore (SA) alla via Caiano n. 44, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Cosma Baio
APPELLANT
E
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Maria Coppola, giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
APPELLATA COSTITUITA
NONCHÉ
, in persona del Prefetto p.t. in persona del l.r. pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
APPELLATA COSTITUITA
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_3
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_4
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_5
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_6
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_7
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_8
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: Come da udienza del 23.10.2024, comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto nei confronti di Parte_1 [...]
e , , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , , avverso la
[...] Controparte_2 Controparte_7 Controparte_8
sentenza n. 5543/2018 del Giudice di Pace di Nocera.
In primo grado veva impugnato il ruolo da cui si evinceva l'emissione di una cartella Parte_1 di pagamento n. 10020140031688346 dell'importo di euro 9.841,86 eccependo l'omessa/inesistente notifica della stessa e degli atti presupposti e la conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure sarebbe incorso in una palese violazione del principio del legittimo affidamento avendo inquadrato la fattispecie giuridica non come opposizione all' esecuzione ex art 615 cpc ma come rimedio recuperatorio ex art 7 Dlgs 150/11.
Ritualmente si è costituito in giudizio l' e la Controparte_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità del gravame e nel merito, la sua infondatezza e, chiedendo
[...]
la conferma della sentenza emessa in primo grado.
Non si sono costituiti in giudizio la , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e la . Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
***
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo chiaramente evincibili, dalla mera lettura dell'atto d'appello, i motivi di gravame, le parti della sentenza di cui si chiede la riforma e le modifiche conseguentemente richieste.
Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello non può trovare accoglimento.
Giova premettere che la ha impugnato la cartella di pagamento dinanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Nocera Inferiore, facendo valere una pluralità di motivi. In primo luogo è stata eccepita la nullità della cartella per omessa notifica dei verbali presupposti, poi sono stati fatti valere vizi concernenti la regolarità formale della cartella stessa e la inesistenza della relativa notifica ed infine è stata contestata l'applicazione di illegittime maggiorazioni.
Detta pluralità di motivi, ovviamente attinenti ad asseriti profili di invalidità dell'atto impugnato, sono sussumibili entro tipologie di impugnazione differenti, le quali dovranno essere opportunamente qualificate, onde decidere nel merito del primo motivo di gravame che, come ricordato, attiene all'ammissibilità dell'impugnazione.
In proposito l'appellante, a differenza di quanto statuito dal Giudice di Pace, ha ritenuto sussumere l'intera impugnazione proposta entro la fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c. e dunque alla stregua di opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso, pare opportuno brevemente soffermarsi sul particolare regime impugnatorio delle cartelle di pagamento emesse a seguito della emissione di verbali di contestazione di sanzioni amministrative (quale il caso di specie).
Non v'è dubbio che il singolo individuo possa proporre impugnazione avverso la cartella di pagamento, facendo valere vizi concernenti il verbale ad essa presupposto, purchè eccepisca la nullità
o l'omessa notifica del medesimo;
ciò in quanto la notifica cartella si pone quale il primo momento utile attraverso cui questi può effettivamente far valere le proprie pretese, in tal senso è chiara la ratio della denominazione di “impugnazione recuperatoria” comunemente utilizzata nella prassi con riferimento a tali fattispecie.
Sennonchè, anche tale impugnazione recuperatoria è soggetta a termini ben precisi ed in tal senso gioverà richiamare il perentorio ed autorevole intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che a riguardo si sono così espresse: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011,
e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22080 del 22/09/2017; conformi:
Sez. 2 - , Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021).
Di conseguenza, l'opponente per poter validamente proporre doglianze concernenti l'atto presupposto o la mancata notifica di esso dovrà farlo rispettando il suddetto termine perentorio e non giovandosi del peculiare (e più favorevole) regime ex art. 615 c.p.c..
Quanto precede non esclude ovviamente che con il medesimo atto di impugnazione siano fatte valere anche censure ulteriori e differenti le quali – come spesso accade – seppur prive di una esplicita qualificazione giuridica da parte del ricorrente, dovranno essere opportunamente sussunte entro il peculiare regime impugnatorio che è loro proprio. Co Come correttamente evidenziato dalla infatti: “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615
e 617 cod. proc. civ.” (Cass. SS UU n. 22080 del 22/09/2017, in parte motiva).
Pertanto, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. potranno essere fatti valere tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento mentre l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale.
Facendo dunque corretta applicazione delle suindicate coordinate giuridiche, si dovrà concludere, conformemente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, che l'opposizione proposta dalla Parte_1
è certamente tardiva quanto al motivo – peraltro unico motivo esaminato dal GdP – concernente la nullità per omessa notifica del verbale.
Del pari tardiva è l'opposizione limitatamente ai motivi attinenti alla irregolarità formale della cartella
(es: genericità della stessa, mancata indicazione della consegna del ruolo, mancata sottoscrizione e mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento) nonché al procedimento formale di emissione e notifica dell'atto. Detti motivi sono infatti chiaramente sussumibili entro il genus dei motivi ex art. 617 c.p.c. ed in quanto tali avrebbero dovuto essere fatti valere entro 20 gg. dalla notifica della cartella.
L'unica censura che è stata tempestivamente fatta valere è dunque quella relativa all'applicazione di illegittime maggiorazioni. Contr In proposito, come correttamente eccepito da in primo grado, il credito portato dalla cartella impugnata è pienamente legittimo in quanto frutto della rigorosa applicazione di norme di Legge. In tal senso gioverà richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui "In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva" (da ultimo
Cass., II civ., ord. 17901/2018).
Ciò posto, con riguardo poi all'ulteriore motivo di impugnazione elativo alla lesione del legittimo affidamento da parte del ricorrente/appellante, si rileva che è noto che i mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali (cd. overruling) non soggiacciono all'applicazione del divieto di retroattività di cui all'art. 11 disp. prel. c.c., applicabile esclusivamente alle disposizioni di legge, e coinvolgono anche i giudizi pendenti, specie allorquando il mutamento sia dettato dall'intervento nomofilattico delle SS.
UU. della di Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 22/06/2007, n. 14590). Ciò posto va ad abundantiam rilevato come nel caso di specie nemmeno di overruling in senso tecnico è possibile discorrere atteso che, come dimostrato dall'intervento della SC, esisteva già nella giurisprudenza di merito un orientamento che, seppur oggettivamente minoritario, riconduceva l'impugnazione c.d. recuperatoria nei termini come sopra descritti e non come opposizione all'esecuzione. Pertanto non è possibile affermare che la giurisprudenza applicata dal GdP fosse del tutto imprevedibile. Alla luce di quanto illustrato l'appello della non può trovare accoglimento con conferma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Le spese processuali sono interamente compensate, stante la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia della , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
2) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Nocera Inferiore, 05.02.2024
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 77/2019 promossa da:
P.Iva in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. , con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
sede in Nocera Inferiore (SA) alla via Caiano n. 44, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Cosma Baio
APPELLANT
E
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Maria Coppola, giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
APPELLATA COSTITUITA
NONCHÉ
, in persona del Prefetto p.t. in persona del l.r. pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
APPELLATA COSTITUITA
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_3
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_4
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_5
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_6
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_7
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_8
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: Come da udienza del 23.10.2024, comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto nei confronti di Parte_1 [...]
e , , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , , avverso la
[...] Controparte_2 Controparte_7 Controparte_8
sentenza n. 5543/2018 del Giudice di Pace di Nocera.
In primo grado veva impugnato il ruolo da cui si evinceva l'emissione di una cartella Parte_1 di pagamento n. 10020140031688346 dell'importo di euro 9.841,86 eccependo l'omessa/inesistente notifica della stessa e degli atti presupposti e la conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure sarebbe incorso in una palese violazione del principio del legittimo affidamento avendo inquadrato la fattispecie giuridica non come opposizione all' esecuzione ex art 615 cpc ma come rimedio recuperatorio ex art 7 Dlgs 150/11.
Ritualmente si è costituito in giudizio l' e la Controparte_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità del gravame e nel merito, la sua infondatezza e, chiedendo
[...]
la conferma della sentenza emessa in primo grado.
Non si sono costituiti in giudizio la , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e la . Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
***
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo chiaramente evincibili, dalla mera lettura dell'atto d'appello, i motivi di gravame, le parti della sentenza di cui si chiede la riforma e le modifiche conseguentemente richieste.
Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello non può trovare accoglimento.
Giova premettere che la ha impugnato la cartella di pagamento dinanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Nocera Inferiore, facendo valere una pluralità di motivi. In primo luogo è stata eccepita la nullità della cartella per omessa notifica dei verbali presupposti, poi sono stati fatti valere vizi concernenti la regolarità formale della cartella stessa e la inesistenza della relativa notifica ed infine è stata contestata l'applicazione di illegittime maggiorazioni.
Detta pluralità di motivi, ovviamente attinenti ad asseriti profili di invalidità dell'atto impugnato, sono sussumibili entro tipologie di impugnazione differenti, le quali dovranno essere opportunamente qualificate, onde decidere nel merito del primo motivo di gravame che, come ricordato, attiene all'ammissibilità dell'impugnazione.
In proposito l'appellante, a differenza di quanto statuito dal Giudice di Pace, ha ritenuto sussumere l'intera impugnazione proposta entro la fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c. e dunque alla stregua di opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso, pare opportuno brevemente soffermarsi sul particolare regime impugnatorio delle cartelle di pagamento emesse a seguito della emissione di verbali di contestazione di sanzioni amministrative (quale il caso di specie).
Non v'è dubbio che il singolo individuo possa proporre impugnazione avverso la cartella di pagamento, facendo valere vizi concernenti il verbale ad essa presupposto, purchè eccepisca la nullità
o l'omessa notifica del medesimo;
ciò in quanto la notifica cartella si pone quale il primo momento utile attraverso cui questi può effettivamente far valere le proprie pretese, in tal senso è chiara la ratio della denominazione di “impugnazione recuperatoria” comunemente utilizzata nella prassi con riferimento a tali fattispecie.
Sennonchè, anche tale impugnazione recuperatoria è soggetta a termini ben precisi ed in tal senso gioverà richiamare il perentorio ed autorevole intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che a riguardo si sono così espresse: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011,
e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22080 del 22/09/2017; conformi:
Sez. 2 - , Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021).
Di conseguenza, l'opponente per poter validamente proporre doglianze concernenti l'atto presupposto o la mancata notifica di esso dovrà farlo rispettando il suddetto termine perentorio e non giovandosi del peculiare (e più favorevole) regime ex art. 615 c.p.c..
Quanto precede non esclude ovviamente che con il medesimo atto di impugnazione siano fatte valere anche censure ulteriori e differenti le quali – come spesso accade – seppur prive di una esplicita qualificazione giuridica da parte del ricorrente, dovranno essere opportunamente sussunte entro il peculiare regime impugnatorio che è loro proprio. Co Come correttamente evidenziato dalla infatti: “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615
e 617 cod. proc. civ.” (Cass. SS UU n. 22080 del 22/09/2017, in parte motiva).
Pertanto, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. potranno essere fatti valere tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento mentre l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale.
Facendo dunque corretta applicazione delle suindicate coordinate giuridiche, si dovrà concludere, conformemente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, che l'opposizione proposta dalla Parte_1
è certamente tardiva quanto al motivo – peraltro unico motivo esaminato dal GdP – concernente la nullità per omessa notifica del verbale.
Del pari tardiva è l'opposizione limitatamente ai motivi attinenti alla irregolarità formale della cartella
(es: genericità della stessa, mancata indicazione della consegna del ruolo, mancata sottoscrizione e mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento) nonché al procedimento formale di emissione e notifica dell'atto. Detti motivi sono infatti chiaramente sussumibili entro il genus dei motivi ex art. 617 c.p.c. ed in quanto tali avrebbero dovuto essere fatti valere entro 20 gg. dalla notifica della cartella.
L'unica censura che è stata tempestivamente fatta valere è dunque quella relativa all'applicazione di illegittime maggiorazioni. Contr In proposito, come correttamente eccepito da in primo grado, il credito portato dalla cartella impugnata è pienamente legittimo in quanto frutto della rigorosa applicazione di norme di Legge. In tal senso gioverà richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui "In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva" (da ultimo
Cass., II civ., ord. 17901/2018).
Ciò posto, con riguardo poi all'ulteriore motivo di impugnazione elativo alla lesione del legittimo affidamento da parte del ricorrente/appellante, si rileva che è noto che i mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali (cd. overruling) non soggiacciono all'applicazione del divieto di retroattività di cui all'art. 11 disp. prel. c.c., applicabile esclusivamente alle disposizioni di legge, e coinvolgono anche i giudizi pendenti, specie allorquando il mutamento sia dettato dall'intervento nomofilattico delle SS.
UU. della di Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 22/06/2007, n. 14590). Ciò posto va ad abundantiam rilevato come nel caso di specie nemmeno di overruling in senso tecnico è possibile discorrere atteso che, come dimostrato dall'intervento della SC, esisteva già nella giurisprudenza di merito un orientamento che, seppur oggettivamente minoritario, riconduceva l'impugnazione c.d. recuperatoria nei termini come sopra descritti e non come opposizione all'esecuzione. Pertanto non è possibile affermare che la giurisprudenza applicata dal GdP fosse del tutto imprevedibile. Alla luce di quanto illustrato l'appello della non può trovare accoglimento con conferma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Le spese processuali sono interamente compensate, stante la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia della , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
2) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Nocera Inferiore, 05.02.2024
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo